Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4685/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Emanuela Amicarelli, in sostituzione dell'originario difensore, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Napoli alla via M. Schipa n. 115/135.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA n. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Paolisso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piedimonte Matese (CE) alla via Matese n. 20.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 725/2020, rubricato al R.G. n. 260/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 17.03.2020, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva alla in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., il pagamento dell'importo euro 43.000,00, relativo alle fatture n. 20 del
15.11.2017, pari ad euro 10.000,00, n. 21 del 10.12.2017, pari ad euro 20.000,00, n. 23 del 28.2017, pari ad euro 12.886,00 – emesse a titolo di saldo dei lavori edili realizzati in forza del contratto di appalto del 02.05.2016 - oltre interessi e spese della procedura monitoria.
nel merito, lamentava la carenza dei criteri di liquidità, certezza ed esigibilità del credito ingiunto, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Autorizzata la vocatio in ius del terzo, avv. Antonio Fausto Paolisso, quest'ultimo veniva citato in giudizio con atto tempestivamente notificato.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 26.09.2023 veniva denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. All'udienza del 21.03.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va dichiarata la contumacia dell'avv. Antonio Fausto Paolisso, terzo chiamato in causa, il quale, benché puntualmente evocato in giudizio, decideva di non costituirsi nel presente procedimento.
Vanno respinte, sempre in via preliminare, le doglianze attinenti alla carenza di legittimazione passiva della in base alle quali il credito ingiunto era da imputare alla sfera giuridica dell'ex Parte_1 amministratore della società opponente in quanto originato da operazioni commerciali concluse dallo stesso ex amministratore in assenza di potere.
Sotto tale aspetto, va rammentato che la persona fisica, la quale agisce nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, opera come organo e non come soggetto da questo distinto e, dunque, gli atti compiuti dal legale rappresentante coinvolgono direttamente l'ente stesso, come se fossero stati materialmente compiuti da quest'ultimo (teoria della c.d. immedesimazione organica). Sulla scorta dei richiamati principi è stato affermato che “la commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che del fatto possa rispondere anche l'ente, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta eccezione per la sola responsabilità penale, avente carattere personale” (Cfr. Cass. n. 12675 del
23.05.2018).
In particolare, “la società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 cod. civ.” (Cfr. Cass. n. 25946 del 05.12.2011); per cui, “Il rapporto di immedesimazione organica viene…meno solo allorquando gli atti posti in essere non siano pertinenti all'azione della società e non rispondano ad un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale” (Cfr. Cass. n. 20704 del 01.10.2014). Nell'ipotesi al vaglio è pacifico che il credito monitorio concerne il compenso pattuito tramite il contratto di appalto del 02.05.2016, stipulato dall'avv. Antonio Fausto Paolisso in qualità di ex amministratore unico della società opponente.
Orbene, la stipula dell'intercorso contratto di appalto non esorbitava dalle funzioni demandate all'ex amministratore dacché alcuna limitazione veniva fissata, in tal senso, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dall'atto di nomina o da una decisione degli organi competenti. Altresì, il contratto in questione appare in linea con l'oggetto sociale – rivolto alla compravendita, locazione, permuta, costruzione e ristrutturazione immobiliare – piuttosto che finalizzato al soddisfacimento di un esclusivo interesse dell'ex amministratore. Ne discende che, avendo agito l'avv. Antonio Fausto Paolisso nello svolgimento dell'incarico gestorio ed in rappresentanza della società opponente, va riconosciuta, in virtù del rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra la società e l'ex amministratore, la potestà della Pt_1 di resistere nell'attuale controversia.
[...]
Nel merito, l'opposizione è infondata per la ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento; l'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 13240/2019).
Nel dettaglio, qualora si controverta, come nella specie, per il pagamento del corrispettivo convenuto, incombe all'appaltatore la prova di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 17959/2016; 1511/1989); fermo restando che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 128 del 4 gennaio 2022; Cass.
Civ., n. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
Ciò posto, dalla documentazione prodotta dall'opposta, emerge la prova del rapporto contrattuale instaurato dalle parti, come pure della congruità del compenso concordato con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza dei lavori appaltati. In effetti, dal contratto d'appalto del 02.05.2016, timbrato e firmato in ogni pagina dai contraenti, si ricava la tipologia – Infra: allegato A - la durata, il costo e le modalità di pagamento delle opere che l'opposta era stata incaricata di eseguire.
Altrettanto, unitamente alle svariate fatture indicate in epigrafe, a corredo del decreto di ingiunzione veniva depositato l'atto di riconoscimento di debito e piano di dilazione del 30.07.2017, contrassegnato dai timbri e dalle firme apposte dalle parti, a mezzo del quale l'opponente dichiarava di essere debitore del compenso residuo inerente al completamento dei lavori commissionati.
La valenza probatoria di tali documenti non viene scalfita dal disconoscimento esercitato dall'opponente, nel rispetto dei termini di legge, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Difatti, a pag. 11 dell'anzidetto atto di opposizione, risulta impugnata “tutta la documentazione depositata dalla perché in semplice copia fotostatica priva di qualsiasi valore CP_1 probatorio”, nonché “l'atto di riconoscimento del debito e piano di dilazione”. In primo luogo, va rilevata l'eccessiva vaghezza del disconoscimento dell'atto di riconoscimento del debito e piano di dilazione, considerando che, all'uopo, l'opponente non ha formalmente negato, come invece prescritto dall'art. 214 c.p.c., di essere l'autore delle sottoscrizioni.
Relativamente al disconoscimento di non conformità delle copie agli originali, lo stesso si appalesa aspecifico nella misura in cui non viene fatta menzione alcuna delle parti dei documenti che si ritengono non conformi all'originale o delle diversità che, si ha ragione di ritenere, possano trarsi dall'esame dell'originale. In tale ottica, va sottolineato che il “disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cfr. Cass. civ., sez. V, sentenza 20.09.2019, n.
16557).
Non va sottaciuto che, alla previsione normativa di cui all'art. 2719 c.c., non è applicabile la disciplina relativa al disconoscimento di scrittura privata e non sussiste alcun onere per la parte, posto a pena di inutilizzabilità delle fotocopie, di produzione degli originali (Cfr. Cass. civ., sez. V, sentenza del
08.06.2018, n. 14950).
Attesa l'estrema genericità ed astrattezza del disconoscimento effettuato dall'opponente, va accertata la piena efficacia probatoria della documentazione posta a supporto di quanto intimato dall'ingiungente. Ne consegue che l'opposta, nella sua qualità di appaltatrice, ha assolto positivamente all'onere di provare, sia nell'an che nel quantum, la fonte del proprio diritto di credito. Diversamente, l'opponente non ha fornito la prova dei fatti modificativi ed estintivi idonei a paralizzare le pretese del creditore, risultando indimostrata, a tal fine, l'eccepita responsabilità dell'ex amministratore.
Invero, onde essere manlevata in caso di reiezione della spiegata opposizione, esperiva Parte_1 azione di responsabilità, ex art. 2476 c.c., nei confronti del suo ex amministratore, avv. Antonio
Fausto Paolisso, muovendogli gravi inadempimenti di legge e statutari, ovvero: la mancata convocazione dell'assemblea con cadenza almeno annuale;
l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e l'omessa redazione dei bilanci dal 2009 al 2017; l'omessa rendicontazione ai soci sullo svolgimento degli affari sociali;
il rimborso, in suo favore, di finanziamenti per euro 58.300,00 per il solo anno 2017; l'omessa rendicontazione delle entrate e degli acconti ricevuti dai compratori per euro 872.835,55 , non versati sul c/c della società; l'effettuazione di uscite per euro 123.983,37 in assenza di documenti giustificativi e senza rilasciare fatture o ricevute fiscali;
debiti per euro 80.000, mai portati a conoscenza dei soci.
Tanto premesso, in relazione all'art. 2476 c.c., aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, va ribadita “la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.
- può limitarsi ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, dovendo solo provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri (12567/2021), nonché
l'adempimento degli obblighi loro imposti” (Cfr. Cass. 20.10.2021, n. 29252).
Ne deriva che il socio (o la società) ha unicamente l'onere di allegare le violazioni compiute dagli amministratori e deve, quindi, solo provare il danno e il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.
Beninteso, la società opponente non ha raggiunto la prova in ordine alla riconducibilità dei danni subiti alla mala gestio della governance limitandosi a dedurre la cattiva gestione sociale da parte dell'ex amministratore.
Né tali circostanze possono essere desunte dalla sentenza n. 8696/2021, pubblicata il 22.10.2021 dal
Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di imprese, giacché non avente efficacia di cosa giudicata.
In definitiva, la spiegata opposizione non merita accoglimento con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 725/2020, rubricato al R.G. n. 260/2020, pubblicato dall'intestato Tribunale il 17.03.2020.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 13.6.025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente