Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 702/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. PANERI MARCO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che:
− ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
000866149 notificatagli n data 4.6.2024 per € 5.285,58 oltre spese di notifica, in relazione ad atto di accertamento del 27.2.2018 per violazioni commesse nell'anno 2016; a fondamento dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti e la decadenza ex art. 14 L. 689/1981;
− l , costituitosi in giudizio, ha dato atto dell'intervenuta archiviazione dell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta e ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
− all'udienza odierna parte ricorrente, preso atto della costituzione dell , si è associato CP_1 alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo però per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Ritenuto che:
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− deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'intervenuta archiviazione della ordinanza ingiunzione opposta mediante provvedimento di autotutela del 15/12/2024; tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse CP_1 delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
− relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
− nel caso di specie, si rileva che il provvedimento di archiviazione è intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e che nell'ambito del provvedimento si dà conto della sostanziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in quanto tra la data di notifica dell'accertamento prodromico e quella dell'ordinanza ingiunzione è trascorso oltre un quinquennio, anche considerati i periodi di sospensione c.d. covid-19;
− pertanto, deve ritenersi che la parte resistente abbia dato causa al presente giudizio e che la stessa sarebbe verosimilmente risultata soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia sul merito;
− per le ragioni fin qui esposte, l va condannato alle spese processuali, liquidate come CP_1 in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
Alessandria, 3/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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