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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRATTINI ELISABETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: lavoro dipendente privato
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, richiamato a verbale dell'odierna udienza
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, il signor
[...]
quale titolare dell'omonima azienda agricola, esponendo: - di avere prestato CP_1 attività lavorativa in favore della suddetta azienda sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 26 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, con qualifica di operaio qualificato e mansioni relative allo svolgimento di lavori vari in agricoltura, con orario di 39 ore settimanali medie (precisamente, fino al mese di giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16; nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 14; con una pausa pranzo di quindici minuti alle ore 12); - di avere svolto, in particolare, le seguenti pagina 1 di 7 mansioni: posizionamento dei rami nei filari e chiusura degli stessi (cosiddetta impalcatura), taglio del verde, potatura dei polloni, cimatura, ciò presso i vigneti di proprietà dell'azienda agricola siti nel territorio dei comuni di Mezzomerico, Fara Novarese, Briona e Sizzano;
- di avere prestato la propria attività lavorativa, senza alcuna interruzione, sino al 13 luglio 2023; - di essere stato verbalmente licenziato in data 14 luglio 2023 dal datore di lavoro, che lo invitava a non presentarsi più sul luogo di lavoro;
- di avere impugnato il licenziamento per il tramite dell'Ufficio vertenze Cgil Novara VCO, mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, in data 3 agosto 2023, senza ricevere riscontro;
- di essersi dimesso in data 9 ottobre 2023.
Il ricorrente lamenta di non aver percepito le retribuzioni dal mese di giugno 2023 alla fine del rapporto e di non avere ricevuto più i cedolini paga dal maggio 2023.
Agisce, pertanto, in questa sede al fine di ottenere la condanna dell'impresa agricola convenuta al pagamento della somma lorda di € 9.967,04, di cui € 1.070,27 a titolo di TFR.
Pur ritualmente evocata in giudizio, l'azienda agricola convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché tramite prova per testi e per interpello della parte resistente.
L'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale è stata ritualmente notificata dal ricorrente a mezzo PEC in data 28.10.2024 alla parte resistente contumace, per la quale, tuttavia, nessuno è comparso all'odierna udienza, fissata per l'assunzione dell'interrogatorio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente domanda la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute dal datore di lavoro resistente da giugno 2023 sino al 9.10.2023, data di comunicazione delle intervenute dimissioni al Centro per l'Impiego.
Lo stesso ricorrente ha riferito di non avere più prestato la propria attività lavorativa dal 15.7.2023 sino alla data delle dimissioni, deducendo di essere stato verbalmente licenziato dal datore di lavoro, che non gli avrebbe consentito di proseguire oltre nell'attività lavorativa, sebbene il ricorrente l'avesse messa a disposizione dell'azienda.
Giova rammentare, quanto all'onere della prova, che nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore al pagamento di spettanze retributive, incombe sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura e durata, la sua articolazione oraria, le mansioni svolte e,
pagina 2 di 7 in generale, i fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, nonché l'entità della stessa. Quanto alla mancata corresponsione delle somme dovuta, in applicazione dei generali e noti principi stabiliti da Cass., SS.UU., n. 13533/2001 il lavoratore può limitarsi ad allegare l'inadempimento (totale o parziale), mentre spetta al convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
In ordine, poi, al licenziamento verbale, è principio consolidato che anche nel rapporto di lavoro subordinato, come in tutti i rapporti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è tenuta a dimostrare - in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c. - la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione.
Il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Il lavoratore che impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, pertanto, ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Coerentemente con detti principi, la giurisprudenza afferma che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass., n. 26407/2002; n. 3822 del 2019; Cass. n. 13195 del 2019).
Infatti, “la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di 'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto
pagina 3 di 7 l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2021, n. 149).
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto di lavoro, l'inquadramento del lavoratore e l'orario di lavoro risultano adeguatamente dimostrati sulla base della valutazione congiunta della documentazione prodotta. In particolare, sono in atti il contratto di lavoro determinato, con decorrenza 21.1.2023 e scadenza 31.12.2023, da cui risultano l'inquadramento, come dedotto dal ricorrente, e l'orario medio settimanale di 39 ore.
Ritiene il Tribunale, invece, che non sia stata fornita adeguata prova del licenziamento orale dedotto dal ricorrente.
Il teste ha riferito che, in una data che non ha saputo precisamente Testimone_1 collocare, vi fu una discussione fra il ricorrente e il datore di lavoro, dal momento che il ricorrente aveva preannunciato al che l'indomani sarebbe stato assente per CP_1 ragioni familiari e quest'ultimo aveva contestato al di non averlo preavvertito. Parte_1
Il teste, tuttavia, non ha potuto riferire cos'altro i due si siano detti, perché la conversazione proseguì in disparte;
in particolare, ha dichiarato di non aver sentito licenziare intimandogli di non presentarsi più al lavoro. CP_1 Parte_1
Sebbene, allora, debba ritenersi accertato, che il ricorrente non abbia in effetti più lavorato dal 15 luglio 2023, perché così dallo stesso riferito (e confermato dal teste, cui risulta che dopo la discussione il non abbia ripreso a lavorare), non è, però, possibile Parte_1 stabilire se ciò sia accaduto per volontà datoriale o se perché, in seguito alla lite, sia stato il ricorrente a decidere di non proseguire oltre nel rapporto.
La pec inviata solo in data 3.8.2023 non appare utile a ricavare, neppure in via presuntiva, la prova che sia stato il datore di lavoro a recedere: la diversa volontà del lavoratore, infatti, è stata manifestata a distanza di tempo rispetto alla data della discussione intercorsa con il datore di lavoro;
né il ricorrente ha dedotto di avere, comunque, nelle more messo le proprie energie lavorative, altrimenti che per iscritto, a disposizione del senza ottenere l'ammissione al lavoro. CP_1
Non può, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia soddisfatto al proprio onere probatorio circa l'esistenza di un licenziamento orale comminato dal datore di lavoro, dovendosi concludere che il rapporto sia cessato per dimissioni volontarie per lavoratore, poste in essere per il tramite dell'assenza prolungata dal posto di lavoro.
La giurisprudenza ha evidenziato come, a seguito della legge n. 604/66 (modificata dalla legge n. 108/90), mentre per il licenziamento è necessaria la forma scritta, per le dimissioni siano, per converso, vigenti le originarie previsioni codicistiche, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore sono valide ed efficaci anche se presentate oralmente, salvo diversa disposizione del CCNL (Cass., n. 19231/2018; cfr. anche Cass., n. 14343/2018, secondo cui il rapporto di lavoro “può essere risolto dal lavoratore con una
pagina 4 di 7 dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale la forma scritta;
in tal caso, quest'ultima si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali”).
Coerentemente, la giurisprudenza ha sancito la validità delle dimissioni del lavoratore anche quando la volontà di risolvere il contratto non sia formalizzata, qualora essa sia deducibile in modo inequivocabile dal suo comportamento che, di fatto, manifesta la volontà di recedere dal rapporto (cfr. Cass n. 25583/2019).
La domanda va, dunque, rigettata quanto alla richiesta di retribuzione relativa al periodo decorrente dal 15.7.2023 in avanti, non essendovi la prova della prosecuzione del rapporto
– che sarebbe conseguita dalla comminatoria di un licenziamento orale – successivamente a tale data.
Il ricorso va accolto, invece, quanto alle retribuzioni relative al periodo precedente (mensilità di giugno e luglio, sino al giorno 14). La sussistenza del rapporto sino a tale data, documentalmente dimostrata, infatti, è sufficiente a ritenere il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione spettante, in assenza di eccezione, che sarebbe spettato alla controparte proporre, dell'inadempimento del lavoratore all'obbligo di prestare la propria attività lavorativa.
I conteggi sono stati correttamente effettuati sulla base delle buste paga in atti, da cui risulta la paga base, cui è da aggiungersi il terzo elemento, e assumendo come spettante la retribuzione per 39 euro medie settimanali.
Spetta, dunque, a tale titolo, la somma lorda di € 2096,16 per la mensilità di giugno e di € 1000,44 per il mese di luglio 2023 (computando come lavorato metà mese).
Essendo provata, inoltre, la cessazione del rapporto, spetta al ricorrente il pagamento del TFR, da ricalcolarsi individuando quale data delle dimissioni il 14.7.2023 e, dunque, sommando le somme mensilmente dovute a tale titolo da gennaio a giugno 2023 e aggiungendo, per il periodo di luglio fino al 14, la quota dimezzata.
E' necessario, al riguardo, ricalcolare il TFR, rispetto al conteggio fornito dal ricorrente. Quest'ultimo, infatti, pur contestando di aver ricevuto l'intera somma dovuta per le mensilità corrisposte, sino a maggio 2023, non ha agito in questa sede per le differenze, rispetto a quanto liquidato e pagato come da busta paga (nei conteggi, infatti, è indicata come pari a zero la differenza fra dovuto e percepito).
Per le mensilità per cui è prodotta la busta paga in atti, pertanto, al maggior importo indicato nel conteggio va sostituito quello di cui ai cedolini.
Ne consegue la spettanza a titolo di TFR della somma di € 737,32, pari a € 299 per gennaio, marzo e aprile 2023, cui devono aggiungersi le quote (come da conteggio) di € pagina 5 di 7 116,10 per febbraio 2023, di € 133,51 per maggio 2023, di € 127,71 per giugno 2023 e di € 61 per luglio 2023.
La società convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, di avere corrisposto le suddette somme.
Va altresì sottolineato che il legale rappresentante della società resistente non ha risposto all'interpello, senza addurre giustificazione al riguardo, circostanza da cui si deduce ex art. 116 c.p.c. ulteriore conferma del quadro già puntualmente emergente, come su indicato, dagli elementi in atti, alla luce della giurisprudenza secondo cui "la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.” (Cass., n. 10099/2013; in senso analogo n. 17249/2003; 3258/2007).
Tale comportamento processuale può dunque essere valutato a conferma del mancato pagamento delle voci retributive su indicate e dell'esattezza dei relativi importi.
Sulla base di tutti i suddetti elementi, dunque, va pronunciata condanna della convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo complessivo di € 3833,92 (calcolato al lordo delle trattenute contributive e fiscali: Cass., n. 8017/2019), di cui € 737,32 a titolo di TFR.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
In quanto soccombente, parte resistente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate, tenuto conto delle tabelle allegate al DM n. 147/2022 e in special modo della particolare semplicità della causa, anche in relazione alla contumacia della convenuta, esclusa la fase istruttoria (essendo stata assunta la prova orale a sostegno di domanda infine non accolta), in € 1.050 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. R.G. n. 86/2024:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna , quale Controparte_1 titolare di , a pagare al Controparte_1 ricorrente per i titoli di cui in motivazione, l'importo Parte_1 complessivo lordo di € 3833,92, di cui € 737,32 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) rigetta, per il resto, le domande del ricorrente;
pagina 6 di 7 3) condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1050,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Novara, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRATTINI ELISABETTA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: lavoro dipendente privato
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, richiamato a verbale dell'odierna udienza
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, il signor
[...]
quale titolare dell'omonima azienda agricola, esponendo: - di avere prestato CP_1 attività lavorativa in favore della suddetta azienda sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 26 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, con qualifica di operaio qualificato e mansioni relative allo svolgimento di lavori vari in agricoltura, con orario di 39 ore settimanali medie (precisamente, fino al mese di giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16; nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 14; con una pausa pranzo di quindici minuti alle ore 12); - di avere svolto, in particolare, le seguenti pagina 1 di 7 mansioni: posizionamento dei rami nei filari e chiusura degli stessi (cosiddetta impalcatura), taglio del verde, potatura dei polloni, cimatura, ciò presso i vigneti di proprietà dell'azienda agricola siti nel territorio dei comuni di Mezzomerico, Fara Novarese, Briona e Sizzano;
- di avere prestato la propria attività lavorativa, senza alcuna interruzione, sino al 13 luglio 2023; - di essere stato verbalmente licenziato in data 14 luglio 2023 dal datore di lavoro, che lo invitava a non presentarsi più sul luogo di lavoro;
- di avere impugnato il licenziamento per il tramite dell'Ufficio vertenze Cgil Novara VCO, mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, in data 3 agosto 2023, senza ricevere riscontro;
- di essersi dimesso in data 9 ottobre 2023.
Il ricorrente lamenta di non aver percepito le retribuzioni dal mese di giugno 2023 alla fine del rapporto e di non avere ricevuto più i cedolini paga dal maggio 2023.
Agisce, pertanto, in questa sede al fine di ottenere la condanna dell'impresa agricola convenuta al pagamento della somma lorda di € 9.967,04, di cui € 1.070,27 a titolo di TFR.
Pur ritualmente evocata in giudizio, l'azienda agricola convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché tramite prova per testi e per interpello della parte resistente.
L'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale è stata ritualmente notificata dal ricorrente a mezzo PEC in data 28.10.2024 alla parte resistente contumace, per la quale, tuttavia, nessuno è comparso all'odierna udienza, fissata per l'assunzione dell'interrogatorio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente domanda la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute dal datore di lavoro resistente da giugno 2023 sino al 9.10.2023, data di comunicazione delle intervenute dimissioni al Centro per l'Impiego.
Lo stesso ricorrente ha riferito di non avere più prestato la propria attività lavorativa dal 15.7.2023 sino alla data delle dimissioni, deducendo di essere stato verbalmente licenziato dal datore di lavoro, che non gli avrebbe consentito di proseguire oltre nell'attività lavorativa, sebbene il ricorrente l'avesse messa a disposizione dell'azienda.
Giova rammentare, quanto all'onere della prova, che nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore al pagamento di spettanze retributive, incombe sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura e durata, la sua articolazione oraria, le mansioni svolte e,
pagina 2 di 7 in generale, i fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, nonché l'entità della stessa. Quanto alla mancata corresponsione delle somme dovuta, in applicazione dei generali e noti principi stabiliti da Cass., SS.UU., n. 13533/2001 il lavoratore può limitarsi ad allegare l'inadempimento (totale o parziale), mentre spetta al convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
In ordine, poi, al licenziamento verbale, è principio consolidato che anche nel rapporto di lavoro subordinato, come in tutti i rapporti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è tenuta a dimostrare - in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c. - la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione.
Il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Il lavoratore che impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, pertanto, ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Coerentemente con detti principi, la giurisprudenza afferma che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass., n. 26407/2002; n. 3822 del 2019; Cass. n. 13195 del 2019).
Infatti, “la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di 'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto
pagina 3 di 7 l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2021, n. 149).
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto di lavoro, l'inquadramento del lavoratore e l'orario di lavoro risultano adeguatamente dimostrati sulla base della valutazione congiunta della documentazione prodotta. In particolare, sono in atti il contratto di lavoro determinato, con decorrenza 21.1.2023 e scadenza 31.12.2023, da cui risultano l'inquadramento, come dedotto dal ricorrente, e l'orario medio settimanale di 39 ore.
Ritiene il Tribunale, invece, che non sia stata fornita adeguata prova del licenziamento orale dedotto dal ricorrente.
Il teste ha riferito che, in una data che non ha saputo precisamente Testimone_1 collocare, vi fu una discussione fra il ricorrente e il datore di lavoro, dal momento che il ricorrente aveva preannunciato al che l'indomani sarebbe stato assente per CP_1 ragioni familiari e quest'ultimo aveva contestato al di non averlo preavvertito. Parte_1
Il teste, tuttavia, non ha potuto riferire cos'altro i due si siano detti, perché la conversazione proseguì in disparte;
in particolare, ha dichiarato di non aver sentito licenziare intimandogli di non presentarsi più al lavoro. CP_1 Parte_1
Sebbene, allora, debba ritenersi accertato, che il ricorrente non abbia in effetti più lavorato dal 15 luglio 2023, perché così dallo stesso riferito (e confermato dal teste, cui risulta che dopo la discussione il non abbia ripreso a lavorare), non è, però, possibile Parte_1 stabilire se ciò sia accaduto per volontà datoriale o se perché, in seguito alla lite, sia stato il ricorrente a decidere di non proseguire oltre nel rapporto.
La pec inviata solo in data 3.8.2023 non appare utile a ricavare, neppure in via presuntiva, la prova che sia stato il datore di lavoro a recedere: la diversa volontà del lavoratore, infatti, è stata manifestata a distanza di tempo rispetto alla data della discussione intercorsa con il datore di lavoro;
né il ricorrente ha dedotto di avere, comunque, nelle more messo le proprie energie lavorative, altrimenti che per iscritto, a disposizione del senza ottenere l'ammissione al lavoro. CP_1
Non può, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia soddisfatto al proprio onere probatorio circa l'esistenza di un licenziamento orale comminato dal datore di lavoro, dovendosi concludere che il rapporto sia cessato per dimissioni volontarie per lavoratore, poste in essere per il tramite dell'assenza prolungata dal posto di lavoro.
La giurisprudenza ha evidenziato come, a seguito della legge n. 604/66 (modificata dalla legge n. 108/90), mentre per il licenziamento è necessaria la forma scritta, per le dimissioni siano, per converso, vigenti le originarie previsioni codicistiche, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore sono valide ed efficaci anche se presentate oralmente, salvo diversa disposizione del CCNL (Cass., n. 19231/2018; cfr. anche Cass., n. 14343/2018, secondo cui il rapporto di lavoro “può essere risolto dal lavoratore con una
pagina 4 di 7 dichiarazione di volontà unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto, collettivo o individuale, una forma convenzionale, quale la forma scritta;
in tal caso, quest'ultima si presume voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma dell'art. 1352 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali”).
Coerentemente, la giurisprudenza ha sancito la validità delle dimissioni del lavoratore anche quando la volontà di risolvere il contratto non sia formalizzata, qualora essa sia deducibile in modo inequivocabile dal suo comportamento che, di fatto, manifesta la volontà di recedere dal rapporto (cfr. Cass n. 25583/2019).
La domanda va, dunque, rigettata quanto alla richiesta di retribuzione relativa al periodo decorrente dal 15.7.2023 in avanti, non essendovi la prova della prosecuzione del rapporto
– che sarebbe conseguita dalla comminatoria di un licenziamento orale – successivamente a tale data.
Il ricorso va accolto, invece, quanto alle retribuzioni relative al periodo precedente (mensilità di giugno e luglio, sino al giorno 14). La sussistenza del rapporto sino a tale data, documentalmente dimostrata, infatti, è sufficiente a ritenere il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione spettante, in assenza di eccezione, che sarebbe spettato alla controparte proporre, dell'inadempimento del lavoratore all'obbligo di prestare la propria attività lavorativa.
I conteggi sono stati correttamente effettuati sulla base delle buste paga in atti, da cui risulta la paga base, cui è da aggiungersi il terzo elemento, e assumendo come spettante la retribuzione per 39 euro medie settimanali.
Spetta, dunque, a tale titolo, la somma lorda di € 2096,16 per la mensilità di giugno e di € 1000,44 per il mese di luglio 2023 (computando come lavorato metà mese).
Essendo provata, inoltre, la cessazione del rapporto, spetta al ricorrente il pagamento del TFR, da ricalcolarsi individuando quale data delle dimissioni il 14.7.2023 e, dunque, sommando le somme mensilmente dovute a tale titolo da gennaio a giugno 2023 e aggiungendo, per il periodo di luglio fino al 14, la quota dimezzata.
E' necessario, al riguardo, ricalcolare il TFR, rispetto al conteggio fornito dal ricorrente. Quest'ultimo, infatti, pur contestando di aver ricevuto l'intera somma dovuta per le mensilità corrisposte, sino a maggio 2023, non ha agito in questa sede per le differenze, rispetto a quanto liquidato e pagato come da busta paga (nei conteggi, infatti, è indicata come pari a zero la differenza fra dovuto e percepito).
Per le mensilità per cui è prodotta la busta paga in atti, pertanto, al maggior importo indicato nel conteggio va sostituito quello di cui ai cedolini.
Ne consegue la spettanza a titolo di TFR della somma di € 737,32, pari a € 299 per gennaio, marzo e aprile 2023, cui devono aggiungersi le quote (come da conteggio) di € pagina 5 di 7 116,10 per febbraio 2023, di € 133,51 per maggio 2023, di € 127,71 per giugno 2023 e di € 61 per luglio 2023.
La società convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, di avere corrisposto le suddette somme.
Va altresì sottolineato che il legale rappresentante della società resistente non ha risposto all'interpello, senza addurre giustificazione al riguardo, circostanza da cui si deduce ex art. 116 c.p.c. ulteriore conferma del quadro già puntualmente emergente, come su indicato, dagli elementi in atti, alla luce della giurisprudenza secondo cui "la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.” (Cass., n. 10099/2013; in senso analogo n. 17249/2003; 3258/2007).
Tale comportamento processuale può dunque essere valutato a conferma del mancato pagamento delle voci retributive su indicate e dell'esattezza dei relativi importi.
Sulla base di tutti i suddetti elementi, dunque, va pronunciata condanna della convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo complessivo di € 3833,92 (calcolato al lordo delle trattenute contributive e fiscali: Cass., n. 8017/2019), di cui € 737,32 a titolo di TFR.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
In quanto soccombente, parte resistente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate, tenuto conto delle tabelle allegate al DM n. 147/2022 e in special modo della particolare semplicità della causa, anche in relazione alla contumacia della convenuta, esclusa la fase istruttoria (essendo stata assunta la prova orale a sostegno di domanda infine non accolta), in € 1.050 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. R.G. n. 86/2024:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna , quale Controparte_1 titolare di , a pagare al Controparte_1 ricorrente per i titoli di cui in motivazione, l'importo Parte_1 complessivo lordo di € 3833,92, di cui € 737,32 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) rigetta, per il resto, le domande del ricorrente;
pagina 6 di 7 3) condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1050,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Novara, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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