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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/1080
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Dr. Alessandra Piliego - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2023 promossa da:
, (Cod. Fisc. , in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., p.e.c. Parte_1 C.F._1
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata ivi indicato e presso il proprio studio professionale in Conversano alla Via Stanislao
Mancini n.11,
APPELLANTE/I contro
, (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Michele PUGLIESE (cod. fisc. , in forza di mandato separato ed allegato al C.F._3 presente atto, il quale dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 080.3323611, ovvero all'indirizzo PEC , ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio in Conversano, alla via E. De Amicis, 50;
APPELLATO
Avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 320/2023, pubblicata in data 31 gennaio
2023
All'udienza collegiale dell'11.02.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato La conveniva in giudizi o dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari per ivi sentire accertare in suo favore il diritto di Controparte_1 proprietà dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di Conversano (B A) al f. 41, p. 5007, sub 1, derivante dalla part. 2031 sub 9, di cui alla soppressa p. sub 7, derivante dalla sub 4, così come derivante dal contratto di compravendita con costituzione di rendita vitalizia del 27.06.2007 a ministero del Notaio rep. n. 73862 racc. n. 13311 da ritenersi anteriore rispetto Persona_1 al decreto di trasferimento forzoso n. 49 /2011 del 18.10.2011 in capo al convenuto, dichiarare l'evizione in relazione al trasferimento forzoso per inesistenza dei diritti trasferiti a a CP_2 seguito del suddetto trasferimento del 27.06.2007, di chiarare la legittimità dell'azione di rivendica ex art. 948 c.c. dalla medesima proposta in quanto proprietaria del bene, ordinare al convenuto detentore la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno emergente per una somma complessiva pari a € 31.529,55 per mancata acquisizione dei canoni locativi, per il costo di abbattimento dei locali ad uso artigianale per € 110.000,00, per il danno di distruzione di bene mobile pari all'ammontare di € 96.000,00, e del lucro cessante.
Deduceva l'attrice che:
✓ con atto di compravendita con costituzione di rendita vitalizia del 27.06.2007 a ministero del
Notaio rep. n. 73862 racc. n. 13311 la stessa aveva acquistato la Persona_1 proprietà dell'immobile sito in Conversano (BA) alla via A. Volta n. 4, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al f. 41, p. 5007, sub 1 derivante dalla p. 2031 sub 9, di cui alla soppressa sub 7, derivante dalla sub 4;
✓ detto atto di compravendita era anteriore al decreto di trasferimento n. 491/2011 del
18.10.2011 con cui il Tribunale di Bari aveva disposto il trasferimento della piena proprietà del Lotto 2 avente ad oggetto l'immobile de quo in favore del convenuto
[...]
, a seguito di vendita senza incanto dell'immobile pignorato;
Controparte_1
✓ l'anteriorità del titolo trovava la sua fonte nella cancellazione delle formalità pregiudizievoli contro in quanto il decreto ordinava, altresì, al professionista delegato di CP_2 provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sul suddetto immobile presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari n. 23594/3299 del 15.07.1994, e n.
55181/33471 del 19.10.2005;
✓ in data 11.06.2010 era stata effettuata la cancellazione delle ipoteche n. 23594/3299 e del pignoramento n. 55181/33471 per cui i diritti patrimoniali relativi all'immobile in oggetto non potevano essere trasferiti in favore di ma erano rimasti in Controparte_1 capo ad essa attrice in forza dell'anteriore contratto di compravendita del 27.06.2007;
✓ il professionista delegato non aveva proceduto alla corretta annotazione del frazionamento dell'ipoteca con conseguente sua cancellazione rendendo prevalente il suo diritto dominicale;
✓ pendeva un giudizio di querela di falso nei confronti del professionista delegato;
✓ l'immobile in questione era ulteriormente gravato da iscrizione ipotecaria n. 39805/9093 del
05.07.2007 non cancellabile e iscritta contro l'attuale attrice a conferma dell'anteriorità del suo diritto.
Costituitosi, , in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, e nel merito di rigettare le domande di rivendica e di risarcimento dei danni proposte dell'attrice; spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento danni per lite temeraria.
Il GI dava termine per l'espletamento della mediazione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari così decideva:
“
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice;
2. Liquida le spese processuali in € 5011,00 per onorario, oltre RFS del 15% ed accessori come per legge che pone per intero a carico della parte attrice.”
Il Tribunale riteneva, infatti, fondata l'eccezione proposta dal convenuto che aveva rilevato la sussistenza di identità di parti, petitum e causa petendi tra la domanda principale proposta dall'attrice e la domanda oggetto del procedimento iscritto al numero di RG 97000985/2012 dinanzi al Tribunale di Bari, instaurato dal medesimo contro, tra l'altro, Controparte_1 [...]
e già definito con sentenza n. 3287/2019 emessa il 29.08.2019, pubblicata il 30.08.2019 Parte_1
e passata in giudicato.
A giudizio del Tribunale, infatti, la questione relativa al rapporto tra il contratto costitutivo della rendita vitalizia e il decreto di trasferimento, emesso in favore del , era stata già CP_1 esaminata e decisa, in quanto in quel procedimento vi era stata una pronuncia sul mancato adempimento del contratto preliminare di compravendita, stipulato in data 28.06.2004, sull'inopponibilità all'allora attore del contratto di rendita vitalizia Controparte_1 stipulato in data 27.06.2007 nonché sulla cancellazione delle formalità pregiudizievoli in ordine all'immobile sito in Conversano (BA) alla via A. Volta n. 4 identificato in Catasto Fabbricati del predetto Comune al f. 41, p. 2031, sub 9 (di cui alla soppressa sub 7, derivante dalla sub 4).
Il Tribunale, sul punto, richiamava l'art. 2909 c.c., a mente del quale «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti»; cosicché poiché la statuizione era passata in giudicato non era possibile pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione diversamente violandosi il principio processuale del ne bis in idem.
La fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione attorea comportava l'assorbimento di tutte le questioni relative all'accertamento del diritto di proprietà dell'immobile, alla legittimità dell'azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. e di condanna di parte convenuta al risarcimento di danni in favore dell'attrice.
Con atto di citazione in appello notificato il 31.07.2023, l'avv. , in proprio, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 320/2023 del 31.01.2023 emessa dal Tribunale di Bari, censurandola con più motivi, al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Costituitosi, ha resistito all'appello di cui ha chiesto il rigetto con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza. Con provvedimento del 9.01.2024 questa Corte d'Appello ha rigettato l'istanza inibitoria e ha rinviato la causa all'udienza dell'11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc con termine per note sino a 60 e per repliche fino a 20 gg prima dell'udienza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'Avv. ha proposto i seguenti motivi di impugnazione: Pt_2
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 124 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c. in relazione alla motivazione di sentenza di inammissibilità della azione di rivendica e restituzione per violazione del principio processuale del ne bis in idem.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2650, 2809 e 2697 c.c. in relazione alla motivazione di sentenza che individua l'inammissibilità della azione di rivendica e restituzione essendo stata assorbita dalla eccezione di inammissibilità della azione attorea per violazione del principio processuale del ne bis in idem.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto fra loro intimamente connessi, sono infondati.
Con la domanda l'appellante aveva chiesto che fosse dichiarata l'opponibilità dell'atto di rendita vitalizia del 27.06.2007, rispetto al successivo titolo di proprietà del Controparte_1
(decreto di trasferimento), in quanto – a suo giudizio – esecutivo, ex art. 2645 bis cod. civ., del preliminare di compravendita del 28.06.2004.
L'opponibilità deriverebbe dalla ritenuta “…cancellazione delle formalità di cui all'ipoteca ed il pignoramento a favore del Banco di Napoli s.p.a. di cui alle formalità n.ro 23594/3299, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari in data 15 luglio 1994 a favore del Banco di Napoli
s.p.a. e contro e del pignoramento n.ro 55181/33471 trascritto presso la Conservatoria CP_2 dei Registri Immobiliari di Bari in data 19 ottobre 2005 a favore del Parte_3 contro , individuate nel decreto di trasferimento forzoso a favore dell'attuale parte CP_2 appellata, signor , del 18 ottobre 2011 n. 491/2011. La cancellazione delle Controparte_1 formalità sopra indicate è avvenuta in data 11 giugno 2010, ovvero in data anteriore alla emanazione del decreto di trasferimento del 18 ottobre 2011 e, pertanto, lo stesso non ha potuto trasferire i diritti patrimoniali della parte soggetta ad esecuzione, in quanto precedentemente trasferiti a favore del terzo, attuale parte appellante”.
Rileva la Corte, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, che, in disparte ogni questione sul merito, che sull'opponibilità di tale contratto di rendita vitalizia del 2007 si è già espresso il
Tribunale, con la sentenza n. 3287/2019, resa all'esito del giudizio iscritto a ruolo al n. 97000985/12
R.G., cosicché l'odierno thema decidendum è del tutto identico, quanto al petitum e alla causa petendi, a quello oggetto della richiamata decisione.
E infatti il primo giudicante ha rilevato che: “Nel caso di specie, dalla valutazione degli elementi probatori del presente giudizio emerge che la questione ivi sollevata risulta certamente sottesa al petitum e causa petendi della causa n. 97000985/2012 R.G. (vertente tra le stesse parti) e in tale occasione doveva essere sollevata dall'allora convenuta-odierna attrice […] In Parte_1 tale occasione, dovendosi necessariamente esaminare il rapporto tra l'atto costitutivo della rendita vitalizia (del 2007) e il decreto di trasferimento in favore del , il giudicante aveva, appunto, CP_1 verificato l'anteriorità dell'iscrizione pregiudizievole sul cespite così andando necessariamente a verificare i titoli e le trascrizioni ed iscrizioni contenute nei pubblici registri. É chiaro che l'odierna attrice, nella suddetta causa, ha spiegato ovvero, comunque, doveva spiegare tutte le proprie difese in merito all'anteriorità del proprio acquisto e tanto al fine di non incorrere nelle preclusioni del giudicato. E ciò tanto più che la tesi oggi sostenuta parrebbe poggiare sulle risultanze dei registri immobiliari pacificamente consultabili da qualunque interessato già nella pendenza dell'altra causa.
Invece, nel presente giudizio invoca una cancellazione di formalità pregiudizievoli Parte_1 risalente addirittura al 2010 per cui, rispetto a tale questione, non può che essersi formato il giudicato cd. sostanziale. Del resto la stessa non ha addotto né provato di aver impugnato la citata pronuncia (n. 3287/19) sicchè ogni questione presupposta dalla decisione ivi contenuta non può che rimanere assorbita nel giudicato […] Nel caso di specie, rispetto ad entrambi i giudizi v'è identità tra le parti processuali, e , e coincidenza dell'oggetto Parte_1 Controparte_1 concernente la opponibilità del contratto di compravendita stipulato a ministero del Notaio
[...]
il 27.06.2007 e la sua prevalenza rispetto al decreto di trasferimento in favore Persona_1 dell'attuale convenuto . Ne deriva che l'odierna attrice avrebbe dovuto Controparte_1 proporre tutte le eventuali eccezioni e difese relative alle iscrizioni pregiudizievoli da cui risultava attinto il bene oggetto di vendita forzata in occasione del giudizio che verteva proprio sul rapporto tra il decreto di trasferimento del 2011 e la compravendita/rendita vitalizia del 2007 ovvero avrebbe dovuto impugnare detta pronuncia (al riguardo l'attrice non deduce di aver proposto appello sicchè, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi formatosi il giudicato formale)”.
La motivazione resa dal primo giudice è pienamente condivisa da questa Corte.
Infatti, a prescindere dal motivo per cui il contratto di rendita vitalizia del 2007 debba ritenersi prevalente rispetto al decreto di trasferimento in favore del , come prospettato dalla CP_1 [...]
, la questione avrebbe dovuto essere dedotta nell'ambito del giudizio iscritto al n. Pt_1
97000985/2012 R.G. ed è pertanto non più proponibile in questa sede in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Avendo il primo giudice diffusamente argomentato le ragioni del proprio convincimento non coglie nel segno la censura di mera apparenza della motivazione.
Peraltro, l'avv. , all'eccezione di violazione del principio del ne bis idem, proposta dal Pt_1
non prova di aver impugnato la precedente sentenza, sopra richiamata. CP_1
Anzi con l'atto di appello afferma che l'eccezione del ne bis in idem avrebbe dovuto essere provata dalla controparte con il deposito di una sentenza con la stampigliatura del giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. e afferma, genericamente e senza nulla allegare (data della notifica, numero del procedimento), di aver proposto appello avverso la sentenza n. 3287/2019. Rileva in ogni caso la Corte, richiamando l'insegnamento del Giudice di legittimità, che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n.
15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il richiamato principio corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Nella specie, correttamente è stata dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem e la conseguente inammissibilità della domanda attorea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza del Tribunale di Bari n. 3287/2019.
Per questi motivi
, la sentenza di primo grado va integralmente confermata con assorbimento di ogni altro motivo di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile di bassa complessità, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
[...] Controparte_1
Bari n. 320/2023, pubblicata in data 31 gennaio 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
3) dichiara tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato Parte_1 dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio dell'11.02.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Dr. Alessandra Piliego - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2023 promossa da:
, (Cod. Fisc. , in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., p.e.c. Parte_1 C.F._1
con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata ivi indicato e presso il proprio studio professionale in Conversano alla Via Stanislao
Mancini n.11,
APPELLANTE/I contro
, (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Michele PUGLIESE (cod. fisc. , in forza di mandato separato ed allegato al C.F._3 presente atto, il quale dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 080.3323611, ovvero all'indirizzo PEC , ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio in Conversano, alla via E. De Amicis, 50;
APPELLATO
Avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 320/2023, pubblicata in data 31 gennaio
2023
All'udienza collegiale dell'11.02.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato La conveniva in giudizi o dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari per ivi sentire accertare in suo favore il diritto di Controparte_1 proprietà dell'immobile identificato nel N.C.E.U. del Comune di Conversano (B A) al f. 41, p. 5007, sub 1, derivante dalla part. 2031 sub 9, di cui alla soppressa p. sub 7, derivante dalla sub 4, così come derivante dal contratto di compravendita con costituzione di rendita vitalizia del 27.06.2007 a ministero del Notaio rep. n. 73862 racc. n. 13311 da ritenersi anteriore rispetto Persona_1 al decreto di trasferimento forzoso n. 49 /2011 del 18.10.2011 in capo al convenuto, dichiarare l'evizione in relazione al trasferimento forzoso per inesistenza dei diritti trasferiti a a CP_2 seguito del suddetto trasferimento del 27.06.2007, di chiarare la legittimità dell'azione di rivendica ex art. 948 c.c. dalla medesima proposta in quanto proprietaria del bene, ordinare al convenuto detentore la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno emergente per una somma complessiva pari a € 31.529,55 per mancata acquisizione dei canoni locativi, per il costo di abbattimento dei locali ad uso artigianale per € 110.000,00, per il danno di distruzione di bene mobile pari all'ammontare di € 96.000,00, e del lucro cessante.
Deduceva l'attrice che:
✓ con atto di compravendita con costituzione di rendita vitalizia del 27.06.2007 a ministero del
Notaio rep. n. 73862 racc. n. 13311 la stessa aveva acquistato la Persona_1 proprietà dell'immobile sito in Conversano (BA) alla via A. Volta n. 4, identificato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al f. 41, p. 5007, sub 1 derivante dalla p. 2031 sub 9, di cui alla soppressa sub 7, derivante dalla sub 4;
✓ detto atto di compravendita era anteriore al decreto di trasferimento n. 491/2011 del
18.10.2011 con cui il Tribunale di Bari aveva disposto il trasferimento della piena proprietà del Lotto 2 avente ad oggetto l'immobile de quo in favore del convenuto
[...]
, a seguito di vendita senza incanto dell'immobile pignorato;
Controparte_1
✓ l'anteriorità del titolo trovava la sua fonte nella cancellazione delle formalità pregiudizievoli contro in quanto il decreto ordinava, altresì, al professionista delegato di CP_2 provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sul suddetto immobile presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari n. 23594/3299 del 15.07.1994, e n.
55181/33471 del 19.10.2005;
✓ in data 11.06.2010 era stata effettuata la cancellazione delle ipoteche n. 23594/3299 e del pignoramento n. 55181/33471 per cui i diritti patrimoniali relativi all'immobile in oggetto non potevano essere trasferiti in favore di ma erano rimasti in Controparte_1 capo ad essa attrice in forza dell'anteriore contratto di compravendita del 27.06.2007;
✓ il professionista delegato non aveva proceduto alla corretta annotazione del frazionamento dell'ipoteca con conseguente sua cancellazione rendendo prevalente il suo diritto dominicale;
✓ pendeva un giudizio di querela di falso nei confronti del professionista delegato;
✓ l'immobile in questione era ulteriormente gravato da iscrizione ipotecaria n. 39805/9093 del
05.07.2007 non cancellabile e iscritta contro l'attuale attrice a conferma dell'anteriorità del suo diritto.
Costituitosi, , in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, e nel merito di rigettare le domande di rivendica e di risarcimento dei danni proposte dell'attrice; spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento danni per lite temeraria.
Il GI dava termine per l'espletamento della mediazione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari così decideva:
“
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice;
2. Liquida le spese processuali in € 5011,00 per onorario, oltre RFS del 15% ed accessori come per legge che pone per intero a carico della parte attrice.”
Il Tribunale riteneva, infatti, fondata l'eccezione proposta dal convenuto che aveva rilevato la sussistenza di identità di parti, petitum e causa petendi tra la domanda principale proposta dall'attrice e la domanda oggetto del procedimento iscritto al numero di RG 97000985/2012 dinanzi al Tribunale di Bari, instaurato dal medesimo contro, tra l'altro, Controparte_1 [...]
e già definito con sentenza n. 3287/2019 emessa il 29.08.2019, pubblicata il 30.08.2019 Parte_1
e passata in giudicato.
A giudizio del Tribunale, infatti, la questione relativa al rapporto tra il contratto costitutivo della rendita vitalizia e il decreto di trasferimento, emesso in favore del , era stata già CP_1 esaminata e decisa, in quanto in quel procedimento vi era stata una pronuncia sul mancato adempimento del contratto preliminare di compravendita, stipulato in data 28.06.2004, sull'inopponibilità all'allora attore del contratto di rendita vitalizia Controparte_1 stipulato in data 27.06.2007 nonché sulla cancellazione delle formalità pregiudizievoli in ordine all'immobile sito in Conversano (BA) alla via A. Volta n. 4 identificato in Catasto Fabbricati del predetto Comune al f. 41, p. 2031, sub 9 (di cui alla soppressa sub 7, derivante dalla sub 4).
Il Tribunale, sul punto, richiamava l'art. 2909 c.c., a mente del quale «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti»; cosicché poiché la statuizione era passata in giudicato non era possibile pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione diversamente violandosi il principio processuale del ne bis in idem.
La fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione attorea comportava l'assorbimento di tutte le questioni relative all'accertamento del diritto di proprietà dell'immobile, alla legittimità dell'azione di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. e di condanna di parte convenuta al risarcimento di danni in favore dell'attrice.
Con atto di citazione in appello notificato il 31.07.2023, l'avv. , in proprio, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 320/2023 del 31.01.2023 emessa dal Tribunale di Bari, censurandola con più motivi, al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Costituitosi, ha resistito all'appello di cui ha chiesto il rigetto con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza. Con provvedimento del 9.01.2024 questa Corte d'Appello ha rigettato l'istanza inibitoria e ha rinviato la causa all'udienza dell'11.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc con termine per note sino a 60 e per repliche fino a 20 gg prima dell'udienza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'Avv. ha proposto i seguenti motivi di impugnazione: Pt_2
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 124 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c. in relazione alla motivazione di sentenza di inammissibilità della azione di rivendica e restituzione per violazione del principio processuale del ne bis in idem.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2650, 2809 e 2697 c.c. in relazione alla motivazione di sentenza che individua l'inammissibilità della azione di rivendica e restituzione essendo stata assorbita dalla eccezione di inammissibilità della azione attorea per violazione del principio processuale del ne bis in idem.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto fra loro intimamente connessi, sono infondati.
Con la domanda l'appellante aveva chiesto che fosse dichiarata l'opponibilità dell'atto di rendita vitalizia del 27.06.2007, rispetto al successivo titolo di proprietà del Controparte_1
(decreto di trasferimento), in quanto – a suo giudizio – esecutivo, ex art. 2645 bis cod. civ., del preliminare di compravendita del 28.06.2004.
L'opponibilità deriverebbe dalla ritenuta “…cancellazione delle formalità di cui all'ipoteca ed il pignoramento a favore del Banco di Napoli s.p.a. di cui alle formalità n.ro 23594/3299, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari in data 15 luglio 1994 a favore del Banco di Napoli
s.p.a. e contro e del pignoramento n.ro 55181/33471 trascritto presso la Conservatoria CP_2 dei Registri Immobiliari di Bari in data 19 ottobre 2005 a favore del Parte_3 contro , individuate nel decreto di trasferimento forzoso a favore dell'attuale parte CP_2 appellata, signor , del 18 ottobre 2011 n. 491/2011. La cancellazione delle Controparte_1 formalità sopra indicate è avvenuta in data 11 giugno 2010, ovvero in data anteriore alla emanazione del decreto di trasferimento del 18 ottobre 2011 e, pertanto, lo stesso non ha potuto trasferire i diritti patrimoniali della parte soggetta ad esecuzione, in quanto precedentemente trasferiti a favore del terzo, attuale parte appellante”.
Rileva la Corte, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, che, in disparte ogni questione sul merito, che sull'opponibilità di tale contratto di rendita vitalizia del 2007 si è già espresso il
Tribunale, con la sentenza n. 3287/2019, resa all'esito del giudizio iscritto a ruolo al n. 97000985/12
R.G., cosicché l'odierno thema decidendum è del tutto identico, quanto al petitum e alla causa petendi, a quello oggetto della richiamata decisione.
E infatti il primo giudicante ha rilevato che: “Nel caso di specie, dalla valutazione degli elementi probatori del presente giudizio emerge che la questione ivi sollevata risulta certamente sottesa al petitum e causa petendi della causa n. 97000985/2012 R.G. (vertente tra le stesse parti) e in tale occasione doveva essere sollevata dall'allora convenuta-odierna attrice […] In Parte_1 tale occasione, dovendosi necessariamente esaminare il rapporto tra l'atto costitutivo della rendita vitalizia (del 2007) e il decreto di trasferimento in favore del , il giudicante aveva, appunto, CP_1 verificato l'anteriorità dell'iscrizione pregiudizievole sul cespite così andando necessariamente a verificare i titoli e le trascrizioni ed iscrizioni contenute nei pubblici registri. É chiaro che l'odierna attrice, nella suddetta causa, ha spiegato ovvero, comunque, doveva spiegare tutte le proprie difese in merito all'anteriorità del proprio acquisto e tanto al fine di non incorrere nelle preclusioni del giudicato. E ciò tanto più che la tesi oggi sostenuta parrebbe poggiare sulle risultanze dei registri immobiliari pacificamente consultabili da qualunque interessato già nella pendenza dell'altra causa.
Invece, nel presente giudizio invoca una cancellazione di formalità pregiudizievoli Parte_1 risalente addirittura al 2010 per cui, rispetto a tale questione, non può che essersi formato il giudicato cd. sostanziale. Del resto la stessa non ha addotto né provato di aver impugnato la citata pronuncia (n. 3287/19) sicchè ogni questione presupposta dalla decisione ivi contenuta non può che rimanere assorbita nel giudicato […] Nel caso di specie, rispetto ad entrambi i giudizi v'è identità tra le parti processuali, e , e coincidenza dell'oggetto Parte_1 Controparte_1 concernente la opponibilità del contratto di compravendita stipulato a ministero del Notaio
[...]
il 27.06.2007 e la sua prevalenza rispetto al decreto di trasferimento in favore Persona_1 dell'attuale convenuto . Ne deriva che l'odierna attrice avrebbe dovuto Controparte_1 proporre tutte le eventuali eccezioni e difese relative alle iscrizioni pregiudizievoli da cui risultava attinto il bene oggetto di vendita forzata in occasione del giudizio che verteva proprio sul rapporto tra il decreto di trasferimento del 2011 e la compravendita/rendita vitalizia del 2007 ovvero avrebbe dovuto impugnare detta pronuncia (al riguardo l'attrice non deduce di aver proposto appello sicchè, in applicazione del principio di non contestazione, deve ritenersi formatosi il giudicato formale)”.
La motivazione resa dal primo giudice è pienamente condivisa da questa Corte.
Infatti, a prescindere dal motivo per cui il contratto di rendita vitalizia del 2007 debba ritenersi prevalente rispetto al decreto di trasferimento in favore del , come prospettato dalla CP_1 [...]
, la questione avrebbe dovuto essere dedotta nell'ambito del giudizio iscritto al n. Pt_1
97000985/2012 R.G. ed è pertanto non più proponibile in questa sede in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Avendo il primo giudice diffusamente argomentato le ragioni del proprio convincimento non coglie nel segno la censura di mera apparenza della motivazione.
Peraltro, l'avv. , all'eccezione di violazione del principio del ne bis idem, proposta dal Pt_1
non prova di aver impugnato la precedente sentenza, sopra richiamata. CP_1
Anzi con l'atto di appello afferma che l'eccezione del ne bis in idem avrebbe dovuto essere provata dalla controparte con il deposito di una sentenza con la stampigliatura del giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. e afferma, genericamente e senza nulla allegare (data della notifica, numero del procedimento), di aver proposto appello avverso la sentenza n. 3287/2019. Rileva in ogni caso la Corte, richiamando l'insegnamento del Giudice di legittimità, che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n.
15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007).
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il richiamato principio corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Nella specie, correttamente è stata dichiarata la violazione del principio del ne bis in idem e la conseguente inammissibilità della domanda attorea, perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse problematiche già oggetto di valutazione nella detta sentenza del Tribunale di Bari n. 3287/2019.
Per questi motivi
, la sentenza di primo grado va integralmente confermata con assorbimento di ogni altro motivo di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile di bassa complessità, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
[...] Controparte_1
Bari n. 320/2023, pubblicata in data 31 gennaio 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
3) dichiara tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato Parte_1 dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio dell'11.02.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)