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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11608/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11608/2019 promossa da:
(C.F. e P.IV ), in persona del Parte_1 P.IV_1 legale rappresentante p.t., sig. con il patrocinio dell'avv. Alan Sandonà, Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Mantova n. 6,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: – PIV , in qualità di titolare _1 C.F._1 P.IV_2 di omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'avv. dall'Avv. Michela Parzani, del
Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Chiari (Bs), via Cardinal
Rangoni n. 4,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza di in qualità di titolare di omonima impresa individuale, il _1
Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. 2963/2019 con cui veniva ingiunto alla società di pagare al ricorrente la somma di € 42.090,00 iva Parte_1
inclusa, oltre interessi di mora ex d.lgs. 9.10.2002, n. 231 dalla data della diffida e messa in mora dell'1/3/19 all'effettivo saldo, spese e competenze di procedura, quale corrispettivo per il recesso anticipato previsto ai sensi dell'art. 4 del contratto inter partes del 25.12.2017.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale Parte_1 _1 hiedendo in via principale l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto
[...] ingiuntivo. In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare “la nullità parziale ex art. 2231 e 1418 cc, dei contratti di cui in narrativa e di quelli conclusi oralmente in precedenza, condannare l'opposto alla ripetizione dei corrispettivi percepiti in forza di essi nella misura che sarà determinata in corso di causa;
accertato in ogni caso il grave inadempimento del ai contratti di cui in narrativa, condannare lo stesso al _1 pagamento in favore di - della somma di 31.675,00, oltre Iva (=€ Parte_1
38643,50) quale ripetizione dei pagamenti indebitamente percepiti dallo stesso;
- della somma di € 55.612,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di BTEffe Srls;
- della somma di € 2.440,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di ICT Fast Conulting;
- della somma di € 5.447,53 a titolo di ulteriore danno emergente. E così per totali € 102143,03 o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, per la causale di cui in narrativa, oltre agli interessi di legge maturati per come dovuti dal fatto al saldo”. In via subordinata alla riconvenzionale, chiedeva: “nella denegata
e non creduta ipotesi in cui in corso di causa venisse accertato come esistente il credito ingiunto da all'odierna opponente per euro 42.090,00 - o la diversa somma _1
accertata in corso di causa, tenuto altresì conto della richiesta riduzione ad equità della penale – dichiarare la compensazione parziale tra i due debiti per le quantità corrispondenti, con condanna di a pagare la somma residuante ancora a credito in favore di _1
. Parte_1
Parte opponente deduceva in particolare: l'infondatezza della pretesa monitoria;
la nullità formale e/o l'inefficacia, nonché, in subordine, l'erronea interpretazione dell'art.4 del contratto 25.12.2017; l'esercizio del recesso per giusta causa da parte di Parte_1
dal contratto 25.12.2017 per gli inadempimenti del sig. in particolare:
[...] _1
1) l'arbitraria sovrafatturazione. per totali euro 31.675,00, oltre iva nel periodo 2017-2018;
2) la posizione professionale e lavorativa del sig. il quale avrebbe abusivamente _1 esercitato la professione di commercialista di cui non presentava i requisiti;
3) l'arbitrario fatturato di Ict Fast Consulting E Bteffe S.R.L.S. ai danni di elettrotermica Parte_1
Pertanto, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e in diritto.
Instaurato il contradditorio, si costituiva chiedendo il rigetto _1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione allo stesso. In ogni caso, con il favore delle spese.
Deduceva la validità della clausola 4 del contratto azionato atteso che la clausola di cui all'art. 4 non figura nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c., trattandosi in sostanza di una penale;
l'infondatezza dell'eccepita nullità posto che il contratto inter partes non costituiva un contratto redatto mediante moduli o formulari;
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale al medesimo imputabile, posto che aveva svolto attività in favore dell'opponente fuori dal monte orario pattuito come da rapportini sottoscritti;
che il medesimo aveva sempre svolto, sia in generale, sia in favore dell'opponente, consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica senza alcun esercizio abusivo dell'attività di commercialista;
che l'opponente si era avvalsa della collaborazione sia della società ICT Fast Consulting S.r.l. sia della società Best Total Factory S.r.l.s., ragion per cui venivano pagate le fatture in favore di tali società; la relazione redatta dal dott. era del tutto unilaterale oltre che irrilevante e Per_1 redatta nel luglio 2019, ben dopo l'asserita rettifica compiuta nel febbraio 2019; i rapporti tra il e il dott. commercialista iniziavano nel gennaio 2018, quando il sig. Parte_1 Per_1 revocava l'incarico alla dott.ssa sua precedente commercialista;
Parte_1 Per_2
contestava espressamente che il sig. avesse fornito ad _1 Parte_1
un software gestionale obsoleto, o in ogni caso un software gestionale con la
[...] conseguenza che l'eventuale obsolescenza del software installato dal sig. non Parte_1
poteva rappresentare un inadempimento del consulente informatico.
Con ordinanza del 23.11.2020 a seguito di udienza di trattazione cartolare, il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e concedeva i termini alle parti per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita per testimoni e con l'interpello di parte convenuta opposta.
All'esito, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.10.2024 di trattazione cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
* * *
Parte opponente fonda la propria opposizione sull'asserita nullità della clausola n. 4 del contratto del 29.12.2017, sulla base della quale il convenuto opposto ha agito in via monitoria.
Tale clausola dispone quanto di seguito: “Sia il C. che il F. potranno recedere anticipatamente in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno novanta giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC equipollente. Rimane inteso che il C. dovrà comunque corrispondere il canone a suo tempo pattuito, per intero e nel rispetto delle scadenze a suo tempo fissate. Eventuali scadenze non ancora maturate dovranno essere comunque saldate dal C. nelle mani del F. contestualmente alla richiesta di risoluzione del presente contratto. Il F, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola scadenza da parte del C., sospendendo immediatamente il servizio in via cautelativa, dietro semplice preavviso telefonico o via Fax /PEC, in attesa che il C. regolarizzi la sua posizione”.
La clausola prevede la possibilità per le parti del contratto di esercitare il recesso anticipato, e in forza della quale il convenuto opposto ha chiesto in via monitoria il compenso previsto in corrispettivo dell'esercitato recesso.
L'opponente deduce la nullità per asserita vessatorietà di tale clausola in modo del tutto generico, non essendo argomentato il profilo del vizio dedotto, posto che si è limitato a sostenere che la doppia sottoscrizione apposta al contratto non possa valere ad attribuire efficacia alla clausola n. 4.
La domanda è infondata in quanto il contratto oggetto di causa (composto da sole sei clausole) non può essere ricompreso fra quelli cd. “per adesione” essendo evidente dal testo, dalla conformazione esteriore e dal medesimo contenuto, che lo stesso sia stato stipulato a seguito di trattativa individuale, con il che non ricorre l'applicazione dell'art. 1341
c.c. secondo comma.
La predetta norma codicistica prevede che: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Sul punto e nello stesso senso, la Suprema Corte ha statuito che “Sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie avuto specificamente riguardo ai contratti «per adesione» e che possono definirsi tali soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (Cass. n. 42091/2021).
Inoltre, è di evidenza documentale che tale clausola sia munita di doppia sottoscrizione da parte della società attrice, in particolare alla seconda e ultima pagina del contratto si legge che “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc si approvano espressamente tutte le clausole, pattuizioni e condizioni dei punti 1) 2) 4) 5) e 6)”.
Neppure la sottoscrizione apposta al contratto (oltre che specificatamente in calce al predetto inciso) è stata disconosciuta dalla stessa attrice.
Conseguentemente, non può ritenersi che si tratti di clausola unilateralmente predisposta dal convenuto a scapito dell'attrice, dovendosi, altresì osservare che la stessa
è certamente qualificabile quale soggetto professionista che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e non mero consumatore.
Pertanto, va dichiarata la piena validità ed efficacia della clausola n. 4 del contratto oggetto di causa.
Quanto all'interpretazione della stessa clausola si osserva quanto di seguito.
Deve condividersi quanto sostenuto dall'opponente in merito alla manifesta onerosità della penale di recesso prevista dalla clausola n. 4 del contratto.
La clausola in esame, in caso d'esercizio del recesso, fa riferimento al “canone a suo tempo pattuito”: l'art. 1, ove il corrispettivo è quantificato, parla di “canoni servizi” dell'importo di “Euro 2.500,00/mese”. Lo stesso articolo 4 prevede la possibilità di recedere dal contratto, con 90 giorni di preavviso.
In ogni caso, la penale di recesso anticipato non può essere certamente pari al corrispettivo annuo (che sarebbe stato) dovuto nel caso in cui la controprestazione fosse stata effettivamente resa per l'anno 2019.
Inoltre, è lo stesso convenuto, in sede di interpello a dichiarare che sin dai primi giorni del gennaio 2019 non è più recato nei locali della società attrice, con la conseguenza che può agevolmente presumersi che nessuna prestazione è stata resa dal convenuto in favore di elettrotermica a decorrere dall'inizio di gennaio 2019.
Tale circostanza è stata altresì confermata dalla ES e dal ES Tes_1 Tes_2
in sede di istruttoria.
[...]
Peraltro, è la stessa legge, con la norma ex art. 1384 c.c. (la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento) ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti (Cass. Sez. U, 2061/2021,
18128/2005), naturalmente a condizione che la penale sia stata dedotta - in via di azione o di eccezione (in senso stretto) nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass. Sez. U, 2061/2021;
Cass. 19272/2014), come è avvenuto nel caso in esame (si veda atto di citazione alla pag.
3, in cui la società attrice formula formale richiesta di riduzione della penale da recesso).
Sulla scorta di tali risultanze, il corrispettivo che può essere riconosciuto a seguito dell'esercizio del recesso anticipato deve essere limitato unicamente a quello previsto per i
90 giorni di preavviso e non anche al totale corrispettivo annuo, e, pertanto, pari a soli €
7.500,00 (€ 2.500 per tre mesi).
Il recesso dal contratto del 25.12.2017 è stato esercitato dall'opponente con la comunicazione pec trasmessa dall'attrice a mezzo del proprio legale in data 8.4.2019, con la conseguenza che il rapporto negoziale inter partes deve ritenersi sciolto a decorrere dai
90 giorni successivi alla comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello stesso contratto.
Conseguentemente, atteso l'esercitato recesso ex art. 4 del contratto, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto, unicamente della minor somma di € 7.500,00, da ritenersi congrua alla luce delle considerazioni che precedono, con revoca del decreto ingiuntivo n. 2963/2019.
***
Ciò premesso e venendo all'esame delle domande riconvenzionali di parte opponente e all'accertamento del controcredito che la stessa sostiene di vantare nei confronti del convenuto si osserva quanto segue.
Parte opponente chiede in via riconvenzionale di accertare e dichiarare la nullità dei contratti inter partes.
Anzitutto si osserva che la domanda è formulata genericamente, oltre che priva di argomentazione sotto il profilo della violazione.
Le nullità contrattuali, caratterizzate notoriamente dalla tipicità, afferiscono in particolare alla contrarietà a norme imperative, alla mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 cc, all'illiceità della causa, all'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 cc e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 cc.
In tal senso parte opponente nulla ha allegato e provato.
Al più, si presume che abbia invocato la nullità del contratto ponendo a fondamento di tale domanda l'asserita nullità della clausola n. 4.
Si ribadisce che tale clausola è da ritenersi valida ed efficace e sul punto si richiama quanto sopra detto.
Tali considerazioni, consentono di ritenere la domanda in toto infondata con la conseguenza che deve essere rigettata.
***
Sempre in via riconvenzionale, l'opponente chiede di accertare il grave inadempimento del convenuto e condannare il medesimo al pagamento in proprio favore
- della somma di 31.675,00, oltre Iva (=€ 38643,50) quale ripetizione dei pagamenti indebitamente percepiti dallo stesso;
- della somma di € 55.162,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di BTEffe Srls;
- della somma di € 2.440,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di ICT Fast Conulting
- della somma di € 5.447,53 a titolo di ulteriore danno emergente.
Le voci vanno esaminate distintamente.
Quanto alla prima voce, avente ad oggetto la sovrafatturazione da parte del convenuto di somme eccedenti quelle previste dal monte ore, si osserva quanto di seguito.
Parte opponente deduce che il convenuto avrebbe eseguito attività, comprese tra quelle oggetto del contratto di servizi stipulato e, quindi, incluse nel pagamento di €
2.500,00, sovrafatturando in proprio favore somme extra non dovute e, pertanto, dallo stesso indebitamente percepite.
Preliminarmente, si osserva che presupposto per la ripetizione dell'indebito è
l'assenza della causa giustificativa dello spostamento patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento;
nella seconda ipotesi ha unicamente l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva” (Cass. 19902/2015).
Per poter dare vita ad un eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di aver indebitamente effettuato un pagamento, quest'ultimo deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto, ovvero il solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens priva di valido titolo giustificativo.
Infatti, occorre prendere le mosse dal principio secondo il quale "chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta" (Cass., sez. 3, 14/05/2012, n. 7501; Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557; Cass., sez.
3, 12/06/2020, n. 11294).
Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava pertanto sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.
In particolare, l'opponente sostiene che , quanto al contratto maggio- _1
dicembre 2017, ha fatturato n. 360 ore al di fuori del monte ore per attività di fatto ricomprese nelle prestazioni forfettariamente concordate, autoliquidatosi un ulteriore corrispettivo di euro 12.600,00 oltre iva, oltre ulteriori n. 251 ore, per prestazioni extra asseritamente mai eseguite, per ulteriori euro 8.875,00 oltre iva (come da fatture, doc. 5). Quanto al contratto gennaio-dicembre 2018 (doc.4), con le medesime modalità, il convenuto avrebbe fatturato n. 272,50 ore eccedenti il monte ore pari a 480 per attività di fatto ricomprese nelle prestazioni forfettariamente concordate, autoliquidandosi l'ulteriore somma di € 9.537,50
(doc. 6).
Parte opponente produce le fatture emesse dal convenuto attinenti a tali attività extra monte ore seppur incluse, secondo la tesi dell'opponente, nelle attività oggetto di contratto.
Dalla lettura di dette fatture emesse dal convenuto mai emerge alcuna descrizione dettagliata di quelle che sarebbero state le attività di fatto svolte dal medesimo e la riconducibilità delle stesse ad attività specificamente escluse dal contratto all'art.
2. e, quindi, non incluse nel forfait.
A tale evidenza documentale, si aggiunge poi la piena disponibilità dell'Home banking da parte del convenuto che avrebbe consentito allo stesso ampia autonomia nei pagamenti anche in merito ai pagamenti effettuati in proprio favore.
Invero, è lo stesso convenuto, in sede di interpello, ad affermare di occuparsi della gestione operativa del c/c dell'attrice e della disposizione dei pagamenti mediante home banking.
Circostanza altresì confermata dai testi e . Tes_1 Testimone_2
Appare quindi provato che- in siffatto contesto- il cliente non aveva un controllo- quantomeno immediato sui pagamenti con la conseguenza che non era in grado di verificare la correlazione tra fatture e attività svolta dal professionista.
La scarsa trasparenza e/o chiarezza nel corpo delle fatture emesse dal convenuto e la sua piena autonomia nella gestione dei pagamenti rendono plausibile la tesi dell'opponente consentendo di presumere che le attività oggetto delle ore extra fossero prive di titolo giustificativo.
Tale ricostruzione è effettivamente fondata su presunzioni, ma del resto occorre comprendere nella fattispecie i limiti della prova negativa.
Ciò posto, a fronte di tale quadro, l'opposto non ha provato che tali prestazioni siano state effettivamente eseguite dal medesimo.
Invero, il convenuto a riprova dell'esecuzione di tali ore extra rispetto al monte ore, produce in giudizio il doc. 10 costituente i rapportini firmati dall'attrice, sostenendo che l'esecuzione delle prestazioni extra e per le quali, secondo contratto, era previsto un pagamento escluso dal corrispettivo mensile di € 2.500 oltre iva, erano state autorizzate dalla committenza.
Parte opponente ha disconosciuto in giudizio sia i documenti sia le sottoscrizioni ivi apposte.
Parte convenuta non ha provveduto a proporre verificazione degli stessi e neppure ha prodotto in giudizio gli originali. Neppure ha allegato e provato di aver ricevuto specifico incarico da parte dell'opponente al fine di eseguire tali attività extra, di cui, ad oggi, non si conosce la consistenza.
Si osserva, inoltre, che parte convenuta, anche in applicazione del principio secondo cui “In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. n. 2777/2025, n. 3602/2024), neppure ha dedotto specifici capitoli di prova volti a provare l'esecuzione da parte del medesimo di tali prestazioni.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve pertanto ritenersi che le attività oggetto di sovrafatturazione non siano giustificate, con la conseguenza che i corrispettivi afferenti a tali prestazioni sono certamente privi di titolo.
Vi è prova in giudizio dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice di tali somme in favore del convenuto per un ammontare complessivo di € 38.643,50 iva inclusa (fatture e prospetti c/c docc. 5 e 6), circostanza neppure contestata dal convenuto.
Tanto premesso, appare evidente che le somme versate dalla società attrice siano state indebitamente trattenute dal convenuto che non ha provato di aver svolto le attività che avrebbero giustificato tali pagamenti extra.
Conseguentemente il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 38.643,50 in favore della società attrice, oltre interessi legali dal pagamento non potendosi sostenere che l'accipiens era in buona fede quando ha ricevuto il pagamento.
***
Quanto all'abusivo esercizio da parte del convenuto della professione di commercialista, si osserva che il rilievo è privo di pregio e non può essere accolto.
Anzitutto, già dalla lettera del contratto, denominato “contratto di abbonamento di servizi di assistenza informatica gestionale” emerge che al convenuto sono state commissionate attività che nulla afferiscono alla professione di commercialista. Nello stesso senso depone, il dato letterale della tipologia di servizio commissionato oggetto del contratto stesso, a titolo esemplificativo: “consulenza per gestione amministrativa burocratica, informatica e tecnologica ecc.”
Parte opponente addebita in capo al convenuto l'errata gestione contabile e finanziaria senza però fornire alcuna prova documentale, posto che non ha prodotto in giudizio documenti contabili a suffragio di tale tesi.
Peraltro, dall'istruttoria testimoniale è emerso che:
- (ES ) il convenuto si occupava delle fatture dei fornitori;
della Testimone_3
contabilità fiscale si occupava un consulente esterno sino al 2017;
- (ES , era il dott. commercialista esterno ad occuparsi Testimone_4 Per_1 della registrazione delle fatture;
“quando sono arrivata io in azienda (8.1.2018)
c'era già il dott. ha altresì confermato che dalla fine del 2017 la contabilità Per_1
era gestita ed elaborata presso lo studio del dott. e Persona_3 [...]
. CP_2
Conseguentemente, deve ritenersi che, in ogni caso, non può dirsi raggiunta in giudizio la prova che l'attività di gestione contabile fosse esercitata dal convenuto.
L'opposto produce in giudizio (doc. 1) documentazione dell'agenzia dell'entrate attestante l'esercizio da parte del medesimo di “consulenza CP_3 [...]
, con l'indicazione della P.Iva di riferimento n. 03199180989, che Controparte_4
è la medesima che appare nei documenti (stampa esame conto codice docc. 5 e 6) prodotti dalla stessa opponente. Nessun inadempimento da abusivo esercizio della professione di commercialista, può essere addebitato in capo al convenuto in assenza di prova.
***
Quanto alle somme richieste dall'opponente a titolo di risarcimento si osserva quanto segue.
Parte opponente deduce, in tesi, che nel gennaio 2017, il convenuto ha effettuato dolosamente un bonifico in favore della società ICT Fast Consulting S.r.l., di cui era legale rappresentante e amministratore unico, pagando fatture per la prestazione di “consulenza informatica e telematica per connessioni remote e teleassistenza compresa istruzione del personale concordato a forfait” per euro 2.440,00 iva inclusa (doc. 11).
Nel gennaio 2018, il convenuto ha effettuato dolosamente bonifici in favore della società Bteffe s.r.l.s, intestata alla moglie, signora (docc. 12 e 13), pagando CP_5
fatture per prestazioni mai rese né richieste, riferite a contratti inesistenti o duplicanti attività ricomprese nei contratti oggetto di causa, per un totale di euro 55.162,00 (doc. 14).
Si osserva anzitutto, che l'opponente chiede, a titolo di risarcimento del danno, la ripetizione da parte del convenuto (sulla scorta di una condotta dolosa dello stesso) di somme corrisposte dalla stessa opponente in favore di soggetti terzi, estranei al presente giudizio.
Parte opponente non offre prova in giudizio dell'asserita condotta dolosa del convenuto, limitandosi a ritenerla tale sulla scorta della tesi secondo cui ella non fosse a conoscenza di tali rapporti con terze società.
Quanto alla società Bteffe il convenuto produce corrispondenza dalla quale è possibile leggere mail intercorse direttamente tra il detta società, (doc. 11), con Parte_1 la conseguenza che può agevolmente ritenersi che l'opponente conoscesse l'esistenza di rapporti negoziali con Bteffe. Invero, si leggono in particolare richieste di intervento e altresì che in particolare che il ebbe a scrivere “Vi abbiamo chiesto di interrompere il Parte_1 servizio di invio delle fatture elettroniche, per il resto, per ora, non abbiamo bisogno di nite”, con la conseguenza che può agevolmente presumersi che tale Bteffe abbia di fatto svolto attività in favore dell'opponente.
Quanto alla società ITC, l'opponente allega unicamente l'avvenuta fatturazione indebita, effettuata da parte del convenuto in favore di detta società e neppure deduce che tale società terza non abbia di fatto svolto l'attività oggetto del pagamento.
In ogni caso, anche ai fini del riparto dell'onere probatorio, posto che il convenuto non può certamente fornire prova di tale esecuzione, essendo la ITC soggetto diverso dalla persona del convenuto, l'opponente avrebbe dovuto agire nei confronti di detta società.
Sulla scorta di tali considerazioni, tali voci di danno non possono essere accolte in assenza di prova dell'an debuatur.
Quanto all'ulteriore somma di € 5.447,53 richiesta a titolo di danno emergente, per essersi l'opponente dovuta dotare di nuovi programmi di contabilità a causa dell'installazione di software obsoleti e del ritardo nella consegna della password da parte del convenuto, si osserva quanto segue.
A seguito dell'istruttoria esperita, è emerso unicamente che l'opponente nel 2019 si sia effettivamente dotata di nuovi strumenti senza nulla specificare in meritò all'imputabilità di software obsoleti da parte del convenuto.
Neppure la deposizione del ES che ha affermato la presenza di stringhe Tes_5 che hanno comportato il blocco del sistema, consente di imputare l'effettivo inserimento di tali stringhe di blocco in capo al convenuto.
Non è emersa la prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato dall'attrice.
Anche tale voce di danno va pertanto rigettata.
In definitiva, accertato il credito in favore del convenuto di € 7.500,00, accertato il contro credito in favore dell'opponente per la somma di € 38.643,50, deve essere disposta la compensazione come richiesta dalla stessa opponente.
All'esito della compensazione dei controcrediti, va dichiarato in favore dell'attrice il credito di € 31.143,50.
Sulla scorta di tali considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione deve essere revocato in decreto ingiuntivo n.2963.2019.
Parte convenuta va condannata al pagamento il favore dell'opponente del residuo credito di € 31.143,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente e si liquidano con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi come in dispositivo, in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2963/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 12 giugno 2019; accertato che l'opposto è creditore dell'importo di € 7500,00 oltre interessi legali dalla domanda e che l'opponente è creditore dell'importo di euro 38.643,50 oltre interessi dal pagamento, operata la compensazione, condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 31.143,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 759 per anticipazioni ed € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
Brescia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11608/2019 promossa da:
(C.F. e P.IV ), in persona del Parte_1 P.IV_1 legale rappresentante p.t., sig. con il patrocinio dell'avv. Alan Sandonà, Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia, Via Mantova n. 6,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: – PIV , in qualità di titolare _1 C.F._1 P.IV_2 di omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'avv. dall'Avv. Michela Parzani, del
Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Chiari (Bs), via Cardinal
Rangoni n. 4,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza di in qualità di titolare di omonima impresa individuale, il _1
Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. 2963/2019 con cui veniva ingiunto alla società di pagare al ricorrente la somma di € 42.090,00 iva Parte_1
inclusa, oltre interessi di mora ex d.lgs. 9.10.2002, n. 231 dalla data della diffida e messa in mora dell'1/3/19 all'effettivo saldo, spese e competenze di procedura, quale corrispettivo per il recesso anticipato previsto ai sensi dell'art. 4 del contratto inter partes del 25.12.2017.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale Parte_1 _1 hiedendo in via principale l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto
[...] ingiuntivo. In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare “la nullità parziale ex art. 2231 e 1418 cc, dei contratti di cui in narrativa e di quelli conclusi oralmente in precedenza, condannare l'opposto alla ripetizione dei corrispettivi percepiti in forza di essi nella misura che sarà determinata in corso di causa;
accertato in ogni caso il grave inadempimento del ai contratti di cui in narrativa, condannare lo stesso al _1 pagamento in favore di - della somma di 31.675,00, oltre Iva (=€ Parte_1
38643,50) quale ripetizione dei pagamenti indebitamente percepiti dallo stesso;
- della somma di € 55.612,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di BTEffe Srls;
- della somma di € 2.440,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di ICT Fast Conulting;
- della somma di € 5.447,53 a titolo di ulteriore danno emergente. E così per totali € 102143,03 o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, per la causale di cui in narrativa, oltre agli interessi di legge maturati per come dovuti dal fatto al saldo”. In via subordinata alla riconvenzionale, chiedeva: “nella denegata
e non creduta ipotesi in cui in corso di causa venisse accertato come esistente il credito ingiunto da all'odierna opponente per euro 42.090,00 - o la diversa somma _1
accertata in corso di causa, tenuto altresì conto della richiesta riduzione ad equità della penale – dichiarare la compensazione parziale tra i due debiti per le quantità corrispondenti, con condanna di a pagare la somma residuante ancora a credito in favore di _1
. Parte_1
Parte opponente deduceva in particolare: l'infondatezza della pretesa monitoria;
la nullità formale e/o l'inefficacia, nonché, in subordine, l'erronea interpretazione dell'art.4 del contratto 25.12.2017; l'esercizio del recesso per giusta causa da parte di Parte_1
dal contratto 25.12.2017 per gli inadempimenti del sig. in particolare:
[...] _1
1) l'arbitraria sovrafatturazione. per totali euro 31.675,00, oltre iva nel periodo 2017-2018;
2) la posizione professionale e lavorativa del sig. il quale avrebbe abusivamente _1 esercitato la professione di commercialista di cui non presentava i requisiti;
3) l'arbitrario fatturato di Ict Fast Consulting E Bteffe S.R.L.S. ai danni di elettrotermica Parte_1
Pertanto, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e in diritto.
Instaurato il contradditorio, si costituiva chiedendo il rigetto _1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione allo stesso. In ogni caso, con il favore delle spese.
Deduceva la validità della clausola 4 del contratto azionato atteso che la clausola di cui all'art. 4 non figura nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c., trattandosi in sostanza di una penale;
l'infondatezza dell'eccepita nullità posto che il contratto inter partes non costituiva un contratto redatto mediante moduli o formulari;
l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale al medesimo imputabile, posto che aveva svolto attività in favore dell'opponente fuori dal monte orario pattuito come da rapportini sottoscritti;
che il medesimo aveva sempre svolto, sia in generale, sia in favore dell'opponente, consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica senza alcun esercizio abusivo dell'attività di commercialista;
che l'opponente si era avvalsa della collaborazione sia della società ICT Fast Consulting S.r.l. sia della società Best Total Factory S.r.l.s., ragion per cui venivano pagate le fatture in favore di tali società; la relazione redatta dal dott. era del tutto unilaterale oltre che irrilevante e Per_1 redatta nel luglio 2019, ben dopo l'asserita rettifica compiuta nel febbraio 2019; i rapporti tra il e il dott. commercialista iniziavano nel gennaio 2018, quando il sig. Parte_1 Per_1 revocava l'incarico alla dott.ssa sua precedente commercialista;
Parte_1 Per_2
contestava espressamente che il sig. avesse fornito ad _1 Parte_1
un software gestionale obsoleto, o in ogni caso un software gestionale con la
[...] conseguenza che l'eventuale obsolescenza del software installato dal sig. non Parte_1
poteva rappresentare un inadempimento del consulente informatico.
Con ordinanza del 23.11.2020 a seguito di udienza di trattazione cartolare, il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e concedeva i termini alle parti per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita per testimoni e con l'interpello di parte convenuta opposta.
All'esito, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.10.2024 di trattazione cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
* * *
Parte opponente fonda la propria opposizione sull'asserita nullità della clausola n. 4 del contratto del 29.12.2017, sulla base della quale il convenuto opposto ha agito in via monitoria.
Tale clausola dispone quanto di seguito: “Sia il C. che il F. potranno recedere anticipatamente in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno novanta giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC equipollente. Rimane inteso che il C. dovrà comunque corrispondere il canone a suo tempo pattuito, per intero e nel rispetto delle scadenze a suo tempo fissate. Eventuali scadenze non ancora maturate dovranno essere comunque saldate dal C. nelle mani del F. contestualmente alla richiesta di risoluzione del presente contratto. Il F, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola scadenza da parte del C., sospendendo immediatamente il servizio in via cautelativa, dietro semplice preavviso telefonico o via Fax /PEC, in attesa che il C. regolarizzi la sua posizione”.
La clausola prevede la possibilità per le parti del contratto di esercitare il recesso anticipato, e in forza della quale il convenuto opposto ha chiesto in via monitoria il compenso previsto in corrispettivo dell'esercitato recesso.
L'opponente deduce la nullità per asserita vessatorietà di tale clausola in modo del tutto generico, non essendo argomentato il profilo del vizio dedotto, posto che si è limitato a sostenere che la doppia sottoscrizione apposta al contratto non possa valere ad attribuire efficacia alla clausola n. 4.
La domanda è infondata in quanto il contratto oggetto di causa (composto da sole sei clausole) non può essere ricompreso fra quelli cd. “per adesione” essendo evidente dal testo, dalla conformazione esteriore e dal medesimo contenuto, che lo stesso sia stato stipulato a seguito di trattativa individuale, con il che non ricorre l'applicazione dell'art. 1341
c.c. secondo comma.
La predetta norma codicistica prevede che: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Sul punto e nello stesso senso, la Suprema Corte ha statuito che “Sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie avuto specificamente riguardo ai contratti «per adesione» e che possono definirsi tali soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (Cass. n. 42091/2021).
Inoltre, è di evidenza documentale che tale clausola sia munita di doppia sottoscrizione da parte della società attrice, in particolare alla seconda e ultima pagina del contratto si legge che “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc si approvano espressamente tutte le clausole, pattuizioni e condizioni dei punti 1) 2) 4) 5) e 6)”.
Neppure la sottoscrizione apposta al contratto (oltre che specificatamente in calce al predetto inciso) è stata disconosciuta dalla stessa attrice.
Conseguentemente, non può ritenersi che si tratti di clausola unilateralmente predisposta dal convenuto a scapito dell'attrice, dovendosi, altresì osservare che la stessa
è certamente qualificabile quale soggetto professionista che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e non mero consumatore.
Pertanto, va dichiarata la piena validità ed efficacia della clausola n. 4 del contratto oggetto di causa.
Quanto all'interpretazione della stessa clausola si osserva quanto di seguito.
Deve condividersi quanto sostenuto dall'opponente in merito alla manifesta onerosità della penale di recesso prevista dalla clausola n. 4 del contratto.
La clausola in esame, in caso d'esercizio del recesso, fa riferimento al “canone a suo tempo pattuito”: l'art. 1, ove il corrispettivo è quantificato, parla di “canoni servizi” dell'importo di “Euro 2.500,00/mese”. Lo stesso articolo 4 prevede la possibilità di recedere dal contratto, con 90 giorni di preavviso.
In ogni caso, la penale di recesso anticipato non può essere certamente pari al corrispettivo annuo (che sarebbe stato) dovuto nel caso in cui la controprestazione fosse stata effettivamente resa per l'anno 2019.
Inoltre, è lo stesso convenuto, in sede di interpello a dichiarare che sin dai primi giorni del gennaio 2019 non è più recato nei locali della società attrice, con la conseguenza che può agevolmente presumersi che nessuna prestazione è stata resa dal convenuto in favore di elettrotermica a decorrere dall'inizio di gennaio 2019.
Tale circostanza è stata altresì confermata dalla ES e dal ES Tes_1 Tes_2
in sede di istruttoria.
[...]
Peraltro, è la stessa legge, con la norma ex art. 1384 c.c. (la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento) ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti (Cass. Sez. U, 2061/2021,
18128/2005), naturalmente a condizione che la penale sia stata dedotta - in via di azione o di eccezione (in senso stretto) nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass. Sez. U, 2061/2021;
Cass. 19272/2014), come è avvenuto nel caso in esame (si veda atto di citazione alla pag.
3, in cui la società attrice formula formale richiesta di riduzione della penale da recesso).
Sulla scorta di tali risultanze, il corrispettivo che può essere riconosciuto a seguito dell'esercizio del recesso anticipato deve essere limitato unicamente a quello previsto per i
90 giorni di preavviso e non anche al totale corrispettivo annuo, e, pertanto, pari a soli €
7.500,00 (€ 2.500 per tre mesi).
Il recesso dal contratto del 25.12.2017 è stato esercitato dall'opponente con la comunicazione pec trasmessa dall'attrice a mezzo del proprio legale in data 8.4.2019, con la conseguenza che il rapporto negoziale inter partes deve ritenersi sciolto a decorrere dai
90 giorni successivi alla comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello stesso contratto.
Conseguentemente, atteso l'esercitato recesso ex art. 4 del contratto, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto, unicamente della minor somma di € 7.500,00, da ritenersi congrua alla luce delle considerazioni che precedono, con revoca del decreto ingiuntivo n. 2963/2019.
***
Ciò premesso e venendo all'esame delle domande riconvenzionali di parte opponente e all'accertamento del controcredito che la stessa sostiene di vantare nei confronti del convenuto si osserva quanto segue.
Parte opponente chiede in via riconvenzionale di accertare e dichiarare la nullità dei contratti inter partes.
Anzitutto si osserva che la domanda è formulata genericamente, oltre che priva di argomentazione sotto il profilo della violazione.
Le nullità contrattuali, caratterizzate notoriamente dalla tipicità, afferiscono in particolare alla contrarietà a norme imperative, alla mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 cc, all'illiceità della causa, all'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 cc e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 cc.
In tal senso parte opponente nulla ha allegato e provato.
Al più, si presume che abbia invocato la nullità del contratto ponendo a fondamento di tale domanda l'asserita nullità della clausola n. 4.
Si ribadisce che tale clausola è da ritenersi valida ed efficace e sul punto si richiama quanto sopra detto.
Tali considerazioni, consentono di ritenere la domanda in toto infondata con la conseguenza che deve essere rigettata.
***
Sempre in via riconvenzionale, l'opponente chiede di accertare il grave inadempimento del convenuto e condannare il medesimo al pagamento in proprio favore
- della somma di 31.675,00, oltre Iva (=€ 38643,50) quale ripetizione dei pagamenti indebitamente percepiti dallo stesso;
- della somma di € 55.162,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di BTEffe Srls;
- della somma di € 2.440,00 a titolo di risarcimento delle somme dolosamente distratte in favore di ICT Fast Conulting
- della somma di € 5.447,53 a titolo di ulteriore danno emergente.
Le voci vanno esaminate distintamente.
Quanto alla prima voce, avente ad oggetto la sovrafatturazione da parte del convenuto di somme eccedenti quelle previste dal monte ore, si osserva quanto di seguito.
Parte opponente deduce che il convenuto avrebbe eseguito attività, comprese tra quelle oggetto del contratto di servizi stipulato e, quindi, incluse nel pagamento di €
2.500,00, sovrafatturando in proprio favore somme extra non dovute e, pertanto, dallo stesso indebitamente percepite.
Preliminarmente, si osserva che presupposto per la ripetizione dell'indebito è
l'assenza della causa giustificativa dello spostamento patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento;
nella seconda ipotesi ha unicamente l'onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva” (Cass. 19902/2015).
Per poter dare vita ad un eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di aver indebitamente effettuato un pagamento, quest'ultimo deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto, ovvero il solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens priva di valido titolo giustificativo.
Infatti, occorre prendere le mosse dal principio secondo il quale "chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta" (Cass., sez. 3, 14/05/2012, n. 7501; Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557; Cass., sez.
3, 12/06/2020, n. 11294).
Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava pertanto sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.
In particolare, l'opponente sostiene che , quanto al contratto maggio- _1
dicembre 2017, ha fatturato n. 360 ore al di fuori del monte ore per attività di fatto ricomprese nelle prestazioni forfettariamente concordate, autoliquidatosi un ulteriore corrispettivo di euro 12.600,00 oltre iva, oltre ulteriori n. 251 ore, per prestazioni extra asseritamente mai eseguite, per ulteriori euro 8.875,00 oltre iva (come da fatture, doc. 5). Quanto al contratto gennaio-dicembre 2018 (doc.4), con le medesime modalità, il convenuto avrebbe fatturato n. 272,50 ore eccedenti il monte ore pari a 480 per attività di fatto ricomprese nelle prestazioni forfettariamente concordate, autoliquidandosi l'ulteriore somma di € 9.537,50
(doc. 6).
Parte opponente produce le fatture emesse dal convenuto attinenti a tali attività extra monte ore seppur incluse, secondo la tesi dell'opponente, nelle attività oggetto di contratto.
Dalla lettura di dette fatture emesse dal convenuto mai emerge alcuna descrizione dettagliata di quelle che sarebbero state le attività di fatto svolte dal medesimo e la riconducibilità delle stesse ad attività specificamente escluse dal contratto all'art.
2. e, quindi, non incluse nel forfait.
A tale evidenza documentale, si aggiunge poi la piena disponibilità dell'Home banking da parte del convenuto che avrebbe consentito allo stesso ampia autonomia nei pagamenti anche in merito ai pagamenti effettuati in proprio favore.
Invero, è lo stesso convenuto, in sede di interpello, ad affermare di occuparsi della gestione operativa del c/c dell'attrice e della disposizione dei pagamenti mediante home banking.
Circostanza altresì confermata dai testi e . Tes_1 Testimone_2
Appare quindi provato che- in siffatto contesto- il cliente non aveva un controllo- quantomeno immediato sui pagamenti con la conseguenza che non era in grado di verificare la correlazione tra fatture e attività svolta dal professionista.
La scarsa trasparenza e/o chiarezza nel corpo delle fatture emesse dal convenuto e la sua piena autonomia nella gestione dei pagamenti rendono plausibile la tesi dell'opponente consentendo di presumere che le attività oggetto delle ore extra fossero prive di titolo giustificativo.
Tale ricostruzione è effettivamente fondata su presunzioni, ma del resto occorre comprendere nella fattispecie i limiti della prova negativa.
Ciò posto, a fronte di tale quadro, l'opposto non ha provato che tali prestazioni siano state effettivamente eseguite dal medesimo.
Invero, il convenuto a riprova dell'esecuzione di tali ore extra rispetto al monte ore, produce in giudizio il doc. 10 costituente i rapportini firmati dall'attrice, sostenendo che l'esecuzione delle prestazioni extra e per le quali, secondo contratto, era previsto un pagamento escluso dal corrispettivo mensile di € 2.500 oltre iva, erano state autorizzate dalla committenza.
Parte opponente ha disconosciuto in giudizio sia i documenti sia le sottoscrizioni ivi apposte.
Parte convenuta non ha provveduto a proporre verificazione degli stessi e neppure ha prodotto in giudizio gli originali. Neppure ha allegato e provato di aver ricevuto specifico incarico da parte dell'opponente al fine di eseguire tali attività extra, di cui, ad oggi, non si conosce la consistenza.
Si osserva, inoltre, che parte convenuta, anche in applicazione del principio secondo cui “In tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (Cass. n. 2777/2025, n. 3602/2024), neppure ha dedotto specifici capitoli di prova volti a provare l'esecuzione da parte del medesimo di tali prestazioni.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve pertanto ritenersi che le attività oggetto di sovrafatturazione non siano giustificate, con la conseguenza che i corrispettivi afferenti a tali prestazioni sono certamente privi di titolo.
Vi è prova in giudizio dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice di tali somme in favore del convenuto per un ammontare complessivo di € 38.643,50 iva inclusa (fatture e prospetti c/c docc. 5 e 6), circostanza neppure contestata dal convenuto.
Tanto premesso, appare evidente che le somme versate dalla società attrice siano state indebitamente trattenute dal convenuto che non ha provato di aver svolto le attività che avrebbero giustificato tali pagamenti extra.
Conseguentemente il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 38.643,50 in favore della società attrice, oltre interessi legali dal pagamento non potendosi sostenere che l'accipiens era in buona fede quando ha ricevuto il pagamento.
***
Quanto all'abusivo esercizio da parte del convenuto della professione di commercialista, si osserva che il rilievo è privo di pregio e non può essere accolto.
Anzitutto, già dalla lettera del contratto, denominato “contratto di abbonamento di servizi di assistenza informatica gestionale” emerge che al convenuto sono state commissionate attività che nulla afferiscono alla professione di commercialista. Nello stesso senso depone, il dato letterale della tipologia di servizio commissionato oggetto del contratto stesso, a titolo esemplificativo: “consulenza per gestione amministrativa burocratica, informatica e tecnologica ecc.”
Parte opponente addebita in capo al convenuto l'errata gestione contabile e finanziaria senza però fornire alcuna prova documentale, posto che non ha prodotto in giudizio documenti contabili a suffragio di tale tesi.
Peraltro, dall'istruttoria testimoniale è emerso che:
- (ES ) il convenuto si occupava delle fatture dei fornitori;
della Testimone_3
contabilità fiscale si occupava un consulente esterno sino al 2017;
- (ES , era il dott. commercialista esterno ad occuparsi Testimone_4 Per_1 della registrazione delle fatture;
“quando sono arrivata io in azienda (8.1.2018)
c'era già il dott. ha altresì confermato che dalla fine del 2017 la contabilità Per_1
era gestita ed elaborata presso lo studio del dott. e Persona_3 [...]
. CP_2
Conseguentemente, deve ritenersi che, in ogni caso, non può dirsi raggiunta in giudizio la prova che l'attività di gestione contabile fosse esercitata dal convenuto.
L'opposto produce in giudizio (doc. 1) documentazione dell'agenzia dell'entrate attestante l'esercizio da parte del medesimo di “consulenza CP_3 [...]
, con l'indicazione della P.Iva di riferimento n. 03199180989, che Controparte_4
è la medesima che appare nei documenti (stampa esame conto codice docc. 5 e 6) prodotti dalla stessa opponente. Nessun inadempimento da abusivo esercizio della professione di commercialista, può essere addebitato in capo al convenuto in assenza di prova.
***
Quanto alle somme richieste dall'opponente a titolo di risarcimento si osserva quanto segue.
Parte opponente deduce, in tesi, che nel gennaio 2017, il convenuto ha effettuato dolosamente un bonifico in favore della società ICT Fast Consulting S.r.l., di cui era legale rappresentante e amministratore unico, pagando fatture per la prestazione di “consulenza informatica e telematica per connessioni remote e teleassistenza compresa istruzione del personale concordato a forfait” per euro 2.440,00 iva inclusa (doc. 11).
Nel gennaio 2018, il convenuto ha effettuato dolosamente bonifici in favore della società Bteffe s.r.l.s, intestata alla moglie, signora (docc. 12 e 13), pagando CP_5
fatture per prestazioni mai rese né richieste, riferite a contratti inesistenti o duplicanti attività ricomprese nei contratti oggetto di causa, per un totale di euro 55.162,00 (doc. 14).
Si osserva anzitutto, che l'opponente chiede, a titolo di risarcimento del danno, la ripetizione da parte del convenuto (sulla scorta di una condotta dolosa dello stesso) di somme corrisposte dalla stessa opponente in favore di soggetti terzi, estranei al presente giudizio.
Parte opponente non offre prova in giudizio dell'asserita condotta dolosa del convenuto, limitandosi a ritenerla tale sulla scorta della tesi secondo cui ella non fosse a conoscenza di tali rapporti con terze società.
Quanto alla società Bteffe il convenuto produce corrispondenza dalla quale è possibile leggere mail intercorse direttamente tra il detta società, (doc. 11), con Parte_1 la conseguenza che può agevolmente ritenersi che l'opponente conoscesse l'esistenza di rapporti negoziali con Bteffe. Invero, si leggono in particolare richieste di intervento e altresì che in particolare che il ebbe a scrivere “Vi abbiamo chiesto di interrompere il Parte_1 servizio di invio delle fatture elettroniche, per il resto, per ora, non abbiamo bisogno di nite”, con la conseguenza che può agevolmente presumersi che tale Bteffe abbia di fatto svolto attività in favore dell'opponente.
Quanto alla società ITC, l'opponente allega unicamente l'avvenuta fatturazione indebita, effettuata da parte del convenuto in favore di detta società e neppure deduce che tale società terza non abbia di fatto svolto l'attività oggetto del pagamento.
In ogni caso, anche ai fini del riparto dell'onere probatorio, posto che il convenuto non può certamente fornire prova di tale esecuzione, essendo la ITC soggetto diverso dalla persona del convenuto, l'opponente avrebbe dovuto agire nei confronti di detta società.
Sulla scorta di tali considerazioni, tali voci di danno non possono essere accolte in assenza di prova dell'an debuatur.
Quanto all'ulteriore somma di € 5.447,53 richiesta a titolo di danno emergente, per essersi l'opponente dovuta dotare di nuovi programmi di contabilità a causa dell'installazione di software obsoleti e del ritardo nella consegna della password da parte del convenuto, si osserva quanto segue.
A seguito dell'istruttoria esperita, è emerso unicamente che l'opponente nel 2019 si sia effettivamente dotata di nuovi strumenti senza nulla specificare in meritò all'imputabilità di software obsoleti da parte del convenuto.
Neppure la deposizione del ES che ha affermato la presenza di stringhe Tes_5 che hanno comportato il blocco del sistema, consente di imputare l'effettivo inserimento di tali stringhe di blocco in capo al convenuto.
Non è emersa la prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato dall'attrice.
Anche tale voce di danno va pertanto rigettata.
In definitiva, accertato il credito in favore del convenuto di € 7.500,00, accertato il contro credito in favore dell'opponente per la somma di € 38.643,50, deve essere disposta la compensazione come richiesta dalla stessa opponente.
All'esito della compensazione dei controcrediti, va dichiarato in favore dell'attrice il credito di € 31.143,50.
Sulla scorta di tali considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione deve essere revocato in decreto ingiuntivo n.2963.2019.
Parte convenuta va condannata al pagamento il favore dell'opponente del residuo credito di € 31.143,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente e si liquidano con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi come in dispositivo, in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2963/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in data 12 giugno 2019; accertato che l'opposto è creditore dell'importo di € 7500,00 oltre interessi legali dalla domanda e che l'opponente è creditore dell'importo di euro 38.643,50 oltre interessi dal pagamento, operata la compensazione, condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 31.143,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 759 per anticipazioni ed € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a.
Brescia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni