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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico.
Veneranda Nazzaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione a precetto
TRA: rapp.to e difeso dall'avv. Antonioluigi Parte_1
Iacomino presso il cui studio elett.te domicilia in Torre del Greco al corso Avezzana n. 61, giusta procura in atti
CONTRO
: e rapp.ti e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_2 Parte_3
Ferraioli con il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco al corso Avezzana n. 61, giusta procura in atti;
-opposti-
CONCLUSIONI:
per parte opponente:
in via preliminare accertare e dichiarare nullo, o in ogni caso inopponibile nei confronti del signor
, l'atto di assegnazione di crediti societari tra la e i signori Parte_1 Controparte_1 Pt_2
/ giacché privo di data certa e comunque mai notificato al signor
[...] Parte_3 [...]
; 2) per l'effetto dichiarare nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato in data Parte_1
18.12.2023 al signor 3) in via ulteriormente preliminare e/o alternativa Parte_1 al punto 1), dichiarare prescritto il credito richiesto nell'atto di precetto notificato al signor Pt_1
1 4) per l'effetto dichiarare nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato in Parte_1 data 18.12.2023 al signor 5) nel merito, per le ragioni sopra esposte, Parte_1 dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierno opponente ai sig.ri e per le somme portate Pt_2 Pt_3 dall'atto di precetto notificato in data 18.12.2023; 6) per l'effetto dichiarare nullo/invalido/inefficace
l'atto di precetto notificato in data 18.12.2023 al signor 7) Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di giudizio.
per parte opposta:
nel merito, rigettare l'opposizione a precetto perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prova;
condannare l'opponente al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario avv. Vincenzo Ferraioli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2023, proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificato ad istanza di e in data Parte_2 Parte_3
18.12.2023, deducendo che al precetto veniva allegato un “atto di assegnazione di crediti societari”, presumibilmente datato 30.09.2015, stipulato tra la Controparte_2
e i signori e , contenente la cessione agli odierni convenuti
[...] Pt_2 Pt_3 del credito vantato dalla suddetta società disciolta nei confronti del sig. . Parte_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva che: - con l'opposto atto di precetto veniva intimato il pagamento della somma di 18.556,45 derivante dalla sentenza n. 49/13 del Tribunale di Torre
Annunziata- sezione distaccata di Torre del Greco, costituito in favore della per CP_1 il maggior credito di € 19.950 oltre oneri fiscali ed interessi legali, e ridotto nella misura intimata per effetto di precedente procedura esecutiva parzialmente fruttuosa;
- la carenza di legittimazione attiva degli opposti, in quanto l'atto di assegnazione di crediti della società
" " ai soci, odierni opposti, non costituiva Controparte_2 Controparte_2 un verbale di assemblea dei soci ovvero un atto deliberativo societario in quanto non sottoscritto dal socio accomandante sig.ra ; - nell'ipotesi che detto atto di assegnazione Parte_4 dei crediti fosse qualificabile cessione di credito, lo stesso era inopponibile al debitore in quanto al medesimo non era stata notificata la cessione del credito;
- la mancanza di data certa dell'atto di assegnazione dei crediti;
- l'insussistenza del credito azionato atteso che con il verbale di scioglimento della depositato alla CCIA di Napoli, si dava atto della Controparte_1 insussistenza di attività e passività societarie;
- l'intervenuta prescrizione del credito. Su tali premesse domandava, previa sospensione dell'efficacia del precetto, di dichiarare nullo, o in ogni caso inopponibile nei confronti dell'opponente, l'atto di assegnazione di crediti societari tra la
2 e i signori / ; alternativamente, dichiarare Controparte_1 Parte_2 Parte_3 prescritto il credito.
Parti opposte si sono costituite in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, eccependo: - la sussistenza della titolarità del credito degli intimanti in virtù della cessione di credito regolarmente notificata al debitore in uno all'atto di precetto;
- la sussistenza della titolarità del credito in quanto soci della società Controparte_1 estinta;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
- l'insussistenza di una dichiarazione dei soci confessoria dell'inesistenza e/o remissione del credito riconosciuto con la sentenza n. 49/2013.
In mancanza di istanza istruttorie, il giudizio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c., veniva riservata in decisione all'udienza del 10.03.2025.
In apertura di motivazione, si osserva che l'opposizione al precetto, che qui impegna, costituisce opposizione cd. preventiva, tali essendo le opposizioni proposte dalla data di notificazione del precetto e sino all'avvio del processo esecutivo.
In particolare, nella fattispecie, l'opposizione va qualificata opposizione all'esecuzione avendo l'opponente dedotto l'insussistenza della titolarità del credito azionato in favore degli opposti, la prescrizione del credito, la rimessione del debito..
Passando al merito dell'opposizione, l'istante, con il primo motivo di opposizione eccepisce la carenza di legittimazione attiva degli opposti in dipendenza della nullità/inefficacia/inopponibilità dell'atto di assegnazione dei crediti.
Va, in apertura di motivazione, osservato che la disamina dei motivi inerenti la carenza di legittimazione attiva degli opposti implica una necessaria premessa di carattere sistematico dovendosi distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 2951/2016 a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
3 Tanto premesso in punto di contestazione della titolarità giuridica degli intimanti a domandare il pagamento del credito residuante dal suddetto titolo esecutivo, l'istante ha, preliminarmente, eccepito la nullità dell'atto di assegnazione dei crediti in quanto privo degli elementi costitutivi di una delibera societaria.
Tale eccezione è infondata.
La società giusta visura camerale allegata dalle parti, veniva costituita in data Controparte_1
28.02.2005, disciolta al 31.12.2023 e cancellata in data 14.01.2019 su domanda del 13.12.2018 dei tre soci.
Con l'atto di assegnazione di credito, datato 30.09.2015, la società suddetta disponeva l'assegnazione in favore dei soci accomandatari, e , del credito di Parte_2 Parte_3 cui si controverte e costituito in favore della società con la sentenza n. 49/2013 del Tribunale di
Torre Annunziata.
Detto atto di assegnazione risulta stipulato dai legali rappresentanti della società ossia dai soci accomandatari ai quali competeva, ai sensi dell'art. 2318 c.c. l'amministrazione della società; pertanto, la doglianza dell'opponente che l'atto di assegnazione del credito sia stato sottoscritto solo dai soci accomandatari e non anche dalla socia accomandante non coglie nel segno dell'eccepita nullità del suddetto atto, dovendosi precisare che il socio accomandante è escluso dall'amministrazione, conservando solo un diritto di controllo dell'operato degli accomandatari ai sensi dell'art. 2320 comma terzo, c.c.
Né allo stato delle suindicate allegazioni documentali, si ravvisano profili di nullità del suddetto atto di assegnazione di crediti, per il fatto che il contenuto dello stesso atto non rinvii ad alcuna prodromica e/o collaterale delibera societaria statuente in tal senso, in quanto la disciplina normativa della società in accomandita semplice non contempla che la volontà sociale si formi solo ed esclusivamente in un'assemblea dei soci.
Tanto premesso, vanno ora disaminate le eccezioni di inefficacia ed inopponibilità dell'atto di assegnazione del credito nei confronti del debitore ceduto ed odierno opponente.
Invero, come indicato da entrambe le parti, con l'atto di assegnazione del credito in esame si è verificata una modificazione del rapporto obbligatorio, scaturente dal titolo esecutivo qui azionato, ex latere creditoris con la conseguenza che il regolamento negoziale in argomento di fatto costituisce una cessione del credito della società ai suoi soci accomandatari, Controparte_1 ivi infatti si legge ASSEGNA il credito residuale vantato nei confronti del sig. Parte_1
come portato dalla sentenza di cui sopra, nella seguente eguale misura: in favore di
[...] Pt_2 che accetta nella misura del 50% in favore di che accetta nella misura dell'altro
[...] Parte_3
50%.
4 Va, dunque, esaminata l'eccezione di inopponibilità della cessione di credito al debitore in quanto notificata solo in uno all'atto di precetto.
L'eccezione non è condivisibile atteso che a norma degli artt. 1260 ss. c.c., il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). In particolare, l'art. 1264 c.c. stabilisce che: La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Va chiarito che, come indicato dalla Corte di Cassazione, la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cassazione civile sentenza n. 1770/2014 sul solco di consolidata giurisprudenza: sentenze S.C. di Cassazione n. 20143/05, n. 14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).
Calando detti principi regolatori nella fattispecie, va rilevato che la notifica della cessione del credito è avvenuta, per stessa ammissione dell'opponente, con la notifica dell'atto di precetto qui opposto e che l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione relativamente alla coincidenza del credito oggetto della suddetta cessione con il credito costituito con la suddetta sentenza n.
49/2013 Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco.
Va, infine, disaminata l'eccezione di inefficacia dell'atto di assegnazione di crediti, in quanto priva di data certa.
L'eccezione non è condivisibile.
A tale riguardo, si osserva che l'art. 2704 c.c., stabilisce che La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui
o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento, pertanto la certezza della data può essere desunta
5 anche da “un altro fatto” idoneo e la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (Cass. civ. sez. trib. 21.7.2021, ord. n. 20813; Cass. civ. sez. VI, 12.9.2016, n. 17926).
In altri termini, l'art. 2704 c.c. provvede a individuare una serie di eventi che, secondo la valutazione del legislatore, sono idonei a sancire inequivocabilmente l'anteriorità della redazione della scrittura, stabilendo che la data opponibile anche ai terzi sarà quella di verificazione dell'evento medesimo (ancorché, dunque, la scrittura sia stata effettivamente redatta in epoca antecedente).
Orbene, nella fattispecie, i fatti noti acquisiti al procedimento sono: - la visura camerale prodotta dalle parti;
in particolare, essa indica al 31.12.2013 lo scioglimento della società, ma tale data resta irrilevante ai fini dell'indagine, considerato che nell'atto di assegnazione del credito, recante data 30.09.2015, le parti davano atto che le attività di scioglimento della società erano in corso e non già definite;
- la dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da tutti i soci della medesima società in data 5.06.2018, prodotta dall'opponente e non oggetto di specifica contestazione, con la quale i medesimi richiedevano al Registro delle Imprese la cancellazione della società dando atto della insussistenza di attività e passività.
Orbene, considerato che per effetto dell'atto di cessione del credito derivante dalla indicata sentenza n. 49/2013, tale posizione creditoria è fuoriuscita dal patrimonio della società cedente e che, di fatti, con la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 5.06.2018 i soci dichiaravano l'insussistenza di attività societarie, deve concludersi che, nei confronti del terzo debitore ceduto, seppur l'atto di assegnazione del credito rechi data 30.09.2015 , lo stesso atto risulta opponibile, al debitore, dalla data di tale evento ( 5.06.2018) certo nel suo accadimento e ad esso successivo;
di seguito, con la notifica dell'atto di precetto qui opposto, la cessione del credito è entrata nella sfera di conoscibilità del debitore-opponente agli effetti dell'art. 1264 c.c.
Per i su esposti motivi, va dichiarata la legittimazione attiva e la titolarità giuridica degli odierni opposti con riferimento al credito scaturente dalla sentenza n. 49/2013 del Tribunale di Torre
Annunziata. Sez. distaccata di Torre del Greco con la doverosa precisazione che trattasi di un credito assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ossia immediatamente azionabile e determinato nel suo ammontare su cui alcuna contestazione specifica è stata dedotta nel presente giudizio.
Passando alla disamina del motivo di opposizione inerente l'intervenuta prescrizione decennale del credito costituito con la sentenza n. 49/2013, si osserva che l'eccezione è infondata.
6 Dalle allegazioni documentali delle parti, si evincono, a decorrere dalla data di notifica della sentenza al debitore avvenuta in data 18.03.2013, i seguenti atti interruttivi: ordinanza ex art. 553 c.p.c. resa in data 4.07.2013; precetto notificato ad istanza della società in Controparte_1 data 10.07.2014. Di conseguenza, il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. alla data di notifica del precetto qui opposto (18.12.2023 ) non era ancora maturato.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'istante ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per effetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dai soci al Registro delle Imprese, in occasione dell'istanza di cancellazione della società e con la quale dichiaravano l'inesistenza di liquidità e passività al momento del prodursi della causa di scioglimento.
Fermo restando quanto innanzi motivato in ordine all'apponibilità al debitore ceduto dell'atto di assegnazione del credito de quo, l'eccezione va, in ogni caso, disattesa in applicazione delle indicazioni nomofilattiche in materia ed applicabili alla fattispecie.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28439 del 14.12.2020, integrando i principi affermati dalla Sezioni Unite con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, innanzi richiamate, ha affrontato il tema della sorte dei crediti e in più in generale dei rapporti attivi, (sostanziali e processuali) in precedenza riferibili alla società estinta che non siano stati iscritti ovvero apposti nel bilancio finale di liquidazione, chiarendo che l'estinzione delle società non determina la rinuncia ad un credito per il solo fatto che esso non sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, essendo al riguardo necessari ulteriori compimenti di atti o comportamenti idonei a palesare una volontà inequivocabile. In particolare, la S.C. ha precisato, con la richiamata pronuncia, che “la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa aver alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà di rinunciare a quel credito”.
Nella fattispecie, alcun implicita remissione del debito può configurarsi, in dipendenza della coltivazione delle azioni di recupero del credito ad istanza, dapprima, della società e, di seguito, degli odierni opposti.
Inoltre, i surrichiamati principi sono stati ribaditi con la recentissima pronuncia n. 7863/2023 della S.C. di Cassazione con cui ha confermato che a seguito dell'estinzione di una società, permane in capo agli ex soci il diritto di agire per il credito della società estinta... A tale proposito, la remissione
7 del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale;
ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati neppure per il fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito.
Per tutti i su esposti motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della domanda, delle attività difensive svolte e della tabella ministeriale vigente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta l'opposizione al precetto;
-condanna l'opponente al pagamento dei compensi di lite in favore degli opposti che liquida in favore dell'avv. Vincenzo Ferraioli dichiaratosi anticipatario, in complessivi €. 2.400,00 oltre
IVA, CpA e rimborso forfettario così determinati in ragione delle tariffe ministeriali, dello scaglione di riferimento, del valore della domanda e delle attività svolte.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data
08/04.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata
Veneranda Nazzaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e
24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1
d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico.
Veneranda Nazzaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione a precetto
TRA: rapp.to e difeso dall'avv. Antonioluigi Parte_1
Iacomino presso il cui studio elett.te domicilia in Torre del Greco al corso Avezzana n. 61, giusta procura in atti
CONTRO
: e rapp.ti e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_2 Parte_3
Ferraioli con il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco al corso Avezzana n. 61, giusta procura in atti;
-opposti-
CONCLUSIONI:
per parte opponente:
in via preliminare accertare e dichiarare nullo, o in ogni caso inopponibile nei confronti del signor
, l'atto di assegnazione di crediti societari tra la e i signori Parte_1 Controparte_1 Pt_2
/ giacché privo di data certa e comunque mai notificato al signor
[...] Parte_3 [...]
; 2) per l'effetto dichiarare nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato in data Parte_1
18.12.2023 al signor 3) in via ulteriormente preliminare e/o alternativa Parte_1 al punto 1), dichiarare prescritto il credito richiesto nell'atto di precetto notificato al signor Pt_1
1 4) per l'effetto dichiarare nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato in Parte_1 data 18.12.2023 al signor 5) nel merito, per le ragioni sopra esposte, Parte_1 dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierno opponente ai sig.ri e per le somme portate Pt_2 Pt_3 dall'atto di precetto notificato in data 18.12.2023; 6) per l'effetto dichiarare nullo/invalido/inefficace
l'atto di precetto notificato in data 18.12.2023 al signor 7) Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di giudizio.
per parte opposta:
nel merito, rigettare l'opposizione a precetto perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prova;
condannare l'opponente al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario avv. Vincenzo Ferraioli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2023, proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificato ad istanza di e in data Parte_2 Parte_3
18.12.2023, deducendo che al precetto veniva allegato un “atto di assegnazione di crediti societari”, presumibilmente datato 30.09.2015, stipulato tra la Controparte_2
e i signori e , contenente la cessione agli odierni convenuti
[...] Pt_2 Pt_3 del credito vantato dalla suddetta società disciolta nei confronti del sig. . Parte_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva che: - con l'opposto atto di precetto veniva intimato il pagamento della somma di 18.556,45 derivante dalla sentenza n. 49/13 del Tribunale di Torre
Annunziata- sezione distaccata di Torre del Greco, costituito in favore della per CP_1 il maggior credito di € 19.950 oltre oneri fiscali ed interessi legali, e ridotto nella misura intimata per effetto di precedente procedura esecutiva parzialmente fruttuosa;
- la carenza di legittimazione attiva degli opposti, in quanto l'atto di assegnazione di crediti della società
" " ai soci, odierni opposti, non costituiva Controparte_2 Controparte_2 un verbale di assemblea dei soci ovvero un atto deliberativo societario in quanto non sottoscritto dal socio accomandante sig.ra ; - nell'ipotesi che detto atto di assegnazione Parte_4 dei crediti fosse qualificabile cessione di credito, lo stesso era inopponibile al debitore in quanto al medesimo non era stata notificata la cessione del credito;
- la mancanza di data certa dell'atto di assegnazione dei crediti;
- l'insussistenza del credito azionato atteso che con il verbale di scioglimento della depositato alla CCIA di Napoli, si dava atto della Controparte_1 insussistenza di attività e passività societarie;
- l'intervenuta prescrizione del credito. Su tali premesse domandava, previa sospensione dell'efficacia del precetto, di dichiarare nullo, o in ogni caso inopponibile nei confronti dell'opponente, l'atto di assegnazione di crediti societari tra la
2 e i signori / ; alternativamente, dichiarare Controparte_1 Parte_2 Parte_3 prescritto il credito.
Parti opposte si sono costituite in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, eccependo: - la sussistenza della titolarità del credito degli intimanti in virtù della cessione di credito regolarmente notificata al debitore in uno all'atto di precetto;
- la sussistenza della titolarità del credito in quanto soci della società Controparte_1 estinta;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito;
- l'insussistenza di una dichiarazione dei soci confessoria dell'inesistenza e/o remissione del credito riconosciuto con la sentenza n. 49/2013.
In mancanza di istanza istruttorie, il giudizio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c., veniva riservata in decisione all'udienza del 10.03.2025.
In apertura di motivazione, si osserva che l'opposizione al precetto, che qui impegna, costituisce opposizione cd. preventiva, tali essendo le opposizioni proposte dalla data di notificazione del precetto e sino all'avvio del processo esecutivo.
In particolare, nella fattispecie, l'opposizione va qualificata opposizione all'esecuzione avendo l'opponente dedotto l'insussistenza della titolarità del credito azionato in favore degli opposti, la prescrizione del credito, la rimessione del debito..
Passando al merito dell'opposizione, l'istante, con il primo motivo di opposizione eccepisce la carenza di legittimazione attiva degli opposti in dipendenza della nullità/inefficacia/inopponibilità dell'atto di assegnazione dei crediti.
Va, in apertura di motivazione, osservato che la disamina dei motivi inerenti la carenza di legittimazione attiva degli opposti implica una necessaria premessa di carattere sistematico dovendosi distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 2951/2016 a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
3 Tanto premesso in punto di contestazione della titolarità giuridica degli intimanti a domandare il pagamento del credito residuante dal suddetto titolo esecutivo, l'istante ha, preliminarmente, eccepito la nullità dell'atto di assegnazione dei crediti in quanto privo degli elementi costitutivi di una delibera societaria.
Tale eccezione è infondata.
La società giusta visura camerale allegata dalle parti, veniva costituita in data Controparte_1
28.02.2005, disciolta al 31.12.2023 e cancellata in data 14.01.2019 su domanda del 13.12.2018 dei tre soci.
Con l'atto di assegnazione di credito, datato 30.09.2015, la società suddetta disponeva l'assegnazione in favore dei soci accomandatari, e , del credito di Parte_2 Parte_3 cui si controverte e costituito in favore della società con la sentenza n. 49/2013 del Tribunale di
Torre Annunziata.
Detto atto di assegnazione risulta stipulato dai legali rappresentanti della società ossia dai soci accomandatari ai quali competeva, ai sensi dell'art. 2318 c.c. l'amministrazione della società; pertanto, la doglianza dell'opponente che l'atto di assegnazione del credito sia stato sottoscritto solo dai soci accomandatari e non anche dalla socia accomandante non coglie nel segno dell'eccepita nullità del suddetto atto, dovendosi precisare che il socio accomandante è escluso dall'amministrazione, conservando solo un diritto di controllo dell'operato degli accomandatari ai sensi dell'art. 2320 comma terzo, c.c.
Né allo stato delle suindicate allegazioni documentali, si ravvisano profili di nullità del suddetto atto di assegnazione di crediti, per il fatto che il contenuto dello stesso atto non rinvii ad alcuna prodromica e/o collaterale delibera societaria statuente in tal senso, in quanto la disciplina normativa della società in accomandita semplice non contempla che la volontà sociale si formi solo ed esclusivamente in un'assemblea dei soci.
Tanto premesso, vanno ora disaminate le eccezioni di inefficacia ed inopponibilità dell'atto di assegnazione del credito nei confronti del debitore ceduto ed odierno opponente.
Invero, come indicato da entrambe le parti, con l'atto di assegnazione del credito in esame si è verificata una modificazione del rapporto obbligatorio, scaturente dal titolo esecutivo qui azionato, ex latere creditoris con la conseguenza che il regolamento negoziale in argomento di fatto costituisce una cessione del credito della società ai suoi soci accomandatari, Controparte_1 ivi infatti si legge ASSEGNA il credito residuale vantato nei confronti del sig. Parte_1
come portato dalla sentenza di cui sopra, nella seguente eguale misura: in favore di
[...] Pt_2 che accetta nella misura del 50% in favore di che accetta nella misura dell'altro
[...] Parte_3
50%.
4 Va, dunque, esaminata l'eccezione di inopponibilità della cessione di credito al debitore in quanto notificata solo in uno all'atto di precetto.
L'eccezione non è condivisibile atteso che a norma degli artt. 1260 ss. c.c., il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). In particolare, l'art. 1264 c.c. stabilisce che: La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Va chiarito che, come indicato dalla Corte di Cassazione, la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cassazione civile sentenza n. 1770/2014 sul solco di consolidata giurisprudenza: sentenze S.C. di Cassazione n. 20143/05, n. 14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).
Calando detti principi regolatori nella fattispecie, va rilevato che la notifica della cessione del credito è avvenuta, per stessa ammissione dell'opponente, con la notifica dell'atto di precetto qui opposto e che l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione relativamente alla coincidenza del credito oggetto della suddetta cessione con il credito costituito con la suddetta sentenza n.
49/2013 Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Torre del Greco.
Va, infine, disaminata l'eccezione di inefficacia dell'atto di assegnazione di crediti, in quanto priva di data certa.
L'eccezione non è condivisibile.
A tale riguardo, si osserva che l'art. 2704 c.c., stabilisce che La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui
o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento, pertanto la certezza della data può essere desunta
5 anche da “un altro fatto” idoneo e la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (Cass. civ. sez. trib. 21.7.2021, ord. n. 20813; Cass. civ. sez. VI, 12.9.2016, n. 17926).
In altri termini, l'art. 2704 c.c. provvede a individuare una serie di eventi che, secondo la valutazione del legislatore, sono idonei a sancire inequivocabilmente l'anteriorità della redazione della scrittura, stabilendo che la data opponibile anche ai terzi sarà quella di verificazione dell'evento medesimo (ancorché, dunque, la scrittura sia stata effettivamente redatta in epoca antecedente).
Orbene, nella fattispecie, i fatti noti acquisiti al procedimento sono: - la visura camerale prodotta dalle parti;
in particolare, essa indica al 31.12.2013 lo scioglimento della società, ma tale data resta irrilevante ai fini dell'indagine, considerato che nell'atto di assegnazione del credito, recante data 30.09.2015, le parti davano atto che le attività di scioglimento della società erano in corso e non già definite;
- la dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da tutti i soci della medesima società in data 5.06.2018, prodotta dall'opponente e non oggetto di specifica contestazione, con la quale i medesimi richiedevano al Registro delle Imprese la cancellazione della società dando atto della insussistenza di attività e passività.
Orbene, considerato che per effetto dell'atto di cessione del credito derivante dalla indicata sentenza n. 49/2013, tale posizione creditoria è fuoriuscita dal patrimonio della società cedente e che, di fatti, con la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 5.06.2018 i soci dichiaravano l'insussistenza di attività societarie, deve concludersi che, nei confronti del terzo debitore ceduto, seppur l'atto di assegnazione del credito rechi data 30.09.2015 , lo stesso atto risulta opponibile, al debitore, dalla data di tale evento ( 5.06.2018) certo nel suo accadimento e ad esso successivo;
di seguito, con la notifica dell'atto di precetto qui opposto, la cessione del credito è entrata nella sfera di conoscibilità del debitore-opponente agli effetti dell'art. 1264 c.c.
Per i su esposti motivi, va dichiarata la legittimazione attiva e la titolarità giuridica degli odierni opposti con riferimento al credito scaturente dalla sentenza n. 49/2013 del Tribunale di Torre
Annunziata. Sez. distaccata di Torre del Greco con la doverosa precisazione che trattasi di un credito assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ossia immediatamente azionabile e determinato nel suo ammontare su cui alcuna contestazione specifica è stata dedotta nel presente giudizio.
Passando alla disamina del motivo di opposizione inerente l'intervenuta prescrizione decennale del credito costituito con la sentenza n. 49/2013, si osserva che l'eccezione è infondata.
6 Dalle allegazioni documentali delle parti, si evincono, a decorrere dalla data di notifica della sentenza al debitore avvenuta in data 18.03.2013, i seguenti atti interruttivi: ordinanza ex art. 553 c.p.c. resa in data 4.07.2013; precetto notificato ad istanza della società in Controparte_1 data 10.07.2014. Di conseguenza, il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. alla data di notifica del precetto qui opposto (18.12.2023 ) non era ancora maturato.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'istante ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per effetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dai soci al Registro delle Imprese, in occasione dell'istanza di cancellazione della società e con la quale dichiaravano l'inesistenza di liquidità e passività al momento del prodursi della causa di scioglimento.
Fermo restando quanto innanzi motivato in ordine all'apponibilità al debitore ceduto dell'atto di assegnazione del credito de quo, l'eccezione va, in ogni caso, disattesa in applicazione delle indicazioni nomofilattiche in materia ed applicabili alla fattispecie.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28439 del 14.12.2020, integrando i principi affermati dalla Sezioni Unite con le sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, innanzi richiamate, ha affrontato il tema della sorte dei crediti e in più in generale dei rapporti attivi, (sostanziali e processuali) in precedenza riferibili alla società estinta che non siano stati iscritti ovvero apposti nel bilancio finale di liquidazione, chiarendo che l'estinzione delle società non determina la rinuncia ad un credito per il solo fatto che esso non sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, essendo al riguardo necessari ulteriori compimenti di atti o comportamenti idonei a palesare una volontà inequivocabile. In particolare, la S.C. ha precisato, con la richiamata pronuncia, che “la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa aver alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà di rinunciare a quel credito”.
Nella fattispecie, alcun implicita remissione del debito può configurarsi, in dipendenza della coltivazione delle azioni di recupero del credito ad istanza, dapprima, della società e, di seguito, degli odierni opposti.
Inoltre, i surrichiamati principi sono stati ribaditi con la recentissima pronuncia n. 7863/2023 della S.C. di Cassazione con cui ha confermato che a seguito dell'estinzione di una società, permane in capo agli ex soci il diritto di agire per il credito della società estinta... A tale proposito, la remissione
7 del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale;
ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati neppure per il fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito.
Per tutti i su esposti motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della domanda, delle attività difensive svolte e della tabella ministeriale vigente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta l'opposizione al precetto;
-condanna l'opponente al pagamento dei compensi di lite in favore degli opposti che liquida in favore dell'avv. Vincenzo Ferraioli dichiaratosi anticipatario, in complessivi €. 2.400,00 oltre
IVA, CpA e rimborso forfettario così determinati in ragione delle tariffe ministeriali, dello scaglione di riferimento, del valore della domanda e delle attività svolte.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data
08/04.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata
Veneranda Nazzaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e
24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1
d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
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