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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1876/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Piazza Matteotti n. 6, P.IVA_1
presso e nello studio dell'Avv. MOLLICA SILVANA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, in quanto subentrato al precedente procuratore Avv. CESARO THOMAS del Foro di Verona
Attrice contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cairoli n. 71, presso e nello studio dell'Avv.
DOMINIDIATO MARCO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratto di Somministrazione
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15.02.2022 nel procedimento rubricato al R.G. n. 757/2022 e comunque rigettarsi le domande tutte proposte, anche in via riconvenzionale, da in quanto inammissibili Controparte_1 ed infondate, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi;
in particolare, rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata da con la comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta depositata, in quanto inammissibile, oltre che infondata, per i motivi tutti di cui al ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. depositato in data 23.2.2023; accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui agli atti depositati, che i crediti, nonché i relativi interessi, derivanti dalle fatture n. 546 del 5.3.2021, n. 547 del 5.3.2021, n. 2306 del 30.9.2021, n. 2894 del 12.11.2021, sono inesistenti, in quanto relativi a merce difettosa/inidonea/fuori norma;
condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
la somma di € 34.144,44 corrispostale da quest'ultima in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto – e di cui al ns. doc. 16 – o la diversa somma maggiore o minore che dovesse ritenersi dovuta;
in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture di cui sopra e per l'effetto condannare, per i motivi di cui agli scritti difensivi depositati, a restituire Controparte_1 quanto ricevuto a titolo di acconto sulle fatture n. 546 del 05.3.2021, n. 547 del 05.3.2021, n. 2306 del 30.09.2021, più precisamente € 5.411,59; accertare la quantità di prodotti ritirati da del marchio e, Controparte_1 CP_2 conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto indebitamente Controparte_1 percepito per tali prodotti, così come da dichiarazione sottoscritta;
in ogni caso: con vittoria di competenze professionali, oltre 15% di rimborso forfettario, c.p.a. al 4% e i.v.a. se dovuta”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale, respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare che l'attrice-opponente è debitrice dell'odierna convenuta, in forza dei titoli azionati in via monitoria, della somma capitale di € 28.343,85 e per l'effetto condannare la prima al pagamento in favore della seconda della somma su esposta o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare al termine del giudizio, maggiorata di interessi moratori dal dovuto e sino al saldo effettivo;
pagina 2 di 13 in via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di somministrazione del 27/1/2021, per inadempimento imputabile all'odierna attrice, condannare quest'ultima a risarcire alla convenuta il danno conseguente, nella misura indicata dalla C.T.U. esperita in corso di causa e pari alla somma capitale di euro 145.179,06 o, in subordine, nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, maggiorata rivalutazione monetaria e di interessi moratori dal dovuto e sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, comprese spese di C.T.U. e spese di C.T.P., come da fattura allegata (doc. 32)”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, Parte_1
breviter, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 281/2022 del 15.2.2022 con Pt_1
cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 28.343,85 a titolo di saldo di quattro fatture emesse da in forza dei rapporti commerciali intercorsi tra le due Controparte_1
società. L'opponente esponeva: che in base alla prassi del settore le aziende distributrici di vernici fornivano alle carrozzerie un tintometro in comodato d'uso e vari campioni di vernici di cui sarebbe stato pagato solo il materiale effettivamente utilizzato al termine del periodo concordato;
che nel caso di specie dal settembre 2013 aveva fornito all'attrice prodotti di marca Controparte_1 CP_2
finchè nell'agosto 2020 non aveva proposto in alternativa la marca DE EE di cui aveva
[...]
lasciato in prova alcuni campioni insieme con due tintometri, uno per veicoli industriali e uno per autovetture private;
che tuttavia tale prodotto aveva manifestato fin da subito problemi di asciugatura, determinando anche una contestazione da parte di un cliente;
che aveva quindi Controparte_1
inviato un suo tecnico, senza che i problemi venissero risolti, e quindi aveva consegnato in data
20.9.2021 un nuovo tintometro a solvente in sostituzione dei due precedenti;
che quindi non era dovuto il saldo delle fatture monitoriamente azionate n. 546/2021 e n. 547/2021 relative al pagamento dei prodotti in questione;
che inoltre erano state pagate, a saldo della fattura n. 545/2021, tutte le vernici di marca senza valorizzare la differenza tra il prodotto in effetti utilizzato e quello CP_2
invece restituito;
che il tintometro a solvente da ultimo consegnato riguardava la sola verniciatura di auto d'epoca, estranea all'attività dell'opponente, per cui nemmeno la fattura monitoriamente azionata n. 2306/2021 doveva essere saldata;
che lo stesso valeva per la fattura n. 2894/2021 che riguardava prodotti non venduti, ma concessi in comodato d'uso; che comunque il relativo prezzo pagina 3 di 13 indicato nella predetta fattura era eccessivo rispetto al valore dei prodotti usati in questione;
che gli acconti già versati in relazione alle fatture n. 546/2021 e n. 547/2021 non valevano quale riconoscimento di debito. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la Pt_1
condanna di controparte alla restituzione degli acconti corrisposti nella misura di € 5.411,59.
Costituitasi in giudizio, replicava: che le nuove vernici erano state apprezzate dalla Controparte_1
controparte, come risulta dalle schede di gradimento dalla stessa sottoscritte;
che la differenza tra le vernici consegnate e ritirate era stata valorizzata in contraddittorio tra le due società; che CP_2
i problemi di asciugatura delle nuove vernici non erano imputabili al prodotto, ma alle modalità errate di applicazione;
che controparte non aveva mai riferito della contestazione ricevuta dal cliente, per cui era nel frattempo decaduta dalla relativa azione di garanzia;
che si occupava anche di Pt_1
verniciatura di auto d'epoca, per cui aveva richiesto la fornitura di un tintometro apposito;
che i prodotti di cui alla quarta fattura erano stati concessi in comodato d'uso finchè la controparte non aveva deciso di acquistarli, previo accordo tra le parti sul relativo prezzo;
che il contratto di somministrazione del 27.1.2021 intercorso tra le parti prevedeva che l'opponente dovesse rifornirsi in esclusiva da che tale obbligo era stato però violato e quindi il contratto si era Controparte_1
risolto di diritto in data 15.1.2022; che il contratto aveva durata quinquennale, per cui la predetta risoluzione aveva privato la società opposta del margine di guadagno che avrebbe conseguito rifornendo nei successivi quattro anni, nella misura complessiva di € 111.180,60. Pt_1 [...]
chiedeva dunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione CP_1
avversaria e della domanda riconvenzionale svolta dalla società opponente, nonché, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione negoziale, la condanna di quest'ultima al risarcimento del lucro cessante conseguitone, quantificato appunto in € 111.180,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'istanza svolta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. da e formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 Controparte_1
bis c.p.c., la quale veniva accettata dalla società opposta ma non dalla società opponente. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare disconosceva la Pt_1
sottoscrizione apposta in calce al documento contenente l'impegno ad utilizzare i solventi per i soli usi pagina 4 di 13 consentiti dalla legge (doc. 6 VV), il Giudice dichiarava la tardività dell'istanza di verificazione proposta da ai sensi dell'art. 216 c.p.c. solo con la propria seconda memoria istruttoria e Controparte_1
non in occasione della prima difesa utile successiva al disconoscimento avversario. La causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante espletamento della C.T.U. richiesta dalla parte convenuta. Nelle more delle operazioni peritali la società opponente mutava il proprio difensore e proponeva querela di falso incidentale contestando una delle firme apposte in calce al documento contenente i risultati delle verifiche effettuate a seguito della segnalazione del problema di asciugatura delle nuove vernici (doc. 5 VV), ma il relativo ricorso veniva dichiarato inammissibile. allora introduceva un separato giudizio dinanzi all'intestato Pt_1
Tribunale per proporre querela di falso avverso i due documenti già contestati in corso di causa e avverso l'ulteriore documento contenente le schede di gradimento dei nuovi prodotti forniti da
(doc. 3 VV) e chiedeva la sospensione dell'odierno giudizio in ragione del rapporto Controparte_1
di pregiudizialità sussistente rispetto al processo come sopra instaurato. Il Giudice rigettava anche tale istanza, ritenendo l'irrilevanza ai fini del decidere della documentazione contestata, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per il deposito delle successive memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno innanzitutto esaminati partitamente i motivi di opposizione monitoria proposti da Pt_1
Con il primo motivo, viene contestata la mancata valorizzazione, in relazione alla fattura integralmente pagata (e non monitoriamente azionata) n. 545/2021, dei quantitativi di vernice di marca CP_2
che la società opponente aveva restituito alla controparte prima della fornitura dei nuovi prodotti di marca DE EE. Tale contestazione risulta destituita di fondamento, in quanto ha Controparte_1
prodotto la dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti in causa nella quale era stato indicato il valore del materiale fornito e del materiale reso, così calcolando l'importo dovuto di € 4.638,48 di cui alla summenzionata fattura (doc. 4 VV). La doglianza in questione non è stata d'altronde più riproposta successivamente alla produzione in giudizio di siffatta dichiarazione congiunta, tanto che sembrava che pagina 5 di 13 l'opponente vi avesse rinunciato, se non nella sola sede finale delle memorie di replica, dove tuttavia non viene introdotto alcun argomento idoneo a mutare il convincimento del giudicante testè espresso.
Con il secondo motivo di opposizione, viene contestato un vizio relativo all'asciugatura delle vernici fornite dalla società opposta.
La sussistenza dell'asserito vizio doveva essere dimostrata da la quale tuttavia in proposito ha Pt_1
formulato capitoli di prova testimoniale inammissibili in quanto all'evidenza scarni, generici e valutativi
(trattasi dei soli capitoli 17-22-24 in cui non viene specificata né descritta la problematica riscontrata, la quale invero nel corso dell'intero giudizio è rimasta indeterminata, in cui non viene indicata la contestualizzazione temporale delle circostanze riportate, né viene precisato quali soggetti vi abbiano partecipato, e in cui infine si vorrebbe chiedere a un teste di esprimere un'ipotesi in ordine alla causa dei supposti vizi). ha poi prodotto la dichiarazione di un cliente che riferisce di “opacità e Pt_1
scarsa qualità” della vernice stesa dall'opponente medesima (doc. 7 attoreo), ma trattasi di documentazione, oltre che di contenuto generico, comunque inutilizzabile in quanto non risulta validamente sottoscritta (la firma apposta in calce appare infatti di matrice meccanica e il capitolo di prova testimoniale che avrebbe potuto validare la dichiarazione riportata nel documento in questione
è risultato a sua volta inammissibile in quanto formulato in termini del tutto generici). Le istanze istruttorie poi formulate in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c. (cap. 35 e doc. 13) non potevano che essere rigettate in quanto tardive, avendo ad oggetto elementi di prova diretta e non indiretta. E infine, dinanzi a tale contesto probatorio, la richiesta attorea di espletamento di una C.T.U. finalizzata ad accertare esistenza e causa dei difetti dei prodotti per cui è causa è risultata inammissibile in quanto esplorativa. dunque non ha dimostrato la sussistenza dei vizi imputati alle vernici fornite dalla società Pt_1
opposta (non ha peraltro nemmeno offerto di provare la circostanza, solo labialmente accennata, secondo cui un nuovo tintometro sarebbe stato consegnato in sostituzione dei due tintometri difettosi precedentemente forniti – cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione – né gli interventi del tecnico di Vicenza può essere intesa, per quanto consta in causa, alla luce di un riconoscimento di CP_1
eventuali vizi del prodotto fornito). Viceversa, risulta dalla documentazione in atti - non contestata da parte attrice - che in data 2.3.2021 era stata portata all'attenzione di l'opportunità di Parte_1
“applicare [la vernice] con meno prodotto” e di “prestare attenzione alla sovrapplicazione” (doc. 5 VV,
pagina 6 di 13 pag. 2), per cui si può ipotizzare che, a fronte della segnalazione delle problematiche riscontrate da le sia stato indicato di stendere le vernici con modalità diverse da quelle precedentemente Pt_1
praticate, escludendo la sussistenza di qualsivoglia difetto del prodotto (a supporto dell'interpretazione secondo la quale alcun riconoscimento dei vizi dedotti dall'attrice sarebbe intervenuta nel caso di specie).
Anche il terzo motivo di opposizione non può dunque essere accolto.
Con il terzo motivo, viene contestata la consegna di un tintometro a solvente che sarebbe fuori norma, in quanto utilizzabile solo per la verniciatura di automobili d'epoca non effettuata dalla società opponente. Tale ultima circostanza è stata però smentita in sede di assunzione della prova testimoniale disposta in corso di causa (cfr. testi , e ). Il Testimone_1 Tes_2 Tes_3
prodotto in questione ben poteva dunque essere utilizzato dalla carrozzeria che lo ha acquistato e che doveva conoscerne la funzione in quanto soggetto operante nel settore commerciale e imprenditoriale di riferimento. Le doglianze attoree vanno dunque rigettate anche in parte qua.
Con il quarto motivo di opposizione, viene contestato il pagamento monitoriamente richiesto per l'acquisto di una serie di prodotti che sarebbero stati invece consegnati in comodato d'uso. Invero, è in atti un documento sottoscritto in data 12.11.2021 dal titolare di (doc. 7 VV) in cui viene Pt_1
indicato che il valore di tali prodotti sarebbe pari a € 7.954,71 oltre i.v.a. – quindi pari all'importo di €
9.704,75 di cui alla fattura n. 2894/2021 in questione (doc. 2 fasc. mon.) – e che il relativo pagamento sarebbe avvenuto entro le scadenze indicate presumibilmente a decorrere dalla data di emissione della fattura e mediante cinque ulteriori rate (“RIBA 30/60/90/120/150 + 5 rate”). Da tale documento, non disconosciuto dall'opponente, si desume quindi l'accordo liberamente intervenuto tra le parti per la vendita dei prodotti in questione e per il pagamento del relativo prezzo, risultando così smentita anche la contestazione attorea circa la congruità del costo applicato per l'acquisto dei suddetti beni.
Infine è tardiva, e come tale inammissibile, la tesi difensiva formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale secondo la quale abusivamente avrebbe azionato in via Controparte_1
monitoria l'intero importo di cui alla fattura n. 2894/2021, nonostante solo in parte fossero maturate le scadenze delle relative rate di pagamento.
Anche tale ultimo motivo di opposizione va così rigettato.
pagina 7 di 13 dispiega poi una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte alla Pt_1
restituzione degli acconti già versati in relazione alle fatture monitoriamente azionate. Tuttavia, poiché le obbligazioni di pagamento recate da tali fatture sono risultate pienamente valide e vincolanti, per effetto del rigetto di tutti i motivi di opposizione precedentemente disaminati, anche tale domanda non potrà essere accolta.
Va presa ora in considerazione la reconventio reconventionis formulata da Controparte_1
Al riguardo, la società opponente ha formulato un'eccezione di inammissibilità per il carattere di novità di tale domanda rispetto alle pretese formulate in fase monitoria. Tale eccezione è stata però formulata per la prima volta nell'ambito del ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. depositato in data
23.2.2024, ossia - a seguito del mutamento del patrocinio attoreo - in data prossima alla conclusione delle operazioni peritali aventi ad oggetto gli accertamenti tecnici connessi alla riconvenzionale medesima. Trattasi pertanto di eccezione tardiva in quanto prima della sua formulazione la difesa della parte opponente si era difesa rispetto al suo oggetto, così di fatto accettando il contraddittorio sulla domanda nuova di controparte (Cass. n. 3475/1994). L'inammissibilità della domanda riconvenzionale,
d'altronde, è rilevabile non d'ufficio dal Giudice “ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta” (Cass. n. 8814/2015), laddove le pronunce giurisprudenziali apparentemente di segno contrario richiamate dalla difesa attorea nella propria memoria di replica attengono a una fattispecie
(domanda nuova in appello o preclusioni assertive o probatorie maturate in primo grado) diversa da quella specificamente contemplata dalla Corte di Cassazione con le sentenze qui poc'anzi citate
(domanda riconvenzionale intempestiva), oppure esprimono un orientamento antecedente (come per
Cass. n. 4743/2014) da queste poi superato. Risulta inconferente anche la sentenza, citata da Pt_1
(pag. 3 della memoria di replica), che statuisce che il giudice di secondo grado deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, in quanto leggendo la motivazione è agevole comprendere che tale facoltà e onere riguarda l'ipotesi in cui comunque l'inammissibilità della riconvenzionale era stata eccepita in primo grado, per quanto successivamente la parte interessata non abbia riproposto la propria eccezione nelle forme dell'appello incidentale
(Cass. n. 7941/2020). Rispetto a tale pronuncia è comunque più recente quella che conferma che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale deve essere oggetto di eccezione – tempestiva – da parte del soggetto interessato (Cass. n. 26850/2022).
pagina 8 di 13 La reconventio reconventionis in questione va dunque esaminata nel merito.
La stessa presuppone l'accertamento della risoluzione del contratto di somministrazione intercorso tra le parti per inadempimento dell'odierna opponente e la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno da lucro cessante dedotto dalla controparte.
L'inadempimento imputato ad corrisponde alla violazione della clausola 6 del menzionato Pt_1
contratto, secondo cui “Al somministrato è fatto divieto, per tutta la durata del presente contratto, di ricevere da qualsiasi terzo prestazioni della stessa natura di quella oggetto del presente contratto”
(doc. 5 attoreo). La violazione del patto di esclusiva non è stata specificamente contestata dall'opponente nella prima difesa utile successiva al deposito della comparsa di costituzione e risposta di controparte (ma nemmeno nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.), per cui deve intendersi pacificamente ammessa ai fini di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Ad ogni modo, la suddetta violazione ha trovato conferma probatoria anche in sede di escussione testimoniale (cfr. testi e ) dove è stato confermato che nella Tes_2 Testimone_4 Tes_5
propria officina l'opponente testava o addirittura utilizzava anche prodotti forniti da aziende concorrenti dell'odierna convenuta. Né può sostenere l'opponente, come dalla stessa suggerito in sede di comparsa conclusionale, che la violazione del patto di esclusiva sia stato tollerato da Controparte_1
così escludendo che la relativa condotta potesse considerarsi alla stregua di un grave
[...]
inadempimento, in quanto non è stato nemmeno dimostrato in causa che l'odierna opposta fosse a conoscenza di tale circostanza (conoscenza che non può coincidere con quella riconoscibile in capo al teste che era un mero dipendente di . Tes_2 Controparte_1
Viene in rilievo dunque la clausola 8 del contratto di somministrazione in atti, secondo cui “La violazione del patto di cui al punto 6) comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.” (doc. 5 attoreo). E ha manifestato l'intenzione di avvalersi di tale clausola mediante Controparte_1
comunicazione p.e.c. datata 15.1.2022 (doc. 4 fasc. mon.).
Tale intenzione deve intendersi validamente manifestata, in quanto di contenuto chiaro e inequivocabile, oltre che giuridicamente conforme alla disposizione normativa di riferimento. Per contro, sono tardive le contestazioni attoree (formulate per la prima volta in comparsa conclusionale) relative, da un lato, all'assenza di una procura speciale conferita al difensore di per Controparte_1
dichiarare appunto la risoluzione del contratto esistente tra le due società e, dall'altro lato, alla pagina 9 di 13 mancata prova della ricezione della comunicazione in questione (inoltrata peraltro via p.e.c., per cui siffatta censura risulta anche patentemente infondata).
Né l'opponente può sostenere che la dichiarazione avversaria di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di somministrazione integri un abuso del diritto, in quanto è stato nella presente sede appurato che la stessa ha fatto seguito a un grave inadempimento dell'opponente medesima.
Ritiene invece il giudicante che il contratto di somministrazione de quo si sia risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data 15.1.2022 (e sono per completezza motivazionale si osserva che tale risoluzione non travolge le prestazioni già effettuate ai sensi dell'art. 1458 c.c., posto che nella presente fattispecie viene in rilievo un contratto di durata, per cui permane l'obbligo di parte opponente di saldare le fatture dedotte in giudizio, stante la già argomentata fondatezza della pretesa monitoria).
Per effetto dell'interruzione del rapporto negoziale tra le parti, ha perso il Controparte_1
guadagno che si aspettava di conseguire rifornendo di vernici e prodotti affini per i successivi Pt_1
quattro anni, segnatamente fino alla scadenza naturale del contratto che era prevista al 27.1.2026 come da clausola 5 del contratto di somministrazione in atti.
Non coglie nel segno l'argomentazione formulata dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale secondo cui difetterebbe il nesso di causalità immediata e diretta tra l'inadempimento e il lucro cessante, poiché tale nesso sarebbe stato interrotto dalla volontà di interrompere il rapporto negoziale de quo esclusivamente riconducibile alla società opposta. Invero, la risoluzione del contratto per violazione del patto di esclusiva, oltre ad essere stato previsto concordemente dalle parti, era inevitabile in ragione del venir meno della relazione di lealtà e fiducia che avvince tipicamente i contraenti e non costituisce una scelta arbitraria del somministrante le cui conseguenze pregiudizievoli
(quale è appunto la perdita del guadagno atteso) possano rimanere a suo carico come se fossero a lui solo imputabili. Detto altrimenti, a seguito di un inadempimento di non scarsa importanza della controparte, non si può pretendere che il contraente adempiente rimanga vincolato al contratto poiché viceversa non troverebbe ristoro dei danni conseguenti alla risoluzione negoziale. In altri termini ancora, l'inadempimento di rappresenta a tutti gli effetti l'antecedente causale Pt_1
immediato e diretto del lucro cessante da risarcire, poiché ha reso improseguibile la relazione pagina 10 di 13 commerciale esistente tra le società costituite nel presente giudizio e ha quindi privato la controparte del vantaggio economico che la stessa doveva ritrarre da siffatta relazione: di conseguenza, Pt_1
deve essere condannata al relativo risarcimento, senza che vi sia d'altronde spazio – per le medesime ragioni – per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
In ordine alla quantificazione del danno, non si condivide innanzitutto la contestazione attorea secondo cui, in ragione dell'insoddisfazione di per le vernici fornitele dalla controparte, negli Pt_1
anni successivi il volume degli ordini si sarebbe presumibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti
(cfr. pag. 21-22 della comparsa conclusionale): non è infatti emerso nel presente giudizio alcun vizio o difetto delle vernici fornite che potesse giustificare il fenomeno prospettato in via meramente ipotetica dall'opponente. È stato corretto dunque il calcolo del C.T.U. che ha proiettato fino al 2026 i margini di guadagno conseguiti nel quinquennio precedente alla stipulazione del contatto di somministrazione per cui è lite.
Deve farsi invero riferimento ai risultati della C.T.U. disposta in corso di causa, i quali possono essere posti a fondamento della presente decisione in quanto l'elaborato peritale risulta completo ed esaustivo, oltre che scevro di vizi logici, giuridici o procedurali.
Delle tre ipotesi di calcolo prospettate dall'ausiliario del Giudice, quella maggiormente aderente alla realtà commerciale in essere tra le parti è la terza (pag. 85 dell'elaborato peritale), che determina un lucro cessante rilevante ai fini di causa pari a € 69.628,45 (vale a dire € 89.342,13 - € 19.713,68). Da questo importo va poi sottratto il lucro cessante relativo all'anno 2021, calcolato dal C.T.U., ma antecedente alla data di risoluzione del contratto (come riporta lo stesso perito, riconoscendo che nemmeno aveva chiesto ristoro di un mancato guadagno riferibile all'anno 2021: Controparte_1
“Avendo il C.T.U. quantificato il lucro cessante anno per anno il sig. Giudice potrà elidere dal calcolo
l'ammontare del lucro cessante quantificato dal C.T.U. con riferimento all'anno 2021” - cfr. pag. 66 dell'elaborato peritale). Poiché l'ammontare in questione è pari a € 9.120,48 (cfr. all.to 12 bis alla
C.T.U.), il danno risarcibile si riduce a € 60.507,97 e, a parere del giudicante, va ridotto ulteriormente ed equitativamente a € 50.000,00 in quanto l'allegato A al contratto di somministrazione prevede che le parti avrebbero concordato di volta in volta la scontistica da applicare alle attrezzature diverse dal materiale verniciante (doc. 5 attoreo – cfr. nota a pag. 46 dell'elaborato peritale) e perché il dato economico del “venduto” è stato composto dal C.T.U. considerando anche le fatture n. 88/2021 e n.
pagina 11 di 13 89/2021 che tuttavia erano anteriori alla data di vigenza del contratto del 27.1.2021 (per quanto tale svista comporti una variazione marginale dei risultati esposti – cfr. pag. 70-71 dell'elaborato peritale).
Tutte le confutazioni attoree della C.T.U. hanno già trovato risposta nell'elaborato peritale depositato in atti. Preme qui ribadire che il C.T.U. ha acquisito legittimamente ulteriore documentazione non prodotta dalle parti nelle fasi di introduzione e trattazione del giudizio, quali le fatture di vendita di nel 2021: trattasi infatti, a parere del giudicante, di documentazione afferente a Controparte_1
c.d. “fatti secondari o accessori” dell'accertamento tecnico, primariamente incentrato sulla verifica del volume di affari che interessava la relazione commerciale intercorrente tra le due società costituite nel presente giudizio (cfr. pag. 68-69 dell'elaborato peritale).
In conclusione, rigettata l'opposizione attorea, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, va respinta in particolare la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente e, in parziale accoglimento invece della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, la controparte va condannata a risarcire il danno da lucro cessante nella misura di € 50.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Pt_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con l'aumento ai massimi tariffari per le fasi di trattazione e di decisione della controversia, stante la ripetuta proposizione attorea di querele di falso inammissibili, la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice in misura inferiore (vale a dire più vantaggiosa per l'opponente) rispetto a quella di accoglimento delle domande avversarie, nonché stante l'articolazione negli scritti difensivi finali della società opponente di plurime questioni nuove, tardive e inammissibili, che pure hanno costretto la controparte a un maggior impegno processuale.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
Questa dovrà anche rimborsare le spese di causa, documentate per € 13,10 per le intimazioni dei testi e per € 1.395,68 per il compenso del consulente tecnico di parte, e così per € 1.408,78 complessivi.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15.2.2022, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da Parte_1
;
[...]
3. in parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da Controparte_1
condanna al pagamento a titolo risarcitorio della Parte_1
somma di € 50.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 1.408,78 per esborsi e in € 16.230,00 per compenso, oltre
[...]
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando la stessa a rifondere a Parte_1 [...]
quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del CP_1
C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 13 di 13
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Piazza Matteotti n. 6, P.IVA_1
presso e nello studio dell'Avv. MOLLICA SILVANA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, in quanto subentrato al precedente procuratore Avv. CESARO THOMAS del Foro di Verona
Attrice contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cairoli n. 71, presso e nello studio dell'Avv.
DOMINIDIATO MARCO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratto di Somministrazione
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15.02.2022 nel procedimento rubricato al R.G. n. 757/2022 e comunque rigettarsi le domande tutte proposte, anche in via riconvenzionale, da in quanto inammissibili Controparte_1 ed infondate, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi;
in particolare, rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata da con la comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta depositata, in quanto inammissibile, oltre che infondata, per i motivi tutti di cui al ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. depositato in data 23.2.2023; accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui agli atti depositati, che i crediti, nonché i relativi interessi, derivanti dalle fatture n. 546 del 5.3.2021, n. 547 del 5.3.2021, n. 2306 del 30.9.2021, n. 2894 del 12.11.2021, sono inesistenti, in quanto relativi a merce difettosa/inidonea/fuori norma;
condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
la somma di € 34.144,44 corrispostale da quest'ultima in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto – e di cui al ns. doc. 16 – o la diversa somma maggiore o minore che dovesse ritenersi dovuta;
in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture di cui sopra e per l'effetto condannare, per i motivi di cui agli scritti difensivi depositati, a restituire Controparte_1 quanto ricevuto a titolo di acconto sulle fatture n. 546 del 05.3.2021, n. 547 del 05.3.2021, n. 2306 del 30.09.2021, più precisamente € 5.411,59; accertare la quantità di prodotti ritirati da del marchio e, Controparte_1 CP_2 conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto indebitamente Controparte_1 percepito per tali prodotti, così come da dichiarazione sottoscritta;
in ogni caso: con vittoria di competenze professionali, oltre 15% di rimborso forfettario, c.p.a. al 4% e i.v.a. se dovuta”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale, respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare che l'attrice-opponente è debitrice dell'odierna convenuta, in forza dei titoli azionati in via monitoria, della somma capitale di € 28.343,85 e per l'effetto condannare la prima al pagamento in favore della seconda della somma su esposta o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare al termine del giudizio, maggiorata di interessi moratori dal dovuto e sino al saldo effettivo;
pagina 2 di 13 in via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di somministrazione del 27/1/2021, per inadempimento imputabile all'odierna attrice, condannare quest'ultima a risarcire alla convenuta il danno conseguente, nella misura indicata dalla C.T.U. esperita in corso di causa e pari alla somma capitale di euro 145.179,06 o, in subordine, nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, maggiorata rivalutazione monetaria e di interessi moratori dal dovuto e sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, comprese spese di C.T.U. e spese di C.T.P., come da fattura allegata (doc. 32)”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, Parte_1
breviter, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 281/2022 del 15.2.2022 con Pt_1
cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di € 28.343,85 a titolo di saldo di quattro fatture emesse da in forza dei rapporti commerciali intercorsi tra le due Controparte_1
società. L'opponente esponeva: che in base alla prassi del settore le aziende distributrici di vernici fornivano alle carrozzerie un tintometro in comodato d'uso e vari campioni di vernici di cui sarebbe stato pagato solo il materiale effettivamente utilizzato al termine del periodo concordato;
che nel caso di specie dal settembre 2013 aveva fornito all'attrice prodotti di marca Controparte_1 CP_2
finchè nell'agosto 2020 non aveva proposto in alternativa la marca DE EE di cui aveva
[...]
lasciato in prova alcuni campioni insieme con due tintometri, uno per veicoli industriali e uno per autovetture private;
che tuttavia tale prodotto aveva manifestato fin da subito problemi di asciugatura, determinando anche una contestazione da parte di un cliente;
che aveva quindi Controparte_1
inviato un suo tecnico, senza che i problemi venissero risolti, e quindi aveva consegnato in data
20.9.2021 un nuovo tintometro a solvente in sostituzione dei due precedenti;
che quindi non era dovuto il saldo delle fatture monitoriamente azionate n. 546/2021 e n. 547/2021 relative al pagamento dei prodotti in questione;
che inoltre erano state pagate, a saldo della fattura n. 545/2021, tutte le vernici di marca senza valorizzare la differenza tra il prodotto in effetti utilizzato e quello CP_2
invece restituito;
che il tintometro a solvente da ultimo consegnato riguardava la sola verniciatura di auto d'epoca, estranea all'attività dell'opponente, per cui nemmeno la fattura monitoriamente azionata n. 2306/2021 doveva essere saldata;
che lo stesso valeva per la fattura n. 2894/2021 che riguardava prodotti non venduti, ma concessi in comodato d'uso; che comunque il relativo prezzo pagina 3 di 13 indicato nella predetta fattura era eccessivo rispetto al valore dei prodotti usati in questione;
che gli acconti già versati in relazione alle fatture n. 546/2021 e n. 547/2021 non valevano quale riconoscimento di debito. chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la Pt_1
condanna di controparte alla restituzione degli acconti corrisposti nella misura di € 5.411,59.
Costituitasi in giudizio, replicava: che le nuove vernici erano state apprezzate dalla Controparte_1
controparte, come risulta dalle schede di gradimento dalla stessa sottoscritte;
che la differenza tra le vernici consegnate e ritirate era stata valorizzata in contraddittorio tra le due società; che CP_2
i problemi di asciugatura delle nuove vernici non erano imputabili al prodotto, ma alle modalità errate di applicazione;
che controparte non aveva mai riferito della contestazione ricevuta dal cliente, per cui era nel frattempo decaduta dalla relativa azione di garanzia;
che si occupava anche di Pt_1
verniciatura di auto d'epoca, per cui aveva richiesto la fornitura di un tintometro apposito;
che i prodotti di cui alla quarta fattura erano stati concessi in comodato d'uso finchè la controparte non aveva deciso di acquistarli, previo accordo tra le parti sul relativo prezzo;
che il contratto di somministrazione del 27.1.2021 intercorso tra le parti prevedeva che l'opponente dovesse rifornirsi in esclusiva da che tale obbligo era stato però violato e quindi il contratto si era Controparte_1
risolto di diritto in data 15.1.2022; che il contratto aveva durata quinquennale, per cui la predetta risoluzione aveva privato la società opposta del margine di guadagno che avrebbe conseguito rifornendo nei successivi quattro anni, nella misura complessiva di € 111.180,60. Pt_1 [...]
chiedeva dunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione CP_1
avversaria e della domanda riconvenzionale svolta dalla società opponente, nonché, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione negoziale, la condanna di quest'ultima al risarcimento del lucro cessante conseguitone, quantificato appunto in € 111.180,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'istanza svolta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. da e formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 Controparte_1
bis c.p.c., la quale veniva accettata dalla società opposta ma non dalla società opponente. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare disconosceva la Pt_1
sottoscrizione apposta in calce al documento contenente l'impegno ad utilizzare i solventi per i soli usi pagina 4 di 13 consentiti dalla legge (doc. 6 VV), il Giudice dichiarava la tardività dell'istanza di verificazione proposta da ai sensi dell'art. 216 c.p.c. solo con la propria seconda memoria istruttoria e Controparte_1
non in occasione della prima difesa utile successiva al disconoscimento avversario. La causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante espletamento della C.T.U. richiesta dalla parte convenuta. Nelle more delle operazioni peritali la società opponente mutava il proprio difensore e proponeva querela di falso incidentale contestando una delle firme apposte in calce al documento contenente i risultati delle verifiche effettuate a seguito della segnalazione del problema di asciugatura delle nuove vernici (doc. 5 VV), ma il relativo ricorso veniva dichiarato inammissibile. allora introduceva un separato giudizio dinanzi all'intestato Pt_1
Tribunale per proporre querela di falso avverso i due documenti già contestati in corso di causa e avverso l'ulteriore documento contenente le schede di gradimento dei nuovi prodotti forniti da
(doc. 3 VV) e chiedeva la sospensione dell'odierno giudizio in ragione del rapporto Controparte_1
di pregiudizialità sussistente rispetto al processo come sopra instaurato. Il Giudice rigettava anche tale istanza, ritenendo l'irrilevanza ai fini del decidere della documentazione contestata, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per il deposito delle successive memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno innanzitutto esaminati partitamente i motivi di opposizione monitoria proposti da Pt_1
Con il primo motivo, viene contestata la mancata valorizzazione, in relazione alla fattura integralmente pagata (e non monitoriamente azionata) n. 545/2021, dei quantitativi di vernice di marca CP_2
che la società opponente aveva restituito alla controparte prima della fornitura dei nuovi prodotti di marca DE EE. Tale contestazione risulta destituita di fondamento, in quanto ha Controparte_1
prodotto la dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti in causa nella quale era stato indicato il valore del materiale fornito e del materiale reso, così calcolando l'importo dovuto di € 4.638,48 di cui alla summenzionata fattura (doc. 4 VV). La doglianza in questione non è stata d'altronde più riproposta successivamente alla produzione in giudizio di siffatta dichiarazione congiunta, tanto che sembrava che pagina 5 di 13 l'opponente vi avesse rinunciato, se non nella sola sede finale delle memorie di replica, dove tuttavia non viene introdotto alcun argomento idoneo a mutare il convincimento del giudicante testè espresso.
Con il secondo motivo di opposizione, viene contestato un vizio relativo all'asciugatura delle vernici fornite dalla società opposta.
La sussistenza dell'asserito vizio doveva essere dimostrata da la quale tuttavia in proposito ha Pt_1
formulato capitoli di prova testimoniale inammissibili in quanto all'evidenza scarni, generici e valutativi
(trattasi dei soli capitoli 17-22-24 in cui non viene specificata né descritta la problematica riscontrata, la quale invero nel corso dell'intero giudizio è rimasta indeterminata, in cui non viene indicata la contestualizzazione temporale delle circostanze riportate, né viene precisato quali soggetti vi abbiano partecipato, e in cui infine si vorrebbe chiedere a un teste di esprimere un'ipotesi in ordine alla causa dei supposti vizi). ha poi prodotto la dichiarazione di un cliente che riferisce di “opacità e Pt_1
scarsa qualità” della vernice stesa dall'opponente medesima (doc. 7 attoreo), ma trattasi di documentazione, oltre che di contenuto generico, comunque inutilizzabile in quanto non risulta validamente sottoscritta (la firma apposta in calce appare infatti di matrice meccanica e il capitolo di prova testimoniale che avrebbe potuto validare la dichiarazione riportata nel documento in questione
è risultato a sua volta inammissibile in quanto formulato in termini del tutto generici). Le istanze istruttorie poi formulate in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c. (cap. 35 e doc. 13) non potevano che essere rigettate in quanto tardive, avendo ad oggetto elementi di prova diretta e non indiretta. E infine, dinanzi a tale contesto probatorio, la richiesta attorea di espletamento di una C.T.U. finalizzata ad accertare esistenza e causa dei difetti dei prodotti per cui è causa è risultata inammissibile in quanto esplorativa. dunque non ha dimostrato la sussistenza dei vizi imputati alle vernici fornite dalla società Pt_1
opposta (non ha peraltro nemmeno offerto di provare la circostanza, solo labialmente accennata, secondo cui un nuovo tintometro sarebbe stato consegnato in sostituzione dei due tintometri difettosi precedentemente forniti – cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione – né gli interventi del tecnico di Vicenza può essere intesa, per quanto consta in causa, alla luce di un riconoscimento di CP_1
eventuali vizi del prodotto fornito). Viceversa, risulta dalla documentazione in atti - non contestata da parte attrice - che in data 2.3.2021 era stata portata all'attenzione di l'opportunità di Parte_1
“applicare [la vernice] con meno prodotto” e di “prestare attenzione alla sovrapplicazione” (doc. 5 VV,
pagina 6 di 13 pag. 2), per cui si può ipotizzare che, a fronte della segnalazione delle problematiche riscontrate da le sia stato indicato di stendere le vernici con modalità diverse da quelle precedentemente Pt_1
praticate, escludendo la sussistenza di qualsivoglia difetto del prodotto (a supporto dell'interpretazione secondo la quale alcun riconoscimento dei vizi dedotti dall'attrice sarebbe intervenuta nel caso di specie).
Anche il terzo motivo di opposizione non può dunque essere accolto.
Con il terzo motivo, viene contestata la consegna di un tintometro a solvente che sarebbe fuori norma, in quanto utilizzabile solo per la verniciatura di automobili d'epoca non effettuata dalla società opponente. Tale ultima circostanza è stata però smentita in sede di assunzione della prova testimoniale disposta in corso di causa (cfr. testi , e ). Il Testimone_1 Tes_2 Tes_3
prodotto in questione ben poteva dunque essere utilizzato dalla carrozzeria che lo ha acquistato e che doveva conoscerne la funzione in quanto soggetto operante nel settore commerciale e imprenditoriale di riferimento. Le doglianze attoree vanno dunque rigettate anche in parte qua.
Con il quarto motivo di opposizione, viene contestato il pagamento monitoriamente richiesto per l'acquisto di una serie di prodotti che sarebbero stati invece consegnati in comodato d'uso. Invero, è in atti un documento sottoscritto in data 12.11.2021 dal titolare di (doc. 7 VV) in cui viene Pt_1
indicato che il valore di tali prodotti sarebbe pari a € 7.954,71 oltre i.v.a. – quindi pari all'importo di €
9.704,75 di cui alla fattura n. 2894/2021 in questione (doc. 2 fasc. mon.) – e che il relativo pagamento sarebbe avvenuto entro le scadenze indicate presumibilmente a decorrere dalla data di emissione della fattura e mediante cinque ulteriori rate (“RIBA 30/60/90/120/150 + 5 rate”). Da tale documento, non disconosciuto dall'opponente, si desume quindi l'accordo liberamente intervenuto tra le parti per la vendita dei prodotti in questione e per il pagamento del relativo prezzo, risultando così smentita anche la contestazione attorea circa la congruità del costo applicato per l'acquisto dei suddetti beni.
Infine è tardiva, e come tale inammissibile, la tesi difensiva formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale secondo la quale abusivamente avrebbe azionato in via Controparte_1
monitoria l'intero importo di cui alla fattura n. 2894/2021, nonostante solo in parte fossero maturate le scadenze delle relative rate di pagamento.
Anche tale ultimo motivo di opposizione va così rigettato.
pagina 7 di 13 dispiega poi una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di controparte alla Pt_1
restituzione degli acconti già versati in relazione alle fatture monitoriamente azionate. Tuttavia, poiché le obbligazioni di pagamento recate da tali fatture sono risultate pienamente valide e vincolanti, per effetto del rigetto di tutti i motivi di opposizione precedentemente disaminati, anche tale domanda non potrà essere accolta.
Va presa ora in considerazione la reconventio reconventionis formulata da Controparte_1
Al riguardo, la società opponente ha formulato un'eccezione di inammissibilità per il carattere di novità di tale domanda rispetto alle pretese formulate in fase monitoria. Tale eccezione è stata però formulata per la prima volta nell'ambito del ricorso ex art. 92 disp. att. c.p.c. depositato in data
23.2.2024, ossia - a seguito del mutamento del patrocinio attoreo - in data prossima alla conclusione delle operazioni peritali aventi ad oggetto gli accertamenti tecnici connessi alla riconvenzionale medesima. Trattasi pertanto di eccezione tardiva in quanto prima della sua formulazione la difesa della parte opponente si era difesa rispetto al suo oggetto, così di fatto accettando il contraddittorio sulla domanda nuova di controparte (Cass. n. 3475/1994). L'inammissibilità della domanda riconvenzionale,
d'altronde, è rilevabile non d'ufficio dal Giudice “ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta” (Cass. n. 8814/2015), laddove le pronunce giurisprudenziali apparentemente di segno contrario richiamate dalla difesa attorea nella propria memoria di replica attengono a una fattispecie
(domanda nuova in appello o preclusioni assertive o probatorie maturate in primo grado) diversa da quella specificamente contemplata dalla Corte di Cassazione con le sentenze qui poc'anzi citate
(domanda riconvenzionale intempestiva), oppure esprimono un orientamento antecedente (come per
Cass. n. 4743/2014) da queste poi superato. Risulta inconferente anche la sentenza, citata da Pt_1
(pag. 3 della memoria di replica), che statuisce che il giudice di secondo grado deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, in quanto leggendo la motivazione è agevole comprendere che tale facoltà e onere riguarda l'ipotesi in cui comunque l'inammissibilità della riconvenzionale era stata eccepita in primo grado, per quanto successivamente la parte interessata non abbia riproposto la propria eccezione nelle forme dell'appello incidentale
(Cass. n. 7941/2020). Rispetto a tale pronuncia è comunque più recente quella che conferma che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale deve essere oggetto di eccezione – tempestiva – da parte del soggetto interessato (Cass. n. 26850/2022).
pagina 8 di 13 La reconventio reconventionis in questione va dunque esaminata nel merito.
La stessa presuppone l'accertamento della risoluzione del contratto di somministrazione intercorso tra le parti per inadempimento dell'odierna opponente e la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno da lucro cessante dedotto dalla controparte.
L'inadempimento imputato ad corrisponde alla violazione della clausola 6 del menzionato Pt_1
contratto, secondo cui “Al somministrato è fatto divieto, per tutta la durata del presente contratto, di ricevere da qualsiasi terzo prestazioni della stessa natura di quella oggetto del presente contratto”
(doc. 5 attoreo). La violazione del patto di esclusiva non è stata specificamente contestata dall'opponente nella prima difesa utile successiva al deposito della comparsa di costituzione e risposta di controparte (ma nemmeno nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.), per cui deve intendersi pacificamente ammessa ai fini di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Ad ogni modo, la suddetta violazione ha trovato conferma probatoria anche in sede di escussione testimoniale (cfr. testi e ) dove è stato confermato che nella Tes_2 Testimone_4 Tes_5
propria officina l'opponente testava o addirittura utilizzava anche prodotti forniti da aziende concorrenti dell'odierna convenuta. Né può sostenere l'opponente, come dalla stessa suggerito in sede di comparsa conclusionale, che la violazione del patto di esclusiva sia stato tollerato da Controparte_1
così escludendo che la relativa condotta potesse considerarsi alla stregua di un grave
[...]
inadempimento, in quanto non è stato nemmeno dimostrato in causa che l'odierna opposta fosse a conoscenza di tale circostanza (conoscenza che non può coincidere con quella riconoscibile in capo al teste che era un mero dipendente di . Tes_2 Controparte_1
Viene in rilievo dunque la clausola 8 del contratto di somministrazione in atti, secondo cui “La violazione del patto di cui al punto 6) comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.” (doc. 5 attoreo). E ha manifestato l'intenzione di avvalersi di tale clausola mediante Controparte_1
comunicazione p.e.c. datata 15.1.2022 (doc. 4 fasc. mon.).
Tale intenzione deve intendersi validamente manifestata, in quanto di contenuto chiaro e inequivocabile, oltre che giuridicamente conforme alla disposizione normativa di riferimento. Per contro, sono tardive le contestazioni attoree (formulate per la prima volta in comparsa conclusionale) relative, da un lato, all'assenza di una procura speciale conferita al difensore di per Controparte_1
dichiarare appunto la risoluzione del contratto esistente tra le due società e, dall'altro lato, alla pagina 9 di 13 mancata prova della ricezione della comunicazione in questione (inoltrata peraltro via p.e.c., per cui siffatta censura risulta anche patentemente infondata).
Né l'opponente può sostenere che la dichiarazione avversaria di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di somministrazione integri un abuso del diritto, in quanto è stato nella presente sede appurato che la stessa ha fatto seguito a un grave inadempimento dell'opponente medesima.
Ritiene invece il giudicante che il contratto di somministrazione de quo si sia risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data 15.1.2022 (e sono per completezza motivazionale si osserva che tale risoluzione non travolge le prestazioni già effettuate ai sensi dell'art. 1458 c.c., posto che nella presente fattispecie viene in rilievo un contratto di durata, per cui permane l'obbligo di parte opponente di saldare le fatture dedotte in giudizio, stante la già argomentata fondatezza della pretesa monitoria).
Per effetto dell'interruzione del rapporto negoziale tra le parti, ha perso il Controparte_1
guadagno che si aspettava di conseguire rifornendo di vernici e prodotti affini per i successivi Pt_1
quattro anni, segnatamente fino alla scadenza naturale del contratto che era prevista al 27.1.2026 come da clausola 5 del contratto di somministrazione in atti.
Non coglie nel segno l'argomentazione formulata dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale secondo cui difetterebbe il nesso di causalità immediata e diretta tra l'inadempimento e il lucro cessante, poiché tale nesso sarebbe stato interrotto dalla volontà di interrompere il rapporto negoziale de quo esclusivamente riconducibile alla società opposta. Invero, la risoluzione del contratto per violazione del patto di esclusiva, oltre ad essere stato previsto concordemente dalle parti, era inevitabile in ragione del venir meno della relazione di lealtà e fiducia che avvince tipicamente i contraenti e non costituisce una scelta arbitraria del somministrante le cui conseguenze pregiudizievoli
(quale è appunto la perdita del guadagno atteso) possano rimanere a suo carico come se fossero a lui solo imputabili. Detto altrimenti, a seguito di un inadempimento di non scarsa importanza della controparte, non si può pretendere che il contraente adempiente rimanga vincolato al contratto poiché viceversa non troverebbe ristoro dei danni conseguenti alla risoluzione negoziale. In altri termini ancora, l'inadempimento di rappresenta a tutti gli effetti l'antecedente causale Pt_1
immediato e diretto del lucro cessante da risarcire, poiché ha reso improseguibile la relazione pagina 10 di 13 commerciale esistente tra le società costituite nel presente giudizio e ha quindi privato la controparte del vantaggio economico che la stessa doveva ritrarre da siffatta relazione: di conseguenza, Pt_1
deve essere condannata al relativo risarcimento, senza che vi sia d'altronde spazio – per le medesime ragioni – per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
In ordine alla quantificazione del danno, non si condivide innanzitutto la contestazione attorea secondo cui, in ragione dell'insoddisfazione di per le vernici fornitele dalla controparte, negli Pt_1
anni successivi il volume degli ordini si sarebbe presumibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti
(cfr. pag. 21-22 della comparsa conclusionale): non è infatti emerso nel presente giudizio alcun vizio o difetto delle vernici fornite che potesse giustificare il fenomeno prospettato in via meramente ipotetica dall'opponente. È stato corretto dunque il calcolo del C.T.U. che ha proiettato fino al 2026 i margini di guadagno conseguiti nel quinquennio precedente alla stipulazione del contatto di somministrazione per cui è lite.
Deve farsi invero riferimento ai risultati della C.T.U. disposta in corso di causa, i quali possono essere posti a fondamento della presente decisione in quanto l'elaborato peritale risulta completo ed esaustivo, oltre che scevro di vizi logici, giuridici o procedurali.
Delle tre ipotesi di calcolo prospettate dall'ausiliario del Giudice, quella maggiormente aderente alla realtà commerciale in essere tra le parti è la terza (pag. 85 dell'elaborato peritale), che determina un lucro cessante rilevante ai fini di causa pari a € 69.628,45 (vale a dire € 89.342,13 - € 19.713,68). Da questo importo va poi sottratto il lucro cessante relativo all'anno 2021, calcolato dal C.T.U., ma antecedente alla data di risoluzione del contratto (come riporta lo stesso perito, riconoscendo che nemmeno aveva chiesto ristoro di un mancato guadagno riferibile all'anno 2021: Controparte_1
“Avendo il C.T.U. quantificato il lucro cessante anno per anno il sig. Giudice potrà elidere dal calcolo
l'ammontare del lucro cessante quantificato dal C.T.U. con riferimento all'anno 2021” - cfr. pag. 66 dell'elaborato peritale). Poiché l'ammontare in questione è pari a € 9.120,48 (cfr. all.to 12 bis alla
C.T.U.), il danno risarcibile si riduce a € 60.507,97 e, a parere del giudicante, va ridotto ulteriormente ed equitativamente a € 50.000,00 in quanto l'allegato A al contratto di somministrazione prevede che le parti avrebbero concordato di volta in volta la scontistica da applicare alle attrezzature diverse dal materiale verniciante (doc. 5 attoreo – cfr. nota a pag. 46 dell'elaborato peritale) e perché il dato economico del “venduto” è stato composto dal C.T.U. considerando anche le fatture n. 88/2021 e n.
pagina 11 di 13 89/2021 che tuttavia erano anteriori alla data di vigenza del contratto del 27.1.2021 (per quanto tale svista comporti una variazione marginale dei risultati esposti – cfr. pag. 70-71 dell'elaborato peritale).
Tutte le confutazioni attoree della C.T.U. hanno già trovato risposta nell'elaborato peritale depositato in atti. Preme qui ribadire che il C.T.U. ha acquisito legittimamente ulteriore documentazione non prodotta dalle parti nelle fasi di introduzione e trattazione del giudizio, quali le fatture di vendita di nel 2021: trattasi infatti, a parere del giudicante, di documentazione afferente a Controparte_1
c.d. “fatti secondari o accessori” dell'accertamento tecnico, primariamente incentrato sulla verifica del volume di affari che interessava la relazione commerciale intercorrente tra le due società costituite nel presente giudizio (cfr. pag. 68-69 dell'elaborato peritale).
In conclusione, rigettata l'opposizione attorea, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, va respinta in particolare la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente e, in parziale accoglimento invece della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, la controparte va condannata a risarcire il danno da lucro cessante nella misura di € 50.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Pt_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con l'aumento ai massimi tariffari per le fasi di trattazione e di decisione della controversia, stante la ripetuta proposizione attorea di querele di falso inammissibili, la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice in misura inferiore (vale a dire più vantaggiosa per l'opponente) rispetto a quella di accoglimento delle domande avversarie, nonché stante l'articolazione negli scritti difensivi finali della società opponente di plurime questioni nuove, tardive e inammissibili, che pure hanno costretto la controparte a un maggior impegno processuale.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
Questa dovrà anche rimborsare le spese di causa, documentate per € 13,10 per le intimazioni dei testi e per € 1.395,68 per il compenso del consulente tecnico di parte, e così per € 1.408,78 complessivi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 15.2.2022, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da Parte_1
;
[...]
3. in parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale da Controparte_1
condanna al pagamento a titolo risarcitorio della Parte_1
somma di € 50.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4. condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 1.408,78 per esborsi e in € 16.230,00 per compenso, oltre
[...]
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di , condannando la stessa a rifondere a Parte_1 [...]
quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del CP_1
C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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