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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2329/2022 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio ed anche quali esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2
(c.f. ) (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
) (c.f. ) con il patrocinio C.F._4 Parte_4 C.F._5 dell'avv. ANGELERI LUCA
PARTE ATTRICE contro
(cf. con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE FRANCO
AR RA (cf. ) con il patrocinio dell'avv. GIORGI C.F._6
GIOVANNI
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._7
GIACOBONE GIORGIO
PARTE CONVENUTA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI PAOLO Controparte_3
pagina 1 di 27 (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SILIGARDI ANDREA Controparte_4
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CREVANI RICCARDO Controparte_5
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BATINI ALBERTO Controparte_6
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, premesse le declaratorie più favorevoli, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e solidale del Controparte_1
(committente), dell'ing. MA ND (progettista e direttore lavori) e del dott.
[...] [...]
(geologo ausiliario progettista) nella causazione del sinistro per cui è causa e per CP_2
l'effetto condannarli in via solidale tra loro, per le ragioni esposte in narrativa, a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da tale sinistro, danni da liquidarsi anche in via equitativa nella somma che risulterà meglio visa al Tribunale all'esito del giudizio e che, anche alla luce delle esperite Consulenza Tecnica Preventiva (dott. geol. e CTU (dott. CP_7 geol. , si quantificano sin d'ora in euro 93.100,62 ciascuno quanto a e Per_2 Parte_3
(euro 126.201,24 + 30.000 + 30.000 : 2), euro 84.902,80 quanto a Persona_1 Parte_1
(euro 109.805,60 : 2 + 30.000), euro 134.902,80 quanto a (euro 109.805,60 Parte_2
: 2 + 80.000), euro 35.000 quanto a ed euro 35.000 quanto a Spese Parte_4 Parte_5
e competenze del procedimento ex art. 696bis c.p.c. e del presente giudizio rifuse, ivi ricomprese le spese di CTU e di CTP quantificate in euro 12.021,29 (all. A) quanto a e ed euro Per_1 Pt_3
10.408,77 (all. B) quanto a e In via istruttoria ammettersi prova per interpello e Pt_1 Pt_2
testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal mese di ottobre 2019 si verificavano nel terreno sovrastante le abitazioni degli attori smottamenti del terreno con apertura di grosse falde e la formazione di umuli e avvallamenti sollevando le mattonelle autobloccanti nella proprietà degli attori 2. vero che gli attori segnalavano subito al Comune di , all'ing. ND e CP_1
al dott. quanto stava accadendo, inviando anche le fotografie dei luoghi allegate sub CP_2
18 – 30 (da rammostrarsi all'interrogando e al teste) e i messaggi allegati sub 31 – 44 (da rammostrarsi all'interrogando e al teste);
3. vero che in data 27 dicembre 2019 il Sindaco di pagina 2 di 27 si recava in loco, su richiesta di come da messaggi qui prodotti sub 85 – 86 CP_1 Pt_1
(da rammostrarsi all'interrogando e al teste), insieme al signor constatando Persona_3
la grave situazione ma nessuno interveniva nei giorni successivi e fino al crollo del 20.1.2020; 4. vero che lo stato dei luoghi dal mese di ottobre in poi peggiorava ogni giorno e la grave situazione era ben visibile a chiunque si recasse in ma ciò nonostante nessun Parte_6
intervento veniva posto in essere dal o da suoi incaricati;
5. vero che nessun tecnico o CP_1
incaricato del da ottobre 2019 al 20.1.2020 (data del crollo) eseguiva accessi o CP_1
sopralluoghi al fine di tenere monitorata l'evoluzione della frana e i danni causati dallo smottamento;
indicando quali testi, anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi i signori: res. in , fraz. Fornace, Persona_3 CP_1
res. in Sairano (Pv), via Privata Ricotti, res. in , fraz. Testimone_1 Tes_2 CP_1
Parte_6
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
- nel merito, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare integralmente la domanda azionata dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, ridurre il quantum eventualmente risarcibile, anche rigettando in toto la domanda relativa ai danni non patrimoniali;
- nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, accertare e dichiarare che la responsabilità risarcitoria grava integralmente sui professionisti incaricati della relazione geologica (geol. e della progettazione / direzione lavori (ing. MA Controparte_2
ND) e non sul Comune di;
- ancora in subordine, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento integrale o parziale della domanda formulata dagli attori nei confronti dell'Amministrazione Comunale, condannare (polizza n. 350413433) e Controparte_8
(polizza n. 201008349) a tenere integralmente indenne e Controparte_9
manlevare il per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire Controparte_1
in favore degli attori, anche in solido con gli altri convenuti.Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in accoglimento di quanto eccepito ed esposto, previe le opportune declaratorie del caso e di legge,
pagina 3 di 27 così giudicare: IN VIA PRELIMINARE – Dare atto e dichiarare che, ai sensi dell'art.
2.1 della polizza “Professionista Reale 2017” n. 2019/03/234279, la Parte_7 tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente
[...]
responsabile, ai sensi di legge, a titolo risarcitorio per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale di ingegnere, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa;
– Dare atto e dichiarare che la polizza “Professionista Reale 2017” n. 2019/03/234279 prevede un massimale di Euro
1.000.000,00 e l'applicazione di una franchigia fissa di € 1.500,00; – Dare atto che, ai sensi dell'art. 2.10, in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti non assicurati con Parte_8 il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma c.c.; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà. La presente limitazione non si applica in caso di responsabilità solidale con altri professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale di appartenenza soggetti all'obbligo di assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio rofessionale. Questa deroga vale solo nel caso in cui la copertura assicurativa di tali professionisti non esista, sia insufficiente o non sia operante per qualsiasi motivo e fermo il diritto di regresso di CP_3
nei confronti dei coobbligati, di cui sopra responsabili;
– Dare atto che, ai sensi dell'art.
3.2. di polizza, la non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che CP_3
non sono da essi designati. NEL MERITO In principalità – Respingere tutte le domande avanzate ex adverso nei confronti dell'ing. AR RA perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva proposta da esso ing. RA nei confronti della – Con vittoria di compensi, Parte_7
inclusivi di IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali 15%. In subordine Nell'ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità dell'ing. AR RA, nonché di accoglimento della domanda di manleva proposta da esso ing. RA nei confronti della
[...]
respinte, in ogni caso, tutte le domande così come avanzate ex Parte_7
adverso nei suoi confronti, previa graduazione delle quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei soggetti del presente giudizio, rigorosamente accertati e quantificati gli effettivi danni subiti dagli attori secondo congruità e giustizia, tenuto conto altresì del disposto di cui all'art. 1227 c.c., contenere l'esborso dovuto dalla nei limiti di Parte_7
pagina 4 di 27 tali accertati danni causalmente riconducibili e imputabili a diretta responsabilità, pro quota, di esso ing. RA, nonché nei limiti e in conformità a tutte le condizioni di cui alla polizza
“Professionista Reale 2017” n. 2019/03/234279, in specie nei limiti del massimale con applicazione degli scoperti/franchigie e tenuto conto degli ulteriori limiti ed esclusioni contrattualmente previsti, con esclusione dalla copertura assicurativa delle spese per legali o tecnici non designati dalla – Spese Parte_7
compensate in tutto o almeno in parte con gli attori con esclusione delle spese relative alla fase decisoria da imputarsi esclusivamente a essi attori;
– Dato atto che l'assicurato Ing. ND ha designato un suo legale di fiducia, spese legali compensate con esso assicurato.
CONCLUSIONI Parte_9
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: -nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dalle parti attrici e da qualunque parte proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_2 [...]
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEW0039691-LB; Parte_9
- in via di subordine e nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie nei confronti dell'assicurato e previo Controparte_2 accertamento dell'operatività della polizza invocata a base della richiesta di garanzia, dichiarare che l'obbligo di manleva ai sensi della polizza ritenuta applicabile opera: i) esclusivamente nei limiti della accertata quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato
[...]
rispetto agli altri convenuti in giudizio;
(ii) in ragione del massimale, dedotta la CP_2
franchigia, e delle limitazioni di Polizza applicabili, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione per concorso colposo degli attori ex art. 1227 c.c.; (v) previa perdita e/o riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile anche in via di equità e giustizia;
(v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia. Con vittoria di spese, e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%. In via istruttoria: l'esponente conclude insistendo per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie pagina 5 di 27 richieste e non ammesse, ed rinnova le contestazioni alle risultanze della CTU, insistendo per la convocazione del CTU a chiarimenti, e /o rinnovazione della CTU, richiamando sul punto tutte le note autorizzate in particolare quella per l'udienza del 31.7.2024 e tutte le verbalizzazioni di udienza”.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA Controparte_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE - RIGETTARE integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2) IN VIA
SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, ACCERTARE e DICHIARARE che la responsabilità risarcitoria grava integralmente sui professionisti incaricati della relazione geologica (geol. e della Controparte_2
progettazione/direzione lavori (ing. MA ND) e non sul Comune di;
3) IN VIA CP_1
ULTERIORMENTE SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, della domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti del Controparte_1
; - RESPINGERE la richiesta di condanna in solido tra i convenuti e, per l'effetto,
[...]
DICHIARARE il geol. ed l'ing. MA ND responsabili in via principale e Controparte_2
preventiva rispetto al nel risarcimento del determinando danno;
- Controparte_1
ACCERTARE la non operatività temporale della garanzia assicurativa prestata da
[...]
ai fatti dedotti in atto di citazione in quanto avvenuti precedentemente Controparte_9 all'entrata in vigore della copertura assicurativa prestata da quest'ultima e, conseguentemente,
CONDANNARE in via esclusiva a tenere indenne ed a Controparte_10
manlevare il per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire Controparte_1
in favore degli attori. 4) IN ULTERIORE VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, RIDETERMINARE il quantum rigettando integralmente la domanda relativa ai danni non patrimoniali. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA Controparte_5
Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il CP_5
proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento pagina 6 di 27 anche alle difese delle altre parti. In via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, anche in ragione dell'evidente difetto sia di legittimazione che di interesse di la CP_4
domanda di condanna proposta da nei confronti di Rigettare le domande CP_4 CP_5
avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum,
e in ogni caso per le ragioni indicate. Rigettare la domanda proposta dal Comune di CP_1
nei confronti di perché infondata e comunque per le ragioni indicate e, dunque, in CP_5
particolare, perché il contratto di assicurazione non è operante. Fermo restando quanto sopra osservato ed eccepito, in mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, nonché la domanda di garanzia nei confronti di il capo di condanna alla garanzia e CP_5
manleva dovrà altresì tenere conto delle condizioni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e dovrà quindi applicare le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Nella fattispecie, si eccepisce in particolare che il contratto di assicurazione prevede un massimale di € 600.000,00 per sinistro e per annualità e che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia frontale di € 1.000,00 di cui si chiede l'applicazione. Assolvere in ogni caso da ogni CP_5 avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Con riserva di ogni più ampia argomentazione, difesa, CP_5
eccezione, produzione ed istanza (anche istruttoria). Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge. In via istruttoria: si contestano le conclusioni del ctu per le ragioni esposte nelle osservazioni critiche del ctp indicato da e nelle note scritte CP_5
ex art. 127 ter c.p.c. datate 31.7.2024, a cui si rinvia. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 7 di 27 1. Oggetto della presente controversia è la domanda risarcitoria svolta dalle parti attrici sopra identificate relativa ai danni conseguenti allo smottamento della collina posta a ridosso dell'abitato di sito nel comune di . Parte_6 CP_1
In particolare, assume rilievo ai fini di causa l'intervento di ripristino della stabilità del versante sovrastante l'abitato della frazione mediante consolidamento del Parte_6
movimento franoso in Comune di eseguito nei mesi di gennaio e febbraio del 2017. CP_1
Risulta documentato che:
- il Comune di con scheda RASDA (Raccolta Schede Danni) n. 18674 del CP_1
20.10.2014 aveva segnalato alla Regione Lombardia l'esistenza di uno smottamento del versante della collina posta a ridosso dell'abitato menzionato;
- alla segnalazione è seguita l'emissione da parte della del decreto n. 7448 del 28.7.2016 CP_11 con il quale è stato adottato il piano degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell'art 3 comma 2 del Regolamento CE n. 2012/2002 avente ad oggetto il ripristino della stabilità del versante sovrastante l'abitato di mediante consolidamento di movimento franoso Parte_6
(cfr. doc. n. 13 fascicolo ); CP_1
- con determinazione n. 37 del 23.9.2016 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice) il di CP_1
aveva aggiudicato a la predisposizione dello studio geologico- CP_1 Controparte_2
tecnico relativo ai lavori di ripristino del movimento franoso mentre con successiva determinazione n. 39 del 4.10.2016 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice) MA ND era stato incaricato dell'esecuzione della progettazione, della direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativo ai medesimi interventi;
- nel mese di ottobre del 2016 era stato elaborato il progetto esecutivo definitivo costituito da relazione generale, corografia, estratti di mappa, estratti di PGT, estratto carta dei vincoli, studio geologico-geotecnico, relazione sulle indagini geognostiche, disciplinare tecnico per opere di difesa del suolo, relazione di calcolo strutture in opera, piano di manutenzione (cfr. doc. n. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12 e 13 fascicolo parte attrice);
- era stato previsto, in particolare, di intervenire sul pendio nella zona di “dissesto al fine di incrementarne la stabilità”. Nello stesso tempo era stato previsto di intervenire “sui versanti subverticali di monte, per limitare gli effetti erosivi. Progettualmente si è previsto di intervenire con 5 distinte modalità di intervento: - regimazione delle acque superficiali a monte, con convogliamento delle stesse fino al Torrente Ghiaia di Montalto;
- ripristino delle caratteristiche pagina 8 di 27 di coltivo delle aree in sommità mediante l'esecuzione di strutture di sostegno, da realizzarsi perpendicolarmente al corpo di frana, costituita da un insieme di opere di ingegneria;
- intercettazione delle acque meteoriche sotterranee mediante la creazione di spuntoni drenanti da realizzarsi nella parte a monte dell'area di intervento, ed interventi di intercettazione in modo capillare delle acque sotterranee mediante batterie di microdreni sub- orizzontali - formazione di sistemi di compattazione e consolidamento del versante nella parte bassa dell'area oggetto di intervento;
- convogliamento delle acque superficiali fino al punto di scolo nel Torrente Ghia di
Montalto; gli interventi progettati sono stati previsti per ottenere la mitigazione delle seguenti criticità: 1) limitare l'effetto erosivo delle acque di scorrimento superficiale e le infiltrazioni di acqua, in modo da ostacolare la saturazione dell'aerato; 2) favorire la fuoriuscita dell'acqua dall'aerato mediante drenaggi profondi e allontanare le acque così captate nelle naturali linee di deflusso;
3) impedire che eventuali movimenti corticali coinvolgano le sottostanti abitazioni, incrementando la stabilità delle potenziali curve di scivolamento più superficiali con sistemi di stabilizzazione attiva;
4) incrementare la stabilità della porzione di versante più profonda 5.
Opere da realizzare. Per raggiungere gli scopi sopra elencati sono state valutate diverse soluzioni alternative, anche d'ingegneria naturalistica: dal ricorso a piante erbacee a radicazione profonda per il blocco dell'erosione su versanti (tipo “Prati Armati” o “Vetiver”), a geostuoie, biostuoie, geosintetici dei più svariati tipi, rinforzati con reti “classiche” fissate al terreno con diverse tipologie di ancoraggi (a barre con fondo foro, auto perforanti), la ricostituzione del versante con terre armate. Dalle indagini svolte sul corpo di frana e dalle analisi di stabilità condotte con svariati sistemi di calcolo, il sistema attivo più adatto risulta essere una combinazione differenziata di interventi, costituita da gabbionate in sassi su pali trivellati, realizzazione di terre armate di compattamento e di sostegno, utilizzazione di strutture antierosive, captazione delle acque sotterrane mediante microdreni sub-orizzontali, normalizzazione di scolo delle acque superficiali e sotterranee”;
- con contratto di appalto stipulato in data 14 febbraio 2017 (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte attrice) il Comune di aveva affidato alla società quale mandataria di CP_1 Parte_10
un'associazione temporanea di imprese, l'esecuzione dei lavori di “intervento di ripristino della stabilità del versante sovrastante l'abitato della frazione mediante consolidamento Parte_6 movimento franoso in Comune di ”; CP_1
- le opere sono terminate in data 20 febbraio 2017 (cfr. docc nn. 16 e 17 fascicolo parte attrice).
pagina 9 di 27 1.1. Ciò premesso, il susseguirsi degli eventi successivi non è oggetto di contestazione. In particolare, può dirsi che costituiscano circostanze provate anche perché in parte documentate che:
- dal mese di ottobre del 2019 erano emerse nella proprietà degli attori smottamenti e grosse falde nei terreni e il rialzamento della pavimentazione esterna;
- l'evoluzione della situazione era stata comunicata tanto al comune di quanto a CP_1
e MA ND (cfr. docc. nn. 31, 44, 45, 46 fascicolo parte attrice); Controparte_2
- in data 26 gennaio 2020 si era verificata una frana che aveva investito le abitazioni delle parti attrici;
- con le ordinanze sindacali n. 2 e n. 3 del 2020 era stata disposta l'inagibilità delle abitazioni degli attori.
1.3. Parte attrice ha, quindi, inizialmente notificato agli odierni convenuti ed alla impresa appaltatrice un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Dall'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 5340/2020 emerge che:
- le opere preventivate sono da ritenersi astrattamente idonee nonostante alla prova dei fatti non abbiano conseguito la stabilizzazione del versante sovrastante l'abitato di Parte_6
- in particolare, l'intervento mediante la realizzazione di terre armate e posizionamento di batterie di microdreni sub - orizzontali si è rivelato non efficace in quanto non in grado di contenere al di sopra di un certo livello la pressione interstiziale dell'acqua a monte della stessa opera di sostegno/consolidamento (la terra armata) - che si tratti di acqua di falda e/o acqua di infiltrazione meteorica -, e da lì il successivo reinnesco del movimento franoso. La stabilità del versante non è risultata perciò assicurata dalla presenza di queste opere di sostegno/consolidamento;
- le indagini geognostiche e geotecniche non hanno interessato il corpo di frana ma solo l'area circostante e, in particolare, non è stata verificata la presenza di una falda e la sua eventuale altezza;
- le trincee drenanti (soluzione proposta nello studio geologico - tecnico di progetto per quanto riguarda la sistemazione dei versanti ma non utilizzata né in ambito progettuale né in ambito realizzativo) sono stati poi impiegate successivamente all'epilogo del gennaio 2020 nell'ambito dei lavori di somma urgenza successivamente eseguiti al fine di “ridurre il contenuto d'acqua mediante il controllo dei flussi di monte ed allontanamento mediante trincee drenanti delle acque pagina 10 di 27 trattenute”;
- le opere di ingegneria visibili (costituite dalle terre armate realizzate lungo pendio all'interno dell'area in frana e da una porzione di struttura di sostegno costituita da gabbionate in sassi posate su una platea in cemento armato fondata su pali trivellati alla sommità del versante), risultano essere state eseguite in modo corretto;
- date le caratteristiche litologiche dei terreni coinvolti (copertura e substrato) è noto dalla bibliografia geologico - tecnica consolidata come il meccanismo di innesco di un movimento franoso del tipo “scivolamento roto - traslazionale” - quale è il movimento franoso che ha coinvolto il versante dal punto di vista tipologico -, sia dato dalla presenza d'acqua nel sottosuolo, sia che si tratti di acqua di falda sia che si tratti di acqua di infiltrazione meteorica o entrambe le cose;
sia che essa si manifesti esclusivamente all'interno della copertura eluvio - colluviale sia che essa si manifesti esclusivamente al passaggio tra copertura e sottostante substrato ovvero contemporaneamente sia all'interno della coltre di copertura che al passaggio copertura/substrato. Le cause del reinnesco della frana vanno perciò ricercate nel mutato assetto idrogeologico del sottosuolo determinatosi perlomeno dal novembre/dicembre 2019 rispetto al passato, tanto da determinare nelle settimane immediatamente successive al momento di riattivazione conclamata il franamento del versante e tutto ciò che ne è conseguito fino all'epilogo del 26 gennaio 2020;
-risulta comprovato dagli atti che la frana abbia avuto una evoluzione rapida e rilevante nella sua parte inferiore - tanto da interessare le abitazioni -, a partire dagli ultimi mesi del 2019 rispetto a qualsivoglia periodo precedente, compreso il periodo 2014 (quando, a seguito di intensi e prolungati eventi piovosi concentratisi nell'autunno (del 2014) e nel successivo periodo invernale, risulta essersi verificata una prima attivazione certa del movimento in oggetto per quanto relegato alle quote medie, medio - superiori e superiori del versante rispetto all'abitato di
Ghiaia de Risi;
- i mesi più piovosi del periodo 2003 - 2020 risultino nell'ordine novembre 2019 e novembre
2014, periodi temporali a cui risultano ragionevolmente riferibili rispettivamente la riattivazione del movimento franoso oggetto degli accertamenti del CTU e l'innesco del movimento franoso originario a seguito del quale furono poi realizzati gli interventi di progetto;
- la seguente connessione causale dell'evento: ottobre - novembre - dicembre 2019: eccezionale periodo piovoso;
imbibizione e saturazione del terreno lungo tutto il versante oggetto degli pagina 11 di 27 interventi;
microdreni non efficaci;
terre armate “sospese” all'interno del corpo di frana e non adeguatamente ancorate al substrato stabile;
saturazione del terreno a tergo delle terre armate per innalzamento livello falda e/o infiltrazione di acque piovane provenienti da monte;
perdita di attrito;
dell'insieme opera/terreno di fondazione;
diminuita stabilità globale del pendio;
riattivazione frana a partire dal settore più caricato (zona di accumulo del terreno mobilizzatosi durante l'evento del 2014 coincidente all'area dove risultano essere stati realizzati micro dreni e terre armate); smottamento delle terre armate e contestuale evoluzione lenta, graduale e continua del movimento franoso a valle date le mutate condizioni di stabilità globale del pendio;
lesione dei fabbricati fino all'epilogo del 26 gennaio 2020; continua evoluzione del movimento franoso e crollo parziale dei fabbricati dei ricorrenti nel febbraio di quest'anno 2021;
- non è però possibile stabilire se si sia determinata la neoformazione di una o più falde idriche nel sottosuolo ovvero se non fossero già presenti nel corso delle lavorazioni di progetto falde idriche sotterranee che successivamente hanno variato il loro assetto;
- le opere progettate ed eseguite nel 2017 se efficaci ed efficienti avrebbero dovuto garantire adeguate condizioni di sicurezza alle abitazioni - dato che (anche) per questo erano state progettate e realizzate cioè per l'appunto per impedire che eventuali movimenti corticali coinvolgano le sottostanti abitazioni - o comunque limitarne i danni poi effettivamente subiti;
- il cosiddetto “fosso di guardia” risultava essere stato rimosso o quantomeno manomesso nella funzionalità già precedentemente al momento dell'evento sinistroso del novembre - dicembre
2019 - gennaio 2020 come può evincersi da immagini satellitari del 23/10/2018;
- l'assenza e/o manomissione e/o obliterazione anche se totale del “fosso di guardia” - per come risultava conformato e ubicato -, abbia contribuito in modo non sostanziale alla determinazione dell'evento rispetto alle concause complessive che lo hanno determinato e quindi all'intensità del manifestarsi dell'evento piuttosto che alla sua stessa determinazione (nel senso che l'evento stesso si sarebbe ugualmente verificato). La presenza dell'elemento drenante “fosso di guardia” non avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose subite dagli immobili insistenti nella zona interessata dalla frana in assenza di una adeguata o comunque efficiente o comunque efficace o comunque funzionale rete di collettamento e di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee in corrispondenza del corpo di frana, siano esse acque sotterranee di neoformazione (formatesi cioè durante l'evento del novembre / dicembre 2019 - gennaio 2020 e non presenti in epoca precedente) siano esse acque sotterranee già insistenti nel sottosuolo prima dell'evento e a cui si pagina 12 di 27 va ad associare il contributo derivato dall'infiltrazione nel sottosuolo delle acque superficiali per cause naturali o antropiche, condizione quest'ultima certamente determinatasi a fronte di un periodo di eccezionali precipitazioni (ottobre - novembre - dicembre 2019) e quindi nel corso dell'evento calamitoso del novembre/dicembre 2019 anche in assenza appunto del “fosso di guardia;
In conclusione, in seno all'atp è emerso che hanno avuto una rilevanza causale determinante l'inefficacia dei microdreni che non hanno contribuito a far defluire l'acqua piovana e/o di falda dal corpo della frana e il non adeguato ancoraggio nel substrato stabile delle terre armate che hanno finito per agevolare lo stesso movimento franoso.
1.4. Nel corso del giudizio di merito è stata, quindi, disposta una nuova ctu volta principalmente ad individuare le ragioni del mancato funzionamento dei microdreni e della scarsa stabilità delle terre armate.
Il ctu per quanto qui di interesse ha accertato che:
- le indagini prodromiche alla progettazione geologica e geotecnica delle opere di consolidamento sono state carenti, mancando qualsivoglia analisi specifica del corpo di frana - con particolare riferimento alla circolazione idrica sotterranea - dove sarebbero state realizzate tutte le opere di stabilizzazione;
- le uniche indagini volte alla determinazione della caratterizzazione di riferimento dei terreni è stata eseguita al di fuori della coltre di frana;
- non risultano riportati nel progetto i risultati delle prove geotecniche di laboratorio;
- nelle tavole progettuali non sono state, quindi, riportate le condizioni litostratigrafiche, geotecniche e idrogeologiche del versante, elementi innegabilmente essenziali e determinanti per la corretta verifica della idoneità delle opere di consolidamento;
- dalla comparazione della tavola progettuale n. 6 ed il modello geologico del sottosuolo ricavato dai dati progettuali si evince che i microdreni sub orizzontali sono stati posizionati all'interno del substrato roccioso impermeabile e quindi in nessun modo potevano costituire un efficace sistema di drenaggio delle acque sotterranee all'interno del corpo di frana e che i manufatti di terra rinforzata erano stati posizionati all'interno del substrato marnoso argilloso piuttosto che in quello roccioso così da risultare instabili;
- a livello progettuale non sono state implementate verifiche di stabilità del versante prima e dopo le opere con e senza sisma;
pagina 13 di 27 - l'unico coefficiente di stabilità contenuto nell'analisi eseguita prima della realizzazione delle opere, è riferito alla condizione di stabilità del pendio in frana in assenza di falda ovvero con falda al contatto tra la coltre e il substrato marnoso impermeabile;
- dall'analisi delle verifiche eseguite si evidenzia che le stesse sono state considerate impostate in un terreno con angolo di attrito 40° e coesione 30 KPa quindi verosimilmente nel substrato roccioso, condizione non reale, e per i terreni a monte del manufatto si sono utilizzati parametri di resistenza al taglio di 30° e coesione 10 KPa non corrispondenti a quelli di una coltre di frana caratterizzata da un angolo di attrito minore “residuo”;
- le verifiche sismiche di stabilità evidenziano che nella condizione più sfavorevole prevedibile, corrispondente a “pendio saturo”, condizione assolutamente necessaria per la progettazione di qualsiasi opera di difesa del suolo, le opere realizzate non potevano garantire la stabilità del versante;
- le opere più idonee ad assicurare la stabilità a medio e lungo termine del pendio nella condizione più sfavorevole prevedibile, mediante neutralizzazione delle pressioni interstiziali dell'acqua all'interno del corpo di frana in occasione di eventi piovosi importanti ovvero mantenere un livello piezometro della falda a 4÷5 m di profondità dal piano campagna sarebbero state le trincee drenanti “a gravità”;
- la stabilizzazione con trincee drenanti in aree in dissesto con coinvolgimento esclusivo della coltre eluvio/colluviale e/o detritica è l'intervento più diffuso e consolidato utilizzato nel territorio dell'Oltrepò Pavese e in generale in tutto il territorio nazionale;
- l'opera in gabbioni nella parte superiore della frana in corrispondenza della nicchia di distacco, ritenuta astrattamente idonea, è stata installata in modo non corretto essendo stato garantito solo un incastro “minimo” nel substrato stabile;
- considerata l'estensione e la geometria del bacino di drenaggio delle acque meteoriche della frana (cioè della zona dove convergono le acque meteoriche) nell'ambito della morfologia/orografia della zona, si deduce che in assenza del fosso di guardia nella posizione in cui si trova, solo una parte minima delle acque meteoriche confluirebbe nella frana in modo naturale e quindi verosimilmente la sua presenza o meno non può costituire una causa o una concausa della frana;
- non è possibile dare una risposta inequivocabile al quesito se si fossero attuati subito gli interventi di “somma urgenza” prima descritti, si sarebbe potuto impedire il danneggiamento e pagina 14 di 27 parziale crollo dei fabbricati di parte attrice avvenuti il 26 gennaio 2020.
- l'inidoneità delle opere a far defluire l'acqua dal corpo di frana rende irrilevante l'eccezionalità delle piogge verificatesi nel bimestre ottobre/novembre 2019 in quanto le opere non avrebbero garantito la stabilità in qualsiasi condizione di saturazione;
In definitiva, sussiste un inadempimento dal punto di vista progettuale in relazione alla collocazione dei microdreni orizzontali e delle terre armate conseguente anche alla omessa esecuzione di indagini di tipo geologico in relazione al corpo di frana.
1.4.1. Così evidenziata la responsabilità causalmente connessa al verificarsi dell'evento franoso oggetto di causa si deve innanzitutto porre in evidenza l'estraneità del Controparte_1
.
[...]
In relazione alla ipotizzata responsabilità da custodia del si evidenzia, CP_1
innanzitutto, che i terreni oggetto della frana sono di natura privata di modo che l'indisponibilità degli stessi elide l'esistenza del rapporto presupposto dall'art. 2051 cod. civ.
In ogni caso, non può trascurarsi che, in base alle risultanze di entrambi gli accertamenti tecnici, l'alterazione del c.d. fosso di guardia – circostanza che sarebbe astrattamente riconducibile ad una responsabilità da omessa diligente custodia – non ha avuto, per le ragioni dianzi evidenziate, un rilievo causale nella verificazione degli eventi descritti.
A ciò deve aggiungersi che nella esecuzione delle opere il ha rivestito la CP_1
funzione di committente;
costituisce un principio giurisprudenziale più volte affermato quello secondo il quale “L'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di una
"culpa in eligendo") l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 20/09/2011; Sez. 3 - , Ordinanza n.
27526 del 23/10/2024).
Non sussiste, poi, una colpa in eligendo del in quanto risulta documentato che i CP_1
professionisti sono stati individuati in conformità alle previsioni normative del codice degli appalti all'epoca vigente: entrambi i progettisti risultano, infatti, individuati mediante consultazione della piattaforma pubblica destinata ad ospitare le richieste di offerta in favore pagina 15 di 27 della pubblica amministrazione (cfr. doc. nn. 16 e 17 fascicolo ). Controparte_1
Quanto alla asserita culpa in vigilando, occorre evidenziare che l'appaltatore e i professionisti individuati hanno agito in totale autonomia non essendo stati allegati ed evidenziati profili di ingerenza del nella loro opera (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36399 del CP_1
29/12/2023 secondo la quale “Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive”).
Negli scritti conclusivi, parte attrice ha dedotto la responsabilità del in merito CP_1
alle erronee progettazioni perché il RUP avrebbe dovuto validare il progetto posto alla base dell'appalto per cui è causa anche dal punto di vista contenutistico.
Preme, innanzitutto, osservare che tale titolo di responsabilità non è stato accompagnato dalla tempestiva allegazione dei relativi fatti costituitivi;
la parte ha, infatti, accolto le considerazioni svolte dal ctu in tema.
Si ritiene, tuttavia, che la parte non possa giovarsi di argomentazioni del ctu per sanare le proprie lacune difensive.
Giova, poi, evidenziare che la validazione del progetto da parte del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 107 del 2010 costituisce un momento formale del procedimento volto soltanto a verificare la completezza degli allegati al progetto esecutivo definitivo;
tale verifica non comporta un vaglio dal punto di vista tecnico del progetto esecutivo.
La medesima conclusione può trarsi dall'analisi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50 del 2016
(applicabile alla fattispecie concreta); la norma prevede che “il RUP, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”; la norma prevede poi che il “RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi”.
È però anche previsto dal comma 7 del medesimo articolo che “Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il pagina 16 di 27 responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.
Pertanto, in forza di quest'ultimo adempimento non può sostenersi che il abbia assunto CP_1
la paternità progettuale delle opere oggetto di causa. Cont Si ritiene, pertanto, che nelle ipotesi in ultimo menzionate il non possa essere ritenuto responsabile dei danni a terzi che trovano il loro antecedente causale nelle medesime ragioni tecniche che hanno comportato la nomina di terzi nei ruoli di progettisti e di direttore dei lavori.
Ragionando diversamente il Rup sarebbe ritenuto responsabile di qualunque carenza progettuale anche quando non ha le conoscenze tecniche del settore di intervento.
Pertanto, le domande di parte attrice svolte nei confronti del Controparte_1
devono essere rigettate.
1.4.2. In relazione alla responsabilità dei progettisti si evidenzia quanto segue.
I convenuti hanno invocato a propria discolpa:
- l'eccezionalità delle precipitazioni registrate nel bimestre ottobre/novembre 2019;
- l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi ad opera dei proprietari dei fondi posti al di sopra dell'area interessata dalla frana;
- la sussistenza nel caso di specie della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per limiti tecnici, finanziari e temporali;
- l'inesistenza di un nesso causale.
Quanto all'irrilevanza causale in concreto della misura delle precipitazioni si è già detto.
Il mutamento dello stato dei luoghi mediante riporto di terreno per impiantare una vigna e conseguente eliminazione del fosso di guardia costituisce una circostanza che non risulta in alcun modo provata né per consistenza né per epoca di verificazione.
Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2236 cod. civ. occorre, innanzitutto, evidenziare che le allegazioni di entrambe le difese delle parti e ND in relazione ai limiti tecnici, finanziari e scientifici che avrebbero in CP_2
pagina 17 di 27 concreto reso di particolare difficoltà la risoluzione del problema risultano generiche innanzitutto dal punto di vista assertivo;
invero, non viene specificato alcun elemento di fatto volto a suffragare la difficoltà allegata.
Come è noto, costituisce onere probatorio del professionista la dimostrazione dell'esistenza del presupposto di applicazione dell'attenuazione di responsabilità prevista dalla norma invocata (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020).
Solo durante la ctu i consulenti delle parti e ND hanno evidenziato la CP_2 difficoltà tecnica di eseguire l'analisi all'interno del corpo della frana, attesa la pericolosità dei luoghi.
A tali contestazioni il ctu ha replicato (cfr. pagine 69 ctu) offrendo soluzioni Per_2 tecniche prive di rischi per l'uomo la cui utilizzazione nel caso concreto non ha trovato minimamente smentita negli atti delle parti.
Entrambe le parti convenute in ultimo menzionate hanno allegato che la scelta di utilizzare dei microdreni orizzontali in luogo delle trincee drenanti indicate dal ctu non sarebbe agli stessi imputabile in quanto imposta dalla Lombardia con l'approvazione CP_11 dell'intervento.
La deduzione non è fondata.
Entrambe le ctu hanno evidenziato la idoneità astratta delle opere progettate ed eseguite;
il ctu ha, tuttavia, appurato, che per le carenze di indagine e di progettazione dianzi Per_2
evidenziate, i microdreni orizzontali erano stati posizionati in modo tale da non consentire il deflusso dell'acqua di falda e/o piovana.
Ciò neutralizza le difese svolte dai convenuti ND e fondata sulla CP_2 circostanza che l'utilizzo dei microdreni orizzontali fosse stato prevista già dalla Regione
Lombardia nella fase di programmazione dell'intervento di modo che tale scelta progettuale non potrebbe costituire una ragione per rendere loro imputabile i danni per cui è causa.
Al contempo, il giudizio di idoneità espresso in seno ad entrambe le ctu rende irrilevanti le contestazioni svolte dalle difese operate da tutti i convenuti circa la mancata dimostrazione da parte del ctu della efficacia causale della soluzione progettuale alternativa da egli fornita. Per_2
Ciò posto, è incontestato e documentato che le modalità di progettazione esecutiva delle opere siano state assegnate al convenuto ND sulla base delle indagini di tipo geologico eseguite da CP_2
pagina 18 di 27 Pertanto, l'errata progettazione e l'omessa analisi che sono alla base dell'erroneo posizionamento dei microdreni non può che essere imputabile ai convenuti indicati.
La circostanza che i microdreni siano stati ripresi dall'attore mentre dagli Parte_1 stessi fuoriusciva l'acqua non smentisce le conclusioni del ctu sul loro errato posizionamento;
il ctu, infatti, ha evidenziato che l'errato posizionamento ha inciso sulla possibilità che i drenaggi funzionassero in modo efficiente di modo che non viene esclusa nemmeno dal consulente la possibilità che dagli stessi uscisse dell'acqua.
Dal punto di vista probatorio si deve comunque evidenziare che all'interno dei fascicoli d'ufficio non c'è alcun supporto dvd contenente il video indicato dalle parti;
invero agli atti dell'atp vi è soltanto l'istanza della parte ND con autorizzazione del giudice ma nello storico del fascicolo non vi è alcuna annotazione da parte della cancelleria circa l'avvenuta acquisizione del video.
Pertanto, l'assenza di detta annotazione evidenzia il mancato deposito del supporto.
Parte convenuta ha poi sostenuto l'inesistenza di un nesso causale tra CP_2
l'attività di contenimento della frana e il danno lamentato dalle parti attrice in quanto in assenza del primo il secondo si sarebbe comunque verificato.
La deduzione non merita di essere accolta.
In linea astratta occorre evidenziare che la relazione causale oggetto di causa è quella tra la verificazione del danno e la non corretta esecuzione delle opere di contenimento del movimento franoso.
Ciò posto, dal punto di vista processuale non può trascurarsi che nessuna delle parti ha mai allegato che non ci sarebbe potuta essere alcuna opera di contenimento efficace;
le difese svolte si fondano tutte sul presupposto contrario. Invocare, infatti, il caso fortuito e la limitazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. risulta logicamente compatibile solo con il presupposto che un'opera di contenimento del movimento franoso sarebbe stata almeno astrattamente realizzabile. Ne consegue che la difesa svolta risulta contraddittoria.
Dal punto di vista concreto è d'uopo evidenziare, come fatto più volte in questa sede, che entrambe le consulenze hanno concluso per l'idoneità astratta delle opere previste ed eseguite per il contenimento del movimento franoso.
Il ctu nominato nel corso del presente giudizio ha poi individuato i due profili di inadempimento progettuale che non sono stati efficacemente confutati da nessuna osservazione pagina 19 di 27 dei ctp e/o dalle argomentazioni svolte negli scritti conclusivi.
In definitiva, in mancanza di prove contrarie che i convenuti e ND CP_2
avrebbero dovuto fornire sul riparto interno delle loro responsabilità, per quanto fino ad ora argomentato, sussiste la responsabilità degli stessi per i danni subiti dalle parti attrici a causa del mancato contenimento del movimento franoso.
2. Parte attrice ha innanzitutto richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al danneggiamento dei loro immobili.
L'ausiliario del ctu ha evidenziato che dai certificati anagrafici risulta che Parte_1
e i di loro figli abitavano presso l'immobile danneggiato mentre
[...] Controparte_13
l'immobile di e era stato oggetto di una dichiarazione di inagibilità Persona_1 Parte_3 del 2014 conseguente all'incendio di una parte dello stesso. L'ausiliario ha evidenziato che non risultano presso il Comune di il collaudo di fine lavori attinenti al rifacimento del CP_1
solaio e una nuova richiesta di agibilità.
Preme, innanzitutto, evidenziare che tra i due criteri assegnati al ctu per la quantificazione del danno – costi per ricostruire gli immobili dedotto il valore delle migliorie oppure valore di mercato all'epoca dell'evento – deve essere privilegiato quello che utilizza il valore di mercato atteso che con il primo criterio si verificherebbero in favore dei danneggiati delle forme di arricchimento dovute alla tipologia di materiale utilizzato, dalle nuove tecniche costruttive ect la cui quantificazione è risultata ostica per lo stesso ctu.
Sul valore di mercato degli immobili devono privilegiarsi le modalità di quantificazione utilizzate dall'ausiliario in quanto suffragate da dati oggettivi, diversamente da quanto hanno fatto i consulenti delle parti che si sono limitate ad operare quantificazioni prive di riscontri obiettivi.
Alle considerazioni svolte dal ctu devono aggiungersi le seguenti.
Il ctu ha individuato un valore medio di mercato nell'ambito di una soglia inferiore ed una superiore.
L'entità dell'ammontare del risarcimento dipende anche dallo stato di conservazione degli immobili prima del verificarsi dell'evento per cui è causa. Quest'ultimo non è stato oggetto di accertamento del ctu in quanto gli immobili sono parzialmente crollati e inaccessibili sia per la pericolosità dei luoghi sia per gli effetti dei provvedimenti di inagibilità adottati dal CP_1
Tuttavia, tale elemento di fatto può presumersi sulla base e secondo le modalità del pagina 20 di 27 ragionamento che segue.
L'immobile degli attori e dei di loro figli Parte_1 Controparte_13
costituiva la loro abitazione;
ciò emerge non solo dalla documentazione acquisita dal ctu ma può dedursi dal fatto che a seguito degli eventi per cui è causa il Comune di ha CP_1 provveduto all'alloggiamento della sola famiglia indicata (cfr. doc. n. 34 fascicolo ). CP_1
L'immobile è stato comprato nel 2002 e l'unica attività di ristrutturazione documentata riguarda il tetto (cfr. doc. n. 80 fascicolo parte attrice)
Si può, pertanto, presumere che l'immobile delle parti indicate, essendo adibito a loro abitazione principale versasse in uno stato di conservazione almeno buono, di modo che l'entità del valore di mercato agli stessi liquidabile deve essere individuato nella media tra la soglia massima e la soglia minima indicata dall'ausiliario pari ad euro 89.217,05 oltre accessori.
Per quanto riguarda l'immobile degli attori e si osserva che Persona_1 Parte_3
lo stesso risultava inagibile dal 2014 a causa di un incendio che aveva interessato una parte del bene e che non risulta allo stato richiesta e/o concessa una nuova delibera di agibilità. Peraltro,
l'unica pratica edilizia presente negli atti del Comune successiva all'evento indicato non riporta, per quanto specificato dal ctu, documentazione di tipo strutturale.
Sulla base di tale presupposto il ctu ha operato una riduzione del 10% rispetto ai valori di mercato.
Si ritiene, tuttavia, che in tal caso non possa operarsi una liquidazione secondo i parametri medi come fatto per le altre parti attrici poiché in base agli elementi di fatto evidenziato non può presumersi un buono stato di conservazione. Appare equo riconoscere alla parte un valore pari alla media tra quello indicato dal ctu come “valore finale medio inferiore” pari ad euro 78.875,78
e quello medio pari ad euro 102.538,51; detto valore risulta pari ad euro 90.707,15.
2.1. Parte attrice ha anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla consumazione nel caso di specie del reato di crollo colposo;
nella specie le parti hanno allegato la verificazione di una sofferenza soggettiva derivante dalla perdita della loro abitazione.
Tuttavia, si deve considerare che secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché uniforme “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - ,
pagina 21 di 27 Sentenza n. 11269 del 10/05/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020).
Nel caso di specie, ferma la configurabilità del reato di disastro colposo ex art. 449 cod. pen. non può trascurarsi che parte attrice si è limitata ad allegare la perdita dell'abitazione quale fattispecie costitutiva del danno rivendicato. Ne consegue che alcun risarcimento possa riconoscersi in favore della parte e in quanto difetta il presupposto Persona_1 Parte_3 della perdita dell'abitazione principale;
peraltro, alcun elemento di fatto è stato allegato con riferimento alla relazione di fatto esistente tra gli attori ed il bene di modo che nulla può presumersi circa le conseguenze morali derivanti dalla sua perdita.
Viceversa, la domanda deve essere accolta in favore di parte attrice Parte_1
e dei di loro figli. Controparte_13
Come dianzi evidenziato a seguito del sinistro dette parti hanno perso la loro abitazione che hanno dovuto abbandonare in tutta fretta ivi lasciando i loro beni personali. Si può agevolmente presumere che la perdita della propria abitazione costituisca motivo non solo di una sofferenza interiore ma anche di stravolgimento delle proprie abitudini di vita, con evidenti ripercussioni sulla possibilità di manifestare la propria identità personale.
Attesi i beni giuridici lesi e le conseguenze dannose verificate la relativa liquidazione può essere fatta utilizzando la Tabella elaborata dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i cui valori devono essere ridotti del 90% onde renderne proporzionale l'ammontare alla tipologia di lesione che si intende ristorare
Ciò premesso, si ritiene di poter riconoscere in favore dei minori una soglia di risarcimento superiore alla soglia minima, attesa la presumibile maggiore sofferenza che un'adolescente possa subire per una perdita come quella per cui è causa;
pertanto, devono riconoscersi in favore dei minori e la somma di euro 25.000 Parte_5 Parte_4
cadauno.
ha anche documentato di essere stata sottoposta ad un trattamento Controparte_13
di psicoterapia con sedute individuali settimanali dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo del
2022; la documentazione medica evidenzia che il trattamento si è reso necessario per la presenza di esiti post – traumatici e di una condizione di forte disagio, con una sintomatologia di tipo ansioso depressivo insorti in seguito ad un evento traumatico subito nel mese di gennaio 2020
(cfr. doc. n. 84 fascicolo parte attrice).
pagina 22 di 27 Appare evidente che la documentazione citata costituisce un elemento indiziario dal quale desumere che le conseguenze subite dalla parte abbiano avuto un connotato di sofferenza interiore più accentuato al quale deve corrispondere un'entità risarcitoria più marcata rispetto al valore minimo liquidabile che si quantifica in euro 28.000.
A in mancanza di ulteriori elementi di personalizzazione si ritiene che Parte_1
possa essere liquidata una somma di euro 20.000
L'ammontare dei risarcimenti individuati deve essere maggiorato degli interessi compensativi e della rivalutazione. Si deve infatti considerare che ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi. Pertanto, tenuto conto che la somma dianzi indicata è calcolata in valori attuali, per il calcolo del debito risarcitorio occorre dapprima devalutare detta somma alla data dell'evento e poi calcolare sul risultato gli interessi c.d. compensativi al tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente sulla somma via via rivalutata.
2.2. Spettano agli attori, in forza dell'accoglimento delle domande svolte, le spese tecniche sostenuto nella fase di atp e nel presente giudizio.
Quanto alla fase di atp, ha documentato di aver sostenuto 12.041,29 per Persona_1
spese di ctp e ctu (cfr. all. A fascicolo parte attrice) mentre ha documentato un Parte_1
esborso di euro 10.408,77 (cfr. all. B fascicolo parte attrice).
3. MA ND e hanno chiamato in giudizio le rispettive compagnie Controparte_2
di assicurazione onde essere manlevate dalle conseguenze risarcitorie derivanti dall'odierno giudizio.
è stata invocata in giudizio da in Parte_9 Controparte_2
forza del certificato di polizza n. AEW0039691-LB.
La polizza menzionata (cfr. doc. n. 4 fascicolo terza chiamata) è stata stipulata nella forma claims made;
è specificato che “L'assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della pagina 23 di 27 data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato”.
La polizza aveva una decorrenza dal 01/04/2019 al 01/04/2020.
Posto che l'assicurato ha ricevuto una prima richiesta risarcitoria fin dal mese di novembre del 2019, allorquando è stato sollecitato dalle odierne parti attrici a prendere cognizione del movimento franoso, la polizza era vigente al momento del sinistro.
La società di assicurazione ha invocato quale causa di esclusione della polizza l'attribuibilità dell'evento per cui è causa ad un fenomeno naturale.
Per le ragioni dianzi evidenziate in ordine alle responsabilità del convenuto
[...]
rispetto alla causazione del sinistro per cui è causa si deve escludere che i fatti CP_2
dannosi subiti dalle parti attrici siano ascrivibili ad un mero fenomeno naturale.
Per quanto concerne la richiesta dell'assicurazione di limitare la propria operatività per la quota di responsabilità del proprio assicurato con esclusione di ogni di responsabilità solidale si osserva che “nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17656 del 20/06/2023 e Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
In definitiva, atteso che il massimale della polizza, pari a 500.000 euro, risulta capiente rispetto ai danni qui liquidati, la società deve essere condannata a tenere indenne Pt_9 [...]
di tutti gli esborsi che questi sarà tenuto ad eseguire in favore degli attori, esclusa una CP_2
franchigia di euro 2.000.
3.1. MA ND ha chiamato in giudizio la propria compagnia di assicurazione.
La costituendosi in giudizio ha eccepito i limiti di Parte_7
operatività della polizza.
I limiti inerenti alle opere edili (per le quali la garanzia ricorre solo in caso di crollo o rovina totale o parziale) si ritiene che non escludano l'operatività della polizza perché nel caso di specie può dirsi che si sia verificato quanto meno una rovina parziale dell'opera geologica eseguita.
pagina 24 di 27 La polizza opera in regime di claims made e risulta incontestato che la richiesta risarcitoria per cui è causa sia intervenuta nel periodo di vigenza del contratto (28/2/2019 –
28/2/2021 cfr. doc. n. 1 fascicolo . CP_3
Quanto alla esclusione della copertura assicurativa per le spese legali sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non designati dalla assicurazione si evidenzia che, con orientamento suffragato da ultimo nella pronuncia della Corte di Cassazione assunta con sentenza
Sez. 3 - , Sentenza n. 21220 del 05/07/2022, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021).
In definitiva, la Reale Mutua deve essere condannata a tenere indenne MA ND dal pagamento di tutte le somme che questi sarà tenuto a corrispondere in favore degli attori in forza del presente provvedimento dedotta una franchigia di euro 1.500.
4. Sulle spese di lite si osserva quanto segue.
Al rigetto della domanda nei confronti del segue la condanna Controparte_14 degli attori al pagamento delle spese di lite sostenute da quest'ultimo e dalle società di assicurazione dallo stesso chiamate in giudizio.
L'accoglimento della domanda degli attori comporta la condanna dei convenuti
[...]
e MA ND al pagamento delle spese di lite sostenute per la fase di atp e CP_2 dell'odierno giudizio.
Le spese di lite tra e MA ND e le rispettive società di Controparte_2 assicurazione devono essere compensate atteso che quest'ultime non hanno contestato l'operatività della polizza.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti
[...]
e MA ND. CP_2
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, per tutte le fasi dell'accertamento tecnico preventivo (in favore delle sole parti attrici che ne hanno fatto espressa richiesta) e del giudizio di merito, in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro;
viene escluso l'aumento di cui pagina 25 di 27 all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 poiché alla pluralità di parti non è corrisposta una valutazione di plurime circostanze di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda degli attori nei confronti dei convenuti e MA ND Controparte_2 che, per l'effetto, vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo:
1. euro 107.667,94 (97.259,17 + 10.408,77) in favore di Parte_1 [...]
, CP_13
2. 21.802,80 euro in favore di euro 30.523,95 in favore di Parte_1 [...]
; euro 27.253,51 in favore di e 27.253,51 euro in favore di CP_13 Parte_4 Pt_5
[...]
2. euro 110.924,86 (98.883,57 + 12.041,29) in favore di e;
Persona_1 Parte_3
- rigetta le domande nei confronti del;
Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_1
della e della che si liquidano, in favore Controparte_9 Controparte_10
di ciascuna di esse, in euro 22.457 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna e MA ND in solido tra loro al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore di parte attrice che si liquidano in euro 1.713 per anticipazioni ed in euro 28.373 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè
c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna a tenere indenne MA ND di tutti gli esborsi che Parte_7 quest'ultimo è tenuto a fare in favore degli attori in forza della presente sentenza, con esclusione di una franchigia di euro 1.500;
- condanna a tenere indenne di tutti gli Controparte_15 Controparte_2
esborsi che quest'ultimo è tenuto a fare in favore degli attori in forza della presente sentenza, con esclusione di una franchigia di euro 2.000;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti MA ND e le Controparte_2
spese di ctu.
pagina 26 di 27 Pavia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2329/2022 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio ed anche quali esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2
(c.f. ) (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
) (c.f. ) con il patrocinio C.F._4 Parte_4 C.F._5 dell'avv. ANGELERI LUCA
PARTE ATTRICE contro
(cf. con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE FRANCO
AR RA (cf. ) con il patrocinio dell'avv. GIORGI C.F._6
GIOVANNI
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._7
GIACOBONE GIORGIO
PARTE CONVENUTA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI PAOLO Controparte_3
pagina 1 di 27 (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SILIGARDI ANDREA Controparte_4
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CREVANI RICCARDO Controparte_5
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BATINI ALBERTO Controparte_6
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, premesse le declaratorie più favorevoli, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e solidale del Controparte_1
(committente), dell'ing. MA ND (progettista e direttore lavori) e del dott.
[...] [...]
(geologo ausiliario progettista) nella causazione del sinistro per cui è causa e per CP_2
l'effetto condannarli in via solidale tra loro, per le ragioni esposte in narrativa, a risarcire agli attori tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da tale sinistro, danni da liquidarsi anche in via equitativa nella somma che risulterà meglio visa al Tribunale all'esito del giudizio e che, anche alla luce delle esperite Consulenza Tecnica Preventiva (dott. geol. e CTU (dott. CP_7 geol. , si quantificano sin d'ora in euro 93.100,62 ciascuno quanto a e Per_2 Parte_3
(euro 126.201,24 + 30.000 + 30.000 : 2), euro 84.902,80 quanto a Persona_1 Parte_1
(euro 109.805,60 : 2 + 30.000), euro 134.902,80 quanto a (euro 109.805,60 Parte_2
: 2 + 80.000), euro 35.000 quanto a ed euro 35.000 quanto a Spese Parte_4 Parte_5
e competenze del procedimento ex art. 696bis c.p.c. e del presente giudizio rifuse, ivi ricomprese le spese di CTU e di CTP quantificate in euro 12.021,29 (all. A) quanto a e ed euro Per_1 Pt_3
10.408,77 (all. B) quanto a e In via istruttoria ammettersi prova per interpello e Pt_1 Pt_2
testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal mese di ottobre 2019 si verificavano nel terreno sovrastante le abitazioni degli attori smottamenti del terreno con apertura di grosse falde e la formazione di umuli e avvallamenti sollevando le mattonelle autobloccanti nella proprietà degli attori 2. vero che gli attori segnalavano subito al Comune di , all'ing. ND e CP_1
al dott. quanto stava accadendo, inviando anche le fotografie dei luoghi allegate sub CP_2
18 – 30 (da rammostrarsi all'interrogando e al teste) e i messaggi allegati sub 31 – 44 (da rammostrarsi all'interrogando e al teste);
3. vero che in data 27 dicembre 2019 il Sindaco di pagina 2 di 27 si recava in loco, su richiesta di come da messaggi qui prodotti sub 85 – 86 CP_1 Pt_1
(da rammostrarsi all'interrogando e al teste), insieme al signor constatando Persona_3
la grave situazione ma nessuno interveniva nei giorni successivi e fino al crollo del 20.1.2020; 4. vero che lo stato dei luoghi dal mese di ottobre in poi peggiorava ogni giorno e la grave situazione era ben visibile a chiunque si recasse in ma ciò nonostante nessun Parte_6
intervento veniva posto in essere dal o da suoi incaricati;
5. vero che nessun tecnico o CP_1
incaricato del da ottobre 2019 al 20.1.2020 (data del crollo) eseguiva accessi o CP_1
sopralluoghi al fine di tenere monitorata l'evoluzione della frana e i danni causati dallo smottamento;
indicando quali testi, anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi i signori: res. in , fraz. Fornace, Persona_3 CP_1
res. in Sairano (Pv), via Privata Ricotti, res. in , fraz. Testimone_1 Tes_2 CP_1
Parte_6
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
- nel merito, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, rigettare integralmente la domanda azionata dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, ridurre il quantum eventualmente risarcibile, anche rigettando in toto la domanda relativa ai danni non patrimoniali;
- nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, accertare e dichiarare che la responsabilità risarcitoria grava integralmente sui professionisti incaricati della relazione geologica (geol. e della progettazione / direzione lavori (ing. MA Controparte_2
ND) e non sul Comune di;
- ancora in subordine, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento integrale o parziale della domanda formulata dagli attori nei confronti dell'Amministrazione Comunale, condannare (polizza n. 350413433) e Controparte_8
(polizza n. 201008349) a tenere integralmente indenne e Controparte_9
manlevare il per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire Controparte_1
in favore degli attori, anche in solido con gli altri convenuti.Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in accoglimento di quanto eccepito ed esposto, previe le opportune declaratorie del caso e di legge,
pagina 3 di 27 così giudicare: IN VIA PRELIMINARE – Dare atto e dichiarare che, ai sensi dell'art.
2.1 della polizza “Professionista Reale 2017” n. 2019/03/234279, la Parte_7 tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente
[...]
responsabile, ai sensi di legge, a titolo risarcitorio per danni e perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale di ingegnere, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa;
– Dare atto e dichiarare che la polizza “Professionista Reale 2017” n. 2019/03/234279 prevede un massimale di Euro
1.000.000,00 e l'applicazione di una franchigia fissa di € 1.500,00; – Dare atto che, ai sensi dell'art. 2.10, in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti non assicurati con Parte_8 il presente contratto, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma c.c.; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'assicurato sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà. La presente limitazione non si applica in caso di responsabilità solidale con altri professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale di appartenenza soggetti all'obbligo di assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio rofessionale. Questa deroga vale solo nel caso in cui la copertura assicurativa di tali professionisti non esista, sia insufficiente o non sia operante per qualsiasi motivo e fermo il diritto di regresso di CP_3
nei confronti dei coobbligati, di cui sopra responsabili;
– Dare atto che, ai sensi dell'art.
3.2. di polizza, la non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che CP_3
non sono da essi designati. NEL MERITO In principalità – Respingere tutte le domande avanzate ex adverso nei confronti dell'ing. AR RA perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva proposta da esso ing. RA nei confronti della – Con vittoria di compensi, Parte_7
inclusivi di IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali 15%. In subordine Nell'ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità dell'ing. AR RA, nonché di accoglimento della domanda di manleva proposta da esso ing. RA nei confronti della
[...]
respinte, in ogni caso, tutte le domande così come avanzate ex Parte_7
adverso nei suoi confronti, previa graduazione delle quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei soggetti del presente giudizio, rigorosamente accertati e quantificati gli effettivi danni subiti dagli attori secondo congruità e giustizia, tenuto conto altresì del disposto di cui all'art. 1227 c.c., contenere l'esborso dovuto dalla nei limiti di Parte_7
pagina 4 di 27 tali accertati danni causalmente riconducibili e imputabili a diretta responsabilità, pro quota, di esso ing. RA, nonché nei limiti e in conformità a tutte le condizioni di cui alla polizza
“Professionista Reale 2017” n. 2019/03/234279, in specie nei limiti del massimale con applicazione degli scoperti/franchigie e tenuto conto degli ulteriori limiti ed esclusioni contrattualmente previsti, con esclusione dalla copertura assicurativa delle spese per legali o tecnici non designati dalla – Spese Parte_7
compensate in tutto o almeno in parte con gli attori con esclusione delle spese relative alla fase decisoria da imputarsi esclusivamente a essi attori;
– Dato atto che l'assicurato Ing. ND ha designato un suo legale di fiducia, spese legali compensate con esso assicurato.
CONCLUSIONI Parte_9
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: -nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dalle parti attrici e da qualunque parte proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_2 [...]
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEW0039691-LB; Parte_9
- in via di subordine e nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie nei confronti dell'assicurato e previo Controparte_2 accertamento dell'operatività della polizza invocata a base della richiesta di garanzia, dichiarare che l'obbligo di manleva ai sensi della polizza ritenuta applicabile opera: i) esclusivamente nei limiti della accertata quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato
[...]
rispetto agli altri convenuti in giudizio;
(ii) in ragione del massimale, dedotta la CP_2
franchigia, e delle limitazioni di Polizza applicabili, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione per concorso colposo degli attori ex art. 1227 c.c.; (v) previa perdita e/o riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile anche in via di equità e giustizia;
(v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia. Con vittoria di spese, e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%. In via istruttoria: l'esponente conclude insistendo per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie pagina 5 di 27 richieste e non ammesse, ed rinnova le contestazioni alle risultanze della CTU, insistendo per la convocazione del CTU a chiarimenti, e /o rinnovazione della CTU, richiamando sul punto tutte le note autorizzate in particolare quella per l'udienza del 31.7.2024 e tutte le verbalizzazioni di udienza”.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA Controparte_4
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE - RIGETTARE integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. 2) IN VIA
SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, ACCERTARE e DICHIARARE che la responsabilità risarcitoria grava integralmente sui professionisti incaricati della relazione geologica (geol. e della Controparte_2
progettazione/direzione lavori (ing. MA ND) e non sul Comune di;
3) IN VIA CP_1
ULTERIORMENTE SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, della domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti del Controparte_1
; - RESPINGERE la richiesta di condanna in solido tra i convenuti e, per l'effetto,
[...]
DICHIARARE il geol. ed l'ing. MA ND responsabili in via principale e Controparte_2
preventiva rispetto al nel risarcimento del determinando danno;
- Controparte_1
ACCERTARE la non operatività temporale della garanzia assicurativa prestata da
[...]
ai fatti dedotti in atto di citazione in quanto avvenuti precedentemente Controparte_9 all'entrata in vigore della copertura assicurativa prestata da quest'ultima e, conseguentemente,
CONDANNARE in via esclusiva a tenere indenne ed a Controparte_10
manlevare il per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire Controparte_1
in favore degli attori. 4) IN ULTERIORE VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accertamento di un danno risarcibile in favore degli attori, RIDETERMINARE il quantum rigettando integralmente la domanda relativa ai danni non patrimoniali. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA Controparte_5
Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il CP_5
proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento pagina 6 di 27 anche alle difese delle altre parti. In via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, anche in ragione dell'evidente difetto sia di legittimazione che di interesse di la CP_4
domanda di condanna proposta da nei confronti di Rigettare le domande CP_4 CP_5
avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum,
e in ogni caso per le ragioni indicate. Rigettare la domanda proposta dal Comune di CP_1
nei confronti di perché infondata e comunque per le ragioni indicate e, dunque, in CP_5
particolare, perché il contratto di assicurazione non è operante. Fermo restando quanto sopra osservato ed eccepito, in mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, nonché la domanda di garanzia nei confronti di il capo di condanna alla garanzia e CP_5
manleva dovrà altresì tenere conto delle condizioni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e dovrà quindi applicare le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Nella fattispecie, si eccepisce in particolare che il contratto di assicurazione prevede un massimale di € 600.000,00 per sinistro e per annualità e che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia frontale di € 1.000,00 di cui si chiede l'applicazione. Assolvere in ogni caso da ogni CP_5 avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Con riserva di ogni più ampia argomentazione, difesa, CP_5
eccezione, produzione ed istanza (anche istruttoria). Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge. In via istruttoria: si contestano le conclusioni del ctu per le ragioni esposte nelle osservazioni critiche del ctp indicato da e nelle note scritte CP_5
ex art. 127 ter c.p.c. datate 31.7.2024, a cui si rinvia. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 7 di 27 1. Oggetto della presente controversia è la domanda risarcitoria svolta dalle parti attrici sopra identificate relativa ai danni conseguenti allo smottamento della collina posta a ridosso dell'abitato di sito nel comune di . Parte_6 CP_1
In particolare, assume rilievo ai fini di causa l'intervento di ripristino della stabilità del versante sovrastante l'abitato della frazione mediante consolidamento del Parte_6
movimento franoso in Comune di eseguito nei mesi di gennaio e febbraio del 2017. CP_1
Risulta documentato che:
- il Comune di con scheda RASDA (Raccolta Schede Danni) n. 18674 del CP_1
20.10.2014 aveva segnalato alla Regione Lombardia l'esistenza di uno smottamento del versante della collina posta a ridosso dell'abitato menzionato;
- alla segnalazione è seguita l'emissione da parte della del decreto n. 7448 del 28.7.2016 CP_11 con il quale è stato adottato il piano degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell'art 3 comma 2 del Regolamento CE n. 2012/2002 avente ad oggetto il ripristino della stabilità del versante sovrastante l'abitato di mediante consolidamento di movimento franoso Parte_6
(cfr. doc. n. 13 fascicolo ); CP_1
- con determinazione n. 37 del 23.9.2016 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice) il di CP_1
aveva aggiudicato a la predisposizione dello studio geologico- CP_1 Controparte_2
tecnico relativo ai lavori di ripristino del movimento franoso mentre con successiva determinazione n. 39 del 4.10.2016 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice) MA ND era stato incaricato dell'esecuzione della progettazione, della direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativo ai medesimi interventi;
- nel mese di ottobre del 2016 era stato elaborato il progetto esecutivo definitivo costituito da relazione generale, corografia, estratti di mappa, estratti di PGT, estratto carta dei vincoli, studio geologico-geotecnico, relazione sulle indagini geognostiche, disciplinare tecnico per opere di difesa del suolo, relazione di calcolo strutture in opera, piano di manutenzione (cfr. doc. n. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12 e 13 fascicolo parte attrice);
- era stato previsto, in particolare, di intervenire sul pendio nella zona di “dissesto al fine di incrementarne la stabilità”. Nello stesso tempo era stato previsto di intervenire “sui versanti subverticali di monte, per limitare gli effetti erosivi. Progettualmente si è previsto di intervenire con 5 distinte modalità di intervento: - regimazione delle acque superficiali a monte, con convogliamento delle stesse fino al Torrente Ghiaia di Montalto;
- ripristino delle caratteristiche pagina 8 di 27 di coltivo delle aree in sommità mediante l'esecuzione di strutture di sostegno, da realizzarsi perpendicolarmente al corpo di frana, costituita da un insieme di opere di ingegneria;
- intercettazione delle acque meteoriche sotterranee mediante la creazione di spuntoni drenanti da realizzarsi nella parte a monte dell'area di intervento, ed interventi di intercettazione in modo capillare delle acque sotterranee mediante batterie di microdreni sub- orizzontali - formazione di sistemi di compattazione e consolidamento del versante nella parte bassa dell'area oggetto di intervento;
- convogliamento delle acque superficiali fino al punto di scolo nel Torrente Ghia di
Montalto; gli interventi progettati sono stati previsti per ottenere la mitigazione delle seguenti criticità: 1) limitare l'effetto erosivo delle acque di scorrimento superficiale e le infiltrazioni di acqua, in modo da ostacolare la saturazione dell'aerato; 2) favorire la fuoriuscita dell'acqua dall'aerato mediante drenaggi profondi e allontanare le acque così captate nelle naturali linee di deflusso;
3) impedire che eventuali movimenti corticali coinvolgano le sottostanti abitazioni, incrementando la stabilità delle potenziali curve di scivolamento più superficiali con sistemi di stabilizzazione attiva;
4) incrementare la stabilità della porzione di versante più profonda 5.
Opere da realizzare. Per raggiungere gli scopi sopra elencati sono state valutate diverse soluzioni alternative, anche d'ingegneria naturalistica: dal ricorso a piante erbacee a radicazione profonda per il blocco dell'erosione su versanti (tipo “Prati Armati” o “Vetiver”), a geostuoie, biostuoie, geosintetici dei più svariati tipi, rinforzati con reti “classiche” fissate al terreno con diverse tipologie di ancoraggi (a barre con fondo foro, auto perforanti), la ricostituzione del versante con terre armate. Dalle indagini svolte sul corpo di frana e dalle analisi di stabilità condotte con svariati sistemi di calcolo, il sistema attivo più adatto risulta essere una combinazione differenziata di interventi, costituita da gabbionate in sassi su pali trivellati, realizzazione di terre armate di compattamento e di sostegno, utilizzazione di strutture antierosive, captazione delle acque sotterrane mediante microdreni sub-orizzontali, normalizzazione di scolo delle acque superficiali e sotterranee”;
- con contratto di appalto stipulato in data 14 febbraio 2017 (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte attrice) il Comune di aveva affidato alla società quale mandataria di CP_1 Parte_10
un'associazione temporanea di imprese, l'esecuzione dei lavori di “intervento di ripristino della stabilità del versante sovrastante l'abitato della frazione mediante consolidamento Parte_6 movimento franoso in Comune di ”; CP_1
- le opere sono terminate in data 20 febbraio 2017 (cfr. docc nn. 16 e 17 fascicolo parte attrice).
pagina 9 di 27 1.1. Ciò premesso, il susseguirsi degli eventi successivi non è oggetto di contestazione. In particolare, può dirsi che costituiscano circostanze provate anche perché in parte documentate che:
- dal mese di ottobre del 2019 erano emerse nella proprietà degli attori smottamenti e grosse falde nei terreni e il rialzamento della pavimentazione esterna;
- l'evoluzione della situazione era stata comunicata tanto al comune di quanto a CP_1
e MA ND (cfr. docc. nn. 31, 44, 45, 46 fascicolo parte attrice); Controparte_2
- in data 26 gennaio 2020 si era verificata una frana che aveva investito le abitazioni delle parti attrici;
- con le ordinanze sindacali n. 2 e n. 3 del 2020 era stata disposta l'inagibilità delle abitazioni degli attori.
1.3. Parte attrice ha, quindi, inizialmente notificato agli odierni convenuti ed alla impresa appaltatrice un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Dall'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 5340/2020 emerge che:
- le opere preventivate sono da ritenersi astrattamente idonee nonostante alla prova dei fatti non abbiano conseguito la stabilizzazione del versante sovrastante l'abitato di Parte_6
- in particolare, l'intervento mediante la realizzazione di terre armate e posizionamento di batterie di microdreni sub - orizzontali si è rivelato non efficace in quanto non in grado di contenere al di sopra di un certo livello la pressione interstiziale dell'acqua a monte della stessa opera di sostegno/consolidamento (la terra armata) - che si tratti di acqua di falda e/o acqua di infiltrazione meteorica -, e da lì il successivo reinnesco del movimento franoso. La stabilità del versante non è risultata perciò assicurata dalla presenza di queste opere di sostegno/consolidamento;
- le indagini geognostiche e geotecniche non hanno interessato il corpo di frana ma solo l'area circostante e, in particolare, non è stata verificata la presenza di una falda e la sua eventuale altezza;
- le trincee drenanti (soluzione proposta nello studio geologico - tecnico di progetto per quanto riguarda la sistemazione dei versanti ma non utilizzata né in ambito progettuale né in ambito realizzativo) sono stati poi impiegate successivamente all'epilogo del gennaio 2020 nell'ambito dei lavori di somma urgenza successivamente eseguiti al fine di “ridurre il contenuto d'acqua mediante il controllo dei flussi di monte ed allontanamento mediante trincee drenanti delle acque pagina 10 di 27 trattenute”;
- le opere di ingegneria visibili (costituite dalle terre armate realizzate lungo pendio all'interno dell'area in frana e da una porzione di struttura di sostegno costituita da gabbionate in sassi posate su una platea in cemento armato fondata su pali trivellati alla sommità del versante), risultano essere state eseguite in modo corretto;
- date le caratteristiche litologiche dei terreni coinvolti (copertura e substrato) è noto dalla bibliografia geologico - tecnica consolidata come il meccanismo di innesco di un movimento franoso del tipo “scivolamento roto - traslazionale” - quale è il movimento franoso che ha coinvolto il versante dal punto di vista tipologico -, sia dato dalla presenza d'acqua nel sottosuolo, sia che si tratti di acqua di falda sia che si tratti di acqua di infiltrazione meteorica o entrambe le cose;
sia che essa si manifesti esclusivamente all'interno della copertura eluvio - colluviale sia che essa si manifesti esclusivamente al passaggio tra copertura e sottostante substrato ovvero contemporaneamente sia all'interno della coltre di copertura che al passaggio copertura/substrato. Le cause del reinnesco della frana vanno perciò ricercate nel mutato assetto idrogeologico del sottosuolo determinatosi perlomeno dal novembre/dicembre 2019 rispetto al passato, tanto da determinare nelle settimane immediatamente successive al momento di riattivazione conclamata il franamento del versante e tutto ciò che ne è conseguito fino all'epilogo del 26 gennaio 2020;
-risulta comprovato dagli atti che la frana abbia avuto una evoluzione rapida e rilevante nella sua parte inferiore - tanto da interessare le abitazioni -, a partire dagli ultimi mesi del 2019 rispetto a qualsivoglia periodo precedente, compreso il periodo 2014 (quando, a seguito di intensi e prolungati eventi piovosi concentratisi nell'autunno (del 2014) e nel successivo periodo invernale, risulta essersi verificata una prima attivazione certa del movimento in oggetto per quanto relegato alle quote medie, medio - superiori e superiori del versante rispetto all'abitato di
Ghiaia de Risi;
- i mesi più piovosi del periodo 2003 - 2020 risultino nell'ordine novembre 2019 e novembre
2014, periodi temporali a cui risultano ragionevolmente riferibili rispettivamente la riattivazione del movimento franoso oggetto degli accertamenti del CTU e l'innesco del movimento franoso originario a seguito del quale furono poi realizzati gli interventi di progetto;
- la seguente connessione causale dell'evento: ottobre - novembre - dicembre 2019: eccezionale periodo piovoso;
imbibizione e saturazione del terreno lungo tutto il versante oggetto degli pagina 11 di 27 interventi;
microdreni non efficaci;
terre armate “sospese” all'interno del corpo di frana e non adeguatamente ancorate al substrato stabile;
saturazione del terreno a tergo delle terre armate per innalzamento livello falda e/o infiltrazione di acque piovane provenienti da monte;
perdita di attrito;
dell'insieme opera/terreno di fondazione;
diminuita stabilità globale del pendio;
riattivazione frana a partire dal settore più caricato (zona di accumulo del terreno mobilizzatosi durante l'evento del 2014 coincidente all'area dove risultano essere stati realizzati micro dreni e terre armate); smottamento delle terre armate e contestuale evoluzione lenta, graduale e continua del movimento franoso a valle date le mutate condizioni di stabilità globale del pendio;
lesione dei fabbricati fino all'epilogo del 26 gennaio 2020; continua evoluzione del movimento franoso e crollo parziale dei fabbricati dei ricorrenti nel febbraio di quest'anno 2021;
- non è però possibile stabilire se si sia determinata la neoformazione di una o più falde idriche nel sottosuolo ovvero se non fossero già presenti nel corso delle lavorazioni di progetto falde idriche sotterranee che successivamente hanno variato il loro assetto;
- le opere progettate ed eseguite nel 2017 se efficaci ed efficienti avrebbero dovuto garantire adeguate condizioni di sicurezza alle abitazioni - dato che (anche) per questo erano state progettate e realizzate cioè per l'appunto per impedire che eventuali movimenti corticali coinvolgano le sottostanti abitazioni - o comunque limitarne i danni poi effettivamente subiti;
- il cosiddetto “fosso di guardia” risultava essere stato rimosso o quantomeno manomesso nella funzionalità già precedentemente al momento dell'evento sinistroso del novembre - dicembre
2019 - gennaio 2020 come può evincersi da immagini satellitari del 23/10/2018;
- l'assenza e/o manomissione e/o obliterazione anche se totale del “fosso di guardia” - per come risultava conformato e ubicato -, abbia contribuito in modo non sostanziale alla determinazione dell'evento rispetto alle concause complessive che lo hanno determinato e quindi all'intensità del manifestarsi dell'evento piuttosto che alla sua stessa determinazione (nel senso che l'evento stesso si sarebbe ugualmente verificato). La presenza dell'elemento drenante “fosso di guardia” non avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose subite dagli immobili insistenti nella zona interessata dalla frana in assenza di una adeguata o comunque efficiente o comunque efficace o comunque funzionale rete di collettamento e di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee in corrispondenza del corpo di frana, siano esse acque sotterranee di neoformazione (formatesi cioè durante l'evento del novembre / dicembre 2019 - gennaio 2020 e non presenti in epoca precedente) siano esse acque sotterranee già insistenti nel sottosuolo prima dell'evento e a cui si pagina 12 di 27 va ad associare il contributo derivato dall'infiltrazione nel sottosuolo delle acque superficiali per cause naturali o antropiche, condizione quest'ultima certamente determinatasi a fronte di un periodo di eccezionali precipitazioni (ottobre - novembre - dicembre 2019) e quindi nel corso dell'evento calamitoso del novembre/dicembre 2019 anche in assenza appunto del “fosso di guardia;
In conclusione, in seno all'atp è emerso che hanno avuto una rilevanza causale determinante l'inefficacia dei microdreni che non hanno contribuito a far defluire l'acqua piovana e/o di falda dal corpo della frana e il non adeguato ancoraggio nel substrato stabile delle terre armate che hanno finito per agevolare lo stesso movimento franoso.
1.4. Nel corso del giudizio di merito è stata, quindi, disposta una nuova ctu volta principalmente ad individuare le ragioni del mancato funzionamento dei microdreni e della scarsa stabilità delle terre armate.
Il ctu per quanto qui di interesse ha accertato che:
- le indagini prodromiche alla progettazione geologica e geotecnica delle opere di consolidamento sono state carenti, mancando qualsivoglia analisi specifica del corpo di frana - con particolare riferimento alla circolazione idrica sotterranea - dove sarebbero state realizzate tutte le opere di stabilizzazione;
- le uniche indagini volte alla determinazione della caratterizzazione di riferimento dei terreni è stata eseguita al di fuori della coltre di frana;
- non risultano riportati nel progetto i risultati delle prove geotecniche di laboratorio;
- nelle tavole progettuali non sono state, quindi, riportate le condizioni litostratigrafiche, geotecniche e idrogeologiche del versante, elementi innegabilmente essenziali e determinanti per la corretta verifica della idoneità delle opere di consolidamento;
- dalla comparazione della tavola progettuale n. 6 ed il modello geologico del sottosuolo ricavato dai dati progettuali si evince che i microdreni sub orizzontali sono stati posizionati all'interno del substrato roccioso impermeabile e quindi in nessun modo potevano costituire un efficace sistema di drenaggio delle acque sotterranee all'interno del corpo di frana e che i manufatti di terra rinforzata erano stati posizionati all'interno del substrato marnoso argilloso piuttosto che in quello roccioso così da risultare instabili;
- a livello progettuale non sono state implementate verifiche di stabilità del versante prima e dopo le opere con e senza sisma;
pagina 13 di 27 - l'unico coefficiente di stabilità contenuto nell'analisi eseguita prima della realizzazione delle opere, è riferito alla condizione di stabilità del pendio in frana in assenza di falda ovvero con falda al contatto tra la coltre e il substrato marnoso impermeabile;
- dall'analisi delle verifiche eseguite si evidenzia che le stesse sono state considerate impostate in un terreno con angolo di attrito 40° e coesione 30 KPa quindi verosimilmente nel substrato roccioso, condizione non reale, e per i terreni a monte del manufatto si sono utilizzati parametri di resistenza al taglio di 30° e coesione 10 KPa non corrispondenti a quelli di una coltre di frana caratterizzata da un angolo di attrito minore “residuo”;
- le verifiche sismiche di stabilità evidenziano che nella condizione più sfavorevole prevedibile, corrispondente a “pendio saturo”, condizione assolutamente necessaria per la progettazione di qualsiasi opera di difesa del suolo, le opere realizzate non potevano garantire la stabilità del versante;
- le opere più idonee ad assicurare la stabilità a medio e lungo termine del pendio nella condizione più sfavorevole prevedibile, mediante neutralizzazione delle pressioni interstiziali dell'acqua all'interno del corpo di frana in occasione di eventi piovosi importanti ovvero mantenere un livello piezometro della falda a 4÷5 m di profondità dal piano campagna sarebbero state le trincee drenanti “a gravità”;
- la stabilizzazione con trincee drenanti in aree in dissesto con coinvolgimento esclusivo della coltre eluvio/colluviale e/o detritica è l'intervento più diffuso e consolidato utilizzato nel territorio dell'Oltrepò Pavese e in generale in tutto il territorio nazionale;
- l'opera in gabbioni nella parte superiore della frana in corrispondenza della nicchia di distacco, ritenuta astrattamente idonea, è stata installata in modo non corretto essendo stato garantito solo un incastro “minimo” nel substrato stabile;
- considerata l'estensione e la geometria del bacino di drenaggio delle acque meteoriche della frana (cioè della zona dove convergono le acque meteoriche) nell'ambito della morfologia/orografia della zona, si deduce che in assenza del fosso di guardia nella posizione in cui si trova, solo una parte minima delle acque meteoriche confluirebbe nella frana in modo naturale e quindi verosimilmente la sua presenza o meno non può costituire una causa o una concausa della frana;
- non è possibile dare una risposta inequivocabile al quesito se si fossero attuati subito gli interventi di “somma urgenza” prima descritti, si sarebbe potuto impedire il danneggiamento e pagina 14 di 27 parziale crollo dei fabbricati di parte attrice avvenuti il 26 gennaio 2020.
- l'inidoneità delle opere a far defluire l'acqua dal corpo di frana rende irrilevante l'eccezionalità delle piogge verificatesi nel bimestre ottobre/novembre 2019 in quanto le opere non avrebbero garantito la stabilità in qualsiasi condizione di saturazione;
In definitiva, sussiste un inadempimento dal punto di vista progettuale in relazione alla collocazione dei microdreni orizzontali e delle terre armate conseguente anche alla omessa esecuzione di indagini di tipo geologico in relazione al corpo di frana.
1.4.1. Così evidenziata la responsabilità causalmente connessa al verificarsi dell'evento franoso oggetto di causa si deve innanzitutto porre in evidenza l'estraneità del Controparte_1
.
[...]
In relazione alla ipotizzata responsabilità da custodia del si evidenzia, CP_1
innanzitutto, che i terreni oggetto della frana sono di natura privata di modo che l'indisponibilità degli stessi elide l'esistenza del rapporto presupposto dall'art. 2051 cod. civ.
In ogni caso, non può trascurarsi che, in base alle risultanze di entrambi gli accertamenti tecnici, l'alterazione del c.d. fosso di guardia – circostanza che sarebbe astrattamente riconducibile ad una responsabilità da omessa diligente custodia – non ha avuto, per le ragioni dianzi evidenziate, un rilievo causale nella verificazione degli eventi descritti.
A ciò deve aggiungersi che nella esecuzione delle opere il ha rivestito la CP_1
funzione di committente;
costituisce un principio giurisprudenziale più volte affermato quello secondo il quale “L'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di una
"culpa in eligendo") l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 20/09/2011; Sez. 3 - , Ordinanza n.
27526 del 23/10/2024).
Non sussiste, poi, una colpa in eligendo del in quanto risulta documentato che i CP_1
professionisti sono stati individuati in conformità alle previsioni normative del codice degli appalti all'epoca vigente: entrambi i progettisti risultano, infatti, individuati mediante consultazione della piattaforma pubblica destinata ad ospitare le richieste di offerta in favore pagina 15 di 27 della pubblica amministrazione (cfr. doc. nn. 16 e 17 fascicolo ). Controparte_1
Quanto alla asserita culpa in vigilando, occorre evidenziare che l'appaltatore e i professionisti individuati hanno agito in totale autonomia non essendo stati allegati ed evidenziati profili di ingerenza del nella loro opera (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36399 del CP_1
29/12/2023 secondo la quale “Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive”).
Negli scritti conclusivi, parte attrice ha dedotto la responsabilità del in merito CP_1
alle erronee progettazioni perché il RUP avrebbe dovuto validare il progetto posto alla base dell'appalto per cui è causa anche dal punto di vista contenutistico.
Preme, innanzitutto, osservare che tale titolo di responsabilità non è stato accompagnato dalla tempestiva allegazione dei relativi fatti costituitivi;
la parte ha, infatti, accolto le considerazioni svolte dal ctu in tema.
Si ritiene, tuttavia, che la parte non possa giovarsi di argomentazioni del ctu per sanare le proprie lacune difensive.
Giova, poi, evidenziare che la validazione del progetto da parte del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 107 del 2010 costituisce un momento formale del procedimento volto soltanto a verificare la completezza degli allegati al progetto esecutivo definitivo;
tale verifica non comporta un vaglio dal punto di vista tecnico del progetto esecutivo.
La medesima conclusione può trarsi dall'analisi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50 del 2016
(applicabile alla fattispecie concreta); la norma prevede che “il RUP, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”; la norma prevede poi che il “RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi”.
È però anche previsto dal comma 7 del medesimo articolo che “Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il pagina 16 di 27 responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.
Pertanto, in forza di quest'ultimo adempimento non può sostenersi che il abbia assunto CP_1
la paternità progettuale delle opere oggetto di causa. Cont Si ritiene, pertanto, che nelle ipotesi in ultimo menzionate il non possa essere ritenuto responsabile dei danni a terzi che trovano il loro antecedente causale nelle medesime ragioni tecniche che hanno comportato la nomina di terzi nei ruoli di progettisti e di direttore dei lavori.
Ragionando diversamente il Rup sarebbe ritenuto responsabile di qualunque carenza progettuale anche quando non ha le conoscenze tecniche del settore di intervento.
Pertanto, le domande di parte attrice svolte nei confronti del Controparte_1
devono essere rigettate.
1.4.2. In relazione alla responsabilità dei progettisti si evidenzia quanto segue.
I convenuti hanno invocato a propria discolpa:
- l'eccezionalità delle precipitazioni registrate nel bimestre ottobre/novembre 2019;
- l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi ad opera dei proprietari dei fondi posti al di sopra dell'area interessata dalla frana;
- la sussistenza nel caso di specie della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per limiti tecnici, finanziari e temporali;
- l'inesistenza di un nesso causale.
Quanto all'irrilevanza causale in concreto della misura delle precipitazioni si è già detto.
Il mutamento dello stato dei luoghi mediante riporto di terreno per impiantare una vigna e conseguente eliminazione del fosso di guardia costituisce una circostanza che non risulta in alcun modo provata né per consistenza né per epoca di verificazione.
Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2236 cod. civ. occorre, innanzitutto, evidenziare che le allegazioni di entrambe le difese delle parti e ND in relazione ai limiti tecnici, finanziari e scientifici che avrebbero in CP_2
pagina 17 di 27 concreto reso di particolare difficoltà la risoluzione del problema risultano generiche innanzitutto dal punto di vista assertivo;
invero, non viene specificato alcun elemento di fatto volto a suffragare la difficoltà allegata.
Come è noto, costituisce onere probatorio del professionista la dimostrazione dell'esistenza del presupposto di applicazione dell'attenuazione di responsabilità prevista dalla norma invocata (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020).
Solo durante la ctu i consulenti delle parti e ND hanno evidenziato la CP_2 difficoltà tecnica di eseguire l'analisi all'interno del corpo della frana, attesa la pericolosità dei luoghi.
A tali contestazioni il ctu ha replicato (cfr. pagine 69 ctu) offrendo soluzioni Per_2 tecniche prive di rischi per l'uomo la cui utilizzazione nel caso concreto non ha trovato minimamente smentita negli atti delle parti.
Entrambe le parti convenute in ultimo menzionate hanno allegato che la scelta di utilizzare dei microdreni orizzontali in luogo delle trincee drenanti indicate dal ctu non sarebbe agli stessi imputabile in quanto imposta dalla Lombardia con l'approvazione CP_11 dell'intervento.
La deduzione non è fondata.
Entrambe le ctu hanno evidenziato la idoneità astratta delle opere progettate ed eseguite;
il ctu ha, tuttavia, appurato, che per le carenze di indagine e di progettazione dianzi Per_2
evidenziate, i microdreni orizzontali erano stati posizionati in modo tale da non consentire il deflusso dell'acqua di falda e/o piovana.
Ciò neutralizza le difese svolte dai convenuti ND e fondata sulla CP_2 circostanza che l'utilizzo dei microdreni orizzontali fosse stato prevista già dalla Regione
Lombardia nella fase di programmazione dell'intervento di modo che tale scelta progettuale non potrebbe costituire una ragione per rendere loro imputabile i danni per cui è causa.
Al contempo, il giudizio di idoneità espresso in seno ad entrambe le ctu rende irrilevanti le contestazioni svolte dalle difese operate da tutti i convenuti circa la mancata dimostrazione da parte del ctu della efficacia causale della soluzione progettuale alternativa da egli fornita. Per_2
Ciò posto, è incontestato e documentato che le modalità di progettazione esecutiva delle opere siano state assegnate al convenuto ND sulla base delle indagini di tipo geologico eseguite da CP_2
pagina 18 di 27 Pertanto, l'errata progettazione e l'omessa analisi che sono alla base dell'erroneo posizionamento dei microdreni non può che essere imputabile ai convenuti indicati.
La circostanza che i microdreni siano stati ripresi dall'attore mentre dagli Parte_1 stessi fuoriusciva l'acqua non smentisce le conclusioni del ctu sul loro errato posizionamento;
il ctu, infatti, ha evidenziato che l'errato posizionamento ha inciso sulla possibilità che i drenaggi funzionassero in modo efficiente di modo che non viene esclusa nemmeno dal consulente la possibilità che dagli stessi uscisse dell'acqua.
Dal punto di vista probatorio si deve comunque evidenziare che all'interno dei fascicoli d'ufficio non c'è alcun supporto dvd contenente il video indicato dalle parti;
invero agli atti dell'atp vi è soltanto l'istanza della parte ND con autorizzazione del giudice ma nello storico del fascicolo non vi è alcuna annotazione da parte della cancelleria circa l'avvenuta acquisizione del video.
Pertanto, l'assenza di detta annotazione evidenzia il mancato deposito del supporto.
Parte convenuta ha poi sostenuto l'inesistenza di un nesso causale tra CP_2
l'attività di contenimento della frana e il danno lamentato dalle parti attrice in quanto in assenza del primo il secondo si sarebbe comunque verificato.
La deduzione non merita di essere accolta.
In linea astratta occorre evidenziare che la relazione causale oggetto di causa è quella tra la verificazione del danno e la non corretta esecuzione delle opere di contenimento del movimento franoso.
Ciò posto, dal punto di vista processuale non può trascurarsi che nessuna delle parti ha mai allegato che non ci sarebbe potuta essere alcuna opera di contenimento efficace;
le difese svolte si fondano tutte sul presupposto contrario. Invocare, infatti, il caso fortuito e la limitazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. risulta logicamente compatibile solo con il presupposto che un'opera di contenimento del movimento franoso sarebbe stata almeno astrattamente realizzabile. Ne consegue che la difesa svolta risulta contraddittoria.
Dal punto di vista concreto è d'uopo evidenziare, come fatto più volte in questa sede, che entrambe le consulenze hanno concluso per l'idoneità astratta delle opere previste ed eseguite per il contenimento del movimento franoso.
Il ctu nominato nel corso del presente giudizio ha poi individuato i due profili di inadempimento progettuale che non sono stati efficacemente confutati da nessuna osservazione pagina 19 di 27 dei ctp e/o dalle argomentazioni svolte negli scritti conclusivi.
In definitiva, in mancanza di prove contrarie che i convenuti e ND CP_2
avrebbero dovuto fornire sul riparto interno delle loro responsabilità, per quanto fino ad ora argomentato, sussiste la responsabilità degli stessi per i danni subiti dalle parti attrici a causa del mancato contenimento del movimento franoso.
2. Parte attrice ha innanzitutto richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al danneggiamento dei loro immobili.
L'ausiliario del ctu ha evidenziato che dai certificati anagrafici risulta che Parte_1
e i di loro figli abitavano presso l'immobile danneggiato mentre
[...] Controparte_13
l'immobile di e era stato oggetto di una dichiarazione di inagibilità Persona_1 Parte_3 del 2014 conseguente all'incendio di una parte dello stesso. L'ausiliario ha evidenziato che non risultano presso il Comune di il collaudo di fine lavori attinenti al rifacimento del CP_1
solaio e una nuova richiesta di agibilità.
Preme, innanzitutto, evidenziare che tra i due criteri assegnati al ctu per la quantificazione del danno – costi per ricostruire gli immobili dedotto il valore delle migliorie oppure valore di mercato all'epoca dell'evento – deve essere privilegiato quello che utilizza il valore di mercato atteso che con il primo criterio si verificherebbero in favore dei danneggiati delle forme di arricchimento dovute alla tipologia di materiale utilizzato, dalle nuove tecniche costruttive ect la cui quantificazione è risultata ostica per lo stesso ctu.
Sul valore di mercato degli immobili devono privilegiarsi le modalità di quantificazione utilizzate dall'ausiliario in quanto suffragate da dati oggettivi, diversamente da quanto hanno fatto i consulenti delle parti che si sono limitate ad operare quantificazioni prive di riscontri obiettivi.
Alle considerazioni svolte dal ctu devono aggiungersi le seguenti.
Il ctu ha individuato un valore medio di mercato nell'ambito di una soglia inferiore ed una superiore.
L'entità dell'ammontare del risarcimento dipende anche dallo stato di conservazione degli immobili prima del verificarsi dell'evento per cui è causa. Quest'ultimo non è stato oggetto di accertamento del ctu in quanto gli immobili sono parzialmente crollati e inaccessibili sia per la pericolosità dei luoghi sia per gli effetti dei provvedimenti di inagibilità adottati dal CP_1
Tuttavia, tale elemento di fatto può presumersi sulla base e secondo le modalità del pagina 20 di 27 ragionamento che segue.
L'immobile degli attori e dei di loro figli Parte_1 Controparte_13
costituiva la loro abitazione;
ciò emerge non solo dalla documentazione acquisita dal ctu ma può dedursi dal fatto che a seguito degli eventi per cui è causa il Comune di ha CP_1 provveduto all'alloggiamento della sola famiglia indicata (cfr. doc. n. 34 fascicolo ). CP_1
L'immobile è stato comprato nel 2002 e l'unica attività di ristrutturazione documentata riguarda il tetto (cfr. doc. n. 80 fascicolo parte attrice)
Si può, pertanto, presumere che l'immobile delle parti indicate, essendo adibito a loro abitazione principale versasse in uno stato di conservazione almeno buono, di modo che l'entità del valore di mercato agli stessi liquidabile deve essere individuato nella media tra la soglia massima e la soglia minima indicata dall'ausiliario pari ad euro 89.217,05 oltre accessori.
Per quanto riguarda l'immobile degli attori e si osserva che Persona_1 Parte_3
lo stesso risultava inagibile dal 2014 a causa di un incendio che aveva interessato una parte del bene e che non risulta allo stato richiesta e/o concessa una nuova delibera di agibilità. Peraltro,
l'unica pratica edilizia presente negli atti del Comune successiva all'evento indicato non riporta, per quanto specificato dal ctu, documentazione di tipo strutturale.
Sulla base di tale presupposto il ctu ha operato una riduzione del 10% rispetto ai valori di mercato.
Si ritiene, tuttavia, che in tal caso non possa operarsi una liquidazione secondo i parametri medi come fatto per le altre parti attrici poiché in base agli elementi di fatto evidenziato non può presumersi un buono stato di conservazione. Appare equo riconoscere alla parte un valore pari alla media tra quello indicato dal ctu come “valore finale medio inferiore” pari ad euro 78.875,78
e quello medio pari ad euro 102.538,51; detto valore risulta pari ad euro 90.707,15.
2.1. Parte attrice ha anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla consumazione nel caso di specie del reato di crollo colposo;
nella specie le parti hanno allegato la verificazione di una sofferenza soggettiva derivante dalla perdita della loro abitazione.
Tuttavia, si deve considerare che secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché uniforme “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - ,
pagina 21 di 27 Sentenza n. 11269 del 10/05/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020).
Nel caso di specie, ferma la configurabilità del reato di disastro colposo ex art. 449 cod. pen. non può trascurarsi che parte attrice si è limitata ad allegare la perdita dell'abitazione quale fattispecie costitutiva del danno rivendicato. Ne consegue che alcun risarcimento possa riconoscersi in favore della parte e in quanto difetta il presupposto Persona_1 Parte_3 della perdita dell'abitazione principale;
peraltro, alcun elemento di fatto è stato allegato con riferimento alla relazione di fatto esistente tra gli attori ed il bene di modo che nulla può presumersi circa le conseguenze morali derivanti dalla sua perdita.
Viceversa, la domanda deve essere accolta in favore di parte attrice Parte_1
e dei di loro figli. Controparte_13
Come dianzi evidenziato a seguito del sinistro dette parti hanno perso la loro abitazione che hanno dovuto abbandonare in tutta fretta ivi lasciando i loro beni personali. Si può agevolmente presumere che la perdita della propria abitazione costituisca motivo non solo di una sofferenza interiore ma anche di stravolgimento delle proprie abitudini di vita, con evidenti ripercussioni sulla possibilità di manifestare la propria identità personale.
Attesi i beni giuridici lesi e le conseguenze dannose verificate la relativa liquidazione può essere fatta utilizzando la Tabella elaborata dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i cui valori devono essere ridotti del 90% onde renderne proporzionale l'ammontare alla tipologia di lesione che si intende ristorare
Ciò premesso, si ritiene di poter riconoscere in favore dei minori una soglia di risarcimento superiore alla soglia minima, attesa la presumibile maggiore sofferenza che un'adolescente possa subire per una perdita come quella per cui è causa;
pertanto, devono riconoscersi in favore dei minori e la somma di euro 25.000 Parte_5 Parte_4
cadauno.
ha anche documentato di essere stata sottoposta ad un trattamento Controparte_13
di psicoterapia con sedute individuali settimanali dal mese di ottobre 2020 al mese di marzo del
2022; la documentazione medica evidenzia che il trattamento si è reso necessario per la presenza di esiti post – traumatici e di una condizione di forte disagio, con una sintomatologia di tipo ansioso depressivo insorti in seguito ad un evento traumatico subito nel mese di gennaio 2020
(cfr. doc. n. 84 fascicolo parte attrice).
pagina 22 di 27 Appare evidente che la documentazione citata costituisce un elemento indiziario dal quale desumere che le conseguenze subite dalla parte abbiano avuto un connotato di sofferenza interiore più accentuato al quale deve corrispondere un'entità risarcitoria più marcata rispetto al valore minimo liquidabile che si quantifica in euro 28.000.
A in mancanza di ulteriori elementi di personalizzazione si ritiene che Parte_1
possa essere liquidata una somma di euro 20.000
L'ammontare dei risarcimenti individuati deve essere maggiorato degli interessi compensativi e della rivalutazione. Si deve infatti considerare che ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a ristorare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi. Pertanto, tenuto conto che la somma dianzi indicata è calcolata in valori attuali, per il calcolo del debito risarcitorio occorre dapprima devalutare detta somma alla data dell'evento e poi calcolare sul risultato gli interessi c.d. compensativi al tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente sulla somma via via rivalutata.
2.2. Spettano agli attori, in forza dell'accoglimento delle domande svolte, le spese tecniche sostenuto nella fase di atp e nel presente giudizio.
Quanto alla fase di atp, ha documentato di aver sostenuto 12.041,29 per Persona_1
spese di ctp e ctu (cfr. all. A fascicolo parte attrice) mentre ha documentato un Parte_1
esborso di euro 10.408,77 (cfr. all. B fascicolo parte attrice).
3. MA ND e hanno chiamato in giudizio le rispettive compagnie Controparte_2
di assicurazione onde essere manlevate dalle conseguenze risarcitorie derivanti dall'odierno giudizio.
è stata invocata in giudizio da in Parte_9 Controparte_2
forza del certificato di polizza n. AEW0039691-LB.
La polizza menzionata (cfr. doc. n. 4 fascicolo terza chiamata) è stata stipulata nella forma claims made;
è specificato che “L'assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della pagina 23 di 27 data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato”.
La polizza aveva una decorrenza dal 01/04/2019 al 01/04/2020.
Posto che l'assicurato ha ricevuto una prima richiesta risarcitoria fin dal mese di novembre del 2019, allorquando è stato sollecitato dalle odierne parti attrici a prendere cognizione del movimento franoso, la polizza era vigente al momento del sinistro.
La società di assicurazione ha invocato quale causa di esclusione della polizza l'attribuibilità dell'evento per cui è causa ad un fenomeno naturale.
Per le ragioni dianzi evidenziate in ordine alle responsabilità del convenuto
[...]
rispetto alla causazione del sinistro per cui è causa si deve escludere che i fatti CP_2
dannosi subiti dalle parti attrici siano ascrivibili ad un mero fenomeno naturale.
Per quanto concerne la richiesta dell'assicurazione di limitare la propria operatività per la quota di responsabilità del proprio assicurato con esclusione di ogni di responsabilità solidale si osserva che “nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17656 del 20/06/2023 e Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
In definitiva, atteso che il massimale della polizza, pari a 500.000 euro, risulta capiente rispetto ai danni qui liquidati, la società deve essere condannata a tenere indenne Pt_9 [...]
di tutti gli esborsi che questi sarà tenuto ad eseguire in favore degli attori, esclusa una CP_2
franchigia di euro 2.000.
3.1. MA ND ha chiamato in giudizio la propria compagnia di assicurazione.
La costituendosi in giudizio ha eccepito i limiti di Parte_7
operatività della polizza.
I limiti inerenti alle opere edili (per le quali la garanzia ricorre solo in caso di crollo o rovina totale o parziale) si ritiene che non escludano l'operatività della polizza perché nel caso di specie può dirsi che si sia verificato quanto meno una rovina parziale dell'opera geologica eseguita.
pagina 24 di 27 La polizza opera in regime di claims made e risulta incontestato che la richiesta risarcitoria per cui è causa sia intervenuta nel periodo di vigenza del contratto (28/2/2019 –
28/2/2021 cfr. doc. n. 1 fascicolo . CP_3
Quanto alla esclusione della copertura assicurativa per le spese legali sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non designati dalla assicurazione si evidenzia che, con orientamento suffragato da ultimo nella pronuncia della Corte di Cassazione assunta con sentenza
Sez. 3 - , Sentenza n. 21220 del 05/07/2022, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021).
In definitiva, la Reale Mutua deve essere condannata a tenere indenne MA ND dal pagamento di tutte le somme che questi sarà tenuto a corrispondere in favore degli attori in forza del presente provvedimento dedotta una franchigia di euro 1.500.
4. Sulle spese di lite si osserva quanto segue.
Al rigetto della domanda nei confronti del segue la condanna Controparte_14 degli attori al pagamento delle spese di lite sostenute da quest'ultimo e dalle società di assicurazione dallo stesso chiamate in giudizio.
L'accoglimento della domanda degli attori comporta la condanna dei convenuti
[...]
e MA ND al pagamento delle spese di lite sostenute per la fase di atp e CP_2 dell'odierno giudizio.
Le spese di lite tra e MA ND e le rispettive società di Controparte_2 assicurazione devono essere compensate atteso che quest'ultime non hanno contestato l'operatività della polizza.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti
[...]
e MA ND. CP_2
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, per tutte le fasi dell'accertamento tecnico preventivo (in favore delle sole parti attrici che ne hanno fatto espressa richiesta) e del giudizio di merito, in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro;
viene escluso l'aumento di cui pagina 25 di 27 all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 poiché alla pluralità di parti non è corrisposta una valutazione di plurime circostanze di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda degli attori nei confronti dei convenuti e MA ND Controparte_2 che, per l'effetto, vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo:
1. euro 107.667,94 (97.259,17 + 10.408,77) in favore di Parte_1 [...]
, CP_13
2. 21.802,80 euro in favore di euro 30.523,95 in favore di Parte_1 [...]
; euro 27.253,51 in favore di e 27.253,51 euro in favore di CP_13 Parte_4 Pt_5
[...]
2. euro 110.924,86 (98.883,57 + 12.041,29) in favore di e;
Persona_1 Parte_3
- rigetta le domande nei confronti del;
Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_1
della e della che si liquidano, in favore Controparte_9 Controparte_10
di ciascuna di esse, in euro 22.457 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna e MA ND in solido tra loro al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore di parte attrice che si liquidano in euro 1.713 per anticipazioni ed in euro 28.373 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè
c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge;
- condanna a tenere indenne MA ND di tutti gli esborsi che Parte_7 quest'ultimo è tenuto a fare in favore degli attori in forza della presente sentenza, con esclusione di una franchigia di euro 1.500;
- condanna a tenere indenne di tutti gli Controparte_15 Controparte_2
esborsi che quest'ultimo è tenuto a fare in favore degli attori in forza della presente sentenza, con esclusione di una franchigia di euro 2.000;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti MA ND e le Controparte_2
spese di ctu.
pagina 26 di 27 Pavia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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