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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4535 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PERNA GERMANO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato il [...] in [...] C.F. Controparte_1
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PERNA C.F._2
GERMANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 e chiedevano Parte_1 Controparte_1
pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in ERCOLANO
(NA) il 5.9.2016 (Atto n. 41, P. I S. N. anno 2016). Aggiungevano che dalla loro unione era nato un figlio: nato a [...] il [...]. Rappresentavano la volontà di Persona_1
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni all'udienza cartolare del 7.5.2025, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affidare il minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
privilegiata presso la madre, in Ercolano (NA) alla Via G. Semmola n. 7;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI REGIME DI AFFIDO DELLA PROLE
I signori e al fine di assicurare al minore un Parte_1 Controparte_1 Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e per garantire il diritto dello stesso alla bigenitorialità, così come sancito dalla L.54/2006, convengono, come innanzi chiesto, di affidare il minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, in Ercolano (NA) alla Via G. Semmola n. 7; le parti si impegnano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
TEMPI DI PERMANENZA DEI MINORI CON IL PADRE
Il sig. , potrà vedere e tenere con sé il minore ogni qualvolta lo Controparte_1 Per_1
vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: - due pomeriggi a settimana, da concordarsi di volta in volta e che saranno comunicati entro il lunedì di ciascuna settimana dall'uscita da scuola fino alle ore
21.oo dopo cena;
- a settimane alterne dal sabato mattina ore 10.30 alla domenica ore 21.00 il sig. , allorquando terrà con sé il figlio, avrà cura di far sì che lo stesso non Controparte_1
interrompa le attività didattiche ed extra scolastiche quali ludiche e sportive;
b) nel corso delle vacanze natalizie - il figlio rimarrà con la madre, durante le festività natalizie, il giorno Per_1
24 dicembre e con il padre il 25 dicembre, il 31 dicembre con il padre e il primo gennaio con la
2 madre, il 6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore;
c) nel corso delle vacanze pasquali - il minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
d) nel corso delle vacanze scolastiche e quelle estive - salvo diversi accordi tra i coniugi, il minore permarrà due pomeriggi settimanali, sempre da concordarsi di volta in volta e che saranno comunicati entro il lunedì di ciascuna settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.oo dopo cena - il minore trascorrerà con il padre due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive;
tale periodo, da scegliersi nei mesi di luglio o agosto, sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, offrendo reperibilità telefonica e comunicando l'esatto indirizzo di località della vacanza, avendo cura che in tale periodo non si interrompa il rapporto telefonico con l'altro genitore;
- i fine settimana sempre secondo il principio dell'alternanza, il minore sarà prelevato dal padre presso la propria abitazione dal venerdì sera e fino alla domenica alle ore 22:00; e) altre ricorrenze - il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e del suo onomastico con entrambi i genitori;
- il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, l'onomastico e il compleanno dello stesso;
- il minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della stessa;
- le parti, di comune accordo, possono tenere con sé il minore anche in tempi ed occasioni diverse da quelle specificamente stabilite, previo avviso almeno 24 ore prima;
- i coniugi reciprocamente si danno fin da ora il consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto per il minore e della Carta
d'Identità valida per l'espatrio.
SUGLI ONERI A CARICO DELLE PARTI
Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, a decorrere dalla pronuncia della sentenza di separazione, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Per espresso accordo dei ricorrenti l'assegno unico ed universale per il figlio erogato dall' sarà riscosso interamente dalla sig.ra Per_1 CP_2
. Parte_1
Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Controparte_1
secondo le Linee Guida contenute nel Protocollo di Intesa Avvocati e Magistrati del Consiglio dell'Ordine di Napoli n. 1593 del 07/03/2018 che le parti dichiarano di aver espressamente condiviso e recepito”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli,
3 diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(Atto n. 41, P. I S. N. anno 2016).
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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