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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4372/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4372/2024
All'udienza del 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- per , non risultano depositate note sostitutive di udienza;
Controparte_1
- l'avv. ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data CP_2
7.4.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4372/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Carrozzo Francesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Vignolese
n. 939, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
AVV. (c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. CP_2 C.F._2
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Via G.M. Bosco n. 49;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in data 24.10.2024, con CP_2 cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 2.101,37 in forza dell'ordinanza resa all'esito del procedimento dinanzi al Tribunale di Latina recante RG n. 2752/2024, che aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. A sostegno dell'opposizione, deduceva:
1) che il precetto era stato notificato a mezzo pec in data 24.10.2024 in assenza di firma, autografa o digitale;
2) che il titolo esecutivo doveva reputarsi radicalmente nullo in quanto il
Presidente del Collegio avrebbe dovuto astenersi dalla decisione per carenza di imparzialità.
pagina 2 di 6 Concludeva, dunque, chiedendo “Che il signor Giudice del Tribunale di Latina, voglia dichiarare la nullità del Precetto e tamquam non esset, nei confronti dello stesso Dr
[...]
. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. CP_1
Si costituiva in giudizio l'avv. , eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_2
valore del Tribunale adito, e deducendo nel merito l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: 1) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale ex adverso adito, per tutti i motivi suesposti, atteso che il valore dell'odierna controversia è di €2.101,37 e, quindi, rientra nella competenza per valore del
Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 e 38 c.p.c.; 2) Con vittoria di compensi e spese di giustizia del presente giudizio in favore dello scrivente Difensore;
3) Accertare e dichiarare che l'odierna
Parte convenuta non accetti ulteriormente il contraddittorio, alla luce della suesposta assorbente eccezione preliminare;
IN SUBORDINE ED IN VIA GRADATA: 4) Accertare e declarare
l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni per tutti i motivi suesposti
e, per l'effetto, 5) rigettare in toto l'avversa opposizione in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, temeraria ed illegittima per tutti motivi suesposti. 6) Accertare e dichiarare che l'odierna Difesa non accetti ulteriormente il contraddittorio, atteso che l'avversa opposizione sia inammissibile, per tutti motivi suesposti e , per effetto, 7) Condannare parte opponente, Dr. nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
residente in località Cerredolo-Massa, Cà Farioli, n. 2, TOANO (RE), C.F._1
Via Mutilati di Guerra, n. 45, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., I, II e
III comma. 8) In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giustizia del presente giudizio in favore dello scrivente Difensore.”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito.
Invero, con l'atto di citazione l'odierno opponente ha inteso proporre cumulativamente opposizione ex art. 617 c.p.c. e ex art. 615 c.p.c.
Come noto, nella materia dell'esecuzione forzata il discrimen fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi va individuato tenendo conto che, con la prima, si contesta l'an pagina 3 di 6 dell'esecuzione, ossia il diritto della parte che ha azionato l'iter esecutivo a continuare lo stesso per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo. Con la seconda, invece, si contesta la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, con riferimento all'esistenza di vizi formali degli atti compiuti nonché dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (Cass.n.16262/05).
Nel caso di specie, quindi, si configura come motivo di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., la doglianza concernente la nullità del precetto per asserito difetto di sottoscrizione, mentre deve essere ricondotta all'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. la contestazione sollevata dal in merito all'inesistenza del titolo esecutivo perché pronunciato in violazione dell'obbligo CP_1
di astensione da parte di un Giudice non imparziale.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. va necessariamente proposta dinanzi al Tribunale, affermando che: “Il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con d.lgs. n. 51 del
1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il pretore e il tribunale.(…)”
(Cass. 14725/2001); “A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, il tribunale è competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima sia se proposta dopo l'esecuzione.” (in termini Cass. ord. 19051/2016).
Al contrario, le cause di opposizione all'esecuzione forzata antecedenti all'inizio dell'esecuzione, ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., si propongono con citazione dinanzi al giudice competente per materia o valore, oltre che per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c.. “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al “credito per cui si procede” a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza” (Cass. civ. n. 37581/2021).
Ne deriva che l'opposizione oggetto di causa, quanto al profilo di opposizione all'esecuzione spetterebbe ratione valoris (il precetto opposto recando l'intimazione al pagamento del debito di euro 2.101,37) al Giudice di Pace in base all'art. 7 c.p.c. (che attribuisce alla detta Autorità le controversie il cui valore è inferiore ad euro 10.000,00). Ciò nondimeno, è legittimamente introdotto sulle dette cause un simultaneus processus ai sensi dell'art. 40 c.p.c., per cui, in caso di pagina 4 di 6 connessione tra una causa di competenza del Giudice di Pace e altra di competenza del Tribunale, le relative domande possono essere promosse dinanzi al Tribunale.
Nello stesso senso, l'art. 104 c.p.c. consente che le domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) e appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, con deroga alla competenza per valore (Cass. civ., sent. n. 25269/2010; Cass. civ., sent. n.
19958/2005).
Resta quindi radicata la competenza dell'intestato Tribunale.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è infondata.
Quanto all'eccepita nullità del precetto per carenza di sottoscrizione, la doglianza è sconfessata dalla pec di avvenuta consegna del 24.10.2024, prodotta in giudizio da parte opposta in formato
.eml, con cui è stata effettuata la notifica del precetto oggetto di causa e alla quale risulta allegato il suddetto atto ritualmente sottoscritto con firma digitale da parte dell'avv. . CP_2
Con riferimento, poi, alla presunta inesistenza del titolo esecutivo per violazione del dovere di astensione da parte del Giudice, trattasi di contestazione non proponibile in tale sede.
Ed infatti, posto che il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, va richiamata la regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Peraltro, con specifico riguardo al motivo di opposizione avanzato, la Suprema Corte di
Cassazione ha ripetutamente chiarito che la violazione dell'obbligo di astensione è deducibile pagina 5 di 6 solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non costituisce motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 07/10/2022 , n. 29260). Trattasi, dunque, della violazione di una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validità della sentenza.
Si impone, dunque, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 1.101,01 ad € 5.200,00) ed applicando i valori minimi alla luce della scarsa complessità delle questioni affrontate.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna dell'odierno attore ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA CP_2
come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4372/2024
All'udienza del 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- per , non risultano depositate note sostitutive di udienza;
Controparte_1
- l'avv. ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data CP_2
7.4.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4372/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Carrozzo Francesco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Vignolese
n. 939, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
AVV. (c.f. , rappresentato e difeso in proprio ex art. CP_2 C.F._2
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Via G.M. Bosco n. 49;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in data 24.10.2024, con CP_2 cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 2.101,37 in forza dell'ordinanza resa all'esito del procedimento dinanzi al Tribunale di Latina recante RG n. 2752/2024, che aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. A sostegno dell'opposizione, deduceva:
1) che il precetto era stato notificato a mezzo pec in data 24.10.2024 in assenza di firma, autografa o digitale;
2) che il titolo esecutivo doveva reputarsi radicalmente nullo in quanto il
Presidente del Collegio avrebbe dovuto astenersi dalla decisione per carenza di imparzialità.
pagina 2 di 6 Concludeva, dunque, chiedendo “Che il signor Giudice del Tribunale di Latina, voglia dichiarare la nullità del Precetto e tamquam non esset, nei confronti dello stesso Dr
[...]
. Con vittoria di spese, diritti e onorari”. CP_1
Si costituiva in giudizio l'avv. , eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_2
valore del Tribunale adito, e deducendo nel merito l'assoluta infondatezza dell'opposizione.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: 1) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale ex adverso adito, per tutti i motivi suesposti, atteso che il valore dell'odierna controversia è di €2.101,37 e, quindi, rientra nella competenza per valore del
Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 e 38 c.p.c.; 2) Con vittoria di compensi e spese di giustizia del presente giudizio in favore dello scrivente Difensore;
3) Accertare e dichiarare che l'odierna
Parte convenuta non accetti ulteriormente il contraddittorio, alla luce della suesposta assorbente eccezione preliminare;
IN SUBORDINE ED IN VIA GRADATA: 4) Accertare e declarare
l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni per tutti i motivi suesposti
e, per l'effetto, 5) rigettare in toto l'avversa opposizione in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, pretestuosa, temeraria ed illegittima per tutti motivi suesposti. 6) Accertare e dichiarare che l'odierna Difesa non accetti ulteriormente il contraddittorio, atteso che l'avversa opposizione sia inammissibile, per tutti motivi suesposti e , per effetto, 7) Condannare parte opponente, Dr. nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
residente in località Cerredolo-Massa, Cà Farioli, n. 2, TOANO (RE), C.F._1
Via Mutilati di Guerra, n. 45, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., I, II e
III comma. 8) In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di giustizia del presente giudizio in favore dello scrivente Difensore.”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito.
Invero, con l'atto di citazione l'odierno opponente ha inteso proporre cumulativamente opposizione ex art. 617 c.p.c. e ex art. 615 c.p.c.
Come noto, nella materia dell'esecuzione forzata il discrimen fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi va individuato tenendo conto che, con la prima, si contesta l'an pagina 3 di 6 dell'esecuzione, ossia il diritto della parte che ha azionato l'iter esecutivo a continuare lo stesso per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo. Con la seconda, invece, si contesta la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, con riferimento all'esistenza di vizi formali degli atti compiuti nonché dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (Cass.n.16262/05).
Nel caso di specie, quindi, si configura come motivo di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., la doglianza concernente la nullità del precetto per asserito difetto di sottoscrizione, mentre deve essere ricondotta all'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. la contestazione sollevata dal in merito all'inesistenza del titolo esecutivo perché pronunciato in violazione dell'obbligo CP_1
di astensione da parte di un Giudice non imparziale.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. va necessariamente proposta dinanzi al Tribunale, affermando che: “Il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con d.lgs. n. 51 del
1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il pretore e il tribunale.(…)”
(Cass. 14725/2001); “A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, il tribunale è competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima sia se proposta dopo l'esecuzione.” (in termini Cass. ord. 19051/2016).
Al contrario, le cause di opposizione all'esecuzione forzata antecedenti all'inizio dell'esecuzione, ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., si propongono con citazione dinanzi al giudice competente per materia o valore, oltre che per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c.. “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al “credito per cui si procede” a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza” (Cass. civ. n. 37581/2021).
Ne deriva che l'opposizione oggetto di causa, quanto al profilo di opposizione all'esecuzione spetterebbe ratione valoris (il precetto opposto recando l'intimazione al pagamento del debito di euro 2.101,37) al Giudice di Pace in base all'art. 7 c.p.c. (che attribuisce alla detta Autorità le controversie il cui valore è inferiore ad euro 10.000,00). Ciò nondimeno, è legittimamente introdotto sulle dette cause un simultaneus processus ai sensi dell'art. 40 c.p.c., per cui, in caso di pagina 4 di 6 connessione tra una causa di competenza del Giudice di Pace e altra di competenza del Tribunale, le relative domande possono essere promosse dinanzi al Tribunale.
Nello stesso senso, l'art. 104 c.p.c. consente che le domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) e appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, con deroga alla competenza per valore (Cass. civ., sent. n. 25269/2010; Cass. civ., sent. n.
19958/2005).
Resta quindi radicata la competenza dell'intestato Tribunale.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è infondata.
Quanto all'eccepita nullità del precetto per carenza di sottoscrizione, la doglianza è sconfessata dalla pec di avvenuta consegna del 24.10.2024, prodotta in giudizio da parte opposta in formato
.eml, con cui è stata effettuata la notifica del precetto oggetto di causa e alla quale risulta allegato il suddetto atto ritualmente sottoscritto con firma digitale da parte dell'avv. . CP_2
Con riferimento, poi, alla presunta inesistenza del titolo esecutivo per violazione del dovere di astensione da parte del Giudice, trattasi di contestazione non proponibile in tale sede.
Ed infatti, posto che il precetto opposto trova il suo fondamento su di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, va richiamata la regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne avessero determinato l'inesistenza giuridica, “in quanto gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione potevano essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando alla cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.2.2015, n. 3277) oppure su sopravvenuti (ovvero successivi alla formazione del titolo esecutivo) fatti impeditivi od estintivi del diritto alla esecuzione ma non su fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti.
Peraltro, con specifico riguardo al motivo di opposizione avanzato, la Suprema Corte di
Cassazione ha ripetutamente chiarito che la violazione dell'obbligo di astensione è deducibile pagina 5 di 6 solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non costituisce motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 07/10/2022 , n. 29260). Trattasi, dunque, della violazione di una semplice norma di condotta che non si riverbera sulla validità della sentenza.
Si impone, dunque, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 1.101,01 ad € 5.200,00) ed applicando i valori minimi alla luce della scarsa complessità delle questioni affrontate.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna dell'odierno attore ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA CP_2
come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 6 di 6