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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6927/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n. RGAC 6927 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2023, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato a [...] l'[...] E_ nata a [...] il 6 gennaio C.F._1 Parte_2 domiciliati in Roma, via B. C.F._2
Tortoli o del procuratore, avv. Alessandro FERRARA, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam
APPELLANTI
E
in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 [...] rsona del suo legale rappresentante Controparte_2
in persona dell pro Controparte_3 CP_4 na del questore non rappresentati né difesi 1 APPELLATI CONTUMACI
NONCHÈ ata a Roma il 20 luglio 2001 (Kalubowila l'8 febbraio 1972 Controparte_5
i elettivamente domiciliata in via B. Tortolini 30, presso lo C.F._3 avv. Alessandro FERRARA, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 29 luglio 2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento n° 54457 R.G. dell'anno 2019 in tema di risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 2 settembre 2019 E_
e , in proprio e quali genitori esercenti la
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore (nata a [...] il 20 luglio Controparte_5
2001) convenivano innanzi al Tribunale di Roma il in Controparte_1
persona del ministro pro tempore, il in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, l' in Controparte_3
persona dell'Ambasciatore pro tempore, la QUESTURA di ROMA in persona del questore pro tempore per ivi sentir accertare il diritto della figlia a ottenere il visto CP_5
di reingresso in - previa conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c. con cui il CP_3
medesimo Tribunale di Roma il 9 luglio 2019 aveva ordinato alle amministrazioni di rilasciare il suddetto visto di reingresso – e per sentir condannare le amministrazioni in solido, o ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento del danno anche non patrimoniale derivato loro dal ritardato rilascio del visto, che aveva altresì pregiudicato il loro diritto all'unità familiare.
2 Le amministrazioni, seppur ritualmente citate, non si costituivano e venivano dichiarate contumaci.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con l'ordinanza depositata il 30 ottobre 2021 che, dichiarata inammissibile la domanda di conferma del provvedimento cautelare e quella di accertamento del diritto al rilascio del visto, respingeva la domanda di risarcimento del danno.
Avverso tale ordinanza proponevano appello e E_
, in proprio e nella qualità, con atto di citazione notificato a Parte_2
mezzo pec il 25 novembre 2021 che, con il primo articolato motivo, lamentano che il
Tribunale di Roma, travisando i presupposti di fatto e le argomentazioni articolate a sostegno della loro domanda, aveva erroneamente respinto la domanda di risarcimento del danno circoscrivendola <<… al solo dato storico del mancato rilascio del visto di reingresso da parte dell' nello in ottemperanza all'ordinanza cautelare R.G. Controparte_3 CP_3
374447/19 del 09/0/2019 …>> (così testualmente a pag. 11 dell'atto di appello).
Deducono, con il secondo motivo, che il risarcimento del danno da essi richiesto – che aveva a oggetto la violazione del diritto all'unità familiare, diritto costituzionalmente tutelato in quanto rientrante nel novero dei diritti fondamentali della persona - è limitato ai soli danni non patrimoniali, la cui quantificazione doveva essere effettuata secondo i parametri dettati dall'art. 1226 c.c. e comunque, in via subordinata, in via equitativa.
Il in persona del ministro pro tempore, il Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
l' in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_3
la QUESTURA di ROMA in persona del questore pro tempore, seppur ritualmente citati, non si sono costituiti.
Con atto del 15 febbraio 2022 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'atto di appello.
3 Con comparsa depositata l'11 maggio 2022 è intervenuta volontariamente in giudizio che ha dichiarato di aderire alle domande proposte dai suoi Controparte_5
genitori.
Con decreto del Presidente di Sezione del 6 luglio 2023, pubblicato in pari data, l'udienza del 21 settembre 2023, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate il procuratore delle parti costituite si è riportato alle conclusioni precisate, insistendo per il loro accoglimento.
Con decreto depositato l'11 ottobre 2023 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che il presente procedimento – che è stato rimesso sul ruolo con ordinanza depositata il 3 giugno 2022 al fine di provocare il contraddittorio sulla questione circa l'eventuale inappellabilità del provvedimento impugnato - ha a oggetto la richiesta di risarcimento del danno per ritardato rilascio di un visto di reingresso: nessun dubbio dunque sull'ammissibilità della presente impugnazione, il cui oggetto (risarcimento del danno) esula dall'ambito di applicazione della legge n° 46/17.
Va quindi precisato, ancora in via preliminare, che come specificamente sottolineato dagli odierni appellanti e dall'intervenuta nelle note depositate il 31 agosto 2023, oggetto del presente grado di giudizio è esclusivamente il rigetto da parte del primo giudice della loro domanda di condanna di tutti gli appellati – in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione – al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla famiglia a causa del ritardato rilascio del visto di reingresso per ritardo E_ CP_5
che ha comportato una compressione e una compromissione del loro diritto all'unità familiare.
Ciò posto, nel merito l'appello proposto da da e da E_ Pt_2 [...]
è infondato e va rigettato. Lamentano costoro, con il primo articolato CP_5
motivo, l'erroneità dell'impugnato provvedimento che <<… del tutto travisando il presupposto 4 fattuale della domanda di risarcimento danni e le argomentazioni articolate a sostegno, ha circoscritto la stessa al solo dato storico del mancato rilascio del visto di reingresso da parte dell' nello CP_3 [...]
in ottemperanza all'ordinanza cautelare R.G. 374447/19 del 09//2019, laddove con la prefata CP_3
domanda di risarcimento danni si chiedeva l'accertamento dell'illiceità della condotta delle amministrazioni resistenti che aveva leso il diritto all'unità familiare degli odierni appellanti, negando il visto di ingresso con provvedimento del 19/08/2017 e procrastinando tale condotta, non avendo ottemperato a quanto disposto dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza cautelare …>> (così testualmente a pag. 11 dell'atto di appello); specificano quindi che l'errore in cui è incorso il Tribunale di Roma è costituito dal <<… travisamento del presupposto fattuale della domanda, inerente una condotta illecita costituita da un provvedimento amministrativo di rifiuto del rilascio del visto d'ingresso, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo in data 19/08/2017 e dal successivo comportamento omissivo, protrattosi nonostante l'adozione in data 09/07/2019 dell'ordinanza cautelare R.G. 37747/19…>> oltre che dal <<… rigetto della domanda per non aver gli odierni appellanti fornito la prova della mancata ottemperanza da parte dell'Ambasciata d'Italia a Colombo alla predetta dell'ordinanza cautelare
…>> (così testualmente a pag. 12 dell'atto di appello). Il motivo non ha pregio. Risulta dalle affermazioni fatte dai reclamanti che in data 19 agosto 2017 veniva negato a
[...]
recatasi in con i suoi familiari, il visto di reingresso in;
CP_5 CP_3 CP_3
risulta ancora dalla copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. che solo il 10 giugno 2019 – data riportata in calce a tale ricorso - gli odierni appellanti si sono attivati per ottenere il rilascio di tale visto (cfr. la copia non notificata di tale ricorso, allegata sub doc. 14 all'atto di reclamo); risulta quindi dall'esame della ulteriore documentazione depositata dagli appellanti che con mail inviata dall'avv. Ferrara il 9 luglio 2019 l'Ambasciata italiana a
Colombo veniva informata dell'esito del giudizio cautelare e che quest'ultima, con nota spedita l'11 luglio 2019 comunicava all'avv. Ferrara di restare <<… in attesa di ricevere il provvedimento tramite canali istituzionali dell'Avvocatura di Stato e del Superiore Ministero Affari
Esteri…>> (cfr. la copia di tali messaggi, allegata sub doc. 11 al fascicolo di parte appellante); risulta infine dalla documentazione depositata da Controparte_5
al momento della sua costituzione nel presente grado di giudizio come interveniente che la medesima è rientrata in Italia il 7 marzo 2022 (cfr. la copia del biglietto aereo allegata alla comparsa di intervento) grazie al rilascio di un visto di ingresso con validità
5 temporanea (dal 5 marzo al 26 giugno 2022 come risulta dalla copia allegata alla comparsa di intervento). Osserva quindi questa Corte che, come si evince dall'esame dell'indicata documentazione e come esattamente sottolineato dal Tribunale di Roma nell'impugnata ordinanza, gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 e 2059 c.c. per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e in particolare dell'esistenza del necessario nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall'agente (le amministrazioni) e il lamentato danno, ove si consideri innanzitutto il lungo lasso di tempo trascorso tra il 19 agosto 2017 (data di diniego del visto di reingresso) e il 10 giugno 2019 (data di redazione del ricorso ex art. 700 c.p.c.). E infatti è del tutto evidente che se la famiglia avesse avuto E_
un pressante interesse al reingresso della figlia si sarebbe attivata immediatamente e non avrebbe atteso circa due anni per promuovere un'azione giudiziaria come è invece avvenuto nella specie, a meno che non avesse avuto un alternativa (perché a es., dopo un primo diniego, è riuscita a far frequentare alla figlia un corso di istruzione nel loro paese d'origine). Né gli odierni appellanti – che peraltro al n° 15 dell'atto di appello hanno allegato, diversamente da quanto indicato nel relativo indice, solo copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. e non anche l'intero fascicolo di quel grado di giudizio - hanno articolato idonei mezzi di prova per dimostrare che il comportamento (omissivo e colpevole) tenuto dalle amministrazioni appellate sia stato l'unica o la principale causa del mancato rientro in Italia di e non invece una sua precisa scelta (per sue proprie ragioni), tali non potendo CP_5
ritenersi né la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 213
c.p.c. – articolata in maniera del tutto generica – né la richiesta di adozione di un ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. (richiesta che non potrebbe in alcun modo dimostrare l'attività dai medesimi svolta nel periodo in esame). Non giova alla famiglia dedurre che gli art. 29 e 30 della Costituzione tutelano espressamente E_
il diritto all'unità familiare, così come del resto l'art. 8 CEDU, ove si consideri che in ogni caso il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno presuppone la prova – il cui onere è posto a carico dell'attore – della sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli art. 2043 e 2059 c.c. e dunque della sussistenza di un danno, di un comportamento (doloso o colposo) tenuto dall'agente e del nesso di causalità tra tale comportamento e il lamentato
6 danno, prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita per come sopra specificato. Va dunque respinto il primo motivo di gravame.
Il rigetto del primo motivo di esame rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello, con cui la famiglia chiede la quantificazione del danno da essa E_
subito: e infatti è circostanza del tutto evidente che l'accoglimento (e ancora prima l'esame) di tale motivo presuppone il riconoscimento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno.
Per quanto sin qui detto, rigettati tutti i motivi, va per l'effetto respinto l'appello così some proposto da da e da avverso E_ Pt_2 Controparte_5
l'impugnata ordinanza emessa il 29 luglio 2021 dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio R.G. n° 54457/19.
Considerata la mancata costituzione di tutte le amministrazioni appellate va dichiarata la irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto stabilito dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: respinge l'appello proposto da e da E_
con l'intervento di avverso Parte_2 Controparte_5
l'impugnata ordinanza emessa il 29 luglio 2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento n° 54457 R.G. dell'anno 2019;
-dichiara l'irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio;
-manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 23 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n. RGAC 6927 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 21 settembre 2023, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nato a [...] l'[...] E_ nata a [...] il 6 gennaio C.F._1 Parte_2 domiciliati in Roma, via B. C.F._2
Tortoli o del procuratore, avv. Alessandro FERRARA, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam
APPELLANTI
E
in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 [...] rsona del suo legale rappresentante Controparte_2
in persona dell pro Controparte_3 CP_4 na del questore non rappresentati né difesi 1 APPELLATI CONTUMACI
NONCHÈ ata a Roma il 20 luglio 2001 (Kalubowila l'8 febbraio 1972 Controparte_5
i elettivamente domiciliata in via B. Tortolini 30, presso lo C.F._3 avv. Alessandro FERRARA, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 29 luglio 2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento n° 54457 R.G. dell'anno 2019 in tema di risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 2 settembre 2019 E_
e , in proprio e quali genitori esercenti la
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore (nata a [...] il 20 luglio Controparte_5
2001) convenivano innanzi al Tribunale di Roma il in Controparte_1
persona del ministro pro tempore, il in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, l' in Controparte_3
persona dell'Ambasciatore pro tempore, la QUESTURA di ROMA in persona del questore pro tempore per ivi sentir accertare il diritto della figlia a ottenere il visto CP_5
di reingresso in - previa conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c. con cui il CP_3
medesimo Tribunale di Roma il 9 luglio 2019 aveva ordinato alle amministrazioni di rilasciare il suddetto visto di reingresso – e per sentir condannare le amministrazioni in solido, o ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento del danno anche non patrimoniale derivato loro dal ritardato rilascio del visto, che aveva altresì pregiudicato il loro diritto all'unità familiare.
2 Le amministrazioni, seppur ritualmente citate, non si costituivano e venivano dichiarate contumaci.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con l'ordinanza depositata il 30 ottobre 2021 che, dichiarata inammissibile la domanda di conferma del provvedimento cautelare e quella di accertamento del diritto al rilascio del visto, respingeva la domanda di risarcimento del danno.
Avverso tale ordinanza proponevano appello e E_
, in proprio e nella qualità, con atto di citazione notificato a Parte_2
mezzo pec il 25 novembre 2021 che, con il primo articolato motivo, lamentano che il
Tribunale di Roma, travisando i presupposti di fatto e le argomentazioni articolate a sostegno della loro domanda, aveva erroneamente respinto la domanda di risarcimento del danno circoscrivendola <<… al solo dato storico del mancato rilascio del visto di reingresso da parte dell' nello in ottemperanza all'ordinanza cautelare R.G. Controparte_3 CP_3
374447/19 del 09/0/2019 …>> (così testualmente a pag. 11 dell'atto di appello).
Deducono, con il secondo motivo, che il risarcimento del danno da essi richiesto – che aveva a oggetto la violazione del diritto all'unità familiare, diritto costituzionalmente tutelato in quanto rientrante nel novero dei diritti fondamentali della persona - è limitato ai soli danni non patrimoniali, la cui quantificazione doveva essere effettuata secondo i parametri dettati dall'art. 1226 c.c. e comunque, in via subordinata, in via equitativa.
Il in persona del ministro pro tempore, il Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
l' in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_3
la QUESTURA di ROMA in persona del questore pro tempore, seppur ritualmente citati, non si sono costituiti.
Con atto del 15 febbraio 2022 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'atto di appello.
3 Con comparsa depositata l'11 maggio 2022 è intervenuta volontariamente in giudizio che ha dichiarato di aderire alle domande proposte dai suoi Controparte_5
genitori.
Con decreto del Presidente di Sezione del 6 luglio 2023, pubblicato in pari data, l'udienza del 21 settembre 2023, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate il procuratore delle parti costituite si è riportato alle conclusioni precisate, insistendo per il loro accoglimento.
Con decreto depositato l'11 ottobre 2023 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che il presente procedimento – che è stato rimesso sul ruolo con ordinanza depositata il 3 giugno 2022 al fine di provocare il contraddittorio sulla questione circa l'eventuale inappellabilità del provvedimento impugnato - ha a oggetto la richiesta di risarcimento del danno per ritardato rilascio di un visto di reingresso: nessun dubbio dunque sull'ammissibilità della presente impugnazione, il cui oggetto (risarcimento del danno) esula dall'ambito di applicazione della legge n° 46/17.
Va quindi precisato, ancora in via preliminare, che come specificamente sottolineato dagli odierni appellanti e dall'intervenuta nelle note depositate il 31 agosto 2023, oggetto del presente grado di giudizio è esclusivamente il rigetto da parte del primo giudice della loro domanda di condanna di tutti gli appellati – in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione – al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla famiglia a causa del ritardato rilascio del visto di reingresso per ritardo E_ CP_5
che ha comportato una compressione e una compromissione del loro diritto all'unità familiare.
Ciò posto, nel merito l'appello proposto da da e da E_ Pt_2 [...]
è infondato e va rigettato. Lamentano costoro, con il primo articolato CP_5
motivo, l'erroneità dell'impugnato provvedimento che <<… del tutto travisando il presupposto 4 fattuale della domanda di risarcimento danni e le argomentazioni articolate a sostegno, ha circoscritto la stessa al solo dato storico del mancato rilascio del visto di reingresso da parte dell' nello CP_3 [...]
in ottemperanza all'ordinanza cautelare R.G. 374447/19 del 09//2019, laddove con la prefata CP_3
domanda di risarcimento danni si chiedeva l'accertamento dell'illiceità della condotta delle amministrazioni resistenti che aveva leso il diritto all'unità familiare degli odierni appellanti, negando il visto di ingresso con provvedimento del 19/08/2017 e procrastinando tale condotta, non avendo ottemperato a quanto disposto dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza cautelare …>> (così testualmente a pag. 11 dell'atto di appello); specificano quindi che l'errore in cui è incorso il Tribunale di Roma è costituito dal <<… travisamento del presupposto fattuale della domanda, inerente una condotta illecita costituita da un provvedimento amministrativo di rifiuto del rilascio del visto d'ingresso, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo in data 19/08/2017 e dal successivo comportamento omissivo, protrattosi nonostante l'adozione in data 09/07/2019 dell'ordinanza cautelare R.G. 37747/19…>> oltre che dal <<… rigetto della domanda per non aver gli odierni appellanti fornito la prova della mancata ottemperanza da parte dell'Ambasciata d'Italia a Colombo alla predetta dell'ordinanza cautelare
…>> (così testualmente a pag. 12 dell'atto di appello). Il motivo non ha pregio. Risulta dalle affermazioni fatte dai reclamanti che in data 19 agosto 2017 veniva negato a
[...]
recatasi in con i suoi familiari, il visto di reingresso in;
CP_5 CP_3 CP_3
risulta ancora dalla copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. che solo il 10 giugno 2019 – data riportata in calce a tale ricorso - gli odierni appellanti si sono attivati per ottenere il rilascio di tale visto (cfr. la copia non notificata di tale ricorso, allegata sub doc. 14 all'atto di reclamo); risulta quindi dall'esame della ulteriore documentazione depositata dagli appellanti che con mail inviata dall'avv. Ferrara il 9 luglio 2019 l'Ambasciata italiana a
Colombo veniva informata dell'esito del giudizio cautelare e che quest'ultima, con nota spedita l'11 luglio 2019 comunicava all'avv. Ferrara di restare <<… in attesa di ricevere il provvedimento tramite canali istituzionali dell'Avvocatura di Stato e del Superiore Ministero Affari
Esteri…>> (cfr. la copia di tali messaggi, allegata sub doc. 11 al fascicolo di parte appellante); risulta infine dalla documentazione depositata da Controparte_5
al momento della sua costituzione nel presente grado di giudizio come interveniente che la medesima è rientrata in Italia il 7 marzo 2022 (cfr. la copia del biglietto aereo allegata alla comparsa di intervento) grazie al rilascio di un visto di ingresso con validità
5 temporanea (dal 5 marzo al 26 giugno 2022 come risulta dalla copia allegata alla comparsa di intervento). Osserva quindi questa Corte che, come si evince dall'esame dell'indicata documentazione e come esattamente sottolineato dal Tribunale di Roma nell'impugnata ordinanza, gli odierni appellanti non hanno fornito alcuna prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 e 2059 c.c. per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e in particolare dell'esistenza del necessario nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall'agente (le amministrazioni) e il lamentato danno, ove si consideri innanzitutto il lungo lasso di tempo trascorso tra il 19 agosto 2017 (data di diniego del visto di reingresso) e il 10 giugno 2019 (data di redazione del ricorso ex art. 700 c.p.c.). E infatti è del tutto evidente che se la famiglia avesse avuto E_
un pressante interesse al reingresso della figlia si sarebbe attivata immediatamente e non avrebbe atteso circa due anni per promuovere un'azione giudiziaria come è invece avvenuto nella specie, a meno che non avesse avuto un alternativa (perché a es., dopo un primo diniego, è riuscita a far frequentare alla figlia un corso di istruzione nel loro paese d'origine). Né gli odierni appellanti – che peraltro al n° 15 dell'atto di appello hanno allegato, diversamente da quanto indicato nel relativo indice, solo copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. e non anche l'intero fascicolo di quel grado di giudizio - hanno articolato idonei mezzi di prova per dimostrare che il comportamento (omissivo e colpevole) tenuto dalle amministrazioni appellate sia stato l'unica o la principale causa del mancato rientro in Italia di e non invece una sua precisa scelta (per sue proprie ragioni), tali non potendo CP_5
ritenersi né la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 213
c.p.c. – articolata in maniera del tutto generica – né la richiesta di adozione di un ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. (richiesta che non potrebbe in alcun modo dimostrare l'attività dai medesimi svolta nel periodo in esame). Non giova alla famiglia dedurre che gli art. 29 e 30 della Costituzione tutelano espressamente E_
il diritto all'unità familiare, così come del resto l'art. 8 CEDU, ove si consideri che in ogni caso il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno presuppone la prova – il cui onere è posto a carico dell'attore – della sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli art. 2043 e 2059 c.c. e dunque della sussistenza di un danno, di un comportamento (doloso o colposo) tenuto dall'agente e del nesso di causalità tra tale comportamento e il lamentato
6 danno, prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita per come sopra specificato. Va dunque respinto il primo motivo di gravame.
Il rigetto del primo motivo di esame rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello, con cui la famiglia chiede la quantificazione del danno da essa E_
subito: e infatti è circostanza del tutto evidente che l'accoglimento (e ancora prima l'esame) di tale motivo presuppone il riconoscimento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno.
Per quanto sin qui detto, rigettati tutti i motivi, va per l'effetto respinto l'appello così some proposto da da e da avverso E_ Pt_2 Controparte_5
l'impugnata ordinanza emessa il 29 luglio 2021 dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio R.G. n° 54457/19.
Considerata la mancata costituzione di tutte le amministrazioni appellate va dichiarata la irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto stabilito dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: respinge l'appello proposto da e da E_
con l'intervento di avverso Parte_2 Controparte_5
l'impugnata ordinanza emessa il 29 luglio 2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento n° 54457 R.G. dell'anno 2019;
-dichiara l'irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio;
-manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 23 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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