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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3779/2021 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello, dagli avv.ti DOMENICO DI LC (c.f.
), LL AG DI LC (c.f. ) e C.F._1 C.F._2
CA GG (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio dei primi due, sito in Pozzuoli, alla via Campana n. 268;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, nonché in virtù di determina di incarico per atti notaio di Barano d'Ischia, dall'avv. FABRIZIO Persona_1
FO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente. sita C.F._4 in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ; Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il Parte_1 impugnava la sentenza n. 2059/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021, con la quale era stata accolta solo una delle domande da esso proposte. In particolare, con la citazione di primo grado, il aveva chiesto l'aggiornamento dell'indice revisionale sui compensi di gestione Parte_1 dell'impianto di depurazione di Napoli Est, di cui, prima dell'affidamento in gestione (ottenuto con contratto n. 8496/1998, successivamente prorogato), aveva curato la realizzazione (con contratto n.
6219/1982 con la a cui era poi succeduta la , per i periodi dal gennaio CP_3 Controparte_1
2011 al novembre 2012 e da novembre 2012 a maggio 2015, sul presupposto che nel mese di novembre 2012 era intervenuta una modifica unilaterale del contratto, proprio inerente alla metodologia di contabilizzazione del compenso gestionale, mai accettata dall'appaltatore.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli, riconosciuta preliminarmente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda con riferimento al primo periodo (gennaio 2011 – novembre
2012), ritenendo che, nonostante il divieto posto dall'art. 26 della L. 109/1994 ed il blocco dell'indice revisionale espressamente previsto dalla Regione con nota n. 3545 del 3.4.2001 (blocco ritenuto non operativo, con conseguente applicazione della revisione nei termini disciplinati dall'art. 36 del capitolato speciale di appalto del 1982, richiamato anche dal contratto di affidamento della gestione e da due successivi lodi arbitrali tra le parti del presente giudizio, non impugnati, nn.
28/2004 e 31/2012), per l'anzidetto periodo la revisione dei prezzi andava riconosciuta.
Disattendeva, invece, la domanda con riferimento al periodo successivo, da novembre 2012 a maggio 2015, sulla base della nota della n. 0880981 del 28.11.2012, che, a Controparte_1 prescindere dalla mancata accettazione da parte dell'appaltatore, rendeva inequivoca la volontà dell'Ente di non riconoscere più il diritto alla revisione.
Con atto di appello tempestivamente notificato, il ha impugnato la sentenza Parte_1 proponendo due motivi: con il primo ha contestato la statuizione sull'importo riconosciuto a titolo di revisione prezzi dal gennaio 2011 al novembre 2012, nonché quella sugli interessi solo a decorrere dalla domanda, e non dalla maturazione;
e, con il secondo motivo, ha contestato il rigetto delle domande relative al periodo successivo, ritenendo che la nota regionale del 28.11.2012 non negava il riconoscimento del diritto alle revisione, non provenendo neppure da soggetto abilitato ad esplicitare la volontà dell'ente e che comunque occorreva dare rilievo decisivo all'efficacia di giudicato esterno sul rapporto contenuta nei due lodi arbitrali citati.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato l'avverso gravame, proponendo Controparte_1 al contempo appello incidentale tardivo avverso la sentenza indicata, con il quale ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione, disattesa dal primo giudice, ed ha chiesto la riforma della stessa nella parte in cui aveva accolto la prima parte della domanda del (diritto alla Parte_1 revisione prezzi nel periodo gennaio 2011/novembre 2012).
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 29.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso depositando le proprie note di udienza, nonostante la regolare comunicazione del decreto che disponeva l'udienza in modalità cartolare da parte della cancelleria;
per cui, con provvedimento comunicato alle parti costituite il 31.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti termine perentorio di 7 giorni per il deposito di note.
Neppure entro tale termine sono state depositate note di udienza, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2059/2021, pubblicata il 4.3.2021, così
[...] provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3779/2021 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello, dagli avv.ti DOMENICO DI LC (c.f.
), LL AG DI LC (c.f. ) e C.F._1 C.F._2
CA GG (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio dei primi due, sito in Pozzuoli, alla via Campana n. 268;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, nonché in virtù di determina di incarico per atti notaio di Barano d'Ischia, dall'avv. FABRIZIO Persona_1
FO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente. sita C.F._4 in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ; Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, il Parte_1 impugnava la sentenza n. 2059/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.3.2021, con la quale era stata accolta solo una delle domande da esso proposte. In particolare, con la citazione di primo grado, il aveva chiesto l'aggiornamento dell'indice revisionale sui compensi di gestione Parte_1 dell'impianto di depurazione di Napoli Est, di cui, prima dell'affidamento in gestione (ottenuto con contratto n. 8496/1998, successivamente prorogato), aveva curato la realizzazione (con contratto n.
6219/1982 con la a cui era poi succeduta la , per i periodi dal gennaio CP_3 Controparte_1
2011 al novembre 2012 e da novembre 2012 a maggio 2015, sul presupposto che nel mese di novembre 2012 era intervenuta una modifica unilaterale del contratto, proprio inerente alla metodologia di contabilizzazione del compenso gestionale, mai accettata dall'appaltatore.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli, riconosciuta preliminarmente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda con riferimento al primo periodo (gennaio 2011 – novembre
2012), ritenendo che, nonostante il divieto posto dall'art. 26 della L. 109/1994 ed il blocco dell'indice revisionale espressamente previsto dalla Regione con nota n. 3545 del 3.4.2001 (blocco ritenuto non operativo, con conseguente applicazione della revisione nei termini disciplinati dall'art. 36 del capitolato speciale di appalto del 1982, richiamato anche dal contratto di affidamento della gestione e da due successivi lodi arbitrali tra le parti del presente giudizio, non impugnati, nn.
28/2004 e 31/2012), per l'anzidetto periodo la revisione dei prezzi andava riconosciuta.
Disattendeva, invece, la domanda con riferimento al periodo successivo, da novembre 2012 a maggio 2015, sulla base della nota della n. 0880981 del 28.11.2012, che, a Controparte_1 prescindere dalla mancata accettazione da parte dell'appaltatore, rendeva inequivoca la volontà dell'Ente di non riconoscere più il diritto alla revisione.
Con atto di appello tempestivamente notificato, il ha impugnato la sentenza Parte_1 proponendo due motivi: con il primo ha contestato la statuizione sull'importo riconosciuto a titolo di revisione prezzi dal gennaio 2011 al novembre 2012, nonché quella sugli interessi solo a decorrere dalla domanda, e non dalla maturazione;
e, con il secondo motivo, ha contestato il rigetto delle domande relative al periodo successivo, ritenendo che la nota regionale del 28.11.2012 non negava il riconoscimento del diritto alle revisione, non provenendo neppure da soggetto abilitato ad esplicitare la volontà dell'ente e che comunque occorreva dare rilievo decisivo all'efficacia di giudicato esterno sul rapporto contenuta nei due lodi arbitrali citati.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato l'avverso gravame, proponendo Controparte_1 al contempo appello incidentale tardivo avverso la sentenza indicata, con il quale ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione, disattesa dal primo giudice, ed ha chiesto la riforma della stessa nella parte in cui aveva accolto la prima parte della domanda del (diritto alla Parte_1 revisione prezzi nel periodo gennaio 2011/novembre 2012).
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 29.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso depositando le proprie note di udienza, nonostante la regolare comunicazione del decreto che disponeva l'udienza in modalità cartolare da parte della cancelleria;
per cui, con provvedimento comunicato alle parti costituite il 31.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti termine perentorio di 7 giorni per il deposito di note.
Neppure entro tale termine sono state depositate note di udienza, per cui la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2059/2021, pubblicata il 4.3.2021, così
[...] provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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