Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4633/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
nel procedimento R.G. 4633/2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TREVISI ERNEST OWUSU, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
TREVISI ERNEST OWUSU, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pronuncia la seguente pagina 1 di 5
Con ricorso congiunto depositato il 13/11/2024, Parte_1 CP_1 anno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla quale è
[...]
PE nata la figlia in data 26/10/2017, riconosciuta da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore:
“1) nata a [...] in data [...], è affidata congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con la quale convivrà, anche ai fini anagrafici, nell'abitazione di Carpi via Lunigiana,10, di proprietà di quest'ultima.
I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima nell'intento di realizzare armonico sviluppo della sua personalità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione di maggiore interesse che riguardi l'istruzione, educazione e formazione della figlia (quali, ad esempio, la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, della tipologia medica, delle eventuali cure specialistiche, dei viaggi all'estero, ecc…) riconoscendosi però, reciprocamente, ampia capacità genitoriale ed autonomia degli spazi di rispettiva frequentazione della bambina pur nel rispetto delle linee guida di comportamento con questo atto definiti.
Ad entrambi i genitori è riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione, sulla educazione e sulle condizioni di vita della figlia ed è convenuto che ciascun genitore eserciti in via disgiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
In particolare le parti si dichiarano consapevoli dell'importanza per la figlia di costruire un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine e che ciò si rende possibile solamente laddove sia garantita dignità e rispetto di entrambi i ruoli genitoriali.
2) La casa familiare sita in Carpi, via Lunigiana n. 10 è di proprietà della madre ed è assegnata a così come i mobili e gli arredi ivi contenuti. CP_1 CP_1
pagina 2 di 5 PE 3) Il padre concorderà direttamente con la madre i tempi della permanenza di presso di sé, in relazione e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori, anche con riferimento ai giorni festivi ed ai periodi di vacanza scolastica (garantendo, in ogni caso, almeno due pernottamenti durante la settimana e due pernottamenti nel week end/week end alternati).
Salvo diverso accordo e con l'intesa che il programma potrà essere variato, nel rispetto degli impegni lavorativi degli adulti e nell'accordo dei genitori ogni qualvolta le esigenze PE della figlia lo richiedano, le parti hanno condiviso le regole di frequentazione della bambina, in modo che la stessa sia equilibrata e continuativa con entrambi ispirandosi al principio delle pari opportunità (tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì successivo a questo;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da determinarsi entro il 30 aprile di ogni anno in relazione alle esigenze di lavoro di entrambi i genitori.) PE 4) Per il mantenimento ordinario della figlia il padre si Parte_1 impegna, oltre che a provvedere direttamente al mantenimento della stessa nei periodi di propria competenza, a corrispondere a un importo mensile pari ad € CP_1
PE 250,00 (duecentocinquanta/00) per dodici mensilità annue sino a che non potrà dirsi economicamente autosufficiente.
L'importo di cui al contributo al mantenimento ordinario è sempre dovuto per intero, anche nei periodi – quale il periodo estivo – nei quali la minore trascorrerà più tempo presso il padre.
Tale contributo mensile verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato a n.001/02703299/01 presso Banca Mediolanum. CP_1
L'assegno unico - o qualsiasi ulteriore beneficio previsto dalla legge in favore del figlio minore - verrà richiesto e trattenuto esclusivamente dalla Sig.ra la quale CP_1 potrà provvedere alla presentazione della relativa domanda, con onere a carico del Sig.
pagina 3 di 5 di agevolare quanto più possibile la madre nella raccolta della documentazione da Pt_1 presentare all'INPS per addivenire all'erogazione della predetta prestazione.
Le spese c.d. straordinarie saranno suddivise al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Modena qui richiamato:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Le parti, con l'esatto adempimento di quanto sopra, avranno risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e nulla avranno a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o causale, precedente la data odierna.
6) Le parti si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, dalla data odierna”.
§
pagina 4 di 5 Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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