Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 8825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8825 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13913/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13913 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l’Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina e Donato Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Po, n.2;
nei confronti
Gardaunia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Alessandra Ciocia e Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Barriere Stradali S.r.l. ed Econova Servizi per L’Ambiente S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara indetta da Autostrade per l’Italia S.p.a., avente ad oggetto “la conclusione di un Accordo Quadro misto di servizi e lavori per la manutenzione ordinaria e ricorrente delle tratte autostradali di competenza della committente (Tender_64784) – Lotto 8 (DT3 Bologna) – CIG: 9970642212”, nella parte in cui con gli stessi si è dato luogo all’aggiudicazione del 60% del predetto lotto 8 in favore del RTI Gardaunia S.r.l. – Barriere Stradali S.r.l. – Econova Servizi per l’Ambiente S.r.l. (di seguito anche “RTI Gardaunia”), anziché in favore dell’odierno esponente (anche previa esclusione dalla procedura del RTI controinteressato) e, in particolare:
del provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore del RTI Gardaunia adottato in data 4.11.2024;
della nota del 5.11.2024 recante comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;
di tutti i verbali di gara, anche istruttori, ancorché non conosciuti;
delle operazioni, delle attività e dei giudizi adottati dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche;
di ogni altro atto, operazione o valutazione adottato o posto in essere dalla S.A. in dipendenza ed in relazione della verifica di congruità dell’offerta;
del tacito diniego frapposto all’istanza di accesso (integrata da una nota di sollecito) presentata dal RTI esponente;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
con richiesta
di subentro del RTI ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a., non comportando i vizi dedotti l’obbligo di rinnovare la gara;
in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto;
in ogni caso, di riconoscimento del diritto del RTI esponente ad accedere alla documentazione d’offerta, ai verbali di gara e alla documentazione relativa alle verifiche dei requisiti in capo al RTI Gardaunia illegittimamente sottratta all’ostensione dalla S.A.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GS S.r.l. il 20 gennaio 2025:
per l’annullamento, previa sospensione della relativa efficacia,
dei medesimi atti sopra riportati e già gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Gardaunia S.r.l. il 27 gennaio 2025:
per l’annullamento
degli stessi atti gravati dal ricorrente principale, in parte qua e nei limiti dell’interesse della deducente, nonché per l’annullamento dell’ammissione e aggiudicazione del lotto 8 (CIG 9970642212) della gara de qua a favore del RTI GS (già RTI Gsa) quale secondo operatore aggiudicatario, dei verbali delle operazioni di gara, oltreché di tutti gli atti, comportamenti e provvedimenti (anche impliciti) con cui Aspi ha ammesso e mantenuto in gara il RTI GS, omettendo di escluderlo dalla gara de qua.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gardaunia S.r.l. il 20 marzo 2025:
per l’annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già oggetto del ricorso incidentale notificato il 27/01/2025 e depositato in pari data, della nota di ASPI del 28 giugno 2024 (doc. 48), trasmessa a Gardaunia solo il 17 febbraio 2025 (doc. 46), nonché di tutti gli atti, provvedimenti e comportamenti, attraverso i quali la Stazione appaltante ha omesso di escludere il RTI GS – Gsa nonostante l’illegittima modifica soggettiva effettuata, avvallandone erroneamente il subentro in corso di gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gardaunia S.r.l. e di Autostrade per l’Italia S.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Gardaunia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso GS S.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui Autostrade per l’Italia ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto 8 in favore di Gardaunia S.r.l. per una quota di Euro 5.104.975,70, affidando in suo favore il minor importo di Euro 3.403.317,14. Ha inoltre chiesto l’ostensione degli atti di gara oggetto di precedente istanza di accesso.
A sostegno dell’impugnazione, ha contestato l’esistenza dei requisiti di partecipazione in capo alla controinteressata.
Nelle more del giudizio Autostrade per l’Italia ha osteso parte della documentazione richiesta.
La ricorrente ha quindi presentato motivi aggiunti, con cui ha contestato la sostituzione dell’impresa ausiliaria Della Camara Gianni, ammessa alla procedura di concordato preventivo, all’interno del Rti controinteressato.
I medesimi atti di gara sono stati impugnati dalla Gardaunia S.r.l. che, con ricorso incidentale, ha, a sua volta, contestato i punteggi attribuiti alla ricorrente principale.
Le imprese hanno depositato in giudizio, in data 1 aprile 2025, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso è passato in decisione all’udienza del 30 aprile 2025.
Il Collegio deve, pertanto, prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in atti dalle ricorrenti, principale e incidentale, e dichiarare, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la concorde richiesta delle parti e l’assenza di difese dell’amministrazione in vista dell’udienza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulia La Malfa | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO