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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2730/2025 promossa con ricorso congiunto in data
17.4.2025 da:
C.F. ), nata a [...] il 6.10 1972 e residente Parte_1 C.F._1
a Besana in Brianza (MB) in Via Bernardino Luini n. 3, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Edoardo Nicolò Pozzi e dell'Avv. Sabina Angela Villa che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Besana Parte_2 C.F._2 in Brianza in Via Bernardino Luini n. 3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Edoardo
Nicolò Pozzi e dell'Avv. Sabina Angela Villa che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Besana in Brianza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) il SI. si impegna, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a Pt_2 trasferire la propria residenza altrove rispetto alla casa coniugale;
2) la casa coniugale sita in Besana in Brianza, Via Bernardino Luini n. 3, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra con tutto quanto l'arreda; Parte_1
3) i coniugi hanno convenuto la vendita del 50% della casa coniugale di proprietà del sig. alla Pt_2 SI.ra con l'arredamento ivi contenuto, alle condizioni concordate con separata scrittura Parte_1 privata, entro il 30.09.2025;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento, Pt_2 Parte_1 educazione e istruzione della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1 in quanto studentessa), fino alla sua autonomia di reddito al termine di un regolare ciclo di studi anche a livello universitario, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rispettivamente un assegno mensile di Euro 300,00 (trecento/00); detto assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
5) il SI. corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Pt_2
Tribunale di Monza, noto ai coniugi;
6) la SI.ra incasserà l'AUU per la figlia in misura del 100%. In ipotesi di Parte_1 Per_1 modifica della normativa, competeranno alla medesima gli eventuali nuovi ANF e le detrazioni per la figlia;
7) i coniugi dichiarano di non avere, allo stato, altri rapporti economici da regolare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Besana in
Brianza (MB) in data 7.7.1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 6.5.2025 per l'udienza del 4.6.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra ; Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2730/2025 promossa con ricorso congiunto in data
17.4.2025 da:
C.F. ), nata a [...] il 6.10 1972 e residente Parte_1 C.F._1
a Besana in Brianza (MB) in Via Bernardino Luini n. 3, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Edoardo Nicolò Pozzi e dell'Avv. Sabina Angela Villa che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Besana Parte_2 C.F._2 in Brianza in Via Bernardino Luini n. 3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Edoardo
Nicolò Pozzi e dell'Avv. Sabina Angela Villa che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Besana in Brianza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) il SI. si impegna, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a Pt_2 trasferire la propria residenza altrove rispetto alla casa coniugale;
2) la casa coniugale sita in Besana in Brianza, Via Bernardino Luini n. 3, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra con tutto quanto l'arreda; Parte_1
3) i coniugi hanno convenuto la vendita del 50% della casa coniugale di proprietà del sig. alla Pt_2 SI.ra con l'arredamento ivi contenuto, alle condizioni concordate con separata scrittura Parte_1 privata, entro il 30.09.2025;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento, Pt_2 Parte_1 educazione e istruzione della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1 in quanto studentessa), fino alla sua autonomia di reddito al termine di un regolare ciclo di studi anche a livello universitario, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rispettivamente un assegno mensile di Euro 300,00 (trecento/00); detto assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
5) il SI. corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Pt_2
Tribunale di Monza, noto ai coniugi;
6) la SI.ra incasserà l'AUU per la figlia in misura del 100%. In ipotesi di Parte_1 Per_1 modifica della normativa, competeranno alla medesima gli eventuali nuovi ANF e le detrazioni per la figlia;
7) i coniugi dichiarano di non avere, allo stato, altri rapporti economici da regolare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Besana in
Brianza (MB) in data 7.7.1997 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 6.5.2025 per l'udienza del 4.6.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra ; Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi