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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39533/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, Parte_1
11, presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende per procura alleata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1 del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente
[...] domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara che la ricorrente è in condizioni di Parte_1 invalidità in misura pari al 67% , ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14.8.2022 . Rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti ad eccezione dele spese di CTU della fase di ATP che pone definitivamente a carico di così come già liquidate dal giudice. CP_1
Roma,7.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 8.5.2024 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso di avere esperito con esito negativo l'iter amministrativo, avendo presentato in data 14.8.2022 domanda amministrativa alla Commissione ( per il riconoscimento di un grado di invalidità pari al CP_1
100% al fine della concessione dell'esenzione totale pagamento tickets sanitari, e, , pari almeno all'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del DLGS 503/92 art. 1 comma 8, e, almeno pari al 75% per poter beneficiare di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato ai sensi della legge 388/2000, e per l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, e inoltre per l'accertamento della condizione di ex art. 3, comma 3, L.104/1992) senza essere chiamato a visita, chiedeva l'accertamento della percentuale del 100% di invalidità ai fini della esenzione totale ticket, dell'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, del 75% ai fini della contribuzione figurativa, del 67% ai fini della esenzione parziale ticket e ex art.3 comma 3 L.104/1992. L' si costituiva eccependo l'inammissibilità delle domande di CP_1 contribuzione figurativa e allegando la convocazione a visita da parte della
Commissione . CP_1
Alla udienza del 18.6.2024 parte ricorrente limitava la domanda all'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e della invalidità del 100% o del 67% ai fini della esenzione ticket sanitario. Veniva disposta CTU medico legale limitatamente all'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e della invalidità ai fini esenzione ticket sanitario 100% e /o 67%. Il CTU accertava la sussistenza della invalidità in misura pari al 67% ai fini della esenzione ticket e la non sussistenza delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 Con atto tempestivamente depositato in data 3.10.2024 la parte ricorrente contestava parzialmente le conclusioni del CTU contestando testualmente: “ intende contestare formalmente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio limitatamente al mancato riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% e, sempre in via principale, almeno pari all'80% e, sempre in via principale, almeno pari al 75%, chiedendo pertanto l'omologa parziale delle risultanze peritali, nella parte in cui riconosce un grado di invalidità pari al 67%, requisito sanitario utile all'ottenimento dell'esenzione ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14/08/22.” Con successivo ricorso depositato in data 29.10.2024 e ritualmente notificato a , la parte ricorrente adiva il giudice del lavoro per sentire CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni del 100% di invalidità per l'esenzione totale ticket sanitario, l'accertamento dell'80% di invalidità per la pensione di vecchiaia anticipata, del 75% di invalidità per la contribuzione figurativa, del 67% per l'esenzione parziale del ticket sanitario e per l'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992. Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 7.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della domande volte all'accertamento della invalidità ai fini della pensione anticipata e della contribuzione figurativa, avendo la parte ricorrente limitato la sua domanda nella udienza del 18.6.2024 ( nel procedimento di ATP) all'accertamento del 100% di invalidità e del 67% di invalidità ai soli fini esenzione ticket e all'art.3 comma 3 L.104/1992. Ed infatti nella stessa udienza il Giudice ha conferito l'incarico al CTU limitando l'accertamento solo a tali condizioni di invalidità e disabilità. Si rileva l'inammissibilità anche della domanda avanzata in sede di ricorso di opposizione ad ATP per l'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992. In sede di ATP infatti l'atto di dissenso non ha contestato la CTU in merito al mancato riconoscimento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e pertanto tale accertamento non può essere richiesto in questa sede, essendo scaduto il termine per il dissenso alla CTU.. Si riporta nuovamente il testo dell'atto di dissenso depositato in data 3.10.2024: “ intende contestare formalmente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio limitatamente al mancato riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% e, sempre in via principale, almeno pari all'80% e, sempre in via principale, almeno pari al 75%, chiedendo pertanto l'omologa parziale delle risultanze peritali, nella parte in cui riconosce un grado di invalidità pari al 67%, requisito sanitario utile all'ottenimento dell'esenzione ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14/08/22.”
Il presente giudizio di opposizione può quindi riguardare solo l l'accertamento delle condizioni di invalidità del 100% ai fini della esenzione ticket, posto che già in fase di ATP il CTU aveva accertato il 67% di invalidità , conformemente del resto a quanto accertato anche dalla Commissione CP_1 nella seduta del 5.7.2024 ( verbale allegato da in data 29.8.2024 nel CP_1 fascicolo di ATP). Al riguardo la domanda deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Parte ricorrente lamenta che la CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente e le certificazioni allegate Tuttavia tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dalla CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica allegata da parte ricorrente richiamandola in sede di relazione ed ha poi fondato il suo parere anche sulle risultanze della visita medica effettuata sulla persona della ricorrente nel corso della quale ha accertato:
“Condizioni generali discrete H. 147 cm, Peso Kg. 85. Pannicolo adiposo abbondantemente rappresentato;
le masse muscolari appaiono tonico- trofiche in rapporto al sesso ed all'età. Torace.- apici in sede e basi normomobili;
FVT normotrasmesso, MV ridotto, non rumori aggiunti. Apparato cardiocircolatorio: aia cardiaca apparentemente nei limiti, azione cardiaca ritmica a media frequenza (70 b/min). Toni parafonici. Pressione arteriosa
140/80. Rinforzo del 2° tono sul focolaio aortico. Non dispnea né cianosi. Assenza di edemi declivi perimalleolari.
Addome.- globoso, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato ai limiti della norma.
Apparato osteoarticolare: dolente la palpazione delle apofisi spinose del rachide con limitazione di circa 1/3 nei movimenti di antiflessione del tronco. I movimenti del braccio destro evidenziano una lieve riduzione dei movimenti in elevazione. Rumori di scrosci articolari ad ambedue le ginocchia. La perizianda accede alla visita deambulando autonomamente senza alcun ausilio. Passaggi posturali autonomi.
Ode la normale voce di conversazione, non riferiti deficit del visus.
Sistema neuropsichico – collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, non deficit di memoria a breve e lungo termine. Non rallentamento ideomotorio, eloquio corretto, fluido, pensiero corretto nella forma e nei contenuti. Tono dell'umore orientato in senso depressivo” Il CTU ha poi formulato la seguente diagnosi: “Gozzo multinodulare con ipotiroidismo, Insufficienza renale cronica con rene grinzo, ipertensione arteriosa, obesità (B.M.I. 39,34) con complicanze artrosiche diffuse, pregressa frattura omero dx.” Il CTU ha poi precisato: “Nel caso in oggetto ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile di anni 62 affetta da un insieme di malattie che riguardano principalmente il sistema muscolo-scheletrico e l'apparato cardio-vascolare
Ø La ricorrente risulta affetta da molti anni da gozzo multinodulare con ipotiroidismo in attuale compenso farmacologico: non sono presenti in atti recenti accertamenti specialistici né strumentali. Si ritiene perciò che tale minorazione possa essere percentualmente valutata in misura inferiore al 10% e pertanto, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, non sarà da considerare nella valutazione complessiva della invalidità.
Ø Per quanto concerne invece la cardiopatia ipertensiva si ritiene che sulla scorta delle considerazioni riportate e degli accertamenti effettuati possa essere ascritta ad una 1^ classe funzionale NYHA determinando così una invalidità pari al 30% (trenta per cento) della totale, percentuale alla quale si giunge, per analogia, tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle di legge per le malattie cardiovascolari (cod. 6441 del DM 5 febbraio 1992).
Ø Dalla documentazione in atti risulta la presenza di un rene grinzo con una moderata insufficienza renale: tenendo conto dei valori previsti per le malattie dell'apparato urinario sarà possibile attribuire una percentuale di invalidità, per analogia, pari al 21% della totale
(cod. 6401 del DM 5 febbraio 1992). Ø Infine è presente una obesità patologica di media entità con un BMI pari a 39,34 ed ascrivibile ad una 2^ classe. A tale condizione è associata una poliartrosi soprattutto a carico del rachide e delle principali grandi articolazioni che determina sicuramente un importante impaccio motorio per la quale, tenendo conto dei valori previsti per le malattie del sistema muscoloscheletrico, sarà possibile attribuire una percentuale di invalidità pari al 40% della totale (cod.7105 del DM 5 febbraio 1992).
Relativamente pertanto al globale giudizio di invalidità tra le infermità in diagnosi sussiste complessivamente un rapporto di coesistenza, risultando organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. L'applicazione del previsto criterio riduzionistico (secondo la formula a scalare di Balthazard) consente di definire una percentuale pari al 67% (sessantasette per cento) della totale.
Circa la decorrenza di tale beneficio si ritiene di poter indicare la data della domanda amministrativa.”
In merito alla condizione ex art.3 comma 3 L.104/1992il CTU ha poi precisato: “ Sulla scorta della diagnosi sopra formulata per quanto attiene allo specifico quesito richiestoci, se ha diritto il ricorrente al riconoscimento della condizione di Handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 i cui requisiti sono la sussistenza di una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sottoscritto C.T.U. ritiene che la perizianda in esame allo stato attuale sulla scorta della diagnosi medico-legale formulata non si trovi in tali condizioni in quanto il grado di autonomia personale, allo stato attuale, non necessita di interventi assistenziali permanenti, continuativi e globali nella sfera individuale o in quella relazionale, tenuto conto delle patologie sofferte, riportate in diagnosi e della documentazione sanitaria prodotta ed in atti. Nello specifico non effettua FKT o particolari trattamenti riabilitativi per le malattie di cui è affetta, e come riferito effettua esclusivamente controlli clinico-strumentali preventivi in totale ed assoluta autonomia Poco rilevanti appaiono quindi i rilevi avanzati dal difensore di parte ricorrente avendo il CTU esaminato tutta la documentazione allegata , avendo effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente ed avendo motivato analiticamente le sue conclusioni anche sulla base dei dati acquisiti in sede di visita peritale . Parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva alla visita medica effettuata dalla CTU in sede di ATP che contrasti con detto accertamento del CTU In assenza pertanto di una documentazione medica ulteriore e successiva che evidenzi un errato giudizio da parte del CTU, che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, le conclusioni del CTU della fase di ATP devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni di invalidità del 100% ai fini esenzione totale ticket. Del resto tali conclusioni son confermate dagli esiti della visita della Commissione del 5.7.2024 intervenuta nelle more del giudizio e CP_1 allegata da che confermano tali risultanze ( verbale commissione CP_1 CP_1 depositato da in data 29.8.2024 fascicolo ATP). CP_1 Per tale motivo deve esser dichiarata la sussistenza delle condizioni di invalidità ai fini del 67% per l'esenzione parziale del ticket sanitario e deve essere rigettato per il resto il ricorso. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite relative alla fase di ATP e alla presente fase di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU della fase di ATP, già liquidate dal giudice di detta fase che devono essere poste definitivamente a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Dichiara che la ricorrente è in condizioni di Parte_1 invalidità in misura pari al 67% , ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14.8.2022 .
Rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti ad eccezione dele spese di CTU della fase di ATP che pone definitivamente a carico di così come già liquidate dal giudice. CP_1
Roma,7.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39533/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, Parte_1
11, presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende per procura alleata al ricorso.
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1 del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente
[...] domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto.
RESISTENTE
all'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara che la ricorrente è in condizioni di Parte_1 invalidità in misura pari al 67% , ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14.8.2022 . Rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti ad eccezione dele spese di CTU della fase di ATP che pone definitivamente a carico di così come già liquidate dal giudice. CP_1
Roma,7.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 8.5.2024 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso di avere esperito con esito negativo l'iter amministrativo, avendo presentato in data 14.8.2022 domanda amministrativa alla Commissione ( per il riconoscimento di un grado di invalidità pari al CP_1
100% al fine della concessione dell'esenzione totale pagamento tickets sanitari, e, , pari almeno all'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del DLGS 503/92 art. 1 comma 8, e, almeno pari al 75% per poter beneficiare di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato ai sensi della legge 388/2000, e per l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari, e inoltre per l'accertamento della condizione di ex art. 3, comma 3, L.104/1992) senza essere chiamato a visita, chiedeva l'accertamento della percentuale del 100% di invalidità ai fini della esenzione totale ticket, dell'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, del 75% ai fini della contribuzione figurativa, del 67% ai fini della esenzione parziale ticket e ex art.3 comma 3 L.104/1992. L' si costituiva eccependo l'inammissibilità delle domande di CP_1 contribuzione figurativa e allegando la convocazione a visita da parte della
Commissione . CP_1
Alla udienza del 18.6.2024 parte ricorrente limitava la domanda all'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e della invalidità del 100% o del 67% ai fini della esenzione ticket sanitario. Veniva disposta CTU medico legale limitatamente all'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e della invalidità ai fini esenzione ticket sanitario 100% e /o 67%. Il CTU accertava la sussistenza della invalidità in misura pari al 67% ai fini della esenzione ticket e la non sussistenza delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 Con atto tempestivamente depositato in data 3.10.2024 la parte ricorrente contestava parzialmente le conclusioni del CTU contestando testualmente: “ intende contestare formalmente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio limitatamente al mancato riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% e, sempre in via principale, almeno pari all'80% e, sempre in via principale, almeno pari al 75%, chiedendo pertanto l'omologa parziale delle risultanze peritali, nella parte in cui riconosce un grado di invalidità pari al 67%, requisito sanitario utile all'ottenimento dell'esenzione ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14/08/22.” Con successivo ricorso depositato in data 29.10.2024 e ritualmente notificato a , la parte ricorrente adiva il giudice del lavoro per sentire CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni del 100% di invalidità per l'esenzione totale ticket sanitario, l'accertamento dell'80% di invalidità per la pensione di vecchiaia anticipata, del 75% di invalidità per la contribuzione figurativa, del 67% per l'esenzione parziale del ticket sanitario e per l'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992. Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 7.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della domande volte all'accertamento della invalidità ai fini della pensione anticipata e della contribuzione figurativa, avendo la parte ricorrente limitato la sua domanda nella udienza del 18.6.2024 ( nel procedimento di ATP) all'accertamento del 100% di invalidità e del 67% di invalidità ai soli fini esenzione ticket e all'art.3 comma 3 L.104/1992. Ed infatti nella stessa udienza il Giudice ha conferito l'incarico al CTU limitando l'accertamento solo a tali condizioni di invalidità e disabilità. Si rileva l'inammissibilità anche della domanda avanzata in sede di ricorso di opposizione ad ATP per l'accertamento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992. In sede di ATP infatti l'atto di dissenso non ha contestato la CTU in merito al mancato riconoscimento delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e pertanto tale accertamento non può essere richiesto in questa sede, essendo scaduto il termine per il dissenso alla CTU.. Si riporta nuovamente il testo dell'atto di dissenso depositato in data 3.10.2024: “ intende contestare formalmente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio limitatamente al mancato riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% e, sempre in via principale, almeno pari all'80% e, sempre in via principale, almeno pari al 75%, chiedendo pertanto l'omologa parziale delle risultanze peritali, nella parte in cui riconosce un grado di invalidità pari al 67%, requisito sanitario utile all'ottenimento dell'esenzione ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14/08/22.”
Il presente giudizio di opposizione può quindi riguardare solo l l'accertamento delle condizioni di invalidità del 100% ai fini della esenzione ticket, posto che già in fase di ATP il CTU aveva accertato il 67% di invalidità , conformemente del resto a quanto accertato anche dalla Commissione CP_1 nella seduta del 5.7.2024 ( verbale allegato da in data 29.8.2024 nel CP_1 fascicolo di ATP). Al riguardo la domanda deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Parte ricorrente lamenta che la CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente e le certificazioni allegate Tuttavia tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dalla CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica allegata da parte ricorrente richiamandola in sede di relazione ed ha poi fondato il suo parere anche sulle risultanze della visita medica effettuata sulla persona della ricorrente nel corso della quale ha accertato:
“Condizioni generali discrete H. 147 cm, Peso Kg. 85. Pannicolo adiposo abbondantemente rappresentato;
le masse muscolari appaiono tonico- trofiche in rapporto al sesso ed all'età. Torace.- apici in sede e basi normomobili;
FVT normotrasmesso, MV ridotto, non rumori aggiunti. Apparato cardiocircolatorio: aia cardiaca apparentemente nei limiti, azione cardiaca ritmica a media frequenza (70 b/min). Toni parafonici. Pressione arteriosa
140/80. Rinforzo del 2° tono sul focolaio aortico. Non dispnea né cianosi. Assenza di edemi declivi perimalleolari.
Addome.- globoso, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato ai limiti della norma.
Apparato osteoarticolare: dolente la palpazione delle apofisi spinose del rachide con limitazione di circa 1/3 nei movimenti di antiflessione del tronco. I movimenti del braccio destro evidenziano una lieve riduzione dei movimenti in elevazione. Rumori di scrosci articolari ad ambedue le ginocchia. La perizianda accede alla visita deambulando autonomamente senza alcun ausilio. Passaggi posturali autonomi.
Ode la normale voce di conversazione, non riferiti deficit del visus.
Sistema neuropsichico – collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio, non deficit di memoria a breve e lungo termine. Non rallentamento ideomotorio, eloquio corretto, fluido, pensiero corretto nella forma e nei contenuti. Tono dell'umore orientato in senso depressivo” Il CTU ha poi formulato la seguente diagnosi: “Gozzo multinodulare con ipotiroidismo, Insufficienza renale cronica con rene grinzo, ipertensione arteriosa, obesità (B.M.I. 39,34) con complicanze artrosiche diffuse, pregressa frattura omero dx.” Il CTU ha poi precisato: “Nel caso in oggetto ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile di anni 62 affetta da un insieme di malattie che riguardano principalmente il sistema muscolo-scheletrico e l'apparato cardio-vascolare
Ø La ricorrente risulta affetta da molti anni da gozzo multinodulare con ipotiroidismo in attuale compenso farmacologico: non sono presenti in atti recenti accertamenti specialistici né strumentali. Si ritiene perciò che tale minorazione possa essere percentualmente valutata in misura inferiore al 10% e pertanto, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, non sarà da considerare nella valutazione complessiva della invalidità.
Ø Per quanto concerne invece la cardiopatia ipertensiva si ritiene che sulla scorta delle considerazioni riportate e degli accertamenti effettuati possa essere ascritta ad una 1^ classe funzionale NYHA determinando così una invalidità pari al 30% (trenta per cento) della totale, percentuale alla quale si giunge, per analogia, tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle di legge per le malattie cardiovascolari (cod. 6441 del DM 5 febbraio 1992).
Ø Dalla documentazione in atti risulta la presenza di un rene grinzo con una moderata insufficienza renale: tenendo conto dei valori previsti per le malattie dell'apparato urinario sarà possibile attribuire una percentuale di invalidità, per analogia, pari al 21% della totale
(cod. 6401 del DM 5 febbraio 1992). Ø Infine è presente una obesità patologica di media entità con un BMI pari a 39,34 ed ascrivibile ad una 2^ classe. A tale condizione è associata una poliartrosi soprattutto a carico del rachide e delle principali grandi articolazioni che determina sicuramente un importante impaccio motorio per la quale, tenendo conto dei valori previsti per le malattie del sistema muscoloscheletrico, sarà possibile attribuire una percentuale di invalidità pari al 40% della totale (cod.7105 del DM 5 febbraio 1992).
Relativamente pertanto al globale giudizio di invalidità tra le infermità in diagnosi sussiste complessivamente un rapporto di coesistenza, risultando organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. L'applicazione del previsto criterio riduzionistico (secondo la formula a scalare di Balthazard) consente di definire una percentuale pari al 67% (sessantasette per cento) della totale.
Circa la decorrenza di tale beneficio si ritiene di poter indicare la data della domanda amministrativa.”
In merito alla condizione ex art.3 comma 3 L.104/1992il CTU ha poi precisato: “ Sulla scorta della diagnosi sopra formulata per quanto attiene allo specifico quesito richiestoci, se ha diritto il ricorrente al riconoscimento della condizione di Handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 i cui requisiti sono la sussistenza di una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sottoscritto C.T.U. ritiene che la perizianda in esame allo stato attuale sulla scorta della diagnosi medico-legale formulata non si trovi in tali condizioni in quanto il grado di autonomia personale, allo stato attuale, non necessita di interventi assistenziali permanenti, continuativi e globali nella sfera individuale o in quella relazionale, tenuto conto delle patologie sofferte, riportate in diagnosi e della documentazione sanitaria prodotta ed in atti. Nello specifico non effettua FKT o particolari trattamenti riabilitativi per le malattie di cui è affetta, e come riferito effettua esclusivamente controlli clinico-strumentali preventivi in totale ed assoluta autonomia Poco rilevanti appaiono quindi i rilevi avanzati dal difensore di parte ricorrente avendo il CTU esaminato tutta la documentazione allegata , avendo effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente ed avendo motivato analiticamente le sue conclusioni anche sulla base dei dati acquisiti in sede di visita peritale . Parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva alla visita medica effettuata dalla CTU in sede di ATP che contrasti con detto accertamento del CTU In assenza pertanto di una documentazione medica ulteriore e successiva che evidenzi un errato giudizio da parte del CTU, che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, le conclusioni del CTU della fase di ATP devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni di invalidità del 100% ai fini esenzione totale ticket. Del resto tali conclusioni son confermate dagli esiti della visita della Commissione del 5.7.2024 intervenuta nelle more del giudizio e CP_1 allegata da che confermano tali risultanze ( verbale commissione CP_1 CP_1 depositato da in data 29.8.2024 fascicolo ATP). CP_1 Per tale motivo deve esser dichiarata la sussistenza delle condizioni di invalidità ai fini del 67% per l'esenzione parziale del ticket sanitario e deve essere rigettato per il resto il ricorso. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite relative alla fase di ATP e alla presente fase di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU della fase di ATP, già liquidate dal giudice di detta fase che devono essere poste definitivamente a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Dichiara che la ricorrente è in condizioni di Parte_1 invalidità in misura pari al 67% , ai fini dell'esenzione parziale ticket sanitario dalla domanda amministrativa del 14.8.2022 .
Rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti ad eccezione dele spese di CTU della fase di ATP che pone definitivamente a carico di così come già liquidate dal giudice. CP_1
Roma,7.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso