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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13743 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc.
civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 8412/2025 del
Ruolo Generale e promossa da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1991, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Via Fausto Coppi 5,
presso lo studio dell'avv. Anna Maria Crucitti, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…In via cautelare, si chiede di dichiarare cessata la materia del
contendere; nel merito, ci si riporta integralmente a quanto esposto,
argomentato e dedotto nel ricorso introduttivo e si insiste affinché parte resistente venga condannata al pagamento delle spese di lite, anche in
caso di sua contumacia ed in forza del principio della c.d. soccombenza
virtuale; la sottoscritta procuratrice si dichiara antistataria e chiede che le
spese e i compensi di causa vengano distratti in favore della stessa'.
Per il Controparte_1
'…insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di giudizio'.
premesso
Con la presente azione, ha chiesto di condannare Parte_1
l'amministrazione convenuta al rilascio del visto di ingresso '…in favore
della moglie, in data 27 novembre 2024' per la quale ha ottenuto il Per_1
nulla osta al ricongiungimento familiare. Premette il ricorrente che la predetta familiare ha avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto rappresentando che nelle more CP_1
l'ambasciata ha comunicato di aver fissato l'appuntamento per il rilascio del titolo di ingresso e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve preliminarmente osservarsi, al fine di individuare compiutamente il
thema decidendum, come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286,
avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con il coniuge e la condanna dell'amministrazione convenuta al rilascio del relativo visto di ingresso. Sempre in limine litis va da ultimo evidenziata l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza del rilascio del titolo di ingresso a favore del familiare del ricorrente e la conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere. Il merito del giudizio deve pertanto essere esaminato solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della c.d.
soccombenza virtuale.
Ciò posto, ed a tal fine, la domanda proposta da parte ricorrente non poteva ritenersi fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni'. Prosegue la norma evidenziando che
'...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare [...] è inviata, con
modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui
all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego
dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il
quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo
accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della
documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
età o stato di salute'. Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la
richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui
all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico
per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità
consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi
novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta
copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via
telematica, allo Sportello unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta CP_3
una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è
caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati,
essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è
un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n.
850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che il coniuge del ricorrente si sia attivato, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso, sicché sussisteva il diritto dello stesso ad ottenere la convocazione per la formalizzazione della richiesta di rilascio del titolo di ingresso. Non poteva dirsi invece sussistente il diritto del ricorrente, e del suo familiare, a conseguire direttamente in via giudiziale il rilascio del visto, non essendo mai principiato, al momento dell'instaurazione del giudizio, il relativo procedimento amministrativo e non potendosi quindi ipotizzare, rispetto al dovere di pronunciarsi sulla domanda entro il termine di legge, un inadempimento dell'ambasciata.
Considerato quanto sin qui osservato e considerata la posizione assunta dal al riguardo, le spese di lite possono essere interamente CP_1
compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 5 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine ex art. 127 ter cod. proc.
civ. assegnato alle parti, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 8412/2025 del
Ruolo Generale e promossa da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.08.1991, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Via Fausto Coppi 5,
presso lo studio dell'avv. Anna Maria Crucitti, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…In via cautelare, si chiede di dichiarare cessata la materia del
contendere; nel merito, ci si riporta integralmente a quanto esposto,
argomentato e dedotto nel ricorso introduttivo e si insiste affinché parte resistente venga condannata al pagamento delle spese di lite, anche in
caso di sua contumacia ed in forza del principio della c.d. soccombenza
virtuale; la sottoscritta procuratrice si dichiara antistataria e chiede che le
spese e i compensi di causa vengano distratti in favore della stessa'.
Per il Controparte_1
'…insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di giudizio'.
premesso
Con la presente azione, ha chiesto di condannare Parte_1
l'amministrazione convenuta al rilascio del visto di ingresso '…in favore
della moglie, in data 27 novembre 2024' per la quale ha ottenuto il Per_1
nulla osta al ricongiungimento familiare. Premette il ricorrente che la predetta familiare ha avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto rappresentando che nelle more CP_1
l'ambasciata ha comunicato di aver fissato l'appuntamento per il rilascio del titolo di ingresso e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve preliminarmente osservarsi, al fine di individuare compiutamente il
thema decidendum, come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286,
avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con il coniuge e la condanna dell'amministrazione convenuta al rilascio del relativo visto di ingresso. Sempre in limine litis va da ultimo evidenziata l'intervenuta soddisfazione del diritto azionato dal ricorrente in forza del rilascio del titolo di ingresso a favore del familiare del ricorrente e la conseguente richiesta avanzata da entrambe le parti di pronuncia della cessazione della materia del contendere. Il merito del giudizio deve pertanto essere esaminato solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della c.d.
soccombenza virtuale.
Ciò posto, ed a tal fine, la domanda proposta da parte ricorrente non poteva ritenersi fondata.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni'. Prosegue la norma evidenziando che
'...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare [...] è inviata, con
modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui
all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego
dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il
quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo
accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della
documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
età o stato di salute'. Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la
richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui
all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico
per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità
consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi
novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta
copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via
telematica, allo Sportello unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta CP_3
una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è
caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati,
essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è
un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n.
850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che il coniuge del ricorrente si sia attivato, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso, sicché sussisteva il diritto dello stesso ad ottenere la convocazione per la formalizzazione della richiesta di rilascio del titolo di ingresso. Non poteva dirsi invece sussistente il diritto del ricorrente, e del suo familiare, a conseguire direttamente in via giudiziale il rilascio del visto, non essendo mai principiato, al momento dell'instaurazione del giudizio, il relativo procedimento amministrativo e non potendosi quindi ipotizzare, rispetto al dovere di pronunciarsi sulla domanda entro il termine di legge, un inadempimento dell'ambasciata.
Considerato quanto sin qui osservato e considerata la posizione assunta dal al riguardo, le spese di lite possono essere interamente CP_1
compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma, 5 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino