Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/12/2024, n. 31288
CASS
Ordinanza 6 dicembre 2024

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Alla vendita di animali si applica la disciplina della vendita di cose mobili ne consegue che all'acquirente spetta, sia in base all'art. 1476 c.c. che all'art. 130 del codice del consumo, anche la garanzia per i vizi non evidenti o facilmente riconoscibili, la quale comporta il diritto del compratore di scegliere fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, in fattispecie relativa alla vendita di un cucciolo di cane, aveva escluso l'operatività della garanzia quanto al difetto della coda e di un testicolo mentre l'aveva invece riconosciuta con riguardo alle altre patologie genetiche occulte).

Commentari2

  • 1Alla vendita di animali si applica la garanzia per viziAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2024

  • 2Il cane “viziato”
    Avv. Filippo Portoghese · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Il tema è delicato. Etico prima che giuridico. Ma è del secondo che vi racconto. Attraverso due recenti sentenze. Entrambe riferite a una compravendita di un cane che presenta vizi. Come un'automobile, una la lavatrice, il televisore di ultimissima generazione. Perché anche un cane a volte “non funziona”. E possiamo renderlo, anzi restituirlo all'allevatore in cambio dei nostri soldi. Pronti per digitare sulla tastiera e cambiare venditore. Incuranti di cosa accadrà a quel cane che abbiamo restituito. Il tutto nel rispetto della nostra Costituzione che ha imposto al legislatore la tutela degli animali. Se il legislatore abbia inteso non è dato ancora saperlo. La prima sentenza a firma di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/12/2024, n. 31288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31288
Data del deposito : 6 dicembre 2024

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