Sentenza 27 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/11/2002, n. 16733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16733 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 13 3 1 02 7 3 3 7 0 SEZIONE SECONDA CIVILE moor messi fis affills;
wit M 1 0 7 Composta dagli Ill. Sigg ri Magis Забере. 79 олы май - Presidente R.G. 14802/99 Dott. Rafael COR Cron. 39301 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Consigliere Rep. 4471 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud.08/01/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente пирибати, ent. SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in DE MICHELE SALVATORE, elettivamente UFFICIO COPIE ROMA VIA FULCIERI P DE' CALBOLI 9, presso lo studio Richiesta copia studio فاطر dal Sig. dell'avvocato RODOLFO FRANCO, che lo difende, giusta 55 27 NOV 2002 per distu delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copła studie DS BIAGIO, AQUILA PINA, elettivamente CAMPANARO dal Sig. 155 per diritu domiciliati in ROMA VLE G MAZZINI 142, presso lo it 27 NOV 2002 IL CANCELLIERE studio dell'avvocato ROBERTO D'ALFONSO, difesi dagli LIRE 1500 avvocati RENZO CALABRETTA, FERDINANDO BALDINI, giusta CANCELLERIA 2002 delega in atti;
7 controricorrenti #704794 -1- A704795 nonchè
contro
DOMENICO, DE MICHELE CARMELA, DE MICHELE DE MICHELE VINCENZA, DE MICHELE GIUSEPPINA;
intimati avverso la sentenza n. 34/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 14/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato FRANCO Rodolfo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso, rigetto degli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21.1.89, LA NA e RO GI convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Spezzano della Sila De HE LO, ME, RM, Vincenzo e IU, affinchè gli venisse riconosciuta la proprietà dell'immobile sito in Celico, Via Morandi n. 23, acquista per usucapione. I convenuti non si costituivano in giudizio. Espletata la prova testimoniale, con sentenza del 5.7.89 il Pretore di Spezzano della Sila accoglieva la domanda avanzata dai coniugi LA- RO, compensando le spese del giudizio. Avverso tale decisione appello De HE RE, quale erede legittimo di De HE LO. Resistevano al gravame gli appellati, rile- vandone l'inammissibilità e, nel merito, chieden- done il rigetto con conseguente conferma dell'impu- gnata sentenza. In corso di causa De HE RE chiedeva il sequestro giudiziario dell'immobile, che veniva concesso dal G.I., con provvedimento del 10.12.90, con cui veniva nominato custode Giovanni Tuscolano. Prodotta documentazione espletata la prova 3 testimoniale e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa una prima volta al Collegio che, con ordinanza del 17.1.96, ordinava l'integrazione del confronti delle parti noncontraddittorio nei costituite, nominando all'uopo curatore, essendo queste residente all'estero, e dichiarava la prova illegittimamente assunto, invitando le parti a riformulare le proprie richieste istruttorie e l'appellante a produrre documentazione attestante la propria legittimazione attiva. Con sentenza del 13.1-14.1.1999 il Tribunale di Cosenza respingeva l'appello, revocava il sequestro giudiziario e compensava le spese del giudizio. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione De HE RE. LA NA e RO GI non hanno partecipato al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Per esigenza di logica processuale l'esame del 2° motivo precede quello dei restanti motivi. Con tale secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 345, 2° comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché il Tribunale erroneamente ha affermato che le richieste istruttorie avanzate da De HE 4 RE in sede di appello dovevano dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non avendo lo stesso provato di non averle potute proporre in primo grado, per cui la prova per testi assunta in appello, irritualmente disposta, non poteva essere tenuta in considerazione ai fini della decisione della causa. Deduce il ricorrente che, svolgendosi il giudizio di appello secondo il vecchio rito, a norma dell'art. 345, 2° comma, c.p.c., nel suo previgente testo, disponeva che le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova>>. Il motivo è fondato. Il precedente testo dell'art. 345, 2° comma, affatto - come affermato c.p.c. non richiedeva ' la prova da parte sentenza impugnata nella dell'appellante, nel deporre nuovi mezzi di prova, di non averli potuti proporre in primo grado per causa a lui non imputabile. L'errata interpretazione di detta norma ha indotto il Tribunale a ritenere "tamquam non esset" la prova testimoniale assunta, compromettendo l'esito del giudizio di merito. Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti 5 dall'accoglimento del secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per giudizio, alla Corte le spese del presente d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2° motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2002 s Coungliere ext. H in n 12388 SEST 20.66 IL CANCELLIERE C1 [ 1497 Valeria Neri From_ 27 NOV 2002 DEPORTTITO ICANSELLERE C AGENZIA DELLE PIRATE DOMA 2 Reggiato in 12.4 GEN 2003rie 4. an. 2200 149.77 al (euro „CENTORA OVE/77 P. C (Dott.ssa NE /22- 1 06