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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 7382/2024
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO FABRIZIO CARUSO, elettivamente domiciliato in VIA MILANO 20, CATANIA
contro ed ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PERROTTA, elettivamente domiciliati in VIA MILANO 20, CATANIA
e con la chiamata in causa di contumace Controparte_3
1
R.G.A.C. 7382/2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 28 febbraio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
allega di essere proprietario di un appartamento, con annesso locale Pt_1 Parte_1 garage, facente parte del complesso edilizio “Gravina Park 36 Ville”, ubicato nel territorio del Comune di Gravina di Catania, via Salvo D'Acquisto 11, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Gravina di Catania al foglio 1, particella 1805, subalterni 20 e 56.
Il compendio immobiliare sopra citato è pervenuto all'attore in forza di atto di compravendita del 4 luglio 2011, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Catania – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 1° agosto 2011 al reg. gen. 41094 – reg. part. 29189 (cfr. docc.
1-2 di parte attrice), da potere di (attualmente in fallimento). CP_3
Successivamente, in data 24 agosto 2011, venne trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Catania – Servizio di Pubblicità Immobiliare un sequestro conservativo a beneficio di e ed in danno della suddetta Controparte_4 Controparte_5
(reg. gen. 44217 – reg. part. 31760), avente ad oggetto anche gli immobili di cui in CP_3 premessa, seppur all'epoca essi fossero già usciti dal patrimonio della società poi fallita (cfr. cit. doc. 2 di parte attrice).
A fronte di tale ricostruzione dei fatti, è evidente che il suddetto sequestro è del tutto illegittimo ed inefficace (per la parte che concerne, ovviamente, gli immobili di proprietà dell'attore), in quanto trascritto con riguardo a cespiti all'epoca non più di proprietà del soggetto destinatario dell'ordinanza cautelare – la circostanza è ammessa, del resto, anche dai soci delle società creditrici di CP_3
(oramai cancellate dal registro delle imprese), le quali avevano al tempo chiesto l'emanazione del provvedimento interinale: da qui, l'adesione dei suddetti soci alla domanda in questa sede avanzata dal
Pt_1
A ciò si aggiunga che il pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_3
è costituito e, anzi, ha fatto pervenire al legale dei convenuti una comunicazione ove la stessa curatela ha dichiarato di non avere “[…] interesse a costituirsi nel predetto giudizio per contrastare la domanda, trattandosi di formalità pregiudizievoli non riguardanti beni immobili acquisiti alla massa del fallimento ma di terzi e, comunque, meramente cartolari […]”.
Deve pertanto dichiararsi l'inefficacia dell'ordinanza cautelare del 23 agosto 2011 nella parte in cui il Tribunale di Catania ha ivi autorizzato il sequestro conservativo limitatamente all'appartamento
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7382/2024
ed annesso garage, facenti parte del complesso edilizio “Gravina Park 36 Ville” ed ubicati in Gravina di Catania, via Salvo D'Acquisto 11 (censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Gravina di Catania al foglio 1, particella 1805, subalterni 20 e 56), trascritta in data 24 agosto 2011 presso l'Ufficio
Provinciale di Catania – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate al n. 44217 reg. gen. – n. 31760 reg. part., e, per l'effetto, ordinarsi al competente conservatore la cancellazione della suddetta trascrizione, limitatamente ai cespiti oggetto della domanda attorea.
III
Le spese di lite sono compensate come da concorde richiesta avanzata dai procuratori delle parti costituite all'udienza di discussione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del ogni diversa domanda Controparte_3 ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'inefficacia dell'ordinanza cautelare del 23 agosto 2011 nella parte in cui il Tribunale di Catania ha autorizzato il sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 160.000,00 con riguardo all'appartamento ed annesso garage facenti parte del complesso edilizio “Gravina Park 36 Ville” ed ubicati in Gravina di Catania, via Salvo D'Acquisto 11 (censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Gravina di Catania al foglio 1, particella 1805, subalterni 20 e 56), trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Catania – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in data 24 agosto 2011 (reg. gen. 44217 – reg. part. 31760), e, per l'effetto, ordina al competente conservatore la cancellazione della suddetta trascrizione limitatamente agli immobili di cui sopra;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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