Art. 5.
L' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , e' modificato come segue:
"Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322 , sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'80 per cento dello stipendio, nonche' ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.
Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonche' ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso pero' di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
"Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilita' della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte".
L' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , e' modificato come segue:
"Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322 , sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'80 per cento dello stipendio, nonche' ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.
Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonche' ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso pero' di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
"Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilita' della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte".