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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1443/2023 tra
) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), via Megara n. 16, presso lo studio dell'avv.
CE ME, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Opponente - contro
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
24.10.1966;
Opposto contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 19.04.2023, con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 53.461,77, a Controparte_1 titolo di differenze retributive dovute in forza della sentenza n. 542/2018 emessa dal Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 1712/2015 R.G..
A fondamento dell'opposizione, deduceva l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria dell'opposto nei confronti della società opponente, rappresentando che il titolo esecutivo posto a base del precetto era stato emesso nei confronti di un diverso soggetto giuridico, la società “
[...]
. A conferma di tale assunto evidenziava che la società “ Parte_2 Parte_1 era stata costituita in data 9 dicembre 2013 ed aveva iniziato l'attività d'impresa
[...] in data 5 gennaio 2018, mentre la “ era stata costituita nel 2007, posta in Parte_2 liquidazione volontaria nel 2015 e cancellata dal registro delle imprese il 26 giugno 2018, come risultante dalle visure della Camera di Commercio del Sud est Sicilia prodotte in atti.
Evidenziava, altresì, che la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 542/2018, posta a fondamento dell'azione esecutiva, aveva statuito in merito ad un rapporto di lavoro intercorso tra CP_1
e la “ nel periodo 15 marzo 2007 – 30 novembre 2009, dunque
[...] Parte_2 di molto antecedente alla costituzione della società “ Parte_1
e all'inizio della sua attività.
Aggiungeva che, a seguito della diffida di pagamento, effettuata dall'opposto con PEC dell'08.03.2023, la società opponente, con nota del 25 marzo 2023, aveva già contestato integralmente la pretesa creditoria, ribadendo di non avere mai intrattenuto rapporti di lavoro con l' e di non essere debitrice delle somme dallo stesso richieste;
nonostante ciò, CP_1
l'opposto aveva proceduto alla notificazione dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione.
Alla luce delle superiori premesse, la società Parte_1 chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni : “in via preliminare, sospendere con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione e l'efficacia esecutiva del richiamato titolo nei confronti dell'opponente e/o con qualsivoglia statuizione dichiararne in via provvisoria l'inidoneità a promuovere l'esecuzione forzata nei confronti della società opponente, per le ragioni dedotte in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata, in assenza di titolo esecutivo e per insussistenza di pretesa creditoria nei confronti della società opponente per le ragioni dedotte in narrativa e dichiari privo di efficacia il percetto e gli atti esecutivi, con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e compensi, anche in relazione al carattere temerario della intrapresa azione, in applicazione del disposto di cui all'art.
96 c.p.c”.
sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Disposta la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo con provvedimento reso all'udienza del
05.10.2023, istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 25.09.2025 , la prima innanzi allo scrivente magistrato - udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. c.- la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge chiaramente che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra CP_1 e la condannando quest'ultima al pagamento delle somme
[...] Parte_2 dovute a titolo di differenze retributive. Dalle visure camerali prodotte agli atti del giudizio emerge, poi, che la è soggetto diverso rispetto all'odierna opponente. Parte_2
Ne deriva che – non formando oggetto del giudizio l'assunzione da parte dell'opponente dei debiti della – deve ritenersi insussistente il diritto di a Parte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
Il precetto opposto deve, quindi, essere dichiarato inefficace.
Quanto alle spese di lite ritiene il giudicante che sussistano eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto delle condizioni soggettive delle stesse e della condotta processuale dell'opposto che, non costituendosi in giudizio, non ha inteso contestare le ragioni della ricorrente.
p.q.m.
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 1443/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto notificato a
[...] in data 19.4.2023; Controparte_2
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Siracusa, 2 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Maddalena Vetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1443/2023 tra
) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), via Megara n. 16, presso lo studio dell'avv.
CE ME, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Opponente - contro
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
24.10.1966;
Opposto contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 19.04.2023, con il quale le veniva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 53.461,77, a Controparte_1 titolo di differenze retributive dovute in forza della sentenza n. 542/2018 emessa dal Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 1712/2015 R.G..
A fondamento dell'opposizione, deduceva l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria dell'opposto nei confronti della società opponente, rappresentando che il titolo esecutivo posto a base del precetto era stato emesso nei confronti di un diverso soggetto giuridico, la società “
[...]
. A conferma di tale assunto evidenziava che la società “ Parte_2 Parte_1 era stata costituita in data 9 dicembre 2013 ed aveva iniziato l'attività d'impresa
[...] in data 5 gennaio 2018, mentre la “ era stata costituita nel 2007, posta in Parte_2 liquidazione volontaria nel 2015 e cancellata dal registro delle imprese il 26 giugno 2018, come risultante dalle visure della Camera di Commercio del Sud est Sicilia prodotte in atti.
Evidenziava, altresì, che la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 542/2018, posta a fondamento dell'azione esecutiva, aveva statuito in merito ad un rapporto di lavoro intercorso tra CP_1
e la “ nel periodo 15 marzo 2007 – 30 novembre 2009, dunque
[...] Parte_2 di molto antecedente alla costituzione della società “ Parte_1
e all'inizio della sua attività.
Aggiungeva che, a seguito della diffida di pagamento, effettuata dall'opposto con PEC dell'08.03.2023, la società opponente, con nota del 25 marzo 2023, aveva già contestato integralmente la pretesa creditoria, ribadendo di non avere mai intrattenuto rapporti di lavoro con l' e di non essere debitrice delle somme dallo stesso richieste;
nonostante ciò, CP_1
l'opposto aveva proceduto alla notificazione dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione.
Alla luce delle superiori premesse, la società Parte_1 chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni : “in via preliminare, sospendere con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione e l'efficacia esecutiva del richiamato titolo nei confronti dell'opponente e/o con qualsivoglia statuizione dichiararne in via provvisoria l'inidoneità a promuovere l'esecuzione forzata nei confronti della società opponente, per le ragioni dedotte in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata, in assenza di titolo esecutivo e per insussistenza di pretesa creditoria nei confronti della società opponente per le ragioni dedotte in narrativa e dichiari privo di efficacia il percetto e gli atti esecutivi, con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e compensi, anche in relazione al carattere temerario della intrapresa azione, in applicazione del disposto di cui all'art.
96 c.p.c”.
sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Disposta la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo con provvedimento reso all'udienza del
05.10.2023, istruita la causa in via documentale, all'esito dell'udienza del 25.09.2025 , la prima innanzi allo scrivente magistrato - udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. c.- la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge chiaramente che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra CP_1 e la condannando quest'ultima al pagamento delle somme
[...] Parte_2 dovute a titolo di differenze retributive. Dalle visure camerali prodotte agli atti del giudizio emerge, poi, che la è soggetto diverso rispetto all'odierna opponente. Parte_2
Ne deriva che – non formando oggetto del giudizio l'assunzione da parte dell'opponente dei debiti della – deve ritenersi insussistente il diritto di a Parte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
Il precetto opposto deve, quindi, essere dichiarato inefficace.
Quanto alle spese di lite ritiene il giudicante che sussistano eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto delle condizioni soggettive delle stesse e della condotta processuale dell'opposto che, non costituendosi in giudizio, non ha inteso contestare le ragioni della ricorrente.
p.q.m.
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 1443/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto notificato a
[...] in data 19.4.2023; Controparte_2
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Siracusa, 2 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Maddalena Vetta