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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5/2025 R.G.L. promossa da:
e c.f. e Parte_1 Parte_2 C.F._1
, rappresentate e difese dagli avv.ti Sergio Acquilino C.F._2
e Mario Noberasco, per procura in atti appellanti
CONTRO
, c.f. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura dello Stato
appellato
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per le appellanti: come da note depositate in data 1.4.2025
Per l'appellato: come da comparsa depositata in data 26.3.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 10.9.2024 le signore e Parte_1 Parte_2
Cont hanno premesso di aver prestato attività lavorativa in favore del quali docenti in forza dei plurimi contratti a tempo determinato, senza mai ricevere il beneficio di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 e quindi hanno chiesto di accertare il loro diritto ad ottenere la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente”, con accredito della somma di
€ 500,00 per la e di € 2.000,00 per la . Pt_1 Pt_2
Si è costituito in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la CP_1 prescrizione del credito con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande.
Con sentenza n. 352 del 2024, il Tribunale di Savona ha accolto l'eccezione di prescrizione ed ha quindi respinto il ricorso della , riferito solo Pt_1 all'anno scolastico 2019/2020, accogliendolo invece per la per gli Pt_2
anni scolastici successivi.
Hanno proposto appello le ricorrenti.
Cont Si è costituito il , chiedendo di respingere l'appello.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Savona ha accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata dal
, così motivando “L'amministrazione ha consentito ai docenti di CP_1 ruolo di registrarsi sull'apposita piattaforma ... dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Ne deriva che per l'annualità 2019/20 le ricorrenti
... avrebbero potuto richiedere sin da subito il beneficio oggetto di domanda
(rispettivamente dal 18.9.2019 e dal 1.9.2019) e ciò anche ai fini del decorso della prescrizione, interrotta solo con la notifica del ricorso
(avvenuta, come dedotto ... e non contestato, il 24.9.2024).”
Con il primo motivo si lamenta la violazione degli articoli 99 e 112 del c.p.c., principio della domanda e corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, osservando che il ha formulato l'eccezione di CP_1 prescrizione soltanto per le annualità precedenti l'anno scolastico
2019/2020, mentre il Tribunale ha fatto decorrere la prescrizione proprio a partire dall'annualità 2019/2020, rispetto alla quale alcuna eccezione di prescrizione è mai stata formulata dal . CP_1
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Le appellanti aggiungono che l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e in quanto tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal appellato, con la memoria di CP_1
costituzione in primo grado, lo stesso ha correttamente sollevato CP_1
l'eccezione di “Prescrizione delle eventuali differenze retributive maturate precedentemente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso”, come risulta a pagina 2 punto 1) della stessa memoria.
Di conseguenza, anche il “dies a quo” della decorrenza del termine di prescrizione è stato indicato in cinque anni prima della notifica del ricorso introduttivo.
Il successivo riferimento, nella stessa memoria, “all'anno scolastico
2019/2020” deve necessariamente essere ritenuto quale “mero errore materiale” e comunque non vincola in alcun modo la decisione del Giudice in ordine alla eccepita prescrizione.
A tale ultima conclusione si deve giungere anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
In questo senso si può innanzitutto richiamare la sentenza della Corte di
Cassazione sezione lavoro, n. 16573 del 2004: “Da parte di questa Corte è stato affermato che in tema di prescrizione estintiva elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, con la conseguenza che alla parte è fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto e non anche di indicare direttamente o indirettamente, cioè per mezzo della specifica menzione della durata dell'inerzia, le norme applicabili al caso di specie (Cass. Sez. Un. 25
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luglio 2002 n. 10955). Inoltre, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella dedotta in questo giudizio e sul presupposto che
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è soltanto l'inerzia del titolare del diritto, è stato asserito che, quando l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l'apposita eccezione, la genericità e l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare
l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente – in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, come si deve aggiungere – se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte ….”
Si deve aggiungere che tali principi sono stati univocamente confermati dalle successive decisioni della giurisprudenza di legittimità, tra le altre dalla sentenza n. 16486 del 2017 della terza sezione, dall'ordinanza n. 1980 del 2022 della sesta sezione ed ancora dalla sentenza n. 3267 del 2024 della terza sezione, quest'ultima, in particolare precisando “La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma, una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice.”
Con il secondo motivo si richiama il disposto di cui all'art. 83, 2° comma del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito nella Legge 24.4.2020, n. 27 ed all'art. 36, comma 1 del D.L.
8.4.2020 n. 23, convertito nella Legge 5.7.2020, n.
40, secondo cui il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 9.3.2020 al
11.5.2020, quindi con sospensione pari a 63 giorni, per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto soltanto il 2.11.2024.
Anche questo motivo è infondato.
Le disposizioni richiamate, infatti, si riferiscono esclusivamente ed in modo espresso solo alla sospensione dei termini processuali, sia civili che penali.
Infatti, laddove la stessa legislazione, intervenuta in relazione all'emergenza
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per la pandemia COVID 19, ha inteso riferirsi al diverso e specifico istituto della prescrizione civile, lo ha fatto in modo espresso, come ad esempio con l'art. 67 quarto comma dello stesso Decreto Legge n. 18 del 2020.
D'altra parte, nel caso in esame, la prescrizione poteva essere interrotta dalle docenti con una richiesta in via amministrativa al , quindi senza CP_1 necessità di un'azione in giudizio.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, alla luce della peculiarità del caso e dell'almeno in parte “impreciso” contenuto della memoria di costituzione in primo grado del . CP_1
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico delle appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico delle appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giulia Melandri
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