Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale,
composto dai Magistrati:
Dott. C. Bitozzi Presidente
Giudice Dott. A. Rossato
Giudice Dott L. Bettio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, iscritta al n. 3170/2024 R.G.
promossa con ricorso da:
Parte 1
nei confronti di
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del
23.01.25 "A questo punto le parti all'esito dell'audizione della minore, raggiungono il seguente accordo transattivo:
1. la figlia minore Per_1 muterà la propria residenza anagrafica presso l'attuale abitazione di Selvazzano Dentro, via Santa Teresa
n. 1, mantenendo il collocamento prevalente in detta abitazione unitamente alla madre;
2. quanto ai tempi di permanenza padre e figlia le parti confermano il regime stabilito in sede di separazione e reciprocamente si impegnano ad essere flessibili ad apportare eventuali modifiche nell'interesse superiore della minore consentendo al padre ad esempio di trascorrere un finesettimana in più al mese e a Per 1 di non trascorrere il mercoledì pomeriggio presso il padre qualora l'indomani mattina abbia
3. il contributo del padre per il mantenimento di Per 1 viene pattuito in euro 400 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo;
4. l'assegno per il nucleo familiare sarà percepito integralmente dalla madre;
5. la madre si impegna entro 15 gg dalla data odierna a liberare la casa familiare di Limena dai propri effetti personali e da quelli di
Per 1, dopodiché dovrà consegnare al resistente la copia delle chiavi.
A questo punto i procuratori delle parti chiedono che il Tribunale recepisca con sentenza detto accordo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con decreto del
Tribunale di Padova del 12.10.21 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 2 e 3
n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata loro riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
L'accordo raggiunto dalle parti a seguito dell'audizione della figlia minore
Per 1 indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento di questa. Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della minore, come espresso anche in sede di sua audizione, nonché congrue rispetto alle condizioni personali ed economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in
conformità quanto ai punti 1-4 delle conclusioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto all'accordo sub 5, espressione dell'autonomia negoziale delle parti,
seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, esso non richiede alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in1)
data 01/04/2002 da Parte 1 e Controparte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II, serie A, n. 3 dell'anno
2002 del Comune di SELVAZZANO DENTRO;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto; 3) Provvede in conformità ai punti nn.
1-4 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova il 27/01/2025.
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi