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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 7393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7393 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott.ssa FR AV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18659/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., , Parte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Riccardo Pagani e
FI TT entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano, C.so Porta Nuova, n. 15; attrice contro
(C.F. e P. IVA CP_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Vallì Cappiello del
Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio EL predetta difenditrice sito in Brescia, Via Carlo Zima n. 1; convenuto
Oggetto: agenzia;
Conclusioni:
Per parte attrice Parte_1
pagina 1 di 23 “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, per i motivi esposti in atti, contrariis reiectis, così giudicare: i. in via principale: 1.- accertare l'illegittima risoluzione del rapporto de quo operata da parte di e, CP_1 conseguentemente, dichiarare il contratto in q er inadempimento del convenuto;
2.- conseguentemente e/o in ogni caso, condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dei seguent .372,52= ovvero quella d risulterà all'esito dell'istruttoria, a titolo di credito agente per provvigioni dirette;
b) una somma da quantificarsi in corso di causa a titolo di provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente laddove esistenti;
c) € 45.000,00=, ovvero quella diversa somma da determinarsi in via equitativa a titolo di contributo showroom;
d) € 27.144,00=, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa a titolo di indennità per cessazione di rapporto ex art. 1751 c.c.; e) € 250.000,00= ovvero quella diversa somma da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno (lucro cessante); f) un importo da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno di immagine;
3. -accertare l'avvenuto assolvimento da parte del convenuto del pagamento del contributo spettante al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza (ENASARCO) e, in caso contrario, condannare lo stesso al versamento del dovuto. *** Il tutto oltre interessi di mora ex D.lgs 231/02, interessi composti ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascuna ragione di credito a quella dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi, CPA 4% e spese generali 15% ex D.M. 55/2014. *** Ai fini dell'istruttoria EL presente controversia si chiede che Ill.mo Giudice adito Voglia: I ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, già indicati nella memoria ex art. 171- ter 1° co. nr. 2 cpc, espunto ogni giudizio o valutazione:
1. vero che l'agente ha raccolto per la stagione FW 2021-22, per il marchio Parte_1 r un valore complessivo di € 19.280,00, come risulta dal doc. 5 che si rammostra al teste;
2. vero che l'agente ha Parte_1 raccolto per la stagione SS 2022, per il marchio HU, ordini per un valore complessivo di € 104.622,00, come risulta dal doc. 6 che si rammostra al teste;
3. vero che l'agente ha raccolto per la stagione FW Parte_1 2022-23, per il marchio r un valore complessivo di € 115.715,00, come risulta dal doc. 7 che si rammostra al teste;
4. vero che l'agente ha raccolto per la stagione SS 23, per il marchio Parte_1 HU ore complessivo di € 240.747,00, come risulta dal doc. 8 che si rammostra al teste;
5. vero che per la stagione FW 2021-22, per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 18.980,00, come risulta dal doc. 14 che si rammostra al teste;
6. vero che per la stagione SS 22, per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 96.059,50, come risulta dal doc. 15 che si rammostra al teste;
7. vero che per la stagione FW 22-23,
pagina 2 di 23 per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 112.730, come risulta dal doc. 16 che si rammostra al teste;
8. vero che per la stagione SS 23, per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 249.190,00, come risulta dal doc. 17 che si rammostra al teste;
9. vero che per la realizzazione del look- book e dei video per la stagione FW 22-23, ha messo a Parte_1 disposizione al Sig. il cavallo di propri;
CP_1 Parte_3Parte 10. vero che il personale di (nella specie la Sig.ra ed il Sig. Parte_3
) ha accom to in data 7.01.22 i presso il Parte_2 CP_1 maneggio situato nell'Erbaluce Riding Club di Barengo (TO), affinché quest'ultimo potesse prenderne visione;
11. vero che l'animale è stato portato a Milano presso lo studio fotografico Studio 019, sito in Milano, in Via Privata Oslavia, 17, dove veniva realizzato il servizio fotografico per il brand HU con il supporto di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
12. vero che per la stagione FW 23-24 LMB veva in
[...] Parte_1 corso di conferma nr. 10 nuovi appuntamenti per la presentazione EL collezione HU (clienti: St Michel - Iesi, 4 - Kuwait City, Harvey OL - Doha, Dell'Oglio -Palermo, Sauvage - Almaty, Amicis - Vienna, Boboli - Vancouver, Enny di Monaco - Atene, Eleganza - Alassio, Tassels – Berna); 13. vero che a seguito dell'attività promozionale svolta dall'agente, il Sig. CP_1 ha partecipato agli eventi internazionali Who is On Next? per l'anno
[...] VMH Prize per l'anno 2023; 14. vero che il Sig. in occasione CP_1 di tutte le campagne vendite ha utilizzato arredi (specchio sartoria ed espositori di bambù) di proprietà di per arredare gli stand ed Parte_1 il Pop-up Store 10 Corso Como;
15. vero che il Sig. , per il CP_1 periodo gennaio 2021-febbraio 2023, ha usufruito dello showroom di
[...]
sito in Milano, Via Watt, 37, per incontri con i propri fornitori (a Pt_1 Tessilriva Spa), giornalisti e amici, anche al di fuori dei periodi delle campagne vendite e dell'orario di lavoro;
16. vero che i Signori e Parte_5
hanno accompagnato in data 25.11.21 il Sig. Parte_6 CP_1 in visita presso l'azienda Weft di Matteo Riva, sita nel comune di Bulgarograsso (CO); 17. vero che il Sig. di LMB ha Parte_2 accompagnato in data 16.06.22 il Sig. in Francia, presso la CP_1 ditta K Jacques ST Tropez. Sui summ di prova si indicano quali testimoni: ▪ Sig.ra , residente in [...] 38; ▪ Sig. , residente in [...]; ▪ Sig. Testimone_2 idente in Bergamo (BG), Via Baioni 20G; ▪ Sig.ra Testimone_3
, residente in [...]. II. nella denegata e Parte_3 otesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla controparte, ammettere questa difesa alla prova contraria con i testi sopra indicati;
III. ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1749 c.c., ovvero ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili di CP_1 relative al periodo febbraio 2021 - marzo 2024 (scadenza incassi vendite
pagina 3 di 23 dell'ultima stagione lavorata dall'agente FW ), concernenti le vendite dei Pt_7 prodotti contraddistinti dal marchio ET . disporre, all'occorrenza, CTU per l'esame dei suindicati libri e scritture contabili nel periodo febbraio 2021 - marzo 2024 (scadenza incassi vendite dell'ultima stagione lavorata dall'agente ), relativamente ai prodotti a marchio HU, al fine di CP_3 Parte determinare gli importi spettanti a per le ragioni di cui è Parte_1 causa.”
Per parte convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis: In via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa da intendersi integral- mente richiamate. In via riconvenzionale: accertare l'intervenuto recesso per giusta causa dal contrat-to di agenzia 1.09.2021 da parte del sig. CP_1 a far data dal 3.02.23 con conseguente condanna EL
[...] Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dal convenuto nella misura che sarà
[...] minata in corso di causa. Sempre in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di rigetto EL domanda di accertamento del recesso per giusta causa da parte del preponente, si chiede: a) accertato l'inadempimento contrattuale EL dichiarare il contrat-to di agenzia 1.09.21 risolto per Parte_1 inadempimento dell'agente e conseguentemente b) condannare la
[...] al pagamento di tutti i danni conseguenti all'inadempi Parte_1 contrattuale dell'agente subiti dal sig. nella misura che sarà CP_1 determinata in corso di causa. In via i te per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie rigettate ed in particolare per le istanze di prova testimoniale formulate nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. nonché, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove dirette formulate dall'attrice, per l'ammissione delle istanze di prova contraria formulate. Con vittoria di spese e competenze di lite anche ex art. 91 c. 1 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti e cenni sullo svolgimento del processo
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, dalla società la quale, sul presupposto Parte_1 dell'esistenza di un contratto di agenzia con e dell'avvenuta CP_1 risoluzione del medesimo contratto da parte di quest'ultimo, ha instato affinché questo Tribunale, accertata l'illegittima risoluzione del rapporto contrattuale, condannasse il convenuto al pagamento in proprio favore: a) EL somma di € 38.372,52 a titolo di provvigioni dirette;
b) di “una somma
pagina 4 di 23 da quantificarsi in corso di causa” a titolo di provvigioni indirette;
c) EL somma di € 45.000,00 a titolo di “contributo showroom”; d) EL somma di €
27.144,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
e) EL somma di € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante;
f) di “un importo da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno di immagine”; nonché accertasse “l'avvenuto assolvimento da parte EL convenuta del pagamento del contributo spettante al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza” (Enasarco) e, in caso contrario, condannasse “la stessa al versamento del dovuto”.
Al riguardo, parte attrice ha, in estrema sintesi, dedotto: a) di aver iniziato a collaborare con , titolare del marchio di DA “Setchu” CP_1 all'inizio del 2021 e che, dopo le prime due stagioni, le odierne parti in causa avevano deciso di formalizzare il loro rapporto commerciale;
b) che, conseguentemente, in data 1° settembre 2021, essa attrice aveva stipulato con un contratto di agenzia per la promozione EL vendita CP_1 di prodotti a marchio “Setchu” nel territorio mondiale fatta eccezione per il
Giappone; c) che il predetto contratto aveva durata dal 1° settembre 2021 al
1° settembre 2027, con clausola di tacito rinnovo per un analogo periodo salvo disdetta;
d) che, a favore dell'agente, era previsto il pagamento di provvigioni da calcolarsi sugli ordini confermati nella misura del 15% sino alla stagione di vendita s/s 23 e dalla stagione f/w 23/24 del 13%, oltre a un contributo stagionale per lo showroom di Parigi pari a € 2.500,00 per il primo anno e di € 5.000,00 per gli anni successivi;
e) che le parti, in deroga all'art. 1751 c.c., avevano previsto la spettanza in favore dell'agente dell'indennità di fine rapporto in ogni caso, anche a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma citata, in misura pari al 50% dell'importo massimo previsto secondo i criteri dell'art. 1751 c.c., salva l'eventuale previsione più favorevole secondo gli Accordi Economici
Collettivi; f) che, con missiva del 3 febbraio 2023 (e, dunque, all'inizio EL
pagina 5 di 23 campagna vendita EL stagione f/w 23/24) aveva CP_1 comunicato ad essa attrice “la risoluzione con effetto immediato dal contratto di agenzia”; g) che tale risoluzione contrattuale era illegittima non sussistendo gli inadempimenti lamentati dal preponente nella citata missiva;
h) che, a seguito EL anticipata cessazione del rapporto contrattuale inter partes, essa attrice aveva diritto a conseguire h1) le provvigioni dirette e indirette come sopra indicate, h2) l'indennità di fine rapporto come predeterminata nel contratto;
h3) il corrispettivo pattuito quale “contributo” fisso per lo showroom di Parigi;
h4) il risarcimento dei danni in tesi patiti per l'anticipata cessazione del rapporto e sempre in tesi costituiti dal mancato guadagno e dall'asserita lesione EL propria immagine commerciale.
Si è costituito in giudizio resistendo alle domande attoree e, CP_1 in via riconvenzionale, domandando al Tribunale di accertare la sussistenza EL giusta causa di recesso (o, in subordine, di risolvere il contratto per inadempimento dell'agente) e, per l'effetto, di condannare l'attrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti da esso convenuto.
Al riguardo, parte convenuta ha, in estrema sintesi, dedotto: a)
l'inadempimento contrattuale EL società attrice, in tesi consistito nell'avere l'agente a1) omesso di svolgere una “attività di promozione degli affari quantitativamente e qualitativamente adeguata” astenendosi dal compiere le attività “per prassi” spettanti agli agenti di DA, quali quelle di orientare la preponente circa la data di presentazione del campionario, le richieste del mercato, i negozi ai quali proporre il proprio brand, “avere organizzazione e personale competente e preparato a presentare il brand durante l'esposizione dei campionari…”, “raccogliere correttamente gli ordini”;
a2) omesso di svolgere una adeguata promozione dei prodotti EL preponente attraverso i canali “social”, visto il basso numero di follower del legale rappresentante dell'attrice, la mancanza sul profilo social dell'agente di post con immagini del brand EL preponente, il mancato aggiornamento pagina 6 di 23 EL pagina web; a3) omesso di investire nella partecipazione del preponente a concorsi in grado di dare visibilità al brand; a4) utilizzato, per promuovere i prodotti del convenuto durante la settimana EL DA parigina, uno showroom inadeguato, sia perché sito in una zona scoDA rispetto alle sfilate più importanti, sia perché utilizzato per promuovere anche altri marchi, sia, ancora, perché tenuto aperto soltanto nel periodo iniziale delle sfilate, sia, infine, perché dotato di personale impreparato;
a5) omesso di svolgere attività diverse da quelle tradizionali per diffondere il marchio del convenuto all'estero; a6) omesso di svolgere le attività di supporto al preponente previste dall'art. 1746, 1° comma, c.c., altresì omettendo di suggerire al convenuto di registrare il proprio marchio;
b) che il comportamento inadempiente dell'attrice, come sopra compendiato, aveva determinato un andamento delle vendite tale da non consentire neppure di coprire gli ingenti costi di realizzazione dei capi di abbigliamento, di guisa che esso convenuto era stato costretto a recedere dal contratto per giusta causa;
c) che, conseguentemente, non spettavano all'agente né l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. né il risarcimento del danno da lucro cessante, che, peraltro, per come prospettato dall'attrice, costituiva una mera duplicazione EL prima;
d) che neppure spettavano all'agente d1) le provvigioni dirette, perché comprensive anche di vendite concluse “fuori dal periodo di validità del contratto” (relativamente alla stagione f/w 21-22 e ss 23); d2) le provvigioni indirette, perché genericamente indicate;
d3) il contributo showroom dopo la cessazione del mandato di agenzia, perché, tra le altre cose, il predetto locale veniva pacificamente utilizzato dall'agente anche per la promozione di prodotti di marchi diversi da quello del convenuto. Sulla scorta di tali allegazioni parte convenuta ha, dunque, insistito per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per l'accertamento EL giusta causa di recesso dal 3.2.2023, ovvero, in subordine, per la risoluzione del contratto di agenzia e, conseguentemente,
pagina 7 di 23 in entrambi i casi, per il risarcimento dei danni patiti dal convenuto “nella misura che sarà determinata in corso di causa”.
La causa, senza assunzione di prove costituende è stata trattenuta in decisione, previo deposito ad opera delle parti delle memorie ex art. 189
c.p.c., all'udienza del 10 settembre 2025.
Lo scioglimento del contratto di agenzia
Risulta pacificamente dalle difese delle parti, nonché dalla documentazione dalle stesse versata in atti: a) che le odierne parti in causa hanno stipulato, in data 1° settembre 2021 un contratto di agenzia avente efficacia temporale dal 1° settembre 2021 al 1° settembre 20271; b) che la preponente, con missiva datata 3 febbraio 2023, ha comunicato all'agente il recesso dal predetto contratto di agenzia, per giusta causa e con effetto immediato, in ragione delle gravi violazioni contrattuali poste in essere dall'agente e ivi rappresentate2.
Ciò posto, giova richiamare il condivisibile insegnamento EL giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con DAlità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e EL gravità EL condotta, da valutarsi in considerazione EL diversità EL posizione
pagina 8 di 23 dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”3.
La giurisprudenza ha pure chiarito che, in virtù dell'art. 2697 c.c., dell'art. 24 Cost. e del principio di vicinanza EL prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova EL sussistenza EL giusta causa medesima e, quindi, dello specifico fatto illecito e/o dell'inadempimento posto a sostegno EL giusta causa4 dovendosi, però, conciliare siffatto criterio con la regola posta in via generale dall'art. 1218 c.c., per cui se il recesso si fonda su un inadempimento contrattuale EL controparte, l'onere EL prova (dell'inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nella prova EL fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si assume inadempiuta e nell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando poi alla controparte asseritamente inadempiente l'onere di provare di avere esattamente adempiuto5.
Per quanto attiene, poi, al contenuto dell'onere di allegazione del fatto di inadempimento imputato alla controparte, deve richiamarsi il condivisibile insegnamento EL giurisprudenza di legittimità6, secondo cui “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto”. In particolare, ha osservato la Suprema Corte, “Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere EL prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che,
pagina 9 di 23 quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n.
24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986
n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2,
15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto EL contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748).
L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto. Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2,
22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810); e,
d'altronde, nel disciplinare le DAlità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione EL circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione EL domanda, che deve appunto identificare in che cosa
l'inadempimento è consistito .... E l'ampio orientamento che ne è derivato ha
pagina 10 di 23 sempre ribadito la necessità dell'allegazione (Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n.
982, Cass. sez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647, Cass. sez. 3, 3 aprile 2003 n.
5135, Cass. sez. L, 11 ottobre 2003 n. 15249, Cass. sez. 3, 1 dicembre 2003
n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. 3, 1 aprile 2004
n. 6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. 1, 13 giugno 2006 n.
13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. 2, 19 aprile 2007 n.
9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. 1, 3 luglio 2009
n. 15677, Cass. sez. 3, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass. sez. 1, 15 luglio 2011
n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 826)”.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei su esposti principi di diritto deve osservarsi quanto segue.
Nella missiva di recesso il preponente ha imputato all'agente quale fatto di grave inadempimento tale da giustificare, in tesi, lo scioglimento anticipato del contratto di agenzia, l'avvenuta acquisizione da parte dell'agente nel corso di circa un anno e mezzo soltanto di 18 nuovi clienti nonostante l'ampiezza EL zona concessa in esclusiva (tutto il mondo tranne il
Giappone); la carente attività di assistenza ai clienti nella fase di presentazione dei campionari e di acquisizione degli ordinativi;
l'omesso svolgimento di attività di informazione del preponente sulle condizioni del mercato e sulle caratteristiche EL clientela in modo da orientare le strategie di vendita.
Nel presente giudizio il convenuto ha, poi, altresì lamentato, da un lato, che l'attività promozionale dell'agente fosse sostanzialmente ferma ai canali tradizionali, poco orientata ai social media, agli investitori esteri, e che sempre l'agente non fosse riuscito a “spingere” il brand del preponente, omettendo di compiere una serie di attività propedeutiche alla vendita e di supporto dell'attività del preponente, quali, esemplificativamente, la partecipazione a concorsi di DA, l'effettuazione di “investimenti specifici”,
e, da altro lato, che il temporary showroom organizzato a Parigi in occasione pagina 11 di 23 EL settimana EL DA non fosse idoneo ad una adeguata valorizzazione dei prodotti del preponente.
Ora, per quanto attiene, in primo luogo, ai risultati dell'andamento delle vendite conseguite per effetto dell'attività dell'agente e al numero di clienti acquisiti, considerato che per stessa ammissione del convenuto si trattava di un marchio nuovo rivolto al “consumatore di nicchia” e che risulta pacificamente che le parti non avevano previsto nel contratto il raggiungimento da parte dell'agente di obiettivi minimi di fatturato, ritiene il
Tribunale che le allegazioni svolte dal convenuto non siano, invero, sufficienti a fondare una responsabilità contrattuale dell'agente, e tanto meno, ad attribuire a quest'ultimo un fatto di inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, non risultando i fatti a tal fine addotti dalla convenuta univoci nel far ravvisare nel comportamento dell'agente una violazione dei doveri di diligenza connessi al mandato agenziale. E dovendosi, ancora, rilevare la mancanza di compiute allegazioni circa i risultati verosimilmente conseguibili, nei mercati attribuiti all'attrice, da un agente medio e le precise ragioni per le quali, nella specie, i risultati conseguiti da non sarebbero in linea Parte_1 con quelli conseguibili con l'ordinaria diligenza. Né, infine, la legittimità del recesso esercitato dalla preponente può fondarsi su circostanze fattuali verificatesi in epoca successiva allo scioglimento del contratto de quo (nella specie, i risultati conseguiti da altro agente nelle stagioni di vendita successive al recesso) trattandosi di fatti ovviamente non conosciuti né conoscibili dalla preponente al momento del recesso e che, dunque, non possono essere posti a fondamento EL decisione assunta dalla preponente di sciogliersi dal vincolo contrattuale con l'agente. Neppure, invero, può trarsi, da tali circostanze, un argomento presuntivo idoneo a fondare la tesi EL parte convenuta circa la sussistenza, da parte dell'agente, di una violazione dei doveri contrattuali di correttezza e diligenza talmente grave da pagina 12 di 23 giustificare un recesso in tronco senza attendere la naturale scadenza del contratto, atteso che, al riguardo, il convenuto si è invero limitato a riferire di un incremento delle vendite fondato sulla acquisizione di nuovi clienti, senza tuttavia nulla dedurre, entro i termini decadenziali di rito, circa le specifiche circostanze (collezioni promosse, investimenti pubblicitari effettuati dal preponente) che hanno, in concreto, condotto al raggiungimento di tali risultati, nonché sulla sussistenza di tali condizioni anche nel periodo antecedente al recesso.
Risultano, inoltre, inidonee a fondare un giudizio di responsabilità contrattuale nei confronti dell'agente le affermazioni del convenuto relative al posizionamento di quest'ultimo nella considerazione generale del mondo Parte EL DA (“ non fa parte di tali opinion leader dato che propone collezioni dal taglio più commerciale”), ai mancati suggerimenti strategici in favore del preponente in termini di partecipazione a concorsi di DA ovvero in ordine alla registrazione del marchio, non costituendo siffatte prestazioni oggetto del contratto di agenzia inter partes e non avendo il convenuto neppure specificamente dedotto quale sarebbe la diversa fonte negoziale di tali presunti obblighi dell'agente. E risultando, invero, al riguardo, irrimediabilmente generica l'affermazione del convenuto secondo la quale si tratterebbe di comportamenti doverosi secondo una non meglio specificata
“prassi” delle agenzie di DA.
Giova, poi, ancora osservare che in assenza di uno specifico incarico di consulenza, nella specie, come detto, non assunto dall'agente, la contestazione di inadempimento ex art. 1746, 1° comma, c.c. avrebbe dovuto quantomeno indicare il contenuto delle informazioni che in tesi l'agente avrebbe dovuto fornire e che, sempre in tesi, non avrebbe fornito al preponente, risultando, altrimenti, praticamente impossibile per l'agente fornire la prova dell'esatto adempimento, considerata la portata generale EL norma codicistica su citata e l'ampiezza EL zona assegnata all'agente pagina 13 di 23 (tutto il mondo eccetto il Giappone). E ciò considerato che non risultano in atti specifiche richieste di informazioni concretamente rivolte dal preponente alle quali l'agente non abbia risposto ovvero sollecitazioni del primo in tal senso. Senza dire, poi, che molte delle contestazioni rivolte all'agente nel presente giudizio riguardano il target di quest'ultimo e la sua “quotazione” nel mondo EL DA, ossia circostanze assolutamente conosciute e conoscibili dal convenuto al momento EL stipulazione del contratto di agenzia, considerata la collaborazione preventiva intercorsa tra le parti nelle due stagioni di vendita precedenti alla stipulazione contrattuale e in assenza di elementi di segno contrario.
Analoghi rilievi vanno, infine, rivolti alle doglianze del convenuto circa la collocazione geografica dello showroom di Parigi, il fatto che quest'ultimo ospitasse anche campionari di altri brand (non avendo peraltro l'agente alcun obbligo di esclusiva nei confronti del preponente) e l'asserita
“impreparazione” del personale ivi presente, e ciò a maggior ragione ove si consideri che, anche in questo caso, non risulta in atti (e né la convenuta ha svolto alcuna allegazione nei termini di rito al riguardo) alcuna contestazione, lamentela, sollecito EL preponente nei confronti dell'agente per tutta la durata di svolgimento del mandato agenziale.
Né, nel carente contesto allegativo su riscontrato, la parte convenuta può realmente dolersi EL mancata ammissione delle istanze di prova orale avanzate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., essendosi la genericità degli asserti difensivi su riportati inevitabilmente riversata nella formulazione dei capitoli di prova, rendendoli, per ciò che qui rileva, irrimediabilmente inammissibili.
Pertanto, per tutto quanto detto, deve escludersi che le ragioni di insoddisfazione EL preponente nei confronti dell'agente giustifichino il recesso anticipato dal contratto di agenzia.
pagina 14 di 23 Per le medesime ragioni, e sempre in relazione alla condotta dell'agente come sopra descritta, non si ravvisano i presupposti per la risoluzione del contratto inter partes, non sussistendo un inadempimento contrattuale di gravità tale da giustificare il fallimento del programma negoziale.
La domanda risarcitoria proposta dalla convenuta in via riconvenzionale
Le considerazioni che precedono determinano logicamente il rigetto EL domanda risarcitoria proposta, peraltro in modo irrimediabilmente generico, dalla parte convenuta in via riconvenzionale, fondandosi essa sull'asserito, e come visto non sussistente, inadempimento contrattuale dell'agente.
La domanda attorea di pagamento delle provvigioni
Venendo ora ad esaminare le domande attoree deve osservarsi quanto segue.
Va, in primo luogo, rilevato che la pretesa attorea di conseguire le provvigioni in tesi maturate nel corso del rapporto contrattuale e non corrisposte dal convenuto è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni appresso spiegate.
Al riguardo deve osservarsi che parte attrice ha dedotto: a) che il fatturato generato dagli ordini confermati era stato pari, per la stagione f/w 21-22, a
€ 18.980,00, per la stagione ss 22, ad € 96.059,50, per la stagione fw
22/23, ad € 112.730,00, per la stagione ss 23 ad € 249.190,0; b) che l'aliquota provvigionale da applicare sugli ordini confermati, ai sensi dell'art. 6 del contratto di agenzia, era pari al 15%; c) che il convenuto le aveva corrisposto a titolo di provvigioni la somma di € 33.171,41.
A fronte di ciò parte convenuta non ha contestato né i montanti provvigionali, né l'aliquota provvigionale né l'importo erogato all'attrice, limitandosi a dedurre che le vendite relative alla stagione fw 21/22 e quelle relative alla stagione ss 23 esulavano “dal periodo di validità del contratto”.
In proposito, deve osservarsi che l'assunto difensivo del convenuto merita accoglimento soltanto per quanto attiene alle stagioni fw 21/22 e ss 22. È,
pagina 15 di 23 infatti, pacifica la conclusione del contratto di agenzia in data 1° settembre
2021 e, dunque, come anche affermato dall'attrice successivamente alla conclusione EL stagione di vendita ss 22. Ne consegue l'impossibilità di applicare, tout court, anche per il periodo precedente al contratto la previsione provvigionale contenuta in quest'ultimo e né parte attrice ha dedotto l'esistenza di un ulteriore e diverso titolo negoziale idoneo a giustificare la sua pretesa di conseguire, per il periodo in parola, come detto, antecedente alla stipulazione del contratto del 1° settembre 2021, ulteriori provvigioni.
Risultano, dunque, ricomprese nell'ambito del contratto in parola soltanto le due stagioni di vendita fw 22/23 e ss 23 atteso che il recesso dal contratto di agenzia è stato comunicato dal preponente in data 3 febbraio 2023 e, dunque, all'inizio EL stagione di vendita fw 23/24 (successiva rispetto a quella ss 23).
Pertanto, avuto riguardo al volume di “ordini confermati” su indicato per le stagioni fw 22/23 e ss 23 (pari ad € 361.920,007) e all'aliquota provvigionale del 15% prevista in contratto per il periodo in questione, l'ammontare totale delle provvigioni spettanti all'agente è pari a € 54.288,00. Ne consegue che, detratto l'importo di € 33.171,41 pacificamente già corrisposto dal preponente, parte attrice ha diritto a conseguire l'ulteriore somma di €
21.116,59. va, quindi, condannato al pagamento in favore CP_1 di EL suddetta somma di € 21.116,59, oltre agli Parte_1 interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla domanda al saldo effettivo.
Non merita, invece, accoglimento la pretesa dell'attrice di conseguire provvigioni indirette, stante la totale assenza di allegazioni (prima ancora che di prova) in ordine agli elementi costitutivi di un tale asserito diritto di credito.
pagina 16 di 23 Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte attrice ha completamente omesso di addurre al processo, nei termini di rito, qualsivoglia specifico elemento fattuale dal quale poter quantomeno presumere, sia pure in termini probabilistici, l'avvenuta violazione da parte del preponente del diritto di esclusiva dell'agente. Con la conseguenza che in tale contesto allegativo gravemente carente, si appalesa come del tutto esplorativa e, dunque, inammissibile, la pretesa attorea di conseguire l'esibizione “dei libri
e delle scritture contabili di relative al periodo febbraio 2021- CP_1 marzo 2024 … concernenti le vendite dei prodotti contraddistinti dal marchio
Setchu”.
Parimenti inammissibili risultano, infine, le istanze di prova orale pure avanzate dall'attrice, in quanto formulate in difetto del prescritto requisito di specificità8, essendosi, la genericità degli asserti attorei, inevitabilmente riversata nei capitoli di prova all'uopo formulati.
La domanda attorea di pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. 9 del contratto di agenzia
, invece, accoglimento la domanda attorea di conseguire l'indennità di CP_4 fine rapporto nella misura pattuita dalle parti all'art. 9 del contratto.
La su menzionata clausola contrattuale così dispone: “in deroga a quanto previsto dall'art. 1751 c.c. le parti convengono che alla cessazione del rapporto in esame, avvenuta per qualsiasi motivo o ragione, all'agente competerà in ogni caso un'indennità. L'importo di siffatta indennità sarà pari al 50% del corrispettivo annuo percepito dall'agente, calcolato sulla base EL media annuale delle retribuzioni dal medesimo maturande e maturate negli ultimi tre anni o, se il contratto risale a meno di tre anni, sulla media del periodo in questione. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni previste dagli A.E.C. settore commercio in punto indennità, qualora
l'applicazione delle stesse risultasse in concreto più favorevole all'agente.
pagina 17 di 23 L'indennità di cui al presente articolo competerà anche nel caso in cui lo stesso receda dal presente contratto”.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto che la media annuale delle provvigioni maturate nelle due stagioni precedenti al recesso era pari ad € 54.288,00, di guisa che l'indennità spettante era pari ad € 27.144,00 (€ 54.288,00/2).
Giova, in proposito, innanzitutto rilevare che il dato quantitativo su indicato non è stato minimamente contestato dal convenuto, il quale si è limitato a contestare l'an EL pretesa, in relazione all'asserita sussistenza di una giusta causa di recesso.
Si tratta, come sopra già detto, di un assunto difensivo non accoglibile dovendosi richiamare anche in questa sede le considerazioni sopra svolte circa l'insussistenza di un inadempimento attribuibile all'agente di portata tale da giustificare il recesso del preponente.
Pertanto, per tutto quanto detto, la pretesa attorea de qua va accolta e il convenuto va condannato al pagamento in favore di EL Parte_1 somma su indicata di € 27.144,00, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla cessazione del rapporto (3.2.2023) sino al saldo effettivo.
Le domande attoree di risarcimento del danno
Venendo ora ad esaminare le domande risarcitorie attoree deve osservarsi quanto segue.
Va, in primo luogo, rilevato, per quanto attiene “al mancato guadagno subito dall'agente per non aver potuto svolgere la propria attività per le successive 9 stagioni di vendita”, che deve ritenersi provato, alla luce di tutto quanto sopra detto, il fatto illecito generatore del danno, costituito dall'avere il preponente illegittimamente cessato il rapporto di agenzia prima EL sua naturale scadenza.
Tale condotta illecita ha logicamente determinato per l'agente un danno patrimoniale, coincidente con le provvigioni che, presumibilmente, secondo pagina 18 di 23 l'id quod plerumque accidit, avrebbe conseguito ove il rapporto fosse durato sino alla sua naturale scadenza, detratti i costi che l'agente avrebbe sostenuto per eseguire il mandato agenziale.
Per la valutazione di tale danno patrimoniale, stante l'obiettiva difficoltà di provarne l'esatto ammontare, può, ad avviso del Tribunale, farsi ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. Infatti, come anche di recente condivisibilmente ribadito dalla Suprema Corte, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità EL richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con
l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento EL prova EL responsabilità del debitore o la mancata individuazione EL prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, essendo sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo”9.
Ciò detto, costituiscono utili parametri per la valutazione del danno in parola: a) il valore medio degli ordini procacciati dall'agente e confermati dal preponente nelle due stagioni di “vigenza” del contratto, pari, secondo i dati
(incontestati) offerti dall'attrice in citazione, ad € 180.960,00; b) la durata residua del contratto (dal 3 febbraio 2023 al 1° settembre 2027); c) l'aliquota provvigionale pattuita nel contratto per il periodo considerato (13%); d) i costi presumibilmente necessari per svolgere il mandato agenziale, tenuto conto dell'ampiezza EL zona assegnata all'agente (tutto il mondo tranne il
Giappone) e del dato riferito dall'attore (65% dei ricavi lordi); e) l'ammontare dell'indennità ex art. 1751 c.c. riconosciuta all'agente con la presente sentenza, essendo la predetta indennità sostanzialmente volta a pagina 19 di 23 compensare, ancorché nella misura predeterminata nel contratto, l'agente delle provvigioni perdute per lo scioglimento anticipato del contratto di agenzia.
Non può, invece, accogliersi l'assunto difensivo dell'attrice relativo ad una presumibile crescita costante del fatturato provvigionale, nei successivi quattro anni di contratto, del 18%, non trovando invero siffatta stima – peraltro dedotta in modo del tutto apodittico dall'attrice – adeguato supporto negli atti causa.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi su indicati il danno da mancato guadagno patito dall'attrice va liquidato, all'attualità, in via equitativa, nella somma di € 13.000,00.
Non merita, invece, accoglimento la pretesa dell'attrice di vedersi risarcito il presunto danno non patrimoniale all'immagine.
Premesso, infatti, che il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole EL lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali EL personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, è configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche, deve in ogni caso osservarsi che il relativo pregiudizio non costituisce un mero danno-evento,
e cioè in re ipsa ma costituisce un danno-conseguenza, il quale deve perciò essere oggetto di specifica allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni semplici. Fatta questa doverosa premessa, deve allora osservarsi, in senso del tutto dirimente, che, nel caso di specie, è completamente mancata da parte dell'attrice qualsivoglia allegazione fattuale dalla quale poter verosimilmente inferire che la stessa abbia subito un effettivo e concreto discredito nella propria reputazione commerciale a causa del recesso contrattuale esercitato dal preponente, con conseguente rigetto EL pretesa risarcitoria de qua.
pagina 20 di 23 Neppure può accogliersi, stante la cessazione del contratto e, dunque, in mancanza di controprestazione, e non avendo le parti pattuito una clausola penale con siffatto contenuto, la pretesa dell'agente di continuare a conseguire dal convenuto l'importo fisso a titolo di “contributo showroom”.
Ove, poi, tale pretesa fosse da qualificarsi in termini risarcitori, la stessa non potrebbe comunque trovare accoglimento, stante l'assenza di ogni specifica allegazione (oltre che prova), nei termini di rito, in ordine alle ragioni per le quali, dopo la cessazione del contratto, l'agente sarebbe stato, in tesi, costretto a mantenere il predetto showroom sobbarcandosi i relativi costi di locazione e/o manutenzione (peraltro neppure specificati nei medesimi termini di rito). E ciò a maggior ragione ove si consideri che non risulta affatto smentita l'affermazione del convenuto secondo cui il medesimo showroom veniva utilizzato dall'agente anche per la promozione di marchi di diversi preponenti.
Domanda di accertamento dell'accantonamento dei contributi presso la
Controparte_5
Neppure può accogliersi, infine, la domanda attorea volta all'accertamento del corretto accantonamento presso la dei contributi Controparte_5 da parte del preponente (con conseguente domanda eventuale di condanna al pagamento del dovuto).
La predetta domanda, infatti, risulta formulata in modo irrimediabilmente generico, non avendo l'attrice allegato alcunché in ordine alle circostanze del presunto inadempimento del convenuto - e ciò nonostante si tratti di elementi fattuali rientranti nella sua sfera di conoscibilità – di guisa che, in tale carente contesto assertivo, le istanze istruttorie pure avanzate dall'attrice in proposito risultano inammissibili.
Conclusioni
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande attoree, CP_1 va condannato al pagamento in favore di
[...] Parte_1
pagina 21 di 23 a) EL somma di € 21.116,59 a titolo di provvigioni dirette, oltre agli interessi di mora calcolati ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
b) EL somma di € 27.144,00 a titolo di indennità ex art 9 del contratto di agenzia, oltre agli interessi di mora calcolati al saggio legale a decorrere dalla cessazione del rapporto di agenzia (3.2.2023) sino al soddisfo;
c) EL somma di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla data di pubblicazione EL presente sentenza sino al saldo.
Non meritano invece accoglimento le ulteriori domande attoree così come vanno rigettate le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte convenuta.
Le spese di lite
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo EL lite, conclusasi con l'accoglimento di solo alcune delle molteplici domande proposte dall'attrice e con il rigetto di tutte le domande riconvenzionali EL convenuta, nonché con l'accoglimento delle domande attoree in misura non superiore rispetto alla proposta transattiva formulata ex art. 185 bis c.p.c. alla prima udienza e rifiutata proprio dall'attrice, si ravvisano i presupposti per la parziale compensazione delle predette spese nella misura di metà, con conseguente condanna del convenuto, da individuarsi, per quanto sopra detto, quale parte maggiormente soccombente, alla rifusione in favore dell'attrice EL restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande accolte e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 22 di 23 - in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna CP_1 al pagamento in favore di a) EL somma di € 21.116,59 Parte_1
a titolo di provvigioni dirette, oltre agli interessi di mora calcolati ex d.lgs. n.
231/2002 a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
b) EL somma di €
27.144,00 a titolo di indennità ex art 9 del contratto di agenzia, oltre agli interessi di mora calcolati al saggio legale a decorrere 3.2.2023 sino al soddisfo;
c) EL somma di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla data di pubblicazione EL presente sentenza sino al saldo;
- rigetta tutte le altre domande attoree;
- rigetta tutte le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di metà e condanna alla rifusione in favore di EL CP_1 Parte_1 restante metà liquidate in € 620,50 per esborsi ed € 5.500,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 3 Ottobre 2025
La Giudice
FR AV
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr doc. 4 allegato alla citazione e relativa traduzione sub doc. 20 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice. 2 Cfr. missiva di recesso sub doc. 9 in produzione di parte attrice. 3 Cfr. da ultimo Cass. n. 22246 /2021. 4 Cfr. Cass. n. 6008/2012; Cass. n. 486/2016. 5 Vd. ex multis: Cass. n. 13533/2011. 6 v. Cass. 6618/2018 7 361.920= 112.730 + 249.190,00. 8 Vd. fra molte, Cass. n. 1294/2018. 9 Così Cass. 21909/2023 in motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott.ssa FR AV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18659/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., , Parte_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Riccardo Pagani e
FI TT entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Milano, C.so Porta Nuova, n. 15; attrice contro
(C.F. e P. IVA CP_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Vallì Cappiello del
Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio EL predetta difenditrice sito in Brescia, Via Carlo Zima n. 1; convenuto
Oggetto: agenzia;
Conclusioni:
Per parte attrice Parte_1
pagina 1 di 23 “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, per i motivi esposti in atti, contrariis reiectis, così giudicare: i. in via principale: 1.- accertare l'illegittima risoluzione del rapporto de quo operata da parte di e, CP_1 conseguentemente, dichiarare il contratto in q er inadempimento del convenuto;
2.- conseguentemente e/o in ogni caso, condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dei seguent .372,52= ovvero quella d risulterà all'esito dell'istruttoria, a titolo di credito agente per provvigioni dirette;
b) una somma da quantificarsi in corso di causa a titolo di provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente laddove esistenti;
c) € 45.000,00=, ovvero quella diversa somma da determinarsi in via equitativa a titolo di contributo showroom;
d) € 27.144,00=, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa a titolo di indennità per cessazione di rapporto ex art. 1751 c.c.; e) € 250.000,00= ovvero quella diversa somma da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno (lucro cessante); f) un importo da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno di immagine;
3. -accertare l'avvenuto assolvimento da parte del convenuto del pagamento del contributo spettante al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza (ENASARCO) e, in caso contrario, condannare lo stesso al versamento del dovuto. *** Il tutto oltre interessi di mora ex D.lgs 231/02, interessi composti ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di maturazione di ciascuna ragione di credito a quella dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi, CPA 4% e spese generali 15% ex D.M. 55/2014. *** Ai fini dell'istruttoria EL presente controversia si chiede che Ill.mo Giudice adito Voglia: I ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, già indicati nella memoria ex art. 171- ter 1° co. nr. 2 cpc, espunto ogni giudizio o valutazione:
1. vero che l'agente ha raccolto per la stagione FW 2021-22, per il marchio Parte_1 r un valore complessivo di € 19.280,00, come risulta dal doc. 5 che si rammostra al teste;
2. vero che l'agente ha Parte_1 raccolto per la stagione SS 2022, per il marchio HU, ordini per un valore complessivo di € 104.622,00, come risulta dal doc. 6 che si rammostra al teste;
3. vero che l'agente ha raccolto per la stagione FW Parte_1 2022-23, per il marchio r un valore complessivo di € 115.715,00, come risulta dal doc. 7 che si rammostra al teste;
4. vero che l'agente ha raccolto per la stagione SS 23, per il marchio Parte_1 HU ore complessivo di € 240.747,00, come risulta dal doc. 8 che si rammostra al teste;
5. vero che per la stagione FW 2021-22, per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 18.980,00, come risulta dal doc. 14 che si rammostra al teste;
6. vero che per la stagione SS 22, per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 96.059,50, come risulta dal doc. 15 che si rammostra al teste;
7. vero che per la stagione FW 22-23,
pagina 2 di 23 per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 112.730, come risulta dal doc. 16 che si rammostra al teste;
8. vero che per la stagione SS 23, per il marchio HU, il preponente ha confermato ordini per un valore complessivo di € 249.190,00, come risulta dal doc. 17 che si rammostra al teste;
9. vero che per la realizzazione del look- book e dei video per la stagione FW 22-23, ha messo a Parte_1 disposizione al Sig. il cavallo di propri;
CP_1 Parte_3Parte 10. vero che il personale di (nella specie la Sig.ra ed il Sig. Parte_3
) ha accom to in data 7.01.22 i presso il Parte_2 CP_1 maneggio situato nell'Erbaluce Riding Club di Barengo (TO), affinché quest'ultimo potesse prenderne visione;
11. vero che l'animale è stato portato a Milano presso lo studio fotografico Studio 019, sito in Milano, in Via Privata Oslavia, 17, dove veniva realizzato il servizio fotografico per il brand HU con il supporto di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
12. vero che per la stagione FW 23-24 LMB veva in
[...] Parte_1 corso di conferma nr. 10 nuovi appuntamenti per la presentazione EL collezione HU (clienti: St Michel - Iesi, 4 - Kuwait City, Harvey OL - Doha, Dell'Oglio -Palermo, Sauvage - Almaty, Amicis - Vienna, Boboli - Vancouver, Enny di Monaco - Atene, Eleganza - Alassio, Tassels – Berna); 13. vero che a seguito dell'attività promozionale svolta dall'agente, il Sig. CP_1 ha partecipato agli eventi internazionali Who is On Next? per l'anno
[...] VMH Prize per l'anno 2023; 14. vero che il Sig. in occasione CP_1 di tutte le campagne vendite ha utilizzato arredi (specchio sartoria ed espositori di bambù) di proprietà di per arredare gli stand ed Parte_1 il Pop-up Store 10 Corso Como;
15. vero che il Sig. , per il CP_1 periodo gennaio 2021-febbraio 2023, ha usufruito dello showroom di
[...]
sito in Milano, Via Watt, 37, per incontri con i propri fornitori (a Pt_1 Tessilriva Spa), giornalisti e amici, anche al di fuori dei periodi delle campagne vendite e dell'orario di lavoro;
16. vero che i Signori e Parte_5
hanno accompagnato in data 25.11.21 il Sig. Parte_6 CP_1 in visita presso l'azienda Weft di Matteo Riva, sita nel comune di Bulgarograsso (CO); 17. vero che il Sig. di LMB ha Parte_2 accompagnato in data 16.06.22 il Sig. in Francia, presso la CP_1 ditta K Jacques ST Tropez. Sui summ di prova si indicano quali testimoni: ▪ Sig.ra , residente in [...] 38; ▪ Sig. , residente in [...]; ▪ Sig. Testimone_2 idente in Bergamo (BG), Via Baioni 20G; ▪ Sig.ra Testimone_3
, residente in [...]. II. nella denegata e Parte_3 otesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla controparte, ammettere questa difesa alla prova contraria con i testi sopra indicati;
III. ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1749 c.c., ovvero ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili di CP_1 relative al periodo febbraio 2021 - marzo 2024 (scadenza incassi vendite
pagina 3 di 23 dell'ultima stagione lavorata dall'agente FW ), concernenti le vendite dei Pt_7 prodotti contraddistinti dal marchio ET . disporre, all'occorrenza, CTU per l'esame dei suindicati libri e scritture contabili nel periodo febbraio 2021 - marzo 2024 (scadenza incassi vendite dell'ultima stagione lavorata dall'agente ), relativamente ai prodotti a marchio HU, al fine di CP_3 Parte determinare gli importi spettanti a per le ragioni di cui è Parte_1 causa.”
Per parte convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis: In via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa da intendersi integral- mente richiamate. In via riconvenzionale: accertare l'intervenuto recesso per giusta causa dal contrat-to di agenzia 1.09.2021 da parte del sig. CP_1 a far data dal 3.02.23 con conseguente condanna EL
[...] Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dal convenuto nella misura che sarà
[...] minata in corso di causa. Sempre in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di rigetto EL domanda di accertamento del recesso per giusta causa da parte del preponente, si chiede: a) accertato l'inadempimento contrattuale EL dichiarare il contrat-to di agenzia 1.09.21 risolto per Parte_1 inadempimento dell'agente e conseguentemente b) condannare la
[...] al pagamento di tutti i danni conseguenti all'inadempi Parte_1 contrattuale dell'agente subiti dal sig. nella misura che sarà CP_1 determinata in corso di causa. In via i te per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie rigettate ed in particolare per le istanze di prova testimoniale formulate nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. nonché, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove dirette formulate dall'attrice, per l'ammissione delle istanze di prova contraria formulate. Con vittoria di spese e competenze di lite anche ex art. 91 c. 1 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti e cenni sullo svolgimento del processo
La presente controversia è stata introdotta, con atto di citazione notificato alla controparte, dalla società la quale, sul presupposto Parte_1 dell'esistenza di un contratto di agenzia con e dell'avvenuta CP_1 risoluzione del medesimo contratto da parte di quest'ultimo, ha instato affinché questo Tribunale, accertata l'illegittima risoluzione del rapporto contrattuale, condannasse il convenuto al pagamento in proprio favore: a) EL somma di € 38.372,52 a titolo di provvigioni dirette;
b) di “una somma
pagina 4 di 23 da quantificarsi in corso di causa” a titolo di provvigioni indirette;
c) EL somma di € 45.000,00 a titolo di “contributo showroom”; d) EL somma di €
27.144,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.;
e) EL somma di € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante;
f) di “un importo da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno di immagine”; nonché accertasse “l'avvenuto assolvimento da parte EL convenuta del pagamento del contributo spettante al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza” (Enasarco) e, in caso contrario, condannasse “la stessa al versamento del dovuto”.
Al riguardo, parte attrice ha, in estrema sintesi, dedotto: a) di aver iniziato a collaborare con , titolare del marchio di DA “Setchu” CP_1 all'inizio del 2021 e che, dopo le prime due stagioni, le odierne parti in causa avevano deciso di formalizzare il loro rapporto commerciale;
b) che, conseguentemente, in data 1° settembre 2021, essa attrice aveva stipulato con un contratto di agenzia per la promozione EL vendita CP_1 di prodotti a marchio “Setchu” nel territorio mondiale fatta eccezione per il
Giappone; c) che il predetto contratto aveva durata dal 1° settembre 2021 al
1° settembre 2027, con clausola di tacito rinnovo per un analogo periodo salvo disdetta;
d) che, a favore dell'agente, era previsto il pagamento di provvigioni da calcolarsi sugli ordini confermati nella misura del 15% sino alla stagione di vendita s/s 23 e dalla stagione f/w 23/24 del 13%, oltre a un contributo stagionale per lo showroom di Parigi pari a € 2.500,00 per il primo anno e di € 5.000,00 per gli anni successivi;
e) che le parti, in deroga all'art. 1751 c.c., avevano previsto la spettanza in favore dell'agente dell'indennità di fine rapporto in ogni caso, anche a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma citata, in misura pari al 50% dell'importo massimo previsto secondo i criteri dell'art. 1751 c.c., salva l'eventuale previsione più favorevole secondo gli Accordi Economici
Collettivi; f) che, con missiva del 3 febbraio 2023 (e, dunque, all'inizio EL
pagina 5 di 23 campagna vendita EL stagione f/w 23/24) aveva CP_1 comunicato ad essa attrice “la risoluzione con effetto immediato dal contratto di agenzia”; g) che tale risoluzione contrattuale era illegittima non sussistendo gli inadempimenti lamentati dal preponente nella citata missiva;
h) che, a seguito EL anticipata cessazione del rapporto contrattuale inter partes, essa attrice aveva diritto a conseguire h1) le provvigioni dirette e indirette come sopra indicate, h2) l'indennità di fine rapporto come predeterminata nel contratto;
h3) il corrispettivo pattuito quale “contributo” fisso per lo showroom di Parigi;
h4) il risarcimento dei danni in tesi patiti per l'anticipata cessazione del rapporto e sempre in tesi costituiti dal mancato guadagno e dall'asserita lesione EL propria immagine commerciale.
Si è costituito in giudizio resistendo alle domande attoree e, CP_1 in via riconvenzionale, domandando al Tribunale di accertare la sussistenza EL giusta causa di recesso (o, in subordine, di risolvere il contratto per inadempimento dell'agente) e, per l'effetto, di condannare l'attrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti da esso convenuto.
Al riguardo, parte convenuta ha, in estrema sintesi, dedotto: a)
l'inadempimento contrattuale EL società attrice, in tesi consistito nell'avere l'agente a1) omesso di svolgere una “attività di promozione degli affari quantitativamente e qualitativamente adeguata” astenendosi dal compiere le attività “per prassi” spettanti agli agenti di DA, quali quelle di orientare la preponente circa la data di presentazione del campionario, le richieste del mercato, i negozi ai quali proporre il proprio brand, “avere organizzazione e personale competente e preparato a presentare il brand durante l'esposizione dei campionari…”, “raccogliere correttamente gli ordini”;
a2) omesso di svolgere una adeguata promozione dei prodotti EL preponente attraverso i canali “social”, visto il basso numero di follower del legale rappresentante dell'attrice, la mancanza sul profilo social dell'agente di post con immagini del brand EL preponente, il mancato aggiornamento pagina 6 di 23 EL pagina web; a3) omesso di investire nella partecipazione del preponente a concorsi in grado di dare visibilità al brand; a4) utilizzato, per promuovere i prodotti del convenuto durante la settimana EL DA parigina, uno showroom inadeguato, sia perché sito in una zona scoDA rispetto alle sfilate più importanti, sia perché utilizzato per promuovere anche altri marchi, sia, ancora, perché tenuto aperto soltanto nel periodo iniziale delle sfilate, sia, infine, perché dotato di personale impreparato;
a5) omesso di svolgere attività diverse da quelle tradizionali per diffondere il marchio del convenuto all'estero; a6) omesso di svolgere le attività di supporto al preponente previste dall'art. 1746, 1° comma, c.c., altresì omettendo di suggerire al convenuto di registrare il proprio marchio;
b) che il comportamento inadempiente dell'attrice, come sopra compendiato, aveva determinato un andamento delle vendite tale da non consentire neppure di coprire gli ingenti costi di realizzazione dei capi di abbigliamento, di guisa che esso convenuto era stato costretto a recedere dal contratto per giusta causa;
c) che, conseguentemente, non spettavano all'agente né l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. né il risarcimento del danno da lucro cessante, che, peraltro, per come prospettato dall'attrice, costituiva una mera duplicazione EL prima;
d) che neppure spettavano all'agente d1) le provvigioni dirette, perché comprensive anche di vendite concluse “fuori dal periodo di validità del contratto” (relativamente alla stagione f/w 21-22 e ss 23); d2) le provvigioni indirette, perché genericamente indicate;
d3) il contributo showroom dopo la cessazione del mandato di agenzia, perché, tra le altre cose, il predetto locale veniva pacificamente utilizzato dall'agente anche per la promozione di prodotti di marchi diversi da quello del convenuto. Sulla scorta di tali allegazioni parte convenuta ha, dunque, insistito per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per l'accertamento EL giusta causa di recesso dal 3.2.2023, ovvero, in subordine, per la risoluzione del contratto di agenzia e, conseguentemente,
pagina 7 di 23 in entrambi i casi, per il risarcimento dei danni patiti dal convenuto “nella misura che sarà determinata in corso di causa”.
La causa, senza assunzione di prove costituende è stata trattenuta in decisione, previo deposito ad opera delle parti delle memorie ex art. 189
c.p.c., all'udienza del 10 settembre 2025.
Lo scioglimento del contratto di agenzia
Risulta pacificamente dalle difese delle parti, nonché dalla documentazione dalle stesse versata in atti: a) che le odierne parti in causa hanno stipulato, in data 1° settembre 2021 un contratto di agenzia avente efficacia temporale dal 1° settembre 2021 al 1° settembre 20271; b) che la preponente, con missiva datata 3 febbraio 2023, ha comunicato all'agente il recesso dal predetto contratto di agenzia, per giusta causa e con effetto immediato, in ragione delle gravi violazioni contrattuali poste in essere dall'agente e ivi rappresentate2.
Ciò posto, giova richiamare il condivisibile insegnamento EL giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con DAlità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e EL gravità EL condotta, da valutarsi in considerazione EL diversità EL posizione
pagina 8 di 23 dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”3.
La giurisprudenza ha pure chiarito che, in virtù dell'art. 2697 c.c., dell'art. 24 Cost. e del principio di vicinanza EL prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova EL sussistenza EL giusta causa medesima e, quindi, dello specifico fatto illecito e/o dell'inadempimento posto a sostegno EL giusta causa4 dovendosi, però, conciliare siffatto criterio con la regola posta in via generale dall'art. 1218 c.c., per cui se il recesso si fonda su un inadempimento contrattuale EL controparte, l'onere EL prova (dell'inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nella prova EL fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si assume inadempiuta e nell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando poi alla controparte asseritamente inadempiente l'onere di provare di avere esattamente adempiuto5.
Per quanto attiene, poi, al contenuto dell'onere di allegazione del fatto di inadempimento imputato alla controparte, deve richiamarsi il condivisibile insegnamento EL giurisprudenza di legittimità6, secondo cui “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto”. In particolare, ha osservato la Suprema Corte, “Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere EL prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che,
pagina 9 di 23 quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n.
24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986
n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2,
15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto EL contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748).
L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto. Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2,
22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810); e,
d'altronde, nel disciplinare le DAlità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione EL circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione EL domanda, che deve appunto identificare in che cosa
l'inadempimento è consistito .... E l'ampio orientamento che ne è derivato ha
pagina 10 di 23 sempre ribadito la necessità dell'allegazione (Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n.
982, Cass. sez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647, Cass. sez. 3, 3 aprile 2003 n.
5135, Cass. sez. L, 11 ottobre 2003 n. 15249, Cass. sez. 3, 1 dicembre 2003
n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. 3, 1 aprile 2004
n. 6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. 1, 13 giugno 2006 n.
13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. 2, 19 aprile 2007 n.
9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. 1, 3 luglio 2009
n. 15677, Cass. sez. 3, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass. sez. 1, 15 luglio 2011
n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n. 826)”.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei su esposti principi di diritto deve osservarsi quanto segue.
Nella missiva di recesso il preponente ha imputato all'agente quale fatto di grave inadempimento tale da giustificare, in tesi, lo scioglimento anticipato del contratto di agenzia, l'avvenuta acquisizione da parte dell'agente nel corso di circa un anno e mezzo soltanto di 18 nuovi clienti nonostante l'ampiezza EL zona concessa in esclusiva (tutto il mondo tranne il
Giappone); la carente attività di assistenza ai clienti nella fase di presentazione dei campionari e di acquisizione degli ordinativi;
l'omesso svolgimento di attività di informazione del preponente sulle condizioni del mercato e sulle caratteristiche EL clientela in modo da orientare le strategie di vendita.
Nel presente giudizio il convenuto ha, poi, altresì lamentato, da un lato, che l'attività promozionale dell'agente fosse sostanzialmente ferma ai canali tradizionali, poco orientata ai social media, agli investitori esteri, e che sempre l'agente non fosse riuscito a “spingere” il brand del preponente, omettendo di compiere una serie di attività propedeutiche alla vendita e di supporto dell'attività del preponente, quali, esemplificativamente, la partecipazione a concorsi di DA, l'effettuazione di “investimenti specifici”,
e, da altro lato, che il temporary showroom organizzato a Parigi in occasione pagina 11 di 23 EL settimana EL DA non fosse idoneo ad una adeguata valorizzazione dei prodotti del preponente.
Ora, per quanto attiene, in primo luogo, ai risultati dell'andamento delle vendite conseguite per effetto dell'attività dell'agente e al numero di clienti acquisiti, considerato che per stessa ammissione del convenuto si trattava di un marchio nuovo rivolto al “consumatore di nicchia” e che risulta pacificamente che le parti non avevano previsto nel contratto il raggiungimento da parte dell'agente di obiettivi minimi di fatturato, ritiene il
Tribunale che le allegazioni svolte dal convenuto non siano, invero, sufficienti a fondare una responsabilità contrattuale dell'agente, e tanto meno, ad attribuire a quest'ultimo un fatto di inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, non risultando i fatti a tal fine addotti dalla convenuta univoci nel far ravvisare nel comportamento dell'agente una violazione dei doveri di diligenza connessi al mandato agenziale. E dovendosi, ancora, rilevare la mancanza di compiute allegazioni circa i risultati verosimilmente conseguibili, nei mercati attribuiti all'attrice, da un agente medio e le precise ragioni per le quali, nella specie, i risultati conseguiti da non sarebbero in linea Parte_1 con quelli conseguibili con l'ordinaria diligenza. Né, infine, la legittimità del recesso esercitato dalla preponente può fondarsi su circostanze fattuali verificatesi in epoca successiva allo scioglimento del contratto de quo (nella specie, i risultati conseguiti da altro agente nelle stagioni di vendita successive al recesso) trattandosi di fatti ovviamente non conosciuti né conoscibili dalla preponente al momento del recesso e che, dunque, non possono essere posti a fondamento EL decisione assunta dalla preponente di sciogliersi dal vincolo contrattuale con l'agente. Neppure, invero, può trarsi, da tali circostanze, un argomento presuntivo idoneo a fondare la tesi EL parte convenuta circa la sussistenza, da parte dell'agente, di una violazione dei doveri contrattuali di correttezza e diligenza talmente grave da pagina 12 di 23 giustificare un recesso in tronco senza attendere la naturale scadenza del contratto, atteso che, al riguardo, il convenuto si è invero limitato a riferire di un incremento delle vendite fondato sulla acquisizione di nuovi clienti, senza tuttavia nulla dedurre, entro i termini decadenziali di rito, circa le specifiche circostanze (collezioni promosse, investimenti pubblicitari effettuati dal preponente) che hanno, in concreto, condotto al raggiungimento di tali risultati, nonché sulla sussistenza di tali condizioni anche nel periodo antecedente al recesso.
Risultano, inoltre, inidonee a fondare un giudizio di responsabilità contrattuale nei confronti dell'agente le affermazioni del convenuto relative al posizionamento di quest'ultimo nella considerazione generale del mondo Parte EL DA (“ non fa parte di tali opinion leader dato che propone collezioni dal taglio più commerciale”), ai mancati suggerimenti strategici in favore del preponente in termini di partecipazione a concorsi di DA ovvero in ordine alla registrazione del marchio, non costituendo siffatte prestazioni oggetto del contratto di agenzia inter partes e non avendo il convenuto neppure specificamente dedotto quale sarebbe la diversa fonte negoziale di tali presunti obblighi dell'agente. E risultando, invero, al riguardo, irrimediabilmente generica l'affermazione del convenuto secondo la quale si tratterebbe di comportamenti doverosi secondo una non meglio specificata
“prassi” delle agenzie di DA.
Giova, poi, ancora osservare che in assenza di uno specifico incarico di consulenza, nella specie, come detto, non assunto dall'agente, la contestazione di inadempimento ex art. 1746, 1° comma, c.c. avrebbe dovuto quantomeno indicare il contenuto delle informazioni che in tesi l'agente avrebbe dovuto fornire e che, sempre in tesi, non avrebbe fornito al preponente, risultando, altrimenti, praticamente impossibile per l'agente fornire la prova dell'esatto adempimento, considerata la portata generale EL norma codicistica su citata e l'ampiezza EL zona assegnata all'agente pagina 13 di 23 (tutto il mondo eccetto il Giappone). E ciò considerato che non risultano in atti specifiche richieste di informazioni concretamente rivolte dal preponente alle quali l'agente non abbia risposto ovvero sollecitazioni del primo in tal senso. Senza dire, poi, che molte delle contestazioni rivolte all'agente nel presente giudizio riguardano il target di quest'ultimo e la sua “quotazione” nel mondo EL DA, ossia circostanze assolutamente conosciute e conoscibili dal convenuto al momento EL stipulazione del contratto di agenzia, considerata la collaborazione preventiva intercorsa tra le parti nelle due stagioni di vendita precedenti alla stipulazione contrattuale e in assenza di elementi di segno contrario.
Analoghi rilievi vanno, infine, rivolti alle doglianze del convenuto circa la collocazione geografica dello showroom di Parigi, il fatto che quest'ultimo ospitasse anche campionari di altri brand (non avendo peraltro l'agente alcun obbligo di esclusiva nei confronti del preponente) e l'asserita
“impreparazione” del personale ivi presente, e ciò a maggior ragione ove si consideri che, anche in questo caso, non risulta in atti (e né la convenuta ha svolto alcuna allegazione nei termini di rito al riguardo) alcuna contestazione, lamentela, sollecito EL preponente nei confronti dell'agente per tutta la durata di svolgimento del mandato agenziale.
Né, nel carente contesto allegativo su riscontrato, la parte convenuta può realmente dolersi EL mancata ammissione delle istanze di prova orale avanzate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., essendosi la genericità degli asserti difensivi su riportati inevitabilmente riversata nella formulazione dei capitoli di prova, rendendoli, per ciò che qui rileva, irrimediabilmente inammissibili.
Pertanto, per tutto quanto detto, deve escludersi che le ragioni di insoddisfazione EL preponente nei confronti dell'agente giustifichino il recesso anticipato dal contratto di agenzia.
pagina 14 di 23 Per le medesime ragioni, e sempre in relazione alla condotta dell'agente come sopra descritta, non si ravvisano i presupposti per la risoluzione del contratto inter partes, non sussistendo un inadempimento contrattuale di gravità tale da giustificare il fallimento del programma negoziale.
La domanda risarcitoria proposta dalla convenuta in via riconvenzionale
Le considerazioni che precedono determinano logicamente il rigetto EL domanda risarcitoria proposta, peraltro in modo irrimediabilmente generico, dalla parte convenuta in via riconvenzionale, fondandosi essa sull'asserito, e come visto non sussistente, inadempimento contrattuale dell'agente.
La domanda attorea di pagamento delle provvigioni
Venendo ora ad esaminare le domande attoree deve osservarsi quanto segue.
Va, in primo luogo, rilevato che la pretesa attorea di conseguire le provvigioni in tesi maturate nel corso del rapporto contrattuale e non corrisposte dal convenuto è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni appresso spiegate.
Al riguardo deve osservarsi che parte attrice ha dedotto: a) che il fatturato generato dagli ordini confermati era stato pari, per la stagione f/w 21-22, a
€ 18.980,00, per la stagione ss 22, ad € 96.059,50, per la stagione fw
22/23, ad € 112.730,00, per la stagione ss 23 ad € 249.190,0; b) che l'aliquota provvigionale da applicare sugli ordini confermati, ai sensi dell'art. 6 del contratto di agenzia, era pari al 15%; c) che il convenuto le aveva corrisposto a titolo di provvigioni la somma di € 33.171,41.
A fronte di ciò parte convenuta non ha contestato né i montanti provvigionali, né l'aliquota provvigionale né l'importo erogato all'attrice, limitandosi a dedurre che le vendite relative alla stagione fw 21/22 e quelle relative alla stagione ss 23 esulavano “dal periodo di validità del contratto”.
In proposito, deve osservarsi che l'assunto difensivo del convenuto merita accoglimento soltanto per quanto attiene alle stagioni fw 21/22 e ss 22. È,
pagina 15 di 23 infatti, pacifica la conclusione del contratto di agenzia in data 1° settembre
2021 e, dunque, come anche affermato dall'attrice successivamente alla conclusione EL stagione di vendita ss 22. Ne consegue l'impossibilità di applicare, tout court, anche per il periodo precedente al contratto la previsione provvigionale contenuta in quest'ultimo e né parte attrice ha dedotto l'esistenza di un ulteriore e diverso titolo negoziale idoneo a giustificare la sua pretesa di conseguire, per il periodo in parola, come detto, antecedente alla stipulazione del contratto del 1° settembre 2021, ulteriori provvigioni.
Risultano, dunque, ricomprese nell'ambito del contratto in parola soltanto le due stagioni di vendita fw 22/23 e ss 23 atteso che il recesso dal contratto di agenzia è stato comunicato dal preponente in data 3 febbraio 2023 e, dunque, all'inizio EL stagione di vendita fw 23/24 (successiva rispetto a quella ss 23).
Pertanto, avuto riguardo al volume di “ordini confermati” su indicato per le stagioni fw 22/23 e ss 23 (pari ad € 361.920,007) e all'aliquota provvigionale del 15% prevista in contratto per il periodo in questione, l'ammontare totale delle provvigioni spettanti all'agente è pari a € 54.288,00. Ne consegue che, detratto l'importo di € 33.171,41 pacificamente già corrisposto dal preponente, parte attrice ha diritto a conseguire l'ulteriore somma di €
21.116,59. va, quindi, condannato al pagamento in favore CP_1 di EL suddetta somma di € 21.116,59, oltre agli Parte_1 interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla domanda al saldo effettivo.
Non merita, invece, accoglimento la pretesa dell'attrice di conseguire provvigioni indirette, stante la totale assenza di allegazioni (prima ancora che di prova) in ordine agli elementi costitutivi di un tale asserito diritto di credito.
pagina 16 di 23 Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte attrice ha completamente omesso di addurre al processo, nei termini di rito, qualsivoglia specifico elemento fattuale dal quale poter quantomeno presumere, sia pure in termini probabilistici, l'avvenuta violazione da parte del preponente del diritto di esclusiva dell'agente. Con la conseguenza che in tale contesto allegativo gravemente carente, si appalesa come del tutto esplorativa e, dunque, inammissibile, la pretesa attorea di conseguire l'esibizione “dei libri
e delle scritture contabili di relative al periodo febbraio 2021- CP_1 marzo 2024 … concernenti le vendite dei prodotti contraddistinti dal marchio
Setchu”.
Parimenti inammissibili risultano, infine, le istanze di prova orale pure avanzate dall'attrice, in quanto formulate in difetto del prescritto requisito di specificità8, essendosi, la genericità degli asserti attorei, inevitabilmente riversata nei capitoli di prova all'uopo formulati.
La domanda attorea di pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. 9 del contratto di agenzia
, invece, accoglimento la domanda attorea di conseguire l'indennità di CP_4 fine rapporto nella misura pattuita dalle parti all'art. 9 del contratto.
La su menzionata clausola contrattuale così dispone: “in deroga a quanto previsto dall'art. 1751 c.c. le parti convengono che alla cessazione del rapporto in esame, avvenuta per qualsiasi motivo o ragione, all'agente competerà in ogni caso un'indennità. L'importo di siffatta indennità sarà pari al 50% del corrispettivo annuo percepito dall'agente, calcolato sulla base EL media annuale delle retribuzioni dal medesimo maturande e maturate negli ultimi tre anni o, se il contratto risale a meno di tre anni, sulla media del periodo in questione. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni previste dagli A.E.C. settore commercio in punto indennità, qualora
l'applicazione delle stesse risultasse in concreto più favorevole all'agente.
pagina 17 di 23 L'indennità di cui al presente articolo competerà anche nel caso in cui lo stesso receda dal presente contratto”.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto che la media annuale delle provvigioni maturate nelle due stagioni precedenti al recesso era pari ad € 54.288,00, di guisa che l'indennità spettante era pari ad € 27.144,00 (€ 54.288,00/2).
Giova, in proposito, innanzitutto rilevare che il dato quantitativo su indicato non è stato minimamente contestato dal convenuto, il quale si è limitato a contestare l'an EL pretesa, in relazione all'asserita sussistenza di una giusta causa di recesso.
Si tratta, come sopra già detto, di un assunto difensivo non accoglibile dovendosi richiamare anche in questa sede le considerazioni sopra svolte circa l'insussistenza di un inadempimento attribuibile all'agente di portata tale da giustificare il recesso del preponente.
Pertanto, per tutto quanto detto, la pretesa attorea de qua va accolta e il convenuto va condannato al pagamento in favore di EL Parte_1 somma su indicata di € 27.144,00, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla cessazione del rapporto (3.2.2023) sino al saldo effettivo.
Le domande attoree di risarcimento del danno
Venendo ora ad esaminare le domande risarcitorie attoree deve osservarsi quanto segue.
Va, in primo luogo, rilevato, per quanto attiene “al mancato guadagno subito dall'agente per non aver potuto svolgere la propria attività per le successive 9 stagioni di vendita”, che deve ritenersi provato, alla luce di tutto quanto sopra detto, il fatto illecito generatore del danno, costituito dall'avere il preponente illegittimamente cessato il rapporto di agenzia prima EL sua naturale scadenza.
Tale condotta illecita ha logicamente determinato per l'agente un danno patrimoniale, coincidente con le provvigioni che, presumibilmente, secondo pagina 18 di 23 l'id quod plerumque accidit, avrebbe conseguito ove il rapporto fosse durato sino alla sua naturale scadenza, detratti i costi che l'agente avrebbe sostenuto per eseguire il mandato agenziale.
Per la valutazione di tale danno patrimoniale, stante l'obiettiva difficoltà di provarne l'esatto ammontare, può, ad avviso del Tribunale, farsi ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. Infatti, come anche di recente condivisibilmente ribadito dalla Suprema Corte, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità EL richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con
l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento EL prova EL responsabilità del debitore o la mancata individuazione EL prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, essendo sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo”9.
Ciò detto, costituiscono utili parametri per la valutazione del danno in parola: a) il valore medio degli ordini procacciati dall'agente e confermati dal preponente nelle due stagioni di “vigenza” del contratto, pari, secondo i dati
(incontestati) offerti dall'attrice in citazione, ad € 180.960,00; b) la durata residua del contratto (dal 3 febbraio 2023 al 1° settembre 2027); c) l'aliquota provvigionale pattuita nel contratto per il periodo considerato (13%); d) i costi presumibilmente necessari per svolgere il mandato agenziale, tenuto conto dell'ampiezza EL zona assegnata all'agente (tutto il mondo tranne il
Giappone) e del dato riferito dall'attore (65% dei ricavi lordi); e) l'ammontare dell'indennità ex art. 1751 c.c. riconosciuta all'agente con la presente sentenza, essendo la predetta indennità sostanzialmente volta a pagina 19 di 23 compensare, ancorché nella misura predeterminata nel contratto, l'agente delle provvigioni perdute per lo scioglimento anticipato del contratto di agenzia.
Non può, invece, accogliersi l'assunto difensivo dell'attrice relativo ad una presumibile crescita costante del fatturato provvigionale, nei successivi quattro anni di contratto, del 18%, non trovando invero siffatta stima – peraltro dedotta in modo del tutto apodittico dall'attrice – adeguato supporto negli atti causa.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi su indicati il danno da mancato guadagno patito dall'attrice va liquidato, all'attualità, in via equitativa, nella somma di € 13.000,00.
Non merita, invece, accoglimento la pretesa dell'attrice di vedersi risarcito il presunto danno non patrimoniale all'immagine.
Premesso, infatti, che il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole EL lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali EL personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, è configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche, deve in ogni caso osservarsi che il relativo pregiudizio non costituisce un mero danno-evento,
e cioè in re ipsa ma costituisce un danno-conseguenza, il quale deve perciò essere oggetto di specifica allegazione e prova, sia pure mediante presunzioni semplici. Fatta questa doverosa premessa, deve allora osservarsi, in senso del tutto dirimente, che, nel caso di specie, è completamente mancata da parte dell'attrice qualsivoglia allegazione fattuale dalla quale poter verosimilmente inferire che la stessa abbia subito un effettivo e concreto discredito nella propria reputazione commerciale a causa del recesso contrattuale esercitato dal preponente, con conseguente rigetto EL pretesa risarcitoria de qua.
pagina 20 di 23 Neppure può accogliersi, stante la cessazione del contratto e, dunque, in mancanza di controprestazione, e non avendo le parti pattuito una clausola penale con siffatto contenuto, la pretesa dell'agente di continuare a conseguire dal convenuto l'importo fisso a titolo di “contributo showroom”.
Ove, poi, tale pretesa fosse da qualificarsi in termini risarcitori, la stessa non potrebbe comunque trovare accoglimento, stante l'assenza di ogni specifica allegazione (oltre che prova), nei termini di rito, in ordine alle ragioni per le quali, dopo la cessazione del contratto, l'agente sarebbe stato, in tesi, costretto a mantenere il predetto showroom sobbarcandosi i relativi costi di locazione e/o manutenzione (peraltro neppure specificati nei medesimi termini di rito). E ciò a maggior ragione ove si consideri che non risulta affatto smentita l'affermazione del convenuto secondo cui il medesimo showroom veniva utilizzato dall'agente anche per la promozione di marchi di diversi preponenti.
Domanda di accertamento dell'accantonamento dei contributi presso la
Controparte_5
Neppure può accogliersi, infine, la domanda attorea volta all'accertamento del corretto accantonamento presso la dei contributi Controparte_5 da parte del preponente (con conseguente domanda eventuale di condanna al pagamento del dovuto).
La predetta domanda, infatti, risulta formulata in modo irrimediabilmente generico, non avendo l'attrice allegato alcunché in ordine alle circostanze del presunto inadempimento del convenuto - e ciò nonostante si tratti di elementi fattuali rientranti nella sua sfera di conoscibilità – di guisa che, in tale carente contesto assertivo, le istanze istruttorie pure avanzate dall'attrice in proposito risultano inammissibili.
Conclusioni
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande attoree, CP_1 va condannato al pagamento in favore di
[...] Parte_1
pagina 21 di 23 a) EL somma di € 21.116,59 a titolo di provvigioni dirette, oltre agli interessi di mora calcolati ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
b) EL somma di € 27.144,00 a titolo di indennità ex art 9 del contratto di agenzia, oltre agli interessi di mora calcolati al saggio legale a decorrere dalla cessazione del rapporto di agenzia (3.2.2023) sino al soddisfo;
c) EL somma di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla data di pubblicazione EL presente sentenza sino al saldo.
Non meritano invece accoglimento le ulteriori domande attoree così come vanno rigettate le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte convenuta.
Le spese di lite
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo EL lite, conclusasi con l'accoglimento di solo alcune delle molteplici domande proposte dall'attrice e con il rigetto di tutte le domande riconvenzionali EL convenuta, nonché con l'accoglimento delle domande attoree in misura non superiore rispetto alla proposta transattiva formulata ex art. 185 bis c.p.c. alla prima udienza e rifiutata proprio dall'attrice, si ravvisano i presupposti per la parziale compensazione delle predette spese nella misura di metà, con conseguente condanna del convenuto, da individuarsi, per quanto sopra detto, quale parte maggiormente soccombente, alla rifusione in favore dell'attrice EL restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande accolte e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 22 di 23 - in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna CP_1 al pagamento in favore di a) EL somma di € 21.116,59 Parte_1
a titolo di provvigioni dirette, oltre agli interessi di mora calcolati ex d.lgs. n.
231/2002 a decorrere dalla domanda al saldo effettivo;
b) EL somma di €
27.144,00 a titolo di indennità ex art 9 del contratto di agenzia, oltre agli interessi di mora calcolati al saggio legale a decorrere 3.2.2023 sino al soddisfo;
c) EL somma di € 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla data di pubblicazione EL presente sentenza sino al saldo;
- rigetta tutte le altre domande attoree;
- rigetta tutte le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto;
- compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di metà e condanna alla rifusione in favore di EL CP_1 Parte_1 restante metà liquidate in € 620,50 per esborsi ed € 5.500,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 3 Ottobre 2025
La Giudice
FR AV
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr doc. 4 allegato alla citazione e relativa traduzione sub doc. 20 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice. 2 Cfr. missiva di recesso sub doc. 9 in produzione di parte attrice. 3 Cfr. da ultimo Cass. n. 22246 /2021. 4 Cfr. Cass. n. 6008/2012; Cass. n. 486/2016. 5 Vd. ex multis: Cass. n. 13533/2011. 6 v. Cass. 6618/2018 7 361.920= 112.730 + 249.190,00. 8 Vd. fra molte, Cass. n. 1294/2018. 9 Così Cass. 21909/2023 in motivazione.