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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16717 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
PRESIDENTE Dott.ssa Marta IENZI
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48601/2023, promossa da:
CP 1
con il patrocinio dell'Avv. CICERO DANIELE
E
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. CICERO DANIELE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., parzialmente modificata nell' "atto di integrazione/modifica" del 12.06.24, i ricorrenti - premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10/02/2020 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare di Roma, Via Vezio Crisafulli n. 124, come già da condizioni della separazione consensuale, in locazione, rimane assegnata, con quanto l'arreda, alla moglie NA;
2. La figlia minore SI viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa della medesima presso la madre, nella casa coniugale in Roma alla Via Vezio Crisafulli n. 124, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, questi potrà averla e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina. Il padre - quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarla presso la casa di residenza all'orario stabilito. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo. diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
Week end alternati: la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente a) con ciascuno dei genitori;
starà con il papà a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera prima/dopo cena
(ore20,30/21,00), ovvero recandola direttamente a scuola il lunedì mattina,
qualora questo non crei disagio alla bambina. con se la figlia, Frequentazione infrasettimanale: il padre avrà b) orientativamente il lunedì e il giovedì, dall'uscita della scuola sino alle 19,00.
Durante le vacanze natalizie ad anni alterni la bambina trascorrerà la vigilia c) con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se la bambina per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal
25.12 al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandola alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend
-
nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi d)
genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno della minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé la minore per 41 settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se la bambina in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della bambina presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico f)
con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, etc.);
Il OB BE corrisponderà, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia 3.
minore SI, l'importo complessivo di € 600,00 (seicento/00), anche quale contributo per gli oneri locatizi, oneri accessori ed in ogni caso spese relative all'immobile di Roma, Via Vezio Crisafulli n. 124, con bonifico bancario
([...]), alla moglie NA ID entro il giorno 3 (tre) di ogni mese;
Il OB BE corrisponderà, altresì, quale contributo per il mantenimento della 4.
IG.ra NA, l'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) con bonifico bancario ([...]), alla NA ID entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese;
Detti importi sono soggetti a rivalutazione ISTAT;
5. 6. Le spese straordinarie della figlia minore SI sono a carico del padre nella misura del 100%;
7. I ricorrenti si impegnano a rispettare gli accordi tutti scaturenti dal presente ricorso già dalla data di sottoscrizione dello stesso.
fare ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio n. 2007, atto 00166, parte 1, serie 09. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate e la loro rispondenza all'interesse della prole, nulla osta a provvedere in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da CP 1 e CP_2
[...] in Roma, in data 11.05.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2007, n. 00166, serie 09, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 25/10/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
PRESIDENTE Dott.ssa Marta IENZI
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48601/2023, promossa da:
CP 1
con il patrocinio dell'Avv. CICERO DANIELE
E
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. CICERO DANIELE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., parzialmente modificata nell' "atto di integrazione/modifica" del 12.06.24, i ricorrenti - premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10/02/2020 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare di Roma, Via Vezio Crisafulli n. 124, come già da condizioni della separazione consensuale, in locazione, rimane assegnata, con quanto l'arreda, alla moglie NA;
2. La figlia minore SI viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa della medesima presso la madre, nella casa coniugale in Roma alla Via Vezio Crisafulli n. 124, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, questi potrà averla e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina. Il padre - quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarla presso la casa di residenza all'orario stabilito. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo. diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
Week end alternati: la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente a) con ciascuno dei genitori;
starà con il papà a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera prima/dopo cena
(ore20,30/21,00), ovvero recandola direttamente a scuola il lunedì mattina,
qualora questo non crei disagio alla bambina. con se la figlia, Frequentazione infrasettimanale: il padre avrà b) orientativamente il lunedì e il giovedì, dall'uscita della scuola sino alle 19,00.
Durante le vacanze natalizie ad anni alterni la bambina trascorrerà la vigilia c) con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con se la bambina per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal
25.12 al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandola alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend
-
nell'anno che trascorrerà con loro la Vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi d)
genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno della minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé la minore per 41 settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se la bambina in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della bambina presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico f)
con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, etc.);
Il OB BE corrisponderà, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia 3.
minore SI, l'importo complessivo di € 600,00 (seicento/00), anche quale contributo per gli oneri locatizi, oneri accessori ed in ogni caso spese relative all'immobile di Roma, Via Vezio Crisafulli n. 124, con bonifico bancario
([...]), alla moglie NA ID entro il giorno 3 (tre) di ogni mese;
Il OB BE corrisponderà, altresì, quale contributo per il mantenimento della 4.
IG.ra NA, l'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) con bonifico bancario ([...]), alla NA ID entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese;
Detti importi sono soggetti a rivalutazione ISTAT;
5. 6. Le spese straordinarie della figlia minore SI sono a carico del padre nella misura del 100%;
7. I ricorrenti si impegnano a rispettare gli accordi tutti scaturenti dal presente ricorso già dalla data di sottoscrizione dello stesso.
fare ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio n. 2007, atto 00166, parte 1, serie 09. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate e la loro rispondenza all'interesse della prole, nulla osta a provvedere in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da CP 1 e CP_2
[...] in Roma, in data 11.05.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2007, n. 00166, serie 09, parte 1, alle condizioni riportate in parte motiva;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese.
Roma, 25/10/2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi