CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
Massime • 1
La responsabilità della P.A., verso i terzi danneggiati, per il fatto illecito del proprio dipendente, che sorge in presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate, non esclude mai la responsabilità del dipendente stesso, in capo al quale resta, se del caso, la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c. verso l'Ente preponente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2023, n. 19149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19149 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4002/2020 proposto da: AN AL, rappresentato e difeso dall’avvocato Molfetta Carmelo;
-ricorrente - contro RI IN, Formica Ambiente Srl in persona dell’Amministratore Unico, rappresentati e difesi dall’avvocato PE AN;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 4116/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2023 dal Consigliere AL Gianniti;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19149 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 06/07/2023 2 FATTI DI CAUSA 1.AL AN ricorre avverso la sentenza n. 4116/2019 della Corte d’appello di Roma, che - dichiarando inammissibile l’appello da lui proposto nei confronti della società Formica Ambiente s.r.l. e di IN RI e rigettando l’appello da lui proposto nei confronti della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia - ha confermato la sentenza n. 14755/2018 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della società Formica Ambiente s.r.l. e di IN RI per il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rese in occasione della sua audizione dinanzi alla Commissione parlamentare. 2. Questi in sintesi i fatti. In data 2 dicembre 2014 la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate, ascoltava l’AN, nella sua qualità di dirigente del servizio ambiente della Provincia di Brindisi. Sul presupposto della natura diffamatoria di alcune delle dichiarazioni rese nel corso della audizione, la società Formica Ambiente ed il RI convenivano davanti al Tribunale di Roma l’AN per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dalle suddette dichiarazioni. Si costituiva l’AN, che: - in via preliminare: a) eccepiva la nullità della citazione per incertezza del requisito di cui all’art. 163 n. 3 cod. proc. civ.; b) chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Provincia di Brindisi con conseguente sua estromissione e in ogni caso con conseguente sua manleva (sul presupposto che l’audizione parlamentare era stata svolta in stretto rapporto organico con la Provincia di Brindisi, come sarebbe risultato da una nota del7 aprile 3 2016); c) chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Regione Puglia, per mera comunanza di lite, senza però formulare alcuna domanda nei confronti di detta regione;
- nel merito, contestava la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali. A seguito delle autorizzate chiamate in causa, si costituiva la Provincia di Brindisi, che preliminarmente contestava l’immedesimazione organica dell’AN; e, nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le istanze delle altre parti processuali. La Regione Puglia, invece, rimaneva contumace. In sede di comparsa conclusionale l’AN estendeva la manleva verso la Regione Puglia. Il giudice di primo grado con la citata sentenza, ritenuta la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese dall’AN a riguardo della Formica Ambiente e del RI, condannava il primo al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato ai secondi, quantificato in euro 40 mila. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’AN, sostenendone la erroneità: sia in punto di fatto, con specifico riferimento alla natura diffamatoria delle affermazioni rese nella sua qualità di dipendente della Provincia di Brindisi, sia in punto di diritto per avere il giudice di primo grado escluso il rapporto di immedesimazione organica e quindi rigettato la sua domanda di manleva. Si costituivano nel giudizio di appello la società Formica Ambiente ed il RI, che, in via preliminare, eccepivano la tardiva notifica dell’appello e nel merito chiedevano il rigetto dello stesso. Si costituiva altresì la Provincia di Brindisi, chiedendo il rigetto dell’appello, mentre la Regione Puglia rimaneva contumace. 4 La corte territoriale con la citata sentenza respingeva l’appello e confermava la sentenza del giudice di primo grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’AN. Hanno resistito con controricorso la società Formica Ambiente e il RI. Il Difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale, oltre ad insistere nell’accoglimento del ricorso, ha segnalato che, nelle more dello svolgimento del presente giudizio di Cassazione, è intervenuta tra la Provincia di Brindisi e Società Formica Ambiente srl sentenza n. 3532 del 2023 del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza n. 601/2017 del TAR Puglia sez. Lecce, secondo il quale la condotta dell’apparato amministrativo era stata scevra da dolo o colpa. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell’AN, originario convenuto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto nei confronti della società Formica Ambiente e del RI, con particolare riferimento al primo capoverso della pagina 3 della sentenza impugnata, laddove, nell’esaminare l’eccezione relativa alla tardività della notifica, pur dando atto della tempestività della originaria notificazione presso il precedente indirizzo dello studio dei difensori 5 domiciliatari, ha omesso di valutare la regolarità del procedimento notificatorio riparatore. Sostiene che: a) il procedimento di sanatoria della prima notifica risultava perfettamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa corte a cominciare dalla nota sentenza n. 17352/2009 delle Sezioni Unite;
b) la corte di merito nulla ha statuito in relazione al “principio della ragionevolezza del termine entro cui riattivare il procedimento notificatorio” pur tempestivamente riattivato. (SS UU n. 14594 del 2016); c) nella specie, il processo non aveva subito alcun ritardo e, dunque, la regolarità procedurale era stata salvaguardata così come anche l’interesse pubblico per la regolarità dello svolgimento del processo;
d) per consolidata giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel termine concesso ex art. 291 cod. proc. civ. comporta la sanatoria ex tunc della prima e tempestiva notificazione;
e) la successiva tempestiva notifica, seguita dalla costituzione degli appellati, il cui diritto di difesa non aveva subito alcuna limitazione, era inidonea ad interrompere la continuità del procedimento notificatorio. 1.2. Con il secondo motivo denuncia nuovamente “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, nella parte in cui la corte territoriale, nell’esaminare il motivo di appello in relazione alla natura diffamatoria delle dichiarazioni rese da AN AL innanzi alla commissione parlamentare di inchiesta, ha indicato le ragioni per cui ha escluso la natura di immedesimazione organica del funzionario con la Provincia di Brindisi, ma ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico. In particolare, secondo il ricorrente AN, la corte territoriale: da un lato, ha omesso ogni valutazione sulla risolutiva circostanza che lui, richiesto di assentire alla secretazione delle dichiarazioni da 6 rendere in sede di audizione, aveva dichiarato di non volersene avvalere;
e, dall’altro, in via del tutto assertivo ed immotivato ha sostenuto che “… sotto il profilo soggettivo non può comunque certamente affermarsi che le frasi denigratorie siano da ricondurre alla qualifica dell’AN…”. Sostiene che, quando è intervenuto in sede di audizione innanzi alla Commissione Parlamentare sui rifiuti, rappresentava a tutti gli effetti l’Ente Provincia, in quanto esperto funzionario in materia di quell’ente. Pertanto, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate, a tutti gli effetti, quale azione amministrativa direttamente svolta dall’Ente Provincia, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi applicabile il principio di diritto della immedesimazione organica del dipendente con il proprio ente datore di lavoro (Sezioni Unite, n. 13246 del 2019). Tanto più che l’ente di appartenenza aveva espresso assenso alla nomina del difensore mediante piena adesione al suo operato innanzi alla Commissione Parlamentare. Sostiene altresì che, risultando sussistente il rapporto di immedesimazione organica tra lui e la Provincia, avrebbe dovuto essere ritenuta legittima la chiamata a manleva della Provincia di Brindisi. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame dei seguenti tre fatti decisivi e controversi: la regolarità del procedimento riparatorio della notificazione, il difetto dell’elemento soggettivo della asserita diffamazione, la manleva da ogni responsabilità. 2. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale – dopo aver dato atto che nel caso di specie non si verteva di cause inscindibili (non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra l’AN e la 7 Provincia) e che era documentalmente provato che i difensori e domiciliatari della società e del RI avevano notificato via pec la sentenza del giudice di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve, dando atto dell’avvenuto mutamento dello studio (che nelle more si era trasferito ad altro indirizzo) – ha preliminarmente ritenuto non sanata la tardività della notifica dell’atto di citazione in appello, in quanto «facilmente il difensore dell’AN avrebbe potuto accertare il nuovo indirizzo». Quindi, la corte d’appello ha escluso che le frasi denigratorie, pronunciate dall’AN, fossero riconducibili alla qualifica dello stesso ed alle ragioni per le quali era stato sentito dalla Commissione, con conseguente interruzione del rapporto organico. 3. In difetto di altre censure, il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibile è il primo motivo. Il ricorrente richiama il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale è possibile ripetere o riprendere il procedimento notificatorio, entro un lasso di tempo ragionevole dalla scadenza del termine di impugnazione, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione dell’impugnazione non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante. Come è noto, tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17352 del 2009 ed è stato dalle stesse ribadito con sentenza n. 14594 del 2016, con la quale è stato precisato che: «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini 8 indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (corsivo aggiunto). Tuttavia, in disparte il mancato riferimento alla norma violata, il ricorrente dimentica inammissibilmente che, secondo un altro principio di diritto ormai da anni affermato da questa Corte (n. 4741 del 2005), il requisito di specificità e completezza del motivo, applicato ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posto in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore, comporta che il motivo di ricorso per cassazione debba necessariamente articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. Ne consegue ulteriormente che, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che la Corte di cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché tale attività della Corte, per poter essere utilmente esercitata, presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. 9 Orbene, va in primo luogo osservato che nel motivo in esame il ricorrente non assolve l’onere di specificazione che su di lui gravava, in quanto neppure allega la ragione per cui l’errore nella notifica non sarebbe a lui ascrivibile. In via dirimente può peraltro notarsi che il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, neppure considera l’onere, che su di lui gravava, di accertare, prima di notificare il ricorso, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo di iscrizione, quale fosse l’effettiva ubicazione dello studio professionale del legale della controparte. Al riguardo, occorre qui ribadire che, in armonia con la prevalente giurisprudenza di legittimità: «Nell’ipotesi di notifica dell’atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento». (da ultimo, v. Cass. n. 8618 del 2019). In difetto di allegazione, in ricorso, delle ragioni per le quali tale onere possa non essere stato sussistente in concreto, il relativo mezzo di censura è inammissibile. 3.2. Inammissibile è il motivo secondo. 10 In primo luogo, anche nell’illustrazione di questo motivo, il ricorrente inammissibilmente non indica neppure le norme che in tesi difensiva sarebbero state violate. In ogni caso e in via generale, la presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate (tematica sulla quale vale la pena richiamare Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246) può comportare la responsabilità dell’Ente preponente verso i terzi danneggiati, ma non esclude mai la responsabilità del dipendente agente (Cass. n. 16512 del 2017), in capo al quale resta, se del caso, la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c. verso l’Ente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe. In altri termini, la responsabilità dell’Ente preponente da nesso di occasionalità necessaria giova unicamente alla tutela del terzo danneggiato. Nel caso di specie, la condotta rimproverata al ricorrente, consistente nelle affermazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione, non può che essere addebitata esclusivamente allo stesso: e difatti non risulta introdotta alcuna azione di regresso (Cass. n. 24567 del 2016), mentre non risulta in quali termini una prospettazione di piena immedesimazione tra il contenuto delle dichiarazioni rese in sede parlamentare e l’esercizio delle funzioni organiche dell’ente territoriale sia stata formulata;
con l’ulteriore conseguenza che la correttezza dell’operato di quest’ultimo, quand’anche accertata in altra sede (come da documentazione successivamente versata anche agli atti di questo giudizio di legittimità), di certo non rende necessariamente ed automaticamente legittima sul piano civilistico l’estrinsecazione delle condotte di chi ha 11 agito in suo nome nel particolare contesto dell’audizione parlamentare. 3.3. Inammissibile è infine il terzo motivo. Invero, il ricorrente eccepisce il vizio di omesso esame, ma dimentica che, come disposto dal vigente art. 360 quarto comma cod. proc. civ., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione imputata, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4. E tanto a tacere del rilievo che i pretesi fatti di cui si lamenta l’omesso esame sono ben lontani dalla nozione assunta pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, siccome non riducibili a dati materiali o episodi fenomenici, ovvero a precisi accadimenti o circostanze in senso storico-naturalistico (Cass. 21152/14, Cass. 2268/22), ma piuttosto da ricondursi: il primo (la regolarità del procedimento riparatorio della notificazione) ad una valutazione in diritto, il secondo (il difetto dell’elemento soggettivo della asserita diffamazione) ad una conclusione di procedimento sussuntivo di altri fatti materiali, il terzo (la manleva da ogni responsabilità) perfino ad un giudizio di sussistenza di un’obbligazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
12 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023, nella camera di
-ricorrente - contro RI IN, Formica Ambiente Srl in persona dell’Amministratore Unico, rappresentati e difesi dall’avvocato PE AN;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 4116/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2023 dal Consigliere AL Gianniti;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19149 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 06/07/2023 2 FATTI DI CAUSA 1.AL AN ricorre avverso la sentenza n. 4116/2019 della Corte d’appello di Roma, che - dichiarando inammissibile l’appello da lui proposto nei confronti della società Formica Ambiente s.r.l. e di IN RI e rigettando l’appello da lui proposto nei confronti della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia - ha confermato la sentenza n. 14755/2018 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della società Formica Ambiente s.r.l. e di IN RI per il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rese in occasione della sua audizione dinanzi alla Commissione parlamentare. 2. Questi in sintesi i fatti. In data 2 dicembre 2014 la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate, ascoltava l’AN, nella sua qualità di dirigente del servizio ambiente della Provincia di Brindisi. Sul presupposto della natura diffamatoria di alcune delle dichiarazioni rese nel corso della audizione, la società Formica Ambiente ed il RI convenivano davanti al Tribunale di Roma l’AN per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dalle suddette dichiarazioni. Si costituiva l’AN, che: - in via preliminare: a) eccepiva la nullità della citazione per incertezza del requisito di cui all’art. 163 n. 3 cod. proc. civ.; b) chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Provincia di Brindisi con conseguente sua estromissione e in ogni caso con conseguente sua manleva (sul presupposto che l’audizione parlamentare era stata svolta in stretto rapporto organico con la Provincia di Brindisi, come sarebbe risultato da una nota del7 aprile 3 2016); c) chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Regione Puglia, per mera comunanza di lite, senza però formulare alcuna domanda nei confronti di detta regione;
- nel merito, contestava la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali. A seguito delle autorizzate chiamate in causa, si costituiva la Provincia di Brindisi, che preliminarmente contestava l’immedesimazione organica dell’AN; e, nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le istanze delle altre parti processuali. La Regione Puglia, invece, rimaneva contumace. In sede di comparsa conclusionale l’AN estendeva la manleva verso la Regione Puglia. Il giudice di primo grado con la citata sentenza, ritenuta la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese dall’AN a riguardo della Formica Ambiente e del RI, condannava il primo al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato ai secondi, quantificato in euro 40 mila. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’AN, sostenendone la erroneità: sia in punto di fatto, con specifico riferimento alla natura diffamatoria delle affermazioni rese nella sua qualità di dipendente della Provincia di Brindisi, sia in punto di diritto per avere il giudice di primo grado escluso il rapporto di immedesimazione organica e quindi rigettato la sua domanda di manleva. Si costituivano nel giudizio di appello la società Formica Ambiente ed il RI, che, in via preliminare, eccepivano la tardiva notifica dell’appello e nel merito chiedevano il rigetto dello stesso. Si costituiva altresì la Provincia di Brindisi, chiedendo il rigetto dell’appello, mentre la Regione Puglia rimaneva contumace. 4 La corte territoriale con la citata sentenza respingeva l’appello e confermava la sentenza del giudice di primo grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’AN. Hanno resistito con controricorso la società Formica Ambiente e il RI. Il Difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale, oltre ad insistere nell’accoglimento del ricorso, ha segnalato che, nelle more dello svolgimento del presente giudizio di Cassazione, è intervenuta tra la Provincia di Brindisi e Società Formica Ambiente srl sentenza n. 3532 del 2023 del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza n. 601/2017 del TAR Puglia sez. Lecce, secondo il quale la condotta dell’apparato amministrativo era stata scevra da dolo o colpa. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell’AN, originario convenuto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto nei confronti della società Formica Ambiente e del RI, con particolare riferimento al primo capoverso della pagina 3 della sentenza impugnata, laddove, nell’esaminare l’eccezione relativa alla tardività della notifica, pur dando atto della tempestività della originaria notificazione presso il precedente indirizzo dello studio dei difensori 5 domiciliatari, ha omesso di valutare la regolarità del procedimento notificatorio riparatore. Sostiene che: a) il procedimento di sanatoria della prima notifica risultava perfettamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa corte a cominciare dalla nota sentenza n. 17352/2009 delle Sezioni Unite;
b) la corte di merito nulla ha statuito in relazione al “principio della ragionevolezza del termine entro cui riattivare il procedimento notificatorio” pur tempestivamente riattivato. (SS UU n. 14594 del 2016); c) nella specie, il processo non aveva subito alcun ritardo e, dunque, la regolarità procedurale era stata salvaguardata così come anche l’interesse pubblico per la regolarità dello svolgimento del processo;
d) per consolidata giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel termine concesso ex art. 291 cod. proc. civ. comporta la sanatoria ex tunc della prima e tempestiva notificazione;
e) la successiva tempestiva notifica, seguita dalla costituzione degli appellati, il cui diritto di difesa non aveva subito alcuna limitazione, era inidonea ad interrompere la continuità del procedimento notificatorio. 1.2. Con il secondo motivo denuncia nuovamente “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, nella parte in cui la corte territoriale, nell’esaminare il motivo di appello in relazione alla natura diffamatoria delle dichiarazioni rese da AN AL innanzi alla commissione parlamentare di inchiesta, ha indicato le ragioni per cui ha escluso la natura di immedesimazione organica del funzionario con la Provincia di Brindisi, ma ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico. In particolare, secondo il ricorrente AN, la corte territoriale: da un lato, ha omesso ogni valutazione sulla risolutiva circostanza che lui, richiesto di assentire alla secretazione delle dichiarazioni da 6 rendere in sede di audizione, aveva dichiarato di non volersene avvalere;
e, dall’altro, in via del tutto assertivo ed immotivato ha sostenuto che “… sotto il profilo soggettivo non può comunque certamente affermarsi che le frasi denigratorie siano da ricondurre alla qualifica dell’AN…”. Sostiene che, quando è intervenuto in sede di audizione innanzi alla Commissione Parlamentare sui rifiuti, rappresentava a tutti gli effetti l’Ente Provincia, in quanto esperto funzionario in materia di quell’ente. Pertanto, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate, a tutti gli effetti, quale azione amministrativa direttamente svolta dall’Ente Provincia, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi applicabile il principio di diritto della immedesimazione organica del dipendente con il proprio ente datore di lavoro (Sezioni Unite, n. 13246 del 2019). Tanto più che l’ente di appartenenza aveva espresso assenso alla nomina del difensore mediante piena adesione al suo operato innanzi alla Commissione Parlamentare. Sostiene altresì che, risultando sussistente il rapporto di immedesimazione organica tra lui e la Provincia, avrebbe dovuto essere ritenuta legittima la chiamata a manleva della Provincia di Brindisi. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame dei seguenti tre fatti decisivi e controversi: la regolarità del procedimento riparatorio della notificazione, il difetto dell’elemento soggettivo della asserita diffamazione, la manleva da ogni responsabilità. 2. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale – dopo aver dato atto che nel caso di specie non si verteva di cause inscindibili (non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra l’AN e la 7 Provincia) e che era documentalmente provato che i difensori e domiciliatari della società e del RI avevano notificato via pec la sentenza del giudice di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve, dando atto dell’avvenuto mutamento dello studio (che nelle more si era trasferito ad altro indirizzo) – ha preliminarmente ritenuto non sanata la tardività della notifica dell’atto di citazione in appello, in quanto «facilmente il difensore dell’AN avrebbe potuto accertare il nuovo indirizzo». Quindi, la corte d’appello ha escluso che le frasi denigratorie, pronunciate dall’AN, fossero riconducibili alla qualifica dello stesso ed alle ragioni per le quali era stato sentito dalla Commissione, con conseguente interruzione del rapporto organico. 3. In difetto di altre censure, il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibile è il primo motivo. Il ricorrente richiama il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale è possibile ripetere o riprendere il procedimento notificatorio, entro un lasso di tempo ragionevole dalla scadenza del termine di impugnazione, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione dell’impugnazione non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al notificante. Come è noto, tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17352 del 2009 ed è stato dalle stesse ribadito con sentenza n. 14594 del 2016, con la quale è stato precisato che: «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini 8 indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (corsivo aggiunto). Tuttavia, in disparte il mancato riferimento alla norma violata, il ricorrente dimentica inammissibilmente che, secondo un altro principio di diritto ormai da anni affermato da questa Corte (n. 4741 del 2005), il requisito di specificità e completezza del motivo, applicato ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posto in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore, comporta che il motivo di ricorso per cassazione debba necessariamente articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. Ne consegue ulteriormente che, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che la Corte di cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché tale attività della Corte, per poter essere utilmente esercitata, presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. 9 Orbene, va in primo luogo osservato che nel motivo in esame il ricorrente non assolve l’onere di specificazione che su di lui gravava, in quanto neppure allega la ragione per cui l’errore nella notifica non sarebbe a lui ascrivibile. In via dirimente può peraltro notarsi che il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, neppure considera l’onere, che su di lui gravava, di accertare, prima di notificare il ricorso, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo di iscrizione, quale fosse l’effettiva ubicazione dello studio professionale del legale della controparte. Al riguardo, occorre qui ribadire che, in armonia con la prevalente giurisprudenza di legittimità: «Nell’ipotesi di notifica dell’atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento». (da ultimo, v. Cass. n. 8618 del 2019). In difetto di allegazione, in ricorso, delle ragioni per le quali tale onere possa non essere stato sussistente in concreto, il relativo mezzo di censura è inammissibile. 3.2. Inammissibile è il motivo secondo. 10 In primo luogo, anche nell’illustrazione di questo motivo, il ricorrente inammissibilmente non indica neppure le norme che in tesi difensiva sarebbero state violate. In ogni caso e in via generale, la presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate (tematica sulla quale vale la pena richiamare Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246) può comportare la responsabilità dell’Ente preponente verso i terzi danneggiati, ma non esclude mai la responsabilità del dipendente agente (Cass. n. 16512 del 2017), in capo al quale resta, se del caso, la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c. verso l’Ente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe. In altri termini, la responsabilità dell’Ente preponente da nesso di occasionalità necessaria giova unicamente alla tutela del terzo danneggiato. Nel caso di specie, la condotta rimproverata al ricorrente, consistente nelle affermazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione, non può che essere addebitata esclusivamente allo stesso: e difatti non risulta introdotta alcuna azione di regresso (Cass. n. 24567 del 2016), mentre non risulta in quali termini una prospettazione di piena immedesimazione tra il contenuto delle dichiarazioni rese in sede parlamentare e l’esercizio delle funzioni organiche dell’ente territoriale sia stata formulata;
con l’ulteriore conseguenza che la correttezza dell’operato di quest’ultimo, quand’anche accertata in altra sede (come da documentazione successivamente versata anche agli atti di questo giudizio di legittimità), di certo non rende necessariamente ed automaticamente legittima sul piano civilistico l’estrinsecazione delle condotte di chi ha 11 agito in suo nome nel particolare contesto dell’audizione parlamentare. 3.3. Inammissibile è infine il terzo motivo. Invero, il ricorrente eccepisce il vizio di omesso esame, ma dimentica che, come disposto dal vigente art. 360 quarto comma cod. proc. civ., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione imputata, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4. E tanto a tacere del rilievo che i pretesi fatti di cui si lamenta l’omesso esame sono ben lontani dalla nozione assunta pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte, siccome non riducibili a dati materiali o episodi fenomenici, ovvero a precisi accadimenti o circostanze in senso storico-naturalistico (Cass. 21152/14, Cass. 2268/22), ma piuttosto da ricondursi: il primo (la regolarità del procedimento riparatorio della notificazione) ad una valutazione in diritto, il secondo (il difetto dell’elemento soggettivo della asserita diffamazione) ad una conclusione di procedimento sussuntivo di altri fatti materiali, il terzo (la manleva da ogni responsabilità) perfino ad un giudizio di sussistenza di un’obbligazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
12 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023, nella camera di