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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2024, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di PO in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1985/2012 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento dei danni e vertente
FRA
(già ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_2
Leonardo Pace in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3-2-2015 e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Serra in virtù di Controparte_1
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHÉ
1 in persona dell'institore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo CP_2
Pandiscia in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Stolfi;
- CONVENUTI -
E
(già in persona del rappresentante pro tempore, CP_3 CP_4
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tommaso in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
NONCHÉ
(già in persona del legale rappresentante Controparte_5 Controparte_6
pro tempore;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
2 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 21-9-2012 e in data 25-9-2012 Parte_3
in proprio, , ,
[...] CP_7 Parte_1 Controparte_8 [...]
, , e Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 Pt_1 Parte_4
, in proprio e in qualità di eredi di , agivano in giudizio nei
[...] Persona_1
confronti dell'ing. e dell al fine di ottenere il Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito al decesso di
[...]
. Per_2
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- , mentre percorreva alla guida della sua autovettura Peugeot 306 Persona_2
targata AW869ZL il raccordo autostradale 5 in direzione Sicignano-PO,
giunto all'altezza della progressiva Km. 42.000 aveva perso il controllo del veicolo ed aveva impattato contro la cuspide dell'intervia del guardrail centrale, la cui lama superiore, per le anomale modalità di cedimento della barriera, dovute alle carenze strutturali della stessa barriera, era penetrata all'interno dell'abitacolo,
colpendo al volto il conducente del veicolo e cagionandone il decesso;
- l'intervia era stata realizzata in difformità e in violazione del capitolato d'appalto e della circolare ministeriale LL.PP: n.2337/1987 e con sagomatura inadeguata,
eccessiva altezza della barriera ed inadeguato orientamento del relativo nastro d'avvio;
- l'evento letale, quindi, si era verificato a causa della condotta colposa dell'ing.
, che in qualità di Direttore dei lavori aveva consentito la Controparte_1
realizzazione dell'intervia in difformità da quanto previsto dal capitolato di appalto;
- in data 18-2-2004 l'ing. , dipendente dell era stato Controparte_1 CP_2
rinviato a giudizio con decreto ex articolo 429 c.p.p. per omicidio colposo per aver cagionato la morte di;
Persona_2
3 - nel corso del giudizio si era costituita parte civile coniuge di Parte_3
, in proprio e in rappresentanza dei figli minori e;
in Persona_2 CP_10 CP_12
seguito si erano costituiti parti civili i genitori di , , poi Persona_2 Persona_1
deceduto, e nonché i fratelli e CP_7 Parte_1 Controparte_8
[...]
- in data 6-6-2006 si erano costituiti parti civili i figli di , Persona_2 [...]
e , divenuti maggiorenni nelle more del processo;
CP_10 CP_11
- con sentenza n. 769/2007 dell'11-7-2007 il Tribunale di PO aveva dichiarato responsabile del delitto di cui all'articolo 589 c.p. e, Controparte_1
riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, convertiti nella corrispondente sanzione pecuniaria di euro
4.500,00, poi estinta per applicazione dell'indulto, oltre che al risarcimento dei danni materiali e morali sofferti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in sede civile;
- con sentenza n. 270/2010 emessa in data 25-6-2010 la Corte d'Appello di
PO aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli, confermando, però, le statuizioni civili di primo grado;
- al momento della verificazione dell'evento dannoso l'ing. era Controparte_1
dipendente dell - ente pubblico economico prima di essere trasformata CP_2
in società per azioni -, alla quale doveva essere solidalmente estesa la condanna risarcitoria disposta a carico del Direttore dei lavori;
- dalla perdita del congiunto erano derivati danni non patrimoniali: Persona_2
in particolare, la moglie, i figli, non ancora maggiorenni al momento del decesso del padre, i genitori e i fratelli di avevano sofferto un grave Persona_2
turbamento dello stato d'animo e della vita familiare, dovendo rinunciare al supporto morale e materiale di cui avrebbero beneficiato grazie ai contributi
4 personali che , imprenditore, prestava abitualmente a tutti e al Persona_2
proprio nucleo familiare sotto forma di cura ed educazione alla prole;
- il fratello , con cui aveva costituito la società Parte_1 Persona_2
ngrosso e al dettaglio, di macchine e Controparte_13
attrezzature per movimento terra, nonché riparazione delle stesse, a seguito della morte del fratello aveva subito una grave alterazione della sua esistenza, non solo per il legame di sangue con il de cuius, ma anche per i rapporti professionali tra loro esistenti: infatti, era un imprenditore dotato di grande Persona_2
esperienza e capacità nel campo della commercializzazione delle macchine edili e stradali e rappresentava per il fratello un grande supporto morale e professionale;
- in data 28-11-2011 gli attori avevano formulato all'ing. e Controparte_1
all richiesta di risarcimento dei danni, rappresentando la volontà di CP_2
addivenire ad una conclusione transattiva della controversia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-12-2012 si costituiva in giudizio l'ing. , il quale in via preliminare chiedeva Controparte_1
di essere autorizzato alla chiamata in causa di al fine di essere tenuto CP_4
indenne quale dipendente dell in virtù di polizza n. 35659944-7 CP_2
15-3-1999 e obbligata a fornire tutela legale Parte_5 Controparte_6
e peritale ai dipendenti di in virtù di polizza n.73/44/25461 e tutela Controparte_2
per responsabilità civile in virtù di polizza n. 273/60/9267, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza;
sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno fatto valere in proprio da , e , che non si erano costituiti Parte_6 CP_9 CP_9
parti civili nel processo penale;
nel merito contestava che la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato potesse avere efficacia vincolante nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, negava ogni responsabilità
nella causazione dell'evento dannoso, deducendo la regolarità del proprio operato,
5 conforme alle proprie mansioni e alle direttive del progetto, oltre che l'impossibilità di realizzazione delle barriere del guardrail con modalità differenti da quella utilizzata in ragione della particolare conformazione dei luoghi interessati dalla vicenda;
in ogni caso, eccepiva un concorso di colpa di
[...]
, che procedeva ad una velocità superiore al limite consentito sul tratto di Per_2
strada percorso e non indossava le cinture di sicurezza.
Alla luce di tali premesse, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in via subordinata chiedeva che l'ammontare dell'eventuale risarcimento venisse quantificato tenendo conto del concorso colposo di e che venisse Persona_2
tenuto indenne da Ras - Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. e Controparte_6
di tutto quanto fosse condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore degli attori.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-5-2013 si costituiva in giudizio in proprio e quale procuratrice del Controparte_14 [...]
che in via preliminare eccepiva la prescrizione del Controparte_15
diritto ad ottenere il risarcimento del danno fatto valere in proprio da
[...]
, e , che non si erano costituite parti Parte_6 CP_9 CP_9
civili nel processo penale;
nel merito contestava che la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato pronunciata all'esito del dibattimento potesse avere efficacia vincolante nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno e, comunque, negava ogni responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'evento dannoso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16-5-2013 si costituiva
(già ), che in via preliminare eccepiva la prescrizione CP_3 CP_4
dell'azione risarcitoria e della chiamata in garanzia in attuazione della norma
6 dettata dall'articolo 2952 c.c. e delle condizioni della polizza;
sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, che non riproduceva il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, e si associava all'eccezione sollevata dal convenuto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dai fratelli di;
nel merito chiedeva Persona_2
il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5-6-2013 si costituiva in giudizio l che eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento CP_2
del danno azionato da , e , che Parte_6 CP_9 CP_9
non si erano costituiti parti civili nel processo penale, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3-2-2015 si costituiva per gli attori , , CP_7 Parte_1 Controparte_8
e il nuovo procuratore avv. Leonardo Pace, il quale CP_9 CP_9
chiedeva in via principale la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori nella misura di euro
300.000,00 per ciascuno di essi.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 7-7-2017 il Giudice istruttore pronunciava ordinanza di cessazione della materia del contendere in relazione alla
CP_1 domanda risarcitoria proposta dagli attori , Parte_3 CP_12
e , che avevano dichiarato di aver raggiunto un accordo
[...] CP_10
transattivo con Controparte_5
All'udienza del 9-3-2018 gli attori , Parte_6 CP_7 CP_9
e rappresentavano l'intervenuta
[...] Controparte_8 CP_9
accettazione della proposta transattiva formulata da Controparte_5
chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei loro confronti.
7 Nel corso del giudizio veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in seguito al decesso dell'avv. Maria Lanubila, unico procuratore costituito per
[...]
Controparte_16
Con ricorso in riassunzione depositato in data 15-2-2023 CP_7 [...]
, , e , in proprio e in Parte_1 Controparte_8 CP_9 CP_9
qualità di eredi di , riassumevano il giudizio al fine di ottenere che, Persona_1
previo accertamento della responsabilità nella causazione dell'evento letale, l'ing.
e l' venissero condannati in solido fra loro al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito da in seguito al Parte_1
decesso del fratello nella misura di euro 300.000,00 o nella diversa Persona_2
misura eventualmente accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e che in relazione alla domanda risarcitoria proposta da e venisse CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_9
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si costituiva l'ing. , il quale si riportava alle precedenti difese. Controparte_1
Con comparsa di costituzione in riassunzione depositata in data 3-5-2023 si costituiva (già , che reiterava l'eccezione di nullità della CP_3 CP_4
chiamata in garanzia per omessa riproduzione del contenuto dell'atto di citazione nell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo e l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata dagli attori e della chiamata in garanzia;
nel merito, aderendo interamente alle difese svolte dall'ing.
[...]
, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea e in via CP_1
subordinata la dichiarazione di inoperatività della polizza in ragione di quanto emerso in sede di istruttoria: in primo luogo, l'articolo d3) del contratto, relativo ai termini della garanzia prevedeva che la garanzia è operante per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati durante il periodo di
validità della garanzia assicurativa, per fatti o atti avvenuti successivamente al
8 15/5/1996, laddove la richiesta era stata effettuata dall'assicurato per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione e, quindi, oltre il periodo di validità del contratto (15-3-1999/15-9-2005); in secondo luogo, l'articolo d1) relativo all'oggetto dell'assicurazione prevedeva che la Società si obbliga a tenere
indenne gli Assicurati (dirigenti e dipendenti di quanto essi siano tenuti a CP_2
pagare a titolo di risarcimento a qualsiasi terzo compresa la Pubblica
Amministrazione e l'Ente di appartenenza [...] e quanto altro comunque
riconducibile a danni patrimoniali, restando, pertanto, esclusi i danni non patrimoniali, come confermato anche dall'articolo d5), che specificava che la
presente garanzia non comprende quanto assicurato con la polizza in corso di
Responsabilità Civile Generale, in relazione a danni a terzi da morte, lesioni
corporali e danni a cose.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-5-2023 si costituiva in riassunzione l che, riportandosi integralmente ai propri atti CP_2
difensivi, in via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione proposta da CP_9
, e , in quanto non costituiti parte civile
[...] CP_9 Parte_6
nel procedimento penale, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Nelle note in sostituzione dell'udienza depositate in data 23-5-2023 l'avv.
Domenico Antonio De Bonis compariva per , dichiarava di Parte_6
essere stato soddisfatto da in via transattiva stragiudiziale e di Controparte_5
non aver più nulla a pretendere dai convenuti e ing. CP_2 Controparte_1
e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 20-11-2023 ferma CP_3
restando l'eccezione di prescrizione dell'azione dell'attore, nonché dell'azione di garanzia del convenuto, dichiarava di rinunciare all'accezione preliminare di nullità dell'atto di chiamata in garanzia e chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea, in via subordinata la dichiarazione di inoperatività della polizza
9 assicurativa a favore di e in via ulteriormente subordinata, in Controparte_1
caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna al risarcimento entro i limiti stabiliti dalla polizza.
Nella memoria di replica depositata in data 11-12-2023 l'ing. Controparte_1
contestava l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata da evidenziando che la copertura assicurativa CP_3
era stata stipulata dall in favore del personale dirigente e impiegatizio CP_2
e non dal convenuto e che la polizza operava per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati (e non dagli assicurati) durante il periodo di validità della copertura (pacificamente indicato dalla stessa compagnia sino al 15-09-2005), tra le quali rientrava la richiesta effettuata dal danneggiato all'assicurato per la prima volta con la notifica del decreto ex articolo 429 c.p.p.
del 18-02-2004 e la successiva costituzione della prima delle parti civili nell'ambito del procedimento penale n. 508/2004.
Nelle memorie di replica depositate in data 11-12-2023 l eccepiva la CP_2
tardività della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per un importo di euro 300.000,00, in quanto formulata dall'attore soltanto nella comparsa conclusionale.
All'udienza dell'11-10-2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con sentenza n. 153/2024 emessa in data 30-1-2024 il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere nei rapporti fra , Parte_6
, e , da un lato, e CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_9
l'ing. e l dall'altro, e nei rapporti fra l'ing. Controparte_1 CP_2 [...]
, da un lato, e e dall'altro, provvedeva CP_1 CP_3 Controparte_5
10 con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio nei rapporti fra
[...]
, da un lato, e l'ing. , l e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
dall'altro, e compensava interamente le spese processuali nei Controparte_5
rapporti fra , , Parte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
e , da un lato, e l'ing. e l
[...] CP_9 Controparte_1 CP_2
dall'altro.
Forniti dall'attore i richiesti chiarimenti in ordine Parte_1
all'accettazione da parte sua della somma di euro 68.000,00 offerta dall'assicuratore nel corso del giudizio, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 20 Marzo 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Il presente giudizio è stato instaurato da al fine di ottenere la Parte_1
liquidazione del danno non patrimoniale dallo stesso subito in seguito al decesso del fratello , che secondo la prospettazione attorea sarebbe stato Persona_2
provocato, nella sua qualità di Direttore dei lavori di realizzazione delle barriere di contenimento presenti lungo un tratto di strada gestito dall suo datore CP_2
di lavoro, dalla condotta negligente dell'ing. , la cui Controparte_1
riconducibilità alla fattispecie di reato allo stesso contestata nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico ha formato oggetto di una pronuncia del Giudice penale divenuta definitiva.
L'attore ha prodotto tempestivamente in giudizio:
- la sentenza n. 769/2007 emessa in data 11-7-2007, depositata in data 17-10-
2007, all'esito del processo penale nel quale (ora Parte_2 [...]
in virtù del decreto reso dall'Ufficio Territoriale del Governo - Parte_1
Prefettura di PO in data 10-11-2009 prodotto al n. 8 nel fascicolo di parte
11 dell'attore) si era costituito parte civile, con la quale il Tribunale di PO ha ritenuto l'ing. responsabile del reato di cui all'articolo 589 c.p. Controparte_1
a lui ascritto per avere cagionato, in qualità di Direttore dei lavori, per negligenza,
imprudenza e imperizia la morte di per avere consentito, in Persona_2
violazione del capitolato speciale di appalto e della Circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 2337/1987, la realizzazione dell'intervia con una sagomatura inadeguata, della barriera con una eccessiva altezza e del relativo nastro di avvio con un inadeguato orientamento e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede (si veda il documento prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte dell'attore);
- la sentenza n. 270/2010 emessa in data 25-6-2010, depositata in data 17-9-2010
e diventata irrevocabile in data 9-11-2010, nella quale la Corte di Appello di
PO, accogliendo l'appello proposto dall'imputato, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di PO, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato ascritto all'ing. perché estinto per prescrizione ed ha Controparte_1
confermato le statuizioni civili emesse nella sentenza di primo grado (si veda il documento prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte dell'attore).
A fronte della pronuncia di una sentenza penale definitiva di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli per essere il reato estinto per prescrizione, non può trovare applicazione la norma dettata dall'articolo 652 c.p.p. (efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio
civile o amministrativo), che stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
12 risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo
75 secondo comma c.p.p., posto che Le Sezioni Unite della Corte di cassazione,
chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, hanno statuito che in tema di giudicato la disposizione di cui all'articolo 652 c.p.p., come quelle
degli articoli 651, 653 e 654 dello stessi codice, costituisce un'eccezione al
principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penali e civili e non è,
pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne
consegue che soltanto la sentenza irrevocabile di assoluzione..pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre le sentenze
di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia
non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il Giudice penale,
per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e
valutarli giuridicamente (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 1768 del 2011).
Ne consegue che - in attuazione dei principi di autonomia e separazione dei giudizi civili e penali - la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa all'esito del dibattimento nel quale il danneggiato si è costituito parte civile, sebbene passata in giudicato, non impedisce a quest'ultimo di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno: in tal caso il Giudice civile deve procedere ad una nuova e autonoma valutazione del fatto illecito ascritto al convenuto, utilizzando eventualmente a tal fine anche gli elementi di prova acquisiti nel processo penale
(si veda a tale ultimo proposito ex plurimis Corte di cassazione n. 12973 del
2020).
Tanto premesso in ordine all'efficacia in generale nel processo civile avente ad
13 oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato e ritornando al caso che ci occupa, occorre evidenziare che la Corte di Appello di PO - con pronuncia diventata definitiva sul punto, non essendo stata proposta impugnazione dall'imputato -,
nonostante abbia riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado,
dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato per prescrizione, ha esplicitamente confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, con la quale l'ing. era stato Controparte_1
condannato in favore delle costituite parti civili al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, con la conseguenza che, non avendo l'imputato proposto ricorso per Cassazione avverso la statuizione resa dal Giudice penale in sede di appello sulla domanda civile introdotta dalle costituite parti civili, deve ritenersi che la stessa, per effetto della formazione del giudicato, sia diventata definitiva e, come tale, vincolante nel giudizio civile fra le stesse parti introdotto dal danneggiato per le restituzioni e il risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto-reato, precludendo in tale sede all'imputato di contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità e consentendogli soltanto di negare l'esistenza effettiva e l'entità di un pregiudizio risarcibile (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14921 del 2010, Corte di cassazione n. 2083 del 2013 e Corte di cassazione n. 11467 del 2020).
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che la pronuncia definitiva emessa dalla Corte di Appello di PO non soltanto non è di per sé di ostacolo al riconoscimento della responsabilità dell'attuale convenuto nella causazione del decesso di , ma è al contrario vincolante, in quanto Persona_2
coperta dal giudicato sul punto, relativamente alla statuizione del Giudice penale in ordine alla domanda civile proposta nel processo penale, sicchè occorre procedere in questa sede soltanto all'accertamento e alla liquidazione del danno
14 lamentato dalla costituita parte civile quanto meno in relazione Parte_1
ai rapporti fra lo stesso e il convenuto ing. . Controparte_1
In relazione ai rapporti fra l'attore e l invece, dal momento che CP_2
quest'ultima non ha partecipato al processo penale, neanche in qualità di responsabile civile, deve escludersi l'efficacia vincolante nei suoi confronti della sentenza penale definitiva e procedere ad un autonomo accertamento della sua responsabilità in adesione all'indirizzo giurisprudenziale - che appare condivisibile, in quanto coerente con il tenore letterale e con la ratio delle norme che disciplinano l'esercizio dell'azione civile in sede penale, oltre che con il principio generale del contraddittorio - secondo il quale quando nei confronti
dell'imputato sia stata pronunciata condanna generica alle restituzioni e al
risarcimento del danno in favore della parte civile, la sentenza del Giudice di
appello che..confermi la decisione di primo grado ai soli effetti delle disposizioni
e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ha efficacia vincolante
nel successivo giudizio civile soltanto nei confronti del soggetto contro cui è stata
esercitata l'azione civile nel processo penale e non anche nei confronti del
responsabile civile nei cui confronti non sia stata emessa alcuna pronuncia (Corte
di cassazione n. 3866 del 1992).
Tanto premesso in ordine al perimetro entro il quale deve muoversi la presente pronuncia (accertamento e liquidazione del danno lamentato da Parte_1
nei rapporti fra lo stesso e l'ing. e autonomo accertamento Controparte_1
dell'an della responsabilità risarcitoria in capo all , deve essere CP_2
esaminata e disattesa in via preliminare l'eccezione ritualmente e tempestivamente sollevata ai sensi dell'articolo 2939 c.c. da di prescrizione del diritto CP_3
azionato dall'attore (si veda nel senso del riconoscimento della legittimazione a sollevare l'eccezione di prescrizione in capo all'assicuratore chiamato in causa dall'assicurato in caso di assicurazione della responsabilità civile Corte di
15 cassazione n. 31071 del 2019).
Premesso che la domanda risarcitoria proposta da - sulla base Parte_1
della causa petendi che la caratterizza (riconducibilità di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a condotte illecite inquadrabili in fattispecie di reato) -
deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2947 primo comma c.c., che fissa in cinque anni il termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Il terzo comma dell'articolo 2947 c.c. prevede, poi, che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (come nel caso che ci occupa, in cui per il reato di omicidio colposo è previsto un termine di prescrizione di sette anni e sei mesi), questa si applica anche all'azione civile, con la precisazione che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione oppure è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è diventata irrevocabile.
si è costituito parte civile nel processo penale alla prima Parte_1
udienza dibattimentale (tenutasi prima del 16 Maggio 2006, come risulta dalla motivazione della sentenza n. 769/2007 emessa in data 17-10-2007 dal Tribunale
di PO), interrompendo in tal modo, prima del maturare del termine lungo di prescrizione, il relativo decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio ai sensi dell'articolo 2945 secondo comma c.c. in relazione al secondo comma dell'articolo 2943 c.c.; la sentenza emessa dalla Corte di
Appello di PO all'esito del processo penale è diventata irrevocabile in data 9-
11-2010, sicchè la domanda risarcitoria, proposta con atto di citazione notificato ai convenuti nel mese di Settembre del 2012, risulta formulata prima del decorso
16 del termine di prescrizione, che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio è iniziato a decorrere nuovamente.
Quanto al merito, per le suesposte ragioni occorre distinguere la posizione del convenuto ing. , nei cui confronti è vincolante la statuizione di Controparte_1
condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale, da quella dell rimasta estranea al processo penale. CP_2
A tale ultimo proposito, premesso che l'ing. è stato riconosciuto Controparte_1
responsabile del danno arrecato dal suo comportamento negligente ed imperito posto in essere in qualità di dipendente dell quale Direttore dei lavori CP_2
di realizzazione delle barriere di contenimento contro le quali il veicolo condotto dal povero ha impattato, deve ritenersi che l'Ente sia chiamato a Persona_2
rispondere delle conseguenze lesive del comportamento posto in essere dal proprio dipendente in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega all'autore del fatto illecito in relazione ad attività da quest'ultimo poste in essere che sono legate da un rapporto di occasionalità necessaria alle funzioni ed ai poteri che esercita (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n.
13246 del 2019 e Corte di cassazione n. 19149 del 2023); pertanto, una volta accertata la responsabilità del dipendente dell' per un fatto illecito CP_2
lesivo di terzi posto in essere nell'esercizio dei compiti a lui demandati dall'Ente e non per scopi privati del tutto estranei a quelli dell'amministrazione di appartenenza, deve essere riconosciuta la concorrente responsabilità dell
[...]
per fatto proprio, con la conseguenza che la stessa deve essere chiamata a CP_2
rispondere delle conseguenze lesive derivanti dal comportamento negligente ed imperito posto in essere dal proprio Direttore dei lavori.
Tanto premesso in ordine all'accertamento dell'an della responsabilità dei convenuti allegata a fondamento della domanda risarcitoria proposta da Pt_1
17 , occorre rilevare ai fini della liquidazione del danno lamentato Parte_1
dall'attore che nel caso di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile emessa all'esito del dibattimento e diventata definitiva, una volta accertata dal Giudice penale la fattispecie di reato causativa del danno (fatto lesivo e addebitabilità dello stesso sul piano soggettivo all'autore dell'illecito), nel giudizio civile instaurato dal danneggiato al fine di ottenere il risarcimento del danno che il Giudice penale ha riconosciuto in suo favore quale conseguenza del fatto-reato attribuito all'imputato la formazione del giudicato preclude al Giudice
civile di rivalutare il verificarsi del fatto illecito, il suo inquadramento in una fattispecie di reato e l'addebitabilità di esso ad un soggetto diverso da quello individuato dal Giudice penale quale autore del reato e di accertare un eventuale concorso di colpa della persona offesa o la configurabilità di una causa di giustificazione, ma non gli impedisce - in conformità ad una lettura restrittiva imposta dalla scelta del sistema accusatorio e dall'esigenza di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e di difesa e in adesione all'orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza in tema di scissione fra giudizio sull'an e giudizio sul quantum - la cognizione di elementi che vengano introdotti per la prima volta nella sede civile oppure amministrativa, come il concorso di colpa della persona offesa che non sia stato neanche implicitamente escluso dal
Giudice penale (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 5312 del 1995).
Posto, poi, che la condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal
Giudice penale prescinde dall'accertamento dell'effettività del pregiudizio subito dalla persona offesa quale conseguenza del reato e presuppone soltanto la valutazione dell'integrazione di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, non comportando alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, il Giudice civile investito della domanda di liquidazione del danno proposta dalla persona offesa è chiamato a verificare la
18 sussistenza e l'entità del danno lamentato, oltre che la sua riconducibilità sul piano causale al fatto illecito (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 3220 del 1992 e Corte di cassazione n. 4318 del 2019).
In attuazione delle suesposte coordinate interpretative in ordine al perimetro entro il quale deve essere muoversi il Giudice civile chiamato a liquidare il danno subito dalla parte civile in seguito alla pronuncia definitiva adottata ai sensi degli articoli 538 e 539 c.p.p. dal Giudice penale di condanna generica dell'imputato al relativo risarcimento da liquidare in separata sede occorre concludere che mentre il giudicato penale formatosi è di ostacolo ad un diverso accertamento del fatto e della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso e,
quindi, degli elementi costitutivi della fattispecie concreta (fatto nel suo aspetto materiale, qualificazione in termini di reato, inesistenza di cause di giustificazione, presenza di circostanze, imputabilità del soggetto, colpevolezza),
così come contestata all'imputato e accertata dal Giudice penale, invece,
l'allegazione per la prima volta in questa sede di un concorso di colpa del povero nella causazione del fatto dannoso, che dalle pronunce in atti non Persona_2
risulta prospettato nel corso del processo penale, impone a questo Giudice di vagliarne la configurabilità.
Il quadro normativo deve essere individuato nell'articolo 1227 c.c. - applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c. -, che al primo comma, al fine di evitare che sul danneggiante ricadano anche le conseguenze dell'illecito che non sono direttamente riconducibili alla sua condotta e che, invece, sono ascrivibili al comportamento della stessa vittima dell'illecito, stabilisce che se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Premesso che affinchè possa essere ascritto al danneggiato un concorso nella
19 verificazione dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 1227 primo comma c.c. è
necessario che il comportamento colposo dallo stesso tenuto sia causalmente connesso all'evento di danno, sicchè non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante,
dovendo il fatto colposo della vittima atteggiarsi come concausa concreta del verificarsi del danno-evento, che deve essere riconducibile, secondo il criterio probalistico del più probabile che non, almeno in parte alla violazione, ad opera del danneggiato, di una regola di comportamento, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa le carenze strutturali e costruttive delle barriere di contenimento debbano essere considerate come la causa esclusiva del decesso del conducente del veicolo, posto che dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio si evince il nesso causale fra il verificarsi dell'evento di danno e l'inadeguatezza delle barriere di protezione, mentre non emerge alcun elemento di fatto che possa attribuire rilevanza nella sequenza causale che ha condotto all'evento dannoso nè al comportamento di guida tenuto dal né al mancato Pt_1
utilizzo da parte dello stesso delle cinture di sicurezza.
Quanto al primo aspetto, il consulente nominato dal Pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ha accertato nella relazione peritale tempestivamente prodotta dall'attore (le cui risultanze, legittimamente acquisite al processo, sono utilizzabili ai fini della decisione non soltanto in considerazione della l'irripetibilità degli accertamenti compiuti all'epoca del fatto, ma anche perché nel corso del giudizio non sono state smentite da contrastanti argomentazioni tecniche né da una diversa ricostruzione dei fatti) che:
“la mancanza di adeguata sagomatura della barriera anche rispetto alle
prescrizioni del capitolato speciale di appalto dei lavori eseguiti, nonché
l'eccessiva altezza e l'inadeguato orientamento (opposto al verso di marcia
veicolare) del relativo nastro di avvio della barriera, oltre alla ridotta capacità
20 globale di assorbimento di energia (per limitate deformazioni elasto-plastiche),
facevano sì che il rigido nastro (doppio e a facce contrapposte) diramantesi dal
viadotto nell'intervia diventasse una sorta di ariete di sfondamento lungo almeno
3,2 m, capace di attraversare longitudinalmente l'intero cofano anteriore e buona
parte dell'abitacolo dell'autovettura, ivi lacerando lo scoppiato airbag e colpendo
il volto del malcapitato guidatore.
L'analisi delle caratteristiche e del comportamento della testata di barriera,
l'attuale ricostruzione dei moti dell'autovettura e la presenza sulla cuspide della
stessa barriera di tracce di sostanze ematiche rimaste a seguito dell'impatto con
il cranio del conducente, in pieno accordo con le principali lesioni.. e con la
causa del decesso del guidatore..fanno ritenere che la morte immediata sul posto
sia verosimilmente riconducibile alle anomale modalità di cedimento della
barriera, a loro volta dovute alle carenze strutturali della barriera stessa” (si vedano pag. 66 e 67 della relazione peritale depositata dall'ing. in data 20- Per_3
12-2001 prodotta al n. 14 nel fascicolo di parte degli attori).
Quanto all'inserimento nella accertata sequenza causale che ha condotto al decesso del conducente del veicolo di un comportamento colposo dello stesso,
sono rimaste ignote le cause che hanno determinato lo sbandamento e la fuoriuscita dalla carreggiata dell'autovettura condotta dal che potrebbero Pt_1
essere consistite anche in un improvviso malore del conducente (stante l'accertata assenza di tracce di frenata sulla carreggiata), sicchè non può presumersi, per il solo fatto che l'autovettura sia uscita dalla carreggiata ed abbia urtato la barriera protettiva (che, ove realizzata a regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge,
avrebbe dovuto svolgere proprio la specifica funzione di contenimento per l'ipotesi di fuoriuscita del veicolo, imputabile o meno ad una condotta imperita del conducente, dalla sede stradale), un addebito al per la violazione delle Pt_1
norme di comune prudenza o diligenza o di norme specifiche che gli utenti della
21 strada devono rispettare, tanto più che il consulente nominato dal Pubblico
ministero ha accertato che l'autovettura Peugeot 306 al momento dell'impatto contro la barriera procedeva ad una velocità non superiore a 90 Km/h e, quindi,
nel rispetto del limite di velocità previsto sul tratto di strada percorso (si vedano pag. 56 e 57 della relazione peritale depositata dall'ing. in data 20-12-2001 Per_3
prodotta al n. 14 nel fascicolo di parte degli attori).
Deve escludersi, poi, sulla base di un giudizio controfattuale, che, ove il Pt_1
avesse indossato le cinture di sicurezza, le conseguenze letali non si sarebbero verificate in considerazione della dinamica del fatto dannoso ricostruita dallo stesso consulente, che ha riferito di un attraversamento longitudinale dell'abitacolo del veicolo da parte del nastro di avvio della barriera, che, dopo aver attraversato l'airbag, ha colpito il cranio del guidatore, il quale evidentemente sarebbe stato ugualmente attinto dal nastro anche nell'ipotesi in cui il busto fosse stato bloccato dal dispositivo di protezione.
Pertanto, individuata la causa esclusiva dell'evento dannoso nella inadeguatezza delle barriere di contenimento ed escluso un concorso di colpa del danneggiato,
occorre procedere alla liquidazione del danno lamentato da . Parte_1
L'attore ha chiesto iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto.
Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto spetta iure proprio ai parenti della vittima di un illecito sotto il duplice profilo della sofferenza soggettiva interiore e sul piano dinamico-relazionale della perdita della relazione che legava la vittima primaria alla vittima secondaria e consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e di un sistema di vita basato sulla affettività e sulla rassicurante quotidianità con il parente e nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono
22 nell'ambito del nucleo familiare.
Dal momento che il danno da perdita del rapporto parentale costituisce un danno-
conseguenza, non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato,
eventualmente anche a mezzo di presunzioni, con riferimento ai suoi componenti,
costituiti dal rapporto di parentela o di coniugio e dall'effettività e consistenza della relazione affettiva (si vedano Corte di cassazione n. 18284 del 2021, Corte
di cassazione n. 21837 del 2019 e Corte di cassazione n. 22397 del 2022).
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente che attribuisce efficacia para-
normativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal
Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c.,
assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020,
Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e
Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
D'altra parte, nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal
Giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la valenza, in linea generale e nel
23 rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (in tal senso Corte di cassazione n. 20895 del 2015).
Tanto premesso, dal momento che dagli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio è emerso che e erano fratelli, non Persona_2 Parte_1
convivevano, avevano cinque fratelli e i genitori (si veda il certificato di stato di famiglia prodotto al n. 5 nel fascicolo di parte attrice), avevano uno stretto legame affettivo e condividevano l'attività lavorativa (si vedano le dichiarazioni rese dai testi e riportate nel verbale di udienza del 22-1- Tes_1 Testimone_2
2016), il danno per perdita del congiunto spettante iure proprio a
[...]
per il pregiudizio conseguente alla sofferenza morale per la perdita Parte_1
del fratello e alla irreversibile privazione della relazione affettiva che lo legava a lui deve essere liquidato in via equitativa - utilizzando la Tabella integrata a punti elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 e tenendo nella dovuta considerazione gli elementi acquisiti nel corso giudizio e, in particolare, l'età della vittima primaria all'epoca del sinistro (47 anni), l'età del congiunto superstite (36
anni), l'intensità del vincolo di parentela, la consistenza del nucleo familiare, la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali anche sul piano dell'assistenza morale e della condivisione dell'attività lavorativa - nella misura complessiva di euro 117.162,00, corrispondente al valore del punto di euro
1.698,00 per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del fratello moltiplicato per il numero di punti 69 riconoscibili (14 punti in relazione all'età
della vittima primaria – A, 16 punti in relazione all'età della vittima secondaria –
B, 9 punti in relazione alla sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato - D,
30 punti in relazione alla intensità e qualità della relazione affettiva evidenziata dalla condivisione fra i due fratelli della quotidianità anche sul posto di lavoro e in
24 relazione al documentato stravolgimento della vita della vittima secondaria, che,
in seguito al decesso del fratello ha abbandonato il lavoro che svolgeva al momento del fatto dannoso – E).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , riconosciuta la responsabilità Parte_1
esclusiva dell'ing. e dell nella causazione del Controparte_1 CP_2
decesso di , i convenuti devono essere condannati in solido fra loro Persona_2
al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio della somma complessiva di euro 117.162,00.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (1-3-2000) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
In seguito alla condanna del Direttore dei lavori al risarcimento del danno non patrimoniale subito da deve essere esaminata la domanda di Parte_1
manleva formulata dall'ing. diretta ad essere garantito dalle Controparte_1
conseguenze pregiudizievoli del giudizio da e da CP_3 Controparte_5
in virtù del contratto di assicurazione che copre il rischio assicurato in
[...]
relazione al periodo in cui lo stesso si è verificato e che è stato stipulato dall
[...]
per i propri dipendenti (si vedano la polizza di assicurazione della CP_2
responsabilità professionale di dirigenti e dipendenti stipulata con la Ras -
Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. dall prodotta al n. 3 nel fascicolo CP_2
di parte di e il comportamento tenuto da CP_3 Controparte_16
in qualità di mandataria di che non ha
[...] Controparte_17
contestato la stipula del contratto di assicurazione e la copertura del rischio,
difendendosi sulla base di argomentazioni, prescrizione del diritto vantato dagli
25 attori e contestazione della responsabilità dell'ing. , che sono CP_1
logicamente incompatibili con la volontà di negare il rapporto assicurativo).
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia ai sensi dell'articolo 2952 c.c. tempestivamente sollevata da CP_3
[...]
La norma dettata dall'articolo 2952 (il diritto al pagamento delle rate di premio si
prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità
civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo
proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato
non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non è
prescritto) prevede un termine di prescrizione biennale per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal diritto al pagamento del premio, che trova senza dubbio applicazione anche nel caso in cui l'assicurato agisca nei confronti dell'assicuratore al fine di ottenere il rimborso della somma dovuta al danneggiato per effetto del verificarsi dell'evento assicurato (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 7314 del 1991, secondo la quale in tema di assicurazione
della responsabilità civile, la pretesa dell'assicurato di conseguire dall'assicuratore il rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato integra esercizio del diritto all'indennizzo e, quindi, trovando titolo nel contratto di
assicurazione, è soggetta al termine di prescrizione annuale di cui all'articolo
2952 secondo comma c.c.).
Pertanto, posto che ai sensi del secondo comma dell'articolo 2952 c.c. il diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla pretesa
26 risarcitoria avanzata da un terzo danneggiato in seguito al verificarsi del rischio assicurato deve essere fatto valere dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore nel termine di prescrizione di due anni, ai fini della individuazione del dies a quo
di tale termine, trova applicazione il terzo comma dell'articolo 2952 c.c., il quale stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato o dalla proposizione, ad opera di questi, dell'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato.
Il quarto comma dell'articolo 2952 c.c. prevede, però, una causa di sospensione della prescrizione nei rapporti fra assicuratore ed assicurato per il tempo necessario per la individuazione del contenuto dell'obbligo di indennizzo: la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questi proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia diventato liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto: con orientamento costante - che questo Giudice
ritiene condivisibile, in quanto conforme ai principi generali e rispondente all'esigenza di consentire, nelle more, l'accertamento della responsabilità dell'assicurato ed eventualmente l'individuazione del contenuto dell'obbligo risarcitorio sullo stesso gravante e, di conseguenza, dell'obbligo di indennizzo dell'assicuratore - la giurisprudenza di legittimità ritiene che la sospensione del termine di cui all'articolo 2952 quarto comma c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica ….con la comunicazione all'assicuratore
della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato e tale comunicazione è
efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo
(Corte di cassazione n. 4426 del 1997 e in senso conforme Corte di cassazione n.
1233 del 1973).
Facendo applicazione del suddetto quadro normativo ed evidenziato che
27 nell'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile per conto altrui - come nel caso che ci occupa, in cui il contraente è l e gli assicurati sono i suoi CP_2
dirigenti e dipendenti - il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento del danno al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'articolo 1891 c.c. (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 15376 del 2011), occorre concludere che nel caso che ci occupa il diritto dell'assicurato ad essere garantito risulta estinto per intervenuta prescrizione, dal momento che fra la data dell'esercizio dell'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'Ing. dal danneggiato con CP_1 Parte_1
la costituzione di parte civile nel processo penale (avvenuta prima dell'udienza del
16 Maggio 2006) e la data della notifica della domanda di manleva proposta dall'assicurato nei confronti di Ras - Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. (ora con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificata in CP_3
data 14-2-2013 risulta decorso interamente il termine biennale previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2952 c.c. senza che siano stati compiuti atti interruttivi o che l'assicurato oppure il danneggiato abbiano inviato all'assicuratore la comunicazione di cui al quarto comma dell'articolo 2952 c.c.,
idonea a sospendere il corso della prescrizione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti di deve essere rigettata, Controparte_1 CP_3
essendo il diritto azionato dall'assicurato estinto per prescrizione.
Quanto a (già , invece, essendo stati Controparte_5 Controparte_6
forniti dall'assicurato tutti gli elementi di prova necessari per il riconoscimento dell'obbligo di garanzia (stipula del contratto di assicurazione, operatività della polizza, verificazione del rischio assicurato e obbligo di risarcimento nei confronti del terzo danneggiato), l'assicuratore essere condannato a tenere indenne l'ing.
di quanto corrisposto in favore dell'attore (anche in ordine alle spese del CP_1
28 giudizio) in esecuzione della presente pronuncia in attuazione della norma dettata dal primo comma dell'articolo 1917 c.c., il quale per l'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile prevede l'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'attore e i convenuti le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'ing. e dell in solido fra loro e - CP_1 CP_2
tenendo conto dell'attività svolta e utilizzando il valore medio dello scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 - devono essere liquidate come in dispositivo, nei limiti della domanda, sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) -
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la
29 liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Nei rapporti fra l'ing. e ritiene questo Giudice che - CP_1 Controparte_5
in considerazione del comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio dall'assicuratore, che ha raggiunto un accordo transattivo con la maggior parte dei danneggiati ed ha tenuto un comportamento collaborativo con l'assicurato anche sul piano delle allegazioni e contestazioni - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
Infine, nei rapporti fra l'ing. e le spese del Controparte_1 CP_3
giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'assicurato e devono essere liquidate come in dispositivo sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 in considerazione della posizione marginale dell'assicuratore rispetto al rapporto processuale principale e soprattutto rispetto alla complessa attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 21-9-2012 e in data 25-9-2012, da
[...]
nei confronti dell'ing. e dell nonché Parte_1 Controparte_1 CP_2
sulla domanda di manleva proposta, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-12-2012, dall'ing. nei confronti di Controparte_1 CP_3
(già Ras - Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.) e di (già
[...] Controparte_5
30 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_6
provvede:
- accoglie parzialmente la domanda principale e, per l'effetto, condanna l'ing.
e l in solido fra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma Parte_1
complessiva di euro 117.162,00, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata dall'1-3-2000 fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'ing. Controparte_1
nei suoi confronti, condanna a tenere indenne l'ing. Controparte_5 [...]
di quanto dallo stesso corrisposto in favore di in CP_1 Parte_1
esecuzione della presente pronuncia;
- rigetta la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti Controparte_1
di CP_3
- condanna l'ing. e l in solido fra loro al pagamento Controparte_1 CP_2
in favore di delle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_1
euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna l'ing. al pagamento in favore di delle Controparte_1 CP_3
spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa interamente le spese processuali nei rapporti fra l'ing.
[...]
e CP_1 Controparte_5
PO, 20-9-2024.
31 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
32