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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/03/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
CUCCHI RAFFAELLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio come da procura telematica in atti VIA G Pascoli 19124 LA SPEZIA ITALIA;
E
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
CUCCHI RAFFAELLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 7 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 20.02.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02.01.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Gambassi Terme (FI) e che dall'unione è nata la figlia (il 15.02.2011), attualmente Per_1
minorenne. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi sin d'ora reciprocamente consenso al rilascio del passaporto.
2) La Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale sita in Santo Stefano Magra, Parte_1
Via Cisa Sud n. 38, condotta in locazione, che continuerà ad essere abitata dal Sig.
[...]
fino a termine del contratto di locazione. CP_1
3) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) La figlia continua ad abitare con la madre nella nuova dimora in Santo Stefano di Per_1
Magra, Località Ponzano Madonetta, Via Spadoni n. 27; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il padre trascorrerà con la figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio precedenti al weekend di competenza della madre, dall'uscita dalla scuola o prelevandola presso la casa materna nei periodi non scolastici alle ore 9.30 e riportandola sempre presso la stessa abitazione alle ore pag. 2 di 7 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo. A fine settimana alternati con quelli in cui rimarrà con la madre, rimarrà con il padre dal venerdì, dall'uscita da Per_1
scuola o prelevandole presso la casa materna nei periodo non scolastici alle ore 10.30, alla domenica sera alle ore 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo;
4/b) nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà 15 giorni con la figlia con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia, suddividendo il periodo in sette giorni nel mese di luglio ed otto giorni nel mese di agosto. Per esigenze di vacanza fuori residenza i giorni possono essere anche consecutivi. I genitori, si comunicheranno, almeno 15 giorni prima, la data o le date in cui tratterranno la figlia in via esclusiva;
4/c) durante le Festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, Per_1
trascorrerà alternativamente la giornata e la notte del 24 dicembre con il padre e la giornata del 25 dicembre con la madre. Di anno in anno trascorrerà il giorno del 26 dicembre Per_1
e del 31 dicembre alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Così pure di anno in anno trascorrerà la giornata del 1° gennaio e la giornata della Per_1
AN alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Per le festività pasquali di anno in anno trascorrerà la giornata di Pasqua e quella di Per_1 pasquetta alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
5) I genitori fin d'ora sono consapevoli che i suddetti accordi possono essere modificati per esigenze di lavoro dei genitori con l'impegno di comunicarsi gli eventuali cambianti con un lasso di tempo ragionevole nel rispetto reciproco e delle esigenze della ragazza.
6) Il Sig. potrà giornalmente avere contatti telefonici con la figlia sull'utenza Controparte_1
mobile della madre;
al Sig. è, altresì, riconosciuto il diritto di visita presso CP_1
l'abitazione di residenza della figlia quando è ammalata, viceversa ove la stessa si ammali quando si trova con il padre, lo stesso diritto di visita e di contatti telefonici viene riconosciuto alla madre.
7) Durante ogni periodo di assegnazione esclusiva, la figlia potrà essere recata fuori della residenza, per una vacanza, sempre facendosi carico, chi dei due genitori le terrà con sé, di rendere noto all'altro il nome della località, quello della struttura alberghiera e i recapiti telefonici del luogo ove condurrà la figlia.
8) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia . La Per_1
suddetta somma verrà corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese ed è suscettibile di rivalutazione ex indici Istat al 1° gennaio di ciascun anno.
pag. 3 di 7 9) Il Sig. ha già autorizzato la Sig.ra a percepire per intero l'assegno CP_1 Parte_1
familiare.
10) Per le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle per cure medico-specialistiche non coperte dal S.S.N., di acquisto di medicinali prescritti con ricetta ai minori, per l'iscrizione e mensa scolastica, per attività ricreative e per quant'altro i genitori concorderanno di procurare alla propria figlia, ognuno dei due contribuirà in misura del 50% del loro ammontare. Naturalmente ogni spesa dovrà risultare documentata e concordata da entrambi i genitori preventivamente.
11) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
L'udienza del 20.02.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
pag. 4 di 7 Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle medesime condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Gambassi Terme (FI) in data 28.10.2017 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Gambassi Terme (FI) dell'anno 2017, al n. 60 parte II serie C, che omologa alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
1) “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi sin d'ora reciprocamente consenso al rilascio del passaporto.
2) La Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale sita in Santo Stefano Magra, Parte_1
Via Cisa Sud n. 38, condotta in locazione, che continuerà ad essere abitata dal Sig.
[...]
fino a termine del contratto di locazione. CP_1
3) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) La figlia continua ad abitare con la madre nella nuova dimora in Santo Stefano di Per_1
Magra, Località Ponzano Madonetta, Via Spadoni n. 27; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il padre trascorrerà con la figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio precedenti al weekend di competenza della madre, dall'uscita dalla scuola o prelevandola presso la casa materna nei periodi non scolastici alle ore 9.30 e riportandola sempre presso la stessa abitazione alle ore pag. 5 di 7 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo. A fine settimana alternati con quelli in cui rimarrà con la madre, rimarrà con il padre dal venerdì, dall'uscita da Per_1
scuola o prelevandole presso la casa materna nei periodo non scolastici alle ore 10.30, alla domenica sera alle ore 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo;
4/b) nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà 15 giorni con la figlia con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia, suddividendo il periodo in sette giorni nel mese di luglio ed otto giorni nel mese di agosto. Per esigenze di vacanza fuori residenza i giorni possono essere anche consecutivi. I genitori, si comunicheranno, almeno 15 giorni prima, la data o le date in cui tratterranno la figlia in via esclusiva;
4/c) durante le Festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, Per_1
trascorrerà alternativamente la giornata e la notte del 24 dicembre con il padre e la giornata del 25 dicembre con la madre. Di anno in anno trascorrerà il giorno del 26 dicembre Per_1
e del 31 dicembre alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Così pure di anno in anno trascorrerà la giornata del 1° gennaio e la giornata della Per_1
AN alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Per le festività pasquali di anno in anno trascorrerà la giornata di Pasqua e quella di Per_1 pasquetta alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
5) I genitori fin d'ora sono consapevoli che i suddetti accordi possono essere modificati per esigenze di lavoro dei genitori con l'impegno di comunicarsi gli eventuali cambianti con un lasso di tempo ragionevole nel rispetto reciproco e delle esigenze della ragazza.
6) Il Sig. potrà giornalmente avere contatti telefonici con la figlia sull'utenza Controparte_1
mobile della madre;
al Sig. è, altresì, riconosciuto il diritto di visita presso CP_1
l'abitazione di residenza della figlia quando è ammalata, viceversa ove la stessa si ammali quando si trova con il padre, lo stesso diritto di visita e di contatti telefonici viene riconosciuto alla madre.
7) Durante ogni periodo di assegnazione esclusiva, la figlia potrà essere recata fuori della residenza, per una vacanza, sempre facendosi carico, chi dei due genitori le terrà con sé, di rendere noto all'altro il nome della località, quello della struttura alberghiera e i recapiti telefonici del luogo ove condurrà la figlia.
8) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia . La Per_1
suddetta somma verrà corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese ed è suscettibile di rivalutazione ex indici Istat al 1° gennaio di ciascun anno.
pag. 6 di 7 9) Il Sig. ha già autorizzato la Sig.ra a percepire per intero l'assegno CP_1 Parte_1
familiare.
10) Per le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle per cure medico-specialistiche non coperte dal S.S.N., di acquisto di medicinali prescritti con ricetta ai minori, per l'iscrizione e mensa scolastica, per attività ricreative e per quant'altro i genitori concorderanno di procurare alla propria figlia, ognuno dei due contribuirà in misura del 50% del loro ammontare. Naturalmente ogni spesa dovrà risultare documentata e concordata da entrambi i genitori preventivamente.
11) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.02.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
CUCCHI RAFFAELLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio come da procura telematica in atti VIA G Pascoli 19124 LA SPEZIA ITALIA;
E
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
CUCCHI RAFFAELLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 7 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 20.02.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02.01.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Gambassi Terme (FI) e che dall'unione è nata la figlia (il 15.02.2011), attualmente Per_1
minorenne. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi sin d'ora reciprocamente consenso al rilascio del passaporto.
2) La Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale sita in Santo Stefano Magra, Parte_1
Via Cisa Sud n. 38, condotta in locazione, che continuerà ad essere abitata dal Sig.
[...]
fino a termine del contratto di locazione. CP_1
3) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) La figlia continua ad abitare con la madre nella nuova dimora in Santo Stefano di Per_1
Magra, Località Ponzano Madonetta, Via Spadoni n. 27; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il padre trascorrerà con la figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio precedenti al weekend di competenza della madre, dall'uscita dalla scuola o prelevandola presso la casa materna nei periodi non scolastici alle ore 9.30 e riportandola sempre presso la stessa abitazione alle ore pag. 2 di 7 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo. A fine settimana alternati con quelli in cui rimarrà con la madre, rimarrà con il padre dal venerdì, dall'uscita da Per_1
scuola o prelevandole presso la casa materna nei periodo non scolastici alle ore 10.30, alla domenica sera alle ore 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo;
4/b) nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà 15 giorni con la figlia con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia, suddividendo il periodo in sette giorni nel mese di luglio ed otto giorni nel mese di agosto. Per esigenze di vacanza fuori residenza i giorni possono essere anche consecutivi. I genitori, si comunicheranno, almeno 15 giorni prima, la data o le date in cui tratterranno la figlia in via esclusiva;
4/c) durante le Festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, Per_1
trascorrerà alternativamente la giornata e la notte del 24 dicembre con il padre e la giornata del 25 dicembre con la madre. Di anno in anno trascorrerà il giorno del 26 dicembre Per_1
e del 31 dicembre alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Così pure di anno in anno trascorrerà la giornata del 1° gennaio e la giornata della Per_1
AN alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Per le festività pasquali di anno in anno trascorrerà la giornata di Pasqua e quella di Per_1 pasquetta alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
5) I genitori fin d'ora sono consapevoli che i suddetti accordi possono essere modificati per esigenze di lavoro dei genitori con l'impegno di comunicarsi gli eventuali cambianti con un lasso di tempo ragionevole nel rispetto reciproco e delle esigenze della ragazza.
6) Il Sig. potrà giornalmente avere contatti telefonici con la figlia sull'utenza Controparte_1
mobile della madre;
al Sig. è, altresì, riconosciuto il diritto di visita presso CP_1
l'abitazione di residenza della figlia quando è ammalata, viceversa ove la stessa si ammali quando si trova con il padre, lo stesso diritto di visita e di contatti telefonici viene riconosciuto alla madre.
7) Durante ogni periodo di assegnazione esclusiva, la figlia potrà essere recata fuori della residenza, per una vacanza, sempre facendosi carico, chi dei due genitori le terrà con sé, di rendere noto all'altro il nome della località, quello della struttura alberghiera e i recapiti telefonici del luogo ove condurrà la figlia.
8) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia . La Per_1
suddetta somma verrà corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese ed è suscettibile di rivalutazione ex indici Istat al 1° gennaio di ciascun anno.
pag. 3 di 7 9) Il Sig. ha già autorizzato la Sig.ra a percepire per intero l'assegno CP_1 Parte_1
familiare.
10) Per le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle per cure medico-specialistiche non coperte dal S.S.N., di acquisto di medicinali prescritti con ricetta ai minori, per l'iscrizione e mensa scolastica, per attività ricreative e per quant'altro i genitori concorderanno di procurare alla propria figlia, ognuno dei due contribuirà in misura del 50% del loro ammontare. Naturalmente ogni spesa dovrà risultare documentata e concordata da entrambi i genitori preventivamente.
11) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
L'udienza del 20.02.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
pag. 4 di 7 Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle medesime condizioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Gambassi Terme (FI) in data 28.10.2017 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Gambassi Terme (FI) dell'anno 2017, al n. 60 parte II serie C, che omologa alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
1) “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi sin d'ora reciprocamente consenso al rilascio del passaporto.
2) La Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale sita in Santo Stefano Magra, Parte_1
Via Cisa Sud n. 38, condotta in locazione, che continuerà ad essere abitata dal Sig.
[...]
fino a termine del contratto di locazione. CP_1
3) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) La figlia continua ad abitare con la madre nella nuova dimora in Santo Stefano di Per_1
Magra, Località Ponzano Madonetta, Via Spadoni n. 27; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il padre trascorrerà con la figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio precedenti al weekend di competenza della madre, dall'uscita dalla scuola o prelevandola presso la casa materna nei periodi non scolastici alle ore 9.30 e riportandola sempre presso la stessa abitazione alle ore pag. 5 di 7 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo. A fine settimana alternati con quelli in cui rimarrà con la madre, rimarrà con il padre dal venerdì, dall'uscita da Per_1
scuola o prelevandole presso la casa materna nei periodo non scolastici alle ore 10.30, alla domenica sera alle ore 21 nel periodo scolastico ed alle ore 21.30 nel periodo estivo;
4/b) nel periodo estivo, ognuno dei genitori trascorrerà 15 giorni con la figlia con la possibilità di recarla in vacanza anche fuori provincia, suddividendo il periodo in sette giorni nel mese di luglio ed otto giorni nel mese di agosto. Per esigenze di vacanza fuori residenza i giorni possono essere anche consecutivi. I genitori, si comunicheranno, almeno 15 giorni prima, la data o le date in cui tratterranno la figlia in via esclusiva;
4/c) durante le Festività di Natale, S. Stefano, Ultimo e Primo dell'anno e AN, Per_1
trascorrerà alternativamente la giornata e la notte del 24 dicembre con il padre e la giornata del 25 dicembre con la madre. Di anno in anno trascorrerà il giorno del 26 dicembre Per_1
e del 31 dicembre alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Così pure di anno in anno trascorrerà la giornata del 1° gennaio e la giornata della Per_1
AN alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
Per le festività pasquali di anno in anno trascorrerà la giornata di Pasqua e quella di Per_1 pasquetta alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
5) I genitori fin d'ora sono consapevoli che i suddetti accordi possono essere modificati per esigenze di lavoro dei genitori con l'impegno di comunicarsi gli eventuali cambianti con un lasso di tempo ragionevole nel rispetto reciproco e delle esigenze della ragazza.
6) Il Sig. potrà giornalmente avere contatti telefonici con la figlia sull'utenza Controparte_1
mobile della madre;
al Sig. è, altresì, riconosciuto il diritto di visita presso CP_1
l'abitazione di residenza della figlia quando è ammalata, viceversa ove la stessa si ammali quando si trova con il padre, lo stesso diritto di visita e di contatti telefonici viene riconosciuto alla madre.
7) Durante ogni periodo di assegnazione esclusiva, la figlia potrà essere recata fuori della residenza, per una vacanza, sempre facendosi carico, chi dei due genitori le terrà con sé, di rendere noto all'altro il nome della località, quello della struttura alberghiera e i recapiti telefonici del luogo ove condurrà la figlia.
8) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia . La Per_1
suddetta somma verrà corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese ed è suscettibile di rivalutazione ex indici Istat al 1° gennaio di ciascun anno.
pag. 6 di 7 9) Il Sig. ha già autorizzato la Sig.ra a percepire per intero l'assegno CP_1 Parte_1
familiare.
10) Per le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle per cure medico-specialistiche non coperte dal S.S.N., di acquisto di medicinali prescritti con ricetta ai minori, per l'iscrizione e mensa scolastica, per attività ricreative e per quant'altro i genitori concorderanno di procurare alla propria figlia, ognuno dei due contribuirà in misura del 50% del loro ammontare. Naturalmente ogni spesa dovrà risultare documentata e concordata da entrambi i genitori preventivamente.
11) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito”.
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.02.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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