Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04506/2025REG.PROV.COLL.
N. 05317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5317 del 2023, proposto dalla società EO TU di EO AR GI e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
contro
il Comune di Ponte San Pietro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
la Provincia di Bergamo, persona del legale rappresentante pro tempore, la Regione Lombardia, persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00174/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
- della deliberazione n. 37 del 23 dicembre 2020 con la quale il consiglio comunale di Ponte San Pietro ha adottato la variante generale n. 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune;
- della deliberazione n. 32 del 17 giugno 2021 con la quale il consiglio comunale di Ponte San Pietro ha approvato in via definitiva la variante generale n. 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Ponte San Pietro.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La EO TU di EO AR GI & C. s.n.c. è una società attiva nel settore della produzione di manufatti in cemento, marmo, granito e ferro la quale svolge la propria attività nel compendio immobiliare ubicato in Ponte San Pietro, Via Cavour n. 24, del quale è altresì proprietaria.
L’intera area sulla quale è insediata la società EO risulta prossima al corso del torrente Quisa.
Nella versione del PRGA 2015 (e anche nella variante generale n. 1 al P.G.T. di Ponte San Pietro, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2016), quest’ultima risultava ricadere in zona RSCM scenario raro – L.
Nel giugno 2014, l’esondazione del torrente Quisa faceva registrare una piena di riferimento storica per cui mutava la considerazione delle aree sul piano del rischio idrogeologico.
Veniva, pertanto, redatto nel 2017 uno studio idrogeologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino idrografico del torrente Quisa e del reticolo ad esso connesso, con la finalità di definire gli interventi di sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale.
Le aree di proprietà della Società appellante venivano, quindi, inquadrate all’interno di un potenziale scenario di alto rischio di allagabilità, unitamente alla previsione di una serie di opere e interventi idraulici da realizzarsi sull’intero corso del torrente Quisa, al fine di mitigare il rischio.
Nell’ambito dell’iter di revisione del PRGA 2019, le aree di proprietà della EO TU s.n.c. venivano collocate dal Comune in una fascia di pericolosità RSCM scenario frequente – H).
La Società reputa tale scelta “assolutamente irrazionale ed illogica” in quanto, l’inserimento delle aree de quibus nella fascia di rischio PAI A - PRGA H) classe di fattibilità geologica 4 - Fattibilità con gravi limitazioni e amplificazione sismica con valori Fa<fasoglia, comporterebbe una sopravvenuta inedificabilità delle aree di proprietà della EO TU s.n.c., con relativa eliminazione dell’Ambito n. 2 dai comparti di trasformazione ed inquadramento delle stesse nell’ambito J di cui all’art. 14.2.2 delle NTA del Piano delle Regole adottato.
In altri termini, il recepimento nella variante generale allo strumento urbanistico della disciplina non ancora definitiva del PRGA 2019 sarebbe lesiva degli interessi della società EO TU s.n.c., la quale non si vede solamente annullate le potenzialità edificatorie residenziali delle aree, bensì si trova fortemente limitata nello sviluppo del proprio insediamento produttivo senza che, in tesi, il Comune di Ponte San Pietro abbia tenuto conto, nella redazione della variante, degli interventi di mitigazione del rischio individuati dallo Studio del 2017, la cui applicazione avrebbe indubbiamente salvaguardato la sua posizione.
3. Da qui, origina il ricorso n. 217/2021, proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, a mezzo del quale la Società istante deduceva i seguenti motivi.
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 e dell’art. 45, comma 2 delle Regole di Piano del PTCP di Bergamo. Violazione e/o falsa applicazione del PRGA 2015 vigente. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della deliberazione della CIP n. 7/2019. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della deliberazione della CIP n. 8/2019. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto:
a)la deliberazione n. 37/2020 del consiglio comunale di Ponte San Pietro sarebbe manifestamente illegittima in quanto recepisce, del tutto arbitrariamente, le nuove mappe di pericolosità relative al PRGA 2019 nonostante quest’ultimo, allo stato, risulti solamente adottato con la deliberazione n. 7/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente ed ancora in attesa sia della approvazione da parte del medesimo organo sia della definitiva approvazione con apposito D.P.C.M.;
b) l’operato dell’Ente resistente ed i contenuti della variante generale n. 2 adottata si pongano in aperto contrasto con la normativa sovraordinata, partendo dall’art. 3 della deliberazione della CIP n. 7/2019 e dall’art. 6 della deliberazione della CIP n. 8/2019 sino ad arrivare al PTCP di Bergamo appena entrato in vigore, basato sulla vigente versione del PRGA ovvero quella del 2015;
c) la variante generale n. 2, siccome adottata alla luce del prematuro recepimento di indicazioni non ancora efficaci e, quindi, attualmente non inserite negli strumenti collocati “a monte”, è illegittima;
d) il PTCP inquadra la proprietà della Società in classe III (consistenti limitazioni) mentre la variante adottata, immotivatamente, censisce le stesse in classe IV (gravi limitazioni) proprio in ragione della differente valutazione di queste ultime sul piano idraulico, senza tuttavia che la pianificazione provinciale avesse ancora provveduto in tal senso.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 3 delle Regole di Piano del PTCP di Bergamo. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto:
a) l’adozione della variante senza il necessario e imprescindibile coordinamento (concertazione) con i Comuni limitrofi, anch’essi interessati dal passaggio del torrente Quisa, determinerebbe l’illegittimità della stessa a fronte di quanto espressamente previsto nella Parte IV (“assetto idrogeologico e rischi territoriali”), art. 45, comma 3 delle Regole di Piano del PTCP di Bergamo;
b) il Comune di Ponte San Pietro, pur a conoscenza del Studio idrogeologico e del fatto che le opere previste a ridosso della proprietà della EO TU s.n.c. avrebbero potuto garantire l’edificabilità del comparto a fronte della riduzione del rischio di allagamento, non ha tenuto in considerazioni tali circostanze.
III) Illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà delle scelte pianificatorie. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria:
a)dai principi generali della variante - improntati al sostegno del sistema naturale ed insediativo di Ponte San Pietro, della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana - non sarebbe possibile desumere le ragioni che hanno portato l’Amministrazione comunale a recepire, ben prima della sua definitiva approvazione, i contenuti del PRGA 2019, con conseguente eliminazione dell’Ambito di Trasformazione n. 2 sulla scorta del sopravvenuto rischio idrogeologico delle aree ricomprese in quest’ultimo, senza valutare le misure di mitigazione che, come esplicitato nello Studio del 2017, avrebbero consentito di scongiurare l’inedificabilità delle aree medesime;
b) la variante generale n. 2 non tiene conto delle osservazioni che il Comune stesso ha presentato, manifestando un evidente contraddittorietà tra le mappe di pericolosità del PRGA 2019 adottato, l’integrale recepimento dello stesso nella variante e le valutazioni espresse dall’Amministrazione nelle osservazioni inviate alla Regione, le quali contrastano parzialmente con i contenuti del PRGA 2019 che l’Ente medesimo utilizza per classificare il grado di rischio delle aree.
3.1. Con successivi motivi aggiunti, la Società EO impugnava la delibera di c.c. n. 32 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto l’approvazione definitiva della variante generale n. 2 al Piano di governo del territorio del Comune di Ponte San Pietro. Questi i motivi di gravame:
I) Invalidità derivata.
La fattispecie in esame si configurerebbe come una ipotesi di invalidità derivata ad effetto caducante considerando che, tra l’adozione e l’approvazione della variante generale n. 2 sussiste un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che il mantenimento della disciplina delle aree poste in attenzione nella versione definitiva dello strumento di pianificazione (a fronte del mancato accoglimento dell’osservazione presentata) non può che discendere dai contenuti dell’adozione già gravata.
II) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e
perplessità della stessa:
a)la conferma delle previsioni urbanistiche in precedenza adottate (con le quali è stata eliminata dal previgente ambito di trasformazione l’area di proprietà della EO) sarebbe illegittima a fronte della mancata valutazione da parte del Comune di Ponte San Pietro delle osservazioni presentate nell’interesse della Società;
b) quando le scelte pianificatorie vanno ad incidere su un’area determinata o quando incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative di un soggetto pubblico o privato, le stesse richiedono una puntuale motivazione che nella specie sarebbe mancata a fronte dello Studio idrogeologico.
3.2. Nessuno si costituiva per le controparti.
3.3. Il T.a.r., con la sentenza n. 174 del 27 febbraio 2023, respingeva il ricorso; nulla disponeva per le spese.
4. Ha appellato la Società EO TU di EO AR GI & C. s.n.c., che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Error in iudicando : Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, comma 3 delle Regole di Piano del PTCP di Bergamo. Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto:
a) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui respinge il secondo motivo di impugnazione sulla mera scorta del fatto che l’art. 45, comma 3 delle Regole di Piano del PTCP di Bergamo non avrebbe contenuto prescrittivo (circa il coinvolgimento degli Enti locali limitrofi) in mancanza di una espressa attribuzione al Comune di Ponte San Pietro del “ruolo di ente concertante”; le azioni di qualificazione dell’assetto idrogeologico del territorio provinciale, ove aventi rilevanza sovracomunale, devono infatti ritenersi rientranti “nell’ambito di applicazione delle iniziative di concertazione, co-pianificazione e solidarietà territoriale di cui alla parte III” del PTCP di Bergamo”;
b) il torrente Quisa attraversa più Comuni nel proprio corso e, pertanto, le azioni di qualificazione dell’assetto idrogeologico del territorio non possono in alcun modo prescindere da un’azione coordinata ed univoca, atteso che la pianificazione urbanistica a valle è inevitabilmente inficiata (tanto in positivo quanto in negativo) da quella delineata a monte (con peculiare riferimento alle opere atte a ridurre/mitigare la portata del torrente evitando esondazioni lungo il suo corso); riprova ne sarebbe che, lo Studio idrogeologico, idraulico ed ambientale a scala di sottobacino idrografico del torrente Quisa e del reticolo ad esso connesso redatto nel 2017 e la planimetria ad esso allegata era stato redatto coinvolgendo al tavolo tecnico i vari Comuni interessati e non limitando l’ambito d’indagine ai singoli territori.
II) Error in iudicando : Illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà nella valutazione delle scelte pianificatorie. Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto:
a) le osservazioni sono state proposte dall’odierna appellante al fine di “conservare” la vocazione edificatoria del proprio comparto e lo strumento attraverso il quale tale obiettivo sarebbe stato raggiunto – come indicato nelle osservazioni – era propriamente la realizzazione da parte del privato di opere atte a mitigare e ridurre il rischio di allagamento: ecco dunque che, se la finalità della variante approvata (come emerge dagli atti assunti dall’Ente) era quella di aggiornare il P.G.T. mitigando la portata di eventi idrogeologici connessi al torrente Quisa, le osservazioni presentate dalla EO TU s.n.c. dovevano intendersi come pienamente conformi agli “interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale” e non viceversa, con conseguente necessità di una approfondita e puntuale motivazione in sede di controdeduzione e reiezione delle stesse.
5. Con memoria depositata in data 14 febbraio 2025, parte appellante ha depositato memoria.
6. All’udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con riguardo al primo motivo di gravame (sopra, par. 4-I), il Collegio osserva che, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), la Provincia di Bergamo ha definito, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 2, comma 4, della l.r. n. 12/2005, gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale.
Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale.
Il Consiglio provinciale nella seduta del 7 novembre 2020 ha approvato il PTCP con delibera n. 37.
Il Comune di Ponte San Pietro ha approvato la variante generale n. 2 al Piano di governo del territorio con deliberazione consiliare n. 32 del 17 giugno 2021.
8.1. Parte appellante sostiene che il Comune si sarebbe dovuto concertare con gli altri enti limitrofi prima di introdurre la divisata classificazione che ha limitato (id est, escluso) la edificabilità delle aree de quibus a tutela del rischio di esondazione del torrente Quisa, anziché consentire la possibilità di realizzare opere di mitigazione.
Tanto si ricaverebbe da una lettura sistematica delle norme relative alla Regole di Piao di cui al PTCP (articolo 45).
Il Collegio osserva che l’articolo 45 delle Regole di Piano contiene norme di natura programmatica (commi 1 e 2) e di natura prescrittiva (comma 3).
Quest’ultimo comma (evocato da parte appellante) stabilisce che “le azioni di qualificazione dell’assetto idro-geologico del territorio provinciale sono da considerarsi a tutti gli effetti quali servizi eco-sistemici e quindi rientranti, laddove rivestano rilevanza di scala sovracomunale, nell’ambito di applicazione delle iniziative di concertazione, co-pianificazione e solidarietà territoriale di cui alla parte III”.
La parte III, a sua volta, detta norme in tema di redazione del piano di coordinamento provinciale prevedendo la concertazione, la co-pianificazione e la solidarietà territoriale a livello di coordinamento provinciale.
8.2. Consegue a tanto che, le norme della Parte III recano la disciplina sulla concertazione a livello provinciale, necessaria per il coordinamento, su un piano superiore di programmazione del territorio, degli interventi oggetto di pianificazione sovracomunale.
L’articolo 45, comma 3, delle Regole di Piano si inserisce nel medesimo contesto programmatico, con la previsione di un coordinamento provinciale del PTCP quanto alle azioni di qualificazione dell’assetto idrogeologico del territorio esteso all’intera Provincia, laddove queste azioni rivestano carattere sovracomunale.
8.3. La norma, dunque, regola l’esercizio della potestà di coordinamento provinciale (in sede di redazione del PTCP e delle sue varianti), non anche l’esercizio del potere pianificatorio spettante al singolo Comune il quale, per disciplinare il proprio territorio, non ha la necessità né l’obbligo di confrontarsi, concertarsi, co-pianificarsi con altri enti limitrofi, altrimenti vedendosi limitata la sua stessa potestà di regolazione del proprio territorio.
8.4. Il coordinamento va fatto con le previsioni del PTCP, che ha già considerato e valutato le interferenze sovracomunali mediante l’attività di concertazione, co-pianificazione e solidarietà territoriale in sede di redazione del PTCP.
9. Con il secondo motivo di appello, la Società lamenta il deficit motivazionale della delibera di approvazione della variante generale.
10. Il motivo è infondato.
In seguito alla pubblicazione di avvio del procedimento di formazione della variante al P.G.T., sono pervenuti al Comune, nei termini, n. 17 contributi da parte di privati, enti, società ed altri 17 contributi sono pervenuti dopo la scadenza.
I contributi sono stati valutati in sede di stesura della variante al P.G.T.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 13 dicembre 2019 è stato avviato il procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica del documento di piano della variante generale n. 1 al piano di governo del territorio, oltre che individuate l’autorità procedente e l’autorità competente per la V.A.S.
Il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e i documenti normativi e cartografici sono stati messi a pubblica disposizione.
Tutti gli atti del p.g.t. (carte, tavole, reticoli, documenti) hanno delineato un quadro adeguato e chiaro delle esigenze, pubbliche e private del comune di Ponte San Pietro e del suo territorio, indicando gli obiettivi qualitativi e quantitativi alla luce del documento di Piano, in coerenza con questo e con le indicazioni e gli indirizzi forniti dall’amministrazione comunale.
La variante, all’esame esogeno della funzione amministrativa esercitata, appare coerente con i criteri emanati dalla Regione Lombardia in relazione a:
- sistema informativo territoriale:
- valutazione ambientale di piani e programmi;
- componente geologica, idrogeologica e sismica;
- modalità di pianificazione Comunale;
oltre che adeguatamente istruita tenuto conto:
- della “Dichiarazione di sintesi finale redatta in data 8 giugno 2021dall’autorità competente per la VAS;
- del parere motivato finale di compatibilità ambientale;
- della documentazione relativa alla componente geologica trasmessa alla Regione Lombardia - S.T.E.R. di Bergamo, per la valutazione degli aspetti di competenza, nonché per la formulazione di eventuali pareri ed osservazioni;
- della documentazione relativa al Reticolo Idrico Minore trasmessa al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, per la valutazione degli aspetti di competenza, nonché per la formulazione di eventuali pareri ed osservazioni e del relativo parere favorevole;
- del rispetto dei criteri del PTR e del PTRA, unitamente alla verificata compatibilità con il PTCP della proposta di variante generale al PGT con il PTCP con le seguenti prescrizioni da recepire in sede di approvazione definitiva della variante: “- Si specifica che nel nuovo PTCP il Comune di Ponte San Pietro non è più interessato da ipotesi di tracciato del trasporto collettivo in sede protetta (TEB) pertanto dovranno essere aggiornate le tavole di piano; - Si evidenzia la necessità, come comunicato a Regione Lombardia con nota del 16/03/2021 prot. Provinciale n. 16450, che lungo il raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo- Montello in progetto venga localizzato un parcheggio di interscambio modale a Ponte San Pietro, quale caposaldo metropolitano della linea stessa”.
11. La suddetta documentazione fa ragione, per il suo contenuto tecnico-valutativo, anche sulle ragioni sottese alla variante potendosi dalla stessa evincere le ragioni per le quali il Comune si è determinato nei divisati sensi, sulla scorta delle relazioni tecniche di accompagnamento alla variante medesima.
Le aree in questione sono state considerate come “aree allagabili”, rappresentate nelle mappe vigenti del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.
Dalla versata documentazione (v. “Aggiornamento e revisione PGRA 2021” – allegato 8 ai motivi aggiunti al ricorso di primo grado) si evince che la delimitazione delle aree allagabili, con riguardo alle aree de quibus, deriva dal recepimento, nella Revisione 2019 delle mappe, degli esiti dello Studio idrologico-idraulico e ambientale a scala di sottobacino idrografico del Quisa e dei principali affluenti, completato nel 2017, che hanno integrato le precedenti delimitazioni presenti nella Revisione 2015 delle mappe, derivanti dai contenuti dei PGT dei Comuni (componente geologica).
L’esigenza di rappresentare tali aree come sensibili all’allagamento, e quindi esposte al rischio idrogeologico, deriva, motivatamente e ragionevolmente, dagli eventi alluvionali che hanno interessato il bacino idrografico del Torrente Quisa nel 2016.
12. Parte appellante sostiene che il Comune non avrebbe considerato le proprie osservazioni, volte a conservare la vocazione edificatoria delle aree.
12.1. La censura è infondata.
Le osservazioni sono state ponderate dal Comune che ha richiesto alla Regione Lombardia e alla Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po un adeguato approfondimento della questione sulla scorta del contributo partecipativo offerto dalla società appellante.
Correttamente il Comune si è avvalso delle indicate autorità quale enti preposti alla valutazione dei rischi (Autorità di Bacino) nonché di co-governo del territorio (Regione).
La documentazione è stata valutata dalla regione Lombardia congiuntamente all’Autorità di bacino del Fiume Po e all'Autorità idraulica competente.
La proposta tecnica della società, se anche stata ritenuta come idonea alla riduzione delle aree allagabili in sponda sinistra a valle del ponte, è stata tuttavia valutata negativamente nel suo complesso poiché in grado di provocare un contemporaneo aggravio delle condizioni di pericolosità in sponda destra, sia a monte che a valle del ponte.
Per questa motivata e allegata motivazione, resa sulla scorta dell’esame della documentazione agli atti (studio di sottobacino), le amministrazioni hanno ritenuto che “allo stato attuale non ci sono elementi per procedere alla modifica delle aree allagabili vigenti, se non in ampliamento nel tratto a monte del ponte in destra idrografica. La configurazione di progetto potrà essere riproposta solo a seguito di condivisione e approvazione del progetto da parte dell’Autorità idraulica competente - UTR Bergamo - tenendo conto che l’intervento così come proposto si discosta da quanto previsto sul tratto in esame nello studio di sottobacino del Torrente Quisa, al quale si rimanda”.
13. La motivazione s’appalesa plausibile, non irragionevole né contraddittoria e neppure basata su un travisamento dei fatti, alla luce della documentazione tecnica in atti, tenuto conto che, in generale, come anche osservato nei cennati atti, gli interventi di difesa del suolo non devono determinare un incremento della pericolosità (e del rischio) in zone adiacenti (ds idrografica), “ancor di più quando in tali zone sono presenti elementi esposti particolarmente sensibili (scuole), come in questo caso”.
14. Per le considerazioni che precedono, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
15. La mancata costituzione in giudizio del Comune di Ponte San Pietro esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge,
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO