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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3155/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3155/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il 28 Parte_1 CodiceFiscale_1 giugno 1969, residente in [...], in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
(P. IVA: , con l'Avv. PIER ANTONIO ROSSETTI;
[...] P.IVA_1
- attore - nei confronti di: (C.F.: ), residente in Cavenago d'Adda (LO) CP_1 CodiceFiscale_2 via Lampugnani n. 1, con l'Avv. MATTEO FILIPPO PEREGO;
- convenuto -
CONCLUSIONI Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di LODI, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del sig. per i motivi di cui sopra ovvero mancato CP_1 avveramento della presupposizione, e condannarlo alla restituzione in favore del sig.
[...]
della somma di euro 114.100,00 (di cui euro 36.600,00 per l'impresa Parte_1 individuale C.T. Centrotende, iva compresa) e al risarcimento del danno non patrimoniale alla persona del sig. per euro 25.000,00, anche in via alternativa a esclusivo titolo di Pt_1 risarcimento del danno, oppure in via sussidiaria per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per le somme sopra determinate ovvero per quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo effettivo. In ogni caso con vittoria di onorari e spese di causa”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis previe tutte le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni avversa eccezione, allegazione e deduzione così giudicare:
pagina 1 di 9 R.G. 3155/2023
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. in CP_1 ordine alle domande formulate da parte attrice nei sui confronti al fine di ottenere la restituzione delle somme versate sul c/c intestato alla ASD LL. In via principale e riconvenzionale
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte di per fatto e colpa CP_1 esclusivamente imputabili all'attore sig. Parte_1
- Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le altre domande formulate (restituzione delle somme e risarcimento del danno) da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Lodi ritenesse di accogliere in tutto e/o in parte le domanda di natura restitutoria formulate da parte attrice, accertato e dichiarato che dette somme sono state versate sul c/c della ASD LL, dichiarare il convenuto surrogato nei diritti di verso la ASD CP_1 Parte_1
LL. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché la domanda restitutoria per la somma di Euro 114.000,00 e risarcitoria per la somma di Euro 25.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, formulata da
, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
(di seguito ), nei confronti di Parte_2 Parte_1 CP_1
In particolare, a sostegno e fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto le seguenti circostanze:
- in data 15 settembre 2021, il Sig. ha sottoscritto un contratto preliminare con il Sig. Pt_1
il quale si è impegnato ad assegnare al sig. la quota del 10% della CP_1 Pt_1 futura a Parte_3 Controparte_2
, che avrebbe dovuto costituirsi entro il 30 giugno 2022 in seguito a
[...] trasformazione eterogenea dalla già esistente Controparte_3
”,
[...]
- in adempimento al predetto preliminare, l'attore ha versato dapprima una somma di Euro 55.000,00 rateizzata in tre tranches, e successivamente un'ulteriore somma di Euro 52.500,00, in cinque rate;
- la società costituenda di cui sopra, in realtà non è mai stata realizzata, e l'attore ha pagina 2 di 9 R.G. 3155/2023
scoperto successivamente che il convenuto ha sempre agito a titolo personale, in quanto, né la trasformazione della società, né il contratto preliminare, né i movimenti bancari delle somme erano stati autorizzati dall'organo direttivo, al quale non erano neppure stati comunicati;
- a seguito di accertamento di una grave esposizione debitoria dell'Associazione, dovuta alla mala gestio del convenuto Sig. con delibera dell'11.04.2023, lo stesso è stato CP_1 escluso dall'Associazione; l'attore, rischia pertanto di far fronte anche con il proprio patrimonio personale ai debiti contratti dal convenuto, che ha agito senza delibere di autorizzazione del consiglio direttivo dell'associazione;
- con diffida del 17.04.2023, l'attore, per tramite del proprio difensore, ha chiesto la risoluzione contrattuale e la restituzione delle somme versate, non ottenendo alcun riscontro dal convenuto;
- il convenuto ha impugnato la delibera di esclusione dell'11.04.2023, incardinando un procedimento ordinario in cui ha richiesto la nullità/annullabilità della suddetta delibera e di tutte le successive collegate, ed instaurando nello stesso un sub-procedimento cautelare, in cui ha chiesto al giudicante di disporre, inaudita altera parte, la sospensione delle stesse delibere;
la domanda cautelare di sospensione è stata accolta dal Giudice con decreto del 24 maggio 2023, n. cron. 7027/2023 del Tribunale di Lodi;
- successivamente, a seguito dell'udienza del 9.06.2023, il Giudice, sciogliendo la riserva, in virtù delle delibere di dimissioni prodotte in giudizio, ha revocato il decreto inaudita altera parte precedentemente emesso, confermando la delibera di esclusione dei soci, tra cui il convenuto Sig. CP_1
- da tale momento, la situazione conflittuale si è inasprita, ed il convenuto e gli altri soci esclusi hanno formalmente disconosciuto le lettere di dimissioni dall' prodotte CP_3 nel giudizio di cui sopra, hanno intentato una campagna denigratoria sulla gestione dell'associazione nei confronti dell'attore, anche utilizzando i giornali locali;
- l'attore, a seguito di tali fatti, ha contattato altri associati che risultavano dimessi, e gli stessi hanno confermato di non essersi mai né associati, né dimessi, di fatto confermando i propri sospetti delle falsificazioni delle firme di associati poste in essere dal Sig. CP_1 circostanza che sarebbe stata poi ammessa dallo stesso, il quale ha pertanto utilizzato la società per scopi personali. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.02.2024, si è costituito CP_1 eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del convenuto in relazione alla domanda restitutoria delle somme versate all'Associazione, in via principale, la risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta imputabile all'attore, chiedendo il rigetto delle domande avversarie alla luce delle seguenti difese:
- l'attore riveste la qualità di associato alla A.S.D. a far data dal 25.07.2021, data antecedente alla sottoscrizione del contratto preliminare del 15.09.2021; lo stesso ha rivestito fin da subito un ruolo attivo e di rilievo nell'ambito dell'associazione, collaborando in stretto contatto con il convenuto, essendo pertanto impossibile che non fosse a conoscenza della gestione del consiglio direttivo e dell'esposizione debitoria in capo pagina 3 di 9 R.G. 3155/2023
all' ; CP_3
- l'esposizione debitoria dell' era altresì notoria, in quanto vi erano state CP_3 conferenze promosse per i cittadini, per illustrare la situazione economico – finanziaria ed i nuovi progetti di risanamento;
la stessa situazione era stata esposta in articoli sui giornali quotidiani locali, pertanto è impossibile che l'attore non ne fosse a conoscenza;
- è stata anche diffusa e resa pubblica l'intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico del convenuto, iscritto a fronte della denuncia querela per i reati astrattamente configurabili ex artt. 640 e 646 c.p., non rilevando alcuna ipotesi di truffa né di appropriazione indebita in capo al convenuto;
- i documenti contabili dell' non sono mai stati occultati all'attore, ma sono CP_3 sempre stati disponibili presso la sede, tanto che la Guardia di Finanza, con l'accesso eseguito in data 18.05.2022, ha reperito tutta la documentazione necessaria alle indagini;
- il Sig. non ha mai dimostrato alcun interesse a rientrare a far parte della CP_1 compagine dell' a seguito di estromissione;
CP_3
- le somme di cui è stata richiesta la restituzione sono state utilizzate per il fine pattuito, pertanto, la richiesta di restituzione non ha ragione di essere, ed in ogni caso, relativamente a tale domanda, vi è carenza di legittimazione passiva del convenuto, atteso che le somme sono state versate sul conto corrente dell' CP_3
- il termine del 30.06.2022 per la trasformazione della società previsto nel contratto preliminare non è perentorio, ed in ogni caso, nessuna contestazione è stata mossa dall'attore allo spirare di detto termine;
- la trasformazione non ha potuto essere attuata dal convenuto Sig. atteso che è CP_1 stato estromesso dall'associazione in data 11.04.2023, ma ben poteva essere effettuata dall'attore, che di fatto ha assunto la direzione dell'associazione. Con decreto del 12.03.2024, il Giudice ha differito ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti al successivo 24.5.2024. Successivamente, all'udienza del 24.05.2024, il Giudice si è riservato di provvedere. Con ordinanza depositata in data 24.05.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta.
2. Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto Parte convenuta eccepisce, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in quanto le somme oggetto della domanda restitutoria del presente giudizio sono state erogate all' , e non al convenuto personalmente. Controparte_3
L'eccezione risulta infondata per i seguenti motivi. La legittimazione a contraddire - che, peraltro, neppure costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla pagina 4 di 9 R.G. 3155/2023
reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Infatti, la legittimazione ad agire e a contraddire è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. Ne deriva che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato. La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa. La legittimazione passiva nell'accezione suddetta può essere verificata già in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che, da un lato, ove, alla stregua di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è il titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto neanche ipoteticamente accoglibile;
dall'altro, nel caso, in cui venga accertata detta coincidenza soggettiva, la domanda potrebbe, ciò non di meno, essere respinta ove, all'esito dell'accertamento giudiziale e dell'espletamento dell'attività istruttoria, il convenuto non risulti l'effettivo titolare del rapporto dedotto in giudizio. La legittimazione a contraddire deve, in conclusione, essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto che la norma che regola la fattispecie considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbligo, primario o derivato, dalla stessa imposto. Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (sul carattere astratto dell'accertamento della legitimatio ad causam, v., tra le altre, Cass., n. 3639/1998; Cass., n. 6894/1999). Ne consegue che una concreta ed autonoma questione di carenza di legittimazione passiva si delinea quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso (si pensi al caso dell'azione di condanna della società di capitali all'adempimento di un'obbligazione contrattuale esperita nei confronti del legale rappresentante in proprio, ovvero all'azione di risoluzione del contratto stipulato dal liquidatore esperita dall'ex amministratore o dal socio della società in liquidazione, ovvero ad un'azione proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del possessore non titolato della res individuata come fonte del danno). L'assenza di titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale si configura, invece, come una questione che attiene al merito della lite e, in quanto tale, deve essere verificata in concreto, all'esito dello svolgimento dell'attività istruttoria. La distinzione appena delineata è da lungo condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
pagina 5 di 9 R.G. 3155/2023
n. 14468/2008; Cass., n. 11284/2010; Cass., n. 14177/2011; Cass., n. 15759/2014, ex aliis). Nel caso di specie il sig. ha agito nei confronti del sig. in quanto, secondo la Pt_1 CP_1 prospettazione attorea, il sig. ha agito a titolo personale senza nessun CP_1 coinvolgimento della ASD LL. Sussiste pertanto la legittimazione passiva in capo al sig. CP_1
Venendo al merito della questione, anche riqualificando l'eccezione sollevata da parte convenuta quale difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa, la stessa risulta infondata. Sul punto, va preliminarmente rilevato che, a mente dell'articolo 38 c.c., come noto, delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute, quali le associazioni sportive, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. È altresì opportuno ribadire l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui rispondono dei debiti dell'ente, sia coloro che si occupano degli adempimenti e della gestione dell'associazione, che il rappresentante legale della stessa. Invero, il rappresentante legale, identificato con il Presidente, appare il soggetto che, in forza del ruolo posseduto, detiene la complessiva gestione associativa, avendo anche l'onere di verificare la correttezza della situazione contabile dell'ente, potendo e dovendo, altresì, segnalare e rettificare le riscontrate irregolarità. Va rilevato, pertanto, che nessuna esclusione o limitazione della responsabilità del rappresentante legale dell' , per gli atti posti in essere in nome e per conto CP_3 dell'ente nella vigenza della carica, può essere fatta discendere dalla cessazione della carica di Presidente avvenuta ex post. La ratio sottesa al regime della responsabilità personale o senza limitazione, per le obbligazioni anteriori, di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, va individuata nella necessità di garantire l'affidamento dei terzi in buona fede, che entrano in contatto con l'associazione non riconosciuta senza conoscerne, di fatto, l'effettivo patrimonio, attesa l'assenza di un regime di pubblicità legale previsto in capo a tali enti. Nel caso di specie, risulta per tabulas che il convenuto ha agito in nome e per CP_1 conto dell'associazione nell'ambito del rapporto obbligatorio (contratto di costituzione ed assegnazione quote nuova società) fatto valere in giudizio (cfr. doc. 1 parte attrice dal quale si evince che il Presidente ha agito “a nome dell'Associazione LL ASD”). CP_1
3. Sulla domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice Parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto preliminare del 15.9.2021 per grave inadempimento di parte convenuta, non avendo il sig. provveduto alla costituzione CP_1 della come invece Controparte_4 contrattualmente previsto. Di contro, secondo la prospettazione di parte convenuta, il sig. non è inadempiente CP_1 alle obbligazioni assunte con la scrittura privata in quanto da un lato il termine del 30.6.2022 non è qualificabile come termine perentorio ed essenziale, dall'altro che le somme versate (ad eccezione della somma di euro 5.000,00 asseritamente versata in pagina 6 di 9 R.G. 3155/2023
contanti al momento della sottoscrizione del contratto ma mai versata) sono state tutte attinenti all'attività sportiva svolta. Nelle controversie in materia contrattuale, in punto di onere della prova, il creditore è onerato della prova del titolo della propria pretesa, dovendosi considerare oggetto di allegazione l'inadempimento del debitore;
di contro, è onere del debitore provare di aver esattamente adempiuto, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a questi non imputabile, dando la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla controparte (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). È opportuno, altresì, evidenziare che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche, il giudice è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In tal senso, la Cassazione ha statuito che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (ex plurimis Cass. n. 13840/2010). Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che in data 15.09.2021 è stato sottoscritto un contratto tra e quest'ultimo in qualità di Parte_1 CP_1 socio e presidente della “LL ASD”. La causa del contratto, ovvero lo scopo pratico del negozio, inteso come sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (Cass. n. 10490/2006), va individuata nell'erogazione di un finanziamento a favore della ASD LL in prospettiva della sua trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, con l'entrata nella compagine sociale anche dell'attore sig. , in virtù dell'assegnazione della quota del 10% della Pt_1 futura costituenda società. Avendo particolare riguardo all'oggetto del contratto, si osserva che lo scopo pratico del finanziamento a favore dell'ASD, è stato perseguito ricorrendo anche al negozio di sponsorizzazione della ditta dell'attore, la . Parte_2
Tale schema contrattuale comprende una serie di ipotesi in cui un soggetto, detto sponsorizzato, si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria pagina 7 di 9 R.G. 3155/2023
immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, inseriti in circuiti di manifestazioni seguite da un vasto pubblico ed utilizzati come veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate e della documentazione in atti, deve ritenersi che il convenuto non ha soddisfatto l'onere probatorio su di esso gravante, non avendo provato, da un canto, di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, dall'altro, la non imputabilità dell'inadempimento contestato in virtù di impossibilità sopravvenuta imputabile all'attore. Il sig. in qualità di socio fondatore e Presidente della LL ASD, con la scrittura CP_1 privata oggetto del presente giudizio, si era espressamente impegnato ad utilizzare i fondi erogati dal socio sig. , per la condivisa “volontà di sviluppo dell'associazione sportiva Pt_1 dilettantistica “LL ASD”, nello specifico il progetto del Presidente di CP_1 trasformazione della forma giuridica dell'Associazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata “LL SSDRL”; altresì, il convenuto si era espressamente impegnato “a nome dell'Associazione LL ASD ad assegnare e cedere al sig,
[...]
la quota del 10% della futura società, che verrà costituita entro il 30 giugno Parte_1
2022”. Alla luce di tale assunto, era onere del convenuto dimostrare di aver utilizzato le somme incassate conformemente agli accordi contrattuali e non per finalità estranee o diverse, ovvero di non aver potuto raggiungere lo scopo di detto accordo per impossibilità sopravvenuta ad esso non imputabile. Tuttavia, il convenuto si è limitato ad affermare che la trasformazione dell'ASD LL non ha potuto aver luogo in quanto il sig. è stato escluso dall'associazione; sul CP_1 punto, occorre valorizzare che il contratto è stato stipulato in data 15.09.2021, che la trasformazione della avrebbe dovuto attuarsi entro il Parte_4
30.06.2022, e che il sig. è stato escluso dall'associazione in data 11.04.2023, ben CP_1 potendo, in due anni, attivarsi per adempiere agli impegni assunti. In relazione, poi, alla domanda di restituzione delle somme conferite dall'attore per la sponsorizzazione della propria ditta, il convenuto ha eccepito che tali somme non devono essere restituite in quanto la sponsorizzazione è avvenuta, omettendo tuttavia di depositare documentazione a sostegno delle proprie allegazioni. Alla luce di tali motivazioni, la domanda attorea di risoluzione del contratto e restituzione delle somme versate per raggiungere lo scopo contrattuale, ossia la trasformazione della LL ASD in con conseguente cessione di quota al conferente attore, deve Parte_4 essere integralmente accolta, per inadempimento contrattuale del convenuto.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte attrice Parte attrice deduce la responsabilità del convenuto per lesione della propria immagine, avendo lo stesso posto in essere una condotta offensiva e lesiva dell'onore dell'attore, attraverso dichiarazioni rese ai mass media, in particolare sul quotidiano locale “Il
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Cittadino”. Tale domanda risulta infondata in quanto da un lato le espressioni utilizzate dal convenuto risultano riconducibili all'esercizio del diritto di libera espressione e di critica, dall'altro l'attore si è limitato ad allegare articoli di giornale ma nulla ha provato circa il reale pregiudizio e il danno concreto alla propria immagine di imprenditore.
5. Sulle spese di lite In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 (minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante il mancato svolgimento di una vera e propria fase istruttoria e in ragione del modulo decisionale adottato), devono essere poste a carico di parte convenuta per 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta il grave inadempimento di parte convenuta e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 15.9.2021;
2) Condanna a restituire al sig. la somma di Euro CP_1 Parte_1
114.100,00 (di cui euro 36.600,00 per l'impresa individuale , iva Parte_2 compresa); 3) Condanna a rimborsare in favore di 2/3 delle spese CP_1 Parte_1 di giudizio, complessivamente liquidate in euro 9.142,00 e pertanto euro 6.094,67 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa il restante 1/3 tra le parti. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Lodi, 2 luglio 2025. Il giudice Ada Cappello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3155/2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il 28 Parte_1 CodiceFiscale_1 giugno 1969, residente in [...], in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
(P. IVA: , con l'Avv. PIER ANTONIO ROSSETTI;
[...] P.IVA_1
- attore - nei confronti di: (C.F.: ), residente in Cavenago d'Adda (LO) CP_1 CodiceFiscale_2 via Lampugnani n. 1, con l'Avv. MATTEO FILIPPO PEREGO;
- convenuto -
CONCLUSIONI Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di LODI, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del sig. per i motivi di cui sopra ovvero mancato CP_1 avveramento della presupposizione, e condannarlo alla restituzione in favore del sig.
[...]
della somma di euro 114.100,00 (di cui euro 36.600,00 per l'impresa Parte_1 individuale C.T. Centrotende, iva compresa) e al risarcimento del danno non patrimoniale alla persona del sig. per euro 25.000,00, anche in via alternativa a esclusivo titolo di Pt_1 risarcimento del danno, oppure in via sussidiaria per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per le somme sopra determinate ovvero per quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo effettivo. In ogni caso con vittoria di onorari e spese di causa”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis previe tutte le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni avversa eccezione, allegazione e deduzione così giudicare:
pagina 1 di 9 R.G. 3155/2023
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. in CP_1 ordine alle domande formulate da parte attrice nei sui confronti al fine di ottenere la restituzione delle somme versate sul c/c intestato alla ASD LL. In via principale e riconvenzionale
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte di per fatto e colpa CP_1 esclusivamente imputabili all'attore sig. Parte_1
- Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le altre domande formulate (restituzione delle somme e risarcimento del danno) da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Lodi ritenesse di accogliere in tutto e/o in parte le domanda di natura restitutoria formulate da parte attrice, accertato e dichiarato che dette somme sono state versate sul c/c della ASD LL, dichiarare il convenuto surrogato nei diritti di verso la ASD CP_1 Parte_1
LL. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché la domanda restitutoria per la somma di Euro 114.000,00 e risarcitoria per la somma di Euro 25.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, formulata da
, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
(di seguito ), nei confronti di Parte_2 Parte_1 CP_1
In particolare, a sostegno e fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto le seguenti circostanze:
- in data 15 settembre 2021, il Sig. ha sottoscritto un contratto preliminare con il Sig. Pt_1
il quale si è impegnato ad assegnare al sig. la quota del 10% della CP_1 Pt_1 futura a Parte_3 Controparte_2
, che avrebbe dovuto costituirsi entro il 30 giugno 2022 in seguito a
[...] trasformazione eterogenea dalla già esistente Controparte_3
”,
[...]
- in adempimento al predetto preliminare, l'attore ha versato dapprima una somma di Euro 55.000,00 rateizzata in tre tranches, e successivamente un'ulteriore somma di Euro 52.500,00, in cinque rate;
- la società costituenda di cui sopra, in realtà non è mai stata realizzata, e l'attore ha pagina 2 di 9 R.G. 3155/2023
scoperto successivamente che il convenuto ha sempre agito a titolo personale, in quanto, né la trasformazione della società, né il contratto preliminare, né i movimenti bancari delle somme erano stati autorizzati dall'organo direttivo, al quale non erano neppure stati comunicati;
- a seguito di accertamento di una grave esposizione debitoria dell'Associazione, dovuta alla mala gestio del convenuto Sig. con delibera dell'11.04.2023, lo stesso è stato CP_1 escluso dall'Associazione; l'attore, rischia pertanto di far fronte anche con il proprio patrimonio personale ai debiti contratti dal convenuto, che ha agito senza delibere di autorizzazione del consiglio direttivo dell'associazione;
- con diffida del 17.04.2023, l'attore, per tramite del proprio difensore, ha chiesto la risoluzione contrattuale e la restituzione delle somme versate, non ottenendo alcun riscontro dal convenuto;
- il convenuto ha impugnato la delibera di esclusione dell'11.04.2023, incardinando un procedimento ordinario in cui ha richiesto la nullità/annullabilità della suddetta delibera e di tutte le successive collegate, ed instaurando nello stesso un sub-procedimento cautelare, in cui ha chiesto al giudicante di disporre, inaudita altera parte, la sospensione delle stesse delibere;
la domanda cautelare di sospensione è stata accolta dal Giudice con decreto del 24 maggio 2023, n. cron. 7027/2023 del Tribunale di Lodi;
- successivamente, a seguito dell'udienza del 9.06.2023, il Giudice, sciogliendo la riserva, in virtù delle delibere di dimissioni prodotte in giudizio, ha revocato il decreto inaudita altera parte precedentemente emesso, confermando la delibera di esclusione dei soci, tra cui il convenuto Sig. CP_1
- da tale momento, la situazione conflittuale si è inasprita, ed il convenuto e gli altri soci esclusi hanno formalmente disconosciuto le lettere di dimissioni dall' prodotte CP_3 nel giudizio di cui sopra, hanno intentato una campagna denigratoria sulla gestione dell'associazione nei confronti dell'attore, anche utilizzando i giornali locali;
- l'attore, a seguito di tali fatti, ha contattato altri associati che risultavano dimessi, e gli stessi hanno confermato di non essersi mai né associati, né dimessi, di fatto confermando i propri sospetti delle falsificazioni delle firme di associati poste in essere dal Sig. CP_1 circostanza che sarebbe stata poi ammessa dallo stesso, il quale ha pertanto utilizzato la società per scopi personali. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.02.2024, si è costituito CP_1 eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del convenuto in relazione alla domanda restitutoria delle somme versate all'Associazione, in via principale, la risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta imputabile all'attore, chiedendo il rigetto delle domande avversarie alla luce delle seguenti difese:
- l'attore riveste la qualità di associato alla A.S.D. a far data dal 25.07.2021, data antecedente alla sottoscrizione del contratto preliminare del 15.09.2021; lo stesso ha rivestito fin da subito un ruolo attivo e di rilievo nell'ambito dell'associazione, collaborando in stretto contatto con il convenuto, essendo pertanto impossibile che non fosse a conoscenza della gestione del consiglio direttivo e dell'esposizione debitoria in capo pagina 3 di 9 R.G. 3155/2023
all' ; CP_3
- l'esposizione debitoria dell' era altresì notoria, in quanto vi erano state CP_3 conferenze promosse per i cittadini, per illustrare la situazione economico – finanziaria ed i nuovi progetti di risanamento;
la stessa situazione era stata esposta in articoli sui giornali quotidiani locali, pertanto è impossibile che l'attore non ne fosse a conoscenza;
- è stata anche diffusa e resa pubblica l'intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico del convenuto, iscritto a fronte della denuncia querela per i reati astrattamente configurabili ex artt. 640 e 646 c.p., non rilevando alcuna ipotesi di truffa né di appropriazione indebita in capo al convenuto;
- i documenti contabili dell' non sono mai stati occultati all'attore, ma sono CP_3 sempre stati disponibili presso la sede, tanto che la Guardia di Finanza, con l'accesso eseguito in data 18.05.2022, ha reperito tutta la documentazione necessaria alle indagini;
- il Sig. non ha mai dimostrato alcun interesse a rientrare a far parte della CP_1 compagine dell' a seguito di estromissione;
CP_3
- le somme di cui è stata richiesta la restituzione sono state utilizzate per il fine pattuito, pertanto, la richiesta di restituzione non ha ragione di essere, ed in ogni caso, relativamente a tale domanda, vi è carenza di legittimazione passiva del convenuto, atteso che le somme sono state versate sul conto corrente dell' CP_3
- il termine del 30.06.2022 per la trasformazione della società previsto nel contratto preliminare non è perentorio, ed in ogni caso, nessuna contestazione è stata mossa dall'attore allo spirare di detto termine;
- la trasformazione non ha potuto essere attuata dal convenuto Sig. atteso che è CP_1 stato estromesso dall'associazione in data 11.04.2023, ma ben poteva essere effettuata dall'attore, che di fatto ha assunto la direzione dell'associazione. Con decreto del 12.03.2024, il Giudice ha differito ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti al successivo 24.5.2024. Successivamente, all'udienza del 24.05.2024, il Giudice si è riservato di provvedere. Con ordinanza depositata in data 24.05.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta.
2. Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto Parte convenuta eccepisce, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in quanto le somme oggetto della domanda restitutoria del presente giudizio sono state erogate all' , e non al convenuto personalmente. Controparte_3
L'eccezione risulta infondata per i seguenti motivi. La legittimazione a contraddire - che, peraltro, neppure costituisce un presupposto processuale ma una condizione dell'azione - si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla pagina 4 di 9 R.G. 3155/2023
reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Infatti, la legittimazione ad agire e a contraddire è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. Ne deriva che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato. La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa. La legittimazione passiva nell'accezione suddetta può essere verificata già in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che, da un lato, ove, alla stregua di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è il titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto neanche ipoteticamente accoglibile;
dall'altro, nel caso, in cui venga accertata detta coincidenza soggettiva, la domanda potrebbe, ciò non di meno, essere respinta ove, all'esito dell'accertamento giudiziale e dell'espletamento dell'attività istruttoria, il convenuto non risulti l'effettivo titolare del rapporto dedotto in giudizio. La legittimazione a contraddire deve, in conclusione, essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto che la norma che regola la fattispecie considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbligo, primario o derivato, dalla stessa imposto. Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (sul carattere astratto dell'accertamento della legitimatio ad causam, v., tra le altre, Cass., n. 3639/1998; Cass., n. 6894/1999). Ne consegue che una concreta ed autonoma questione di carenza di legittimazione passiva si delinea quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso (si pensi al caso dell'azione di condanna della società di capitali all'adempimento di un'obbligazione contrattuale esperita nei confronti del legale rappresentante in proprio, ovvero all'azione di risoluzione del contratto stipulato dal liquidatore esperita dall'ex amministratore o dal socio della società in liquidazione, ovvero ad un'azione proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del possessore non titolato della res individuata come fonte del danno). L'assenza di titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale si configura, invece, come una questione che attiene al merito della lite e, in quanto tale, deve essere verificata in concreto, all'esito dello svolgimento dell'attività istruttoria. La distinzione appena delineata è da lungo condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
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n. 14468/2008; Cass., n. 11284/2010; Cass., n. 14177/2011; Cass., n. 15759/2014, ex aliis). Nel caso di specie il sig. ha agito nei confronti del sig. in quanto, secondo la Pt_1 CP_1 prospettazione attorea, il sig. ha agito a titolo personale senza nessun CP_1 coinvolgimento della ASD LL. Sussiste pertanto la legittimazione passiva in capo al sig. CP_1
Venendo al merito della questione, anche riqualificando l'eccezione sollevata da parte convenuta quale difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa, la stessa risulta infondata. Sul punto, va preliminarmente rilevato che, a mente dell'articolo 38 c.c., come noto, delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute, quali le associazioni sportive, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. È altresì opportuno ribadire l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui rispondono dei debiti dell'ente, sia coloro che si occupano degli adempimenti e della gestione dell'associazione, che il rappresentante legale della stessa. Invero, il rappresentante legale, identificato con il Presidente, appare il soggetto che, in forza del ruolo posseduto, detiene la complessiva gestione associativa, avendo anche l'onere di verificare la correttezza della situazione contabile dell'ente, potendo e dovendo, altresì, segnalare e rettificare le riscontrate irregolarità. Va rilevato, pertanto, che nessuna esclusione o limitazione della responsabilità del rappresentante legale dell' , per gli atti posti in essere in nome e per conto CP_3 dell'ente nella vigenza della carica, può essere fatta discendere dalla cessazione della carica di Presidente avvenuta ex post. La ratio sottesa al regime della responsabilità personale o senza limitazione, per le obbligazioni anteriori, di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, va individuata nella necessità di garantire l'affidamento dei terzi in buona fede, che entrano in contatto con l'associazione non riconosciuta senza conoscerne, di fatto, l'effettivo patrimonio, attesa l'assenza di un regime di pubblicità legale previsto in capo a tali enti. Nel caso di specie, risulta per tabulas che il convenuto ha agito in nome e per CP_1 conto dell'associazione nell'ambito del rapporto obbligatorio (contratto di costituzione ed assegnazione quote nuova società) fatto valere in giudizio (cfr. doc. 1 parte attrice dal quale si evince che il Presidente ha agito “a nome dell'Associazione LL ASD”). CP_1
3. Sulla domanda di risoluzione del contratto formulata da parte attrice Parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto preliminare del 15.9.2021 per grave inadempimento di parte convenuta, non avendo il sig. provveduto alla costituzione CP_1 della come invece Controparte_4 contrattualmente previsto. Di contro, secondo la prospettazione di parte convenuta, il sig. non è inadempiente CP_1 alle obbligazioni assunte con la scrittura privata in quanto da un lato il termine del 30.6.2022 non è qualificabile come termine perentorio ed essenziale, dall'altro che le somme versate (ad eccezione della somma di euro 5.000,00 asseritamente versata in pagina 6 di 9 R.G. 3155/2023
contanti al momento della sottoscrizione del contratto ma mai versata) sono state tutte attinenti all'attività sportiva svolta. Nelle controversie in materia contrattuale, in punto di onere della prova, il creditore è onerato della prova del titolo della propria pretesa, dovendosi considerare oggetto di allegazione l'inadempimento del debitore;
di contro, è onere del debitore provare di aver esattamente adempiuto, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a questi non imputabile, dando la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla controparte (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). È opportuno, altresì, evidenziare che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche, il giudice è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In tal senso, la Cassazione ha statuito che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (ex plurimis Cass. n. 13840/2010). Orbene, nel caso di specie, è documentalmente provato che in data 15.09.2021 è stato sottoscritto un contratto tra e quest'ultimo in qualità di Parte_1 CP_1 socio e presidente della “LL ASD”. La causa del contratto, ovvero lo scopo pratico del negozio, inteso come sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (Cass. n. 10490/2006), va individuata nell'erogazione di un finanziamento a favore della ASD LL in prospettiva della sua trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, con l'entrata nella compagine sociale anche dell'attore sig. , in virtù dell'assegnazione della quota del 10% della Pt_1 futura costituenda società. Avendo particolare riguardo all'oggetto del contratto, si osserva che lo scopo pratico del finanziamento a favore dell'ASD, è stato perseguito ricorrendo anche al negozio di sponsorizzazione della ditta dell'attore, la . Parte_2
Tale schema contrattuale comprende una serie di ipotesi in cui un soggetto, detto sponsorizzato, si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria pagina 7 di 9 R.G. 3155/2023
immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, inseriti in circuiti di manifestazioni seguite da un vasto pubblico ed utilizzati come veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate e della documentazione in atti, deve ritenersi che il convenuto non ha soddisfatto l'onere probatorio su di esso gravante, non avendo provato, da un canto, di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, dall'altro, la non imputabilità dell'inadempimento contestato in virtù di impossibilità sopravvenuta imputabile all'attore. Il sig. in qualità di socio fondatore e Presidente della LL ASD, con la scrittura CP_1 privata oggetto del presente giudizio, si era espressamente impegnato ad utilizzare i fondi erogati dal socio sig. , per la condivisa “volontà di sviluppo dell'associazione sportiva Pt_1 dilettantistica “LL ASD”, nello specifico il progetto del Presidente di CP_1 trasformazione della forma giuridica dell'Associazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata “LL SSDRL”; altresì, il convenuto si era espressamente impegnato “a nome dell'Associazione LL ASD ad assegnare e cedere al sig,
[...]
la quota del 10% della futura società, che verrà costituita entro il 30 giugno Parte_1
2022”. Alla luce di tale assunto, era onere del convenuto dimostrare di aver utilizzato le somme incassate conformemente agli accordi contrattuali e non per finalità estranee o diverse, ovvero di non aver potuto raggiungere lo scopo di detto accordo per impossibilità sopravvenuta ad esso non imputabile. Tuttavia, il convenuto si è limitato ad affermare che la trasformazione dell'ASD LL non ha potuto aver luogo in quanto il sig. è stato escluso dall'associazione; sul CP_1 punto, occorre valorizzare che il contratto è stato stipulato in data 15.09.2021, che la trasformazione della avrebbe dovuto attuarsi entro il Parte_4
30.06.2022, e che il sig. è stato escluso dall'associazione in data 11.04.2023, ben CP_1 potendo, in due anni, attivarsi per adempiere agli impegni assunti. In relazione, poi, alla domanda di restituzione delle somme conferite dall'attore per la sponsorizzazione della propria ditta, il convenuto ha eccepito che tali somme non devono essere restituite in quanto la sponsorizzazione è avvenuta, omettendo tuttavia di depositare documentazione a sostegno delle proprie allegazioni. Alla luce di tali motivazioni, la domanda attorea di risoluzione del contratto e restituzione delle somme versate per raggiungere lo scopo contrattuale, ossia la trasformazione della LL ASD in con conseguente cessione di quota al conferente attore, deve Parte_4 essere integralmente accolta, per inadempimento contrattuale del convenuto.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte attrice Parte attrice deduce la responsabilità del convenuto per lesione della propria immagine, avendo lo stesso posto in essere una condotta offensiva e lesiva dell'onore dell'attore, attraverso dichiarazioni rese ai mass media, in particolare sul quotidiano locale “Il
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Cittadino”. Tale domanda risulta infondata in quanto da un lato le espressioni utilizzate dal convenuto risultano riconducibili all'esercizio del diritto di libera espressione e di critica, dall'altro l'attore si è limitato ad allegare articoli di giornale ma nulla ha provato circa il reale pregiudizio e il danno concreto alla propria immagine di imprenditore.
5. Sulle spese di lite In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 (minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante il mancato svolgimento di una vera e propria fase istruttoria e in ragione del modulo decisionale adottato), devono essere poste a carico di parte convenuta per 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta il grave inadempimento di parte convenuta e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 15.9.2021;
2) Condanna a restituire al sig. la somma di Euro CP_1 Parte_1
114.100,00 (di cui euro 36.600,00 per l'impresa individuale , iva Parte_2 compresa); 3) Condanna a rimborsare in favore di 2/3 delle spese CP_1 Parte_1 di giudizio, complessivamente liquidate in euro 9.142,00 e pertanto euro 6.094,67 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
compensa il restante 1/3 tra le parti. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Lodi, 2 luglio 2025. Il giudice Ada Cappello
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