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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5162/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5162/2019 promossa da:
, , , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 il patrocinio dell'avv.to DI LELLA MICHELE, giusta procura in atti;
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv.to PERCHINUNNO Controparte_1
ENRICO, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
9.12.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 702 bis e segg. cpc del 13.7.2019, i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e , adivano il Tribunale Civile di Foggia per ivi sentire accogliere le
[...] Parte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Giudice Unico del Tribunale di Foggia, reietta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e richiesta, accogliere integralmente la domanda avanzata
e promossa da parte dei GNi ricorrenti attori del presente giudizio, e per l'effetto cosi provvedere: - preliminarmente accertare e dichiarare che il valore dell'immobile coereditato da parte dei GNi , e , e sottoposto ad Parte_1 Parte_2 Parte_3
ipoteca fiscale da parte di , ammonta a complessivi euro Controparte_1
settantacinquemila (euro 75.000,00), come da perizia di stima dello stesso immobile effettuata dal titolare e legale rappresentante dell'Agenzia Immobiliare Devia, con sede in Via Roma n. 77 a San
Nicandro Garganico (FG), oppure a quella diversa e differente valutazione di mercato che sarà accertata, quantificata e determinata in corso di causa, anche a seguito di apposita consulenza tecnica d'ufficio estimativa e quantificativa;
- all'esito del deposito della predetta e richiesta consulenza tecnica d'ufficio estimativa e quantificativa provvedere e disporre la liquidazione della quota parte dell'unità immobiliare ereditata e sottoposta ad ipoteca fiscale spettante in favore del debitore GN , direttamente in favore di Parte_3 CP_1 CP_1
; - infine condannare la resistente convenuta , in
[...] Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso integrale delle spese vive, ed al pagamento delle spettanze e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per le spese generali al venti per cento (20 %), c. a. p. al quattro per cento (4 %), ed i. v.
a. al ventidue per cento (22 %), come per Legge e come da Tariffe Forensi;
- infine munire la emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, come per Legge”.
L' , costituitasi in giudizio, contestava l'avvrsa domanda e Controparte_1
concludeva chiedendo “Assegnare come per legge le somme ricavate dalla vendita del bene immobile di proprietà dei condividendi e per l'effetto condannare in danno di questi ultimi al pagamento delle spese e competenze del presente di procedimento in favore della Controparte_1
creditrice ”.
[...] CP_2
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita a mezzo di CTU.
Con ordinanza del 15.07.2022 il Giudice disponeva un'integrazione di CTU, che revocava all'udienza del 14.06.2024, in quanto non più necessaria atteso che, nelle more, era intervenuta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Alla predetta udienza, infatti, entrambe le parti davano atto che l'ipoteca era stata tempestivamente cancellata dal creditore-ipotecario e che l'immobile era stato immediatamente compravenduto in favore dei promissari compratori. Concludevano, dunque, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con pronuncia giudiziale in punto di spese di lite.
Precisate le conclusioni, la causa era trattanuta in decisione all'udienza del 9.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia intervenuta, durante l'iter processuale, una situazione riconosciuta e ammessa da tutte le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte e abbia, perciò, fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice, su quanto costituiva l'oggetto della controversia. Orbene, perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc”( cfr., ex multis, Cass. Civ., ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034).
Nel caso di specie, è venuto certamente meno ogni punto di contrasto in relazione al merito della causa, come si evince, peraltro, dalle concordi conclusioni delle parti che hanno chiesto al giudice una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, alla luce dell'avvenuto pagamento da parte degli attori di quanto dovuto e della conseguente immediata cancellazione dell'ipoteca (cfr. note scritte di precisazione delle conclusioni e note ex art. 281 sexies
c.p.c. depositate dagli attori il 26.12.2024 e 3.12.2024 e note scritte di precisazione delle conclusioni della convenuta del 2.12.2024).
Ciò posto, deve evidenziarsi che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime, tuttavia, il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio - in ordine alle quali permane controversia - sulla base dei principi della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass., ord. 11 agosto 2022, n. 24714) e, dunque, sulla base di una sommaria delibazione della fondatezza delle domande e delle eccezioni.
Orbene, nel caso in esame, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, atteso l'andamento complessivo del giudizio, che ha reso necessaria un'istruttoria di carattere tecnico, e tenuto conto della condotta tenuta da entrambe le parti, le quali hanno provveduto, all'esito della CTU, l'una a corrispondere e versare, in favore del creditore ipotecario, , l'importo complessivo di euro 16.100,00, Controparte_1
l'altra a provvedere alla tempestiva ed immediata cancellazione della ipoteca fiscale dal predetto complesso immobiliare, tant'è che subito dopo il predetto immobile è stato regolarmente compravenduto dai promissari alienanti/venditori ai promissari acquirenti/compratori.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico di entrambe le parti in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in quote eguali tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Foggia, in data 19/03/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5162/2019 promossa da:
, , , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 il patrocinio dell'avv.to DI LELLA MICHELE, giusta procura in atti;
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv.to PERCHINUNNO Controparte_1
ENRICO, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
9.12.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 702 bis e segg. cpc del 13.7.2019, i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e , adivano il Tribunale Civile di Foggia per ivi sentire accogliere le
[...] Parte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Giudice Unico del Tribunale di Foggia, reietta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e richiesta, accogliere integralmente la domanda avanzata
e promossa da parte dei GNi ricorrenti attori del presente giudizio, e per l'effetto cosi provvedere: - preliminarmente accertare e dichiarare che il valore dell'immobile coereditato da parte dei GNi , e , e sottoposto ad Parte_1 Parte_2 Parte_3
ipoteca fiscale da parte di , ammonta a complessivi euro Controparte_1
settantacinquemila (euro 75.000,00), come da perizia di stima dello stesso immobile effettuata dal titolare e legale rappresentante dell'Agenzia Immobiliare Devia, con sede in Via Roma n. 77 a San
Nicandro Garganico (FG), oppure a quella diversa e differente valutazione di mercato che sarà accertata, quantificata e determinata in corso di causa, anche a seguito di apposita consulenza tecnica d'ufficio estimativa e quantificativa;
- all'esito del deposito della predetta e richiesta consulenza tecnica d'ufficio estimativa e quantificativa provvedere e disporre la liquidazione della quota parte dell'unità immobiliare ereditata e sottoposta ad ipoteca fiscale spettante in favore del debitore GN , direttamente in favore di Parte_3 CP_1 CP_1
; - infine condannare la resistente convenuta , in
[...] Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso integrale delle spese vive, ed al pagamento delle spettanze e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per le spese generali al venti per cento (20 %), c. a. p. al quattro per cento (4 %), ed i. v.
a. al ventidue per cento (22 %), come per Legge e come da Tariffe Forensi;
- infine munire la emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, come per Legge”.
L' , costituitasi in giudizio, contestava l'avvrsa domanda e Controparte_1
concludeva chiedendo “Assegnare come per legge le somme ricavate dalla vendita del bene immobile di proprietà dei condividendi e per l'effetto condannare in danno di questi ultimi al pagamento delle spese e competenze del presente di procedimento in favore della Controparte_1
creditrice ”.
[...] CP_2
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita a mezzo di CTU.
Con ordinanza del 15.07.2022 il Giudice disponeva un'integrazione di CTU, che revocava all'udienza del 14.06.2024, in quanto non più necessaria atteso che, nelle more, era intervenuta la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Alla predetta udienza, infatti, entrambe le parti davano atto che l'ipoteca era stata tempestivamente cancellata dal creditore-ipotecario e che l'immobile era stato immediatamente compravenduto in favore dei promissari compratori. Concludevano, dunque, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con pronuncia giudiziale in punto di spese di lite.
Precisate le conclusioni, la causa era trattanuta in decisione all'udienza del 9.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
La cessazione della materia del contendere si verifica quando sia intervenuta, durante l'iter processuale, una situazione riconosciuta e ammessa da tutte le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte e abbia, perciò, fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice, su quanto costituiva l'oggetto della controversia. Orbene, perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc”( cfr., ex multis, Cass. Civ., ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034).
Nel caso di specie, è venuto certamente meno ogni punto di contrasto in relazione al merito della causa, come si evince, peraltro, dalle concordi conclusioni delle parti che hanno chiesto al giudice una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, alla luce dell'avvenuto pagamento da parte degli attori di quanto dovuto e della conseguente immediata cancellazione dell'ipoteca (cfr. note scritte di precisazione delle conclusioni e note ex art. 281 sexies
c.p.c. depositate dagli attori il 26.12.2024 e 3.12.2024 e note scritte di precisazione delle conclusioni della convenuta del 2.12.2024).
Ciò posto, deve evidenziarsi che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime, tuttavia, il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio - in ordine alle quali permane controversia - sulla base dei principi della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass., ord. 11 agosto 2022, n. 24714) e, dunque, sulla base di una sommaria delibazione della fondatezza delle domande e delle eccezioni.
Orbene, nel caso in esame, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, atteso l'andamento complessivo del giudizio, che ha reso necessaria un'istruttoria di carattere tecnico, e tenuto conto della condotta tenuta da entrambe le parti, le quali hanno provveduto, all'esito della CTU, l'una a corrispondere e versare, in favore del creditore ipotecario, , l'importo complessivo di euro 16.100,00, Controparte_1
l'altra a provvedere alla tempestiva ed immediata cancellazione della ipoteca fiscale dal predetto complesso immobiliare, tant'è che subito dopo il predetto immobile è stato regolarmente compravenduto dai promissari alienanti/venditori ai promissari acquirenti/compratori.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono porsi a carico di entrambe le parti in quote eguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in quote eguali tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Foggia, in data 19/03/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura