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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/12/2024, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3278/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3278/2021 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF ), (CF ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO Parte_6 C.F._6
FRANCESCONI e dell'avv. SAURO MIRAMI
ATTORI
contro
(CF , con il patrocinio dell'avv. COSTANZA Controparte_1 C.F._7
CIRILLI e dell'avv. SAURO ERCI
IN (CF ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO ROSATI CP_2 C.F._8
CONVENUTI
(C.F. , P.I. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. STEFANO PINZAUTI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. SVEVA CP_4 Controparte_5 P.IVA_3
BERNARDINI
TERZI CHIAMATI
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 14/05/2024:
Il procuratore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ha insistito nelle istanze Parte_4 Parte_5 Parte_6 pagina 1 di 14 istruttorie formulate e non accolte e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, pertanto: «voglia, il Tribunale, accertare e dichiarare che gli Avv.ti e Mauro Cini, Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa, sono stati entrambi gravemente inadempienti nello svolgimento degli incarichi professionali a loro conferiti dagli attori, come descritto nella narrativa del presente atto.
Voglia, pertanto, accertare e dichiarare, per i predetti motivi, la sussistenza di responsabilità professionale, a carico di entrambi convenuti, nei confronti di tutti gli attori. Voglia, di conseguenza, condannare i convenuti, in solido tra di loro, o, in subordine, ciascuno in proporzione alle rispettive responsabilità, così come saranno accertate, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori, quantificando tali danni nell'importo di € 128.072,22 (centoventottomilasettantadue,22), o nella diversa somma, in più
o in meno, che il Tribunale, anche in via equitativa, riterrà di giustizia, comunque entro lo scaglione di valore individuato per la presente controversia, dunque quello fino ad € 260.000,00. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì di effettuazione di ciascuno dei pagamenti, che costituiscono le voci di danno, fino al saldo. Voglia, sempre per i motivi di cui in narrativa, condannare
l'Avv. a restituire, in favore degli attori, l'importo di € 15.530,98 Controparte_1
(quindicimilacinquecentotrenta,98), o il diverso importo che il Tribunale, anche mediante valutazione equitativa, riterrà di giustizia, comunque voglia condannarlo a corrispondere tale importo in favore degli attori, eventualmente anche a titolo di ulteriore risarcimento del danno. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì di effettuazione di ciascuno dei pagamenti ricevuti dall'Avv.
, fino al saldo. Voglia, sempre per i motivi di cui in narrativa, condannare l'Avv. Controparte_1
Mauro Cini a restituire, in favore degli attori, l'importo di € 13.132,08 (tredicimilacentotrentadue,08),
o il diverso importo che il Tribunale, anche mediante valutazione equitativa, riterrà di giustizia, comunque voglia condannarlo a corrispondere tale importo, in favore degli attori, eventualmente anche
a titolo di ulteriore risarcimento del danno. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì di effettuazione di ciascuno dei pagamenti ricevuti dall'Avv. Mauro Cini, fino al saldo. Il tutto, comunque, entro lo scaglione di valor individuato per la presente controversia, dunque quello fino ad €
260.000,00. Con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso delle spese generali (15%)».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria Controparte_1 istruttoria chiedendo, pertanto: «respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, -In tesi: respingere le domande proposte dai signori Parte_7 Parte_2 Parte_4
e nei confronti dell'Avv. in Parte_3 Parte_6 Parte_5 Controparte_1 quanto inammissibili, improponibili, infondate nel merito e non provate;
- In denegata ipotesi: di accoglimento anche parziale delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'Avv. CP_1
, dichiarare tenuta e quindi condannare la Società in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, a rilevare integralmente indenne l'Avv. da ogni onere, Controparte_1 spesa o danno conseguente e anche con riferimento al pagamento delle spese di lite sopportate per la propria difesa legale. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese e rimborsi di causa, oltre CAP e IVA come per legge.».
Il procuratore di IN MA ha concluso come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto:
«contrariis reiectis, - nel merito, in tesi, accertata la insussistenza di ogni e qualsivoglia inadempimento
pagina 2 di 14 e/o responsabilità professionale addebitabile all'Avv. Mauro Cini in ordine ai fatti per cui e causa, così come dedotta e lamentata dai Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, e , rigettare integralmente le domande di condanna
[...] Parte_6 Parte_5 risarcitoria e/o restitutoria, anche in via solidale o parziale, avanzate dai predetti attori nei propri confronti perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordinata e denegata ipotesi, di accertamento di qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità professionale dell'Avv. Mauro Cini in ordine ai fatti per cui è causa che possa fondare l'accoglimento, anche in via solidale o parziale, delle domande di condanna risarcitoria avanzate dagli attori nei propri confronti, condannare la MP
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00198 Roma, Via Controparte_5
Po n° 20, a manlevare e rilevare totalmente ed integralmente indenne l'Avv. Mauro Cini da ogni e qualsivoglia pronuncia di condanna risarcitoria, anche in via solidale o parziale, e comunque da ogni conseguenza economica pregiudizievole che possa ad esso derivare dal presente giudizio, in forza e nei termini della polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale n° 71 19121 CP_6
LM stipulata in data 09.11.2017, anche con riferimento al pagamento, in refusione, delle spese legali sostenute per la propria difesa nel presente giudizio al fine di resistere all'azione degli attori. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite ex D.M. 55/2014».
Il procuratore di a concluso come da comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta chiedendo, pertanto: «A) nel merito in tesi, − respingere integralmente le domande proposte dai signori e Parte_7 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_6 nei confronti dell'Avv. , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_5 Controparte_1
e comunque perché non provate, per tutti i motivi esposti ed eccepiti nella comparsa di costituzione e risposta, accertando e dichiarando l'inesistenza di alcuna responsabilità per negligenza e/o inadempienza per l'operato professionale contestato imputato all'Avv. , nonché per Controparte_1 carenza di rapporto eziologico;
conseguentemente ed in ogni caso respingere anche qualsivoglia domanda, anche di garanzia e di manleva, proposta dal convenuto Avv. e/o da Controparte_1 qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di perché infondata, in fatto ed Controparte_3 in diritto, e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di compensi professionali e spese in favore della terza chiamata
da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, oltre 15% per rimborso forfettario Controparte_3 delle spese generali, oltre IVA e CAP di legge;
B) nel merito, in ipotesi: − in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, disporre la congrua riduzione delle somme richieste dai signori Parte_7 Parte_2 Parte_4
e agli avv. e Mauro Cini, Parte_3 Parte_6 Parte_5 Controparte_1 rispetto a quelle maggiori pretese quantificate nell'atto di citazione, liquidando la entità del danno, in ogni caso secondo diritto, all'esito delle prove che saranno offerte da parte attrice in corso di causa, ed in estremo subordine, comunque, secondo equità e giustizia;
− sempre in subordine determinare il grado di rispettiva responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1298 c.c. in relazione alla loro responsabilità contrattuale e professionale solidale con specifico riferimento alle conseguenze risarcitorie accolte, anche al fine di consentire, reciprocamente, la conseguente azione di regresso ex art. 1299 c.c.; − sempre pagina 3 di 14 in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Avv. nei confronti del terzo chiamato accertare e Controparte_1 Controparte_3 dichiarare non compresa nella garanzia contrattuale assunta da la domanda Controparte_3 proposta dagli attori contro l'Avv. avente ad oggetto la restituzione degli onorari Controparte_1 ricevuti dall'assicurato quantificati nell'importo di euro 15.530,98, o quello diverso di giustizia;
limitare, per le poste risarcitorie accolte, l'accoglimento della domanda di garanzia entro il limite del massimale eccepito di euro 1.000.000,00 e con la applicazione della franchigia contrattuale del 5%, (con il minimo assoluto di euro 500,00); con integrale compensazione delle spese e delle competenze nei confronti dell'Avv. , in accoglimento delle eccezioni proposte in relazione al patto di gestione Controparte_1 della lite;
con la integrale compensazione delle spese e delle competenze di patrocinio anche nei confronti delle parti attrici, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, rispetto alle maggiori infondate pretese in punto di “quantum debeatur”.».
Il procuratore di ha concluso come in atti e, pertanto, Controparte_7 come da prima memoria istruttoria chiedendo: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respingere la domanda attorea avanzata nei confronti dell'avv. Cini per le ragioni sopra esposte con conseguente caducazione della domanda di manleva azionata nei confronti della comunque da respingersi. Controparte_5
In subordine, limitarla e ridurla nei limiti del giusto e del provato. Vittoria di spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, , , ha Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 chiesto l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. e Controparte_1 dell'avv. MA IN e la loro condanna in solido, al risarcimento del danno nella misura di
€ 128.072,22, la condanna dell'avv. alla restituzione dell'importo di Controparte_1
€ 15.530,98, la condanna dell'avv. MA CINO alla restituzione dell'importo di € 13.132,08.
A fondamento della propria pretesa hanno allegato e dedotto:
- di aver impugnato, con il patrocinio dei convenuti e domanda di arbitrato depositata il 18.6.18, le deliberazioni assembleari della società del 28/3/2018 e del Controparte_8
27/4/2018, in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello statuto sociale;
- che il Tribunale di Prato aveva nominato un collegio arbitrale composto dall'avv. Paolo Antonio
Puliti (Presidente), l'avv. Massimo Magli (Arbitro) e l'avv. Vincenzo Ravone (Arbitro);
- che nel procedimento si era costituita la società, nonché i soci di maggioranza;
- di aver altresì impugnato, con domanda del 29.4.19, la delibera del 28.1.19;
- che i due procedimenti erano stati riuniti;
- con lodo del 7.7.20, il collegio aveva rigettato la richiesta cautelare, rigettato le istanze istruttorie e rinviato per la precisazione delle conclusioni;
pagina 4 di 14 - con lodo del 19.4.21 il collegio aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'impugnazione della delibera del 27.4.18, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci, condannato parte attrice al pagamento delle spese di arbitrato, di segreteria e di lite nei confronti delle parti convenute;
- di essersi accordati con la e con i soci di maggioranza per il pagamento CP_8 CP_8 in rate mensili e di aver corrisposto i compensi dovuti agli arbitri, per complessivi € 102.257,86;
- di aver altresì proposto domanda di arbitrato il 14.10.19 per l'impugnazione della delibera assembleare della del 28.6.19; Controparte_8
- che erano stati nominati arbitri l'avv. Paolo Leone, l'avv. Andrea Frosini e l'avv. Matteo Pica
Alfieri;
- che si era costituita la Controparte_8
- che con lodo del 19.10.20 il collegio aveva dichiarato la propria incompetenza (ritenendo sussistesse la competenza del giudice ordinario) e condannando gli attori al pagamento delle spese di arbitrato e di segreteria, oltre al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta;
- di aver quindi corrisposto, complessivamente, l'importo di € 25.814,36;
- di non essere stati informati, con riferimento alla seconda procedura arbitrale (definita con lodo del 19.10.20) dall'avv. e dall'avv. MA IN Controparte_1 dell'orientamento giurisprudenziale poi posto alla base della decisione del 19.10.20, né della possibilità di un esito sfavorevole del giudizio;
- che i professionisti, non conoscendo tale orientamento giurisprudenziale, avevano dimostrato imperizia;
- che, anche ove non fosse stata dichiarata l'incompetenza, l'impugnativa non sarebbe stata accoglibile, giacché, vertendo in materia di annullamento della delibera per conflitto di interesse del socio ex art. 2373 c.c., non superava la c.d. “prova di resistenza”;
- che, nel procedimento arbitrale, non era stata offerta la prova del danno patito dalla società in conseguenza della delibera;
- di non essere stati informati neanche di tali questioni;
- che anche alla prima procedura arbitrale (definita con lodo del 19.4.21) aveva avuto esito completamente negativo, con declaratoria di incompetenza dell'impugnazione della delibera del
27.4.18 (che comunque, non superando la prova di resistenza e non essendo allegato il danno per la società, non risultava accoglibile), dichiarazione di carenza di legittimazione passiva in capo ai soci di maggioranza (ove, ancora, si evidenziava imperizia dei professionisti e difetto di informazione) e rigetto delle altre domande;
- che, con riferimento all'impugnativa della delibera del 28.3.18, risultava l'imperizia e il difetto di informazione da parte dei professionisti, che avevano erroneamente affermato che non poteva pagina 5 di 14 revocarsi a maggioranza una delibera assunta all'unanimità, e che la violazione dell'accordo di mediazione del 2.4.15, stipulato tra i soci, comportava l'invalidità della delibera;
- che anche le censure alla delibera del 28.3.18 con riferimento alla revoca degli incarichi conferiti ai professionisti erano infondate, non essendoci difetto di motivazione o danno, circostanze di cui gli attori non erano stati informati, e con riferimento alle censure relative al difetto di motivazione in ordine alle alienazioni immobiliari, e al contratto di locazione con il Lanificio Europa sas;
- che anche rispetto alla delibera del 28.3.18 valeva quanto argomentato in merito al superamento della prova di resistenza e al danno per la società, censure valevoli anche rispetto alla delibera del 28.1.2019;
- che dall'inadempimento contrattuale, oltra al diritto al risarcimento del danno (in misura delle spese sostenute, sulla cui entità gli attori non erano stati informati) conseguiva anche «in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso» (per complessivi € 28.663,06).
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa il proprio Controparte_1 garante ha dedotto ed eccepito: Controparte_3
- che avevano avuto luogo incontri il 5 e il 14 aprile 2018 con i clienti e i professionisti, per valutare le iniziative da intraprendere per ottenere lo scioglimento del vincolo sociale, con illustrazione delle strategie difensive;
- che i clienti non avevano impugnato, come pur consigliato, almeno per ottenere la riforma della decisione in punto di spese, il lodo dell'ottobre 2020
- di aver rinunciato a tutti i mandati il 23.3.21, a seguito del venir meno del rapporto fiduciario;
- che tra l'inizio del 2018 e l'ottobre del 2020 avevano avuto luogo “decine di riunioni” anche in presenza di altri professionisti, con piena informazione su tutti gli aspetti della vicenda, compresi gli aspetti economici, oltre a “centinaia” di comunicazioni telefoniche e per messaggio;
- che le scelte di strategia processuale, da valutarsi ex ante, erano corrette e adeguate, oltre che pienamente condivise dai clienti;
- che la decisione di impugnare le delibere tramite arbitrato trovava fondamento nello statuto societario, nel d.lgs. 5/2003, non essendovi peraltro un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità;
- che la scelta di rivolgersi all'autorità giudiziaria avrebbe esposto al rischio di una declaratoria di incompetenza;
- che nel lodo pronunciato nell'aprile 2021 il collegio aveva deciso nel merito alcune questioni;
- che l'evocazione in giudizio dei soci era stata condivisa con i clienti ed era volta a «evidenziare che con le decisioni adottate dai soci di maggioranza erano stati violati gli accordi raggiunti in sede di mediazione», a rendere opponibile il lodo ai soci e a «aprire una nuova strada di pagina 6 di 14 trattativa»;
- che il conflitto di interessi era provato per tabulas, e coinvolgeva tutti i soci di maggioranza, che erano coinvolti nel concordato di Eurocontrol S.r.l.;
- che l'argomentazione difensiva appuntantesi sulla non revocabilità a maggioranza delle delibere approvate all'unanimità trovava fondamento nell'art. 1726 c.c. ed era stata sostenuta in dottrina;
- che tutte le questioni sollevate erano opinabili e di complessa soluzione, e quindi non potevano fondare una responsabilità professionale;
- che difettava la prova del nesso causale tra inadempimento e danno.
ha, quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la Controparte_1 condanna del proprio garante a tenerlo indenne.
Si è costituito in giudizio il convenuto IN MA che ha chiamato in causa il proprio garrente e ha svolto deduzioni analoghe a quelle di Controparte_7
, concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per la Controparte_1 condanna del garante a tenerlo indenne.
Si è costituita in giudizio la he ha ammesso l'operatività della Controparte_3 copertura, ha richiamato la pattuizione di uno scoperto del 5%, ha evidenziato come la copertura non operi con riferimento alla richiesta di restituzione del compenso, ha richiamato le condizioni di polizza in merito alla gestione della lite e al riconoscimento delle spese conseguenti e all'ipotesi di responsabilità solidale, e ha fatto proprie le difese del chiamante nei confronti della parte attrice. Ha quindi, chiesto il rigetto delle domande attoree e, in ipotesi, la liquidazione del danno secondo diritto, la determinazione del grado di rispettiva responsabilità dei convenuti, e l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti delle condizioni di polizza.
Si è costituita in giudizio la , ha richiamato la pattuizione Controparte_7 dello scoperto del 10% con un massimo di € 10.000,00, e le previsioni in materia di patto di gestione lite, la copertura pro quota in caso di obbligazioni solidali, ha eccepito l'inoperatività della polizza in caso di mancato pagamento del premio, si è associata alle difese del chiamante. Ha quindi, concluso, per il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva, e, in subordine, per la limitazione della condanna nei limiti del giusto e del provato.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda attorea volta al risarcimento del danno da responsabilità professionale è parzialmente fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. Si ravvisa la fondatezza della domanda unicamente con riferimento al coinvolgimento, nei giudizi pagina 7 di 14 arbitrali riuniti definiti con lodo del 19 aprile 2021 (doc. 1 fasc. dei soci Parte_1 [...]
CP_9 Controparte_10 Parte_8 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_1
con riferimento ai quali (ad
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 eccezione di e è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, Controparte_9 Controparte_11 con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 11.323,65, oltre rimborso spese generali al
15% e accessori di legge.
Al riguardo, la parte attrice lamenta che l'introduzione del giudizio anche nei confronti dei soci sarebbe stata compiuta in spregio a costante giurisprudenza che ne escludeva la legittimazione nei procedimenti di impugnazione delle delibere assembleari. La circostanza non è stata contestata dai convenuti, che hanno, nondimeno, eccepito che tale scelta sarebbe stata compiuta in funzione di una strategia processuale volta a sollecitare le controparti ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, oltre ad assicurarsi che il lodo “facesse stato” anche nei confronti dei soci.
L'argomento non persuade: pur dovendosi aderire al principio che la scelta di una determinata strategia processuale non costituisca per il professionista forense fonte di responsabilità, deve segnalarsi che in tanto ciò può predicarsi in quanto la “strategia” — anche ove all'esito del giudizio rivelatasi perdente — risulti funzionale al processo, e non rappresenti uno strumento per ottenere un fine diverso o ulteriore. In altri termini, deve ritenersi che laddove si faccia un ricorso abusivo al giudizio, piegandolo a scopi che non gli sono propri — nel caso di specie, la pressione esercitata sulle controparti per l'individuazione di una soluzione stragiudiziale — non si possa parlare in senso proprio di una “strategia processuale”, oggetto di una valutazione di natura tecnica del professionista, sindacabile solo ove manifestamente inadeguata e, secondo un giudizio prognostico, destinata all'insuccesso. Risulta invece pacifico che l'esito del giudizio nei confronti dei soci non avrebbe potuto che essere sfavorevole all'odierna parte attrice (con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite), onde sarebbe stato dovere degli odierni convenuti informare specificamente i clienti dei rischi di tale “estensione del contraddittorio”, e procedere in tal senso solo ove questi, debitamente informati, avessero nondimeno ritenuto di procedere.
Nel caso di specie, ciò non consta. Dalla prova per testi (udienze del 19 marzo, 7 maggio, 14 maggio
2024) svolta in merito (cap. 4 seconda memoria istruttoria cap. 10 e 11 seconda memoria Parte_1 istruttoria , cap. 7 e 8 IN) non è infatti emerso che agli odierni attori fosse stata data una CP_1 informativa nei termini sopra delineati, soprattutto con riferimento all'esito presumibile della domanda svolta nei confronti dei soci, e che quindi essi abbiamo consapevolmente accettato il rischio (rectius la certezza della soccombenza) per l'adozione di una “strategia” volta ad esercitare pressioni sulle controparti.
Deve, quindi, ritenersi che i convenuti siano venuti meno i doveri (anche di dissuasione) che su di loro incombevano e che tale inadempimento sia da porsi in rapporto causale con il danno lamentato, in quanto la condanna alle spese risulta conseguenza immediata dell'introduzione dei giudizio nei confronti di soggetti che ex ante, potevano individuarsi come privi di legittimazione passiva. Il danno patito dagli odierni attori in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti deve dunque individuarsi nell'importo che sono stati condannati a corrispondere alle controparti a titolo di spese di lite, come risultante dalla pagina 8 di 14 scrittura transattiva del 4 giugno 2021 (doc. 39 fasc. GUARDUCCI), punti n) o), p), e, pertanto, in
€ 13.543,07 (con esclusione pattizia degli interessi).
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 13.543,07, deve essere rivalutata dal 10 novembre 2021 (data del pagamento e, dunque, della produzione del danno, doc. 80 fasc. alla data odierna sulla Parte_1 basa degli indici ISTAT-FOI. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata anno per anno rivalutata sino alla sentenza (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
1.2. La domanda risarcitoria deve ritenersi, nel resto, infondata, dovendosi escludere la sussistenza, nella condotta di e IN MA di profili di colpa per negligenza, Controparte_1 imprudenza, o imperizia.
Al riguardo, deve segnalarsi che l'art. 26 dello statuto della e (doc. 9 fasc. Parte_1 Controparte_8
) reca una clausola compromissoria con riferimento a «tutte le controversie insorgenti tra CP_1
i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero», in attuazione dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 (al tempo vigente), a tenore del comma primo del quale «gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale». Ritiene il
Tribunale che la scelta di intraprendere l'impugnativa in sede arbitrale non possa in questa sede censurarsi, risultando, anche a seguito degli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito, margini di incertezza della nozione di “diritti indisponibili”, fatta propria dal legislatore, ed interpretata, anche dalla giurisprudenza più recente, come facente riferimenti ad interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 9434 del 05/04/2023). Di tale incertezza giurisprudenziale dettero atto anche i lodi arbitrali: nel lodo del 19 aprile 2021, si fa, infatti, riferimento ad un “indirizzo giurisprudenziale predominante”, mentre nel precedente lodo del 19 ottobre 2020 (doc. 17 fasc.
) menziona, e successivamente esamina, «un ampio dibattito, sia in dottrina che in CP_1 giurisprudenza, con pronunce che, anche in tempi recenti, hanno manifestato orientamenti contrastanti fra loro», dichiarando, peraltro, il collegio arbitrare di non aderire ad alcuno dei due orientamenti, ed escludendo l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. anche «per i contrasti che ancora sussistono tra la giurisprudenza di legittimità ed alcune pronunce di merito (nonché in dottrina) circa la compromettibilità in arbitri delle impugnative di delibere assembleari». Orbene, anche solo l'ampiezza della motivazione del lodo del 19 ottobre 2020 dà adeguato conto della complessità della questione e della sostenibilità di entrambe le opzioni ermeneutiche onde non può ritenersi che intraprendere la via dell'impugnativa arbitrale, prevista dallo statuto, possa rappresentare indice di imperizia. Dalla prova per pagina 9 di 14 testi è, altresì, emerso che la questione dell'impugnativa in sede arbitrale è altresì stata oggetto di discussione tra professionisti e clienti, onde deve escludersi che vi sia stato in difetto di informazione, e pertanto, una negligenza o una imprudenza da parte dei professionisti nell'intraprendere tale via.
Neppure le ulteriori censure mosse all'operato di e IN MA colgono Controparte_1 nel segno, risolvendosi in una critica dell'impostazione delle cause, svolta sulla base dell'esito della lite (peraltro con adesione acritica agli esiti degli arbitrati) e non ex ante. Né d'altronde la parte attrice ha originariamente illustrato quello che sarebbe stato il comportamento alternativo doveroso dei professionisti, censurando le motivazioni delle impugnazioni e le difese svolte in giudizio, senza indicare se queste avrebbero dovuto formularsi diversamente (e quali significative chances di successo) o dedurre che gli odierni attori avrebbero desistito dall'intenzione di impugnare le deliberazioni assembleari. Solo in sede di “ultima deduzione” in comparsa conclusionale, la parte attrice ha dedotto che «la responsabilità dei professionisti è data sia dal non aver informato gli esponenti delle molteplici ragioni, per le quali gli esiti delle impugnazioni delle delibere assembleari della e Parte_1 CP_8 sarebbero stati prevedibilmente infausti, non dissuadendoli dall'intraprendere tali controversie, sia nell'averli consigliati ad intraprendere (erroneamente) le procedure arbitrali, invece, che adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria» salvo argomentare che «ciò che rileva, dunque, non è verificare se, rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria ordinaria le impugnazioni avrebbero potuto trovare accoglimento» ma che se i professionisti «fossero stati adempienti ai loro obblighi professionali, mai gli esponenti avrebbero intrapreso le procedure per cui è causa, tanto meno di fronte ad arbitri». Senonché non risulta offerta alcuna prova che gli odierni attori sarebbero stati disposti a non intraprendere alcuna azione — ad anzi, la complessa vicenda che intreccia rapporti societari e parentali, oltre che i numerosi altri contenziosi cui le parti hanno fatto riferimento negli atti, non consentono di presumere de plano che ciò sarebbe avvenuto — ad anzi l'impianto difensivo attoreo in larga si appunta sull'erroneità della scelta dell'autorità ad adita, che nella prospettazione da ultimo offerta dalla parte attrice sarebbe invece irrilevante, dovendosi, peraltro osservare, che un analogo esito del giudizio ove svolto davanti all'autorità giudiziaria — che almeno in relazione ad alcune domande, esaminate nel merito dagli arbitri, si sarebbe in tutta probabilità dichiarata incompetente — avrebbe portato ad un diverso (ed inferiore, quantomeno con riferimento al compenso degli arbitri) ammontare delle spese, con profili di danno differenziale in merito ai quali nulla hanno dedotto.
Deve quindi ritenersi che le censure mosse all'operato dei due professionisti, ad accezione di quanto argomentato con riferimento all'evocazione in giudizio dei soci, risultino prive di fondamento, onde il rigetto, in parte qua, della domanda risarcitoria.
2. La domanda attorea volta alla restituzione del compenso percepito da Controparte_1
e IN MA è infondata, e deve, pertanto, essere rigettata.
Osserva il Tribunale che gli attori si sono limitati a richiedere la restituzione dei compensi versati ma non hanno domandato la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. Al riguardo deve segnalarsi che la restituzione integrale del prezzo (così come la restituzione della prestazione, ove possibile), in linea di principio, consegue unicamente al venir meno del contratto tra le parti (con pagina 10 di 14 conseguente obbligo di ripristinare lo status quo antea) quale consegue alla risoluzione dello stesso
(ovvero all'attivazione di altro rimedio negoziale), mentre all'inadempimento, per regola generale, consegue, ex art. 1218 c.c., l'obbligo di risarcire il danno. Non appare, pertanto condivisibile l'orientamento, pur abbracciato da certa giurisprudenza di legittimità, che nel contratto d'opera professionale ammette il “venir meno” del diritto al compenso del professionista ove la prestazione di questo risulti inutile (o dannosa), giacché in tal guisa, nel caso in cui il compenso non sia stato corrisposto, ma l'opera sia stata prestata, si annette all'eccezione di inadempimento una funzione liberatoria che non le è propria (avendo essa solo effetti dilatori, v. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
8760 del 29/03/2019) e, ove sia domandata la restituzione di quanto prestato, si consente l'emissione di pronuncia sostanzialmente criptorisolutoria (così la dottrina) in assenza di domanda.
La domanda restitutoria, per le esposte ragioni, appare pertanto infondata, né a diverse conclusioni si giungerebbe ove si accedesse al criticato orientamento giurisprudenziale, giacché non si ravvisa nel caso di specie una responsabilità professionale di segno tale da escludere il diritto al compenso, essendo pacifica la prestazione dell'attività, ed essendosi ravvisati profili di censura unicamente con riferimento al — marginale nell'economia complessiva della prestazione — profilo del coinvolgimento nel procedimento arbitrale degli altri soci, privi di legittimazione.
Le domande restitutorie risultano, pertanto, immeritevoli di accoglimento.
3. La domanda di garanzia proposta da nei confronti della Controparte_1 [...]
è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Controparte_15
Al riguardo deve segnalarsi che oltre alle deduzioni attinenti alla causa di molestia, ad eccezione delle questioni che attengono alle spese di resistenza e alla gestione della lite (su cui, nei limiti in cui rilevano, infra) e dell'esclusione della garanzia con riferimento alla domanda di restituzione del compenso
(superata alla stregua delle considerazioni sopra svolte) il garante si è limitato ad eccepire massimali e franchigie, e ammessa l'operatività della polizza anche in caso di responsabilità solidale, a chiedere la graduazione della responsabilità tra i due professionisti, ex art. 1298, c.c.
Al riguardo, osserva il Tribunale che non è stata dedotta da alcuna delle parti una preponderanza della responsabilità dell'uno o dell'altro professionista nella causazione del danno, onde, non emergendo dagli atti o dalle prove orali sfogate alcun indice per procedere ad un diverso riparto, deve ritenersi operante la presunzione di parità delle quote di cui all'art. 1298, u.c., c.c.
In difetto di eccezioni perspicue, il garante deve condannarsi a tenere indenne il garantito delle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, al netto della franchigia del 5% (con minimo di
€ 500,00), dovendosi osservare che anche le spese di lite della causa di molestia, rappresentando un accessorio dell'obbligazione risarcitoria (v. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 24159 del 04/10/2018), rientrano nella garanzia prestata, e sono soggette ai relativi limiti.
4. La domanda di garanzia proposta da IN MA nei confronti della
[...]
è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Controparte_7
Il garante, ad eccezione delle questioni che attengono alla causa di molestia e dell'esclusione della pagina 11 di 14 garanzia con riferimento alla responsabilità solidale e al “caso di violazione del patto di gestione lite”, si
è limitato ad eccepire massimali e franchigie.
Con riferimento alla responsabilità solidale, la fa riferimento all'art. 5 c delle CP_7
Condizioni Generali di Assicurazione (doc.
1-2 fasc. ), ove, tuttavia, leggesi «5.c Responsabilità CP_7 solidale. Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l' fosse responsabile solidamente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto Parte_12 dovuto in solido dall' , fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili». Parte_12
Osserva, quindi, il Tribunale, che non v'è alcuna limitazione della garanzia alla sola quota del garantito, ma, al contrario, v'è il riferimento a “quanto dovuto in solido” (e quindi alla responsabilità per l'intero), il che, letto congiuntamente alla riserva del diritto di regresso — che non avrebbe senso alcuno ove l'assicuratore rispondesse solo per la quota facente capo al garantito — consente di escludere che la polizza sia limitata a tale quota.
Pertanto, richiamato quanto sopra esposto in punto di graduazione di responsabilità, il garante deve condannarsi a tenere indenne il garantito delle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza
(senza limitazione alla quota), al netto della franchigia del 10% (con minimo di € 500,00), ivi comprese le spese di lite della causa di molestia, come sopra argomentato.
5. Le domande proposte, da nei confronti della Controparte_1 [...]
e IN MA, nei confronti della Controparte_7 Controparte_7
volte al rimborso delle spese di resistenza, che possono esaminarsi congiuntamente per identità di
[...] questioni, sono inammissibili.
Merita rammentare, che ai sensi dell'art. 1917, co. 3, primo periodo, c.c. «le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata».
Senonché, alcuna domanda risulta formulata in sede di costituzione con chiamata in causa del terzo, da e da IN MA nei confronti dei rispettivi garanti. Controparte_1
, in sede di conclusioni (e nulla deducendo in narrativa), ha, infatti, così Controparte_1 concluso in comparsa nei confronti del garante «in denegata ipotesi: di accoglimento anche parziale delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'Avv. , dichiarare tenuta e Controparte_1 quindi condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3 rilevare integralmente indenne l'Avv. da ogni onere, spesa o danno conseguente», Controparte_1 aggiungendo solo in sede di prima memoria istruttoria «e anche con riferimento al pagamento delle spese di lite sopportate per la propria difesa legale». Del pari, IN MA si è limitato a chiedere che il garante questo fosse condannato a «manlevare e rilevare totalmente ed integralmente indenne l'Avv.
Mauro Cini da ogni e qualsivoglia pronuncia di condanna risarcitoria, anche in via solidale o parziale,
e comunque da ogni conseguenza economica pregiudizievole che possa ad esso derivare dal presente giudizio, in forza e nei termini della polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale
n° 71 19121 LM stipulata in data 09.11.2017». Solo in sede di prima memoria istruttoria il CP_6
pagina 12 di 14 convenuto ha aggiunto, in fine, «anche con riferimento al pagamento, in refusione, delle spese legali sostenute per la propria difesa nel presente giudizio al fine di resistere all'azione degli attori».
Trattasi, tuttavia, di domande nuove, che trovano titolo nell'art. 1917, co. 3, c.c. (e non nelle disposizioni processuali in materia di spese di lite) le quali, integrando una mutatio libelli, non avrebbe potuto introdursi in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, né possono comunque ritenersi conseguenza delle eccezioni dei garanti, essendo sì ammissibili (peraltro in prima udienza) le domande nuove che sono conseguenza delle domande o eccezioni della parte convenuta in giudizio, ma ciò, naturalmente, solo ove si tratti di eccezioni in senso proprio e, pertanto, volte a contrastare domande effettivamente formulate dalla controparte e non, come nel caso di specie, difese omnibus, non volte a contrastare una specifica domanda della parte chiamante.
Le domande dei convenuti volte al rimborso delle spese di resistenza risultano, pertanto, inammissibili.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi del DM 55/2014 come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, sono liquidate in dispositivo come segue.
6.1. Quanto alla causa di molestia, si fa applicazione, in ragione del decisum della causa, tenuto altresì conto dell'accoglimento solamente parziale delle domande, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi (complessivi € 4.000,00), con applicazione di un solo incremento del 30% tenuto conto della pluralità di parti convenute, dovendosi escludere l'applicabilità di ulteriori aumenti in quanto la parte attrice è una sola (ancorché plurisoggettiva). Si riconosce il rimborso del contributo unificato nei limiti di quello dovuto in relazione al decisum, risultando spesa superflua il maggior importo versato all'atto dell'iscrizione a ruolo. In considerazione di comunanza di interesse delle parti convenute, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., deve disporsi la condanna solidale al pagamento delle spese di lite.
6.2. Quanto alle domande di garanzia, si fa applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi. Non può disporsi la compensazione delle spese invocata dalla non ricorrendo alcuna delle ipotesi Controparte_15 normativamente previste e, in ogni caso, in quanto la mancata gestione della lite, oltre a non dipendere, come esposto dallo stesso garante, da fatto imputabile al garantito (ma dalla proposizione cumulata da parte degli attori di domanda restitutoria), avrebbe semmai rilievo non con riferimento alle spese di lite nei confronti del garante, ma alle spese sostenute per la difesa nei confronti della parte attrice ex art. 1917, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e IN MA, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_1 danno patito da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , liquidato in Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 13 di 14 € 13.543,07, oltre alla rivalutazione monetaria dal 10 novembre 2021 sino al giorno del deposito della presente sentenza e agli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal
10 novembre 2021 al deposito della sentenza;
2. rigetta le ulteriori domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti di e IN MA;
Controparte_1
3. condanna e IN MA, in solido, al rimborso delle spese legali Controparte_1 sostenute da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , che liquida in € 264,00 Parte_4 Parte_5 Parte_6 per esborsi, € 5.200,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge;
4. condanna la a rilevare indenne Controparte_3 CP_1
, al netto della franchigia del 5%, (con il minimo di € 500) da tutto quanto con i
[...] capi nn. 1 e 2 lo stesso è condannata a pagare alla parte attrice, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
5. dichiara inammissibile la domanda volta formulata da nei confronti Controparte_1 della olta al pagamento delle spese di resistenza;
Controparte_3
6. condanna rimborsare a le Controparte_3 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna la a rilevare indenne IN MA al Controparte_7 netto dello scoperto del 10 % (con minimo di € 500), da tutto quanto con i capi nn. 1 e 2 lo stesso
è condannata a pagare alla parte attrice, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
8. dichiara inammissibile la domanda volta formulata da IN MA nei confronti della volta al pagamento delle spese di resistenza;
Controparte_7
9. condanna a rimborsare a IN MA le spese Controparte_7 di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3278/2021 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF ), (CF ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GIULIO Parte_6 C.F._6
FRANCESCONI e dell'avv. SAURO MIRAMI
ATTORI
contro
(CF , con il patrocinio dell'avv. COSTANZA Controparte_1 C.F._7
CIRILLI e dell'avv. SAURO ERCI
IN (CF ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO ROSATI CP_2 C.F._8
CONVENUTI
(C.F. , P.I. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. STEFANO PINZAUTI
(CF ), con il patrocinio dell'avv. SVEVA CP_4 Controparte_5 P.IVA_3
BERNARDINI
TERZI CHIAMATI
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 14/05/2024:
Il procuratore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ha insistito nelle istanze Parte_4 Parte_5 Parte_6 pagina 1 di 14 istruttorie formulate e non accolte e ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, pertanto: «voglia, il Tribunale, accertare e dichiarare che gli Avv.ti e Mauro Cini, Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa, sono stati entrambi gravemente inadempienti nello svolgimento degli incarichi professionali a loro conferiti dagli attori, come descritto nella narrativa del presente atto.
Voglia, pertanto, accertare e dichiarare, per i predetti motivi, la sussistenza di responsabilità professionale, a carico di entrambi convenuti, nei confronti di tutti gli attori. Voglia, di conseguenza, condannare i convenuti, in solido tra di loro, o, in subordine, ciascuno in proporzione alle rispettive responsabilità, così come saranno accertate, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori, quantificando tali danni nell'importo di € 128.072,22 (centoventottomilasettantadue,22), o nella diversa somma, in più
o in meno, che il Tribunale, anche in via equitativa, riterrà di giustizia, comunque entro lo scaglione di valore individuato per la presente controversia, dunque quello fino ad € 260.000,00. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì di effettuazione di ciascuno dei pagamenti, che costituiscono le voci di danno, fino al saldo. Voglia, sempre per i motivi di cui in narrativa, condannare
l'Avv. a restituire, in favore degli attori, l'importo di € 15.530,98 Controparte_1
(quindicimilacinquecentotrenta,98), o il diverso importo che il Tribunale, anche mediante valutazione equitativa, riterrà di giustizia, comunque voglia condannarlo a corrispondere tale importo in favore degli attori, eventualmente anche a titolo di ulteriore risarcimento del danno. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì di effettuazione di ciascuno dei pagamenti ricevuti dall'Avv.
, fino al saldo. Voglia, sempre per i motivi di cui in narrativa, condannare l'Avv. Controparte_1
Mauro Cini a restituire, in favore degli attori, l'importo di € 13.132,08 (tredicimilacentotrentadue,08),
o il diverso importo che il Tribunale, anche mediante valutazione equitativa, riterrà di giustizia, comunque voglia condannarlo a corrispondere tale importo, in favore degli attori, eventualmente anche
a titolo di ulteriore risarcimento del danno. Oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì di effettuazione di ciascuno dei pagamenti ricevuti dall'Avv. Mauro Cini, fino al saldo. Il tutto, comunque, entro lo scaglione di valor individuato per la presente controversia, dunque quello fino ad €
260.000,00. Con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso delle spese generali (15%)».
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria Controparte_1 istruttoria chiedendo, pertanto: «respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, -In tesi: respingere le domande proposte dai signori Parte_7 Parte_2 Parte_4
e nei confronti dell'Avv. in Parte_3 Parte_6 Parte_5 Controparte_1 quanto inammissibili, improponibili, infondate nel merito e non provate;
- In denegata ipotesi: di accoglimento anche parziale delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'Avv. CP_1
, dichiarare tenuta e quindi condannare la Società in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, a rilevare integralmente indenne l'Avv. da ogni onere, Controparte_1 spesa o danno conseguente e anche con riferimento al pagamento delle spese di lite sopportate per la propria difesa legale. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese e rimborsi di causa, oltre CAP e IVA come per legge.».
Il procuratore di IN MA ha concluso come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto:
«contrariis reiectis, - nel merito, in tesi, accertata la insussistenza di ogni e qualsivoglia inadempimento
pagina 2 di 14 e/o responsabilità professionale addebitabile all'Avv. Mauro Cini in ordine ai fatti per cui e causa, così come dedotta e lamentata dai Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, e , rigettare integralmente le domande di condanna
[...] Parte_6 Parte_5 risarcitoria e/o restitutoria, anche in via solidale o parziale, avanzate dai predetti attori nei propri confronti perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordinata e denegata ipotesi, di accertamento di qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità professionale dell'Avv. Mauro Cini in ordine ai fatti per cui è causa che possa fondare l'accoglimento, anche in via solidale o parziale, delle domande di condanna risarcitoria avanzate dagli attori nei propri confronti, condannare la MP
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00198 Roma, Via Controparte_5
Po n° 20, a manlevare e rilevare totalmente ed integralmente indenne l'Avv. Mauro Cini da ogni e qualsivoglia pronuncia di condanna risarcitoria, anche in via solidale o parziale, e comunque da ogni conseguenza economica pregiudizievole che possa ad esso derivare dal presente giudizio, in forza e nei termini della polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale n° 71 19121 CP_6
LM stipulata in data 09.11.2017, anche con riferimento al pagamento, in refusione, delle spese legali sostenute per la propria difesa nel presente giudizio al fine di resistere all'azione degli attori. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite ex D.M. 55/2014».
Il procuratore di a concluso come da comparsa di costituzione Controparte_3
e risposta chiedendo, pertanto: «A) nel merito in tesi, − respingere integralmente le domande proposte dai signori e Parte_7 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_6 nei confronti dell'Avv. , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_5 Controparte_1
e comunque perché non provate, per tutti i motivi esposti ed eccepiti nella comparsa di costituzione e risposta, accertando e dichiarando l'inesistenza di alcuna responsabilità per negligenza e/o inadempienza per l'operato professionale contestato imputato all'Avv. , nonché per Controparte_1 carenza di rapporto eziologico;
conseguentemente ed in ogni caso respingere anche qualsivoglia domanda, anche di garanzia e di manleva, proposta dal convenuto Avv. e/o da Controparte_1 qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di perché infondata, in fatto ed Controparte_3 in diritto, e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di compensi professionali e spese in favore della terza chiamata
da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, oltre 15% per rimborso forfettario Controparte_3 delle spese generali, oltre IVA e CAP di legge;
B) nel merito, in ipotesi: − in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, disporre la congrua riduzione delle somme richieste dai signori Parte_7 Parte_2 Parte_4
e agli avv. e Mauro Cini, Parte_3 Parte_6 Parte_5 Controparte_1 rispetto a quelle maggiori pretese quantificate nell'atto di citazione, liquidando la entità del danno, in ogni caso secondo diritto, all'esito delle prove che saranno offerte da parte attrice in corso di causa, ed in estremo subordine, comunque, secondo equità e giustizia;
− sempre in subordine determinare il grado di rispettiva responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1298 c.c. in relazione alla loro responsabilità contrattuale e professionale solidale con specifico riferimento alle conseguenze risarcitorie accolte, anche al fine di consentire, reciprocamente, la conseguente azione di regresso ex art. 1299 c.c.; − sempre pagina 3 di 14 in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Avv. nei confronti del terzo chiamato accertare e Controparte_1 Controparte_3 dichiarare non compresa nella garanzia contrattuale assunta da la domanda Controparte_3 proposta dagli attori contro l'Avv. avente ad oggetto la restituzione degli onorari Controparte_1 ricevuti dall'assicurato quantificati nell'importo di euro 15.530,98, o quello diverso di giustizia;
limitare, per le poste risarcitorie accolte, l'accoglimento della domanda di garanzia entro il limite del massimale eccepito di euro 1.000.000,00 e con la applicazione della franchigia contrattuale del 5%, (con il minimo assoluto di euro 500,00); con integrale compensazione delle spese e delle competenze nei confronti dell'Avv. , in accoglimento delle eccezioni proposte in relazione al patto di gestione Controparte_1 della lite;
con la integrale compensazione delle spese e delle competenze di patrocinio anche nei confronti delle parti attrici, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, rispetto alle maggiori infondate pretese in punto di “quantum debeatur”.».
Il procuratore di ha concluso come in atti e, pertanto, Controparte_7 come da prima memoria istruttoria chiedendo: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respingere la domanda attorea avanzata nei confronti dell'avv. Cini per le ragioni sopra esposte con conseguente caducazione della domanda di manleva azionata nei confronti della comunque da respingersi. Controparte_5
In subordine, limitarla e ridurla nei limiti del giusto e del provato. Vittoria di spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, , , ha Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 chiesto l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. e Controparte_1 dell'avv. MA IN e la loro condanna in solido, al risarcimento del danno nella misura di
€ 128.072,22, la condanna dell'avv. alla restituzione dell'importo di Controparte_1
€ 15.530,98, la condanna dell'avv. MA CINO alla restituzione dell'importo di € 13.132,08.
A fondamento della propria pretesa hanno allegato e dedotto:
- di aver impugnato, con il patrocinio dei convenuti e domanda di arbitrato depositata il 18.6.18, le deliberazioni assembleari della società del 28/3/2018 e del Controparte_8
27/4/2018, in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello statuto sociale;
- che il Tribunale di Prato aveva nominato un collegio arbitrale composto dall'avv. Paolo Antonio
Puliti (Presidente), l'avv. Massimo Magli (Arbitro) e l'avv. Vincenzo Ravone (Arbitro);
- che nel procedimento si era costituita la società, nonché i soci di maggioranza;
- di aver altresì impugnato, con domanda del 29.4.19, la delibera del 28.1.19;
- che i due procedimenti erano stati riuniti;
- con lodo del 7.7.20, il collegio aveva rigettato la richiesta cautelare, rigettato le istanze istruttorie e rinviato per la precisazione delle conclusioni;
pagina 4 di 14 - con lodo del 19.4.21 il collegio aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'impugnazione della delibera del 27.4.18, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci, condannato parte attrice al pagamento delle spese di arbitrato, di segreteria e di lite nei confronti delle parti convenute;
- di essersi accordati con la e con i soci di maggioranza per il pagamento CP_8 CP_8 in rate mensili e di aver corrisposto i compensi dovuti agli arbitri, per complessivi € 102.257,86;
- di aver altresì proposto domanda di arbitrato il 14.10.19 per l'impugnazione della delibera assembleare della del 28.6.19; Controparte_8
- che erano stati nominati arbitri l'avv. Paolo Leone, l'avv. Andrea Frosini e l'avv. Matteo Pica
Alfieri;
- che si era costituita la Controparte_8
- che con lodo del 19.10.20 il collegio aveva dichiarato la propria incompetenza (ritenendo sussistesse la competenza del giudice ordinario) e condannando gli attori al pagamento delle spese di arbitrato e di segreteria, oltre al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta;
- di aver quindi corrisposto, complessivamente, l'importo di € 25.814,36;
- di non essere stati informati, con riferimento alla seconda procedura arbitrale (definita con lodo del 19.10.20) dall'avv. e dall'avv. MA IN Controparte_1 dell'orientamento giurisprudenziale poi posto alla base della decisione del 19.10.20, né della possibilità di un esito sfavorevole del giudizio;
- che i professionisti, non conoscendo tale orientamento giurisprudenziale, avevano dimostrato imperizia;
- che, anche ove non fosse stata dichiarata l'incompetenza, l'impugnativa non sarebbe stata accoglibile, giacché, vertendo in materia di annullamento della delibera per conflitto di interesse del socio ex art. 2373 c.c., non superava la c.d. “prova di resistenza”;
- che, nel procedimento arbitrale, non era stata offerta la prova del danno patito dalla società in conseguenza della delibera;
- di non essere stati informati neanche di tali questioni;
- che anche alla prima procedura arbitrale (definita con lodo del 19.4.21) aveva avuto esito completamente negativo, con declaratoria di incompetenza dell'impugnazione della delibera del
27.4.18 (che comunque, non superando la prova di resistenza e non essendo allegato il danno per la società, non risultava accoglibile), dichiarazione di carenza di legittimazione passiva in capo ai soci di maggioranza (ove, ancora, si evidenziava imperizia dei professionisti e difetto di informazione) e rigetto delle altre domande;
- che, con riferimento all'impugnativa della delibera del 28.3.18, risultava l'imperizia e il difetto di informazione da parte dei professionisti, che avevano erroneamente affermato che non poteva pagina 5 di 14 revocarsi a maggioranza una delibera assunta all'unanimità, e che la violazione dell'accordo di mediazione del 2.4.15, stipulato tra i soci, comportava l'invalidità della delibera;
- che anche le censure alla delibera del 28.3.18 con riferimento alla revoca degli incarichi conferiti ai professionisti erano infondate, non essendoci difetto di motivazione o danno, circostanze di cui gli attori non erano stati informati, e con riferimento alle censure relative al difetto di motivazione in ordine alle alienazioni immobiliari, e al contratto di locazione con il Lanificio Europa sas;
- che anche rispetto alla delibera del 28.3.18 valeva quanto argomentato in merito al superamento della prova di resistenza e al danno per la società, censure valevoli anche rispetto alla delibera del 28.1.2019;
- che dall'inadempimento contrattuale, oltra al diritto al risarcimento del danno (in misura delle spese sostenute, sulla cui entità gli attori non erano stati informati) conseguiva anche «in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso» (per complessivi € 28.663,06).
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa il proprio Controparte_1 garante ha dedotto ed eccepito: Controparte_3
- che avevano avuto luogo incontri il 5 e il 14 aprile 2018 con i clienti e i professionisti, per valutare le iniziative da intraprendere per ottenere lo scioglimento del vincolo sociale, con illustrazione delle strategie difensive;
- che i clienti non avevano impugnato, come pur consigliato, almeno per ottenere la riforma della decisione in punto di spese, il lodo dell'ottobre 2020
- di aver rinunciato a tutti i mandati il 23.3.21, a seguito del venir meno del rapporto fiduciario;
- che tra l'inizio del 2018 e l'ottobre del 2020 avevano avuto luogo “decine di riunioni” anche in presenza di altri professionisti, con piena informazione su tutti gli aspetti della vicenda, compresi gli aspetti economici, oltre a “centinaia” di comunicazioni telefoniche e per messaggio;
- che le scelte di strategia processuale, da valutarsi ex ante, erano corrette e adeguate, oltre che pienamente condivise dai clienti;
- che la decisione di impugnare le delibere tramite arbitrato trovava fondamento nello statuto societario, nel d.lgs. 5/2003, non essendovi peraltro un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità;
- che la scelta di rivolgersi all'autorità giudiziaria avrebbe esposto al rischio di una declaratoria di incompetenza;
- che nel lodo pronunciato nell'aprile 2021 il collegio aveva deciso nel merito alcune questioni;
- che l'evocazione in giudizio dei soci era stata condivisa con i clienti ed era volta a «evidenziare che con le decisioni adottate dai soci di maggioranza erano stati violati gli accordi raggiunti in sede di mediazione», a rendere opponibile il lodo ai soci e a «aprire una nuova strada di pagina 6 di 14 trattativa»;
- che il conflitto di interessi era provato per tabulas, e coinvolgeva tutti i soci di maggioranza, che erano coinvolti nel concordato di Eurocontrol S.r.l.;
- che l'argomentazione difensiva appuntantesi sulla non revocabilità a maggioranza delle delibere approvate all'unanimità trovava fondamento nell'art. 1726 c.c. ed era stata sostenuta in dottrina;
- che tutte le questioni sollevate erano opinabili e di complessa soluzione, e quindi non potevano fondare una responsabilità professionale;
- che difettava la prova del nesso causale tra inadempimento e danno.
ha, quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la Controparte_1 condanna del proprio garante a tenerlo indenne.
Si è costituito in giudizio il convenuto IN MA che ha chiamato in causa il proprio garrente e ha svolto deduzioni analoghe a quelle di Controparte_7
, concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per la Controparte_1 condanna del garante a tenerlo indenne.
Si è costituita in giudizio la he ha ammesso l'operatività della Controparte_3 copertura, ha richiamato la pattuizione di uno scoperto del 5%, ha evidenziato come la copertura non operi con riferimento alla richiesta di restituzione del compenso, ha richiamato le condizioni di polizza in merito alla gestione della lite e al riconoscimento delle spese conseguenti e all'ipotesi di responsabilità solidale, e ha fatto proprie le difese del chiamante nei confronti della parte attrice. Ha quindi, chiesto il rigetto delle domande attoree e, in ipotesi, la liquidazione del danno secondo diritto, la determinazione del grado di rispettiva responsabilità dei convenuti, e l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti delle condizioni di polizza.
Si è costituita in giudizio la , ha richiamato la pattuizione Controparte_7 dello scoperto del 10% con un massimo di € 10.000,00, e le previsioni in materia di patto di gestione lite, la copertura pro quota in caso di obbligazioni solidali, ha eccepito l'inoperatività della polizza in caso di mancato pagamento del premio, si è associata alle difese del chiamante. Ha quindi, concluso, per il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva, e, in subordine, per la limitazione della condanna nei limiti del giusto e del provato.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda attorea volta al risarcimento del danno da responsabilità professionale è parzialmente fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. Si ravvisa la fondatezza della domanda unicamente con riferimento al coinvolgimento, nei giudizi pagina 7 di 14 arbitrali riuniti definiti con lodo del 19 aprile 2021 (doc. 1 fasc. dei soci Parte_1 [...]
CP_9 Controparte_10 Parte_8 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_1
con riferimento ai quali (ad
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 eccezione di e è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, Controparte_9 Controparte_11 con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 11.323,65, oltre rimborso spese generali al
15% e accessori di legge.
Al riguardo, la parte attrice lamenta che l'introduzione del giudizio anche nei confronti dei soci sarebbe stata compiuta in spregio a costante giurisprudenza che ne escludeva la legittimazione nei procedimenti di impugnazione delle delibere assembleari. La circostanza non è stata contestata dai convenuti, che hanno, nondimeno, eccepito che tale scelta sarebbe stata compiuta in funzione di una strategia processuale volta a sollecitare le controparti ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, oltre ad assicurarsi che il lodo “facesse stato” anche nei confronti dei soci.
L'argomento non persuade: pur dovendosi aderire al principio che la scelta di una determinata strategia processuale non costituisca per il professionista forense fonte di responsabilità, deve segnalarsi che in tanto ciò può predicarsi in quanto la “strategia” — anche ove all'esito del giudizio rivelatasi perdente — risulti funzionale al processo, e non rappresenti uno strumento per ottenere un fine diverso o ulteriore. In altri termini, deve ritenersi che laddove si faccia un ricorso abusivo al giudizio, piegandolo a scopi che non gli sono propri — nel caso di specie, la pressione esercitata sulle controparti per l'individuazione di una soluzione stragiudiziale — non si possa parlare in senso proprio di una “strategia processuale”, oggetto di una valutazione di natura tecnica del professionista, sindacabile solo ove manifestamente inadeguata e, secondo un giudizio prognostico, destinata all'insuccesso. Risulta invece pacifico che l'esito del giudizio nei confronti dei soci non avrebbe potuto che essere sfavorevole all'odierna parte attrice (con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite), onde sarebbe stato dovere degli odierni convenuti informare specificamente i clienti dei rischi di tale “estensione del contraddittorio”, e procedere in tal senso solo ove questi, debitamente informati, avessero nondimeno ritenuto di procedere.
Nel caso di specie, ciò non consta. Dalla prova per testi (udienze del 19 marzo, 7 maggio, 14 maggio
2024) svolta in merito (cap. 4 seconda memoria istruttoria cap. 10 e 11 seconda memoria Parte_1 istruttoria , cap. 7 e 8 IN) non è infatti emerso che agli odierni attori fosse stata data una CP_1 informativa nei termini sopra delineati, soprattutto con riferimento all'esito presumibile della domanda svolta nei confronti dei soci, e che quindi essi abbiamo consapevolmente accettato il rischio (rectius la certezza della soccombenza) per l'adozione di una “strategia” volta ad esercitare pressioni sulle controparti.
Deve, quindi, ritenersi che i convenuti siano venuti meno i doveri (anche di dissuasione) che su di loro incombevano e che tale inadempimento sia da porsi in rapporto causale con il danno lamentato, in quanto la condanna alle spese risulta conseguenza immediata dell'introduzione dei giudizio nei confronti di soggetti che ex ante, potevano individuarsi come privi di legittimazione passiva. Il danno patito dagli odierni attori in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti deve dunque individuarsi nell'importo che sono stati condannati a corrispondere alle controparti a titolo di spese di lite, come risultante dalla pagina 8 di 14 scrittura transattiva del 4 giugno 2021 (doc. 39 fasc. GUARDUCCI), punti n) o), p), e, pertanto, in
€ 13.543,07 (con esclusione pattizia degli interessi).
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 13.543,07, deve essere rivalutata dal 10 novembre 2021 (data del pagamento e, dunque, della produzione del danno, doc. 80 fasc. alla data odierna sulla Parte_1 basa degli indici ISTAT-FOI. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata anno per anno rivalutata sino alla sentenza (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
1.2. La domanda risarcitoria deve ritenersi, nel resto, infondata, dovendosi escludere la sussistenza, nella condotta di e IN MA di profili di colpa per negligenza, Controparte_1 imprudenza, o imperizia.
Al riguardo, deve segnalarsi che l'art. 26 dello statuto della e (doc. 9 fasc. Parte_1 Controparte_8
) reca una clausola compromissoria con riferimento a «tutte le controversie insorgenti tra CP_1
i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero», in attuazione dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 (al tempo vigente), a tenore del comma primo del quale «gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale». Ritiene il
Tribunale che la scelta di intraprendere l'impugnativa in sede arbitrale non possa in questa sede censurarsi, risultando, anche a seguito degli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito, margini di incertezza della nozione di “diritti indisponibili”, fatta propria dal legislatore, ed interpretata, anche dalla giurisprudenza più recente, come facente riferimenti ad interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 9434 del 05/04/2023). Di tale incertezza giurisprudenziale dettero atto anche i lodi arbitrali: nel lodo del 19 aprile 2021, si fa, infatti, riferimento ad un “indirizzo giurisprudenziale predominante”, mentre nel precedente lodo del 19 ottobre 2020 (doc. 17 fasc.
) menziona, e successivamente esamina, «un ampio dibattito, sia in dottrina che in CP_1 giurisprudenza, con pronunce che, anche in tempi recenti, hanno manifestato orientamenti contrastanti fra loro», dichiarando, peraltro, il collegio arbitrare di non aderire ad alcuno dei due orientamenti, ed escludendo l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. anche «per i contrasti che ancora sussistono tra la giurisprudenza di legittimità ed alcune pronunce di merito (nonché in dottrina) circa la compromettibilità in arbitri delle impugnative di delibere assembleari». Orbene, anche solo l'ampiezza della motivazione del lodo del 19 ottobre 2020 dà adeguato conto della complessità della questione e della sostenibilità di entrambe le opzioni ermeneutiche onde non può ritenersi che intraprendere la via dell'impugnativa arbitrale, prevista dallo statuto, possa rappresentare indice di imperizia. Dalla prova per pagina 9 di 14 testi è, altresì, emerso che la questione dell'impugnativa in sede arbitrale è altresì stata oggetto di discussione tra professionisti e clienti, onde deve escludersi che vi sia stato in difetto di informazione, e pertanto, una negligenza o una imprudenza da parte dei professionisti nell'intraprendere tale via.
Neppure le ulteriori censure mosse all'operato di e IN MA colgono Controparte_1 nel segno, risolvendosi in una critica dell'impostazione delle cause, svolta sulla base dell'esito della lite (peraltro con adesione acritica agli esiti degli arbitrati) e non ex ante. Né d'altronde la parte attrice ha originariamente illustrato quello che sarebbe stato il comportamento alternativo doveroso dei professionisti, censurando le motivazioni delle impugnazioni e le difese svolte in giudizio, senza indicare se queste avrebbero dovuto formularsi diversamente (e quali significative chances di successo) o dedurre che gli odierni attori avrebbero desistito dall'intenzione di impugnare le deliberazioni assembleari. Solo in sede di “ultima deduzione” in comparsa conclusionale, la parte attrice ha dedotto che «la responsabilità dei professionisti è data sia dal non aver informato gli esponenti delle molteplici ragioni, per le quali gli esiti delle impugnazioni delle delibere assembleari della e Parte_1 CP_8 sarebbero stati prevedibilmente infausti, non dissuadendoli dall'intraprendere tali controversie, sia nell'averli consigliati ad intraprendere (erroneamente) le procedure arbitrali, invece, che adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria» salvo argomentare che «ciò che rileva, dunque, non è verificare se, rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria ordinaria le impugnazioni avrebbero potuto trovare accoglimento» ma che se i professionisti «fossero stati adempienti ai loro obblighi professionali, mai gli esponenti avrebbero intrapreso le procedure per cui è causa, tanto meno di fronte ad arbitri». Senonché non risulta offerta alcuna prova che gli odierni attori sarebbero stati disposti a non intraprendere alcuna azione — ad anzi, la complessa vicenda che intreccia rapporti societari e parentali, oltre che i numerosi altri contenziosi cui le parti hanno fatto riferimento negli atti, non consentono di presumere de plano che ciò sarebbe avvenuto — ad anzi l'impianto difensivo attoreo in larga si appunta sull'erroneità della scelta dell'autorità ad adita, che nella prospettazione da ultimo offerta dalla parte attrice sarebbe invece irrilevante, dovendosi, peraltro osservare, che un analogo esito del giudizio ove svolto davanti all'autorità giudiziaria — che almeno in relazione ad alcune domande, esaminate nel merito dagli arbitri, si sarebbe in tutta probabilità dichiarata incompetente — avrebbe portato ad un diverso (ed inferiore, quantomeno con riferimento al compenso degli arbitri) ammontare delle spese, con profili di danno differenziale in merito ai quali nulla hanno dedotto.
Deve quindi ritenersi che le censure mosse all'operato dei due professionisti, ad accezione di quanto argomentato con riferimento all'evocazione in giudizio dei soci, risultino prive di fondamento, onde il rigetto, in parte qua, della domanda risarcitoria.
2. La domanda attorea volta alla restituzione del compenso percepito da Controparte_1
e IN MA è infondata, e deve, pertanto, essere rigettata.
Osserva il Tribunale che gli attori si sono limitati a richiedere la restituzione dei compensi versati ma non hanno domandato la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. Al riguardo deve segnalarsi che la restituzione integrale del prezzo (così come la restituzione della prestazione, ove possibile), in linea di principio, consegue unicamente al venir meno del contratto tra le parti (con pagina 10 di 14 conseguente obbligo di ripristinare lo status quo antea) quale consegue alla risoluzione dello stesso
(ovvero all'attivazione di altro rimedio negoziale), mentre all'inadempimento, per regola generale, consegue, ex art. 1218 c.c., l'obbligo di risarcire il danno. Non appare, pertanto condivisibile l'orientamento, pur abbracciato da certa giurisprudenza di legittimità, che nel contratto d'opera professionale ammette il “venir meno” del diritto al compenso del professionista ove la prestazione di questo risulti inutile (o dannosa), giacché in tal guisa, nel caso in cui il compenso non sia stato corrisposto, ma l'opera sia stata prestata, si annette all'eccezione di inadempimento una funzione liberatoria che non le è propria (avendo essa solo effetti dilatori, v. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
8760 del 29/03/2019) e, ove sia domandata la restituzione di quanto prestato, si consente l'emissione di pronuncia sostanzialmente criptorisolutoria (così la dottrina) in assenza di domanda.
La domanda restitutoria, per le esposte ragioni, appare pertanto infondata, né a diverse conclusioni si giungerebbe ove si accedesse al criticato orientamento giurisprudenziale, giacché non si ravvisa nel caso di specie una responsabilità professionale di segno tale da escludere il diritto al compenso, essendo pacifica la prestazione dell'attività, ed essendosi ravvisati profili di censura unicamente con riferimento al — marginale nell'economia complessiva della prestazione — profilo del coinvolgimento nel procedimento arbitrale degli altri soci, privi di legittimazione.
Le domande restitutorie risultano, pertanto, immeritevoli di accoglimento.
3. La domanda di garanzia proposta da nei confronti della Controparte_1 [...]
è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Controparte_15
Al riguardo deve segnalarsi che oltre alle deduzioni attinenti alla causa di molestia, ad eccezione delle questioni che attengono alle spese di resistenza e alla gestione della lite (su cui, nei limiti in cui rilevano, infra) e dell'esclusione della garanzia con riferimento alla domanda di restituzione del compenso
(superata alla stregua delle considerazioni sopra svolte) il garante si è limitato ad eccepire massimali e franchigie, e ammessa l'operatività della polizza anche in caso di responsabilità solidale, a chiedere la graduazione della responsabilità tra i due professionisti, ex art. 1298, c.c.
Al riguardo, osserva il Tribunale che non è stata dedotta da alcuna delle parti una preponderanza della responsabilità dell'uno o dell'altro professionista nella causazione del danno, onde, non emergendo dagli atti o dalle prove orali sfogate alcun indice per procedere ad un diverso riparto, deve ritenersi operante la presunzione di parità delle quote di cui all'art. 1298, u.c., c.c.
In difetto di eccezioni perspicue, il garante deve condannarsi a tenere indenne il garantito delle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, al netto della franchigia del 5% (con minimo di
€ 500,00), dovendosi osservare che anche le spese di lite della causa di molestia, rappresentando un accessorio dell'obbligazione risarcitoria (v. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 24159 del 04/10/2018), rientrano nella garanzia prestata, e sono soggette ai relativi limiti.
4. La domanda di garanzia proposta da IN MA nei confronti della
[...]
è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Controparte_7
Il garante, ad eccezione delle questioni che attengono alla causa di molestia e dell'esclusione della pagina 11 di 14 garanzia con riferimento alla responsabilità solidale e al “caso di violazione del patto di gestione lite”, si
è limitato ad eccepire massimali e franchigie.
Con riferimento alla responsabilità solidale, la fa riferimento all'art. 5 c delle CP_7
Condizioni Generali di Assicurazione (doc.
1-2 fasc. ), ove, tuttavia, leggesi «5.c Responsabilità CP_7 solidale. Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l' fosse responsabile solidamente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto Parte_12 dovuto in solido dall' , fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili». Parte_12
Osserva, quindi, il Tribunale, che non v'è alcuna limitazione della garanzia alla sola quota del garantito, ma, al contrario, v'è il riferimento a “quanto dovuto in solido” (e quindi alla responsabilità per l'intero), il che, letto congiuntamente alla riserva del diritto di regresso — che non avrebbe senso alcuno ove l'assicuratore rispondesse solo per la quota facente capo al garantito — consente di escludere che la polizza sia limitata a tale quota.
Pertanto, richiamato quanto sopra esposto in punto di graduazione di responsabilità, il garante deve condannarsi a tenere indenne il garantito delle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza
(senza limitazione alla quota), al netto della franchigia del 10% (con minimo di € 500,00), ivi comprese le spese di lite della causa di molestia, come sopra argomentato.
5. Le domande proposte, da nei confronti della Controparte_1 [...]
e IN MA, nei confronti della Controparte_7 Controparte_7
volte al rimborso delle spese di resistenza, che possono esaminarsi congiuntamente per identità di
[...] questioni, sono inammissibili.
Merita rammentare, che ai sensi dell'art. 1917, co. 3, primo periodo, c.c. «le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata».
Senonché, alcuna domanda risulta formulata in sede di costituzione con chiamata in causa del terzo, da e da IN MA nei confronti dei rispettivi garanti. Controparte_1
, in sede di conclusioni (e nulla deducendo in narrativa), ha, infatti, così Controparte_1 concluso in comparsa nei confronti del garante «in denegata ipotesi: di accoglimento anche parziale delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'Avv. , dichiarare tenuta e Controparte_1 quindi condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3 rilevare integralmente indenne l'Avv. da ogni onere, spesa o danno conseguente», Controparte_1 aggiungendo solo in sede di prima memoria istruttoria «e anche con riferimento al pagamento delle spese di lite sopportate per la propria difesa legale». Del pari, IN MA si è limitato a chiedere che il garante questo fosse condannato a «manlevare e rilevare totalmente ed integralmente indenne l'Avv.
Mauro Cini da ogni e qualsivoglia pronuncia di condanna risarcitoria, anche in via solidale o parziale,
e comunque da ogni conseguenza economica pregiudizievole che possa ad esso derivare dal presente giudizio, in forza e nei termini della polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale
n° 71 19121 LM stipulata in data 09.11.2017». Solo in sede di prima memoria istruttoria il CP_6
pagina 12 di 14 convenuto ha aggiunto, in fine, «anche con riferimento al pagamento, in refusione, delle spese legali sostenute per la propria difesa nel presente giudizio al fine di resistere all'azione degli attori».
Trattasi, tuttavia, di domande nuove, che trovano titolo nell'art. 1917, co. 3, c.c. (e non nelle disposizioni processuali in materia di spese di lite) le quali, integrando una mutatio libelli, non avrebbe potuto introdursi in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, né possono comunque ritenersi conseguenza delle eccezioni dei garanti, essendo sì ammissibili (peraltro in prima udienza) le domande nuove che sono conseguenza delle domande o eccezioni della parte convenuta in giudizio, ma ciò, naturalmente, solo ove si tratti di eccezioni in senso proprio e, pertanto, volte a contrastare domande effettivamente formulate dalla controparte e non, come nel caso di specie, difese omnibus, non volte a contrastare una specifica domanda della parte chiamante.
Le domande dei convenuti volte al rimborso delle spese di resistenza risultano, pertanto, inammissibili.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi del DM 55/2014 come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, sono liquidate in dispositivo come segue.
6.1. Quanto alla causa di molestia, si fa applicazione, in ragione del decisum della causa, tenuto altresì conto dell'accoglimento solamente parziale delle domande, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi (complessivi € 4.000,00), con applicazione di un solo incremento del 30% tenuto conto della pluralità di parti convenute, dovendosi escludere l'applicabilità di ulteriori aumenti in quanto la parte attrice è una sola (ancorché plurisoggettiva). Si riconosce il rimborso del contributo unificato nei limiti di quello dovuto in relazione al decisum, risultando spesa superflua il maggior importo versato all'atto dell'iscrizione a ruolo. In considerazione di comunanza di interesse delle parti convenute, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., deve disporsi la condanna solidale al pagamento delle spese di lite.
6.2. Quanto alle domande di garanzia, si fa applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per tutte le fasi. Non può disporsi la compensazione delle spese invocata dalla non ricorrendo alcuna delle ipotesi Controparte_15 normativamente previste e, in ogni caso, in quanto la mancata gestione della lite, oltre a non dipendere, come esposto dallo stesso garante, da fatto imputabile al garantito (ma dalla proposizione cumulata da parte degli attori di domanda restitutoria), avrebbe semmai rilievo non con riferimento alle spese di lite nei confronti del garante, ma alle spese sostenute per la difesa nei confronti della parte attrice ex art. 1917, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e IN MA, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_1 danno patito da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , liquidato in Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 13 di 14 € 13.543,07, oltre alla rivalutazione monetaria dal 10 novembre 2021 sino al giorno del deposito della presente sentenza e agli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal
10 novembre 2021 al deposito della sentenza;
2. rigetta le ulteriori domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 nei confronti di e IN MA;
Controparte_1
3. condanna e IN MA, in solido, al rimborso delle spese legali Controparte_1 sostenute da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , che liquida in € 264,00 Parte_4 Parte_5 Parte_6 per esborsi, € 5.200,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e CPA come per legge;
4. condanna la a rilevare indenne Controparte_3 CP_1
, al netto della franchigia del 5%, (con il minimo di € 500) da tutto quanto con i
[...] capi nn. 1 e 2 lo stesso è condannata a pagare alla parte attrice, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
5. dichiara inammissibile la domanda volta formulata da nei confronti Controparte_1 della olta al pagamento delle spese di resistenza;
Controparte_3
6. condanna rimborsare a le Controparte_3 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna la a rilevare indenne IN MA al Controparte_7 netto dello scoperto del 10 % (con minimo di € 500), da tutto quanto con i capi nn. 1 e 2 lo stesso
è condannata a pagare alla parte attrice, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
8. dichiara inammissibile la domanda volta formulata da IN MA nei confronti della volta al pagamento delle spese di resistenza;
Controparte_7
9. condanna a rimborsare a IN MA le spese Controparte_7 di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 30 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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