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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2022
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 292/2022, all'udienza del 11/12/2025, alle ore 9:40, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'appellante presente personalmente, l'avv. SILVESTRINI LUIGI;
Parte_1 per l'appellato , l'Avv. RACHELE GIUDICEANDREA. Controparte_1
La difesa appellante si riporta a quanto già scritto nell'atto di appello e nelle note da ultimo depositate;
in particolare, osserva come il richiamo del g.d.p. alla sentenza della Suprema Corte attiene ad una fattispecie del tutto diversa da quella del caso di specie, in cui non vi è stata violazione del divieto di transito. Applicare quindi la sanzione prevista per l'attraversamento con la luce rossa viola il principio di proporzionalità e offensività perché i video agli atti evidenziano che non vi è stato alcun pericolo di collisione. Quanto all'appello incidentale, replica deducendone l'infondatezza. Se infrazione vi è stata, si potrebbe al più ipotizzare la violazione dell'art. 146 comma 2 c.d.s. Precisa le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo, come ribadite nella memoria di replica.
La difesa appellata eccepisce l'irritualità delle note avversarie;
si riporta alle difese già svolte dal precedente difensore. Insiste per l'appello incidentale, come già in atti.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 292 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Carrara, Parte_1 C.F._1
Piazza Matteotti n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi Silvestrini che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- appellante contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , Via G.B. Barsuglia n. 182, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Rachele Giudiceandrea, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellato
Oggetto: “Opposizione sanzione amministrativa”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il in data 04.08.2021 notificava a l verbale Controparte_1 Parte_1 di accertamento n. prot. 2222/2021, contestando la violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. (rif. Art.
41 comma 11) commessa in data 29.06.2021 in , via Aurelia angolo via Giuseppe Mazzini CP_1 per aver superato la linea di arresto all'intersezione semaforica mentre veniva proiettata la luce rossa. proponeva opposizione avverso la suddetta sanzione amministrativa, Parte_1 chiedendone la revoca. Nel giudizio di primo grado RG 1595/2021 dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa, l'allora ricorrente si doleva, in sostanza, di non aver violato il codice della strada in quanto la luce semaforica rossa impediva la svolta a sinistra, mentre lei aveva proseguito la marcia a dritto e, per quella direzione, era attiva la lanterna semaforica di colore verde.
In quella sede resisteva in giudizio il . Controparte_1
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 797 del 16.12.2021, rigettava l'opposizione e riportava l'importo della sanzione al minimo edittale, compensando le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato in data 26.01.2022 a impugnato tale decisione, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma con conseguente revoca della sanzione amministrativa comminata.
La difesa appellante, a sostegno dell'impugnazione, ha dedotto in particolare: - l'errata applicazione delle norme del C.d.S.., in quanto pur percorrendo la corsia riservata alla svolta a sinistra, essa conducente ha in realtà proseguito dritto e la circostanza si evince dalle videoriprese dell'apparecchiatura MVD 1605 in loco;
- la contraddittorietà e l'insufficienza della Parte_2 motivazione, per avere il giudice di prime cure fatto applicazione di un principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ambio di una fattispecie in tutto diversa da quella di cui si discute.
Con comparsa depositata il 2.05.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando, contestualmente, appello incidentale.
Segnatamente, la difesa appellata ha eccepito come, a fronte di sei verbali di accertamento per la medesima violazione del C.d.S., il giudice di prime cure ne abbia confermati solo 5, annullandone uno in ragione dell'assenza di pericolosità della manovra e ritenendo, al più, rimproverabile la conducente per il cambio di corsia non consentito. In questa sede ha dunque chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato il verbale n. 1841E/2021/V (unico rispetto al quale vi era soccombenza).
Con atto del 25.07.2023 la difesa convenuta ha precisato come la comparsa di costituzione depositata nel presente procedimento fosse, in realtà, da riferirsi ad altro giudizio di appello pendente dinnanzi a codesto Tribunale e relativo ad altre violazioni del codice della strada contestate a Parte_1
L'ente locale ha dunque insistito per il solo rigetto dell'appello, con vittoria di compensi
[...] per entrambi i gradi di giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale;
assegnata a questo giudice in data 31.07.2025, è stata confermata per la discussione e la decisione all'udienza odierna.
*****
1. In limine litis, deve rilevarsi che il ha erroneamente depositato una Controparte_1 comparsa di costituzione riferibile ad altro e diverso giudizio di appello, relativo alla sentenza n.
808/2022 del 13.12.2022. Nell'atto difensivo dell'ente locale si legge il riferimento ad una sentenza di primo grado relativa a violazioni altre e diverse da quella oggetto del presente giudizio;
di talché, come espressamente riconosciuto dalla medesima difesa, la domanda di riforma della decisione proposta in sede di appello incidentale esula dal thema decidendum del presente giudizio.
2. Ancora in via preliminare, non può esaminarsi la domanda proposta in via gradata dall'appellante solo con la nota conclusiva depositata in data 28.11.2025. In primo luogo, si tratta di domanda nuova, mai proposta in primo grado, ove l'allora opponente si era limitata a chiedere la revoca della sanzione amministrativa;
in secondo luogo, il deposito è avvenuto in modo del tutto irrituale, non avendo il giudice assegnato alcun termine per il deposito di note conclusive prima dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
3. L'appello verte quindi della pretesa errata applicazione dell'art. 146, 3 comma, C.d.S. (rif. art 41
CdS), nonché della ventilata “contraddittorietà” della motivazione del giudice di prime cure per avere richiamato un precedente giurisprudenziale inconferente.
4. Tale il thema decidendum, l'appello è infondato.
4.1. Quanto al primo motivo d'appello, lil giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'art. 41, comma 11, C.d.S. a mente del quale “Durante il periodo di accensione della luce rossa,
i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.”.
Il dato letterale della norma è chiaro nell'imporre il divieto, a qualsiasi conducente, di proseguire la marcia in presenza di una luce semaforica di colore rosso. La ratio è quella di garantire la sicurezza della circolazione stradale, atteso che – secondo il principio dell'id quod plerumque accidit – il transito ad un incrocio regolato da lanterna semaforica, ove effettuato in presenza della luce rossa, è con alta probabilità idoneo a cagionare sinistri stradali.
Trattasi, più in dettaglio, di una fattispecie di responsabilità oggettiva, addebitabile al conducente che violi la norma a prescindere dall'effettiva volontà o dall'effettivo ricorrere di una situazione di pericolo concreto, essendo del tutto irrilevante per l'integrazione dell'illecito amministrativo l'elemento soggettivo dell'infrazione contestata o le circostanze fattuali in cui lo stesso è avvenuto.
In tale contesto, il conducente del veicolo viene sanzionato per il solo fatto di aver proseguito la marcia nonostante la segnaletica semaforica di colore rosso.
Non vale ad escludere l'integrata violazione del C.d.S. l'effettiva direzione seguita dall'automobilista: invero, il divieto di legge è da riferirsi alla prosecuzione della marcia in sé considerata, mentre non assume rilevanza per l'esclusione della fattispecie la circostanza della condotta tenuta in concreto dall'automobilista. Non rileva quindi, il fatto che l'appellante non abbia effettuato la svolta a sinistra, per la quale la luce rossa era accesa, ed abbia proseguito dritto. Si richiama, in proposito, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la lanterna semaforica “di corsia” regola il transito per tutti i veicoli – e solo quelli – che si siano incanalati nella specifica corsia di riferimento. Di talché, l'automobilista è libero di incanalarsi nella corsia di interesse – ove, come in questo caso, ve ne sia più di una – ma una volta introdotto in una corsia, ne deve rispettare la segnaletica e la luce semaforica.
Osserva, infatti, la Suprema Corte “E' facile del resto osservare come una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio …omissis…l'opposta tesi renderebbe laboriosa e complessa la rilevazione dell'infrazione, in quanto ogni volta dovrebbe indagarsi se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella direzione” (Cass. civ. n. 8412/2016; cfr. Cass. civ. sez. VI, 12.04.2022, n. 11819).
La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata in parte qua.
4.2. E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Il richiamo giurisprudenziale del Giudice di Pace alla sentenza Cass. civ., sez. II n. 8412/2016 non contrasta con la ratio decidendi della presente controversia;
invero, fermo restando che i giudici di legittimità si sono pronunciati in presenza di un diverso fatto storico, il principio ivi espresso è ben applicabile anche al caso che ne occupa, in quanto avente portata generale relativamente alla ratio dell'apposizione di luci semaforiche in corrispondenza di corsie distinte da apposita segnaletica orizzontale. Non a caso, proprio tale principio di diritto è stato a più riprese citato in altre e diverse pronunce di legittimità, pur afferenti a fattispecie in parte diverse tra loro, e ciò a conferma della sua valenza generale, che qui si condivide.
5. Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6. Deve precisarsi, da ultimo, che non può essere accolta la domanda della parte appellata circa la liquidazione dei compensi (anche) del giudizio di primo grado. Ciò in quanto in primo grado il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese tra le parti. In questa sede, dunque, una diversa ripartizione delle spese di lite avrebbe dovuto essere oggetto di un apposito motivo di impugnazione;
invece, l'amministrazione appellata si è costituita con un appello incidentale relativo ad una sentenza altra e diversa e solo con nota difensiva del 25.07.2023 ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di spese. La domanda è tardiva e, dunque, inammissibile.
Ad abundantiam, la difesa appellata nemmeno ha dedotto i motivi per i quali si dovrebbe procedere, in questa sede, ad una diversa ripartizione delle spese del giudizio di primo grado. 7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 797/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Pisa in data 16.12.2021;
CO la pare appellante alla rifusione delle spese di lite dell'appellato, liquidate in € 337,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CO, infine, la parte appellata al versamento in favore dell'erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Pisa, all'udienza dell'11/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 292/2022, all'udienza del 11/12/2025, alle ore 9:40, dinnanzi al
Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'appellante presente personalmente, l'avv. SILVESTRINI LUIGI;
Parte_1 per l'appellato , l'Avv. RACHELE GIUDICEANDREA. Controparte_1
La difesa appellante si riporta a quanto già scritto nell'atto di appello e nelle note da ultimo depositate;
in particolare, osserva come il richiamo del g.d.p. alla sentenza della Suprema Corte attiene ad una fattispecie del tutto diversa da quella del caso di specie, in cui non vi è stata violazione del divieto di transito. Applicare quindi la sanzione prevista per l'attraversamento con la luce rossa viola il principio di proporzionalità e offensività perché i video agli atti evidenziano che non vi è stato alcun pericolo di collisione. Quanto all'appello incidentale, replica deducendone l'infondatezza. Se infrazione vi è stata, si potrebbe al più ipotizzare la violazione dell'art. 146 comma 2 c.d.s. Precisa le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo, come ribadite nella memoria di replica.
La difesa appellata eccepisce l'irritualità delle note avversarie;
si riporta alle difese già svolte dal precedente difensore. Insiste per l'appello incidentale, come già in atti.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 292 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Carrara, Parte_1 C.F._1
Piazza Matteotti n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi Silvestrini che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- appellante contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , Via G.B. Barsuglia n. 182, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Rachele Giudiceandrea, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellato
Oggetto: “Opposizione sanzione amministrativa”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il in data 04.08.2021 notificava a l verbale Controparte_1 Parte_1 di accertamento n. prot. 2222/2021, contestando la violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. (rif. Art.
41 comma 11) commessa in data 29.06.2021 in , via Aurelia angolo via Giuseppe Mazzini CP_1 per aver superato la linea di arresto all'intersezione semaforica mentre veniva proiettata la luce rossa. proponeva opposizione avverso la suddetta sanzione amministrativa, Parte_1 chiedendone la revoca. Nel giudizio di primo grado RG 1595/2021 dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa, l'allora ricorrente si doleva, in sostanza, di non aver violato il codice della strada in quanto la luce semaforica rossa impediva la svolta a sinistra, mentre lei aveva proseguito la marcia a dritto e, per quella direzione, era attiva la lanterna semaforica di colore verde.
In quella sede resisteva in giudizio il . Controparte_1
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 797 del 16.12.2021, rigettava l'opposizione e riportava l'importo della sanzione al minimo edittale, compensando le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato in data 26.01.2022 a impugnato tale decisione, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma con conseguente revoca della sanzione amministrativa comminata.
La difesa appellante, a sostegno dell'impugnazione, ha dedotto in particolare: - l'errata applicazione delle norme del C.d.S.., in quanto pur percorrendo la corsia riservata alla svolta a sinistra, essa conducente ha in realtà proseguito dritto e la circostanza si evince dalle videoriprese dell'apparecchiatura MVD 1605 in loco;
- la contraddittorietà e l'insufficienza della Parte_2 motivazione, per avere il giudice di prime cure fatto applicazione di un principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ambio di una fattispecie in tutto diversa da quella di cui si discute.
Con comparsa depositata il 2.05.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando, contestualmente, appello incidentale.
Segnatamente, la difesa appellata ha eccepito come, a fronte di sei verbali di accertamento per la medesima violazione del C.d.S., il giudice di prime cure ne abbia confermati solo 5, annullandone uno in ragione dell'assenza di pericolosità della manovra e ritenendo, al più, rimproverabile la conducente per il cambio di corsia non consentito. In questa sede ha dunque chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato il verbale n. 1841E/2021/V (unico rispetto al quale vi era soccombenza).
Con atto del 25.07.2023 la difesa convenuta ha precisato come la comparsa di costituzione depositata nel presente procedimento fosse, in realtà, da riferirsi ad altro giudizio di appello pendente dinnanzi a codesto Tribunale e relativo ad altre violazioni del codice della strada contestate a Parte_1
L'ente locale ha dunque insistito per il solo rigetto dell'appello, con vittoria di compensi
[...] per entrambi i gradi di giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale;
assegnata a questo giudice in data 31.07.2025, è stata confermata per la discussione e la decisione all'udienza odierna.
*****
1. In limine litis, deve rilevarsi che il ha erroneamente depositato una Controparte_1 comparsa di costituzione riferibile ad altro e diverso giudizio di appello, relativo alla sentenza n.
808/2022 del 13.12.2022. Nell'atto difensivo dell'ente locale si legge il riferimento ad una sentenza di primo grado relativa a violazioni altre e diverse da quella oggetto del presente giudizio;
di talché, come espressamente riconosciuto dalla medesima difesa, la domanda di riforma della decisione proposta in sede di appello incidentale esula dal thema decidendum del presente giudizio.
2. Ancora in via preliminare, non può esaminarsi la domanda proposta in via gradata dall'appellante solo con la nota conclusiva depositata in data 28.11.2025. In primo luogo, si tratta di domanda nuova, mai proposta in primo grado, ove l'allora opponente si era limitata a chiedere la revoca della sanzione amministrativa;
in secondo luogo, il deposito è avvenuto in modo del tutto irrituale, non avendo il giudice assegnato alcun termine per il deposito di note conclusive prima dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
3. L'appello verte quindi della pretesa errata applicazione dell'art. 146, 3 comma, C.d.S. (rif. art 41
CdS), nonché della ventilata “contraddittorietà” della motivazione del giudice di prime cure per avere richiamato un precedente giurisprudenziale inconferente.
4. Tale il thema decidendum, l'appello è infondato.
4.1. Quanto al primo motivo d'appello, lil giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'art. 41, comma 11, C.d.S. a mente del quale “Durante il periodo di accensione della luce rossa,
i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.”.
Il dato letterale della norma è chiaro nell'imporre il divieto, a qualsiasi conducente, di proseguire la marcia in presenza di una luce semaforica di colore rosso. La ratio è quella di garantire la sicurezza della circolazione stradale, atteso che – secondo il principio dell'id quod plerumque accidit – il transito ad un incrocio regolato da lanterna semaforica, ove effettuato in presenza della luce rossa, è con alta probabilità idoneo a cagionare sinistri stradali.
Trattasi, più in dettaglio, di una fattispecie di responsabilità oggettiva, addebitabile al conducente che violi la norma a prescindere dall'effettiva volontà o dall'effettivo ricorrere di una situazione di pericolo concreto, essendo del tutto irrilevante per l'integrazione dell'illecito amministrativo l'elemento soggettivo dell'infrazione contestata o le circostanze fattuali in cui lo stesso è avvenuto.
In tale contesto, il conducente del veicolo viene sanzionato per il solo fatto di aver proseguito la marcia nonostante la segnaletica semaforica di colore rosso.
Non vale ad escludere l'integrata violazione del C.d.S. l'effettiva direzione seguita dall'automobilista: invero, il divieto di legge è da riferirsi alla prosecuzione della marcia in sé considerata, mentre non assume rilevanza per l'esclusione della fattispecie la circostanza della condotta tenuta in concreto dall'automobilista. Non rileva quindi, il fatto che l'appellante non abbia effettuato la svolta a sinistra, per la quale la luce rossa era accesa, ed abbia proseguito dritto. Si richiama, in proposito, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la lanterna semaforica “di corsia” regola il transito per tutti i veicoli – e solo quelli – che si siano incanalati nella specifica corsia di riferimento. Di talché, l'automobilista è libero di incanalarsi nella corsia di interesse – ove, come in questo caso, ve ne sia più di una – ma una volta introdotto in una corsia, ne deve rispettare la segnaletica e la luce semaforica.
Osserva, infatti, la Suprema Corte “E' facile del resto osservare come una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio …omissis…l'opposta tesi renderebbe laboriosa e complessa la rilevazione dell'infrazione, in quanto ogni volta dovrebbe indagarsi se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella direzione” (Cass. civ. n. 8412/2016; cfr. Cass. civ. sez. VI, 12.04.2022, n. 11819).
La sentenza di primo grado deve quindi essere confermata in parte qua.
4.2. E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Il richiamo giurisprudenziale del Giudice di Pace alla sentenza Cass. civ., sez. II n. 8412/2016 non contrasta con la ratio decidendi della presente controversia;
invero, fermo restando che i giudici di legittimità si sono pronunciati in presenza di un diverso fatto storico, il principio ivi espresso è ben applicabile anche al caso che ne occupa, in quanto avente portata generale relativamente alla ratio dell'apposizione di luci semaforiche in corrispondenza di corsie distinte da apposita segnaletica orizzontale. Non a caso, proprio tale principio di diritto è stato a più riprese citato in altre e diverse pronunce di legittimità, pur afferenti a fattispecie in parte diverse tra loro, e ciò a conferma della sua valenza generale, che qui si condivide.
5. Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6. Deve precisarsi, da ultimo, che non può essere accolta la domanda della parte appellata circa la liquidazione dei compensi (anche) del giudizio di primo grado. Ciò in quanto in primo grado il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese tra le parti. In questa sede, dunque, una diversa ripartizione delle spese di lite avrebbe dovuto essere oggetto di un apposito motivo di impugnazione;
invece, l'amministrazione appellata si è costituita con un appello incidentale relativo ad una sentenza altra e diversa e solo con nota difensiva del 25.07.2023 ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di spese. La domanda è tardiva e, dunque, inammissibile.
Ad abundantiam, la difesa appellata nemmeno ha dedotto i motivi per i quali si dovrebbe procedere, in questa sede, ad una diversa ripartizione delle spese del giudizio di primo grado. 7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 797/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Pisa in data 16.12.2021;
CO la pare appellante alla rifusione delle spese di lite dell'appellato, liquidate in € 337,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CO, infine, la parte appellata al versamento in favore dell'erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Pisa, all'udienza dell'11/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino