Sentenza 3 giugno 2025
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Di Sergio Amicarelli. Nota alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2783/2025. Nel giudizio di secondo grado, da me patrocinato, unitamente al giudizio di primo grado, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2783 del 3 giugno 2025, ha rigettato l'impugnazione proposta da due istituti di credito avverso la decisione del Tribunale che, su istanza del correntista, aveva rideterminato i saldi di più ... Leggi tutto… Di Rosamaria Giangregorio. La prima sezione della Suprema Corte, con pronuncia n. 371 del 10 gennaio 2018, confermando il proprio orientamento, afferma che il garante autonomo può legittimamente sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della …
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Di Anna Andreani. L'accordo di determinazione del compenso professionale tra l'avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, in assenza della quale l'accordo è nullo. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 803 del 14 gennaio 2026. Il caso: Con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. l'avv. Tizio chiedeva la condanna della società Alfa s. r. ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4654 del 18 novembre 2025 si occupa della regolamentazione delle spese straordinarie in favore dei figli di genitori separati e delle conseguenze sui rimborsi in caso di mancato accordo sulle spese. Il caso: Tizio conveniva in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 601/2023
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 601/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 79/2023, pubblicata in data
3/1/2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
procuratrice dottoressa quale incorporante la Parte_2 Controparte_1
che a sua volta aveva incorporato la e Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del procuratore avvocato CP_3 P.IVA_2
quale cessionaria del ramo d'azienda di entrambe CP_4 Controparte_1
difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (C.F.
) C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rapp.te p.t., quale incorporante la Controparte_6
, (C.F. ),
[...] CP_7 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_6
, (C.F. C.F._6 Parte_7
R.G. n. 601/2023
); (C.F. C.F._7 Parte_8
), (C.F. C.F._8 Parte_9
; (C.F. C.F._9 Parte_10
e (C.F. C.F._10 Parte_11
), tutti difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._11
Sergio Amicarelli (C.F. ) C.F._12
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7/1/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 79/2023 pubblicata in data 3/1/2023, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dalla società quale Controparte_5
incorporante la , nonché Controparte_6
dai fideiussori CP_7 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e nei confronti della Parte_10 Parte_11 Controparte_2
(nel corso del giudizio incorporata in a sua volta
[...] Controparte_1
incorporata in , volta ad ottenere la rideterminazione del Parte_1
saldo di quattro conti correnti di cui era titolare la previa Controparte_5
espunzione di tutti gli addebiti applicati dalla banca per interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, ovvero in virtù di pattuizioni nulle, con condanna della parte convenuta al pagamento, in favore della correntista, di quanto corrisposto per le sole partite solutorie, espletata CTU, ha così deciso la causa:
“- in accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice, dichiara che alla data del 11.11.2013 i saldi del c/c nn. 50018, 50019 e 50020, oggetto di giudizio, corrispondono alle rispettive somme di € 67.372,14, di € 64.645,78 e di €
64.167,27, in favore del correntista (anziché di euro zero come esposto nei rispettivi estratti conto bancari);
- condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle CP_1
spese processuali, che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per 3
R.G. n. 601/2023 compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta”.
Hanno proposto appello, avverso la suindicata decisione, le società
[...]
e la prima quale cedente e la seconda quale Parte_1 Controparte_3
cessionaria dei rapporti giuridici controversi dedotto in lite, convenendo in giudizio le controparti dinanzi a questa Corte e deducendo, quali motivi di appello:
1) che il primo Giudice aveva erroneamente escluso la capitalizzazione degli interessi passivi a carico della correntista, in relazione ai conti correnti nn. 50018,
50019 e 50020, i quali erano sorti nell'anno 1999, anteriormente alla Delibera
CICR del 9/2/2000, accertando, invece, la legittimità della capitalizzazione composta in relazione al conto corrente n. 50540, in quanto aperto il 12/1/2001;
2) che il primo Giudice, inoltre, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda, avendo la parte attrice depositato estratti conto incompleti.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto, in ragione dell'infondatezza di entrambi i motivi prospettati dalle appellanti.
§ 1. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo evidenziato come nessuna contestazione sia stata svolta dagli appellati circa la legittimazione di , quale società incorporante la e Parte_1 Controparte_1
cedente i rapporti controversi oggetto di causa, e la quale Controparte_3 cessionaria del ramo d'azienda di come del resto risultante Controparte_1
dalla documentazione versata in atti.
Va detto che la intervenuta volontariamente nel giudizio di Controparte_3
primo grado, senza estromissione della cedente, assume nel presente giudizio una posizione coincidente con quella di quest'ultima, divenendo titolare del diritto in contestazione (cfr. Cass. 19/6/2023, n. 17479), mentre la legittimazione della parte originaria, che riveste qualità di litisconsorte ex art. 101 c.p.c., diviene sostitutiva e processuale, producendosi gli effetti sostanziali della decisione della causa nei soli confronti della cessionaria (cfr. Cass. 21/6/2023, n. 17834).
§ 2. Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 4
R.G. n. 601/2023
§ 3.a. Con il primo motivo di gravame le appellanti recriminano che il Tribunale di Napoli abbia espunto del tutto la capitalizzazione degli interessi dal ricalcolo del saldo, relativamente ai conti correnti nn. 50018, 50019 e 50020, e ciò non soltanto a far data dall'apertura degli stessi, risalente all'anno 1999, ma anche per il periodo successivo all'adozione della Delibera CICR del 9/2/2000, in cui, nonostante la mancanza di un espresso accordo fra le parti, fosse stata prevista unilateralmente una capitalizzazione composta degli interessi con uguale periodicità dal lato attivo e da quello passivo.
Le considerazioni di seguito esposte evidenziano che trattasi di assunto privo di pregio:
- la richiamata delibera, per quel che qui interessa, ha stabilito che, con riguardo ai rapporti di conto corrente, ai fini della validità della clausola di capitalizzazione degli interessi è necessario che sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 7, comma 1);
- la stessa, inoltre, con riguardo ai rapporti contrattuali in corso al momento della sua entrata in vigore, dopo aver sancito l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1 luglio”, ha previsto che, qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento di quelle precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana., nonché informazione alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma
2);
- infine, è previsto che, ove le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (art. 7, comma 3);
- ebbene, nella vicenda per cui è lite, in modo del tutto condivisibile il primo
Giudice ha escluso ogni capitalizzazione per il periodo successivo all'entrata in vigore della richiamata delibera, non risultando alcun accordo raggiunto fra la correntista e la banca;
- deve, in proposito, darsi continuità all'orientamento della Corte regolatrice secondo cui, posto che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto 5
R.G. n. 601/2023 corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass.
19/05/2020, n. 9140; nello stesso senso, più di recente, v. Cass. 4/11/2024, n.
28215; Cass. 18/10/2023, n. 35210);
- ciò in quanto la menzionata delibera risulta anteriore alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D. lgs. n. 342/1999, che aveva previsto la validità e l'efficacia delle pattuizioni di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti precedenti l'entrata in vigore della Delibera (cfr. Corte Cost.
17/10/2000, n. 425);
- deve precisarsi che la suindicata pronuncia del Giudice delle leggi è stata adottata sul presupposto dell'eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 5, L. n.
128/1998, riguardando pertanto il solo profilo della descritta retroattività sanante delle clausole contrattuali in questione, senza investire quella parte del citato art. 25, comma 3, che disciplina l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR;
- è questa la ragione per cui le clausole anatocistiche contenute in contratti precedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR non possono che considerarsi nulle, perché colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
- pertanto, tenuto conto che, per quanto innanzi esposto, tutte le clausole di anatocismo pattuite prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR sono affette da nullità, il raffronto previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 7 della stessa si dimostra, in concreto, inattuabile;
- infatti, la delibera CICR non prende in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie “condizioni”, e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto di una precedente valida stipulazione di clausole anatocistiche;
- ne deriva che ove, come nella specie, la clausola di anatocismo sia anteriore alla
Delibera, ai fini dell'adeguamento del contratto alle nuove disposizioni stabilite dalla stessa in materia è in ogni caso necessario il raggiungimento di un accordo espresso fra le parti, non essendo sufficiente l'adempimento degli obblighi informativi e la stessa periodicità degli interessi (con riguardo al suindicato complessivo iter motivazionale, cfr. gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati). 6
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Né le appellanti possono fondatamente ritenere che, nella vicenda in esame, essendo stata unilateralmente prevista la capitalizzazione attiva e passiva su base annua, tale modifica sarebbe stata migliorativa per la correntista, la quale avrebbe ottenuto la detta capitalizzazione sui saldi passivi ogni anno, invece che ogni tre mesi, come previsto precedentemente.
Infatti, come pure affermato dalla Corte del diritto, la valutazione ai fini dell'esistenza o meno del peggioramento di cui all'art. 7, commi 2 e 3, della più volte richiamata Delibera non può compiersi con riguardo all'andamento in concreto del conto corrente, perché altrimenti si finirebbe per far dipendere il peggioramento delle condizioni contrattuali da una situazione meramente contingente, che potrebbe essere presente in un dato momento (quello dell'entrata in vigore della Delibera CICR) e mancare in un frangente successivo, il che, oltre a contrastare con l'art. 7, che fissa un criterio univoco e astratto, dipendente dal solo tenore delle pattuizioni intercorse, finisce per veicolare, come è ovvio, esiti ben poco ragionevoli sul piano applicativo (per tale argomentazione, v. Cass.
19/5/2020, n. 9140, in motivazione).
In definitiva, ai fini dell'adeguamento dei contratti anteriori alla Delibera Cicr, è sempre necessario l'accordo espresso, il quale, nella specie, non ricorre, sicché il
Giudice di prime cure ha correttamente espunto, ai fini della rideterminazione del saldo, ogni capitalizzazione.
§ 3.b. Con la seconda doglianza le appellanti deducono che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda della correntista a causa della lacunosità degli estratti conto prodotti in giudizio.
Anche rispetto a tale censura il gravame non può approdare ad un esito positivo.
Come affermato dai giudici di legittimità, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e 7
R.G. n. 601/2023 dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. 9/2/2023, n. 4083; Cass. 7/12/2022, n. 35979). Più specificamente, la Suprema Corte ha ritenuto che: “Laddove l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova - mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento ad un determinato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldo disponibile;
e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, non dovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodo precedente non documentato (ovvero non si deve partire da un saldo pari
a zero) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento del rapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitore risultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente;
quindi il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito”
(così Cass. 11/5/2025, n. 12487, in motivazione;
nello stesso senso, v., fra le altre,
Cass. 6/11/2023, n. 30789).
Nella fattispecie in esame, deve in proposito evidenziarsi che il CTU ha così accertato: “Come già innanzi precisato, la documentazione contabile non riguarda l'intero periodo dei rapporti esaminati. Gli estratti conto sono disponibili, infatti, soltanto a partire dal 31/03/2005 mentre i rapporti erano sorti negli anni 1999 e 2001. Per ciò che concerne il saldo iniziale si è fatto riferimento, atteso quanto disposto dall'incarico, al saldo liquido risultante dal primo estratto conto disponibile”, che risultava negativo in ragione di € 64.377,89
(v. relazione tecnica depositata in atti, pag. 14).
Il consulente ha, inoltre, precisato di non aver rilevato discontinuità negli estratti depositati dalla parte attrice, aggiungendo che soltanto in relazione al conto n.
050490 si riscontra l'assenza del conto scalare per il trimestre 31/12/2014-
31/3/2015, alla quale ha fatto fronte riproducendo “il conto scalare partendo dall'estratto conto ordinario e riordinando le operazioni in base alla data valuta”
(v., ancora, relazione tecnica, pag. 45). 8
R.G. n. 601/2023
§ 4. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
§ 5. Le spese processuali del grado seguono la piena soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione all'avv. Sergio
Amicarelli, stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. dallo stesso resa in comparsa di costituzione.
La liquidazione di dette spese va effettuata secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della controversia, pari ad € 196.185,19, costituente il saldo attivo complessivamente rideterminato nella decisione di primo grado e posto interamente in discussione con il secondo motivo di gravame.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle società e con atto di Parte_1 Controparte_3
appello notificato in data 3/2/2023, nei confronti di
[...]
, Controparte_6 CP_7 Parte_3 [...]
, , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e avverso la sentenza n. Parte_9 Parte_10 Parte_11
79/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3/1/2023, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna le appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 1.125,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Amicarelli.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto. 9
R.G. n. 601/2023
Così deciso in Napoli il 28/5/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.