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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3044/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Appellante Ricorrente_1: in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari ad euro 5.166,36 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, dedotto il rimborso parziale se già erogato all'appellante all'atto della decisione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato:
Appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I: dichiarare cessata la materia del contendere parziale in riferimento alla parte per cui l'Ufficio ha già accreditato il rimborso e rigettare l'appello per la restante parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1267/2024 del 12/21 marzo 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il ricorrente ha interposto appello chiedendo la condanna al rimborso della residua somma di euro
5.166,36 trattenuta in eccesso.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'integrale conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e la sentenza impugnata merita integrale conferma poiché sul punto il contrasto giurisprudenziale è stato risolto con le sentenze “gemelle” 2/22 ottobre 2024 nn. 27431 e 27438 della Corte di Cassazione - sezione tributaria - che hanno affermato testualmente il seguente principio di diritto: “Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art.19, comma 2 bis, T.U.I.R.”
Il contrasto giurisprudenziale insorto nelle opposte decisioni di merito legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia conferma la sentenza n.1267/2024 del 12/21 marzo 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano appellata da Ricorrente_1. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3044/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1267/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Appellante Ricorrente_1: in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari ad euro 5.166,36 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, dedotto il rimborso parziale se già erogato all'appellante all'atto della decisione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato:
Appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano I: dichiarare cessata la materia del contendere parziale in riferimento alla parte per cui l'Ufficio ha già accreditato il rimborso e rigettare l'appello per la restante parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1267/2024 del 12/21 marzo 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il ricorrente ha interposto appello chiedendo la condanna al rimborso della residua somma di euro
5.166,36 trattenuta in eccesso.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'integrale conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e la sentenza impugnata merita integrale conferma poiché sul punto il contrasto giurisprudenziale è stato risolto con le sentenze “gemelle” 2/22 ottobre 2024 nn. 27431 e 27438 della Corte di Cassazione - sezione tributaria - che hanno affermato testualmente il seguente principio di diritto: “Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art.19, comma 2 bis, T.U.I.R.”
Il contrasto giurisprudenziale insorto nelle opposte decisioni di merito legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia conferma la sentenza n.1267/2024 del 12/21 marzo 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano appellata da Ricorrente_1. Spese compensate.