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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1900 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVIERI CLAUDIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PESCIO STEFANO, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti, all'udienza dell'8.1.2025, sollecitate dal Giudice rel. designato, hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione della gestione della prole e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia minore
(14.12.2020); Per_1
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore: affido esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con collocazione della stessa presso la madre medesima e con facoltà di visita del padre da concordare di volta in volta con la madre, compatibilmente con gli impegni formativi e ludico-ricreativi della figlia e delle esigenze lavorative dei genitori. Contributo di mantenimento a carico del padre, atteso il regime di affido, collocazione e visita sopra indicati, pari a 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie come di seguito indicate ed oltre al 100% dell'assegno unico. Per quanto concerne le spese attinenti al profilo scolastico/educativo della minore, occorre rilevare che rientrano tra le “sperse ordinarie” anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò ovviamente basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza. Per quanto riguarda invece i viaggi di studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport, esse debbono essere ricondotte alla categoria delle
“spese straordinarie”. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali “spese ordinarie”, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario ed eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. Relativamente ancora alle esigenze sanitarie della prole, le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle “spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire la cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria”, essendo destinata, invero, a soddisfare bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale o altro ed infine quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come
“spesa straordinaria”, o anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida e a pagare successivamente eventuali contravvenzioni dovute a violazioni del codice cella strada da parte dei figli.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 08/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo