Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 14/07/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto e per l’accertamento del diritto del deducente al rilascio del rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia (istanza rinunciata il -OMISSIS-), del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza per ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
1.1. Rappresenta il ricorrente che, dal-OMISSIS-, era titolare del permesso di porto di fucile; che la Questura di Cosenza, con comunicazione, emessa ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 notificata il -OMISSIS-, aveva preavvisato in ordine al rigetto della istanza di rinnovo causa i seguenti fatti: - in data -OMISSIS- il ricorrente era stato deferito alla competente Autorità Giudiziari perché ritenuto responsabile di dichiarazione fraudolenta; in data -OMISSIS-era stato controllato insieme a persona segnalata per attività di gestione di rifiuti non autorizzata; - in data -OMISSIS- era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 44, comma 1, lett a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380; - in data -OMISSIS-, era stata emessa, ex art. 444 c.p.p., sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- era stato deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di -OMISSIS- poiché ritenuto responsabile di ingiurie e lesioni; che la resistente Questura aveva rigettato l’istanza di rinnovo, pur a fronte della memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le amministrazioni resistenti nel costituirsi hanno chiesto il rigetto delle avverse domande.
3. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., in quanto tardivo, il deposito della memoria del ricorrente avvenuto in data 18.5.2025.
4. Passando all’esame dei motivi del ricorso (il primo rubricato “ Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990 ”, il secondo “ Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) ”, e il terzo “ Sul diritto al risarcimento del danno ”) risulta che il ricorrente lamenta che la Questura di Cosenza avrebbe omesso di esplicitare puntualmente le ragioni per le quali non erano state considerate fondate le ragioni di opposizione al preavviso di rigetto contenute nella memoria ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che difetterebbe l’esplicitazione del percorso attraverso il quale l’amministrazione resistente sarebbe pervenuta ad un giudizio di “ cattiva condotta ” e di “ pericolo di abuso del titolo ” a carico dello stesso; che le condotte indicate nell’impugnato provvedimento sarebbero irrilevanti anche in ragione di quanto statuito da questo Tribunale nella precedente sentenza del 29 dicembre 2011, n. 1661; che dall’impugnato provvedimento sarebbe derivata la impossibilità di esercitare l’attività venatoria con conseguente responsabilità risarcitoria in capo alla parte resistente.
4.1. I motivi sono complessivamente infondati.
4.1.1. La doglianza formulata per la presunta violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 va disattesa.
La finalità della disposizione da ultimo richiamata è quella di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva.
Secondo costante e condivisa giurisprudenza se “ non occorre che la motivazione dell’atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto ” (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli, Sez. III, 9 giugno 2022, n. 3903) è però necessario “ che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell’azione amministrativa ” (TA.R. Campania, Napoli , Sez. IV , 3 giugno 2021, n. 3705).
Orbene, per quanto di interesse, l’amministrazione ha esplicitato in modo esaustivo, senza ricorrere a formule di stile, le ragioni per le quali non ha condiviso le osservazioni del ricorrente ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui alla memoria del 6.5.2022.
4.1.2. Passando a esaminare gli ulteriori profili di censura, il collegio osserva che il giudizio di complessiva non affidabilità è stato formulato dalla resistente Questura non palesando, per quanto in questa sede sindacabile, manifesta irrazionalità nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare nella estremamente delicata materia delle armi, atteso che la regola generale è quella del divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che « il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse» e che il legislatore ben può decidere di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ” (sentenza del 20 marzo 2019, n. 109).
Conseguentemente il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato anche su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa è peculiare rispetto a quella alla base degli altri provvedimenti permissivi. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
4.1.3. Per quanto di interesse il collegio osserva che l’impugnato provvedimento è privo delle ulteriori denunciate censure formulate dal ricorrente in quanto l’amministrazione ha tratto elementi sufficienti per ritenere inaffidabile il medesimo dagli episodi che lo hanno visto come protagonista; fatti che per la loro gravità – stante l’irrilevanza dei diversi sviluppi dei procedimenti penali a fronte della autonomia tra attività amministrativa e giudiziaria - forniscono un quadro dal quale desumere un complessivo contegno proclive al compimento di fatti illeciti che, seppure eterogenei (reati inerenti il falso in atti, violazioni ambientali, abusi edilizi e contro la persona), sono stati commessi in un arco temporale lungo ma continuativo e come tale idoneo a fare emergere una pervicacia nell’inosservanza delle regole in grado di escludere, dunque, una completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle armi anche solo per l’esercizio dell’attività venatoria.
4.1.4. Né coglie nel segno il richiamo al precedente adottato da questo Tribunale (sentenza del 29 dicembre 2011, n. 1661) in quanto il disposto annullamento dell’impugnato provvedimento era stato determinato dal fatto che l’amministrazione aveva fondato il proprio convincimento in ordine alla mancanza del requisito della buona condotta per la presenza di un unico fatto (commissione reato di atti osceni) senza che medio tempore fossero intervenuti altri episodi rilevanti, laddove oggi l’amministrazione ha formulato il giudizio di inaffidabilità sulla base di fatti multipli nel tempo ed eterogenei.
5. L’accertata infondatezza della pretesa azionata in questa sede esclude la sussistenza del requisito dell’ingiustizia del danno con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria.
6. La peculiarità della vicenda quanto a tipologia e svolgersi temporale dei fatti integra, nondimeno, la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.