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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2853 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) C.F._2 Parte_3
(C.F. C.F._3 Parte_4
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
) (C.F. C.F._5 Parte_6
(C.F. C.F._6 Parte_7
) (C.F. ) C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ) Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. )
[...] C.F._12 Parte_13
(C.F. (C.F. C.F._13 Parte_14
) (C.F. C.F._14 Parte_15
C.F._15 Parte_16
(C.F. (C.F. C.F._16 Parte_17
) (C.F. C.F._17 Parte_18
) con gli avv.ti Livio NERI, Lorenzo VENINI, Alberto C.F._18
GUARISO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in
Milano, via Giulio Uberti n.6
- RICORRENTI -
contro
(C.F. con l'Avv. Andrea RONDO e l'Avv. CP_1 P.IVA_1
Annalisa NICOLI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Bologna, via Guidicini 11;
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. GARRAMONE LUCA e l'Avv. CODELLA SERGIO ALBERTO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via Delle Quattro Fontane n. 161
- RESISTENTI -
Oggetto: applicazione diverso CCNL
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 1° marzo 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
Milano – Sezione Lavoro – e CP_1 [...]
, chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“A1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di CP_1
consistente nel non aver applicato al rapporto di lavoro dei
[...] ricorrenti il CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviaria (o quantomeno il trattamento retributivo previsto in tale CCNL), a far data quantomeno dal 20.2.2019 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia), nonostante la clausola a favore di terzo contenuta nel contratto di appalto tra la stessa e CP_1 Controparte_3
A2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, a decorrere dal 20.2.2019 (ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia), ai seguenti inquadramenti contrattuali relativi al CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviaria: - HI (1), Pt_1 Pt_2
(2), TA (3),
[...] Parte_3 Parte_3 [...] (7) e ME (9) nel Parte_7 Parte_9 livello E1 (ovvero, in subordine, nel livello E2; ovvero, in ulteriore subordine, nel livello E3; ovvero, in ulteriore subordine, nel livello F2; ovvero, in estremo subordine, nel livello F1); -
[...]
(4), (5), Parte_4 Parte_5 [...] (6), (8), Parte_6 Parte_8 [...]
(10), Parte_10 Parte_11 (11), (12), (13), Parte_12 Parte_13
(14), (15), Parte_14 Parte_15 (16), Parte_16 Parte_17
(17) e (18) nel livello F1 (ovvero,
[...] Parte_18
2 in subordine, nel livello F2); A3) condannare la convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...] ai ricorrenti, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., a titolo retributivo ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento della clausola sociale contenuta nel contratto di appalto, i seguenti importi lordi:
€ 10.906,40 Parte_1
€ 5.413,99 Parte_2
€ 10.787,54 Parte_3 Parte_3
€ 4.843,61 Parte_4
€ 8.184,43 Parte_5
€ 4.366,04 Parte_6
€ 14.766,68 Parte_7
€ 8.466,90 Parte_8
€ 15.226,50 Parte_9
€ 7.029,87 Parte_10 Parte_10
€ 8.097,38 Parte_11
€ 5.336,50 Parte_12
€ 5.426,22 Parte_13
€ 5.395,19 Parte_14
€ 5.765,82 Parte_15
€ 3.310,02 Parte_16
€ 8.326,69 Parte_17
€ 2.013,14 Parte_18 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
A4) ordinare alla convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, di dare applicazione alla clausola contenuta nel contratto di appalto con che obbliga Controparte_3 la stessa ad applicare ai ricorrenti il CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviaria;
in via subordinata, B1) accertare e dichiarare il mancato adempimento, nei confronti dei ricorrenti, da parte della convenuta della Controparte_3 clausola a favore di terzo di cui all'art. 8, comma 3, del contratto collettivo aziendale del 20.2.2019; B2) condannare la convenuta in persona dei Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell'art. 8, comma 3, del predetto accordo collettivo aziendale, i medesimi importi indicati al punto A3 (ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile); in ulteriore subordine, C1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire una retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità
3 complessivamente non inferiore a quanto previsto dal CCNL Multiservizi;
C2) condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare a titolo retributivo ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio, i seguenti importi lordi:
€ 88,46 Parte_1
€ 371,82 Parte_2
€ 134,49 Parte_3 Parte_3
€ 1.084,64 Parte_4
€ 414,08 Parte_5
€ 634,87 Parte_6
€ 1.353,13 Pt_7 Parte_7
€ 702,58 Parte_8
€ 625,87 Parte_9
€ 299,89 Parte_10 Parte_10
€ 1.229,08 Parte_11
€ 317,05 Parte_12
€ 463,67 Parte_13
€ 313,70 Parte_14
€ 415,39 Parte_15
€ 227,95 Parte_16
€ 440,06 Parte_17
€ 615,09 Parte_18 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
C3) condannare in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 o, in subordine, dell'art. 1676 cod. civ., in solido con le somme di cui al precedente punto C2, CP_1 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4, co.
1-bis, del DM n. 55/2014”
2. Si sono ritualmente costituite in giudizio le società resistenti, contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 19 settembre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare a fronte delle difese di controparte
4 alla prospettazione di cui al par. 1 A) pag. 11 del ricorso ovvero alla domanda nei confronti di di non aver applicato correttamente il CP_1 contratto di appalto. Inoltre, fa presente che nelle more del giudizio è entrato in vigore il comma 1 bis dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 che ritiene applicabile dalla data di entrata in vigore di tale norma alla presente fattispecie e dunque in via subordinata chiede l'applicazione del Ccnl
Mobilità in forza di tale norma e quindi dal 1° maggio 2024; chiede pertanto di poter precisare conseguentemente le conclusioni”.
4. A seguito di autorizzazione del giudice, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni (deposito del 9 ottobre 2024) e le società hanno preso posizione in merito alle stesse con note autorizzate depositate in data
6.11.2024.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti motivazioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, i ricorrenti hanno lavorato tutti alle dipendenze della società e, per l'intera CP_1 durata dei rapporti (cfr. punto 7 del ricorso), sono stati adibiti presso l'appalto (depositi di via privata Giovanni Calvino, stazione CP_3
Centrale e Parco Centrale). Risulta, inoltre, pacifico, che i ricorrenti siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l'applicazione del CCNL Multiservizi (cfr. punto 7 ricorso per i livelli di inquadramento), adibiti allo svolgimento di mansioni connesse alle attività di pulizia e sanificazione a bordo treno.
3. Con l'odierno ricorso, i ricorrenti rivendicano, in via principale, il diritto all'applicazione ai loro rapporti di lavoro del CCNL Mobilità/Area contrattuale, in luogo del CCNL Multiservizi applicato, con conseguente diritto alle differenze retributive. Tale richiesta viene avanzata sulla base di tre diverse ricostruzioni, di seguito analizzate.
*
5 4. Sotto un primo profilo, poi oggetto di rinuncia (cfr. atto del
9.10.2024), i ricorrenti avevano ricostruito in capo a una CP_1 responsabilità di tipo contrattuale, derivante dall'inadempimento alla clausola- che si pensava fosse stata inserita nel contratto di appalto stipulato con , sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, CP_3
CCAL 20.2.2019 - volta ad imporre l'applicazione del CCNL Mobilità ai dipendenti delle ditte appaltatrici. Come si è detto, i ricorrenti, con le precisazioni autorizzate dal giudice e depositate in data 9.10.2024, hanno dichiarato che “a fronte della produzione in giudizio dei contratti di appalto intercorsi (e in corso) tra le convenute, da cui emerge come la CP_ clausola prevista dall'art. 8, comma 3, del contratto aziendale non sia stata inserita all'interno dei predetti contratti di appalto, i ricorrenti rinunciano alla prospettazione di cui al par. 1A, pag. 11, del ricorso” (cfr. pag. 1 note del 9.10.2024).
***
5. Sotto altro profilo, i ricorrenti rivendicano il diritto all'applicazione, ai loro rapporti di lavoro, del CCNL Mobilità (in luogo del CCNL
Multiservizi) affermando che l'accordo sindacale del 20.2.2019 sottoscritto da e dalle OO.SS. (Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL Trasporti, CP_3
UGL TAF, FAST Confsal e OR.S.A. Ferrovie) avrebbe la natura di contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. e, pertanto, impegnerebbe ad inserire nel contratto d'appalto una clausola che obblighi CP_3
l'impresa appaltatrice (in questo caso ad applicare ai CP_1 propri dipendenti il CCNL Mobilità/AF.
6. Tale prospettazione, a parere del giudicante, non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
6.1. In primo luogo, l'interpretazione testuale del CCAL non consente di giungere alle conclusioni sostenute in ricorso.
L'art. 8, comma 3, del CCAL stabilisce che: “Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, verranno inserite nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici ad applicare ai propri dipendenti il CCNL di riferimento (…)”. La tesi di parte ricorrente, secondo cui tale norma obbligherebbe a imporre alle ditte CP_3
6 appaltatrici di applicare il CCNL Mobilità, si fonda unicamente su una disposizione contenuta nelle premesse del CCAL secondo cui: “le parti stipulanti il presente accordo (…) confermano l CCNL della Mobilità – Area
Contrattuale Attività Ferroviarie- del 16 dicembre 2016 quale contratto di lavoro di riferimento”.
Tale disposizione, tuttavia, contenuta solo nelle premesse, risulta priva di specifica portata definitoria e la funzione è unicamente quella di ribadire la decisione delle parti contrattuali di individuare il CCNL
Mobilità quale parametro di riferimento, per il solo personale dipendente, per tutto quanto non espressamente regolato dal CCAL. Ciò si desume, in primo luogo, dalle stesse premesse, laddove si specifica che “in tale ambito: si danno atto che con il presente contratto viene definito il sistema contrattuale collettivo applicabile al personale dipendente, non dirigente, di nell'ambito del CCNL della Mobilità- area contrattuale delle CP_3 attività ferroviarie- del 16 dicembre 2016, il cui rapporto di lavoro viene pertanto regolato da detto CCNL, fatto salvo quanto espressamente previsto nel CCAL ITALO, in appresso articolato, che costituisce parte integrante e inscindibile del suddetto sistema contrattuale”.
Inoltre, tale interpretazione viene confermata anche dalla disposizione del CCAL, rubricata “interpretazione del contratto e controversie collettive”
(cfr. pag. 5 CCAL), secondo cui: “per quanto non espressamente normato nel presente CCAL valgono le norme di cui a CCNL Mobilità Area AF del 16 dicembre 2016”.
A sostegno di tale interpretazione, occorre anche evidenziare che il campo di applicazione del CCAL è limitato solo ai “rapporti di lavoro del personale dipendente della Società, esclusi i dirigenti” (cfr. pag. 4 accordo). Dunque, non può attribuirsi una portata diversa e ulteriore a tale premessa contrattuale, come sostenuto in ricorso.
6.2. Il CCNL di riferimento, previsto dall'art. 8, comma 3, del
CCAL (“Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, verranno inserite nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici ad applicare ai propri dipendenti il CCNL di riferimento”) deve, invece, essere necessariamente inteso come quello del settore
7 merceologico oggetto dell'appalto, senza che sia possibile ravvisare un riferimento al CCNL Mobilità indicato in premessa.
A sostegno di tale interpretazione, deve, preliminarmente, richiamarsi il dato letterale contenuto all'art. 16 CCNL Mobilità che prevede: “Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento”. La disposizione del CCAL ricalca, dunque, una previsione del
CCNL Mobilità e ciò al fine di ribadirne l'effettività; per derogare a tale clausola, imponendo l'applicazione specifica di un solo CCNL, a prescindere dall'oggetto dell'appalto, si sarebbe reso, invece, necessario un chiaro riferimento al CCNL Mobilità e non un generico richiamo al
CCNL “di riferimento”.
6.3. Anche dal punto di vista logico, sembrerebbe del tutto immotivata la scelta delle parti contraenti di obbligare, da un lato, le ditte appaltatrici ad applicare il CCNL Mobilità nel suo complesso, e dall'altro, redigere un CCAL, per discostarsi sotto vari profili da quest'ultimo CCNL, prevedendo integrazioni e deroghe per il personale dipendente. Tale considerazione porta anche ad escludere la sussistenza, in concreto, di uno degli elementi necessari per ravvisare, nell'art. 8, comma 3, CCAL, una ipotesi riconducibile all'art. 1411, comma 1, c.c. ovvero l'interesse dello stipulante (“È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”). Il legislatore ha, infatti, richiesto, al fine di giustificare la deroga al principio di indifferenza sul terzo di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., che la deviazione degli effetti del contratto sia sorretta da uno specifico interesse in capo alla parte stipulante (non del terzo, che non è parte dell'accordo), meritevole di tutela giuridica. Nel caso che ci occupa, non solo ravvisare una specifica pattuizione a favore del terzo pare oggettivamente difficile dal punto di vista letterale, ma non
è dato certamente individuare alcuno specifico interesse in capo alla parte stipulante ( ), la cui preoccupazione sarà, al limite, quella di CP_3
8 evitare contrattazioni al ribasso o il ricorso a contratti pirata, ma non certo quello di imporre a tutti i subappaltatori l'applicazione del CCNL
Mobilità, dal quale la stessa società cerca, in parte, di “allontanarsi”, prevedendo diverse deroghe mediante la contrattazione aziendale.
6.4. Inoltre, la necessità che le ditte appaltatrici applichino il CCNL del settore merceologico di riferimento, da individuarsi tenendo in considerazione l'oggetto dell'attività svolta in concreto, risponde anche ad una precisa indicazione legislativa, che può desumersi dalla lettura dell'art. 3 della l. 142/2001 (che prescrive l'obbligo delle società cooperative di corrispondere ai soci lavoratori un trattamento “non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”) e dall'art. 7, comma 4, D.l. 248/2007, convertito nella l. 31/2008 (in presenza di una pluralità di contratti collettivi “della medesima categoria”, impone di individuare il trattamento retributivo sancito dal contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”). Sull'interpretazione delle richiamate disposizioni, la Suprema Corte, in plurime occasioni, ha richiesto una valutazione del concreto settore merceologico in cui i lavoratori si trovano ad operare, avuto riguardo alle specifiche attività oggetto dell'appalto, al fine di valutare la correttezza del trattamento retributivo, anche per esigenze di tutela del mercato e per conformità all'art. 36 Cost. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711).
6.5. Deve, inoltre, convenirsi che sarebbe oggettivamente complicato, se non illogico, applicare a tutti i lavoratori in regime di appalto, a prescindere dall'attività svolta in concreto (ad esempio addetti alla guardiania, al trasporto merci, elettricisti, muratori), un unico CCNL - nato per regolare la specifica attività svolta dai dipendenti dei servizi di attività legate alla mobilità - e difficilmente adattabile, anche solo per l'individuazione dei livelli di inquadramento, a lavoratori la cui attività si discosta, anche notevolmente, da quella propria del settore della mobilità.
**
9 7. I ricorrenti, a seguito dell'autorizzazione concessa dal giudice, hanno poi modificato le conclusioni, evidenziando la sussistenza di un ulteriore motivo a sostegno della loro domanda, ritenendo che “a seguito dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, si rileva come il diritto dei ricorrenti a un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL Mobilità sia ora dovuto anche in forza di tale disposizione, e ciò si chiede quindi in via subordinata” e “chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta di consistita nella mancata applicazione ai ricorrenti del trattamento CP_1 economico e normativo previsto dal CCNL Mobilità/Area contrattuale
Attività ferroviaria, e ciò non in forza di quanto previsto nei contratti di appalto tra e , bensì in forza del novellato art. 29, comma 1- CP_1 CP_3 bis, D.lgs. 276/2003”.
8. Anche tale prospettazione, tuttavia, non risulta condivisibile.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, introdotto con il D. L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che: “Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.
Si tratta di una disposizione che, di fatto, riprende i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione dell'art. 3, l.
142/2001, ampliandone la portata a tutti gli appalti, a prescindere dalla forma giuridica della datrice di lavoro, al fine di individuare un trattamento economico e normativo minimo (“non inferiore”) da applicare a tutto il personale addetto in un appalto di opere e servizi. Il parametro di riferimento, al di sotto del quale il trattamento retributivo deve ritenersi illegittimo, viene individuato dal legislatore in quello stabilito dal
CCNL nazionale o territoriale (così dando rilievo anche alle peculiarità della contrattazione di prossimità) stipulato dalle associazioni sindacali e
10 datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e nella zona “connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”. A parere del giudicante, tale ultima precisazione normativa consente di specificare l'indicazione, evidentemente troppo generica, contenuta nell'art. 7 del D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31) che si limitava a richiedere alle società cooperative l'applicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. n.
142/2001, ai propri soci lavoratori dei “trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale nella categoria”. Il legislatore, conscio delle difficoltà applicative di un riferimento generico alla “categoria”, ha scelto, in questa occasione, di precisare che il CCNL utile a definire il trattamento retributivo minimo debba essere individuato considerando, in primis,
l'attività oggetto dell'appalto, per poi indirizzare l'interprete a valutare il
CCNL sottoscritto dalle associazioni (datoriali e sindacali) maggiormente rappresentative (a livello nazionale) applicato in quello specifico settore e in quella specifica zona. L'intento del legislatore è, dunque, quello di arginare i frequenti e diffusi fenomeni di dumping salariale e la connessa concorrenza sleale, che hanno spesso imposto salari miseri per consentire di formulare l'offerta più bassa in sede di gara d'appalto.
Il riferimento, tuttavia, è sempre all'attività oggetto dell'appalto e ciò proprio al fine di individuare un CCNL che tenga in considerazione le mansioni concretamente svolte dai lavoratori per giugnere ad individuare, in quel settore, il corretto trattamento retributivo, presumibilmente rispondente ai parametri di cui all'art 36 Cost., che impone di valutare, in concreto, proprio la “quantità e qualità del suo lavoro”.
9. Non si vede, tuttavia, come, nel caso in esame, il comma 1-bis possa determinare l'applicazione di un trattamento retributivo non inferiore al CCNL Mobilità. Come già argomentato, l'attività oggetto dell'appalto stipulato dalla con , al quale i ricorrenti sono CP_1 CP_3 stati adibiti, è la pulizia treni (che consiste in “a) la pulizia completa dei materiali rotabili, sia interna che esterna;
b) l'effettuazione dei rifornimenti
11 tecnici (scarico delle ritirate e rifornimento idrico); c) l'effettuazione dei rifornimenti igienici (sapone, carta igienica, profumi ambienti, ecc) come richiesto da ”) e la pulizia impianti (che consiste nella “pulizia CP_3 completa dei locali di negli impianti di formazione dei treni, sia quelli CP_3 ad uso esclusivo del personale del committente che quelli assegnati al
Fornitore”) (cfr. pag. 5 capitolato tecnico 2019 doc. 8). Gli stessi ricorrenti specificano di aver sempre “svolto mansioni di pulizia e sanificazione a bordo treno. In particolare, i ricorrenti si sono sempre occupati: della pulizia CP_ e del lavaggio dei bagni dei treni , nonché della ricarica dei portasapone e dei porta-asciugamani e della sostituzione della carta igienica esaurita;
dello svuotamento dei cestini a bordo treno;
dello spolvero, del lavaggio e della disinfezione delle carrozze, dei vestiboli, dei tavoli e delle sedute;
dell'aspirazione e del lavaggio della moquette interna al treno;
della pulizia, del lavaggio e della disinfezione della bagagliera posta sopra i sedili;
della pulizia e del lavaggio dei frigoriferi contenenti gli alimenti. Nello svolgimento di tali attività i ricorrenti hanno sempre utilizzato aspiratori, spazzola moquette, lavapavimenti e nebulizzatori per la sanificazione” (pag. 7 ricorso).
10. Ebbene, il CCNL Multiservizi è certamente il contratto applicato nel settore strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto
(pulizia) ed è stipulato da associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. A ben vedere, lungi dall'essere un
CCNL con carattere meramente residuale, come sostenuto dai ricorrenti in sede di discussione, deve evidenziarsi come lo stesso contratto preveda che “nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni
(civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.) (…)”. Si tratta, dunque, di un CCNL volto a disciplinare primariamente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi.
Non può negarsi come lo stesso risulti applicato nel settore connesso
(anzi, in questo caso, coincidente) con l'attività oggetto dell'appalto.
12 Il legislatore non ha, invece, dato alcun rilievo al CCNL applicato dal committente, per il semplice fatto che, quest'ultimo, non può costituire un indice rilevante e, in ipotesi, potrebbe persino determinare un trattamento retributivo ingiustificatamente inferiore a quello minimo previsto per lo specifico settore connesso all'attività oggetto dell'appalto
(ad esempio, nel caso ipotetico di un appalto commissionato da una società di guardiania, che applica il CCNL servizi fiduciari, per lo svolgimento di un servizio di trasporto merci, per il quale rileverebbe il più favorevole CCNL Logistica e trasporto).
Oltre a non determinare necessariamente un trattamento retributivo più favorevole, ritenere che tale norma imponga l'applicazione a tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici di un solo CCNL, a prescindere dall'attività svolta, porterebbe, inoltre, ad un ingiustificato appiattimento dei livelli retributivi, che difficilmente consentirebbe di dare il corretto risalto alle singole professionalità proprie dello specifico settore di attività.
11. Alla luce di tali considerazioni, anche tale prospettazione non risulta meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento di tutte le domande relative alle rivendicate differenze retributive connesse alla richiesta di applicazione del CCNL Mobilità (o del trattamento retributivo non inferiore a tale CCNL).
**
12. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle mensilità aggiuntive, con le modalità previste dal CCNL Multiservizi applicato dalla convenuta richiamando l'art 20 (tredicesima CP_1 mensilità) e l'art. 21 (quattordicesima mensilità), affermando che tali istituti sarebbero sempre stati erogati in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL.
13. Sul punto, deve preliminarmente darsi atto, che, con memoria del
9 ottobre 2024, la difesa di parte ricorrente ha specificato che “con riferimento al ricorrente si prende atto Parte_6 della conciliazione dallo stesso sottoscritta in data 18/4/2024 e si rinuncia, pertanto, alla domanda subordinata C2 nei confronti di CP_4
[...] (e non, invece, alla domanda principale A1, A2 e A3 nei confronti di
)”. CP_3
14. Per i restanti ricorrenti, la pretesa pare comunque infondata. Al riguardo, la difesa di ha adeguatamente dimostrato che le CP_1 presunte discrasie rilevate dai ricorrenti attengono in realtà ad eventi che hanno impedito la maturazione piena del rateo, tra cui la modifica del contratto a part time che ha generato nel periodo maturazioni differenziate (per il ricorrente – che ha avuto un contratto part Pt_4 time di 17,50 ore, fino al 30/11/2020 e poi un aumento a 30 ore dal
1/11/2020) ovvero assenze di vario tipo rilevanti ai fini della maturazione del rateo mensile (es. ammortizzatori sociali). A sostegno delle deduzioni, la società ha anche prodotto analitici prospetti, riguardanti la posizione di ciascun ricorrente, sia per la tredicesima che per la quattordicesima
(doc. 14 e 15 fascicolo ). Tali prospetti non sono stati oggetto CP_1 di contestazione alcuna da controparte, la quale, del resto, a parte una assai generica deduzione in ricorso in merito alla non correttezza degli importi, non ha neppure adeguatamente specificato, in diritto, il vizio sotteso a tali asserite differenze.
15. Per tali ragioni, anche la domanda svolta in via subordinata deve essere respinta.
**
16. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
17. Sussistono eque ragioni, a parere del giudicante, per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dell'asimmetria informativa, delle indicazioni poco chiare contenute nel testo del CCAL, dell'assoluta novità della controversia con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'art. 28 D.lgs. 276/2003, nonché delle condizioni personali delle parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
14 compensa le spese di lite
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 13.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) C.F._2 Parte_3
(C.F. C.F._3 Parte_4
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
) (C.F. C.F._5 Parte_6
(C.F. C.F._6 Parte_7
) (C.F. ) C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ) Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. )
[...] C.F._12 Parte_13
(C.F. (C.F. C.F._13 Parte_14
) (C.F. C.F._14 Parte_15
C.F._15 Parte_16
(C.F. (C.F. C.F._16 Parte_17
) (C.F. C.F._17 Parte_18
) con gli avv.ti Livio NERI, Lorenzo VENINI, Alberto C.F._18
GUARISO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in
Milano, via Giulio Uberti n.6
- RICORRENTI -
contro
(C.F. con l'Avv. Andrea RONDO e l'Avv. CP_1 P.IVA_1
Annalisa NICOLI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Bologna, via Guidicini 11;
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. GARRAMONE LUCA e l'Avv. CODELLA SERGIO ALBERTO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, via Delle Quattro Fontane n. 161
- RESISTENTI -
Oggetto: applicazione diverso CCNL
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 1° marzo 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
Milano – Sezione Lavoro – e CP_1 [...]
, chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“A1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di CP_1
consistente nel non aver applicato al rapporto di lavoro dei
[...] ricorrenti il CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviaria (o quantomeno il trattamento retributivo previsto in tale CCNL), a far data quantomeno dal 20.2.2019 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia), nonostante la clausola a favore di terzo contenuta nel contratto di appalto tra la stessa e CP_1 Controparte_3
A2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, a decorrere dal 20.2.2019 (ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia), ai seguenti inquadramenti contrattuali relativi al CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviaria: - HI (1), Pt_1 Pt_2
(2), TA (3),
[...] Parte_3 Parte_3 [...] (7) e ME (9) nel Parte_7 Parte_9 livello E1 (ovvero, in subordine, nel livello E2; ovvero, in ulteriore subordine, nel livello E3; ovvero, in ulteriore subordine, nel livello F2; ovvero, in estremo subordine, nel livello F1); -
[...]
(4), (5), Parte_4 Parte_5 [...] (6), (8), Parte_6 Parte_8 [...]
(10), Parte_10 Parte_11 (11), (12), (13), Parte_12 Parte_13
(14), (15), Parte_14 Parte_15 (16), Parte_16 Parte_17
(17) e (18) nel livello F1 (ovvero,
[...] Parte_18
2 in subordine, nel livello F2); A3) condannare la convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...] ai ricorrenti, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., a titolo retributivo ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento della clausola sociale contenuta nel contratto di appalto, i seguenti importi lordi:
€ 10.906,40 Parte_1
€ 5.413,99 Parte_2
€ 10.787,54 Parte_3 Parte_3
€ 4.843,61 Parte_4
€ 8.184,43 Parte_5
€ 4.366,04 Parte_6
€ 14.766,68 Parte_7
€ 8.466,90 Parte_8
€ 15.226,50 Parte_9
€ 7.029,87 Parte_10 Parte_10
€ 8.097,38 Parte_11
€ 5.336,50 Parte_12
€ 5.426,22 Parte_13
€ 5.395,19 Parte_14
€ 5.765,82 Parte_15
€ 3.310,02 Parte_16
€ 8.326,69 Parte_17
€ 2.013,14 Parte_18 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
A4) ordinare alla convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, di dare applicazione alla clausola contenuta nel contratto di appalto con che obbliga Controparte_3 la stessa ad applicare ai ricorrenti il CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviaria;
in via subordinata, B1) accertare e dichiarare il mancato adempimento, nei confronti dei ricorrenti, da parte della convenuta della Controparte_3 clausola a favore di terzo di cui all'art. 8, comma 3, del contratto collettivo aziendale del 20.2.2019; B2) condannare la convenuta in persona dei Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell'art. 8, comma 3, del predetto accordo collettivo aziendale, i medesimi importi indicati al punto A3 (ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile); in ulteriore subordine, C1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire una retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità
3 complessivamente non inferiore a quanto previsto dal CCNL Multiservizi;
C2) condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare a titolo retributivo ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio, i seguenti importi lordi:
€ 88,46 Parte_1
€ 371,82 Parte_2
€ 134,49 Parte_3 Parte_3
€ 1.084,64 Parte_4
€ 414,08 Parte_5
€ 634,87 Parte_6
€ 1.353,13 Pt_7 Parte_7
€ 702,58 Parte_8
€ 625,87 Parte_9
€ 299,89 Parte_10 Parte_10
€ 1.229,08 Parte_11
€ 317,05 Parte_12
€ 463,67 Parte_13
€ 313,70 Parte_14
€ 415,39 Parte_15
€ 227,95 Parte_16
€ 440,06 Parte_17
€ 615,09 Parte_18 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
C3) condannare in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 o, in subordine, dell'art. 1676 cod. civ., in solido con le somme di cui al precedente punto C2, CP_1 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4, co.
1-bis, del DM n. 55/2014”
2. Si sono ritualmente costituite in giudizio le società resistenti, contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 19 settembre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare a fronte delle difese di controparte
4 alla prospettazione di cui al par. 1 A) pag. 11 del ricorso ovvero alla domanda nei confronti di di non aver applicato correttamente il CP_1 contratto di appalto. Inoltre, fa presente che nelle more del giudizio è entrato in vigore il comma 1 bis dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 che ritiene applicabile dalla data di entrata in vigore di tale norma alla presente fattispecie e dunque in via subordinata chiede l'applicazione del Ccnl
Mobilità in forza di tale norma e quindi dal 1° maggio 2024; chiede pertanto di poter precisare conseguentemente le conclusioni”.
4. A seguito di autorizzazione del giudice, i ricorrenti hanno precisato le conclusioni (deposito del 9 ottobre 2024) e le società hanno preso posizione in merito alle stesse con note autorizzate depositate in data
6.11.2024.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti motivazioni.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, i ricorrenti hanno lavorato tutti alle dipendenze della società e, per l'intera CP_1 durata dei rapporti (cfr. punto 7 del ricorso), sono stati adibiti presso l'appalto (depositi di via privata Giovanni Calvino, stazione CP_3
Centrale e Parco Centrale). Risulta, inoltre, pacifico, che i ricorrenti siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l'applicazione del CCNL Multiservizi (cfr. punto 7 ricorso per i livelli di inquadramento), adibiti allo svolgimento di mansioni connesse alle attività di pulizia e sanificazione a bordo treno.
3. Con l'odierno ricorso, i ricorrenti rivendicano, in via principale, il diritto all'applicazione ai loro rapporti di lavoro del CCNL Mobilità/Area contrattuale, in luogo del CCNL Multiservizi applicato, con conseguente diritto alle differenze retributive. Tale richiesta viene avanzata sulla base di tre diverse ricostruzioni, di seguito analizzate.
*
5 4. Sotto un primo profilo, poi oggetto di rinuncia (cfr. atto del
9.10.2024), i ricorrenti avevano ricostruito in capo a una CP_1 responsabilità di tipo contrattuale, derivante dall'inadempimento alla clausola- che si pensava fosse stata inserita nel contratto di appalto stipulato con , sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, CP_3
CCAL 20.2.2019 - volta ad imporre l'applicazione del CCNL Mobilità ai dipendenti delle ditte appaltatrici. Come si è detto, i ricorrenti, con le precisazioni autorizzate dal giudice e depositate in data 9.10.2024, hanno dichiarato che “a fronte della produzione in giudizio dei contratti di appalto intercorsi (e in corso) tra le convenute, da cui emerge come la CP_ clausola prevista dall'art. 8, comma 3, del contratto aziendale non sia stata inserita all'interno dei predetti contratti di appalto, i ricorrenti rinunciano alla prospettazione di cui al par. 1A, pag. 11, del ricorso” (cfr. pag. 1 note del 9.10.2024).
***
5. Sotto altro profilo, i ricorrenti rivendicano il diritto all'applicazione, ai loro rapporti di lavoro, del CCNL Mobilità (in luogo del CCNL
Multiservizi) affermando che l'accordo sindacale del 20.2.2019 sottoscritto da e dalle OO.SS. (Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL Trasporti, CP_3
UGL TAF, FAST Confsal e OR.S.A. Ferrovie) avrebbe la natura di contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. e, pertanto, impegnerebbe ad inserire nel contratto d'appalto una clausola che obblighi CP_3
l'impresa appaltatrice (in questo caso ad applicare ai CP_1 propri dipendenti il CCNL Mobilità/AF.
6. Tale prospettazione, a parere del giudicante, non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
6.1. In primo luogo, l'interpretazione testuale del CCAL non consente di giungere alle conclusioni sostenute in ricorso.
L'art. 8, comma 3, del CCAL stabilisce che: “Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, verranno inserite nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici ad applicare ai propri dipendenti il CCNL di riferimento (…)”. La tesi di parte ricorrente, secondo cui tale norma obbligherebbe a imporre alle ditte CP_3
6 appaltatrici di applicare il CCNL Mobilità, si fonda unicamente su una disposizione contenuta nelle premesse del CCAL secondo cui: “le parti stipulanti il presente accordo (…) confermano l CCNL della Mobilità – Area
Contrattuale Attività Ferroviarie- del 16 dicembre 2016 quale contratto di lavoro di riferimento”.
Tale disposizione, tuttavia, contenuta solo nelle premesse, risulta priva di specifica portata definitoria e la funzione è unicamente quella di ribadire la decisione delle parti contrattuali di individuare il CCNL
Mobilità quale parametro di riferimento, per il solo personale dipendente, per tutto quanto non espressamente regolato dal CCAL. Ciò si desume, in primo luogo, dalle stesse premesse, laddove si specifica che “in tale ambito: si danno atto che con il presente contratto viene definito il sistema contrattuale collettivo applicabile al personale dipendente, non dirigente, di nell'ambito del CCNL della Mobilità- area contrattuale delle CP_3 attività ferroviarie- del 16 dicembre 2016, il cui rapporto di lavoro viene pertanto regolato da detto CCNL, fatto salvo quanto espressamente previsto nel CCAL ITALO, in appresso articolato, che costituisce parte integrante e inscindibile del suddetto sistema contrattuale”.
Inoltre, tale interpretazione viene confermata anche dalla disposizione del CCAL, rubricata “interpretazione del contratto e controversie collettive”
(cfr. pag. 5 CCAL), secondo cui: “per quanto non espressamente normato nel presente CCAL valgono le norme di cui a CCNL Mobilità Area AF del 16 dicembre 2016”.
A sostegno di tale interpretazione, occorre anche evidenziare che il campo di applicazione del CCAL è limitato solo ai “rapporti di lavoro del personale dipendente della Società, esclusi i dirigenti” (cfr. pag. 4 accordo). Dunque, non può attribuirsi una portata diversa e ulteriore a tale premessa contrattuale, come sostenuto in ricorso.
6.2. Il CCNL di riferimento, previsto dall'art. 8, comma 3, del
CCAL (“Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, verranno inserite nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici ad applicare ai propri dipendenti il CCNL di riferimento”) deve, invece, essere necessariamente inteso come quello del settore
7 merceologico oggetto dell'appalto, senza che sia possibile ravvisare un riferimento al CCNL Mobilità indicato in premessa.
A sostegno di tale interpretazione, deve, preliminarmente, richiamarsi il dato letterale contenuto all'art. 16 CCNL Mobilità che prevede: “Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento”. La disposizione del CCAL ricalca, dunque, una previsione del
CCNL Mobilità e ciò al fine di ribadirne l'effettività; per derogare a tale clausola, imponendo l'applicazione specifica di un solo CCNL, a prescindere dall'oggetto dell'appalto, si sarebbe reso, invece, necessario un chiaro riferimento al CCNL Mobilità e non un generico richiamo al
CCNL “di riferimento”.
6.3. Anche dal punto di vista logico, sembrerebbe del tutto immotivata la scelta delle parti contraenti di obbligare, da un lato, le ditte appaltatrici ad applicare il CCNL Mobilità nel suo complesso, e dall'altro, redigere un CCAL, per discostarsi sotto vari profili da quest'ultimo CCNL, prevedendo integrazioni e deroghe per il personale dipendente. Tale considerazione porta anche ad escludere la sussistenza, in concreto, di uno degli elementi necessari per ravvisare, nell'art. 8, comma 3, CCAL, una ipotesi riconducibile all'art. 1411, comma 1, c.c. ovvero l'interesse dello stipulante (“È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”). Il legislatore ha, infatti, richiesto, al fine di giustificare la deroga al principio di indifferenza sul terzo di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., che la deviazione degli effetti del contratto sia sorretta da uno specifico interesse in capo alla parte stipulante (non del terzo, che non è parte dell'accordo), meritevole di tutela giuridica. Nel caso che ci occupa, non solo ravvisare una specifica pattuizione a favore del terzo pare oggettivamente difficile dal punto di vista letterale, ma non
è dato certamente individuare alcuno specifico interesse in capo alla parte stipulante ( ), la cui preoccupazione sarà, al limite, quella di CP_3
8 evitare contrattazioni al ribasso o il ricorso a contratti pirata, ma non certo quello di imporre a tutti i subappaltatori l'applicazione del CCNL
Mobilità, dal quale la stessa società cerca, in parte, di “allontanarsi”, prevedendo diverse deroghe mediante la contrattazione aziendale.
6.4. Inoltre, la necessità che le ditte appaltatrici applichino il CCNL del settore merceologico di riferimento, da individuarsi tenendo in considerazione l'oggetto dell'attività svolta in concreto, risponde anche ad una precisa indicazione legislativa, che può desumersi dalla lettura dell'art. 3 della l. 142/2001 (che prescrive l'obbligo delle società cooperative di corrispondere ai soci lavoratori un trattamento “non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”) e dall'art. 7, comma 4, D.l. 248/2007, convertito nella l. 31/2008 (in presenza di una pluralità di contratti collettivi “della medesima categoria”, impone di individuare il trattamento retributivo sancito dal contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”). Sull'interpretazione delle richiamate disposizioni, la Suprema Corte, in plurime occasioni, ha richiesto una valutazione del concreto settore merceologico in cui i lavoratori si trovano ad operare, avuto riguardo alle specifiche attività oggetto dell'appalto, al fine di valutare la correttezza del trattamento retributivo, anche per esigenze di tutela del mercato e per conformità all'art. 36 Cost. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, n.27711).
6.5. Deve, inoltre, convenirsi che sarebbe oggettivamente complicato, se non illogico, applicare a tutti i lavoratori in regime di appalto, a prescindere dall'attività svolta in concreto (ad esempio addetti alla guardiania, al trasporto merci, elettricisti, muratori), un unico CCNL - nato per regolare la specifica attività svolta dai dipendenti dei servizi di attività legate alla mobilità - e difficilmente adattabile, anche solo per l'individuazione dei livelli di inquadramento, a lavoratori la cui attività si discosta, anche notevolmente, da quella propria del settore della mobilità.
**
9 7. I ricorrenti, a seguito dell'autorizzazione concessa dal giudice, hanno poi modificato le conclusioni, evidenziando la sussistenza di un ulteriore motivo a sostegno della loro domanda, ritenendo che “a seguito dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, si rileva come il diritto dei ricorrenti a un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL Mobilità sia ora dovuto anche in forza di tale disposizione, e ciò si chiede quindi in via subordinata” e “chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della condotta di consistita nella mancata applicazione ai ricorrenti del trattamento CP_1 economico e normativo previsto dal CCNL Mobilità/Area contrattuale
Attività ferroviaria, e ciò non in forza di quanto previsto nei contratti di appalto tra e , bensì in forza del novellato art. 29, comma 1- CP_1 CP_3 bis, D.lgs. 276/2003”.
8. Anche tale prospettazione, tuttavia, non risulta condivisibile.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, introdotto con il D. L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che: “Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.
Si tratta di una disposizione che, di fatto, riprende i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione dell'art. 3, l.
142/2001, ampliandone la portata a tutti gli appalti, a prescindere dalla forma giuridica della datrice di lavoro, al fine di individuare un trattamento economico e normativo minimo (“non inferiore”) da applicare a tutto il personale addetto in un appalto di opere e servizi. Il parametro di riferimento, al di sotto del quale il trattamento retributivo deve ritenersi illegittimo, viene individuato dal legislatore in quello stabilito dal
CCNL nazionale o territoriale (così dando rilievo anche alle peculiarità della contrattazione di prossimità) stipulato dalle associazioni sindacali e
10 datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e nella zona “connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”. A parere del giudicante, tale ultima precisazione normativa consente di specificare l'indicazione, evidentemente troppo generica, contenuta nell'art. 7 del D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31) che si limitava a richiedere alle società cooperative l'applicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. n.
142/2001, ai propri soci lavoratori dei “trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale nella categoria”. Il legislatore, conscio delle difficoltà applicative di un riferimento generico alla “categoria”, ha scelto, in questa occasione, di precisare che il CCNL utile a definire il trattamento retributivo minimo debba essere individuato considerando, in primis,
l'attività oggetto dell'appalto, per poi indirizzare l'interprete a valutare il
CCNL sottoscritto dalle associazioni (datoriali e sindacali) maggiormente rappresentative (a livello nazionale) applicato in quello specifico settore e in quella specifica zona. L'intento del legislatore è, dunque, quello di arginare i frequenti e diffusi fenomeni di dumping salariale e la connessa concorrenza sleale, che hanno spesso imposto salari miseri per consentire di formulare l'offerta più bassa in sede di gara d'appalto.
Il riferimento, tuttavia, è sempre all'attività oggetto dell'appalto e ciò proprio al fine di individuare un CCNL che tenga in considerazione le mansioni concretamente svolte dai lavoratori per giugnere ad individuare, in quel settore, il corretto trattamento retributivo, presumibilmente rispondente ai parametri di cui all'art 36 Cost., che impone di valutare, in concreto, proprio la “quantità e qualità del suo lavoro”.
9. Non si vede, tuttavia, come, nel caso in esame, il comma 1-bis possa determinare l'applicazione di un trattamento retributivo non inferiore al CCNL Mobilità. Come già argomentato, l'attività oggetto dell'appalto stipulato dalla con , al quale i ricorrenti sono CP_1 CP_3 stati adibiti, è la pulizia treni (che consiste in “a) la pulizia completa dei materiali rotabili, sia interna che esterna;
b) l'effettuazione dei rifornimenti
11 tecnici (scarico delle ritirate e rifornimento idrico); c) l'effettuazione dei rifornimenti igienici (sapone, carta igienica, profumi ambienti, ecc) come richiesto da ”) e la pulizia impianti (che consiste nella “pulizia CP_3 completa dei locali di negli impianti di formazione dei treni, sia quelli CP_3 ad uso esclusivo del personale del committente che quelli assegnati al
Fornitore”) (cfr. pag. 5 capitolato tecnico 2019 doc. 8). Gli stessi ricorrenti specificano di aver sempre “svolto mansioni di pulizia e sanificazione a bordo treno. In particolare, i ricorrenti si sono sempre occupati: della pulizia CP_ e del lavaggio dei bagni dei treni , nonché della ricarica dei portasapone e dei porta-asciugamani e della sostituzione della carta igienica esaurita;
dello svuotamento dei cestini a bordo treno;
dello spolvero, del lavaggio e della disinfezione delle carrozze, dei vestiboli, dei tavoli e delle sedute;
dell'aspirazione e del lavaggio della moquette interna al treno;
della pulizia, del lavaggio e della disinfezione della bagagliera posta sopra i sedili;
della pulizia e del lavaggio dei frigoriferi contenenti gli alimenti. Nello svolgimento di tali attività i ricorrenti hanno sempre utilizzato aspiratori, spazzola moquette, lavapavimenti e nebulizzatori per la sanificazione” (pag. 7 ricorso).
10. Ebbene, il CCNL Multiservizi è certamente il contratto applicato nel settore strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto
(pulizia) ed è stipulato da associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. A ben vedere, lungi dall'essere un
CCNL con carattere meramente residuale, come sostenuto dai ricorrenti in sede di discussione, deve evidenziarsi come lo stesso contratto preveda che “nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni
(civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.) (…)”. Si tratta, dunque, di un CCNL volto a disciplinare primariamente il settore dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, con espressa esclusione delle attività regolate da autonomi e specifici contratti collettivi.
Non può negarsi come lo stesso risulti applicato nel settore connesso
(anzi, in questo caso, coincidente) con l'attività oggetto dell'appalto.
12 Il legislatore non ha, invece, dato alcun rilievo al CCNL applicato dal committente, per il semplice fatto che, quest'ultimo, non può costituire un indice rilevante e, in ipotesi, potrebbe persino determinare un trattamento retributivo ingiustificatamente inferiore a quello minimo previsto per lo specifico settore connesso all'attività oggetto dell'appalto
(ad esempio, nel caso ipotetico di un appalto commissionato da una società di guardiania, che applica il CCNL servizi fiduciari, per lo svolgimento di un servizio di trasporto merci, per il quale rileverebbe il più favorevole CCNL Logistica e trasporto).
Oltre a non determinare necessariamente un trattamento retributivo più favorevole, ritenere che tale norma imponga l'applicazione a tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici di un solo CCNL, a prescindere dall'attività svolta, porterebbe, inoltre, ad un ingiustificato appiattimento dei livelli retributivi, che difficilmente consentirebbe di dare il corretto risalto alle singole professionalità proprie dello specifico settore di attività.
11. Alla luce di tali considerazioni, anche tale prospettazione non risulta meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento di tutte le domande relative alle rivendicate differenze retributive connesse alla richiesta di applicazione del CCNL Mobilità (o del trattamento retributivo non inferiore a tale CCNL).
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12. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle mensilità aggiuntive, con le modalità previste dal CCNL Multiservizi applicato dalla convenuta richiamando l'art 20 (tredicesima CP_1 mensilità) e l'art. 21 (quattordicesima mensilità), affermando che tali istituti sarebbero sempre stati erogati in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL.
13. Sul punto, deve preliminarmente darsi atto, che, con memoria del
9 ottobre 2024, la difesa di parte ricorrente ha specificato che “con riferimento al ricorrente si prende atto Parte_6 della conciliazione dallo stesso sottoscritta in data 18/4/2024 e si rinuncia, pertanto, alla domanda subordinata C2 nei confronti di CP_4
[...] (e non, invece, alla domanda principale A1, A2 e A3 nei confronti di
)”. CP_3
14. Per i restanti ricorrenti, la pretesa pare comunque infondata. Al riguardo, la difesa di ha adeguatamente dimostrato che le CP_1 presunte discrasie rilevate dai ricorrenti attengono in realtà ad eventi che hanno impedito la maturazione piena del rateo, tra cui la modifica del contratto a part time che ha generato nel periodo maturazioni differenziate (per il ricorrente – che ha avuto un contratto part Pt_4 time di 17,50 ore, fino al 30/11/2020 e poi un aumento a 30 ore dal
1/11/2020) ovvero assenze di vario tipo rilevanti ai fini della maturazione del rateo mensile (es. ammortizzatori sociali). A sostegno delle deduzioni, la società ha anche prodotto analitici prospetti, riguardanti la posizione di ciascun ricorrente, sia per la tredicesima che per la quattordicesima
(doc. 14 e 15 fascicolo ). Tali prospetti non sono stati oggetto CP_1 di contestazione alcuna da controparte, la quale, del resto, a parte una assai generica deduzione in ricorso in merito alla non correttezza degli importi, non ha neppure adeguatamente specificato, in diritto, il vizio sotteso a tali asserite differenze.
15. Per tali ragioni, anche la domanda svolta in via subordinata deve essere respinta.
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16. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
17. Sussistono eque ragioni, a parere del giudicante, per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dell'asimmetria informativa, delle indicazioni poco chiare contenute nel testo del CCAL, dell'assoluta novità della controversia con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'art. 28 D.lgs. 276/2003, nonché delle condizioni personali delle parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
14 compensa le spese di lite
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 13.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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