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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE LA , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 21/03/2025 nel procedimento n.3979/2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.NUCARA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RE LA, c.so Garibaldi n° 468/A ; Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in RE LA, viale LA n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO CP_1
VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 5374/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor in data 03/05/2023 ha presentato domanda per ottenere Parte_1
il riconoscimento del diritto l'accertamento dell'invalidità civile per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971. La domanda non veniva accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta,
riconoscendo la parte ricorrente invalida nella misura del 55%. Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di RE LA giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della domanda, riconoscendo una invalidità nella misura del 55%,
confermando quindi la percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione medica.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire dell'assegno mensile di assistenza, affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti,
essendo persona invalida civile in misura superiore al 74%, lamentando che il CTU avesse applicato un codice errato 9309 della tabella riferita dal Consulente classifica il CP_1
"DIABETE MELLITO INSULINO DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO
METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI
NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) mentre per il diabete mellito complicato da retinopatia corrisponde al codice 9311 per il quale si applica una percentuale all'interno di
CP_ un range tra il 91 ed il 100%.; ha convenuto, pertanto, in giudizio l' chiedendo l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
CP_ L' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza nel ricorso di una contestazione specifica e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso essendo carenti i requisiti per la concessione del beneficio richiesto.
Il giudice ha ritenuto sulla base delle contestazioni ha ritenuto di convocare a chiarimenti il CTU della fase di ATPO, al fine di chiarire le conclusioni dell'elaborato peritale, poiché
parte ricorrente concordava con le patologie riconosciute dal CTU, ritenendo invece doversi applicare un codice diverso da quello applicato dal CTU. L'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevede che sia concessa un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74%
(v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Tale prestazione può essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza è stato escluso dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., il quale ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente comportano una invalidità inferiore al
74%.
In particolare, il consulente ha riscontrato la sussistenza del seguente quadro clinico:
Diabete mellito in trattamento insulinico complicato da retinopatia diabetica. Codice 9309:
55 %. Nella integrazione depositata ha confermato che “Il codice ministeriale applicato
9309: DIABETE MELLITO TIPO 1 O 2 CON COMPLICANZE MICRO
MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO
(CLASSE III), prevede un range tabellare che va da 41% al 50%. Il sottoscritto ha
assegnato al ricorrente il 50% ed è stato applicato la variazione in plus del 5% in quanto
la patologia influisce sulle occupazioni confacenti alle attitudini. La retinopatia non
proliferante e senza maculopatia rientra in questo codice”. Chiarisce che “Il codice
suggerito dal legale 9311 con range tabellare 91%-100%, prevede la presenza di una
classe IV con diabete mellito complicato da: a) nefropatia con insufficienza renale cronica
e/o b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o c) arteriopatia
ostruttiva con grave “claudicatio o amputazione di un arto”. Complicazioni non
documentate dal ricorrente”. Conclude confermando le conclusioni espresse nella relazione di CTU del 22/06/2024,
ovvero che “il ricorrente risulta affetto da: Diabete mellito in trattamento insulinico
complicato da retinopatia diabetica. Codice 9309: 55 %”.
Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con l'esame obiettivo e i dati documentali. La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e non ultimo all'esame obiettivo . L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di
CP_ giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di RE LA , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. , CP_1
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in RE LA, 21/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano