Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3103
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Sentenza 14 giugno 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, presieduto dal dott. Mariano Sciacca. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: l'attrice ha invocato la legittimità del proprio recesso dalla società e il diritto al rimborso del valore delle azioni, sostenendo di aver subito un danno a causa della condotta dell'intermediario, che avrebbe violato gli obblighi informativi. La convenuta, al contrario, ha eccepito la tardività dell'azione e l'inapplicabilità del diritto di recesso, sostenendo che l'attrice non avesse diritto a tale rimborso.

Il giudice ha rigettato la domanda principale di recesso, ritenendo infondata la pretesa dell'attrice, in quanto non sussistevano i presupposti legali per l'esercizio del diritto di recesso, né era stata rispettata la tempistica prevista dal codice civile. Tuttavia, ha accolto la domanda subordinata di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento dell'intermediario, evidenziando la violazione degli obblighi informativi. Il Tribunale ha quindi condannato la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 64.596,68, oltre interessi legali, e ha disposto la restituzione delle azioni ancora in possesso dell'attrice. Le spese processuali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3103
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 3103
    Data del deposito : 14 giugno 2025

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