Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1964, n. 1149
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 dicembre 1964
Art. 2.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , un mutuo di lire 6 miliardi.
Detta somma sara' versata al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.
per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma, della capacita' di almeno 1.000 posti-letto, completo di ogni arredamento, attrezzature, gabinetti di indagini, laboratori, nonche' di una scuola convitto per infermieri professionali della capacita' di almeno 280 unita'.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1966, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti gli stanziamenti relativi alle annuali di estinzione del mutuo di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1964