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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7645/2019 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 09.10.2024, e vertente
TRA
(C.F. ) PAte_1 C.F._1
(C.F. PAte_2 C.F._2
(C.F. PAte_3 C.F._3
ved. (C.F. ) tutti elettivamente PAte_4 PAte_1 C.F._4 domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Modestino D'Acquino che li rappresenta e difende giusta procura in atti- parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato, anche in Controparte_1 C.F._5 indirizzo telematico, presso l'avv. Giuseppe Gaudino ( e CodiceFiscale_6
l'avv. Ivan Ilardo ( ) che lo rappresentano e difendono giusta CodiceFiscale_7
procura in atti- parte appellata-
NONCHÉ
(C.F. , elettivamente domiciliato, anche Controparte_2 C.F._3 in indirizzo telematico, presso l'avv. Cristiana Magnani (C.F. ) C.F._8 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti – parte appellante incidentale-
Oggetto: appello principale di PAte_1 PAte_2 PAte_3
e nonché appello incidentale di
[...] PAte_4 Controparte_2
entrambi nei confronti di e avverso la sentenza n. 2042/2019 emessa Controparte_1
r.g. n. 1 dal Tribunale ordinario di Latina, in data 19.08-19.09.2019, tra le parti, a definizione del giudizio recante n.r.g. 3954/2011- usucapione ventennale-
IN FATTO E IN DIRITTO
, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, conclude per Controparte_1
l'accertamento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell':<appezzamento di terreno della superficie di mq. 1300 (are 0.13.00) circa, facente parte di un terreno di maggiore consistenza della superficie di are
0.51.60 distinto al Catasto Terreni del Comune di Latina Foglio 212 PAticella 109
R.D. €. 31,71 - R.D. €.34,64, confinante con canale di scolo, proprietà R_
PA
, restante proprietà e suoi aventi causa, Via Persona_2 Controparte_3
Corazzini, salvo altri ordinando al Dirigente dell'Agenzia di Pubblicità Immobiliare del
Territorio di Latina ex Conservatore dei Registri Immobiliari le necessarie trascrizioni
e volturazioni con esonero di responsabilità (…)”.
I convenuti e PAte_1 PAte_2 PAte_3
nonché il convenuto , costituiti con due separate PAte_4 Controparte_2
comparse e rappresentati da due diversi difensori, resistono alla domanda, chiedendone il rigetto.
Individuata catastalmente la porzione di terreno in oggetto anche a mezzo di c.t.u., la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…)- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ex artt. 1158 ss. c.c. in favore
dell'attore della piena proprietà della porzione di terreno Controparte_1 controversa facente parte di R.G. n. 3954/2011 7 un'area di maggiore consistenza distinta in Catasto Terreni del Comune di Latina al foglio 212-particella 109 ed attualmente risultante individuata nel detto catasto al foglio 212- particella 1048 come meglio descritta – in ogni caso - nella relazione peritale scritta di consulenza tecnica
d'ufficio del CTU Geom. depositata nel corso del processo Persona_3
telematicamente con allegati il 07.03.2016 da intendere qui richiamata e trascritta;
- condanna i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attore SO , spese di lite Controparte_1 liquidate in complessivi €3.000/00 per compensi professionali e complessivi €85/00 per spese vive oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in egual misura tra loro, le spese ed i compensi dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU Geom. Persona_3
r.g. n. 2 spese e compensi già liquidati come da separato provvedimento telematico dell'adito
Tribunale Ordinario di Latina del 17.04.2016.>>
Premessa motivazione in punto di inutilizzabilità dei fascicoli di parte dei convenuti, in quanto ritirati all'udienza di precisazione delle conclusioni e restituiti oltre il termine perentorio di cui al comma 2 dell'art 169 c.p.c., la sentenza impugnata ritiene provata la domanda per le risultanze della prova testimoniale assunta in punto di allegazioni attoree sui presupposti di cui all'art. 1158 ss. c.c.
Con l'atto di appello, , PAte_1 PAte_3 PAte_2
e rassegnano le seguenti conclusioni: PAte_4
<< (…) Dichiarare ammissibili, rilevanti ed utilizzabili i documenti tutti già depositati
nel corso del giudizio di primo grado e dichiarati inutilizzabili dal Giudice di primo grado, - Nel merito riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, le quali di seguito nuovamente si riportano: rigettare la domanda avversa così come proposta in quanto completamente infondata in fatto in diritto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, CPA di entrambi i gradi di giudizio>>.
, costituitosi anche in primo grado, con separata comparsa, propone Controparte_2
appello incidentale adesivo e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) - in accoglimento dell'appello principale, riformare la impugnata sentenza;
- con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
resiste alle censure degli appellanti e conclude per il rigetto degli Controparte_1
appelli e per il favore delle spese di lite.
Gli appellanti propongono tre motivi di impugnazione.
I) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione di legge - errata valutazione dei mezzi di prova acquisiti - errata valutazione delle prove testimoniale delle dichiarazioni rese da . Vi si sostiene la errata valutazione delle Tes_1 risultanze istruttorie. In particolare l'appellante lamenta la omessa valutazione della fattura di spesa dei lavori di picchettamento del terreno nel corso dell'anno
1996; dell'estratto della planimetria riferibile, per numero di foglio e particella, al terreno oggetto di causa;
la errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali del geom. in punto di inesistenza, nell'anno 1996, di una recinzione del Tes_1 terreno in oggetto, contrariamente alle allegazioni dell' sulla esistenza, CP_1
da epoca antecedente dal 1995, di tale recinzione.
r.g. n. 3 II) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione di legge - errata valutazione dei mezzi di prova acquisiti - errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice – evidente inattendibilità e/o palesi incongruenze.
L'appellante lamenta la errata valutazione delle dichiarazioni del teste
[...]
in punto di coltivazione e cura del terreno da parte dell' Tes_2 CP_1
nonché in punto di avvenuta realizzazione, sul terreno, di un impianto per l'irrigazione, di fatto non rilevato sul terreno, e di avvenuta recinzione del terreno, dichiarazioni generiche e non circostanziate nel tempo oltre che prive di riscontro e contraddittorie sul verificarsi di un incendio;
la genericità e la irrilevanza delle dichiarazioni del teste , riguardo alla Testimone_3
realizzazione di due fossi che per un verso, circostanza non rilevata in sentenza, sono stati realizzati dal teste e non dall' e, per altro verso, avevano la CP_1 finalità di far defluire le acque che determinavano l'allagamento anche della proprietà del teste oltre che del terreno limitrofo. L'appellante allega la lacunosità delle dichiarazioni del teste sull'uso dell'area da Testimone_4 parte dell' come parcheggio delle proprie autovetture;
sulla realizzazione CP_1 di una recinzione e di un fosso di scolo delle acque piovane. Rileva l'appellante che lo stesso testo Ceccarelli da atto del fatto che, nel 2011, i convenuti hanno posizionato dei pali di legno senza rete a confine, seppur lasciando accessibile l'area.
III) Rubricato: “Rilevanza nel giudizio di appello della documentazione depositata nel fascicolo di parte documentazione espunta ai fini della decisione del procedimento in primo grado – rilevanza e ammissibilità ed utilizzabilità della documentazione ritualmente depositata durante il procedimento di primo grado ai fini della decisione del presente appello – confutazione documentale delle prove testimoniali di parte attrice”.
L'appellante non contesta l'accertato ritiro e nuovo deposito dei fascicoli di parte che, in ogni caso, chiede di considerare, ai fini della valutazione dei motivi di appello proposti.
L'appello principale e l'appello incidentale adesivo sono meritevoli di accoglimento.
Le questioni poste degli appellanti, nell'ordine logico di trattazione.
Motivo di appello sub 3).
r.g. n. 4 La documentazione versata in atti, ritualmente, nel corso del primo grado di giudizio, è utilizzabile in questa sede, sebbene correttamente esclusa dalle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione assunta.
La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. ( Cass.
n. 29309 del 06/12/2017).
Motivi di appello sub 1) e sub 2).
Attengono entrambi alla valutazione della istruttoria e vengono valutati congiuntamente.
A sostegno della propria domanda, allega di possedere la Controparte_1
porzione di terreno in oggetto dal 1980; di averlo recitato, coltivato ad orto e piantumato;
di averlo dotato di un canale di scolo e raccolta di acque piovane provenienti dai fondi finitimi nonché di un impianto di irrigazione;
di averlo utilizzato come area di sosta e manovra delle proprie autovetture e mezzi.
Ciò detto, giova precisare in diritto che l'acquisto a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale, va apprezzato con particolare rigore e chi agisce deve dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso r.g. n. 5 altrui (cfr., per varie declinazioni di questo principio, Cass. 9325/2011,
17376/2018, 20508/2019 e 6123/2020).
Tale rigore è richiesto anche dalla normativa dell'unione europea (Cass.
20539/2017).
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone, infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n. 20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr.
Cass. n. 3487 del 06/02/2019).
Quanto alle caratteristiche del possesso utile.
E' necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare, sulla cosa e per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 20670/2010;n. 8158/2012).
Le attività allegate dall' qualitativamente e quantitativamente, non CP_1
corrispondono all'esistenza di un completo dominio di sulla Controparte_1 cosa, in tal modo essendo necessario l'atteggiarsi del rapporto di chi agisce ai fini dell'acquisto della proprietà della "res" per usucapione, tanto più nella ipotesi in cui, come nel concreto, il rapporto dell'attore con la “res” coesiste con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo o rilievo poste in essere dal proprietario della medesima.
In fatto giova tener conto delle precisazioni che rende, lo stesso in sede CP_1
di interrogatorio formale, laddove dichiara di aver realizzato per la prima volta,
r.g. n. 6 nel 1985, un recinto, che poi sarebbe andato a fuoco e di aver realizzato una
“scolina” chiamando uno “scavafossi”; chiarendo che non vi era una strada di
“lottizzazione” e che dal 1980 raggiungeva la porzione di terreno in oggetto solo attraversando i campi (non è precisato in atti quando e da chi è stata realizzata la strada privata che, di fatto, rende accessibile il terreno anche con auto e mezzi).
La coltivazione del fondo, ove pure dimostrata (le circostanze articolate con la prova orale espletata sono molto generiche;
tale genericità di ripercuote sulla attendibilità dei testi escussi, che si sono limitati sostanzialmente a confermare le generiche circostanze loro sottoposte) non è una attività riconducibile esclusivamente alle facoltà del proprietario e dunque non concretizza possesso utile ai fini dell'usucapione, con le caratteristiche di cui alle premesse in diritto.
La piantumazione (alberi da frutto) del terreno, per un verso, è genericamente allegata non facendosi neppure riferimento al numero di alberi, all'epoca della loro piantumazione, per altro verso, concretizza attività non indicativa di un rapporto di dominio esclusivo con il terreno ben essedo ipotizzabile anche in rapporti (comodato, locazione o altro) di carattere personale.
Per le stesse ragioni (genericità della allegazione e irrilevanza dell'attività) non è significativa, rispetto al necessario rapporto esclusivo con la res, la realizzazione di un impianto di irrigazione e di un fosso per il convogliamento delle acque piovane: trattasi di opere di rilevanza minima, non indicative di un completo dominio sul bene, ben compatibili con un rapporto di tipo obbligatorio e per altro rese opportune per evitare l'allagamento della proprietà personale dell'appellato.
Considerazioni del tutto sovrapponibili valgono per la irrilevanza dell'uso dell'area in oggetto come spazio di manovra o per parcheggio da parte dell'appellato.
Quanto al fatto che l'attività di picchettamento dei confini posta in essere pacificamente dai convenuti nel 2011 non abbia precluso, all' l'accesso CP_1
a tale area, la circostanza non rileva in senso favorevole alla prospettazione dell' CP_1
I convenuti, infatti, sono pacificamente titolari del diritto (proprietà) che l' intende usucapire ed è l' non i convenuti (odierni appellanti), CP_1 CP_1
a dover dimostrare un rapporto di fatto di esclusivo dominio sulla res.
r.g. n. 7 Né la istruttoria dimostra la intervenuta recinzione del terreno da parte dell' CP_1
La capitolazione istruttoria sul punto è generica.
Il medesimo in sede di interrogatorio formale, si limita a sostenere di CP_1
aver realizzato una prima recinzione nel corso del 1985 che tuttavia è andata distrutta in occasione di un incendio avvenuto in non meglio precisata circostanza;
il teste riferisce genericamente di aver visto l' Tes_2 CP_1
recintare il terreno, senza collocare nel tempo la circostanza e seppure la recinzione fosse stata apposta nel 1985, ma questo non è dimostrato dalla generica dichiarazione del teste, questa poi è andata distrutta, secondo quanto lo stesso dichiara in sede di interpello, con il conseguente venir meno della CP_1
manifestazione di volontà di mantenere un dominio esclusivo del terreno da parte dell' per il tempo necessario alla maturazione dei presupposti. CP_1
Per contro il teste , genero di e coniuge di Testimone_5 PAte_4
come tale capace a testimoniare, riferisce che il terreno è PAte_2
rimasto incolto;
che nel 1996 è stato oggetto di picchettamento a cura dei
[...]
che non essendo più presente sui luoghi il picchettamento eseguito nel Pt_1
1996, nel corso dell'anno 2010 i proprietari hanno disposto per un nuovo picchettamento, circostanza questa, sostanzialmente ammessa anche dall' seppure a diverso fine di propria utilità; che il terreno fosse incolto CP_1
è riferito anche dal teste geometra che ha svolto, su incarico dei Tes_1
convenuti, il picchettamento nel 1996, attività documentalmente riscontrata dalla
“fattura di provvigioni” n. 54 in data 01.09.1996; il teste riferisce di aver Tes_1
perimetrato il terreno nella sua interezza, dunque compresa la minor parte oggetto di causa.
A tali considerazioni, consegue che le dichiarazioni del teste trovano Tes_5
assoluto riscontro nelle concordi dichiarazioni del teste e le dichiarazioni Tes_1
di entrambi i testi trovano ulteriore riscontro nella citata fattura.
La esecuzione del fosso di scolo, pur riferita dal teste , non è Tes_3 circostanza rilevante ai fini della prova dei presupposti di cui all'art 1158 c.c.: il teste dichiara di aver realizzato un fossato al servizio dell'abitazione dell' collegando tale fossato di scolo delle acque, allo scarico esistente CP_1
sulla strada e che tale scavo è stato realizzato per scongiurare allagamenti r.g. n. 8 dell'abitazione dell' ( immobile diverso da quello di causa) e del non CP_1
meglio precisato terreno limitrofo.
Seppure il terreno limitrofo richiamato dal teste fosse quello oggetto di causa, si tratta, in ogni caso, di un accorgimento (neppure concretizzante “un'opera”) che in alcun modo è indicativo di un dominio esclusivo del bene oggetto di causa, da parte dell' essendo finalizzato al miglior godimento e alla protezione del CP_1 diverso bene rappresentato dalla abitazione dell' Giova precisare, a tal CP_1 proposito, che la necessità di scongiurare l'allagamento dell'abitazione dell' non può che passare attraverso la irreggimentazione delle acque CP_1
piovane anche dei terreni limitrofi, è ciò aggiunge un ulteriore elemento di ambivalenza alla realizzazione di tale scavo.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste Il teste conferma la generica Tes_4
articolazione istruttoria ( capitoli 1,2,3,4 e 7 delle memorie ex art.183 VI comma c.p.c. depositate dall' in ordine ad attività non rilevanti ai fini della CP_1 concretizzazione del possesso utile ai sensi dell' art. 1158 c.c. quali “ riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia” o “ coltivazione stagionale di ortaggi … coltivazione e cura di alberi da frutto e di alberi da olivo dallo stesso messi a dimora sul lotto stessi” o ancora dell'utilizzo dell'area per manovra e parcheggio, tutte attività di cui è già detto.
Quanto alla rilevanza della allegata recinzione, ripetesi, la cui presenza sui luoghi e la cui funzione reale non sono allegate e provate adeguatamente, un ulteriore rilievo: lo stesso tecnico che nel 2011 ha eseguito rilievi descrittivi del terreno su mandato dell' geom. , non rileva, sui luoghi, CP_1 Controparte_4 la presenza di una recinzione idonea a precludere l'accesso sui luoghi a soggetti diversi da quello che tale recinzione potrebbe aver apposto, tanto è che il tecnico descrive una recinzione parziale ( due lati su quattro) un recinzione definita “ leggera” ( in “ paletti in legno”) che non può svolge la funzione preclusiva e indicatrice di un rapporto di dominio esclusivo con il terreno da parte dell' CP_1
Ciò detto, l'accertato rapporto di fatto dell' con il bene, esplicitatosi con CP_1
attività che, neppure se complessivamente apprezzate, provano un rapporto di dominio esclusivo con il bene, anche in ragione della documentata e in contestata presenza sui luoghi dei proprietari nel 1996 e nel 2011, concretizzatasi in chiare attività di delimitazione del terreno, non ha i requisiti r.g. n. 9 richiesti dall'art. 1158 cc peer l'acquisizione dell'usucapione ventennale, come richiesti dalle disposizioni che regolano la materia, nella interpretazione, anche comunitaria, riportata nelle premesse in diritto.
Ciò detto, in accoglimento dell'appello principale e incidentale adesivo, in totale riforma della sentenza di primo grado, la domanda dell' viene respinta. CP_1
Domanda di Di BR , Pt_1 PAte_2 PAte_3
e per la restituzione di somme versate in
[...] PAte_4
esecuzione della sentenza impugnata.
Genericamente proposta con la comparsa conclusionale di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. è inammissibile, in quanto non circostanziata.
Giova aggiungere che gli esborsi non sono documentati e la circostanza è stata allegata solo con detta memoria.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Per il doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano ex dm
55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00; con esclusione della fase istruttoria per il solo giudizio di appello), applicati i valori medi per il primo grado di giudizio per entrambe le parti convenute;
applicati i valori medi per il giudizio di appello per la sola parte appellante principale;
escluse, per tale parte, le maggiorazioni previste per la difesa di più soggetti (la pluralità delle parti, in concreto, non ha inciso in maniera rilevante, sull'attività di difesa in concreto svolta); applicati i valori minimi per l'appellante incidentale, tenuto conto dell'attività di difesa in concreto svolta ( mero richiamo dei motivi già esplicitati dall'appellante principale).
Le spese vive non sono documentate (il C.U. e la marca risultano non versati)
Spese di c.t.u.
Liquidate in atti, seguono la soccombenza.
PQM
r.g. n. 10 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale di PAte_1
e nonché
[...] PAte_2 PAte_3 PAte_4 sull'appello incidentale di come in atti proposti, entrambi, nei Controparte_2
confronti di e avverso la sentenza n. 2042/2019 emessa dal Tribunale Controparte_1
ordinario di Latina, in data 19.08-19.09.2019, tra le parti, a definizione del giudizio recante n.r.g. 3954/2011, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale.
2) Condanna a rifondere, a parte appellante principale e a parte Controparte_1
appellante incidentale, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, per il primo grado di giudizio, in euro 2.552,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il giudizio di appello, per l'appellante principale, in euro 1.923,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per l'appellante incidentale, in euro 962,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA
e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Cristiana Magnani, difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma il giorno 18.12.2024.
Il Consigliere relatore
Maria Speranza Ferrara
Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11