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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6318/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6318/2024
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per 'avv. PAGLIARULO ENZO Parte_1
Per , già dichiarata contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Pagliarulo si riporta alle conclusioni come da ricorso e note conclusive depositate. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6318/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 C.F._1
con gli avv. Enzo Pagliarulo e Concetta Aurora Longo contro
(C.F. CONVENUTA contumace Controparte_2 P.IVA_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio la società al Parte_1 Controparte_2
fine di sentirla condannare, previa declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, al risarcimento del danno, pari ad € 51.700,00.
A fondamento della domanda, ha esposto che: a) in data 29.8.2022 egli aveva stipulato un contratto “per lavori di ristrutturazione edilizia e efficientamento energetico superbonus
110%, come da D.L. 34/2020 con legge di conversione 17/07/2020 n. 77, con l'opzione dello sconto in fattura” con la da eseguirsi nell'immobile sito in Rezzato Controparte_2
(BS) di proprietà di e concesso in uso ad esso ricorrente, con termine per il Parte_2
completamento dei lavori al 31.12.2022; b) presentata in comune la pratica CILA, il 26.9.22 erano iniziati i lavori con successiva contabilizzazione delle opere del primo SAL 30% ed emissione da parte della appaltatrice della fattura di € 22.2141,17 con sconto in fattura;
c) pagina 2 di 6 nell'ottobre 2022 la società appaltatrice aveva interrotto le lavorazioni presso il cantiere;
d) all'esito di una riunione tenutasi il 31.10.22 presso gli uffici dell'appaltatrice, le parti, unitamente al geom. direttore dei lavori, avevano concordato la ripresa dei Controparte_3
lavori per l'esecuzione dell'isolamento della copertura nonché la fornitura dei serramenti da effettuarsi entro la fine del mese di novembre;
c) nel novembre 2022, a seguito di copiose e persistenti piogge, si erano verificate infiltrazioni provenienti dal tetto e dalle pareti della facciata, tempestivamente denunciate dal committente;
d) nonostante i molteplici tentativi di contattare l'appaltatrice, le problematiche non erano state risolte né i lavori erano stati completati;
e) stante l'imminente scadenza del termine per poter beneficiare del Bonus 110%, egli era stato, pertanto, costretto a rivolgersi ad altra società ( per completare le CP_4
opere di efficientamento energetico.
Il ricorrente, deducendo il grave inadempimento dell'appaltatrice per non aver compiuto le opere a regola d'arte e, in ogni caso, per aver abbandonato il cantiere senza provvedere al completamento dei lavori, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto nonché la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale, contrattualmente prevista dall'art. 8
(importo pari alla somma giornaliera percentuale dello 0,01% sull'importo complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo nel termine di ultimazione dei lavori), ed al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 51.700,00 - pari ai costi sostenuti per il completamento dei lavori - e del danno non patrimoniale, rappresentato dall'impossibilità di utilizzare l'immobile e dal conseguente stato di stress derivatogli, da determinarsi in via equitativa, nella misura di € 10.000,00.
In via subordinata, ha svolto domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Infine, ha chiesto la condanna della appaltatrice al risarcimento del danno, ex art. 96
c.p.c.; spese ed onorari rifusi.
Parte resistente è rimasta contumace.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Va accolta la domanda di risoluzione del contratto.
pagina 3 di 6 Per giurisprudenza consolidata, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve esclusivamente provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della mera circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto adempimento (tra le altre: Cass.
7.3.2006 n. 4867);
Nella specie, le circostanze allegate da parte attrice sono comprovate dalla documentazione in atti;
in particolare, è stato prodotto il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori con opzione dello sconto in fattura (doc. 1) nonché la relazione a firma del direttore dei lavori geom. (doc. 19), nella quale il tecnico attesta l'interruzione dei lavori, Controparte_3
nel novembre 2022, la presenza di continue infiltrazioni, per il periodo di tre mesi, causate dal mancato completamento dei lavori da parte della appaltatrice, con conseguenti problemi di agibilità, sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della sicurezza (in quanto spesso l'acqua veniva a contatto con il contatore con conseguente “stacco” del contatore e problemi per gli elettrodomestici e accessori elettronici collegati alla rete elettrica dell'abitazione), l'affidamento alla impresa Phanter s.r.l. dei lavori di completamento dell'immobile non eseguiti dalla resistente, ed, infine, il danno patrimoniale subito da parte attrice, consistente nell'aver dovuto far fronte personalmente alle spese per il completamento dei lavori stante la mancata esecuzione, per fatto e colpa della del Controparte_2
contratto di appalto originariamente stipulato che, come si è detto, prevedeva lo sconto in fattura di tutte le forniture.
Per contro, la resistente, rimanendo contumace, non ha fornito la prova dell'avvenuto adempimento.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalle parti per grave inadempimento della appaltatrice.
Va, invece, rigettata la domanda volta alla condanna della appaltatrice al pagamento della penale prevista per il ritardo nella esecuzione dei lavori dall'art. 8 del contratto trattandosi pagina 4 di 6 di penale prevista nel caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, mentre nella specie, come si è detto, i lavori non sono stati completati.
Parte attrice ha poi formulato domanda di risarcimento dei danni nella misura di €
51.700,00 rappresentati, a suo dire, dai costi sostenuti il per completamento delle opere affidate ad altra impresa, senza poter usufruire dello sconto in fattura, e per l'eliminazione dei vizi riscontrati nelle lavorazioni svolte dalla appaltatrice, come da fatture prodotte (doc. 18).
La domanda va rigettata.
Parte attrice, infatti, in relazione alle spese asseritamente sostenute, in violazione dell'onere di allegazione, si è limitata a richiamare i documenti prodotti senza mai specificare i costi sostenuti e le prestazioni cui essi si riferivano;
peraltro, la documentazione in alcuni casi si riferisce all'operato di professionisti (v. ad es. fattura 16/23 riferita al geom. CP_5
e fattura 8/E/23 riferita al geom. dei quali non è sufficientemente
[...] Controparte_3
chiarita l'attività svolta, a volte è priva di quietanza (v. ad esempio fattura 24/23 emessa da
LA CE, fattura 45/23 emessa da UL Bettinzana, fatture 6/23 e 8/23 CP_4
fattura 11/23 arch. ) e, quindi, nulla prova in merito all'esborso sostenuto (cfr. Persona_1
Cass. 15176/15; Cass. 15832/11), in altri casi (v. fattura 45/23 UL Bettinzana e relativo bonifico) non pare riferirsi neppure ai lavori oggetto del contratto di appalto e, comunque, neppure risulta richiamata nella già citata relazione del geom. ove vengono indicati gli CP_3 asseriti costi sostenuti dall'attore (pag.43) che dovevano essere eseguiti dall'appaltatrice.
Sul punto, per mera completezza, va evidenziata l'inammissibilità (in quanto generico) dell'unico capitolo articolato dall'attore (cap. 22) in merito alle spese sostenute – e nell'ammissione del quale il difensore non ha comunque insistito avendo lo stesso rinunciato alle prove richieste in ricorso.
In assenza di prova sul punto, va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'accoglimento della domanda di risoluzione giustifica la condanna della convenuta contumace al pagamento delle spese di lite liquidate, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa e medi per la fase di studio e introduttiva e pagina 5 di 6 minimo per la fase decisoria stante il deposito delle sole note conclusive ed esclusa la fase istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 29.8.22 tra Parte_1
e per grave inadempimento della appaltatrice;
[...] Controparte_2
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
4358,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6318/2024
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per 'avv. PAGLIARULO ENZO Parte_1
Per , già dichiarata contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Pagliarulo si riporta alle conclusioni come da ricorso e note conclusive depositate. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6318/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 C.F._1
con gli avv. Enzo Pagliarulo e Concetta Aurora Longo contro
(C.F. CONVENUTA contumace Controparte_2 P.IVA_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio la società al Parte_1 Controparte_2
fine di sentirla condannare, previa declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, al risarcimento del danno, pari ad € 51.700,00.
A fondamento della domanda, ha esposto che: a) in data 29.8.2022 egli aveva stipulato un contratto “per lavori di ristrutturazione edilizia e efficientamento energetico superbonus
110%, come da D.L. 34/2020 con legge di conversione 17/07/2020 n. 77, con l'opzione dello sconto in fattura” con la da eseguirsi nell'immobile sito in Rezzato Controparte_2
(BS) di proprietà di e concesso in uso ad esso ricorrente, con termine per il Parte_2
completamento dei lavori al 31.12.2022; b) presentata in comune la pratica CILA, il 26.9.22 erano iniziati i lavori con successiva contabilizzazione delle opere del primo SAL 30% ed emissione da parte della appaltatrice della fattura di € 22.2141,17 con sconto in fattura;
c) pagina 2 di 6 nell'ottobre 2022 la società appaltatrice aveva interrotto le lavorazioni presso il cantiere;
d) all'esito di una riunione tenutasi il 31.10.22 presso gli uffici dell'appaltatrice, le parti, unitamente al geom. direttore dei lavori, avevano concordato la ripresa dei Controparte_3
lavori per l'esecuzione dell'isolamento della copertura nonché la fornitura dei serramenti da effettuarsi entro la fine del mese di novembre;
c) nel novembre 2022, a seguito di copiose e persistenti piogge, si erano verificate infiltrazioni provenienti dal tetto e dalle pareti della facciata, tempestivamente denunciate dal committente;
d) nonostante i molteplici tentativi di contattare l'appaltatrice, le problematiche non erano state risolte né i lavori erano stati completati;
e) stante l'imminente scadenza del termine per poter beneficiare del Bonus 110%, egli era stato, pertanto, costretto a rivolgersi ad altra società ( per completare le CP_4
opere di efficientamento energetico.
Il ricorrente, deducendo il grave inadempimento dell'appaltatrice per non aver compiuto le opere a regola d'arte e, in ogni caso, per aver abbandonato il cantiere senza provvedere al completamento dei lavori, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto nonché la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale, contrattualmente prevista dall'art. 8
(importo pari alla somma giornaliera percentuale dello 0,01% sull'importo complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo nel termine di ultimazione dei lavori), ed al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 51.700,00 - pari ai costi sostenuti per il completamento dei lavori - e del danno non patrimoniale, rappresentato dall'impossibilità di utilizzare l'immobile e dal conseguente stato di stress derivatogli, da determinarsi in via equitativa, nella misura di € 10.000,00.
In via subordinata, ha svolto domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Infine, ha chiesto la condanna della appaltatrice al risarcimento del danno, ex art. 96
c.p.c.; spese ed onorari rifusi.
Parte resistente è rimasta contumace.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Va accolta la domanda di risoluzione del contratto.
pagina 3 di 6 Per giurisprudenza consolidata, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve esclusivamente provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della mera circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, rappresentato dall'avvenuto adempimento (tra le altre: Cass.
7.3.2006 n. 4867);
Nella specie, le circostanze allegate da parte attrice sono comprovate dalla documentazione in atti;
in particolare, è stato prodotto il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori con opzione dello sconto in fattura (doc. 1) nonché la relazione a firma del direttore dei lavori geom. (doc. 19), nella quale il tecnico attesta l'interruzione dei lavori, Controparte_3
nel novembre 2022, la presenza di continue infiltrazioni, per il periodo di tre mesi, causate dal mancato completamento dei lavori da parte della appaltatrice, con conseguenti problemi di agibilità, sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della sicurezza (in quanto spesso l'acqua veniva a contatto con il contatore con conseguente “stacco” del contatore e problemi per gli elettrodomestici e accessori elettronici collegati alla rete elettrica dell'abitazione), l'affidamento alla impresa Phanter s.r.l. dei lavori di completamento dell'immobile non eseguiti dalla resistente, ed, infine, il danno patrimoniale subito da parte attrice, consistente nell'aver dovuto far fronte personalmente alle spese per il completamento dei lavori stante la mancata esecuzione, per fatto e colpa della del Controparte_2
contratto di appalto originariamente stipulato che, come si è detto, prevedeva lo sconto in fattura di tutte le forniture.
Per contro, la resistente, rimanendo contumace, non ha fornito la prova dell'avvenuto adempimento.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalle parti per grave inadempimento della appaltatrice.
Va, invece, rigettata la domanda volta alla condanna della appaltatrice al pagamento della penale prevista per il ritardo nella esecuzione dei lavori dall'art. 8 del contratto trattandosi pagina 4 di 6 di penale prevista nel caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, mentre nella specie, come si è detto, i lavori non sono stati completati.
Parte attrice ha poi formulato domanda di risarcimento dei danni nella misura di €
51.700,00 rappresentati, a suo dire, dai costi sostenuti il per completamento delle opere affidate ad altra impresa, senza poter usufruire dello sconto in fattura, e per l'eliminazione dei vizi riscontrati nelle lavorazioni svolte dalla appaltatrice, come da fatture prodotte (doc. 18).
La domanda va rigettata.
Parte attrice, infatti, in relazione alle spese asseritamente sostenute, in violazione dell'onere di allegazione, si è limitata a richiamare i documenti prodotti senza mai specificare i costi sostenuti e le prestazioni cui essi si riferivano;
peraltro, la documentazione in alcuni casi si riferisce all'operato di professionisti (v. ad es. fattura 16/23 riferita al geom. CP_5
e fattura 8/E/23 riferita al geom. dei quali non è sufficientemente
[...] Controparte_3
chiarita l'attività svolta, a volte è priva di quietanza (v. ad esempio fattura 24/23 emessa da
LA CE, fattura 45/23 emessa da UL Bettinzana, fatture 6/23 e 8/23 CP_4
fattura 11/23 arch. ) e, quindi, nulla prova in merito all'esborso sostenuto (cfr. Persona_1
Cass. 15176/15; Cass. 15832/11), in altri casi (v. fattura 45/23 UL Bettinzana e relativo bonifico) non pare riferirsi neppure ai lavori oggetto del contratto di appalto e, comunque, neppure risulta richiamata nella già citata relazione del geom. ove vengono indicati gli CP_3 asseriti costi sostenuti dall'attore (pag.43) che dovevano essere eseguiti dall'appaltatrice.
Sul punto, per mera completezza, va evidenziata l'inammissibilità (in quanto generico) dell'unico capitolo articolato dall'attore (cap. 22) in merito alle spese sostenute – e nell'ammissione del quale il difensore non ha comunque insistito avendo lo stesso rinunciato alle prove richieste in ricorso.
In assenza di prova sul punto, va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'accoglimento della domanda di risoluzione giustifica la condanna della convenuta contumace al pagamento delle spese di lite liquidate, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa e medi per la fase di studio e introduttiva e pagina 5 di 6 minimo per la fase decisoria stante il deposito delle sole note conclusive ed esclusa la fase istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 29.8.22 tra Parte_1
e per grave inadempimento della appaltatrice;
[...] Controparte_2
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
4358,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6