Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2042/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/05/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Bottigliero per la parte convenuta Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
In particolare, la difesa di parte ricorrente fa presente che la ricorrente è attualmente in servizio in quanto immessa in ruolo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2042 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 26/09/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOTTIGLIERO LUIGI e dell'avv. BOTTIGLIERO GAETANO, elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico
contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_3 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_4
Telematico Email_1
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 26.9.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato Controparte_2
e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
1 n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare
il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite
la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/21 e conseguentemente condannare il al riconoscimento e all'attribuzione del Controparte_2
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1194, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte
ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/21 condannare il Controparte_2
al pagamento della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di
[...]
giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il
[...]
, in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, maggiorate del 30% Controparte_2
ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al
15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Gaetano e Luigi Bottigliero quali anticipatari anche delle spese.”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_2
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_2
vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22,
comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese
2 di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_2
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
3 5. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente di ruolo “interna” al sistema delle docenze scolastiche in quanto immessa in ruolo dal 1.9.2021, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) nell' anno scolastico 2020/2021 (supplenza annuale dal
7.10.2020 al 31.8.2021).
6. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1,
comma 121, L. n. 107 cit.).
7. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(lavoro) e del valore della controversia (scaglione fino a 1100), considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del
4 contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i. Non risultano inseriti nel ricorso link ipertestuali dunque non può essere riconosciuta a tale titolo alcuna maggiorazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2020/2021;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto CP_2
di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_2
ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 21,50, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 15.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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