Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2715/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2023, avente ad oggetto:
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Luigi Menditto (CF: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: rapp. e difesa dall'avv.to CP_1 C.F._3
Vincenzo Petrella (CF: ), elettivamente domiciliato in Corso C.F._4
Trieste N. 170 Caserta, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale deducendo di aver CP_1
corrisposto a quest'ultimo, in un arco temporale di circa 10 anni, una serie di somme destinate all'acquisizione della parte di beni immobili ancora in comproprietà col proprio padre fratello del convenuto, il cui controvalore era stato Persona_1
stabilito verbalmente tra le parti in € 160.000,00 da corrispondersi, stante il vincolo parentale esistente tra le parti, con un pagamento dilazionato. Il tutto, come detto,
senza sottoscrivere alcun documento di impegno preliminare, anche perché la somma totale sarebbe stata corrisposta comunque in modo dilazionato, senza alcuna scadenza pagina 2 di 9 temporale prefissata, ma liberamente essendo il tutto subordinato esclusivamente alla disponibilità economica dell'attore Questi deduceva ancora che tra Parte_1
le parti veniva sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito di beni aziendali nonché un contratto di fitto di fondo rustico, entrambi della durata di 10 anni a partire dal mese di marzo del 2012, al fine di legittimare l'attore nella Parte_1
detenzione dei beni fino all'acquisto ed anche per lo svolgimento delle pratiche amministrative correlate all'attività di allevamento da egli svolta. Deduceva ancora che nell'anno 2021, nell'approssimarsi di quello che le parti avevano inteso come termine finale peer il versamento delle somme destinate all'acquisto dei detti beni,
aveva sollecitato lo zio al fine di poter procedere al definitivo trasferimento degli stessi, essendo stata versata interamente la somma pattuita per l'acquisto, ma che questi si era rifiutato avanzando ulteriori richieste economiche che, però, venivano rifiutate dall'attore. Alla luce di tanto, il chiedeva la restituzione Parte_1
delle somme versate allo zio, atteso l'indebito incasso a fronte del rifiuto a trasferire i beni per cui esse erano state versate nel tempo. Si costituiva il convenuto
[...]
il quale contestava la domanda in fatto ed in diritto, all'uopo deducendo che CP_1
le somme versate erano emolumenti a lui corrisposti da parte dell'attore/nipote quale compenso per il lavoro in nero svolto presso l'azienda agricola del nipote e, pertanto,
ad alcun indebito poteva essere ricondotto il versamento in suo favore delle somme de quibus, se non alla causale descritta.
Ciò posto in fatto, la domanda è infondata e va rigettata con le relative pagina 3 di 9 conseguenze.
Presupposto essenziale per colui che propone l'azione di ripetizione di somme pagate indebitamente, è che deve provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento in capo alla parte dello stesso che si considera illegittima (Cass. 19/1/
2022, n. 1550).
Nel caso di specie, non esiste assolutamente la prova del dedotto accordo preliminare, invocato a fondamento dell'indebito da parte dell'attore Parte_1
per l'acquisto dei beni immobili del . Per contro, esiste la prova che CP_1
quest'ultimo era presente in continuità presso l'azienda del nipote, fatto che induce a ritenere l'esistenza di un rapporto stabile tra le parti, tale da poter giustificare il dedotto vincolo di collaborazione lavorativa tra le stesse.
I fatti accertati in giudizio non riscontrano quelli dedotti dall'attore nell'atto di citazione, atteso che non esiste prova, documentale o orale (cfr. deposizioni in atti),
da cui ritenere che vi fosse una promessa di vendita a favore dell'attore
[...]
da parte del convenuto , secondo le condizioni descritte Pt_1 CP_1
nell'atto di citazione. I testi indotti dall'attore, infatti, non risultano assolutamente credibili innanzitutto per la qualità rivestita, come figlio dell'attore Persona_1
escusso all'udienza del 15/4/2024, laddove egli afferma “...Avevo circa 14 anni
quando ho iniziato a frequentare l'azienda di mio padre...” e che, quindi, pur potendo considerarsi, al netto del rapporto di stretta parentela con l'attore, la memoria
“storica” dei fatti di causa, nulla riferisce in particolare circa l'impegno dello zio del pagina 4 di 9 padre all'alienazione dei beni, raccontando altresì di un genericamente impegno per cui quest'ultimo corrispondeva nel tempo le somme de quibus;
oppure per la limitata presunta conoscenza dei fatti, come , sentito all'udienza del 13/5/2024, Tes_1
che, stante i riscontri documentali agli atti, potrebbe ritenersi attendibile solo per un breve lasso di tempo dell'intera vicenda giudiziale, presumibilmente tra il 5/3/2020
data di inizio lavoro del teste presso la Cooperativa Lavoro e Giustizia di vigilanza ed il 30/11/2021, data in cui il cessava la sua collaborazione presso CP_1
l'azienda del nipote, nel mentre la vicenda de qua investiva un arco di tempo di circa
10 anni.
Per contro, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, che costituiscono la principale fonte di prova a favore di quest'ultimo, risultano pienamente credibili in quanto circostanziate, intrinsecamente verosimili – avendo essi narrato un episodio che già all'apparenza risulta di per sé credibile, mai prestandosi quanto narrato ad equivoci di sorta, logicamente coerenti – non soffrendo di alcuna contraddizione tra le sue varie parti, spontanee - non emergendo in esse alcun elemento destabilizzante.
Infatti, i testi (omonimo e cugino dell'attore) e Parte_1 Testimone_2
(fratello del primo teste, quindi, altro cugino dell'attore), operatori dello stesso settore di attività dell'attore, confermavano la presenza continua del convenuto all'interno dell'azienda del cugino e, quindi sostanzialmente, l'esistenza di un rapporto tra gli stessi. Rapporto che, aldilà della sua natura e regolarità formale, gli elementi raccolti non inducono a ritenere di vero e proprio lavoro dipendente, ma configurano senza pagina 5 di 9 alcun dubbio di collaborazione continua ed ininterrotta tra nipote e zio, a cui poter ricondurre l'incontestata circostanza di corresponsione di somme al convenuto;
tale che gli atti acquisiti al giudizio portano a configurare ben diverso da quello dedotto in citazione dal per dimostrare la pretesa destinazione dei fondi. Parte_1
Consolidato orientamento giurisprudenziale è quello secondo cui la dazione di una somma di denaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione quando, dopo aver ammesso la sua ricezione, chi la riceve non confermi il titolo posto da controparte a base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità; posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa,
onere che si estende alla prova di un titolo giuridico da cui deriva l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n. 30944/18; Cass. n. 9604/00). La portata di questo principio risulta meglio precisata dalla S.C. con la sentenza n. 27372/21, secondo cui la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto, senza formulare,
pagina 6 di 9 neppure in subordine, domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, in modo da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. Inoltre, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro sulla base di un titolo specifico che è suo onere dimostrare, il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, tenuto conto della inammissibilità, in forza di un principio generale dell'ordinamento, di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Infine, il giudice, nel decidere la lite secondo il criterio dell'onere della prova, è
chiamato ad usare una particolare cautela che gli impone di tenere conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le altre circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro ricevuto da altri.
Le risultanze istruttorie, nella fattispecie in esame, non consegnano elementi da cui ritenere che l'attore non abbia fornito la prova del pagamento ma di una causa che lo giustifichi, così omettendo di fare fronte all'onere che ad egli incombe circa la pretesa di ripetizione di indebito: prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario o anche mediante presunzioni (Cass. n. 17146/03).
La domanda, pertanto, mancando la prova circa gli elementi fondanti la pretesa attorea, va rigettata con tutte le conseguenze.
pagina 7 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al disputatum, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice, al pagamento delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
pagina 8 di 9 Aversa, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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