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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2443 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2443/2018 R.G.,
promossa da
DI DI MA MO (C.F. ), P.IVA_1
con l'avv. PECCHIOLI FRANCESCA e l'avv. BARDI DAVID
VIA DOMENICO CIRILLO 1 50133 C.F._1
FIRENZE; OGGETTO: PARTE ATTRICE ALTRI CONTRATTI D'OPERA contro
AL GI E GL S.N.C. (C.F.
), con l'avv. GREGORINI FEDERICO P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 10.10.24, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13/1/25, che devono intendersi qui integralmente richiamate. MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11/4/2018, la società AL IA s.n.c. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 526/2018 nei confronti di IL di MA
ON per il pagamento di euro 17.259,30 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per riparazione e revisione di veicoli.
La società IL ha proposto opposizione avverso il decreto, chiedendone la revoca e allegando quanto segue.
La società opponente eccepisce, in primo luogo, difetto di legittimazione passiva, contestando di aver mai commissionato a
AL LI e FI s.n.c. gli incarichi indicati nelle fatture prodotte.
L'opponente eccepisce, inoltre, il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Pisa, ritenendo il credito vantato dalla parte opposta non liquido né esigibile, e, pertanto, indicando quale foro di competenza per l'azione di adempimento quello corrispondente alla sede della società opponente, e cioè Prato.
La parte opponente disconosce, poi, la sottoscrizione in calce all'assegno bancario n. 539-38176-418449515, prodotto da AL
IU e FI s.n.c., negando l'effettività di un titolo, posto a fondamento del credito vantato.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la fondatezza delle deduzioni articolate da parte opponente, e allegando la conclusione del contratto mediante ordine verbale senza formale accettazione, come da prassi invalsa tra le parti, tenuto conto che la società IL era solita portare all'officina AL i propri veicoli per le riparazioni, fornendo l'elenco dei lavori necessari.
2 A sostegno della propria pretesa, la parte opposta ha prodotto le fatture relative al periodo ottobre 2015-settembre 2016 (doc. 2 e 3 ricorso per decreto ingiuntivo) e l'assegno n. 539-38176-418449515, emesso in favore di AL IU ma privo di copertura.
Il procedimento è stato istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti, la prova testimoniale e la consulenza grafologica.
L'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente è infondata e non merita accoglimento.
La più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha osservato che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.- cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda – comporta
l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 21899/2008; Cass. ord. n. 5725/2013 e ord.
n. 5539/2014; Cass. n. 20597/2018).
La parte opponente ha formulato l'eccezione di incompetenza con riferimento al criterio del luogo dell'adempimento, ex art. 1182 c.c., e omettendo di far valere il foro generale per le persone giuridiche (art. 19 c.p.c.).
Se è vero, pertanto, che la sede della ditta opponente si trova a
Prato, è anche vero che l'eccezione è formalmente incompleta.
3 In ogni caso, poi, deve osservarsi come per le cause relative a diritti di obbligazione, tra le quali rientra il caso di specie, è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.).
Nel caso in esame, l'obbligazione di riparazione e revisione degli autoveicoli è stata eseguita presso la sede della AL IU e figli s.n.c., a Santa Croce sull'Arno (PI), e può ritenersi determinato il credito, avuto quanto meno riguardo alla prospettazione offerta dalla parte creditrice con il ricorso monitorio: pertanto la competenza è radicata correttamente presso il Tribunale di Pisa.
Nel merito, tuttavia, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In punto di diritto occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria (da ultimo Cass. Sez. Un. n. 26727/2024)
La parte opposta è tenuta, pertanto, a dare prova del titolo costitutivo del diritto azionato, ossia del rapporto contrattuale esistente tra le parti in giudizio, relativo, nel caso in esame, alla riparazione e revisione degli autoveicoli della società IL da parte della officina AL.
Dell'esistenza di tale rapporto, a far data dal 2014, la parte opposta ha dato prova mediante la produzione documentale e la prova testimoniale. L'odierna parte opposta assume l'esistenza di un
4 contratto a forma libera, rispetto al quale i rapporti per conto della società IL erano tenuti da un terzo rappresentante, NO
CA. Anche la consulenza calligrafica ha consentito di ricondurre l'assegno scaduto prodotto dall'opposto a NO CA e non a
MA ON, legale rappresentante della società opponente (p. 26 consulenza calligrafica).
Dalle risultanze dell'istruttoria è ragionevole dedurre che NO
CA agisse come rappresentante di fatto della IL, quantomeno per i rapporti intercorrenti tra le due società tra il 2014 e il 2015.
Sul punto occorre premettere, come afferma unanime e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che nei contratti a forma libera,
l'esternazione del potere rappresentativo non richiede l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati
a prodursi direttamente (Cass. 22616/19).
In particolare, dal momento che non sussiste un obbligo giuridico in capo al terzo contraente di controllare i poteri del rappresentante, devono essere valorizzate tutte le circostanze oggettive che hanno caratterizzato, in concreto, la stipulazione e che siano suscettibili di indurre un contraente di media diligenza a ritenere l'esistenza del potere rappresentativo (Cass. n. 15784/2021).
Alla luce dei documenti prodotti dalla parte opposta, in particolare i pagamenti pregressi per conto di IL, alcuni dei quali firmati dal
5 CA (doc. 8 costituzione) e confermati dalla stessa ON
MA, rappresentante legale di IL (verbale di udienza del
6/9/2022), si deduce l'esistenza di una consuetudine commerciale tra le due imprese relativamente alla riparazione e alla revisione delle autovetture.
Tuttavia, pur a fronte di un rapporto commerciale protrattosi a partire dal 2014, non è provato il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata mediante ricorso per decreto ingiuntivo e relativa, nello specifico, alle fatture emesse dal 31/10/2015 al 24/9/2016.
Al fine di provare l'esistenza e l'entità del credito – onere che grava sulla parte opposta – non sono sufficienti le fatture commerciali. Pur essendo sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nell'ambito del giudizio di opposizione le fatture possiedono una mera valenza indiziaria (da ultimo Cass. ord. 7728/2025).
Anche considerando l'assegno scaduto, prodotto dalla parte opposta, come una prova della sussistenza di un rapporto economico fra le parti, esso non può costituire di per sé anche una prova della commissione e della effettiva esecuzione dei lavori precisamente dedotti ai fini del pagamento.
Atteso che l'onere della prova è a carico dell'opposto, poiché le fatture non costituiscono prova del credito, non sussiste alcuna prova di un contratto intercorso fra le parti con riferimento specifico ai lavori il cui costo è stato posto alla base del decreto ingiuntivo.
In un'occasione, al momento rimasta isolata, la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto piena efficacia probatoria alle fatture commerciali, in quanto atto giuridico a contenuto
6 partecipativo, qualora non sia contestato il rapporto tra le parti (Cass.
n. 11736/2018).
Nel caso in esame, tuttavia, l'accordo commerciale tra le parti, di natura meramente verbale, è contestato nell'an e nel quantum in relazione al periodo cui fanno riferimento le fatture prodotte.
Non si ricavano indicazioni decisive sul punto, del resto, nemmeno dalle risultanze delle prove orali.
ON MA, legale rappresentante della società opponente, ha negato di aver conferito incarichi di riparazione alla società opposta dopo settembre 2015, data in cui si interrompevano i rapporti tra le due imprese, confermando, per il periodo precedente, la pratica dell'accettazione verbale per incarichi di modico valore (verbale del
6/9/2022).
D'altra parte, anche PA TI, magazziniere di AL IU e figli s.n.c., ha riferito di non sapere dell'incarico, né del relativo cliente (verbale udienza del 6/9/2022). SI TU, addetto all'accettazione clienti e fatturazione dell'officina ha riferito che sin dall'inizio del rapporto di lavoro venivano persone incaricate dalla ditta IL e ci commissionavano interventi di volta in volta, riferendosi però agli anni 2014 e 2015 (verbale udienza del
18/10/2022).
Quanto all'esecuzione dei lavori di cui alle fatture prodotte da parte opponente, lo stesso SI TU ha dichiarato di non aver assistito all'esecuzione dei lavori e di essersi limitato alla predisposizione della fattura. Anche ER TA, sentito in qualità di operario meccanico per la AL, non ha riferito sugli incarichi di
7 cui è causa, bensì in generale sui lavori di riparazione cui è preposto all'interno dell'officina (verbale del 18/10/2022).
Con riguardo al ruolo di CA nei rapporti con la società di riparazione, sempre SI TU precisa che l'informativa del costo dei lavori era data verbalmente o telefonicamente al CA, quando gli interventi erano più costosi. In generale le condizioni dei lavori venivano concordate con CA, sebbene lo stesso impiegato della AL s.n.c. non avesse cognizione del ruolo del CA all'interno di IL (non ricordo che abbia qualificato con noi il suo rapporto con IL).
Con particolare riferimento alle fatture di cui è causa, relative al periodo che va da ottobre 2015 a febbraio 2016, lo stesso TE
TU ha riferito che CA veniva e non si presentava più come
IL, perché era diventato un cliente abituale, era la stessa persona che portava veicoli già oggetto di lavori precedenti e già inseriti nei nostri sistemi e non chiedevo più per conto di chi veniva
(verbale udienza del 18/10/2022).
In conclusione, sebbene l'istruttoria abbia dato prova di una consuetudine commerciale tra le due imprese, non vi è prova del singolo rapporto dedotto in giudizio, rispetto al quale la parte che vanta la pretesa creditoria ha prodotto documenti di carattere unilaterale, le fatture, in quanto tali privi di valenza probatoria.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la parziale soccombenza reciproca e vanno compensate tra le parti, dal momento che la parte opponente ha visto rigettare l'eccezione di incompetenza sollevata.
8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara compensate le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c.t.u. già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 28/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2443 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2443/2018 R.G.,
promossa da
DI DI MA MO (C.F. ), P.IVA_1
con l'avv. PECCHIOLI FRANCESCA e l'avv. BARDI DAVID
VIA DOMENICO CIRILLO 1 50133 C.F._1
FIRENZE; OGGETTO: PARTE ATTRICE ALTRI CONTRATTI D'OPERA contro
AL GI E GL S.N.C. (C.F.
), con l'avv. GREGORINI FEDERICO P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 10.10.24, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13/1/25, che devono intendersi qui integralmente richiamate. MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11/4/2018, la società AL IA s.n.c. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 526/2018 nei confronti di IL di MA
ON per il pagamento di euro 17.259,30 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per riparazione e revisione di veicoli.
La società IL ha proposto opposizione avverso il decreto, chiedendone la revoca e allegando quanto segue.
La società opponente eccepisce, in primo luogo, difetto di legittimazione passiva, contestando di aver mai commissionato a
AL LI e FI s.n.c. gli incarichi indicati nelle fatture prodotte.
L'opponente eccepisce, inoltre, il difetto di competenza territoriale del
Tribunale di Pisa, ritenendo il credito vantato dalla parte opposta non liquido né esigibile, e, pertanto, indicando quale foro di competenza per l'azione di adempimento quello corrispondente alla sede della società opponente, e cioè Prato.
La parte opponente disconosce, poi, la sottoscrizione in calce all'assegno bancario n. 539-38176-418449515, prodotto da AL
IU e FI s.n.c., negando l'effettività di un titolo, posto a fondamento del credito vantato.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la fondatezza delle deduzioni articolate da parte opponente, e allegando la conclusione del contratto mediante ordine verbale senza formale accettazione, come da prassi invalsa tra le parti, tenuto conto che la società IL era solita portare all'officina AL i propri veicoli per le riparazioni, fornendo l'elenco dei lavori necessari.
2 A sostegno della propria pretesa, la parte opposta ha prodotto le fatture relative al periodo ottobre 2015-settembre 2016 (doc. 2 e 3 ricorso per decreto ingiuntivo) e l'assegno n. 539-38176-418449515, emesso in favore di AL IU ma privo di copertura.
Il procedimento è stato istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti, la prova testimoniale e la consulenza grafologica.
L'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente è infondata e non merita accoglimento.
La più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha osservato che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c.- cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda – comporta
l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 21899/2008; Cass. ord. n. 5725/2013 e ord.
n. 5539/2014; Cass. n. 20597/2018).
La parte opponente ha formulato l'eccezione di incompetenza con riferimento al criterio del luogo dell'adempimento, ex art. 1182 c.c., e omettendo di far valere il foro generale per le persone giuridiche (art. 19 c.p.c.).
Se è vero, pertanto, che la sede della ditta opponente si trova a
Prato, è anche vero che l'eccezione è formalmente incompleta.
3 In ogni caso, poi, deve osservarsi come per le cause relative a diritti di obbligazione, tra le quali rientra il caso di specie, è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.).
Nel caso in esame, l'obbligazione di riparazione e revisione degli autoveicoli è stata eseguita presso la sede della AL IU e figli s.n.c., a Santa Croce sull'Arno (PI), e può ritenersi determinato il credito, avuto quanto meno riguardo alla prospettazione offerta dalla parte creditrice con il ricorso monitorio: pertanto la competenza è radicata correttamente presso il Tribunale di Pisa.
Nel merito, tuttavia, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
In punto di diritto occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria (da ultimo Cass. Sez. Un. n. 26727/2024)
La parte opposta è tenuta, pertanto, a dare prova del titolo costitutivo del diritto azionato, ossia del rapporto contrattuale esistente tra le parti in giudizio, relativo, nel caso in esame, alla riparazione e revisione degli autoveicoli della società IL da parte della officina AL.
Dell'esistenza di tale rapporto, a far data dal 2014, la parte opposta ha dato prova mediante la produzione documentale e la prova testimoniale. L'odierna parte opposta assume l'esistenza di un
4 contratto a forma libera, rispetto al quale i rapporti per conto della società IL erano tenuti da un terzo rappresentante, NO
CA. Anche la consulenza calligrafica ha consentito di ricondurre l'assegno scaduto prodotto dall'opposto a NO CA e non a
MA ON, legale rappresentante della società opponente (p. 26 consulenza calligrafica).
Dalle risultanze dell'istruttoria è ragionevole dedurre che NO
CA agisse come rappresentante di fatto della IL, quantomeno per i rapporti intercorrenti tra le due società tra il 2014 e il 2015.
Sul punto occorre premettere, come afferma unanime e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che nei contratti a forma libera,
l'esternazione del potere rappresentativo non richiede l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati
a prodursi direttamente (Cass. 22616/19).
In particolare, dal momento che non sussiste un obbligo giuridico in capo al terzo contraente di controllare i poteri del rappresentante, devono essere valorizzate tutte le circostanze oggettive che hanno caratterizzato, in concreto, la stipulazione e che siano suscettibili di indurre un contraente di media diligenza a ritenere l'esistenza del potere rappresentativo (Cass. n. 15784/2021).
Alla luce dei documenti prodotti dalla parte opposta, in particolare i pagamenti pregressi per conto di IL, alcuni dei quali firmati dal
5 CA (doc. 8 costituzione) e confermati dalla stessa ON
MA, rappresentante legale di IL (verbale di udienza del
6/9/2022), si deduce l'esistenza di una consuetudine commerciale tra le due imprese relativamente alla riparazione e alla revisione delle autovetture.
Tuttavia, pur a fronte di un rapporto commerciale protrattosi a partire dal 2014, non è provato il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata mediante ricorso per decreto ingiuntivo e relativa, nello specifico, alle fatture emesse dal 31/10/2015 al 24/9/2016.
Al fine di provare l'esistenza e l'entità del credito – onere che grava sulla parte opposta – non sono sufficienti le fatture commerciali. Pur essendo sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nell'ambito del giudizio di opposizione le fatture possiedono una mera valenza indiziaria (da ultimo Cass. ord. 7728/2025).
Anche considerando l'assegno scaduto, prodotto dalla parte opposta, come una prova della sussistenza di un rapporto economico fra le parti, esso non può costituire di per sé anche una prova della commissione e della effettiva esecuzione dei lavori precisamente dedotti ai fini del pagamento.
Atteso che l'onere della prova è a carico dell'opposto, poiché le fatture non costituiscono prova del credito, non sussiste alcuna prova di un contratto intercorso fra le parti con riferimento specifico ai lavori il cui costo è stato posto alla base del decreto ingiuntivo.
In un'occasione, al momento rimasta isolata, la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto piena efficacia probatoria alle fatture commerciali, in quanto atto giuridico a contenuto
6 partecipativo, qualora non sia contestato il rapporto tra le parti (Cass.
n. 11736/2018).
Nel caso in esame, tuttavia, l'accordo commerciale tra le parti, di natura meramente verbale, è contestato nell'an e nel quantum in relazione al periodo cui fanno riferimento le fatture prodotte.
Non si ricavano indicazioni decisive sul punto, del resto, nemmeno dalle risultanze delle prove orali.
ON MA, legale rappresentante della società opponente, ha negato di aver conferito incarichi di riparazione alla società opposta dopo settembre 2015, data in cui si interrompevano i rapporti tra le due imprese, confermando, per il periodo precedente, la pratica dell'accettazione verbale per incarichi di modico valore (verbale del
6/9/2022).
D'altra parte, anche PA TI, magazziniere di AL IU e figli s.n.c., ha riferito di non sapere dell'incarico, né del relativo cliente (verbale udienza del 6/9/2022). SI TU, addetto all'accettazione clienti e fatturazione dell'officina ha riferito che sin dall'inizio del rapporto di lavoro venivano persone incaricate dalla ditta IL e ci commissionavano interventi di volta in volta, riferendosi però agli anni 2014 e 2015 (verbale udienza del
18/10/2022).
Quanto all'esecuzione dei lavori di cui alle fatture prodotte da parte opponente, lo stesso SI TU ha dichiarato di non aver assistito all'esecuzione dei lavori e di essersi limitato alla predisposizione della fattura. Anche ER TA, sentito in qualità di operario meccanico per la AL, non ha riferito sugli incarichi di
7 cui è causa, bensì in generale sui lavori di riparazione cui è preposto all'interno dell'officina (verbale del 18/10/2022).
Con riguardo al ruolo di CA nei rapporti con la società di riparazione, sempre SI TU precisa che l'informativa del costo dei lavori era data verbalmente o telefonicamente al CA, quando gli interventi erano più costosi. In generale le condizioni dei lavori venivano concordate con CA, sebbene lo stesso impiegato della AL s.n.c. non avesse cognizione del ruolo del CA all'interno di IL (non ricordo che abbia qualificato con noi il suo rapporto con IL).
Con particolare riferimento alle fatture di cui è causa, relative al periodo che va da ottobre 2015 a febbraio 2016, lo stesso TE
TU ha riferito che CA veniva e non si presentava più come
IL, perché era diventato un cliente abituale, era la stessa persona che portava veicoli già oggetto di lavori precedenti e già inseriti nei nostri sistemi e non chiedevo più per conto di chi veniva
(verbale udienza del 18/10/2022).
In conclusione, sebbene l'istruttoria abbia dato prova di una consuetudine commerciale tra le due imprese, non vi è prova del singolo rapporto dedotto in giudizio, rispetto al quale la parte che vanta la pretesa creditoria ha prodotto documenti di carattere unilaterale, le fatture, in quanto tali privi di valenza probatoria.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la parziale soccombenza reciproca e vanno compensate tra le parti, dal momento che la parte opponente ha visto rigettare l'eccezione di incompetenza sollevata.
8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara compensate le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, le spese di c.t.u. già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 28/04/2025.
IL GIUDICE
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