TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice ND
BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1808/2023 promossa da e entrambe rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'avv. Alfredo SAVINELLI, giusta procura in atti;
-appellanti- contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa nel giudizio dall'Avv. Giuseppe SAVINO, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di Bari,
[...] Controparte_1
deducendo:
[...]
pagina 1 di 24 - di aver acquistato, in solido tra loro, nell'ottobre 2001, il buono fruttifero postale n. 00000058493610348, dell'importo di € 2.500,00 presso l'ufficio di
[...]
” sito in Bari-Mungivacca alla Via O. Tupputi, 26; Controparte_2
- che il suddetto titolo veniva emesso e consegnato alle risparmiatrici privo di qualsivoglia indicazione in merito alla sua durata, alla data di scadenza, al rendimento e dell'indicazione della serie di appartenenza;
- di non aver ricevuto né visionato al momento dell'acquisto del titolo la brochure informativa (in acronimo contenente le avvertenze di durata e scadenza CP_3 dello stesso, oltre alle condizioni normative generali che ne regolamentavano la circolazione - nonostante a seguito dell'entrata in vigore del D.M. del 19/12/2000 la consegna di tale documentazione fosse divenuta obbligatoria;
- di essersi recate in data 11/02/2020 presso l'Ufficio Bancoposta “Bari succursale
16” di Bari-Mungivacca ove, presentato il titolo per l'incasso, veniva negato loro il pagamento con la motivazione che il titolo era da considerarsi ormai prescritto.
Sulla scorta di tali allegazioni, le attrici, lamentando che la condotta omissiva di non le aveva poste nelle condizioni di esercitare per CP_1 tempo il loro diritto all'incasso del titolo, hanno avanzato richiesta di accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta degli obblighi e delle regole di correttezza e buona fede, d'informativa e di diligenza, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore delle attrici, della somma di € 2.500,00, quale rimborso del buono fruttifero postale n. n.00000058493610348, emesso il
22/10/2001, nonché degli interessi maturati e maturandi sino alla data di effettivo soddisfo, ovvero, in subordine di quelli maturati sino alla scadenza del titolo, ovvero a quella ulteriore somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spesa e competenze di causa.
I.2.- si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione del buono fruttifero postale n. 00000058493610348 e sostenendo, nel merito, di aver operato conformemente alle disposizioni di legge ed ai propri doveri di buona fede nella negoziazione del predetto titolo e che il danno lamentato dalla controparte era dipeso esclusivamente dall'inerzia e dalla trascuratezza delle attrici.
pagina 2 di 24 I.3.- Con sentenza n. 1621/2022 depositata in data 08/07/2022 il Giudice di
Pace di Bari ha pronunciato sentenza di rigetto della domanda proposta dalle odierne appellanti, rilevando innanzitutto che, essendo il buono fruttifero postale emesso in favore delle attrici il 22/10/2001 inquadrabile, in base alla data di emissione, nella serie AA2, il diritto attoreo ad incamerare la sorte capitale e gli interessi maturati dai buoni fruttiferi postali si era prescritto il 21/10/2018, sulla scorta del disposto di cui all'art. 8 del D.M. Tesoro del 29/03/2001 e dall'art.8 del
D.M. Tesoro 19/12/2000, in quanto il titolo in questione non era stato negoziato al termine del settimo anno successivo alla sua emissione (22/10/2001) e le istanti si erano recate alle , per la prima volta, per richiedere il pagamento CP_1 dei buoni, solo l'11/02/2020. Il primo giudice ha poi escluso la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi e delle regole di correttezza e buona fede,
d'informativa e di diligenza in quanto “La circostanza che l'emissione, le condizioni, le scadenze ecc. dei buoni fruttiferi postali è disciplinata dal legislatore ed in particolare, dal Ministero del Tesoro, esclude in radice la recriminata attorea violazione da parte della convenuta, degli obblighi e delle regole di correttezza, buonafede, d'informativa e di diligenza, anche perché la pubblicazione dei D.M. ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale garantisce la conoscenza e/o la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti dei buoni (Cass. Sez. Unite, n.
3963/2019)”.
I.4.- Avverso questa decisione sono insorte le odierne appellanti, le quali, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto appello al fine di ottenere, la riforma della sentenza n. 1621/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Bari.
I.5.- con comparsa di costituzione in giudizio in Controparte_1 appello, ha contestato le avverse deduzioni e ha richiesto il rigetto dell'appello spiegato perché inammissibile e giuridicamente infondato, con conferma dell'impugnata sentenza.
I.6.- Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è infine giunta all'udienza del 19/11/2025, ove la decisone è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
pagina 3 di 24 II.- L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
II.1.- In premessa, osserva preliminarmente il Tribunale che non si ravvisano gli estremi dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2.- Occorre poi evidenziare che, a differenza di quanto opinato dal primo giudice, alla luce delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonostante l'improprietà del termine rimborso e della richiesta degli interessi maturati, emerge con tutta evidenza che la parte attrice ha formulato una domanda risarcitoria – siccome fondata sulla prospettata responsabilità da inadempimento della per violazione delle regole di Controparte_1 condotta contrattuale sopra menzionate – non già una domanda di adempimento del contratto.
Del resto, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente le difese delle parti in base ai fatti allegati, e, nel caso di specie, è ben possibile desumere dal contenuto dell'atto di parte la base di allegazioni per argomentare la «ragione di diritto» (impiegando il linguaggio di Cass. 1616/2021) che si fonda sulla dedotta responsabilità per violazione degli obblighi informativi azionata nei confronti della convenuta.
Non a caso, la stessa si è difesa in primo grado, eccependo CP_1 il concorso colposo delle attrici nella produzione delle conseguenze dannose derivanti dall'evento lesivo lamentato e posto alla base della pretesa azionata in giudizio.
II.
3- Tanto premesso, occorre fin da subito evidenziare come la materia in questione sia oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale, come testimoniato dai precedenti prodotti e richiamati dalle parti.
pagina 4 di 24 Sicuramente occorre muovere dalla constatazione, invero questa richiamata in pressoché ogni precedente e ormai pacifica in giurisprudenza (e riaffermata con costanza dalla Suprema Corte), per la quale i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 c.c., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c..
A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di legittimità (Cass.
16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007;
Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass.,
n. 4748/2022; Cass. civ. sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33631).
I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e, come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass. Civ., sent. n. 22619/2023 e successive conformi).
La Corte di cassazione ha, ancora, osservato che il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così, ex multis, Cass., n. 6747/2014).
II.4.- Ciò posto, occorre analizzare quali sono gli orientamenti che si sono sviluppati sulla questione oggetto di causa.
II.4.1- Secondo un primo orientamento, occorre muovere dalla peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei buoni postali, il quale non consentirebbe di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di pagina 5 di 24 istituti bancari, giacché, la natura giuridica delle come azienda autonoma CP_1 dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle
[...]
rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario;
da ciò CP_1 deriverebbe che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020).
Per tale ragione la disciplina dei buoni postali fruttiferi, rispondendo anche ad interessi generali, consente di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. Le modalità di esercizio di tale facoltà e, per quanto di interesse, la conseguente conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, sarebbe affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
L'opzione ermeneutica in esame, poi, muove da un'ulteriore premessa di carattere generale;
invero, si ricorda che l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti, in quanto l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione e, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il decorso della prescrizione.
pagina 6 di 24 Dunque, l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle e la CP_1 pubblicizzazione del foglio illustrativo, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrerebbero obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In altri termini, non risulterebbe alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti.
I sostenitori della tesi ora in esame, tuttavia, ritengono come neppure l'ipotesi di sospensione da ultimo citata sia applicabile al caso di specie. Invero, tenuto conto del carattere eccezionale e tassativo delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. dovrebbe attribuirsi alle stesse un significato restrittivo, non potendo giammai operare un'applicazione analogica della norma. Anche un'eventuale interpretazione estensiva della norma in questione porterebbe ad escludere l'applicabilità della sospensione all'ipotesi in cui ad essere dolosamente occultato non sia il credito, bensì altre vicende del rapporto obbligatorio che ne perimetrano dall'esterno i confini, come per l'appunto, la prescrizione;
in queste ultime, la conoscenza dell'esistenza del credito consente al creditore di colmare tale lacuna conoscitiva attraverso l'ordinaria diligenza, implicante anche – se necessario - richieste di informazioni rivolte alla controparte, nel caso di specie a In definitiva, Controparte_1 attraverso la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il legislatore avrebbe voluto tutelare esclusivamente la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dal volontario occultamento dell'esistenza del credito, escludendo le ipotesi di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidenti pagina 7 di 24 sull'esistenza del credito non impediscono in termini gravi ed assoluti la sua soddisfazione.
Sul punto si vedano le recenti Trib. Ivrea, sent. 23/09/2025; Trib. Taranto, sent. 16/10/2025; Corte d'Appello di Torino, sent. 17/10/2025; Trib. Castrovillari, sent. 25/02/2025; Trib. Lucca, sent. 06/02/2025; Trib. Siena, sent. 08/10/2025;
Trib. Perugia, sent. 03/02/2025; Trib. Lagonegro, sent. 14/11/2024; Trib. Napoli, sent. 09/07/2024; Trib. Como, sent. 26/06/2023; Corte d'Appello di Salerno, sent. 31/01/2023; Trib. Avezzano, sent. 28/12/2020.
II.4.2.- Secondo un contrapposto orientamento interpretativo, la mancata consegna del FIA al sottoscrittore comporterebbe “l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c.”. Si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano “funzionali a mettere il sottoscrittore- risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di
[...]
anche a tutela del “valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). CP_1
Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di all'obbligo di informazione sulle caratteristiche CP_1 dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla “loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo”. Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.”, non avendo consentito ai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.
pagina 8 di 24 I sostenitori di tale opzione ermeneutica affermano, in particolare, che l'onere di “auto informazione” (posto alla base del differente approccio interpretativo), può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. Proprio in questa prospettiva si collocherebbero gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000), sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Nello specifico, l'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione troverebbe dunque fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale.
In altri termini, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all'intermediario postale - che esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento - sarebbe richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte. Ciò è frutto, da un lato, del bilanciamento tra l'esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di jus variandi e, dell'altro, di tutelare il risparmio diffuso cui, peraltro, si ispira la normativa sul risparmio postale, che impone di riportare i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compitamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.
Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, “alla luce del provvedimento reso dall'AGCM nell'adunanza del 18/11/2022”, che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi “più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”, assumendo, quindi, interesse “soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”, per cui la relativa disciplina opera “un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di
pagina 9 di 24 quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”.
Né alle citate carenze informative potrebbe supplire la pubblicazione in
Gazzetta dei D.M. disciplinanti il regime dei buoni;
infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c. sarebbe stata riconosciuta dalla Suprema
Corte unicamente con riferimento alla modificabilità in pejus dei tassi di interesse, ossia in fattispecie in cui il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti momento della conclusione del contratto. Discorso diverso è, invece, quello relativo al regime di prescrizione e, in particolare, all'individuazione del dies a quo, poiché qui si discute non di un effetto meramente modificativo del diritto, conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico, ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione.
Sul punto, si vedano: Trib. Lecce, sent. 14/10/2025; Trib. Pavia, sent.
19/09/2025; Trib. Isernia, sent. 19/09/2025; Trib. Palermo, sent. 24/04/2025;
Trib. Salerno, sent. 29/04/2025; Corte d'Appello Napoli, sent. 24/09/2024; Giud.
Pace Lanciano, sent. 24/94/2024; Trib. Salerno, sent. 12/11/2024; Corte
d'Appello Napoli, sent. 18/07/2024; Trib. Perugia, ord. 702ter c.p.c. 26/07/2023.
II.4.3. - Secondo un ulteriore orientamento giurisprudenziale, la condotta Con inadempiente di , che abbia omesso di consegnare il , CP_1 integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei BFP stessi e, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c..
In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (Corte d'Appello Cagliari –
Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le
pagina 10 di 24 caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria”. Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle
Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizionale … - genera responsabilità per inadempimento”. Sicché, per tale indirizzo la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché “i BFP non contengono normalmente né l'indicazione della data di “scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato”.
Si vedano, sul punto, Corte d'Appello Milano, sent. 09/07/2025, Corte
d'Appello Cagliari – Sez. Distaccata Sassari, sent. n. 136 del 27/4/2023; Trib.
Parma, ord. 702ter c.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ord. 702ter c.p.c. del
30/11/2023; Trib. Monza, sent. n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro, ord.
702ter c.p.c. del 17 e 18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sent. n. 5589 del 30/5/2024;
Trib. Roma, sent. n. 10051 del 10/6/2024; Trib. Catanzaro, sent. n. 2377 del
06/12/2024.
II.4.4.- Così passato in rassegna, brevemente, il quadro giurisprudenziale sul punto, occorre evidenziare come il dibattito pretorio non è stato definitivamente risolto neppure dalla recente rimessione della questione alla
Suprema Corte ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Invero, con ordinanza del Primo Presidente della Cassazione del
23/01/2025, è stata dichiarata l'inammissibilità della questione posta all'attenzione del Supremo Consesso, in quanto “La più recente giurisprudenza di
pagina 11 di 24 questa Corte (Cass., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez. I, 28 luglio
2023; Cass., Sez. I, n. 16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei BFP (negato da
proprio a motivo della maturazione del termine prescrizionale) in CP_1 relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre 2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale
e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa –
“AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (nel caso della serie “AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”). Un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all'ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice a quo, né rinviene idoneo approfondimento l'ulteriore questione – ma da apprezzarsi, poi, nella sua eventuale portata incidente, e semmai in che termini, sull'orientamento di questa Corte appena ricordato - degli effetti etero-integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei
BFP, che recenti arresti (Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) ritengono, in forza della abilitazione di legge, avere natura di integrazione suppletiva e non cogente (così da coordinarsi con il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n.
13979 del 15 giugno 2007, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo). Un quadro complessivo, questo, al quale fa, poi, da cornice il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
pagina 12 di 24 l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente,
Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022). 8.2. - Sicché, mentre nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia alla sua cognizione, la questione che esso pone con il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. non è, però, “esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Ebbene, dall'analisi della stringata motivazione di cui sopra, la Suprema
Corte sembra condividere, richiamando un proprio orientamento, le considerazioni poste alla base della prima delle opzioni ermeneutiche sopra individuate;
chiaro sul punto il riferimento alle modalità di individuazione del dies a quo del termine prescrizionale e alla causa di natura esclusivamente oggettiva da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Tuttavia, nella fase conclusiva, laddove motiva in merito all'inammissibilità del ricorso perché non riguardante solo questioni di diritto, la Prima Presidente pare aprire le porte a una diversa valutazione, caso per caso, della fattispecie specifica, laddove afferma che è lasciato “allo stesso rimettente l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Una tale considerazione non può ritenersi priva di rilevanza e, anzi, deve essere letta in combinato disposto con le argomentazioni della terza tesi interpretativa sopra richiamata, che merita condivisione.
pagina 13 di 24 Invero, si condividono le premesse teoriche della prima opzione ermeneutica, ribadite dalla Suprema Corte in numerose occasioni, ed in particolare il fatto che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal
n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. tra le tante, le più recenti: Cass.,
21026/2014; Cass. 29.6.2025 n. 17451; Cass., 4389/1999; Cass., 4235/1996;
Cass., 10828/2015; Cass., 14193/2021; Cass., 22072/2018; Cass., 996/2022;
Cass. 13343/2022; Cass. 20642/2019; Cass. 22072/2018; Cass. 19193/2018), e il fatto che l'art. 2941 n. 8 c.c. preclude di dare rilevanza all'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto a meno che sia conseguenza di un doloso occultamento dell'esistenza del debito, che nel caso in esame non è provato che sussista.
Dunque, si condivide la conclusione per la quale non è ipotizzabile una rilevanza della condotta delle per non avere consegnato Controparte_1 alle risparmiatrici il c.d. foglio illustrativo di cui all'art. 3, comma 1, del cennato d.m. del 19/12/2000, perché la mancata consegna non è idonea a spostare il dies
a quo della prescrizione individuato dalle pattuizioni contrattuali e dalla disciplina normativa di riferimento.
Non si condividono, tuttavia, le conclusioni della prima opzione ermeneutica con riferimento alla irrilevanza in assoluto della condotta di Controparte_1
anche se violativa di precetti normativi chiaramente formulati.
[...]
In particolare, si ritiene che la violazione di regole di comportamento poste dalla normativa di settore (che non è quella sulla trasparenza bancaria, non applicabile al caso in esame) non può essere del tutto priva di sanzione civilistica;
non potendoci muovere sul piano della invalidità e non potendo, per le ragioni di pagina 14 di 24 cui sopra, ritenere non operante l'istituto della prescrizione, ciononostante non può escludersi la sussistenza di una responsabilità contrattuale e/o precontrattuale in capo alla resistente.
Invero, il Decreto ministeriale del 19/12/2000, agli artt. 3 (per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento) e 6 Controparte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali) obbliga a consegnare il “foglio informativo analitico” contenente Controparte_1 la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, compresa quindi la scadenza e il termine prescrizionale. La consegna del foglio informativo è un adempimento fondamentale per garantire al sottoscrittore di avere piena chiarezza sulla scadenza del titolo e sul “pericolo” della sua prescrizione disposta dal successivo art. 8.
Pare contrario ai principi di diritto, infatti, che la violazione di tali precetti, comunque tesi alla tutela del diritto alla trasparenza, non comporti sanzione alcuna;
seppur, per quanto detto, non potrà parlarsi di invalidità (cfr Cass. Civ.,
S.U. sent. n. 26725/07 del 19/12/2007), tuttavia la stessa dovrà valutarsi ai fini di eventuali responsabilità risarcitorie.
Ebbene, la violazione di tali prescrizioni, presente nel caso di specie non essendo stata fornita prova contraria da parte della convenuta che ne era onerata, può ritenersi rilevante quale comportamento violativo dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c..
Nel titolo in atti prodotto è presente la sola dicitura “A TERMINE”; non è indicata la scadenza e soprattutto non è indicata la serie;
tale ultima carenza è determinante perché, pur volendo risalire al d.m. di emissione, la sola consultazione del decreto non sarebbe stata sufficiente, nel caso specifico, ad individuare la serie ed il dies a quo della prescrizione.
pagina 15 di 24 Si evidenzia, infatti, che per i collocamenti effettuati nel periodo di interesse, il d.m. di riferimento è quello del 29/03/2001. Tale d.m. ha previsto la emissione di due diverse tipologie di titoli con diversa serie e scadenza (un buono ventennale, serie A2, ed un buono a termine, serie AA2, con scadenza ad anni sette). Ciò vuol dire che neppure dall'esame del solo d.m. era possibile risalire con assoluta certezza alla serie, non essendo stata emessa solo la serie AA2.
La differenza tra buono ordinario e buono a termine non è poi affatto chiarita nel d.m. e neppure emerge pianamente;
del resto, anche un buono ventennale, per un risparmiatore comune, può essere inteso come a termine (in tal senso, cfr. Trib. Monza, sentenza n. 1124/2025).
In definitiva, la certezza dell'appartenenza del titolo alla serie AA2
l'investitore l'ha avuta solo all'esito dei chiarimenti delle Poste contenuti nella risposta al reclamo, dedotta nel giudizio di primo grado.
– su cui gravava il relativo onere – non ha provato di avere CP_1 fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economico-giuridiche dei buoni né ha dimostrato di aver consegnato il relativo foglio informativo, limitandosi a invocare la prassi, allora diffusa, della affissione di avvisi negli uffici postali (circostanza la cui effettiva sussistenza, nella specie, è rimasta a livello di mera asserzione, in ogni caso inidonea a costituire valido equipollente della consegna del foglio informativo prescritto dalla normativa di settore) nonché la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D.M. istitutivo dei buoni postali a termine della relativa serie.
Ebbene, valutando nel complesso la condotta di nel Controparte_1 caso in esame, non può sottacersi come sia riscontrabile una violazione dei suddetti doveri di solidarietà nello svolgimento delle relazioni contrattuali che rendono legittima la pretesa risarcitoria azionata.
L'ignoranza del termine nel caso al vaglio è, infatti, dipeso dall'inadempimento della controparte, che ha collocato un titolo privo dei minimi elementi descrittivi e senza adeguata informativa.
Questa linea interpretativa appare preferibile perché più rispettosa, rispetto alla seconda dianzi menzionata, dei principi generali sia in tema di prescrizione,
pagina 16 di 24 come detto, e più coerente con le giuste conseguenze dell'inadempimento che sono quelle di far sorgere un diritto secondario non già alla prestazione originaria, bensì alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli subite a causa del difetto informativo.
Né la medesima si pone in contrasto con l'arresto delle Sezioni Unite citato dalla convenuta (Cass. Civ., S.U. n. 3963/2019) che ha affrontato il diverso tema della modificabilità in peius dei rendimenti dei buoni postali, in forza di sopravvenuti decreti ministeriali, e neanche l'ulteriore pronuncia invocata, (Cass.,
n. 2739/2025), visto che nella pronuncia in essa richiamata (Cass. Civ., sent. n.
23006/2023) si discuteva piuttosto di una sopravvenuta normativa che aveva inciso sulla prescrizione, sia quanto alla sua durata che quanto al dies a quo per la sua decorrenza. Tali precedenti, infatti, in alcun modo escludono la possibilità, riconosciuta dalla stessa Prima Presidente con l'ordinanza sopra richiamata, di valutare caso per caso l'incidenza della violazione degli obblighi informativi;
discrezionalità che non avrebbe alcun senso riconoscere se, in ogni caso, sarebbe sempre responsabile il cliente per violazione del dovere di informarsi per mezzo della Gazzetta Ufficiale.
Ad abundantiam, valorizzabile in tale direzione la circostanza che, con provvedimento 18 ottobre 2022, n. 30346 (evocato dalla parte appellante)
l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato
[...] per pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e Controparte_1 rimborso di buoni postali, in particolare per omessa, incompleta e contraddittoria informazione sulle caratteristiche dei titoli e sulla decorrenza della prescrizione.
Il TAR Lazio, nella recente sentenza dell'1/9/2025, n. 15916, decidendo sulla impugnativa alla sanzione, ha confermato il provvedimento e la sanzione inflitta, rilevando che le condotte esaminate, caratterizzate da ambiguità ed omissioni, impedivano di fatto al risparmiatore di avere piena conoscenza delle caratteristiche dei titoli e della decorrenza della prescrizione.
La sentenza ha chiarito che , nel suo ruolo di operatore, CP_1 deve essere considerata a tutti gli effetti un “professionista” nei confronti dei pagina 17 di 24 risparmiatori, con conseguenti obblighi di diligenza, correttezza e buona fede previsti dal Codice del Consumo.
È stata finanche ritenuta rilevante la mancata adozione, da parte dell'ente postale, di iniziative volte ad avvertire i titolari di buoni prossimi alla prescrizione delle conseguenze derivanti dal mancato incasso tempestivo dei titoli.
A ciò si aggiunga che è demandata a l'attività di concreta CP_1 distribuzione dei buoni fruttiferi, così come l'esecuzione di tutte le attività relative al collocamento degli stessi presso i risparmiatori/sottoscrittori, alla gestione e al rimborso dei titoli, con la conseguente assunzione di specifici obblighi nei confronti degli stessi.
Di conseguenza, è il soggetto responsabile dell'attività di CP_1 collocamento dei buoni emessi da essendo comunque Parte_3 demandata alla odierna appellata sia l'attività di concreta distribuzione dei buoni, sia quella di gestione diretta dei medesimi, con la conseguente assunzione di specifici obblighi di diligenza e correttezza nei confronti dei sottoscrittori, anche in termini di trasparenza informativa sulle caratteristiche dei BFP.
Nella vicenda in esame, dirimente, anche rispetto ad altri recenti precedenti di legittimità di segno contrario pure citati (v. Cass. n 21905/2025), è allora il contenuto del succitato D.M. del 19 dicembre 2000- il cui art. 3 ha disposto che in sede di collocamento, fornisca informazioni Controparte_1 concernenti le caratteristiche dell'investimento-, applicabile al caso di specie (a differenza dei casi oggetto del vaglio di legittimità), dato che il titolo in questione fu emesso nel 2001, dopo il suddetto DM.
In applicazione dei principi sanciti dalla condivisa giurisprudenza sopra richiamata, deve pertanto ritenersi che, ove l'intermediario non provi di aver adempiuto all'obbligo informativo, la prescrizione del diritto al rimborso, quand'anche intervenuta, non esclude la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. per la perdita economica subita dal risparmiatore. Tale responsabilità trae origine anche dal dovere di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175
e 1375 c.c.), che si intensifica nei rapporti tra intermediario e consumatore, divenendo dovere di protezione e di trasparenza. Tale obbligo è espressione del pagina 18 di 24 principio di solidarietà costituzionale ex art. 2 Cost., come chiarito dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5/2018. “Deve riconoscersi
l'esistenza di una proporzionalità diretta tra l'ambito e il contenuto dei doveri di correttezza, da un lato, e il grado di intensità del conseguente affidamento da questi ingenerati, dall'altro.” Ne deriva che l'assenza di informazioni certe e intelligibili sulla durata del titolo e sul termine prescrizionale, unita alla mancata consegna del foglio informativo, costituisce un inadempimento imputabile all'intermediario, il quale ha impedito al risparmiatore di esercitare tempestivamente i propri diritti, determinando un pregiudizio patrimoniale concreto.
In merito all'onere della prova occorre poi precisare che in ambito civile il suddetto onere è disciplinato dall'art. 2697 c.c., in forza del quale spetta all'attore provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ossia i fatti che ne hanno determinato la genesi;
viceversa , spetta al convenuto provare l'efficacia di tali fatti ovvero portare nel processo quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi mediante quali provi che quel diritto, anche se sorto validamente in capo all'attore, sia successivamente venuto meno.
Nel caso di specie, le attrici, producendo il buono fruttifero postale, hanno dimostrato il fatto costitutivo della pretesa originaria, ovvero l'esistenza di un rapporto contrattuale con , deducendo che il mancato rimborso CP_1 era dipeso dalla violazione, da parte dell'intermediario, dell'obbligo di fornire le necessarie informazioni sul regime di durata e prescrizione del titolo.
A fronte di tali allegazioni, a differenza di quanto opinato dal primo giudice, gravava sull'intermediario l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione informativa, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c., che impone al debitore contrattuale di rispondere del danno da inadempimento, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
In particolare, in tema di buoni fruttiferi postali, l'intermediario è tenuto a fornire la prova positiva dell'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore al momento della sottoscrizione del titolo.
pagina 19 di 24 Come anche di recente condivisibilmente chiarito (Trib. Catanzaro, n.
2336/2025), “la mera disponibilità del foglio informativo presso l'ufficio postale o la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sono sufficienti a dimostrare
l'adempimento dell'obbligo informativo. In materia di buoni fruttiferi postali, come poc'anzi richiamato, la normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del
19.12.2000, nonché dal decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, che ha disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni. In particolare, a seguito del
D.M. del 19.12.200, è esclusivamente il decreto del cui vengono emessi i CP_4 buoni fruttiferi postali “per serie” – a stabilire il prezzo, il taglio, il tasso di interesse e la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivile, nonché ogni altro elemento ritenuto essenziale. Ne discende che non è più necessaria l'indicazione di tali informazioni direttamente sul supporto cartaceo del buono. Tuttavia, al fine di assicurare comunque una compiuta tutela al risparmiatore (parte strutturalmente debole del rapporto contrattuale) gli artt. 3 e 6 del medesimo decreto ministeriale impongono all'emittente l'obbligo di consegnare, unitamente al titolo, un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, l'art. 3 stabilisce che: “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenete la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. Tale obbligo informativo risulta, pertanto, fondamentale per garantire che il sottoscrittore sia posto in condizione di conoscere chiaramente la durata del titolo e la data di scadenza, così da non incorrere inconsapevolmente nella prescrizione dei diritti ad esso connessi. Alla luce di tali principi, in assenza di prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo, non può ritenersi assolto da parte dell'intermediario l'obbligo di informazione e trasparenza contrattuale. In virtù di siffatti principi, senza
l'adempimento dell'onere della prova dell'avvenuta consegna del Foglio
Informativo, non è possibile desumere che abbia adempiuto ai CP_1 doveri di informazione e di trasparenza contrattuale”.
pagina 20 di 24 Irrilevante appare, dunque, la valutazione di inattendibilità del compendio testimoniale acquisito in primo grado (ove è stata escussa la figlia e nipote delle attrici, la quale ha confermato la circostanza della mancata consegna della brochure informativa al momento dell'acquisto del buono fruttifero), atteso che, in base alle regole generali di riparto degli oneri probatori, spettava alla convenuta dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo informativo sulla stessa gravante e la cui violazione era lamentata dalle odierne appellanti.
In definitiva, in base alla richiamata disciplina dei buoni oggetto di causa rinvenibile nel decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica del 19/12/2000 e nel successivo decreto del
Ministero del Tesoro del 29/03/2001, si ricava, da un lato, che gli obblighi normativi, a contenuto predeterminato, posti a carico di , e cui la CP_1 consegna del FIA è strumentale, sono preordinati a garantire la trasparenza di
, sia, soprattutto, a tutelare il sottoscrittore, il quale deve essere CP_1 posto nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in investimenti analoghi – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui, in particolare, la sua scadenza. Dall'altro lato, si comprende che la consegna del FIA è normativamente previsto come elemento della prestazione posta a carico di Controparte_1 nel collocamento dei buoni serie AA2. Dunque, le informazioni inerenti al rendimento ed alla scadenza e prescrizione dei buoni che il sottoscrittore acquista rientrano nel contenuto dell'obbligazione contrattuale posta a carico di
[...]
all'atto del collocamento dei buoni, con la conseguenza che la sua CP_1 violazione dà luogo a responsabilità contrattuale. Le conseguenze della qualificazione della domanda quale risarcimento da responsabilità contrattuale comporta, ai fini del riparto dell'onere della prova, che dedotta dal sottoscrittore, la violazione degli obblighi informativi posti a carico della controparte, allegando specificamente l'inadempimento lamentato, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la controparte avrebbe omesso di dare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, grava sulla controparte provare l'adempimento o che le pagina 21 di 24 informazioni sono state fornite, o che esse esulavano da quelle dovute. A tale fine non è idonea ad escludere (o limitare) la responsabilità contrattuale di
[...]
né la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le CP_1 caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che tali dati siano eventualmente acquisibili su internet, né il lamentato contegno inerte o negligente del sottoscrittore. Ciò in quanto la violazione dell'obbligo contrattuale è conclamata dalla mancanza di prova dell'avvenuta consegna del FIA, nonché dalla mancanza di prova che al sottoscrittore siano state rese informazioni circa la scadenza dei buoni e la prescrizione. Di contro, la prova del nesso causale è in re ipsa in quanto è proprio la mancata informazione sulla scadenza dei buoni che ha cagionato l'intempestiva attivazione degli appellanti per la riscossione, determinando la prescrizione del diritto.
Inoltre, il relativo termine di prescrizione decennale entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno non può decorrere dal momento dell'emissione dei suddetti buoni fruttiferi postali, per i quali la legge prevede un autonomo termine di prescrizione della domanda di rimborso decorrente dalla loro scadenza, bensì dal momento in cui l'investitore, recatosi presso l'Ufficio postale, si è visto opporre il diniego alla liquidazione in ragione dell'intervenuta prescrizione degli stessi, ossia dal momento in cui il danneggiato ha avuto e avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno (cfr. ex multis Cass civ n. 29328 del 13.11.2024).
Quanto all'eccepito concorso di colposo delle appellanti, per avere omesso di attivarsi per acquisire le dovute informazioni, , su cui CP_1 incombeva – in qualità di danneggiante – il relativo onere, non ha provato il fatto colposo dei sottoscrittori, né emerge dagli atti una condotta colpevole di questi ultimi.
Il pregiudizio subito in conseguenza della condotta dell'ente emittente, come chiesto dalle appellanti, coincide con il capitale investito nel buono non riscosso, per complessivi € 2.500,00.
Trattandosi di un debito di valore, deve essere applicata alla predetta somma, anche in mancanza di apposita domanda, la rivalutazione monetaria pagina 22 di 24 secondo gli indici Istat FOI dalla data di verificazione del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza;
nonché gli interessi al tasso legale dalla medesima data di verificazione del danno al saldo (per la data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, in caso di obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale, vedi Cass. civ., 27.12.2022, n. 37798).
La data di verificazione del danno deve essere individuata, nella data di scadenza del termine decennale di prescrizione del relativo diritto al rimborso, ossia nella data del 21/10/2018.
In conclusione, in riforma della sentenza gravata, deve CP_1 essere condannata a pagare, in favore delle appellanti, a titolo di risarcimento danni per la mancata consegna del foglio informativo analitico, la somma di €
2.500,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del
21/10/2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 21/10/2018 al saldo.
Al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un.,
17.2.1995, n. 1712), gli interessi devono essere così applicati: dalla data del
21/10/2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 2.500,00 rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che converte in debito di valore in debito di valuta) al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma come rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
III.- L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alle questioni trattate, integra le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede: Controparte_1
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
1621/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bari, CONDNNA l'appellata CP_1
pagina 23 di 24 al pagamento, in favore delle appellanti, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni, della somma di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat FOI dalla data del 21/10/2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 21/10/2018 al saldo, da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Bari, 16 dicembre 2025
Il giudice
ND BE
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice ND
BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1808/2023 promossa da e entrambe rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'avv. Alfredo SAVINELLI, giusta procura in atti;
-appellanti- contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa nel giudizio dall'Avv. Giuseppe SAVINO, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di Bari,
[...] Controparte_1
deducendo:
[...]
pagina 1 di 24 - di aver acquistato, in solido tra loro, nell'ottobre 2001, il buono fruttifero postale n. 00000058493610348, dell'importo di € 2.500,00 presso l'ufficio di
[...]
” sito in Bari-Mungivacca alla Via O. Tupputi, 26; Controparte_2
- che il suddetto titolo veniva emesso e consegnato alle risparmiatrici privo di qualsivoglia indicazione in merito alla sua durata, alla data di scadenza, al rendimento e dell'indicazione della serie di appartenenza;
- di non aver ricevuto né visionato al momento dell'acquisto del titolo la brochure informativa (in acronimo contenente le avvertenze di durata e scadenza CP_3 dello stesso, oltre alle condizioni normative generali che ne regolamentavano la circolazione - nonostante a seguito dell'entrata in vigore del D.M. del 19/12/2000 la consegna di tale documentazione fosse divenuta obbligatoria;
- di essersi recate in data 11/02/2020 presso l'Ufficio Bancoposta “Bari succursale
16” di Bari-Mungivacca ove, presentato il titolo per l'incasso, veniva negato loro il pagamento con la motivazione che il titolo era da considerarsi ormai prescritto.
Sulla scorta di tali allegazioni, le attrici, lamentando che la condotta omissiva di non le aveva poste nelle condizioni di esercitare per CP_1 tempo il loro diritto all'incasso del titolo, hanno avanzato richiesta di accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta degli obblighi e delle regole di correttezza e buona fede, d'informativa e di diligenza, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore delle attrici, della somma di € 2.500,00, quale rimborso del buono fruttifero postale n. n.00000058493610348, emesso il
22/10/2001, nonché degli interessi maturati e maturandi sino alla data di effettivo soddisfo, ovvero, in subordine di quelli maturati sino alla scadenza del titolo, ovvero a quella ulteriore somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spesa e competenze di causa.
I.2.- si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione del buono fruttifero postale n. 00000058493610348 e sostenendo, nel merito, di aver operato conformemente alle disposizioni di legge ed ai propri doveri di buona fede nella negoziazione del predetto titolo e che il danno lamentato dalla controparte era dipeso esclusivamente dall'inerzia e dalla trascuratezza delle attrici.
pagina 2 di 24 I.3.- Con sentenza n. 1621/2022 depositata in data 08/07/2022 il Giudice di
Pace di Bari ha pronunciato sentenza di rigetto della domanda proposta dalle odierne appellanti, rilevando innanzitutto che, essendo il buono fruttifero postale emesso in favore delle attrici il 22/10/2001 inquadrabile, in base alla data di emissione, nella serie AA2, il diritto attoreo ad incamerare la sorte capitale e gli interessi maturati dai buoni fruttiferi postali si era prescritto il 21/10/2018, sulla scorta del disposto di cui all'art. 8 del D.M. Tesoro del 29/03/2001 e dall'art.8 del
D.M. Tesoro 19/12/2000, in quanto il titolo in questione non era stato negoziato al termine del settimo anno successivo alla sua emissione (22/10/2001) e le istanti si erano recate alle , per la prima volta, per richiedere il pagamento CP_1 dei buoni, solo l'11/02/2020. Il primo giudice ha poi escluso la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi e delle regole di correttezza e buona fede,
d'informativa e di diligenza in quanto “La circostanza che l'emissione, le condizioni, le scadenze ecc. dei buoni fruttiferi postali è disciplinata dal legislatore ed in particolare, dal Ministero del Tesoro, esclude in radice la recriminata attorea violazione da parte della convenuta, degli obblighi e delle regole di correttezza, buonafede, d'informativa e di diligenza, anche perché la pubblicazione dei D.M. ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale garantisce la conoscenza e/o la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti dei buoni (Cass. Sez. Unite, n.
3963/2019)”.
I.4.- Avverso questa decisione sono insorte le odierne appellanti, le quali, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto appello al fine di ottenere, la riforma della sentenza n. 1621/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Bari.
I.5.- con comparsa di costituzione in giudizio in Controparte_1 appello, ha contestato le avverse deduzioni e ha richiesto il rigetto dell'appello spiegato perché inammissibile e giuridicamente infondato, con conferma dell'impugnata sentenza.
I.6.- Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è infine giunta all'udienza del 19/11/2025, ove la decisone è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
pagina 3 di 24 II.- L'appello è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
II.1.- In premessa, osserva preliminarmente il Tribunale che non si ravvisano gli estremi dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati della impugnata sentenza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Sez. U., n. 27199/2017).
II.2.- Occorre poi evidenziare che, a differenza di quanto opinato dal primo giudice, alla luce delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonostante l'improprietà del termine rimborso e della richiesta degli interessi maturati, emerge con tutta evidenza che la parte attrice ha formulato una domanda risarcitoria – siccome fondata sulla prospettata responsabilità da inadempimento della per violazione delle regole di Controparte_1 condotta contrattuale sopra menzionate – non già una domanda di adempimento del contratto.
Del resto, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente le difese delle parti in base ai fatti allegati, e, nel caso di specie, è ben possibile desumere dal contenuto dell'atto di parte la base di allegazioni per argomentare la «ragione di diritto» (impiegando il linguaggio di Cass. 1616/2021) che si fonda sulla dedotta responsabilità per violazione degli obblighi informativi azionata nei confronti della convenuta.
Non a caso, la stessa si è difesa in primo grado, eccependo CP_1 il concorso colposo delle attrici nella produzione delle conseguenze dannose derivanti dall'evento lesivo lamentato e posto alla base della pretesa azionata in giudizio.
II.
3- Tanto premesso, occorre fin da subito evidenziare come la materia in questione sia oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale, come testimoniato dai precedenti prodotti e richiamati dalle parti.
pagina 4 di 24 Sicuramente occorre muovere dalla constatazione, invero questa richiamata in pressoché ogni precedente e ormai pacifica in giurisprudenza (e riaffermata con costanza dalla Suprema Corte), per la quale i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 c.c., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c..
A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di legittimità (Cass.
16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007;
Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass.,
n. 4748/2022; Cass. civ. sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33631).
I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e, come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass. Civ., sent. n. 22619/2023 e successive conformi).
La Corte di cassazione ha, ancora, osservato che il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così, ex multis, Cass., n. 6747/2014).
II.4.- Ciò posto, occorre analizzare quali sono gli orientamenti che si sono sviluppati sulla questione oggetto di causa.
II.4.1- Secondo un primo orientamento, occorre muovere dalla peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei buoni postali, il quale non consentirebbe di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di pagina 5 di 24 istituti bancari, giacché, la natura giuridica delle come azienda autonoma CP_1 dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle
[...]
rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario;
da ciò CP_1 deriverebbe che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020).
Per tale ragione la disciplina dei buoni postali fruttiferi, rispondendo anche ad interessi generali, consente di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. Le modalità di esercizio di tale facoltà e, per quanto di interesse, la conseguente conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, sarebbe affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019).
L'opzione ermeneutica in esame, poi, muove da un'ulteriore premessa di carattere generale;
invero, si ricorda che l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti, in quanto l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il decorso della prescrizione e, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il decorso della prescrizione.
pagina 6 di 24 Dunque, l'esposizione delle condizioni praticate nei locali delle e la CP_1 pubblicizzazione del foglio illustrativo, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrerebbero obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In altri termini, non risulterebbe alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti.
I sostenitori della tesi ora in esame, tuttavia, ritengono come neppure l'ipotesi di sospensione da ultimo citata sia applicabile al caso di specie. Invero, tenuto conto del carattere eccezionale e tassativo delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. dovrebbe attribuirsi alle stesse un significato restrittivo, non potendo giammai operare un'applicazione analogica della norma. Anche un'eventuale interpretazione estensiva della norma in questione porterebbe ad escludere l'applicabilità della sospensione all'ipotesi in cui ad essere dolosamente occultato non sia il credito, bensì altre vicende del rapporto obbligatorio che ne perimetrano dall'esterno i confini, come per l'appunto, la prescrizione;
in queste ultime, la conoscenza dell'esistenza del credito consente al creditore di colmare tale lacuna conoscitiva attraverso l'ordinaria diligenza, implicante anche – se necessario - richieste di informazioni rivolte alla controparte, nel caso di specie a In definitiva, Controparte_1 attraverso la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. il legislatore avrebbe voluto tutelare esclusivamente la più grave forma di lesione subita dal creditore, costituita dal volontario occultamento dell'esistenza del credito, escludendo le ipotesi di occultamento di altre vicende del rapporto, che in quanto non incidenti pagina 7 di 24 sull'esistenza del credito non impediscono in termini gravi ed assoluti la sua soddisfazione.
Sul punto si vedano le recenti Trib. Ivrea, sent. 23/09/2025; Trib. Taranto, sent. 16/10/2025; Corte d'Appello di Torino, sent. 17/10/2025; Trib. Castrovillari, sent. 25/02/2025; Trib. Lucca, sent. 06/02/2025; Trib. Siena, sent. 08/10/2025;
Trib. Perugia, sent. 03/02/2025; Trib. Lagonegro, sent. 14/11/2024; Trib. Napoli, sent. 09/07/2024; Trib. Como, sent. 26/06/2023; Corte d'Appello di Salerno, sent. 31/01/2023; Trib. Avezzano, sent. 28/12/2020.
II.4.2.- Secondo un contrapposto orientamento interpretativo, la mancata consegna del FIA al sottoscrittore comporterebbe “l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c.”. Si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano “funzionali a mettere il sottoscrittore- risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di
[...]
anche a tutela del “valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). CP_1
Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di all'obbligo di informazione sulle caratteristiche CP_1 dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla “loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo”. Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.”, non avendo consentito ai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.
pagina 8 di 24 I sostenitori di tale opzione ermeneutica affermano, in particolare, che l'onere di “auto informazione” (posto alla base del differente approccio interpretativo), può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere. Proprio in questa prospettiva si collocherebbero gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000), sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono. Nello specifico, l'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione troverebbe dunque fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale.
In altri termini, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni fruttiferi, all'intermediario postale - che esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento - sarebbe richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte. Ciò è frutto, da un lato, del bilanciamento tra l'esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di jus variandi e, dell'altro, di tutelare il risparmio diffuso cui, peraltro, si ispira la normativa sul risparmio postale, che impone di riportare i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compitamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.
Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, “alla luce del provvedimento reso dall'AGCM nell'adunanza del 18/11/2022”, che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi “più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”, assumendo, quindi, interesse “soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”, per cui la relativa disciplina opera “un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario – di
pagina 9 di 24 quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”.
Né alle citate carenze informative potrebbe supplire la pubblicazione in
Gazzetta dei D.M. disciplinanti il regime dei buoni;
infatti, l'eterointegrazione del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c. sarebbe stata riconosciuta dalla Suprema
Corte unicamente con riferimento alla modificabilità in pejus dei tassi di interesse, ossia in fattispecie in cui il creditore/investitore possa ancora riscuotere il proprio credito, sia pure con tassi variati rispetto a quelli sussistenti momento della conclusione del contratto. Discorso diverso è, invece, quello relativo al regime di prescrizione e, in particolare, all'individuazione del dies a quo, poiché qui si discute non di un effetto meramente modificativo del diritto, conseguente all'esercizio di uno ius variandi di tipo pubblicistico, ma piuttosto di un effetto estintivo, quale quello conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso del buono per intervenuta prescrizione.
Sul punto, si vedano: Trib. Lecce, sent. 14/10/2025; Trib. Pavia, sent.
19/09/2025; Trib. Isernia, sent. 19/09/2025; Trib. Palermo, sent. 24/04/2025;
Trib. Salerno, sent. 29/04/2025; Corte d'Appello Napoli, sent. 24/09/2024; Giud.
Pace Lanciano, sent. 24/94/2024; Trib. Salerno, sent. 12/11/2024; Corte
d'Appello Napoli, sent. 18/07/2024; Trib. Perugia, ord. 702ter c.p.c. 26/07/2023.
II.4.3. - Secondo un ulteriore orientamento giurisprudenziale, la condotta Con inadempiente di , che abbia omesso di consegnare il , CP_1 integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei BFP stessi e, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c..
In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (Corte d'Appello Cagliari –
Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le
pagina 10 di 24 caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria”. Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle
Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizionale … - genera responsabilità per inadempimento”. Sicché, per tale indirizzo la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché “i BFP non contengono normalmente né l'indicazione della data di “scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato”.
Si vedano, sul punto, Corte d'Appello Milano, sent. 09/07/2025, Corte
d'Appello Cagliari – Sez. Distaccata Sassari, sent. n. 136 del 27/4/2023; Trib.
Parma, ord. 702ter c.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ord. 702ter c.p.c. del
30/11/2023; Trib. Monza, sent. n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro, ord.
702ter c.p.c. del 17 e 18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sent. n. 5589 del 30/5/2024;
Trib. Roma, sent. n. 10051 del 10/6/2024; Trib. Catanzaro, sent. n. 2377 del
06/12/2024.
II.4.4.- Così passato in rassegna, brevemente, il quadro giurisprudenziale sul punto, occorre evidenziare come il dibattito pretorio non è stato definitivamente risolto neppure dalla recente rimessione della questione alla
Suprema Corte ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Invero, con ordinanza del Primo Presidente della Cassazione del
23/01/2025, è stata dichiarata l'inammissibilità della questione posta all'attenzione del Supremo Consesso, in quanto “La più recente giurisprudenza di
pagina 11 di 24 questa Corte (Cass., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez. I, 28 luglio
2023; Cass., Sez. I, n. 16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente l'individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei BFP (negato da
proprio a motivo della maturazione del termine prescrizionale) in CP_1 relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre 2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa la liquidazione, in linea capitale
e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa –
“AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (nel caso della serie “AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”). Un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all'ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice a quo, né rinviene idoneo approfondimento l'ulteriore questione – ma da apprezzarsi, poi, nella sua eventuale portata incidente, e semmai in che termini, sull'orientamento di questa Corte appena ricordato - degli effetti etero-integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei
BFP, che recenti arresti (Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) ritengono, in forza della abilitazione di legge, avere natura di integrazione suppletiva e non cogente (così da coordinarsi con il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n.
13979 del 15 giugno 2007, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo). Un quadro complessivo, questo, al quale fa, poi, da cornice il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
pagina 12 di 24 l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente,
Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022). 8.2. - Sicché, mentre nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia alla sua cognizione, la questione che esso pone con il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. non è, però, “esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Ebbene, dall'analisi della stringata motivazione di cui sopra, la Suprema
Corte sembra condividere, richiamando un proprio orientamento, le considerazioni poste alla base della prima delle opzioni ermeneutiche sopra individuate;
chiaro sul punto il riferimento alle modalità di individuazione del dies a quo del termine prescrizionale e alla causa di natura esclusivamente oggettiva da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Tuttavia, nella fase conclusiva, laddove motiva in merito all'inammissibilità del ricorso perché non riguardante solo questioni di diritto, la Prima Presidente pare aprire le porte a una diversa valutazione, caso per caso, della fattispecie specifica, laddove afferma che è lasciato “allo stesso rimettente l'apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull'eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare”.
Una tale considerazione non può ritenersi priva di rilevanza e, anzi, deve essere letta in combinato disposto con le argomentazioni della terza tesi interpretativa sopra richiamata, che merita condivisione.
pagina 13 di 24 Invero, si condividono le premesse teoriche della prima opzione ermeneutica, ribadite dalla Suprema Corte in numerose occasioni, ed in particolare il fatto che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal
n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. tra le tante, le più recenti: Cass.,
21026/2014; Cass. 29.6.2025 n. 17451; Cass., 4389/1999; Cass., 4235/1996;
Cass., 10828/2015; Cass., 14193/2021; Cass., 22072/2018; Cass., 996/2022;
Cass. 13343/2022; Cass. 20642/2019; Cass. 22072/2018; Cass. 19193/2018), e il fatto che l'art. 2941 n. 8 c.c. preclude di dare rilevanza all'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto a meno che sia conseguenza di un doloso occultamento dell'esistenza del debito, che nel caso in esame non è provato che sussista.
Dunque, si condivide la conclusione per la quale non è ipotizzabile una rilevanza della condotta delle per non avere consegnato Controparte_1 alle risparmiatrici il c.d. foglio illustrativo di cui all'art. 3, comma 1, del cennato d.m. del 19/12/2000, perché la mancata consegna non è idonea a spostare il dies
a quo della prescrizione individuato dalle pattuizioni contrattuali e dalla disciplina normativa di riferimento.
Non si condividono, tuttavia, le conclusioni della prima opzione ermeneutica con riferimento alla irrilevanza in assoluto della condotta di Controparte_1
anche se violativa di precetti normativi chiaramente formulati.
[...]
In particolare, si ritiene che la violazione di regole di comportamento poste dalla normativa di settore (che non è quella sulla trasparenza bancaria, non applicabile al caso in esame) non può essere del tutto priva di sanzione civilistica;
non potendoci muovere sul piano della invalidità e non potendo, per le ragioni di pagina 14 di 24 cui sopra, ritenere non operante l'istituto della prescrizione, ciononostante non può escludersi la sussistenza di una responsabilità contrattuale e/o precontrattuale in capo alla resistente.
Invero, il Decreto ministeriale del 19/12/2000, agli artt. 3 (per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento) e 6 Controparte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali) obbliga a consegnare il “foglio informativo analitico” contenente Controparte_1 la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, compresa quindi la scadenza e il termine prescrizionale. La consegna del foglio informativo è un adempimento fondamentale per garantire al sottoscrittore di avere piena chiarezza sulla scadenza del titolo e sul “pericolo” della sua prescrizione disposta dal successivo art. 8.
Pare contrario ai principi di diritto, infatti, che la violazione di tali precetti, comunque tesi alla tutela del diritto alla trasparenza, non comporti sanzione alcuna;
seppur, per quanto detto, non potrà parlarsi di invalidità (cfr Cass. Civ.,
S.U. sent. n. 26725/07 del 19/12/2007), tuttavia la stessa dovrà valutarsi ai fini di eventuali responsabilità risarcitorie.
Ebbene, la violazione di tali prescrizioni, presente nel caso di specie non essendo stata fornita prova contraria da parte della convenuta che ne era onerata, può ritenersi rilevante quale comportamento violativo dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c..
Nel titolo in atti prodotto è presente la sola dicitura “A TERMINE”; non è indicata la scadenza e soprattutto non è indicata la serie;
tale ultima carenza è determinante perché, pur volendo risalire al d.m. di emissione, la sola consultazione del decreto non sarebbe stata sufficiente, nel caso specifico, ad individuare la serie ed il dies a quo della prescrizione.
pagina 15 di 24 Si evidenzia, infatti, che per i collocamenti effettuati nel periodo di interesse, il d.m. di riferimento è quello del 29/03/2001. Tale d.m. ha previsto la emissione di due diverse tipologie di titoli con diversa serie e scadenza (un buono ventennale, serie A2, ed un buono a termine, serie AA2, con scadenza ad anni sette). Ciò vuol dire che neppure dall'esame del solo d.m. era possibile risalire con assoluta certezza alla serie, non essendo stata emessa solo la serie AA2.
La differenza tra buono ordinario e buono a termine non è poi affatto chiarita nel d.m. e neppure emerge pianamente;
del resto, anche un buono ventennale, per un risparmiatore comune, può essere inteso come a termine (in tal senso, cfr. Trib. Monza, sentenza n. 1124/2025).
In definitiva, la certezza dell'appartenenza del titolo alla serie AA2
l'investitore l'ha avuta solo all'esito dei chiarimenti delle Poste contenuti nella risposta al reclamo, dedotta nel giudizio di primo grado.
– su cui gravava il relativo onere – non ha provato di avere CP_1 fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economico-giuridiche dei buoni né ha dimostrato di aver consegnato il relativo foglio informativo, limitandosi a invocare la prassi, allora diffusa, della affissione di avvisi negli uffici postali (circostanza la cui effettiva sussistenza, nella specie, è rimasta a livello di mera asserzione, in ogni caso inidonea a costituire valido equipollente della consegna del foglio informativo prescritto dalla normativa di settore) nonché la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D.M. istitutivo dei buoni postali a termine della relativa serie.
Ebbene, valutando nel complesso la condotta di nel Controparte_1 caso in esame, non può sottacersi come sia riscontrabile una violazione dei suddetti doveri di solidarietà nello svolgimento delle relazioni contrattuali che rendono legittima la pretesa risarcitoria azionata.
L'ignoranza del termine nel caso al vaglio è, infatti, dipeso dall'inadempimento della controparte, che ha collocato un titolo privo dei minimi elementi descrittivi e senza adeguata informativa.
Questa linea interpretativa appare preferibile perché più rispettosa, rispetto alla seconda dianzi menzionata, dei principi generali sia in tema di prescrizione,
pagina 16 di 24 come detto, e più coerente con le giuste conseguenze dell'inadempimento che sono quelle di far sorgere un diritto secondario non già alla prestazione originaria, bensì alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli subite a causa del difetto informativo.
Né la medesima si pone in contrasto con l'arresto delle Sezioni Unite citato dalla convenuta (Cass. Civ., S.U. n. 3963/2019) che ha affrontato il diverso tema della modificabilità in peius dei rendimenti dei buoni postali, in forza di sopravvenuti decreti ministeriali, e neanche l'ulteriore pronuncia invocata, (Cass.,
n. 2739/2025), visto che nella pronuncia in essa richiamata (Cass. Civ., sent. n.
23006/2023) si discuteva piuttosto di una sopravvenuta normativa che aveva inciso sulla prescrizione, sia quanto alla sua durata che quanto al dies a quo per la sua decorrenza. Tali precedenti, infatti, in alcun modo escludono la possibilità, riconosciuta dalla stessa Prima Presidente con l'ordinanza sopra richiamata, di valutare caso per caso l'incidenza della violazione degli obblighi informativi;
discrezionalità che non avrebbe alcun senso riconoscere se, in ogni caso, sarebbe sempre responsabile il cliente per violazione del dovere di informarsi per mezzo della Gazzetta Ufficiale.
Ad abundantiam, valorizzabile in tale direzione la circostanza che, con provvedimento 18 ottobre 2022, n. 30346 (evocato dalla parte appellante)
l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato
[...] per pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e Controparte_1 rimborso di buoni postali, in particolare per omessa, incompleta e contraddittoria informazione sulle caratteristiche dei titoli e sulla decorrenza della prescrizione.
Il TAR Lazio, nella recente sentenza dell'1/9/2025, n. 15916, decidendo sulla impugnativa alla sanzione, ha confermato il provvedimento e la sanzione inflitta, rilevando che le condotte esaminate, caratterizzate da ambiguità ed omissioni, impedivano di fatto al risparmiatore di avere piena conoscenza delle caratteristiche dei titoli e della decorrenza della prescrizione.
La sentenza ha chiarito che , nel suo ruolo di operatore, CP_1 deve essere considerata a tutti gli effetti un “professionista” nei confronti dei pagina 17 di 24 risparmiatori, con conseguenti obblighi di diligenza, correttezza e buona fede previsti dal Codice del Consumo.
È stata finanche ritenuta rilevante la mancata adozione, da parte dell'ente postale, di iniziative volte ad avvertire i titolari di buoni prossimi alla prescrizione delle conseguenze derivanti dal mancato incasso tempestivo dei titoli.
A ciò si aggiunga che è demandata a l'attività di concreta CP_1 distribuzione dei buoni fruttiferi, così come l'esecuzione di tutte le attività relative al collocamento degli stessi presso i risparmiatori/sottoscrittori, alla gestione e al rimborso dei titoli, con la conseguente assunzione di specifici obblighi nei confronti degli stessi.
Di conseguenza, è il soggetto responsabile dell'attività di CP_1 collocamento dei buoni emessi da essendo comunque Parte_3 demandata alla odierna appellata sia l'attività di concreta distribuzione dei buoni, sia quella di gestione diretta dei medesimi, con la conseguente assunzione di specifici obblighi di diligenza e correttezza nei confronti dei sottoscrittori, anche in termini di trasparenza informativa sulle caratteristiche dei BFP.
Nella vicenda in esame, dirimente, anche rispetto ad altri recenti precedenti di legittimità di segno contrario pure citati (v. Cass. n 21905/2025), è allora il contenuto del succitato D.M. del 19 dicembre 2000- il cui art. 3 ha disposto che in sede di collocamento, fornisca informazioni Controparte_1 concernenti le caratteristiche dell'investimento-, applicabile al caso di specie (a differenza dei casi oggetto del vaglio di legittimità), dato che il titolo in questione fu emesso nel 2001, dopo il suddetto DM.
In applicazione dei principi sanciti dalla condivisa giurisprudenza sopra richiamata, deve pertanto ritenersi che, ove l'intermediario non provi di aver adempiuto all'obbligo informativo, la prescrizione del diritto al rimborso, quand'anche intervenuta, non esclude la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. per la perdita economica subita dal risparmiatore. Tale responsabilità trae origine anche dal dovere di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175
e 1375 c.c.), che si intensifica nei rapporti tra intermediario e consumatore, divenendo dovere di protezione e di trasparenza. Tale obbligo è espressione del pagina 18 di 24 principio di solidarietà costituzionale ex art. 2 Cost., come chiarito dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5/2018. “Deve riconoscersi
l'esistenza di una proporzionalità diretta tra l'ambito e il contenuto dei doveri di correttezza, da un lato, e il grado di intensità del conseguente affidamento da questi ingenerati, dall'altro.” Ne deriva che l'assenza di informazioni certe e intelligibili sulla durata del titolo e sul termine prescrizionale, unita alla mancata consegna del foglio informativo, costituisce un inadempimento imputabile all'intermediario, il quale ha impedito al risparmiatore di esercitare tempestivamente i propri diritti, determinando un pregiudizio patrimoniale concreto.
In merito all'onere della prova occorre poi precisare che in ambito civile il suddetto onere è disciplinato dall'art. 2697 c.c., in forza del quale spetta all'attore provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ossia i fatti che ne hanno determinato la genesi;
viceversa , spetta al convenuto provare l'efficacia di tali fatti ovvero portare nel processo quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi mediante quali provi che quel diritto, anche se sorto validamente in capo all'attore, sia successivamente venuto meno.
Nel caso di specie, le attrici, producendo il buono fruttifero postale, hanno dimostrato il fatto costitutivo della pretesa originaria, ovvero l'esistenza di un rapporto contrattuale con , deducendo che il mancato rimborso CP_1 era dipeso dalla violazione, da parte dell'intermediario, dell'obbligo di fornire le necessarie informazioni sul regime di durata e prescrizione del titolo.
A fronte di tali allegazioni, a differenza di quanto opinato dal primo giudice, gravava sull'intermediario l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione informativa, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c., che impone al debitore contrattuale di rispondere del danno da inadempimento, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
In particolare, in tema di buoni fruttiferi postali, l'intermediario è tenuto a fornire la prova positiva dell'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore al momento della sottoscrizione del titolo.
pagina 19 di 24 Come anche di recente condivisibilmente chiarito (Trib. Catanzaro, n.
2336/2025), “la mera disponibilità del foglio informativo presso l'ufficio postale o la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sono sufficienti a dimostrare
l'adempimento dell'obbligo informativo. In materia di buoni fruttiferi postali, come poc'anzi richiamato, la normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del
19.12.2000, nonché dal decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, che ha disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni. In particolare, a seguito del
D.M. del 19.12.200, è esclusivamente il decreto del cui vengono emessi i CP_4 buoni fruttiferi postali “per serie” – a stabilire il prezzo, il taglio, il tasso di interesse e la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivile, nonché ogni altro elemento ritenuto essenziale. Ne discende che non è più necessaria l'indicazione di tali informazioni direttamente sul supporto cartaceo del buono. Tuttavia, al fine di assicurare comunque una compiuta tutela al risparmiatore (parte strutturalmente debole del rapporto contrattuale) gli artt. 3 e 6 del medesimo decreto ministeriale impongono all'emittente l'obbligo di consegnare, unitamente al titolo, un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, l'art. 3 stabilisce che: “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenete la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. Tale obbligo informativo risulta, pertanto, fondamentale per garantire che il sottoscrittore sia posto in condizione di conoscere chiaramente la durata del titolo e la data di scadenza, così da non incorrere inconsapevolmente nella prescrizione dei diritti ad esso connessi. Alla luce di tali principi, in assenza di prova dell'avvenuta consegna del foglio informativo, non può ritenersi assolto da parte dell'intermediario l'obbligo di informazione e trasparenza contrattuale. In virtù di siffatti principi, senza
l'adempimento dell'onere della prova dell'avvenuta consegna del Foglio
Informativo, non è possibile desumere che abbia adempiuto ai CP_1 doveri di informazione e di trasparenza contrattuale”.
pagina 20 di 24 Irrilevante appare, dunque, la valutazione di inattendibilità del compendio testimoniale acquisito in primo grado (ove è stata escussa la figlia e nipote delle attrici, la quale ha confermato la circostanza della mancata consegna della brochure informativa al momento dell'acquisto del buono fruttifero), atteso che, in base alle regole generali di riparto degli oneri probatori, spettava alla convenuta dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo informativo sulla stessa gravante e la cui violazione era lamentata dalle odierne appellanti.
In definitiva, in base alla richiamata disciplina dei buoni oggetto di causa rinvenibile nel decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica del 19/12/2000 e nel successivo decreto del
Ministero del Tesoro del 29/03/2001, si ricava, da un lato, che gli obblighi normativi, a contenuto predeterminato, posti a carico di , e cui la CP_1 consegna del FIA è strumentale, sono preordinati a garantire la trasparenza di
, sia, soprattutto, a tutelare il sottoscrittore, il quale deve essere CP_1 posto nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in investimenti analoghi – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui, in particolare, la sua scadenza. Dall'altro lato, si comprende che la consegna del FIA è normativamente previsto come elemento della prestazione posta a carico di Controparte_1 nel collocamento dei buoni serie AA2. Dunque, le informazioni inerenti al rendimento ed alla scadenza e prescrizione dei buoni che il sottoscrittore acquista rientrano nel contenuto dell'obbligazione contrattuale posta a carico di
[...]
all'atto del collocamento dei buoni, con la conseguenza che la sua CP_1 violazione dà luogo a responsabilità contrattuale. Le conseguenze della qualificazione della domanda quale risarcimento da responsabilità contrattuale comporta, ai fini del riparto dell'onere della prova, che dedotta dal sottoscrittore, la violazione degli obblighi informativi posti a carico della controparte, allegando specificamente l'inadempimento lamentato, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la controparte avrebbe omesso di dare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, grava sulla controparte provare l'adempimento o che le pagina 21 di 24 informazioni sono state fornite, o che esse esulavano da quelle dovute. A tale fine non è idonea ad escludere (o limitare) la responsabilità contrattuale di
[...]
né la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le CP_1 caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che tali dati siano eventualmente acquisibili su internet, né il lamentato contegno inerte o negligente del sottoscrittore. Ciò in quanto la violazione dell'obbligo contrattuale è conclamata dalla mancanza di prova dell'avvenuta consegna del FIA, nonché dalla mancanza di prova che al sottoscrittore siano state rese informazioni circa la scadenza dei buoni e la prescrizione. Di contro, la prova del nesso causale è in re ipsa in quanto è proprio la mancata informazione sulla scadenza dei buoni che ha cagionato l'intempestiva attivazione degli appellanti per la riscossione, determinando la prescrizione del diritto.
Inoltre, il relativo termine di prescrizione decennale entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno non può decorrere dal momento dell'emissione dei suddetti buoni fruttiferi postali, per i quali la legge prevede un autonomo termine di prescrizione della domanda di rimborso decorrente dalla loro scadenza, bensì dal momento in cui l'investitore, recatosi presso l'Ufficio postale, si è visto opporre il diniego alla liquidazione in ragione dell'intervenuta prescrizione degli stessi, ossia dal momento in cui il danneggiato ha avuto e avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno (cfr. ex multis Cass civ n. 29328 del 13.11.2024).
Quanto all'eccepito concorso di colposo delle appellanti, per avere omesso di attivarsi per acquisire le dovute informazioni, , su cui CP_1 incombeva – in qualità di danneggiante – il relativo onere, non ha provato il fatto colposo dei sottoscrittori, né emerge dagli atti una condotta colpevole di questi ultimi.
Il pregiudizio subito in conseguenza della condotta dell'ente emittente, come chiesto dalle appellanti, coincide con il capitale investito nel buono non riscosso, per complessivi € 2.500,00.
Trattandosi di un debito di valore, deve essere applicata alla predetta somma, anche in mancanza di apposita domanda, la rivalutazione monetaria pagina 22 di 24 secondo gli indici Istat FOI dalla data di verificazione del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza;
nonché gli interessi al tasso legale dalla medesima data di verificazione del danno al saldo (per la data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, in caso di obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale, vedi Cass. civ., 27.12.2022, n. 37798).
La data di verificazione del danno deve essere individuata, nella data di scadenza del termine decennale di prescrizione del relativo diritto al rimborso, ossia nella data del 21/10/2018.
In conclusione, in riforma della sentenza gravata, deve CP_1 essere condannata a pagare, in favore delle appellanti, a titolo di risarcimento danni per la mancata consegna del foglio informativo analitico, la somma di €
2.500,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del
21/10/2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 21/10/2018 al saldo.
Al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un.,
17.2.1995, n. 1712), gli interessi devono essere così applicati: dalla data del
21/10/2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 2.500,00 rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che converte in debito di valore in debito di valuta) al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma come rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
III.- L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alle questioni trattate, integra le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede: Controparte_1
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
1621/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bari, CONDNNA l'appellata CP_1
pagina 23 di 24 al pagamento, in favore delle appellanti, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni, della somma di € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat FOI dalla data del 21/10/2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 21/10/2018 al saldo, da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Bari, 16 dicembre 2025
Il giudice
ND BE
pagina 24 di 24