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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG 2134/2023 promosso da
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]de la Parte_1
Pastorale, 41, C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale America 111, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Raffaella Nardi (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti (Pec: ) Email_1 Attore Contro
n. Roma 28.7.79 (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 CONTUMACE Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con citazione ritualmente notificata in data 12.12.2023 la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il sig. per sentir accertare che il predetto occupava senza titulo l'immobile Controparte_1 sito in Fiumicino (RM), via Geminiano Montanari, e per l'effetto, condannarlo all'immediato rilascio. In via subordinata l'attrice chiedeva , in caso di accertamento della esistenza tra le parti di un contratto di locazione, che questo fosse dichiarato risolto per fatto e colpa del conduttore e in via ulteriormente subordinata, attesa la disdetta contenuta nella citazione, dichiarare cessato il contratto alla data del 31 dicembre 2024 o a quella diversa data ritenuta di giustizia. Premetteva parte attrice, proprietaria dell'immobile, che nel dicembre 2019 , aveva concesso il temporaneo godimento del bene, che la stessa non utilizzava vivendo in Belgio, al sig. che CP_1 lo stesso era vi era poi rimasto essendo sopraggiunta l'emergenza Covid, e prolungandosi l'occupazione dell'immobile, aveva iniziato a versare un rimborso per il godimento dell'immobile di
€ 600,00 mensili;
che il godimento dell'immobile si è ulteriormente protratto avendo il CP_1 manifestato l'intenzione di acquistare l'immobile senza poi perfezionare alcuna proposta tanto che l'attrice nel settembre 2022 lo aveva informato che avrebbe dovuto rilasciare l'immobile e con missiva dell'avv. in data 24 ottobre 2022, chiedeva di regolarizzare il Controparte_2 contratto di locazione manifestando, al contempo, l'interesse all'acquisto che poi non si formalizzava. Deduceva, quindi, l'attrice che l'occupazione era divenuta senza titolo e che ove mai il Tribunale avesse ritenuto sussistere un contratto di locazione il era inadempiente e comunque il CP_1 contratto era stato disdettato. Il convenuto ritualmente citato rimaneva contumace. La causa avente natura documentale è stata assunta in decisione all'udienza del 2.10.25. La domanda attorea è fondata e va accolta. L'occupazione dell'immobile di causa da parte del convenuto è provata dalla documentazione
1 versata in atti – precisamente le missive scambiate tra l'avv. e il difensore dell'attrice in data CP_2 24.10.22 e 1.2.23 - e dalla mancata risposta del convenuto all'interpello. La detenzione dell'immobile di causa ad opera del convenuto è sine titulo, ovvero non assistita da un valido titolo contrattuale. Sia il comodato precario che la locazione immobiliare sarebbero sono nulli in quanto mai registrati come prevede, a pena di nullità, appunto, l'art. 1 c. 346 L. 311/2004 per tutti “ i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni”. Si aggiunga solo che anche una locazione verbale sarebbe nulla ai sensi della legge n.431/98. Per quanto sopra il convenuto va condannato all'immediato rilascio. Le spese di lite, anche della fase di mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore indeterminato di complessità bassa.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulla domande proposte da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e condanna , occupante Controparte_1 senza titolo, all'immediato rilascio in favore della sig.ra dell'immobile sito in Fiumicino Parte_1 (RM), via Geminiano Montanari n.189/A; condanna il convenuto alla refusione in favore della ricorrente della spese di lite che liquida in euro 590,00 per esborsi ed euro 4000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 6.10.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
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