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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/09/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.263/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. FERRACUTI FABRIZIO,
-parte attrice - contro
, con l'Avv. GUAZZAROTTI CP_1 C.F._1
SIMONE,
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
le parti concludevano come in atti.
Per parte attrice, come da atto di citazione :
“accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto, condannarlo al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di €. 15.000,00 ad oggi, oltre i successivi interessi passivi ed indennizzi come richiesti in atti e fino al saldo, oltre interessi legali e svalutazione, nonchè il rimborso delle spese e compensi di negoziazione assistita e di lite, con rimborso forfettario ed accessori di legge, tramite sentenza esecutiva come per legge”.
Per parte convenuta come da I memoria 183 VI comma cpc :
1 A) Rigettare in toto la domanda attorea ed accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, per qualsivoglia titolo o ragione, della pretesa creditoria di carattere risarcitorio avanzata dalla ditta Pt_1 [...]
nei confronti del Sig. ; Parte_1 CP_1
B) In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero sussistenti i presupposti per eventuale un risarcimento del danno ex art. 1398 c.c., ridurre l'importo al solo cd. interesse negativo, e quindi alla minor somma che dovesse risultare accertata in sede istruttoria, ovvero ritenuta prudenzialmente dal giudice se del caso anche secondo equità e giustizia;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni ai CP_1
sensi dell' art. 1398 c.c. quale falsus procurator della “
[...]
in ragione dell'ordine di acquisto di una barra Parte_2
falciante al prezzo di € 11.000,00 come da commissione di acquisto firmata il
14.04.2021.
Rappresentava parte attrice che ad aprile 2021, contattava CP_1
l'azienda di parte attrice commissionando l' acquisto, per conto della azienda agricola di una nuova barra falciante per il prezzo di euro 11.000,00 di CP_1
cui 7.700,00 da corrispondere alla consegna del macchinario ed euro 3.300,00 mediante permuta di una vecchia barra falciante della ditta CP_1
Riferiva ancora la società attrice che a maggio 2021 chiedeva la CP_1
riparazione della vecchia barra falciante, in attesa della consegna del macchinario e non volle pagare trattandosi del bene che era destinato alla permuta .
A giugno 2021, al momento della consegna del nuovo mezzo alla società agricola questa non accettava la consegna dichiarando di non aver CP_1
ordinato nulla. Lo stesso contattato telefonicamente riferiva di CP_1
non essere interessato alla nuova barra falciante.
2 Pertanto la società attrice spiegava la presente domanda nei confronti di CP_1
per risarcimento dei danni, quale falsus procurator, avendo peraltro
[...]
accertato solo successivamente che il convenuto, pur essendo socio di maggioranza non rivestiva alcuna qualifica di legale rapp.te della società agricola CP_1
La pretesa risarcitoria avanzata in misura di euro 15.000,00 riguarda il ristoro per il mancato guadagno, gli interessi bancari passivi in misura dell'8%, le spese di custodia del bene e di trasporto, queste ultime indicativamente determinate in euro 200,00 .
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea CP_1
disconoscendo la firma sulla commissione d'acquisto e chiedendo il rigetto della domanda.
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge
69/09, mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessarie alla miglior comprensione della vicenda.
Le emergenze probatorie, costituite dai documenti prodotti in atti dalle parti e dalle prove orali assunte in giudizio, non consentono l'accoglimento della domanda per le seguenti ragioni. Part Non è contestata la circostanza che si sia recato presso la ditta CP_1
di e per far riparare la barra falciante, né è contestato il fatto Parte_1 Parte_1
che per tale riparazione non sia stato richiesto alcun pagamento dalla ditta attrice alla società agricola CP_1
La commissione d'ordine di acquisto della nuova barra del 13.04.2021, (doc 2 allegato alla II memoria istruttoria di parte attrice), intestata alla società agricola reca come firma una sigla, senza alcun timbro della società intestataria. CP_1
A fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte di nel CP_1
corso dell'istruttoria veniva sentito , dipendente della Testimone_1
in qualità di venditore che aveva trattato la vendita e compilato Parte_1
l'ordine, il quale riferiva di esser stato contattato dal convenuto per l' acquisto di
3 una barra, di essersi recato in campagna per visionare la vecchia barra falciante oggetto della permuta, sentito all'udienza del 10.05.23 precisava “ ricordo che io ho predisposto la commissione e fatto il prezzo , loro mi hanno indicato la intestazione della società e poi ha firmato la Pt_2 CP_1 Parte_3
commissione , dicendo “ Firmo io , è uguale”. La firma di è stata Parte_3
apposta in mia presenza. Io conoscevo già sia che Parte_3 CP_1
che pure era presente al momento della firma”.
Assunta la testimonianza di padre del convenuto, riferiva di Parte_3
nulla sapere e di non esser mai stato presente ad alcuna trattativa e, richiamato a confronto con il teste negava di aver firmato la Testimone_1
commissione d'ordine che gli veniva esibita.
Le dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio dai testi sopra indicati, aventi entrambi un chiaro coinvolgimento nel giudizio (l'uno per aver trattato e asseritamente concluso il contratto per cui è causa, l'altro per esser stato indicato quale firmatario del contratto), appaiono assolutamente discordanti ed inidonee a fondare la prova sulla condotta attiva dell in ordine alla CP_1
conclusione del contratto, se non per l'ammissione del teste Testimone_1
circa il fatto che la firma sulla commissione d'ordine non fosse stata apposta dal convenuto . CP_1
Le altre testimonianze, assunte non appaiono sufficientemente concludenti ai fini della prova.
La circostanza della mancata richiesta di pagamento della riparazione della barra falciante, di proprietà della azienda pur costituendo un indizio, da CP_1
sola non appare sufficiente a dimostrare le condizioni dell' accordo e la responsabilità dell ai sensi dell'art 1398 cc. CP_1
Da ultimo si osserva come, in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria come indicata da parte attrice in atto introduttivo, non è stato offerto alcun elemento probatorio al fine di poter valutare l'asserito danno in termini di perdita subita o di spese sostenute, (non risulta in atti alcuna documentazione contabile circa il prezzo corrisposto al fornitore per la , né prova delle Pt_4
4 spese bancarie o dei costi sostenuti per la custodia o il trasporto del bene) tanto che il risarcimento non potrebbe essere quantificato neppure in via equitativa.
Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea.
Le circostanze sopra descritte relative alla vicenda esaminata, consentono una compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, disattesa e respinta ogni diversa istanza, decidendo sulla domanda:
-rigetta la domanda attorea.
-Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Macerata il 25/09/2025.
Il giudice on.
Silvia Mosconi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.263/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. FERRACUTI FABRIZIO,
-parte attrice - contro
, con l'Avv. GUAZZAROTTI CP_1 C.F._1
SIMONE,
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
le parti concludevano come in atti.
Per parte attrice, come da atto di citazione :
“accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto, condannarlo al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di €. 15.000,00 ad oggi, oltre i successivi interessi passivi ed indennizzi come richiesti in atti e fino al saldo, oltre interessi legali e svalutazione, nonchè il rimborso delle spese e compensi di negoziazione assistita e di lite, con rimborso forfettario ed accessori di legge, tramite sentenza esecutiva come per legge”.
Per parte convenuta come da I memoria 183 VI comma cpc :
1 A) Rigettare in toto la domanda attorea ed accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, per qualsivoglia titolo o ragione, della pretesa creditoria di carattere risarcitorio avanzata dalla ditta Pt_1 [...]
nei confronti del Sig. ; Parte_1 CP_1
B) In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero sussistenti i presupposti per eventuale un risarcimento del danno ex art. 1398 c.c., ridurre l'importo al solo cd. interesse negativo, e quindi alla minor somma che dovesse risultare accertata in sede istruttoria, ovvero ritenuta prudenzialmente dal giudice se del caso anche secondo equità e giustizia;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni ai CP_1
sensi dell' art. 1398 c.c. quale falsus procurator della “
[...]
in ragione dell'ordine di acquisto di una barra Parte_2
falciante al prezzo di € 11.000,00 come da commissione di acquisto firmata il
14.04.2021.
Rappresentava parte attrice che ad aprile 2021, contattava CP_1
l'azienda di parte attrice commissionando l' acquisto, per conto della azienda agricola di una nuova barra falciante per il prezzo di euro 11.000,00 di CP_1
cui 7.700,00 da corrispondere alla consegna del macchinario ed euro 3.300,00 mediante permuta di una vecchia barra falciante della ditta CP_1
Riferiva ancora la società attrice che a maggio 2021 chiedeva la CP_1
riparazione della vecchia barra falciante, in attesa della consegna del macchinario e non volle pagare trattandosi del bene che era destinato alla permuta .
A giugno 2021, al momento della consegna del nuovo mezzo alla società agricola questa non accettava la consegna dichiarando di non aver CP_1
ordinato nulla. Lo stesso contattato telefonicamente riferiva di CP_1
non essere interessato alla nuova barra falciante.
2 Pertanto la società attrice spiegava la presente domanda nei confronti di CP_1
per risarcimento dei danni, quale falsus procurator, avendo peraltro
[...]
accertato solo successivamente che il convenuto, pur essendo socio di maggioranza non rivestiva alcuna qualifica di legale rapp.te della società agricola CP_1
La pretesa risarcitoria avanzata in misura di euro 15.000,00 riguarda il ristoro per il mancato guadagno, gli interessi bancari passivi in misura dell'8%, le spese di custodia del bene e di trasporto, queste ultime indicativamente determinate in euro 200,00 .
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea CP_1
disconoscendo la firma sulla commissione d'acquisto e chiedendo il rigetto della domanda.
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge
69/09, mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessarie alla miglior comprensione della vicenda.
Le emergenze probatorie, costituite dai documenti prodotti in atti dalle parti e dalle prove orali assunte in giudizio, non consentono l'accoglimento della domanda per le seguenti ragioni. Part Non è contestata la circostanza che si sia recato presso la ditta CP_1
di e per far riparare la barra falciante, né è contestato il fatto Parte_1 Parte_1
che per tale riparazione non sia stato richiesto alcun pagamento dalla ditta attrice alla società agricola CP_1
La commissione d'ordine di acquisto della nuova barra del 13.04.2021, (doc 2 allegato alla II memoria istruttoria di parte attrice), intestata alla società agricola reca come firma una sigla, senza alcun timbro della società intestataria. CP_1
A fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte di nel CP_1
corso dell'istruttoria veniva sentito , dipendente della Testimone_1
in qualità di venditore che aveva trattato la vendita e compilato Parte_1
l'ordine, il quale riferiva di esser stato contattato dal convenuto per l' acquisto di
3 una barra, di essersi recato in campagna per visionare la vecchia barra falciante oggetto della permuta, sentito all'udienza del 10.05.23 precisava “ ricordo che io ho predisposto la commissione e fatto il prezzo , loro mi hanno indicato la intestazione della società e poi ha firmato la Pt_2 CP_1 Parte_3
commissione , dicendo “ Firmo io , è uguale”. La firma di è stata Parte_3
apposta in mia presenza. Io conoscevo già sia che Parte_3 CP_1
che pure era presente al momento della firma”.
Assunta la testimonianza di padre del convenuto, riferiva di Parte_3
nulla sapere e di non esser mai stato presente ad alcuna trattativa e, richiamato a confronto con il teste negava di aver firmato la Testimone_1
commissione d'ordine che gli veniva esibita.
Le dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio dai testi sopra indicati, aventi entrambi un chiaro coinvolgimento nel giudizio (l'uno per aver trattato e asseritamente concluso il contratto per cui è causa, l'altro per esser stato indicato quale firmatario del contratto), appaiono assolutamente discordanti ed inidonee a fondare la prova sulla condotta attiva dell in ordine alla CP_1
conclusione del contratto, se non per l'ammissione del teste Testimone_1
circa il fatto che la firma sulla commissione d'ordine non fosse stata apposta dal convenuto . CP_1
Le altre testimonianze, assunte non appaiono sufficientemente concludenti ai fini della prova.
La circostanza della mancata richiesta di pagamento della riparazione della barra falciante, di proprietà della azienda pur costituendo un indizio, da CP_1
sola non appare sufficiente a dimostrare le condizioni dell' accordo e la responsabilità dell ai sensi dell'art 1398 cc. CP_1
Da ultimo si osserva come, in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria come indicata da parte attrice in atto introduttivo, non è stato offerto alcun elemento probatorio al fine di poter valutare l'asserito danno in termini di perdita subita o di spese sostenute, (non risulta in atti alcuna documentazione contabile circa il prezzo corrisposto al fornitore per la , né prova delle Pt_4
4 spese bancarie o dei costi sostenuti per la custodia o il trasporto del bene) tanto che il risarcimento non potrebbe essere quantificato neppure in via equitativa.
Deve pertanto rigettarsi la domanda attorea.
Le circostanze sopra descritte relative alla vicenda esaminata, consentono una compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, disattesa e respinta ogni diversa istanza, decidendo sulla domanda:
-rigetta la domanda attorea.
-Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Macerata il 25/09/2025.
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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